I Commissione - Marted́ 12 giugno 2007


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ALLEGATO

Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. (C. 553 cost. Scotto, C. 1524 cost. Bianchi, C. 2335 cost. Boato, C. 2382 cost. Bianco, C. 2479 cost. Zaccaria, C. 2572 cost. Franco Russo, C. 2574 cost. Lenzi, C. 2576 cost. Franco Russo, C. 2578 cost. D'Alia, C. 2586 cost. Boato e C. 2715 cost. Boato).

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO PRESENTATA DAI RELATORI

Art. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «cinquecento».
2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «diciotto».

Art. 2.

1. Al secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione, la parola: «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «duecentocinquanta».

Art. 3.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 58. - Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il diciottesimo anno di età».

Art. 4.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge relativi alle materie assegnate, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117, alla competenza esclusiva dello Stato.
Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge di cui al primo comma sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di due quinti dei suoi componenti, può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 87 e 89. I termini di cui al presente comma sono ridotti della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:
a) disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;
b) disegni di legge o norme concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente di cui al terzo comma dell'articolo 117;
c) disegni di legge o norme in materia elettorale, di organi di governo e di funzioni fondamentali di Comuni e Province;


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d) disegni di legge o norme concernenti l'esercizio delle funzioni dello Stato indicate negli articoli 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 118, commi secondo e terzo, 119, commi terzo e quinto; 120, secondo comma; 122, primo comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;
e) disegni di legge o norme concernenti l'informazione o la comunicazione radiotelevisiva;
f) disegni di legge o norme in materia penale, processuale penale, o concernenti l'ordinamento giudiziario e l'ordinamento delle giurisdizioni;
g) autorizzazioni alla ratifica dei trattati internazionali;
h) disegni di legge o norme concernenti determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale».

Art. 5.

1. All'articolo 72 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, secondo i limiti e le modalità stabilite dai regolamenti».

Art. 6.

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Un quinto dei componenti di ciascuna Camera può chiedere che il parere sia esaminato e votato dalla Camera stessa».

Art. 7.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 77. - In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge, recanti misure di carattere specifico, di contenuto omogeneo e di immediata applicazione, concernenti sicurezza nazionale, pubbliche calamità, norme finanziarie, adempimento di obblighi comunitari dai quali derivi responsabilità dell'Italia.
Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge, regolare gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti, disciplinare materie riservate alle leggi che devono essere approvate dalle due Camere.
Il giorno stesso della sua adozione il decreto è presentato per la conversione in legge alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro sessanta giorni dalla pubblicazione non sono convertiti in legge. I regolamenti di ciascuna Camera assicurano che la votazione finale avvenga nell'osservanza del termine.
Le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

Art. 8.

1. Il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri».


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Art. 9.

1.L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 94. - Il Presidente del Consiglio dei ministri deve avere la fiducia della Camera dei deputati.
La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del consiglio dei ministri presenta il suo programma alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti».