I Commissione - Resoconto di marted́ 12 giugno 2007


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COMITATO DEI NOVE

Martedì 12 giugno 2007.

Conflitto di interessi.
C. 1318-A.

Il Comitato si è riunito dalle 10 alle 11.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 giugno 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Paolo Naccarato.

La seduta comincia alle 11.10.

Sull'ordine dei lavori.

Luciano VIOLANTE, presidente, propone un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di iniziare l'esame in sede referente dalle proposte di legge C. 553 costituzionale e abbinate, rinviando al termine


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della seduta congiunta con la II Commissione, già convocata per le ore 14 di oggi, l'esame del testo base delle proposte di legge costituzionale C. 203 e abbinate.

La Commissione consente.

Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
C. 553 cost. Scotto, C. 1524 cost. Bianchi, C. 2335 cost. Boato, C. 2382 cost. Bianco, C. 2479 cost. Zaccaria, C. 2572 cost. Franco Russo, C. 2574 cost. Lenzi, C. 2576 cost. Franco Russo, C. 2578 cost. D'Alia, C. 2586 cost. Boato e C. 2715 cost. Boato.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2007.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che i relatori hanno presentato una proposta di testo unificato (vedi allegato), che invita ad illustrare.

Italo BOCCHINO (AN), relatore, fa presente che il testo unificato proposto, predisposto con il relatore Sesa Amici, è volto a modificare un ambito della Costituzione più ampio rispetto a quello inizialmente previsto, limitato ai soli articoli 92 e 94 della stessa Carta costituzionale.
In particolare, le riforme oggetto della proposta di testo unificato riguardano, in primo luogo, la riduzione del numero dei Parlamentari, prevedendo che il numero dei deputati sia fissato in cinquecento unità e quello dei senatori in duecentocinquanta. Il testo prevede inoltre che siano eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il diciottesimo anno di età. Appare poco coerente infatti che un cittadino di diciotto anni possa essere eletto, ad esempio, presidente di una giunta regionale e non anche membro del Senato. Il testo prevede ulteriori ipotesi di riforma che si accinge ad illustrare. La modifica all'articolo 72 della Costituzione prevede l'aggiunta di un comma, volto a stabilire che il Governo possa chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, secondo i limiti e le modalità stabilite dai regolamenti. Una ulteriore riforma riguarda l'articolo 76 della Costituzione, mediante l'aggiunta di un comma che stabilisce che gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Un quinto dei componenti di ciascuna Camera può chiedere che il parere sia esaminato e votato dalla Camera stessa. All'articolo 77 della Costituzione, in materia di decretazione d'urgenza, sarebbe prevista una sostanziale costituzionalizzazione della disciplina già contenuta nella legge n. 400 del 1988 in materia. La riforma dell'articolo 92 interesserebbe il solo secondo comma, che sarebbe modificato prevedendo che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri, mentre l'articolo 94 sarebbe integralmente sostituito nel senso di prevedere, tra le principali innovazioni, che il Presidente del Consiglio dei ministri deve avere la fiducia della Camera dei deputati, la quale accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del consiglio dei ministri presenta il suo programma alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.
Un ulteriore elemento di novità, anche rispetto alle iniziali prospettive di riforma costituzionale di cui si è dibattuto finora in I Commissione, è rappresentato dalla ipotesi di riforma dell'articolo 70 della Costituzione, che costituisce una sintesi tra le posizioni dello schieramento di centro-sinistra e la riforma costituzionale approvata nella scorsa legislatura con la maggioranza


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di centro-destra, e che al contempo rappresenta una base di partenza sulla quale si registrano possibili convergenze. Si sofferma quindi sul contenuto del novellato articolo 70, che stabilisce che la Camera dei deputati esamina i disegni di legge relativi alle materie assegnate, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117, alla competenza esclusiva dello Stato. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge di cui al primo comma sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di due quinti dei suoi componenti, può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 87 e 89. I termini sono ridotti della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. L'articolo in questione prevede inoltre che la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei casi specifici di disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale; di disegni di legge o norme concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente di cui al terzo comma dell'articolo 117; di disegni di legge o norme in materia elettorale, di organi di governo e di funzioni fondamentali di comuni e province; di disegni di legge o norme concernenti l'esercizio delle funzioni dello Stato indicate negli articoli 116, terzo comma, 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e terzo, 119, commi terzo e quinto, 120, secondo comma, 122, primo comma, 132, secondo comma, e 133, primo comma; di disegni di legge o norme concernenti l'informazione o la comunicazione radiotelevisiva; di disegni di legge o norme in materia penale, processuale penale, o concernenti l'ordinamento giudiziario e l'ordinamento delle giurisdizioni, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali; e, infine, di disegni di legge o norme concernenti determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
Conclude ribadendo che il testo unificato proposto rappresenta una posizione di sintesi tra le diverse posizioni politiche, e pertanto contiene i necessari elementi per far registrare su di esso una sostanziale condivisione.

Sesa AMICI (Ulivo), relatore, chiarisce che, nella redazione della proposta di testo unificato, i relatori si sono sforzati di comporre le diverse proposte formulate dai gruppi con l'obiettivo di pervenire ad una soluzione che possa essere la più condivisa possibile. Ritiene che il punto più delicato, sotto questo profilo, sia rappresentato dal riparto delle competenze legislative tra la Camera e il Senato: tale punto presuppone, infatti, un preliminare chiarimento in ordine al ruolo che il Senato dovrà avere nel sistema. Invita pertanto i membri della Commissione a riflettere prioritariamente su tale punto. Aggiunge che, proprio in considerazione della necessità di una più approfondita riflessione sul ruolo del Senato, il testo unificato proposto dai relatori, nell'abbassare a diciotto anni l'età per essere eletti al Senato, non specifica se l'elezione dell'organo debba essere a suffragio universale e diretto, come attualmente previsto dalla Costituzione, ovvero, per esempio, in secondo grado, da parte dei consigli regionali.

Luciano VIOLANTE, presidente, con riferimento alla proposta di testo unificato, fa presente che, essendo il Senato destinato a divenire Camera di rappresentanza delle regioni e delle autonomie territoriali e non politica, dovrebbe essere attribuita ad esso la competenza a legiferare in ordine all'istituzione delle Commissioni d'inchiesta, che costituiscono espressione del potere di controllo. Inoltre invita la Commissione a riflettere in ordine all'opportunità di avviare l'esame delle proposte di modifica dell'articolo 138 della Costituzione.


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Italo BOCCHINO (AN), relatore, fa presente che il testo unificato proposto sconta alcune imperfezioni, che derivano dalla complessità della materia in esame. Rileva, in proposito, che dovrebbe ad esempio essere modificato, agli articoli 55, 57 e 60 della Costituzione, la denominazione di «Senato della Repubblica» con quella di «Senato federale». Per quanto concerne poi le modalità di elezione del Senato, ritiene che esse debbano essere rimesse alla legge elettorale ordinaria.

Riccardo MARONE (Ulivo) ritiene che la modifica della denominazione di «Senato della Repubblica» con quella di «Senato federale» rischia di perdere ogni valenza qualora nel testo costituzionale non dovessero essere stabilite, oltre alle funzioni ad esso attribuite, anche le modalità di elezione.

Franco RUSSO (RC-SE), dopo aver ringraziato i relatori per il lavoro svolto, fa presente che interverrà a titolo personale. Con riferimento al ruolo attribuito al Senato, ritiene che oltre a definirne le funzioni, sarebbe opportuno anche prevederne le modalità di composizione. In particolare reputa opportuno stabilire nella Costituzione che esso, essendo rappresentante delle regioni e delle autonomie territoriali, viene eletto indirettamente. Tale precisazione è opportuna per giustificare la sottrazione del potere di votare la fiducia all'Esecutivo nonché per motivare le differenti competenze legislative ad esso attribuite rispetto alla Camera dei deputati. Il Senato potrebbe essere titolare di un limitato potere «di richiamo» delle leggi approvate dalla Camera al fine di non aggravare particolarmente il procedimento legislativo. Ritiene che, qualora sul testo del nuovo articolo 70 dovesse raggiungersi una generale condivisione, il proprio gruppo potrebbe contribuire proficuamente al dibattito. Per quanto concerne invece l'articolo 94 della proposta di testo unificato fa presente che il proprio gruppo potrebbe avere molte difficoltà a condividere una proposta volta ad accentuare il ruolo del Presidente del Consiglio all'interno della compagine governativa in un'ottica che faccia prefigurare ipotesi di premeriato. Conclude invitando la Commissione a riflettere sull'opportunità di avviare una discussione finalizzata a modificare anche l'articolo 138 della Costituzione con particolare riferimento alla maggioranza prevista per approvare modifiche al testo costituzionale.

Italo BOCCHINO (AN), relatore, rilevato che la riforma dell'articolo 138 della Costituzione rappresenta un passaggio delicato dal punto di vista politico, per il quale potrebbero non sussistere le condizioni, esprime l'avviso che sia preferibile lasciarla per il momento da parte. Per quanto riguarda il Senato, ritiene che, nell'ottica della sua trasformazione in Senato federale, si debba riflettere sulla maniera migliore per garantire al suo interno la rappresentanza del territorio: si potrebbe ad esempio pensare ad un organo eletto per una parte a suffragio diretto e per l'altra parte in secondo grado, dai consigli regionali, nel qual caso sarà necessario individuare opportuni correttivi per mantenere il collegamento rappresentativo nel caso, ad esempio, di scioglimento anticipato di un consiglio regionale.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) ritiene che, per quanto riguarda il riparto della competenza legislativa tra la Camera e il Senato, sia più semplice prevedere che alla prima spettino le materie riservate dalla Costituzione alla legislazione esclusiva dello Stato e al secondo quelle attribuite alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, salvo prevedere un potere di richiamo da parte di ciascuna Camera sui provvedimenti di competenza dell'altra. Per quanto riguarda invece la composizione e le modalità di elezione del Senato, ritiene che si tratti di un obiettivo politicamente difficile da raggiungere in questa fase ed esorta pertanto i relatori a procedere in modo più graduale.

Luciano VIOLANTE, presidente, ritiene che lo schema proposto dal deputato


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Zaccaria ai fini del riparto di competenza legislativa tra le due Camere non sia del tutto convincente, in considerazione del fatto che la Camera non politica del sistema, vale a dire il Senato, non sembra poter essere titolare di un potere legislativo autonomo. Tale considerazione emerse anche nel corso del dibattito sulle riforme costituzionali svolto nella precedente legislatura, del quale hanno probabilmente tenuto conto i relatori nella loro proposta di riformulazione dell'articolo 70.

Italo BOCCHINO (AN), relatore, premesso di condividere in linea di principio la proposta del deputato Zaccaria, conferma che il problema è quello di impedire che il Senato federale, una volta venuti meno il rapporto fiduciario con il Governo e la rappresentanza della nazione nella sua unità, possa impedire l'adozione di un provvedimento che riscuota il consenso della maggioranza della Camera politica del Paese. Personalmente, peraltro, ritiene che il problema possa essere superato mediante adeguate misure di responsabilizzazione del Senato. Per quanto riguarda poi l'invito del deputato Zaccaria a procedere in modo più graduale, osserva che non è possibile differenziare i due rami del Parlamento sotto il profilo del rapporto fiduciario con il Governo senza affrontare nel suo complesso la questione della differenza funzionale tra i due organi: a suo avviso, limitarsi ad attribuire alla sola Camera dei deputati il potere di accordare e revocare la fiducia al Governo potrebbe risultare politicamente difficile, a causa dell'incertezza del quadro complessivo nel quale tale riforma andrebbe alla fine ad inserirsi.

Luciano VIOLANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito ad altra seduta. Avverte inoltre che l'esame del testo base delle proposte di legge C. 203 ed abbinate, recante la procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale, come già stabilito nel corso della seduta odierna, avrà luogo al termine della seduta congiunta con la II Commissione, già convocata per le ore 14 di oggi. Sospende, pertanto, la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.45, riprende alle 15.

Procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale.
C. 203 cost. Zeller, C. 980 cost. Bressa, C. 1241 cost. Boato, C. 1601 cost. Consiglio regionale Valle d'Aosta, C. 1606 cost. Biancofiore e C. 1672 cost. Maran.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 31 maggio 2007.

Luciano VIOLANTE, presidente, ricorda che nella seduta del 31 maggio scorso erano stati presentati emendamenti (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni permanenti del 31 maggio 2007), sui quali invita il relatore ad esprimere il prescritto parere.

Riccardo MARONE (Ulivo), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Roberto COTA (LNP) sottoscrive gli emendamenti Oliva 1.1, 1.2 e 1.3, nonché l'emendamento Nicco 2.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Oliva 1.1, 1.2 e 1.3 e Nicco 2.1, sottoscritti dal deputato Cota, nonché l'emendamento Biancofiore 4.2.

Michaela BIANCOFIORE (FI) interviene sul proprio emendamento 4.3. In proposito, pur condividendo la natura pattizia di tali statuti, che ritiene già esistere all'interno degli stessi, si dichiara contraria sul procedimento di modifica statutaria previsto dal testo base in esame, ancorché questo riprenda i contenuti della riforma costituzionale varata nella scorsa legislatura, che incideva sull'articolo 116


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della Costituzione, fermo restando il diritto per lo Stato di far valere il principio dell'interesse nazionale. Al riguardo osserva che la procedura di modifica prevista dal testo base in esame costituisca una sorta di blindatura del testo degli statuti speciali, che rende sostanzialmente impossibile allo Stato di disporre in qualsiasi modo di essi, finendo con il conferire alle regioni a statuto speciale un'eccessiva autonomia, facendone in qualche modo degli Stati nello Stato. Si sofferma quindi sulla peculiarità della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nella quale assumerebbe una preponderante influenza la componente etnica di lingua tedesca presente nella provincia autonoma di Bolzano, che disporrebbe di una influenza pressoché assoluta in ordine all'espressione del diniego sulle proposte di modifica dello Statuto regionale approvate dalle Camere. Su questo specifico tema ritiene pertanto opportuno che la Commissione acquisisca il parere di esperti della materia costituzionale, quali ad esempio il senatore Francesco Cossiga ed il professor Caravita di Toritto.

La Commissione respinge l'emendamento Biancofiore 4.3.

Marco BOATO (Verdi) illustra il proprio emendamento 4.1, precisando che anche una sua eventuale reiezione non pregiudicherà il suo orientamento favorevole sul complessivo provvedimento. Con riferimento al testo base in esame, osserva che esso riprende il contenuto della riforma costituzionale varata nella XIV legislatura e respinta dal referendum popolare. Si tratta in particolare della parte modificativa dell'articolo 116 della Costituzione, che fu la sola, tra le riforme contenute in quel provvedimento, ad essere votata all'unanimità. Con riferimento all'emendamento in questione, osserva che esso è volto ad armonizzare la fase del diniego alla proposta di intesa con quella dell'iniziativa della proposta di modifica dello statuto regionale del Trentino Alto Adige/Südtirol da parte del Consiglio regionale, di cui all'articolo 103 dello statuto stesso, modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 2001, che prevede che l'iniziativa appartiene anche al Consiglio regionale, su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale. In proposito osserva che l'articolo 116 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, nel prevedere che la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ha sancito la tripolarità dell'assetto statutario della regione stessa. Per tale ragione ritiene opportuno che il diniego alla proposta d'intesa debba essere manifestato con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, previa conforme deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti i due consigli provinciali, sopprimendo la eventualità che il diniego possa essere deliberato dal solo Consiglio provinciale interessato. In tale modo si realizzerebbe una continuità tra il momento dell'iniziativa delle modifiche ad opera del Consiglio regionale e quello del diniego all'intesa, evitando che da parte di una sola provincia autonoma possa paralizzarsi il procedimento di riforma.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento Boato 4.1, che contrasta, a suo avviso, proprio con il secondo comma dell'articolo 103 dello Statuto del Trentino-Alto Adige/Südtirol richiamato dal presentatore. L'emendamento in esame comporta infatti che su ogni modifica dello Statuto debba sussistere il consenso di entrambe le province autonome, oltre che della regione, e dunque che tale consenso debba sussistere anche quando la modifica statutaria in discussione riguardi soltanto una delle province autonome e non l'altra. In altre parole, l'emendamento Boato 4.1 consente, a suo giudizio, al Consiglio di una delle province autonome di impedire l'adozione di modifiche statutarie riguardanti esclusivamente l'altra provincia.


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Enrico LA LOGGIA (FI), premesso che nel 2001, quando fu modificato l'articolo 103 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, la riflessione sul federalismo non aveva probabilmente ancora raggiunto un sufficiente grado di maturità, rileva che in ogni caso il testo unificato in esame non assicura alcuna tutela della componente etnico-linguistica italiana, che, nella provincia autonoma di Bolzano, è in minoranza rispetto alla maggioranza tedesca. Nel ricordare poi come nel corso degli anni siano state elevate le garanzie per la minoranza tedesca, che è tale nel Paese, ma non nel territorio di Bolzano, si dice convinto che debba però esistere un limite per tali garanzie, a tutela della minoranza italiana che vive nel territorio di Bolzano e a garanzia dell'unità nazionale. Ipotizza ad esempio il caso che lo Stato assuma l'iniziativa per un riforma statutaria a tutela della minoranza etnico-linguistica italiana e che la componente etnico-linguistica tedesca si opponga.
Ciò premesso, valuta positivamente l'emendamento Boato 4.1, in quanto ritiene che garantisca la componente italiana del territorio di Bolzano meglio di quanto faccia il testo unificato in esame, ancorché meno bene degli emendamenti Biancofiore.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) dichiara di condividere le considerazioni svolte dal deputato Zeller e di essere pertanto favorevole al mantenimento dell'articolo 4 nel testo attuale. Premesso quindi che lo scopo del provvedimento è di conferire carattere pattizio ai procedimenti di revisione degli statuti, fa presente che altro è se l'iniziativa per la revisione dello statuto origina dal basso, ossia dal consiglio regionale, altro se origina dall'alto, ossia dallo Stato: nel primo caso, infatti, è opportuno esigere, come fa l'articolo 103 dello Statuto, l'accordo tripolare di regione e province autonome; nel secondo caso, invece, è sufficiente, a suo avviso, il diniego della sola provincia interessata, come previsto nel testo unificato del relatore.

Riccardo MARONE (Ulivo), relatore, sottolinea come il principio da salvaguardare è quello per cui le forme di autonomia regionale, una volta riconosciute, non devono poter essere revocate dallo Stato unilateralmente, senza il consenso degli enti titolari. Ciò premesso, chiarisce che la ratio dell'articolo 4 del testo unificato è di evitare che una provincia autonoma possa impedire l'adozione di modifiche statutarie riguardanti esclusivamente l'altra provincia.

Marco BOATO (Verdi), ribadendo di non considerare l'approvazione del suo emendamento 4.1 pregiudiziale ai fini del sostegno al provvedimento da parte del suo gruppo, insiste per la sua votazione, riservandosi, in caso di reiezione, di valutare se ripresentarlo in Assemblea. Chiarisce di essere in ogni caso contrario alla proposta emendativa del deputato Biancofiore.

La Commissione respinge l'emendamento Boato 4.1.

Luciano VIOLANTE, presidente, considerata la complessità delle questioni sottese all'ultima proposta emendativa che resta da votare, l'emendamento Biancofiore 4.4, e considerata altresì l'imminente ripresa delle votazioni dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 12 giugno 2007. - Presidenza del presidente Riccardo MARONE.

La seduta comincia alle 11.45.

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza internazionale.
Emendamenti C. 2272-bis-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).


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Riccardo MARONE, presidente, sostituendo il relatore, non rileva profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione con riferimento ai subemendamenti 0.10.300.10, 0.10.300.11, 0.10.300.12 e all'articolo aggiuntivo 43.0305 e propone pertanto di esprimere su di essi un parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.50.