V Commissione - Resoconto di marted́ 12 giugno 2007


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 giugno 2007. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe OSSORIO, indi del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 11.

Sui lavori della Commissione.

Giuseppe OSSORIO, presidente, prende atto con rammarico dell'assenza del rappresentante del Governo, che non consente alla Commissione, tra le altre cose, di procedere all'esame dei provvedimenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Sospende quindi la seduta che riprenderà alle ore 14.

La seduta, sospesa alle 11.10, è ripresa alle 14.15.

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale.
C 2272-bis-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, avverte che l'Assemblea ha trasmesso i subemendamenti della Commissione 0.10.300.10, 0.10.300.11 e 0.10.300.12, nonché l'emendamento 43.0305 della Commissione. Dopo avere ricordato che sull'emendamento 10.300 (nuova formulazione) la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario nella seduta del 7 giugno 2007, il subemendamento 0.10.300.10 precisa che l'attribuzione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di competenze e risorse in materia di servizi ferroviari di interesse locale, di cui al comma 3, alinea


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3-bis, dovrà avvenire previa intesa con le amministrazioni interessate. Al riguardo, segnala comunque l'opportunità di fornire elementi in ordine alle variazioni finanziarie che si prevede deriveranno dalla disposizione. Rileva poi che il subemendamento 0.10.300.11 precisa che il prolungamento della durata del contratto di programma tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria da tre a cinque anni dovrà comunque avvenire nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato. In tal senso il subemendamento appare idoneo a superare i profili problematici evidenziati con riferimento al comma 7 dell'emendamento 10.300. Sul punto chiede comunque di acquisire l'avviso del Governo. Osserva ancora che il subemendamento 0.10.300.12 integra il comma 13 dell'emendamento 10.300, precisando che le risorse effettivamente disponibili delle quali si prevede l'utilizzo siano quelle rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 38 della legge n. 166 del 2002. In proposito, ricorda che l'articolo 38 della legge n. 166 del 2002 prevedeva, tra le altre cose, contributi per le imprese che si impegnino contrattualmente con il Ministero dei trasporti per realizzare un quantitativo minimo di treni di trasporto combinato o di merci pericolose. Al riguardo, fermo rimanendo che da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, i residui esistenti sono di lettera «c» vale a dire gia impegnati, osserva che il riferimento alle risorse rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 38 della suddetta legge potrebbe significare che la disposizione prevede non tanto l'utilizzo di residui, ma di risorse già stanziate e non ancora utilizzate nella disponibilità, data la natura degli interventi previsti dall'articolo 38, della legge n. 166 del 2002, della Cassa depositi e prestiti. In proposito, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo. Osserva infine che l'emendamento 43.0305 della Commissione prevede invece che al fine di garantire l'effettiva concorrenza del mercato delle connessioni Internet a larga banda anche con tecnologia ADSL e derivate, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta ogni iniziativa affinché l'organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato assicuri una paritaria fornitura dei servizi di vendita all'ingrosso delle connessioni dati, volta a garantire agli utenti finali il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze di carattere finanziario dell'articolo aggiuntivo.

Il sottosegretario Mario LETTIERI segnala, con riferimento al subemendamento 0.10.300.10 che dalla disposizione di cui al comma 3 capoverso 3-bis, cui il subemendamento si riferisce, non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto le risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni in materia di trasporto sono assicurate alle autonomie speciali dagli stanziamenti già previsti nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 comma 15 della legge n. 266 del 2005. Osserva inoltre, con riferimento al comma 13 dell'emendamento 10.300, cui si riferisce il subemendamento 0.10.300.12, che effettivamente non si prevede l'utilizzo di residui scritti nel bilancio del Ministero dei Trasporti, ma di risorse trasferite alla Cassa depositi e prestiti per l'accensione di mutui ai sensi dell'articolo 38 della legge n. 1166 del2002 e non ancora utilizzate allo scopo. Rileva infine che il subemendamento 0.10.300.11 appare idoneo a superare i profili problematici evidenziarti con riferimento al comma 7 dell'emendamento 10.300. Osserva poi l'opportunità di inserire nell'articolo aggiuntivo 43.0305 una clausola di invarianza finanziaria.

Gaspare GIUDICE (FI) rileva che dalle argomentazioni del rappresentante del Governo non si evince con chiarezza se siano superati i profili problematici che avevano indotto la Commissione ad esprimere un parere contrario sull'emendamento 10.300.


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Lino DUILIO, presidente, ricorda che già in precedenti occasioni la Commissione ha revocato il parere contrario espresso su proposte emendative alla luce di una successiva riformulazione delle stesse ovvero della presentazione di subemendamenti volti a rimuovere i problemi emersi.

Gaspare GIUDICE (FI) ritiene che si debba valutare se con i subemendamenti trasmessi possano ritenersi interamente superati i profili problematici che avevano indotto la Commissione ad un parere contrario sull'emendamento 10.300.

Lino DUILIO, presidente, ritiene, in considerazione dei chiarimenti forniti al Governo, che i subemendamenti siano idonei a superare i profili problematici richiamati dall'onorevole Giudice.

Michele BORDO (Ulivo), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sugli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
dalla disposizione di cui all'articolo 10, comma 3, capoverso 3-bis, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto le risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni in materia di trasporto sono assicurati alle autonomie locali dagli stanziamenti già previsti nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 15, della legge n. 266 del 2005;
con riferimento al comma 13 dell'articolo 10, non si prevede l'utilizzo di residui iscritti nel bilancio del Ministero dei trasporti, ma di risorse trasferite alla Cassa depositi e prestiti per l'accensione di mutui ai sensi dell'articolo 38 della legge n. 166 del 2002, e non ancora utilizzate a tale scopo;

NULLA OSTA

sull'emendamento 10.300, a condizione che siano approvati i subemendamenti 0.10.300.11 e 0.10.300.12;

NULLA OSTA

sul subemendamento 10.10.300.10;

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 43.0305, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
al comma 1, dopo le parole: "l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta" inserire le seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,";

Conseguentemente, si intende revocato il parere sull'emendamento 10.300 (nuova formulazione) espresso in data 7 giugno 2007».

La Commissione approva la proposta di parere.

Conflitto di interessi.
C. 1318-A Governo, ed emendamenti, subordinatamente all'effettiva trasmissione.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo VANNUCCI (Ulivo), relatore, ricorda che il provvedimento, recante norme in materia di conflitti di interesse dei titolari di cariche di Governo, nonché delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interesse di amministratori locali, dei presidenti di regione e di membri delle giunte regionali, è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 9 maggio 2007. In quella occasione, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole,


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formulando alcune condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Rileva che le condizioni erano volte, in particolare, all'inserimento, al comma 4 dell'articolo 4 (articolo 5 nel testo esaminato dalla Commissione), di una clausola di invarianza, volta a specificare che la collaborazione delle amministrazioni e degli enti pubblici con l'Autorità deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla soppressione della previsione, di cui al comma 2 dell'articolo 5 (articolo 4 nel testo esaminato dalla Commissione), per cui il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità e l'ordinamento delle relative carriere debba essere stabilito sulla base dei criteri fissati dal contratto di lavoro collettivo in vigore per la Banca d'Italia; alla specificazione per cui le disposizioni di cui all'articolo 5 in materia di assunzione di personale a tempo determinato da parte dell'Autorità devono essere attuate nel rispetto del limite di spesa previsto al comma 4 dello stesso articolo 5; alla specificazione che anche la nomina del segretario generale di cui al comma 6 dell'articolo 5 deve avvenire nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4. Ricorda poi che la Commissione ha inoltre formulato una condizione, senza richiamare l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta a prevedere la trasmissione anche alle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario dei decreti legislativi di cui all'articolo 21, per l'integrazione del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di conflitti di interessi di amministratori locali e per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi dei presidenti di regione e dei membri delle giunte regionali. La Commissione ha infine formulato una osservazione con la quale si invitava la Commissione affari costituzionali a valutare l'opportunità di precisare la destinazione delle risorse assegnate a legislazione vigente all'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione, soppresso ai sensi del comma 3 dell'articolo 27 e le cui competenze sono state trasferite dal comma 2 dell'articolo 4 all'istituenda Autorità. Osserva infine che in data 11 maggio 2007, la Commissione affari costituzionali ha concluso l'esame del provvedimento recependo le condizioni (sia quelle formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione sia quella non formulata ai sensi di tale articolo) e l'osservazione contenute nel parere reso dalla Commissione bilancio ed apportando alcune ulteriori modifiche di carattere formale e ordinamentale. Il provvedimento non appare pertanto presentare profili problematici di carattere finanziario. Sul punto occorre comunque acquisire l'avviso del Governo.
Con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, segnala che alcune presentano evidenti profili problematici per quel che attiene la quantificazione ovvero la copertura. Ricorda gli emendamenti 25.1, 25.50 e 25.51, che sopprimono la clausola di copertura degli oneri del provvedimento; l'emendamento 25.52, che modifica la clausola di copertura in particolare rideterminando in riduzione gli oneri del provvedimento in un importo che tuttavia non corrisponde all'ammontare delle spese autorizzate rispettivamente agli articoli 3, comma 15 e 5, commi 4, 5 e 7; l'emendamento 25.56, che modifica la clausola di copertura nel senso di sopprimere la previsione dell'utilizzo degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'università e della ricerca e di aumentare l'importo coperto a valere sull'accantonamento di competenza del Ministero dell'interno per un importo che tuttavia non consente la copertura integrale degli oneri per l'anno 2007; l'emendamento 25.66, che modifica la clausola di copertura ponendo quota parte degli oneri per l'anno 2009, per un importo pari a 2,9 milioni di euro, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che tuttavia non reca le necessarie disponibilità; gli emendamenti 25.67 e 25.68, che pongono gli oneri successivi all'anno 2007 a carico


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della tabella C allegata alla legge finanziaria. Con riferimento a tali ultimi emendamenti, rileva che tale modalità di copertura non risulta compatibile con la vigente disciplina contabile in quanto si pongono a carico della tabella C oneri che, per gli anni 2008 e 2009, risultano quantificati e quindi non modulabili. Ricorda ancora l'emendamento 25.62, che pone quota parte degli oneri per l'anno 2008, per un importo pari a 1 milione di euro, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri. In proposito, rileva che la proposta emendativa si pone in contrasto con la vigente disciplina contabile che vieta l'utilizzo per finalità difformi degli accantonamenti preordinati all'adempimento di obblighi internazionali del nostro Paese. Ricorda l'emendamento 28.200 fa salvo l'utilizzo, oltre che del personale dell'Autorità garante della concorrenza, anche di quello dell'Autorità delle comunicazioni, senza tuttavia fare salva anche la corrispondente copertura finanziaria, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge n. 215 del 2004.
Chiede quindi di acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti da ulteriori proposte emendative. Segnala l'emendamento 1.52, che sostituisce l'articolo 1 e abroga gli articoli da 2 a 29 del provvedimento, tra le altre cose, confermando le attuali competenze assegnate dalla normativa vigente sia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato sia all'Autorità in materia di conflitto di interessi istituite dalla legge n. 215 del 2004. L'emendamento prevede contestualmente l'abrogazione della suddetta legge ad eccezione dell'articolo 9 limitatamente alla disciplina del contingente di personale attribuito alla Autorità garante della concorrenza e del mercato. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di fare fronte ai compiti che le verrebbero confermate senza potersi avvalere delle maggiori risorse umane assegnate dalla normativa richiamata. Ricorda poi l'emendamento 3.2, che dispone, tra le altre cose, l'incremento di dieci unità del numero dei contratti a tempo determinato che l'Autorità garante per la concorrenza e del mercato può stipulare ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge n. 287 del 1990 e successive modificazioni, senza tuttavia indicare la modalità di copertura dei relativi oneri e prevede inoltre che, per i predetti fini, l'Autorità possa avvalersi di personale dipendente di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando, nel limite di dieci unità; gli emendamenti 3.4, 3.5, 3.71 e 3.70, che sostituiscono l'articolo 3 ovvero l'articolo 4, prevedendo che le competenze in materia di vigilanza sui conflitti di interessi, comprese quelle di cui all'articolo 21 in materia di conflitti di amministratori locali, siano attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, contestualmente sopprimendo le disposizioni istitutive dell'Autorità per la prevenzione dei conflitti di interessi ovvero le disposizioni concernenti le funzioni e i poteri della stessa e riducendo, nel caso dell'emendamento 3.4, gli oneri del provvedimento da 5 a 2 milioni di euro. In proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla eventualità che l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato possa effettivamente svolgere le funzioni ad essa attribuite in assenza di disposizioni che ne aumentino esplicitamente la dotazione finanziaria. Ricorda poi l'emendamento 3.3, che prevede in luogo dell'istituzione dell'Autorità per la prevenzione dei conflitti di interesse, l'istituzione di una Commissione parlamentare permanente per la prevenzione dei conflitti d'interessi; l'emendamento 3.69, che riduce da 2 a 1,5 milioni di euro la spesa autorizzata per far fronte all'istituzione dell'Autorità per la prevenzione dei conflitti di interesse di cui all'articolo 3. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso in merito alla congruità delle risorse autorizzate dalla proposta emendativa a far fronte agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità tenuto conto che il trattamento economico dei membri dell'Autorità è equiparato al trattamento


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complessivo annuo lordo dei magistrati con funzione di presidente di sezione della Corte di cassazione.
Ricorda poi l'emendamento 4.201, che riformula il comma 4 dell'articolo 4, prevedendo, tra le altre cose, che la pubblica amministrazione sia tenuta a fornire all'Autorità, su sua richiesta, le notizie e i dati necessari per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla legge, senza tuttavia riproporre la clausola di invarianza finanziaria presente nella precedente formulazione.; i subemendamenti 0.4.202.1 e 0.4.202.2, che modificano l'emendamento 4.202 della Commissione prevedendo che nell'esercizio delle proprie funzioni l'Autorità possa avvalersi anche delle Forze di polizia; l'emendamento 4.202, che sostituisce il comma 5 dell'articolo 4 prevedendo che l'Autorità possa avvalersi del Corpo della Guardia di finanza per attività di accertamento, mentre nella precedente formulazione si stabiliva che l'Autorità si avvalesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito nucleo della Guardia di finanza; gli emendamenti 5.1, 5.50 e 5.58, che sopprimono l'articolo 5 relativo al personale e alle spese di funzionamento dell'Autorità. Al riguardo, chiede di acquisire l'avviso del Governo circa la effettiva possibilità che l'Autorità possa svolgere le sue funzioni anche in assenza di adeguate risorse umane e strumentali. Ricorda poi l'emendamento 5.59, che trasferisce all'Autorità per la prevenzione dei conflitti di interessi, il personale integrativo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 215 del 2004, prevedendo, inoltre, che sia assunto per concorso pubblico solamente il personale eccedente quello di cui all'articolo 9, comma 1, della suddetta legge n. 215. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo circa la congruità della spesa autorizzata dall'articolo 5 a far fronte agli oneri derivanti dal trasferimento di personale disposto dall'emendamento. Ricorda ancora l'emendamento 5.52, che riduce da 1,7 a 1,2 milioni di euro la spesa autorizzata per far fronte agli oneri di personale dell'Autorità. Al riguardo, chiede di acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della spesa autorizzata a far fronte agli oneri effettivi di personale. Ricorda poi l'emendamento 5.57, che riduce da 1 milione a 700 mila euro la spesa autorizzata per far fronte alle spese di funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità. Al riguardo, chiede di acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della spesa autorizzata a far fronte agli oneri di funzionamento degli uffici dell'Autorità. Ricorda gli emendamenti 8.51, 11.50 e 12.51, che sostituiscono rispettivamente gli articoli 8, 11 e 12 prevedendo che le dichiarazioni ivi previste siano rese dei soggetti interessati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. L'emendamento 8.51 prevede inoltre che gli accertamenti di competenza siano svolti anche dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al riguardo, chiede di acquisire l'avviso del Governo in merito alla eventualità che le suddette Autorità possano effettivamente svolgere le funzioni ad esse attribuite in assenza di disposizioni che ne aumentino esplicitamente la dotazione finanziaria. Ricorda l'emendamento 17.200 della Commissione, che modifica le disposizioni fiscali di cui all'articolo 17, prevedendo, tra le altre cose, che i redditi derivanti dai beni in trust siano imputati ai beneficiari, se e nella misura in cui il relativo diritto di credito sia, ai sensi dell'atto istitutivo del trust, liquido, certo ed esigibile, ovvero, in mancanza di beneficiari, al trust. Al riguardo, chiede di acquisire l'avviso del Governo in ordine alle conseguenze finanziarie dell'emendamento, con particolare riferimento alle eventuali perdite di gettito che si potrebbero determinare in ragione della diversa aliquota marginale applicata in ragione della diversa imputazione dei redditi. Ricorda poi gli emendamenti 25.53, 25.59, 25.64 e 25.57, che modificano la clausola di copertura prevedendo che gli oneri per l'anno 2007 ovvero per gli anni 2008 o 2009 siano posti, anche in parte, a carico del Fondo nazionale per le comunità giovanili di cui al comma 1293, dell'articolo 1, della legge finanziaria per il 2007. Si ricorda che in base al predetto comma


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1293, la dotazione finanziaria del Fondo è fissata in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS il relativo capitolo di bilancio (cap. 5251 dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per l'anno 2007) reca una disponibilità di competenza di 5 milioni di euro. In proposito, ritiene pportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'eventualità che l'utilizzo delle risorse del predetto Fondo per finalità di copertura del presente provvedimento possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Richiama poi gli emendamenti 25.58 e 25.63, che modificano la clausola di copertura prevedendo che gli oneri per l'anno 2008 ovvero per l'anno 2009, siano posti a carico del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati di cui all'articolo 1, comma 1297, della legge finanziaria per il 2007. Ricorda che in base al predetto comma 1297, al Fondo è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al riguardo, chiede di acquisire l'avviso del Governo in merito all'eventualità che l'utilizzo delle risorse del predetto Fondo per finalità di copertura del presente provvedimento possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Richiama ancora gli emendamenti 26.50, 26.51, 26.52 e 26.54, che sopprimono la disposizione in base alla quale per le materie disciplinate dalla presente legge si applica in ogni caso la legislazione fiscale italiana. In proposito, chiede di acquisire l'avviso del Governo circa l'eventualità che la soppressione di tale disposizione possa comportare conseguenze negative sul gettito tributario.

Il sottosegretarioMario LETTIERI concorda con il relatore in ordine alle proposte emendative che presentano evidenti profili problematici per quanto attiene alla quantificazione degli oneri ovvero alla copertura. Per quanto concerne invece le richieste di chiarimento avanzate dal relatore, esprime l'avviso contrario del Governo per quanto attiene agli emendamenti 1.52, 3.2, 3.4, 3.5, 3.71 e 3.70. Con riferimento all'emendamento 3.69, rileva che l'autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro prospettata dal medesimo appare congrua a far fronte agli oneri derivanti dal trattamento dell'Autorità. Rileva poi di non aver osservazioni per quanto concerne gli emendamenti 4.201 e 4.202, nonché i subemendamenti riferiti agli emendamenti 4.202. Esprime l'avviso contrario del Governo con riferimento agli emendamenti 5.1, 5.50, 5.58, 5.59, 5.52, 5.57, 8.51,11.50 e 12.51. Osserva poi che dall'emendamento 17.200 potrebbero derivare perdite di gettito per effetto dell'imputazione dei redditi del trust ai beneficiari. Si rimette poi alla Commissione per quanto concerne gli emendamenti 25.53, 25.59, 25.64, 25.57, 25.58 e 25.63. Esprime infine l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 26.50, 26.51, 26.52, 26.54.

Gaspare GIUDICE (FI) rileva preliminarmente che alcuni pareri contrari espressi sulle proposte emendative appaiono ispirati a considerazioni di merito piuttosto che ad una attenta valutazione dei profili finanziari.

Massimo VANNUCCI (Ulivo), relatore, osserva che, in base alle verifiche compiute, la quantificazione di 1,5 milioni di euro per gli oneri relativi al trattamento economico dei membri dell'autorità di cui all'emendamento 3.69 non risulta congrua in quanto l'onere dovrebbe essere almeno pari a 1,7-1,8 milioni di euro, in considerazione del fatto che il trattamento economico dei membri dell'autorità è equiparato a quello dei presidenti di sezione della Corte di Cassazione.

Il sottosegretarioMario LETTIERI prende atto dell'orientamento espresso dal relatore.


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Massimo VANNUCCI (Ulivo), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea,
esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.52, 3.2, 3.4, 3.5, 3.71, 3.69, 3.70, 5.1, 5.50, 5.58, 5.59, 5.52, 5.57, 8.51, 11.50, 12.51, 17.200, 25.1, 25.50, 25.51, 25.52, 25.56, 25.66, 25.67, 25.68, 25.62, 26.50, 26.51, 26.52, 26.54 e 28.200, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti e subemendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 e sugli ulteriori emendamenti e subemendamenti in oggetto».

La Commissione approva la proposta di parere.

Modernizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Nuovo testo C. 2161 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco PIRO (Ulivo), relatore, per quanto concerne i profili finanziari del provvedimento, ritiene opportuno, con riferimento all'articolo 1, che il Governo fornisca gli elementi necessari per la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al nuovo articolo 2-bis della legge n 241 del 1990, connessi al verificarsi, in capo alle amministrazioni, delle fattispecie risarcitorie in caso di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi; si tratterebbe infatti di spese obbligatorie cui far fronte a valere sul Fondo per le spese obbligatorie e d'ordine (comma 5). Andrebbero, inoltre chiarite le modalità di coordinamento, nonché la reciproca compatibilità logico-normativa, tra la clausola di salvaguardia (comma 5), che impegna il Ministro dell'economia al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della norma di cui all'articolo 2-bis, e la clausola d'invarianza introdotta dalla norma di copertura finanziaria (articolo 20, comma 1), la quale dispone che all'attuazione della presente legge debba provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In relazione all'introduzione dell'obbligatorietà della forma telematica per la trasmissione dei pareri degli organi consultivi delle amministrazioni pubbliche [comma 1, lettera f)], nonché dell'utilizzo di sistemi di protocollo informatico da parte dei servizi di controllo interno delle amministrazioni per la verifica del rispetto dei termini procedimentali (comma 2), ritiene opportuno che il Governo confermi che l'adozione di tali procedure telematiche possa essere realizzata senza oneri, connessi all'eventuale dotazione di dispositivi hardware o applicativi, a carico delle pubbliche amministrazioni.
Ricorda poi che l'articolo 1, comma 5, prevede il monitoraggio degli eventuali oneri di cui all'articolo 2-bis della legge n. 241 del 1990, come modificato dal comma 1, lettera c), dell'articolo 1, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni. I decreti eventualmente emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2 della predetta legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure


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sopra indicati, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredate da apposite relazioni illustrative. Al riguardo, rileva che, ai sensi della vigente disciplina contabile, la previsione di una clausola di salvaguardia è obbligatoria in presenza di disposizioni onerose non configurabili in termini di limite massimo di spesa. Nelle previsioni della legge n. 468 del 1978, come modificata dal decreto-legge n. 194 del 2002, così come nella prassi, la clausola di salvaguardia si aggiunge ad una clausola di copertura. A quest'ultima è affidato il compito di provvedere alla compensazione degli oneri, che devono comunque essere quantificati, sia pure in forma di stima, mentre la clausola di salvaguardia ha una funzione di ultima istanza, nel caso in cui, in sede di attuazione, gli oneri dovessero risultare superiori a quelli preventivati. Nel caso di specie, la norma fa riferimento ad oneri eventuali derivanti dalle disposizioni in materia di risarcimento, da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, del danno ingiusto cagionato da inadempimento ovvero dalla corresponsione, per mero ritardo, di una somma di denaro. Il testo non provvede ad alcuna quantificazione degli eventuali oneri né alla copertura degli stessi, limitandosi, all'articolo 20, comma 1, a prevedere una clausola di invarianza in base alla quale dal provvedimento, ad eccezione dell'articolo 11, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e all'attuazione dello stesso si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Andrebbe quindi chiarito con quali risorse si intenda far fronte agli eventuali oneri ed andrebbe acquisito l'avviso del Governo sulla congruità delle risorse previste a legislazione vigente da utilizzare allo scopo. Appare inoltre opportuno che il Governo si pronunci sulla possibilità, in ragione della tipologia delle spese derivanti dalla norma in commento, di ricorrere al Fondo spese obbligatorie e d'ordine. Ricorda, in proposito, che in base all'articolo 17, comma 1, lettera f), della legge n. 59 del 1997, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa (c.d legge Bassanini 1), sono previste, in caso di mancato rispetto del termine o di mancata o ritardata adozione del provvedimento, forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento. Per quanto concerne l'articolo 4, premesso che le norme in esame appaiono sostanzialmente finalizzate a promuovere l'effettiva osservanza di una disciplina già in vigore (in materia di realizzazione del protocollo informatico e di gestione elettronica dei documenti), ritiene necessario che il Governo fornisca indicazioni in ordine alla disponibilità, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, delle risorse atte a fronteggiare gli eventuali oneri da sostenere per l'attuazione delle misure considerate dalla norma in esame. Tali indicazioni appaiono necessarie anche al fine di escludere che ragioni di ordine finanziario siano alla base dei ritardi a cui la norma intende porre rimedio. Qualora, infatti, la completa realizzazione degli obiettivi di automazione già previsti dalla legislazione vigente richiedesse ulteriori mezzi finanziari, questi dovrebbero formare oggetto di apposita quantificazione e copertura. Andrebbe inoltre confermata la gratuità della mansione di commissario ad acta affermata dalla relazione illustrativa, in quanto tale ipotesi non trova riscontro testuale nella formulazione delle norme in esame. Con riferimento all'articolo 7, ritiene opportuno che il Governo fornisca un chiarimento sugli eventuali effetti finanziari determinati dall'introduzione di forme d'indennizzo automatico e forfetario da corrispondere, da parte dei gestori pubblici e privati dei servizi di pubblica utilità concernenti l'energia elettrica, il gas e le telecomunicazioni, in caso di violazione degli obblighi in materia di rapporti con l'utenza (comma 4). Con riferimento all'articolo 8, andrebbe chiarito il parametro in base al quale applicare le sanzioni medesime, considerato che il trattamento


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economico accessorio, cui la disposizione fa riferimento, consta di due voci: retribuzione di posizione (parte fissa) e retribuzione di risultato. Segnala inoltre l'opportunità di un chiarimento volto a specificare se le risorse non utilizzate a seguito dell'applicazione delle sanzioni siano destinate ad andare in economia ovvero a rimanere nel fondo di cui all'articolo 24, comma 8, del D. Lgs. 165/2001 per essere diversamente destinate. Per quanto concerne l'articolo 9, comma 3, ritiene opportuno un chiarimento circa gli eventuali oneri derivanti dalle norme anche con riferimento al numero dei ricorsi pendenti. Con riferimento all'articolo 9, comma 9, rileva che non sono fornite indicazioni sull'entità, e sulle eventuali modalità di copertura, delle spese di funzionamento (attrezzature, materiale d'uso, eccetera) della segreteria tecnica. Ritiene altresì necessario che il Governo chiarisca se il distacco di personale appartenente a pubbliche amministrazioni sia suscettibile di determinare difficoltà sul piano operativo ed organizzativo per le amministrazioni di provenienza, sulle quali continueranno a gravare i relativi oneri, difficoltà che potrebbero, eventualmente, risolversi in maggiori esigenze finanziarie anche conseguenti alla richiesta di nuove assunzioni. Giudica, inoltre, possibile che per la retribuzione del personale distaccato presso il Consiglio di Stato si determinino maggiori oneri qualora il nuovo trattamento economico complessivo a loro riconosciuto, in base ai vigenti CCNL, risultasse superiore a quello attualmente in godimento. Sul punto chiede un chiarimento da parte del Governo. Con riferimento all'articolo 9, comma 12, chiede che il Governo confermi che le attività informatiche previste dalla norma in esame possano essere svolte nell'ambito delle risorse di personale, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente per la gestione e la manutenzione del sistema informativo e del sito internet del Consiglio di Stato. Per quanto concerne l'articolo 10, commi da 1 a 4, pur considerando che l'intervento normativo si propone la modernizzazione e la razionalizzazione di procedure amministrative, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se il passaggio da un sistema di archiviazione dei documenti prevalentemente cartaceo ad uno prevalentemente digitale possa determinare oneri a carico del bilancio dello Stato. Detti oneri si potrebbero sostanziare nella spesa per prestazioni professionali e per gli investimenti software e hardware necessari allo sviluppo dei nuovi sistemi di archiviazione. Con riferimento ai commi da 5 a 9 del medesimo articolo, pur rilevando che l'intervento normativo in esame si propone la finalità di modernizzare e di razionalizzare le fasi introduttive del procedimento giudiziario, soprattutto ai fini di una sua velocizzazione, appare opportuno che il Governo chiarisca se il passaggio da un sistema di notificazione e comunicazione giudiziaria di tipo cartaceo ad uno telematico (comma 5), soprattutto alla luce dei criteri direttivi individuati (comma 6), possa determinare oneri a carico del bilancio dello Stato connessi agli eventuali nuovi dispositivi hardware o applicativi necessari allo sviluppo dei nuovi sistemi di comunicazione e di notificazione. Inoltre, segnala l'opportunità di inserire nella norma una clausola di invarianza finanziaria, al fine di garantire che all'attuazione della delega si debba prevedere senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, al fine di verificare l'effettivo rispetto di tale clausola, andrebbe inserita la previsione che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Per quanto concerne ai commi da 10 a 13 del medesimo articolo 10, ritiene opportuno che il Governo confermi se - come sembrerebbe potersi desumere dalla disposizione di cui al comma 12 - il divieto di effettuare nuove assunzioni riguardi le amministrazioni in ristrutturazione, il cui personale sarebbe destinato a transitare in mobilità presso l'Avvocatura dello Stato, mentre la prescrizione di riassorbimento del personale riguarderebbe la medesima Avvocatura. Infatti uno dei presupposti per la neutralità finanziaria di tale trasferimento di personale è che le amministrazioni


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di provenienza non siano autorizzate ad assumere nuovo personale a parziale o totale copertura dei posti divenuti disponibli. Ritiene inoltre necessario che il Governo chiarisca se le risorse finanziarie trasferite all'Avvocatura dello Stato per le finalità di cui ai commi 10-12 risultino sufficienti a corrispondere il trattamento economico previsto per il personale in transito. Infine, andrebbe confermata l'effettiva praticabilità della procedura di riassorbimento, nell'ambito dell'Avvocatura dello Stato, dei posti acquisiti in soprannumero, tenuto conto che il personale transitato ai sensi del comma 12 appare destinato a coprire funzioni specifiche (ossia quelle derivanti dai commi 11 e 12) e potrebbe quindi, nella fase di riassorbimento, non risultare fungibile con altro personale. Più in generale, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della clausola di invarianza ad evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dovrebbe essere altresì chiarita l'entità e l'attuale allocazione in bilancio delle risorse finanziarie corrispondenti alle partite stipendiali cui fa riferimento il secondo periodo del comma. Infine, dal punto di vista formale, la clausola di invarianza finanziaria dovrebbe essere riformulata nel senso di prevedere che il Ministro dell'economia provvede ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio, «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» e non «senza aggravio di spesa». Con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 11, che istituisce, presso il Cnel, una Commissione indipendente per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, il Governo dovrebbe fornire gli elementi informativi necessari per la verifica della quantificazione degli oneri recati dalle norme in esame, valutati complessivamente, dall'articolo 20, comma 2, in 1,2 milioni di euro per il 2007 e in 2,4 milioni a decorrere dal 2008 (tali importi sono comprensivi, peraltro, anche degli effetti derivanti dall'articolo 11, comma 3). Detti elementi, oltre a dar conto in dettaglio delle maggiori spese che dovranno essere sostenute per l'istituzione e il funzionamento della Commissione, dovrebbero fornire informazioni anche circa i possibili oneri che le altre amministrazioni pubbliche (enti locali, ISTAT, RGS, Banca d'Italia, ecc.) dovranno sostenere in relazione alla possibilità che la Commissione stessa si avvalga della loro attività. Ritiene inoltre opportuno che il Governo fornisca elementi di valutazione in merito alla opportunità di ricorrere allo strumento del comando per il reperimento di risorse di personale destinate a svolgere una funzione di natura permanente, come è quella prevista dalle norme in esame, per la quale potrebbe essere opportuno, invece, prevedere una modifica delle dotazioni organiche. Tale chiarimento dovrebbe evidenziare se il ricorso all'istituto del comando, oltre ad essere suscettibile di determinare squilibri organizzativi nelle amministrazioni di provenienza del personale, non possa essere richiamato allo scopo di eludere l'obbligo di coprire spese per nuove assunzioni. Osserva poi che l'articolo 11, comma 1, capoverso 16-bis, comma 7, anche in relazione dalla relativa copertura finanziaria di cui al successivo articolo 20, comma 2, presenta alcuni profili problematici. In particolare, segnala che la disposizione prevede che al funzionamento della Commissione indipendente per la valutazione delle amministrazioni pubbliche si provveda nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, diverso da quello già previsto a legislazione vigente per le spese di funzionamento del CNEL. A tale proposito, occorrerebbe chiarire se le risorse da iscrivere in tale capitolo siano quelle previste dall'articolo 20, comma 2. Ricorda che tale norma prevede l'utilizzo a copertura, per l'anno 2007, di quota parte delle risorse nella disponibilità di bilancio del CNEL appositamente accantonate e a decorrere dall'anno 2008 del Fondo speciale di parte corrente. Con riferimento alla modalità di copertura prevista per l'anno 2007, rileva l'esigenza di un chiarimento, da parte del Governo, circa l'effettiva disponibilità di risorse da destinare allo scopo, onde evitare il rischio


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di una deroga alla vigente disciplina contabile e, in particolare, all'articolo 27 della legge n. 468 del 1978, il quale prevede che non possano essere posti a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato oneri privi di quantificazione e di relativa copertura. Per quanto riguarda le risorse a disposizione del CNEL per l'anno 2007, il relativo bilancio di previsione sconta entrate per un importo di 18.183.932 euro dei quali: 16.248.932 euro derivano dal finanziamento statale; 55.000 euro derivano da entrate diverse; 1.880.000 euro dall'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio precedente. Per quanto concerne il finanziamento statale, osserva che le relative risorse sono iscritte nel capitolo 2192 - u.p.b. 3.1.5.18 - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS in data 7 giugno 2007, il predetto capitale reca una disponibilità di competenza pari a 12 milioni di euro. Con riferimento al comma 3 dell'articolo 11, ritiene necessario che il Governo fornisca gli elementi informativi indispensabili per la verifica della quantificazione degli eventuali oneri recati dalle norme in esame. Per quanto concerne l'articolo 13, osserva che la costituzione delle commissioni mediche presso ogni azienda sanitaria locale, pur configurandosi come eventuale, sembra suscettibile di determinare maggiori oneri per le amministrazioni interessate, tenuto conto che il numero delle commissioni mediche potrebbe passare da 107, ovvero quante sono le province, a 195 che è attualmente il numero delle aziende sanitarie locali. Con riferimento all'articolo 14, segnala l'opportunità che il Governo confermi che la costituzione, presso ciascuna amministrazione certificante, di specifici uffici responsabili delle attività connesse agli accertamenti ed ai controlli previsti dal testo unico, nonché l'individuazione delle misure organizzative funzionali all'acquisizione dei dati e all'effettuazione dei controlli (comma 3), siano realizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ritiene altresì opportuno acquisire un chiarimento circa l'eventuale grado di compensazione tra le minori spese per le pubbliche amministrazioni per la gestione del servizio di certificazione e le eventuali minori entrate connesse alla riscossione dei diritti di segreteria, qualora non esigibili. Per quanto concerne l'articolo 16, comma 1, data la riduzione certa del flusso dei rinnovi dei documenti d'identità, determinata dal prolungamento del periodo di validità degli stessi (comma 1), con conseguenti minori entrate rispetto a quelle che si sarebbero determinate a legislazione vigente, pur rilevando che le componenti di prezzo relative alla carta d'identità elettronica sono state definite in modo da coprire i costi di gestione sostenuti dai comuni, dal Ministero dell'interno, nonché dall'Istituto poligrafico zecca dello Stato, è opportuno che il Governo chiarisca se ciò possa produrre effetti negativi per la finanza pubblica. In particolare, ricorda che il suddetto Istituto, pur non facendo parte del comparto delle pubbliche amministrazioni, è strutturato in forma di società per azioni integralmente posseduta dal Ministero dell'economia. Analogo chiarimento andrebbe acquisito, in particolare, per gli enti locali percettori dei diritti di segreteria a fronte del rilascio dei documenti d'identità. Dalle nuove norme potrebbe infatti derivare una riduzione del gettito delle predette entrate. Con riferimento all'articolo 17, ritiene opportuno che il Governo confermi che il presumibile incremento dell'attività di notifica sia compatibile con gli ordinari stanziamenti di bilancio. Con riferimento all'articolo 18, giudica necessario che il Governo chiarisca se la destinazione all'ENAC dell'importo delle sanzioni ed la conseguente riduzione dei trasferimenti disposti in suo favore dello Stato, come previsto dalle norme in esame, possa costituire nei fatti una riduzione delle risorse finanziarie attribuite all'Ente, ovvero se risulti suscettibile di compromettere il perseguimento di altre finalità già previste a legislazione vigente. A tale proposito, ricorda che l'articolo 9 del decreto legislativo n. 69 del 2006 già destina all'ENAC le maggiori entrate da esso derivanti, costituite


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dalle sanzioni per la violazione del Regolamento (CE) n. 261 del 2004 in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato; ciò è stato disposto senza che siano ridotti parallelamente i trasferimenti da parte dello Stato. Analogamente, l'articolo 1086 del Codice della navigazione stabilisce che la metà delle somme versate a titolo di pene pecuniarie o di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal Codice medesimo è devoluta alla Cassa nazionale per la previdenza marinara o al Fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali o alle Casse di soccorso del personale della navigazione interna, ovvero alla Cassa nazionale di previdenza della gente dell'aria. Qualora fossero escluse conseguenze finanziarie in relazione alle ipotesi sopra esposte, la norma sarebbe suscettibile di recare risparmi in capo allo Stato per effetto della riduzione dei trasferimenti all'ENAC in misura corrispondente all'attribuzione a quest'ultimo degli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni pecuniarie. Risulta peraltro corretto non ascrivere effetti positivi alla norma, tenuto conto dell'indeterminatezza dell'ammontare di tali introiti, nonché dell'eventualità del loro verificarsi. Ritiene, tuttavia, opportuno un chiarimento in ordine alle modalità attuative della previsione di cui al comma 3, lettera e), con riferimento alla procedura di quantificazione del gettito da sanzioni e alla corrispondente riduzione dei trasferimenti. Andrebbe infatti chiarito se in capo all'ENAC potrebbero determinarsi eventuali squilibri di bilancio per effetto dei tempi di esecuzione delle due operazioni citate, specialmente nel caso in cui le medesime dovessero essere completate in esercizi diversi. Con riferimento all'articolo 19, osserva che la disposizione non chiarisce se debba intendersi riferita al rilascio dei nuovi permessi ovvero se le amministrazioni a ciò preposte debbano provvedere alla sostituzione di tutti i permessi già rilasciati. In tal caso, andrebbe confermato che tale attività possa avvenire senza effetti per i saldi di finanza pubblica. Ricorda infine che l'articolo 20, comma 2, dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 11, concernente l'istituzione presso il CNEL di una commissione indipendente per la valutazione delle Amministrazioni pubbliche e quantificati in 1.200.000 euro per l'anno 2007 e in 2.400.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede, per quanto concerne l'anno 2007, mediante utilizzazione di quota parte delle risorse nella disponibilità del bilancio del CNEL appositamente accantonate e, a decorrere dall'anno 2008, a carico del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia. In proposito, segnala l'opportunità di acquisire alcuni chiarimenti. In particolare, andrebbe verificata la congruità della quantificazione prevista dalla norma nonché quanta parte dei predetti oneri sia relativa ad oneri di personale e quanta ad oneri di funzionamento; conseguentemente andrebbero individuate, come previsto dalla vigente disciplina contabile, specifiche autorizzazioni di spesa, in luogo dell'indicazione complessiva degli oneri recati dall'articolo 11; con riferimento alle risorse utilizzate a copertura per l'anno 2007 si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all'articolo 11, comma 1, capoverso 16-bis; con riferimento alla copertura prevista a decorrere dall'anno 2008, osserva che questa prevede l'utilizzo dei fondi speciali relativi al triennio 2007-2009, senza specificare l'accantonamento del quale si prevede l'utilizzo. Qualora questo sia, come potrebbe presumersi, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, si segnala che lo stesso non reca alcuna risorsa per l'anno 2008 e risorse non sufficienti, sia pure per una minima parte, per l'anno 2009.

Il sottosegretarioMario LETTIERI chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate. Segnala comunque che il provvedimento eliminando numerosi adempimenti da parte delle pubbliche amministrazione nell'ottica di una semplificazione potrebbe


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comportare risparmi di spesa. Osserva infine che comunque le clausole di salvaguardia cui il relatore ha fatto riferimento non possono essere usate in modo generico e indeterminato.

Gaspare GIUDICE (FI) segnala l'esigenza che il provvedimento venga corredato di una puntuale relazione tecnica, ritenendo che, in caso contrario, la Commissione non possa procedere all'espressione del parere di competenza.

Lino DUILIO, presidente, ritiene fondate le considerazioni dell'onorevole Giudice. Ricorda in proposito che anche le Commissioni di merito potrebbero richiedere la presentazione di relazioni tecniche già nel corso dell'esame in sede referente. Segnala poi l'esigenza che gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate giungano entro la seduta già convocata per domani mattina alle 9, in quanto la Commissione di merito deve procedere a conferire il mandato al relatore essendo il provvedimento inserito nel calendario dei lavori della Commissione della prossima settimana. Sull'esigenza di una maggiore sollecitudine da parte del Governo nel fornire necessari elementi di risposta si sente di dover esprimere un fermo richiamo anche al fine di evitare che si ripeta quanto accaduto nella giornata odierna, quando la seduta della Commissione è stata sospesa per l'assenza del rappresentante di Governo.

Michele VENTURA (Ulivo) conviene con il Presidente. Rileva peraltro l'opportunità di formalizzare nei modi che si riterranno più opportuni che d'ora in avanti la Commissione Bilancio non potrà prescindere in alcun caso dalla presentazione di puntuali relazioni tecniche sui progetti di legge sottoposti al suo esame.

Il sottosegretarioMario LETTIERI si scusa formalmente per l'assenza del rappresentante del Governo nella seduta odierna. Assicura quindi che si farà carico, per quanto di sua competenza, della richiesta avanzata in ordine all'esigenza che le proposte di legge all'esame della Commissione siano corredate di puntuali relazioni tecniche.

Lino DUILIO, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI