VI Commissione - Marted́ 12 giugno 2007


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ALLEGATO 1

Delega per il riordino della normativa sulla tassazione di redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento, sul sistema estimativo del catasto e per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali. C. 1762 Governo.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 1.
(Princìpi generali).

1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento sono vincolate, in qualsiasi procedimento, ad assicurare la coerenza con i princìpi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, nonché l'osservanza del principio di proporzionalità nei procedimenti accertativi, esecutivi e cautelari.
1. 2. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

Subemendamenti all'emendamento 1. 1 Governo

All'emendamento 1.1, capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sopprimere le parole: la razionalizzazione ed;
b) sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) conservazione degli attuali regimi opzionali di tassazione della dichiarazione, del risparmio amministrato e del risparmio gestito;»;
c) sopprimere la lettera d).
0. 1. 1. 1. Leo.

All'emendamento 1.1, apportare le seguenti modifiche:
al capoverso comma 1, alinea, dopo le parole: dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria aggiungere le seguenti: ed immobiliare;
al capoverso comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
i) introduzione, in modo graduale, di un'imposta sostitutiva con aliquota unica sui redditi diversi di natura immobiliare».
0. 1. 1. 2. Antonio Pepe, Leo.

All'emendamento 1.1, capoverso comma 1, sostituire lettera a) con la seguente:
a)
revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, al fine della loro unificazione, con la previsione di un'unica aliquota non inferiore 23 per cento; conferma delle disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria;
sostituire il capoverso lettera c) con le seguenti:
c) introduzione di misure compensative, anche aventi natura di deduzioni o


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detrazioni di imposta; a favore dei soggetti economicamente più deboli, nel rispetto del principio indicato alla lettera d);
c-bis) previsione di misure destinate a favore di soggetti che risultino incapienti;
dopo il capoverso comma 1 inserire il seguente:
2. Dall'adozione dei decreti legislativi previsti dal presente, articolo devono derivare maggiori entrate non inferiori, per l'anno 2007, a 1.100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2008, a 2.000 milioni di euro annui.
0. 1. 1. 35. Vacca, Sgobio.

All'emendamento 1,1, capoverso comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi e dei redditi da locazione di fabbricati abitativi e dei redditi diversi di natura immobiliare, al fine della loro unificazione, con la previsione di un'unica aliquota non superiore al 12,5 per cento; conferma delle disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.
0. 1. 1. 3. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

All'emendamento 1,1, capoverso comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) tassazione del risparmio gestito secondo il principio della realizzazione, mantenendo gli attuali regimi della dichiarazione e del risparmio amministrato, nell'ottica di un'omogeneizzazione dei sistemi di tassazione.
0. 1. 1. 4. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

All'emendamento 1,1, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire il capoverso lettera b) con la seguente:
b) non applicabilità a carico degli organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 7, comma 7, lettera m) del testo unico in materia di intermediazione finanziaria delle imposte sui redditi, anche in forma sostitutiva, con la possibilità di mantenere ferma l'applicazione delle ritenute applicabili in via indifferenziata a carico dei percipienti, con conseguente imponibilità in capo ai partecipanti dei proventi derivanti dalla partecipazione stessa, come redditi d'impresa o redditi diversi di natura finanziaria a seconda che siano o meno conseguenti nell'esercizio di attività d'impresa;
sostituire il capoverso lettera d) con la seguente:
d) applicazione per i redditi di natura finanziaria imponibili al momento della percezione, di formule di correzione temporale semplificate che prendano a riferimento i redditi effettivamente realizzati e tengano conto di eventuali diversi momenti impositivi utilizzando un tasso di rendimento privo di rischio;
sostituire il capoverso lettera e) con la seguente:
e) conversione dei risultati negativi di gestione di cui sono titolari gli organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m) del testo unico in materia di intermediazione finanziaria in crediti d'imposta non rimborsabili e loro utilizzabilità mediante compensazione, nonché utilizzabilità delle minusvalenze, perdite e risultati negativi di gestione realizzati o maturati dal contribuente relativamente a periodi d'imposta antecedenti al primo periodo d'imposta per il quale opera l'omogeneizzazione delle basi imponibili di cui alla precedente lettera c). Possibilità di prevedere che, qualora l'utilizzo delle predette minusvalenze, perdite e risultati negativi sia distribuito su più


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periodi d'imposta, detto utilizzo possa avvenire a determinate condizioni e con particolari limiti;
al capoverso lettera f) sostituire le parole da: conferma delle disposizioni vigenti fino a: natura finanziaria con le seguenti: conferma delle disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e possibilità di estendere l'esenzione ai proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m) del testo unico in materia di intermediazione finanziaria percepiti da soggetti non residenti;
sostituire il capoverso lettera g) con la seguente:
g) possibilità di attuare la riforma in modo graduale, dando comunque attuazione ai princìpi direttivi, relativi agli organismi di investimento collettivo del risparmio, previsti dalla lettera b) e dalla prima parte della lettera e) con il primo decreto legislativo emanato sulla base della presente disposizione di delega. Previsione che l'entrata in vigore di ciascuno dei singoli decreti legislativi di attuazione sia differita da un minimo di due mesi ad un massimo di dodici mesi dalla data della relativa pubblicazione.
0. 1. 1. 5. Fincato, Fluvi, Tolotti, Amendola, Ceccuzzi, Fiano, Fogliardi, Leddi Maiola, Musi, Nannicini, Pertoldi, Sposetti, Strizzolo, Vichi.

All'emendamento 1.1, sostituire il capoverso lettera b) con la seguente:
b) non applicabilità a carico degli organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m) del testo unico in materia di intermediazione finanziaria delle imposte sui redditi, anche in forma sostitutiva, con la possibilità di mantenere ferma l'applicazione delle ritenute applicabili in via indifferenziata a carico dei percipienti, con conseguente imponibilità in capo ai partecipanti dei proventi derivanti dalla partecipazione stessa, come redditi d'impresa o redditi diversi di natura finanziaria a seconda che siano o meno conseguiti nell'esercizio di attività d'impresa.
* 0. 1. 1. 6. Fincato, Fluvi, Tolotti, Amendola, Ceccuzzi, Fiano, Fogliardi, Leddi Maiola, Musi, Nannicini, Pertoldi, Sposetti, Strizzolo, Vichi.

All'emendamento 1.1, sostituire il capoverso lettera b) con la seguente:
b) non applicabilità a carico degli organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m) del testo unico in materia di intermediazione finanziaria delle imposte sui redditi, anche in forma sostitutiva, con la possibilità di mantenere ferma l'applicazione delle ritenute applicabili in via indifferenziata a carico dei percipienti, con conseguente imponibilità in capo ai partecipanti dei proventi derivanti dalla partecipazione stessa, come redditi d'impresa o redditi diversi di natura finanziaria a seconda che siano o meno conseguiti nell'esercizio di attività d'impresa.
* 0. 1. 1. 7. Conte, Alfano.

All'emendamento 1.1, sostituire il capoverso lettera b) con la seguente:
b) non applicabilità a carico degli organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del testo unico in materia di intermediazione finanziaria delle imposte sui redditi, anche in forma sostitutiva, facendo eventualmente salva l'applicabilità delle ritenute applicabili in via indifferenziata a carico dei percipienti, con conseguente imponibilità in capo ai partecipanti dei proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti organismi, nella categoria dei redditi d'impresa o di quella dei redditi diversi, secondo che tale partecipazione sia o meno relativa all'impresa.
0. 1. 1. 8. Leo.


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Dopo il capoverso lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, al fine della loro unificazione, con la previsione di un'unica aliquota pari al 20 per cento; introduzione di meccanismi di conservazione delle aliquote esistenti per le persone fisiche titolari di obbligazioni e titoli di Stato già emessi alla data del provvedimento fino alla loro naturale scadenza; conferma delle disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.
0. 1. 1. 9. Ricci, Migliore.

All'emendamento 1.1, sopprimere il capoverso lettera d).
* 0. 1. 1. 10. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

All'emendamento 1.1, sopprimere il capoverso lettera d).
* 0. 1. 1. 11. Germontani, Leo.

All'emendamento 1.1, sopprimere il capoverso lettera d).
* 0. 1. 1. 12. Del Mese, D'Elpidio.

All'emendamento 1.1, sostituire il capoverso lettera d) con la seguente:
d) applicazione per i redditi di natura finanziaria imponibili al momento della percezione, di formule di correzione temporale semplificate che utilizzino un tasso di rendimento privo di rischio, prendendo in considerazione i redditi effettivamente realizzati e tenendo conto di eventuali diversi momenti impositivi.
0. 1. 1. 13. Leo, Conte.

All'emendamento 1.1 sostituire il capoverso lettera d) con la seguente:
d) applicazione per i redditi di natura finanziaria imponibili al momento della percezione, di formule di correzione temporale semplificate che prendano a riferimento i redditi effettivamente realizzati e tengano conto di eventuali diversi momenti impositivi utilizzando un tasso di rendimento privo di rischio.
* 0. 1. 1. 14. Fincato, Fluvi, Tolotti, Amendola, Ceccuzzi, Fiano, Fogliardi, Leddi Maiola, Musi, Nannicini, Pertoldi, Sposetti, Strizzolo, Vichi.

All'emendamento 1.1 sostituire il capoverso lettera d) con la seguente:
d) applicazione per i redditi di natura finanziaria imponibili al momento della percezione, di formule di correzione temporale semplificate che prendano a riferimento i redditi effettivamente realizzati e tengano conto di eventuali diversi momenti impositivi utilizzando un tasso di rendimento privo di rischio.
* 0. 1. 1. 15. Conte, Alfano.

All'emendamento 1.1, capoverso lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e che non disincentivino l'obiettivo di accumulo del risparmio. A tal fine il correttivo temporale non si applica se i redditi sono realizzati dopo almeno cinque anni dall'acquisizione dell'attività finanziaria da cui derivano.
0. 1. 1. 16. Leo, Conte.

All'emendamento 1.1, capoverso lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e che non disincentivino l'obiettivo di accumulo del risparmio. A tal fine l'imposta dovuta non può essere superiore a quella corrispondente all'applicazione dell'aliquota nominale maggiorata del 25 per cento.
0. 1. 1. 17. Leo.


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All'emendamento 1.1, capoverso lettera d), aggiungere, in fine, le parole: tali formule non si applicano per strumenti finanziari posseduti per un periodo uguale o superiore a 10 anni.
0. 1. 1. 18. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

All'emendamento 1.1 sostituire il capoverso lettera e) con la seguente:
e)
conversione dei risultati negativi di gestione di cui sono titolari gli organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m) del testo unico in materia di intermediazione finanziaria in crediti d'imposta non rimborsabili e loro utilizzabilità mediante compensazione o cessione a terzi, nonché utilizzabilità delle minusvalenze, perdite e risultati negativi di gestione realizzati o maturati dal contribuente relativamente a periodi d'imposta antecedenti al primo periodo d'imposta per il quale opera l'omogeneizzazione delle basi imponibili di cui alla precedente lettera c). Possibilità di prevedere che, qualora l'utilizzo delle predette minusvalenze, perdite e risultati negativi sia distribuito su più periodi d'imposta, detto utilizzo possa avvenire a determinate condizioni e con particolari limiti.
* 0. 1. 1. 19. Conte, Alfano.

All'emendamento 1.1 sostituire il capoverso lettera e) con la seguente:
e)
conversione dei risultati negativi di gestione di cui sono titolari gli organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m) del testo unico in materia di intermediazione finanziaria in crediti d'imposta non rimborsabili e loro utilizzabilità mediante compensazione o cessione a terzi, nonché utilizzabilità delle minusvalenze, perdite e risultati negativi di gestione realizzati o maturati dal contribuente relativamente a periodi d'imposta antecedenti al primo periodo d'imposta per il quale opera l'omogeneizzazione delle basi imponibili di cui alla precedente lettera c). Possibilità di prevedere che, qualora l'utilizzo delle predette minusvalenze, perdite e risultati negativi sia distribuito su più periodi d'imposta, detto utilizzo possa avvenire a determinate condizioni e con particolari limiti.
* 0. 1. 1. 20. Leo.

All'emendamento 1.1 sostituire il capoverso lettera e) con la seguente:
e) conversione dei risultati negativi di gestione di cui sono titolari gli organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m) del testo unico in materia di intermediazione finanziaria in crediti d'imposta non rimborsabili e loro utilizzabilità mediante compensazione, nonché utilizzabilità delle minusvalenze, perdite e risultati negativi di gestione realizzati o maturati dal contribuente relativamente a periodi d'imposta antecedenti al primo periodo d'imposta per il quale opera l'omogeneizzazione delle basi imponibili di cui alla precedente lettera c). Possibilità di prevedere che, qualora l'utilizzo delle predette minusvalenze, perdite e risultati negativi sia distribuito su più periodi d'imposta, detto utilizzo possa avvenire a determinate condizioni e con particolari limiti.
0. 1. 1. 21. Fincato, Fluvi, Tolotti, Amendola, Ceccuzzi, Fiano, Fogliardi, Leddi Maiola, Musi, Nannicini, Pertoldi, Sposetti, Strizzolo, Vichi.

All'emendamento 1.1, sostituire il capoverso lettera e) con la seguente:
e) trasformazione in crediti d'imposta dei risultati negativi di gestione maturati dagli organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del testo unico in materia di intermediazione finanziaria e loro utilizzabilità mediante compensazione o cessione a terzi. Utilizzabilità delle minusvalenze, perdite e risultati negativi di gestione realizzati o maturati dal contribuente relativamente a periodi d'imposta antecedenti al primo periodo d'imposta per il quale opera


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l'omogeneizzazione delle basi imponibili di cui alla precedente lettera c). Possibilità di prevedere che, qualora l'utilizzo dei predetti crediti d'imposta, minusvalenze, perdite e risultati negativi sia distribuito su più periodi d'imposta, detto utilizzo possa avvenire a determinate condizioni e con particolari limiti.
0. 1. 1. 22. Leo.

All'emendamento 1.1, dopo il capoverso lettera e) inserire la seguente:
e-bis) qualificazione dei redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione come redditi diversi di natura finanziaria. Abrogazione dell'articolo 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinguies e 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni; introduzione di disposizioni che prevedano il recupero del credito di imposta di cui al citato comma 2 non utilizzato.
0. 1. 1. 23. Leo.

All'emendamento 1.1, capoverso lettera f), sopprimere le parole: In particolare, coordinamento della nuova disciplina con le norme che regolano l'imposizione societaria nonché la tassazione dei proventi delle partecipazioni che concorrono alla formazione del reddito complessivo.
0. 1. 1. 24. Leo.

All'emendamento 1.1, capoverso lettera f) sostituire le parole da: conferma delle disposizioni vigenti fino a: natura finanziaria con le seguenti: conferma delle disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e possibilità di estendere l'esenzione ai roventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del testo unico in materia di intermediazione finanziaria percepiti da soggetti non residenti.
0. 1. 1. 25. Fincato, Fluvi, Tolotti, Amendola, Ceccuzzi, Fiano, Fogliardi, Leddi Maiola, Musi, Nannicini, Pertoldi, Sposetti, Strizzolo, Vichi.

All'emendamento 1.1, capoverso lettera f), sostituire le parole da: conferma delle disposizioni vigenti fino a: natura finanziaria con le seguenti: conferma delle disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e possibilità di introdurre nuove disposizioni per prevedere l'esenzione dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m) del testo unico in materia di intermediazione finanziaria percepiti da soggetti non residenti.
0. 1. 1. 27. Leo.

All'emendamento 1.1, sostituire il capoverso lettera g) con la seguente:
g) possibilità di attuare la riforma in modo graduale, dando comunque attuazione ai princìpi direttivi, relativi agli organismi di investimento collettivo del risparmio, previsti dalla lettera b) e dalla prima parte della lettera e) con il primo decreto legislativo emanato sulla base della presente disposizione di delega. Previsione che l'entrata in vigore di ciascuno dei singoli decreti legislativi di attuazione sia differita da un minimo di due mesi ad un massimo di dodici mesi dalla data della relativa pubblicazione.
0. 1. 1. 28. Fincato, Fluvi, Tolotti, Amendola, Ceccuzzi, Fiano, Fogliardi, Leddi Maiola, Musi, Nannicini, Pertoldi, Sposetti, Strizzolo, Vichi.


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All'emendamento 1.1, sostituire il capoverso lettera g) con la seguente:
g) possibilità di attuare la riforma in più fasi, dando comunque attuazione nella prima fase ai principi direttivi previsti dalla lettera b) e dalla lettera e), primo periodo. Previsione che l'entrata in vigore di ciascuno dei singoli decreti legislativi di attuazione possa essere differita fino ad un massimo di dodici mesi dalla data della relativa pubblicazione.
0. 1. 1. 29. Leo.

All'emendamento 1.1 capoverso lettera g), dopo le parole: in modo graduale aggiungere le seguenti: tenendo conto degli effetti sul mercato ed in particolare delle esigenze di rafforzamento e tutela degli organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del testo unico in materia di intermediazione finanziaria.
0. 1. 1. 30. Conte, Alfano.

All'emendamento 1.1, sopprimere il capoverso lettera h).
0. 1. 1. 31. Leo.

All'emendamento 1.1, dopo il capoverso lettera h), aggiungere la seguente:
i) dai decreti legislativi derivanti dalla presente delega non scaturiranno nuove maggiori entrate per lo Stato.
0. 1. 1. 32. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

All'emendamento 1.1, dopo il capoverso lettera h), aggiungere la seguente:
i) ai redditi derivanti dagli investimenti dell'Ente Nazionale di previdenza per gli addetti agli impiegati in agricoltura (decreto legislativo n. 509 del 1994) è esteso il regime tributario previsto all'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Le prestazioni a favore degli iscritti sono soggette allo stesso regime tributario previsto dagli articoli 8, 11, 14 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005.
0. 1. 1. 33. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

All'emendamento 1.1, dopo il capoverso lettera h), aggiungere la seguente:
i) revisione del sistema di tassazione applicato alle casse privatizzate (ex decreto legislativo n. 509 del 1994) e alle casse costituite già private (ex decreto legislativo n. 103 del 1996), con il fine di eliminare la disparità di trattamento rispetto agli enti previdenziali di diritto pubblico.
0. 1. 1. 34. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Delega in materia di redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti la razionalizzazione ed il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del testo unico in materia di intermediazione finanziaria, e recanti modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) conservazione degli attuali regimi opzionali di tassazione del risparmio amministrato e del risparmio gestito individuale, nell'ottica; di una sempre maggiore semplificazione degli adempimenti dei


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contribuenti e delle procedure degli intermediari, ai fini anche della riduzione dei costi amministrativi;
b) non applicabilità a carico degli organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del testo unico in materia di intermediazione finanziaria delle imposte sui redditi, anche in forma sostitutiva, eccezion fatta per le ritenute applicabili in via indifferenziata a carico dei percipienti, con conseguente imponibilità in capo ai partecipanti dei proventi derivanti dalla partecipazione stessa;
c) omogeneizzazione della base imponibile dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli, con deduzione dei relativi costi e compensazione delle minusvalenze e perdite, con utilizzabilità delle eccedenze entro un arco temporale prestabilito. Possibilità di prevedere che, qualora la base imponibile assoggettata a ritenuta o imposta sostitutiva sia determinata senza tenere conto di costi, minusvalenze o perdite, al contribuente competa un risparmio d'imposta, scomputabile, a determinate condizioni e con particolari limiti, dalle imposte dovute sui redditi di capitale e diversi di natura finanziaria;
d) applicazione, per i redditi di natura finanziaria imponibili al momento della percezione, di formule di correzione temporale semplificate e comprensibili, che tengano conto di eventuali diversi momenti impositivi;
e) utilizzabilità dei risparmi di imposta iscritti nel patrimonio degli organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del testo unico in materia di intermediazione finanziaria, nonché delle minusvalenze, perdite e risultati negativi di gestione realizzati o maturati dal contribuente relativamente a periodi d'imposta antecedenti al primo periodo d'imposta per il quale opera la omogeneizzazione delle basi imponibili di cui alla precedente lettera c). Possibilità di prevedere che, qualora l'utilizzo dei predetti risparmi d'imposta, minusvalenze, perdite e risultati negativi sia distribuito su più periodi di imposta, detto utilizzo possa avvenire a determinate condizioni e con particolari limiti;
f) coordinamento, introducendo tutte le modifiche necessarie, della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti. In particolare, coordinamento della nuova disciplina con le norme che regolano l'imposizione societaria nonché la tassazione dei proventi delle partecipazioni che concorrono alla formazione del reddito complessivo; conferma delle disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria;
g) possibilità di attuare la riforma in modo graduale. Previsione che l'entrata in vigore di ciascuno dei singoli decreti legislativi di attuazione sia differita da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi dalla data della relativa pubblicazione;
h) previsione che gli emittenti, i sostituti di imposta e gli intermediari predispongano, entro un determinato termine, accorgimenti informatici tali da consentire un'ordinata gestione delle modifiche normative relative alla tassazione dei redditi di natura finanziaria derivanti dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge e da altre disposizioni legislative, senza far emergere, con riferimento alle posizioni esistenti alla data della loro entrata in vigore, ingiustificati guadagni o perdite, nel rispetto comunque del criterio di semplificazione degli adempimenti.
1. 1. (Prima formulazione) Governo.


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Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Delega in materia di redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti la razionalizzazione ed il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del testo unico in materia di intermediazione finanziaria, e recanti modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) conservazione degli attuali regimi opzionali di tassazione del risparmio amministrato e del risparmio gestito individuale, nell'ottica di una sempre maggiore semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e delle procedure degli intermediari, ai fini anche della riduzione dei costi amministrativi;
b) non applicabilità a carico degli organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del testo unico in materia di intermediazione finanziaria delle imposte sui redditi, anche in forma sostitutiva, eccezion fatta per le ritenute applicabili in via indifferenziata a carico dei percipienti, con conseguente imponibilità in capo ai partecipanti dei proventi derivanti dalla partecipazione stessa;
c) omogeneizzazione della base imponibile dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli, con deduzione dei relativi costi e compensazione delle minusvalenze e perdite, con utilizzabilità delle eccedenze entro un arco temporale prestabilito. Possibilità di prevedere che, qualora la base imponibile assoggettata a ritenuta o imposta sostitutiva sia determinata senza tenere conto di costi, minusvalenze o perdite, al contribuente competa un risparmio d'imposta, scomputabile, a determinate condizioni e con particolari, limiti, dalle imposte dovute sui redditi di capitale e diversi di natura finanziaria;
d) applicazione, per i redditi di natura finanziaria soggetti ad imposizione al momento della percezione, di formule di correzione temporale semplificate, che tengano conto di eventuali diversi momenti impositivi, nell'osservanza dei princìpi generali in materia di determinazione delle basi imponibili;
e) utilizzabilità dei risparmi di imposta, iscritti nel patrimonio degli organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del testo unico in materia di intermediazione finanziaria, nonché delle minusvalenze, perdite e risultati negativi di gestione realizzati o maturati dal contribuente relativamente a periodi d'imposta antecedenti al primo periodo d'imposta per il quale opera la omogeneizzazione delle basi imponibili di cui alla precedente lettera c). Possibilità di prevedere che, qualora l'utilizzo dei predetti risparmi d'imposta, minusvalenze, perdite e risultati negativi, sia distribuito su più periodi di imposta, detto utilizzo possa avvenire a determinate condizioni e con particolari limiti;
f) coordinamento, introducendo tutte le modifiche necessarie, della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti. In particolare, coordinamento della nuova disciplina con le norme che regolano l'imposizione societaria nonché la tassazione dei proventi delle partecipazioni che concorrono alla formazione del reddito complessivo; conferma delle disposizioni


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vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria;
g) possibilità di attuare la riforma in modo graduale. Previsione che l'entrata in vigore di ciascuno dei singoli decreti legislativi di attuazione sia differita da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi dalla data della relativa pubblicazione;
h) previsione che gli emittenti, i sostituti di imposta e gli intermediari predispongano, entro un determinato termine, accorgimenti informatici tali da consentire un'ordinata gestione delle modifiche normative relative alla tassazione dei redditi di natura finanziaria derivanti dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge e da altre disposizioni legislative, senza, far emergere, con riferimento alle posizioni esistenti alla data della loro entrata in vigore, ingiustificati guadagni o perdite, nel rispetto comunque del criterio di semplificazione degli adempimenti.
1. 1. (Seconda formulazione) Governo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Delega in materia di redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e recanti modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, al fine della loro unificazione, con la previsione di un'unica aliquota non inferiore 23 per cento; conferma delle disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria;
b) applicazione dell'aliquota di cui alla lettera a), nel rispetto dei princìpi di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione, al fine anche di evitare segmentazioni del mercato;
c) introduzione di misure compensative, anche aventi natura di deduzioni o detrazioni di imposta, a favore dei soggetti economicamente più deboli, nel rispetto del principio indicato alla lettera d);
c-bis) previsione di misure destinate a favore di soggetti che risultino incapienti;
d) semplificazione delle procedure al fine di ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari, da realizzare in via regolamentare o con l'adozione di provvedimenti amministrativi generali;
e) coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nel rispetto del principio dell'equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria nonché tra gli intermediari finanziari;
f) introduzione di un'adeguata disciplina transitoria, volta a regolamentare il passaggio alla nuova disciplina tenendo conto, tra l'altro, dell'esigenza di evitare che possano emergere, con particolare riferimento alle posizioni esistenti alla data della sua entrata in vigore, ingiustificati guadagni o perdite e nel rispetto del principio indicato alla lettera d);
g) possibilità di differire l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione fino a dodici mesi dalla data della loro pubblicazione;


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h) coordinamento, introducendo tutte le modifiche necessarie, della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti.

2. Dall'adozione dei decreti legislativi previsti dal presente articolo devono derivare maggiori entrate non inferiori, per l'anno 2007, a 1.100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2008, a 2.000 milioni di euro annui.
1. 3. Vacca, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro tre mesi.
1. 4. Leo, Pepe, Germontani.

Al comma 1, dopo le parole: entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge inserire le seguenti: nel rispetto dei princìpi della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto del contribuente.
1. 5. Gioacchino Alfano.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) conservazione dell'attuale regime opzionale per il risparmio amministrato (con tassazione a titolo d'acconto o a titolo d'imposta), analogo regime di tassazione sarà adottato per il risparmio gestito individuale, nell'ottica di una sempre maggiore semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e delle procedure degli intermediari ai fini anche della riduzione dei costi amministrativi.
1. 6. Pedrizzi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non superiore al 20 per cento con le seguenti: non superiore al 12,50 per cento.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.
1. 7. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 12,5 per cento.
1. 8. Alfano.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: applicabilità dell'aliquota unica non superiore al 20 per cento anche ai redditi da locazione di fabbricati abitativi e ai redditi diversi di natura immobiliare.
1. 9. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) superare l'evidente contraddizione insita nel mantenimento di un sistema di tassazione che penalizza soggetti provvisti di minor capacità contributiva, prevedendo per i detentori di partecipazioni non qualificate, la facoltà di esercizio dell'opzione per il sistema della dichiarazione, con fruizione del medesimo meccanismo di tassazione vigente per le partecipazioni qualificate.
1. 10. Musi.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: o detrazioni di imposta aggiungere le seguenti: o rimborso.
1. 11.Gioacchino Alfano.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: provvedimenti amministrativi generali aggiungere le seguenti: Si raccomanda a tal


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fine di introdurre norme che tengano conto della effettiva manifestazione della capacità contributiva.
1. 12.Germontani.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e che non disincentivino l'obiettivo di accumulo del risparmio.
*1. 13.Pedrizzi.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e che non disincentivino l'obiettivo di accumulo del risparmio.
*1. 14.Gianfranco Conte, Gioacchino Alfano.

Al comma 1, lettera e), alle parole: coordinamento della nuova disciplina premettere le seguenti: riaffermazione del principio della tassazione per realizzo ed estensione dello stesso ai fondi di investimento di diritto italiano, in modo da ovviare alla situazione di deficit competitivo che penalizza tali strumenti rispetto a quelli circolanti in alt Stati aderenti all'Unione Europea e.
1. 15.Musi.

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: transitoria aggiungere le seguenti: a valere fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
1. 16.Gioacchino Alfano.

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole da: evitare fino a: indicato alla lettera d) con le seguenti: salvaguardare il legittimo affidamento del sottoscrittore di strumenti finanziari sulla stabilità delle condizioni che ne governano le funzioni di rendimento e scongiurare il rischio, per ciò che attiene al debito pubblico, di incrementi dell'aliquota di prelievo innestanti dinamiche di pura traslazione del costo di finanziamento del debito.
1. 17.Musi.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
1. 18.Antonio Pepe, Germontani, Leo.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: a dodici mesi dalla data della loro pubblicazione con le seguenti: al 31 dicembre successivo alla maturata scadenza.
1. 19.Gioacchino Alfano.

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
i) divieto di prevedere formule di correzione temporale per la determinazione dei redditi di natura finanziaria, analoghe a quelle dell'equalizzatore, introdotto dal decreto legislativo n. 461 del 1997.
1. 20.Antonio Pepe, Gianfranco Conte.

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
i) previsione di un trattamento più favorevole per le forme di previdenza complementare.
1. 21.Germontani, Leo, Antonio Pepe.

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
i) revisione del sistema di tassazione applicato alle casse privatizzate (ex decreto legislativo n. 509 del 1994) e alle casse costituite già private (ex decreto legislativo n. 103 del 1996), con il fine di eliminare la disparità di trattamento rispetto agli enti previdenziali di diritto pubblico.
1. 22.Fugatti, Brigandì, Garavaglia.


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Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
i) ai redditi derivanti dagli investimenti dell'Ente Nazionale di previdenza per gli addetti agli impiegati in agricoltura (decreto legislativo n. 509 del 1994) è esteso il regime tributario previsto all'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Le prestazioni a favore degli iscritti sono soggette allo stesso regime tributario previsto dagli articoli 8, 11, 14 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005.
1. 23.Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le disposizioni adottate nell'esercizio della delega di cui al presente articolo devono determinare una sostanziale invarianza del gettito fiscale. Il Governo trasmette al Parlamento gli schemi di decreto legislativo, corredandoli di una relazione tecnica specificamente finalizzata ad illustrare gli effetti finanziari dei provvedimenti e le loro ricadute sul gettito complessivo.
1. 25.Antonio Pepe, Gianfranco Conte.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Dall'adozione dei decreti legislativi previsti dal presente articolo non devono derivare nuove o maggiori entrate per la finanza pubblica.
1. 24.Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Riduzione della pressione fiscale).

1. Il Governo è delegato ad adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a sopprimere o ridurre imposte con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni;
b) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ad esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A 9. Per «abitazione principale» si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
c) copertura delle minori entrate attraverso l'applicazione dei principi indicati dall'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
1. 01.Gioacchino Alfano.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: entro sei mesi.
*2. 18.Leo, Antonio Pepe, Germontani.

Al comma 1, sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: entro sei mesi.
*2. 19.Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

Al comma 1, dopo le parole: non versate spontaneamente aggiungere le seguenti: assicurando la coerenza con i principi fissati della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, e.
2. 20.Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

Al comma 1, dopo le parole: non versate spontaneamente aggiungere le seguenti: in coerenza con i principi fissati della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, e.
2. 20.(Nuova formulazione) Fugatti, Brigandì, Garavaglia.


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Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) razionalizzazione ed uniformazione del procedimento di notifica, individuando tempi certi per il suo perfezionamento, prevedendo che:
1) il plico non consegnato sia stato depositato presso l'ufficio postale;
2) sia stato dato avviso di tale deposito al destinatario e mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
3) siano trascorsi 10 giorni dall'avvenuto deposito presso l'ufficio postale;
4) sia soppresso l'obbligo di affissione all'albo della casa comunale.
2. 21.Gianfranco Conte, Gioacchino Alfano.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e rafforzamento.
2. 5.Leo, Antonio Pepe, Germontani.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e rafforzamento con le seguenti: nel rispetto dei principi della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.
2. 6. Alfano Gioacchino.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: procedure di riscossione coattiva aggiungere le seguenti: di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
2. 7. Pepe, Germontani, Leo.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: l'attribuzione aggiungere le seguenti: ai funzionari responsabili degli Enti locali, ai concessionari iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997 n.446 e.
2. 8. Lello Di Gioia.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: iscritte a ruolo
2. 9. Lello Di Gioia.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: introduzione dell'istituto della conversione del pignoramento immobiliare, al fine di offrire uno strumento alternativo di adempimento per il debitore che ha subito l'avvio dell'espropriazione dei suoi beni immobili.
2. 10. Fugatti, Brigandì, Garavaglia

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2. 11. Lello Di Gioia.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) limitazione degli incarichi ai soggetti terzi; esternalizzazione degli adempimenti unicamente nel caso in cui le pubbliche Amministrazioni non siano in grado di realizzarli.
2. 12. Fugatti, Brigandì, Garavaglia

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: sostenute aggiungere le seguenti: dagli Enti locali e dai loro concessionari.
2. 13. Lello Di Gioia.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: agenti della riscossione aggiungere le seguenti: di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, articolo 17, commi 6 e seguenti, recante Riordino del Servizio nazionale della riscossione.
2. 14. Germontani, Leo, Pepe Antonio.


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Al comma 1, sopprimere la lettera f).
* 2. 15. Lello Di Gioia.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
* 2. 16. Alfano Gioacchino.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
* 2. 17. Pepe Antonio, Germontani, Leo.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: Riscossione S.p.A. con le seguenti: Equitalia S.p.A.
2. 1. Governo.

Subemendamento all'emendamento 2.2 Governo

all'emendamento 2.2, aggiungere, in fine, le parole: previo espletamento di gara pubblica.
0. 2. 2. 1. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
h) previsione che Equitalia S.p.A. possa esercitare le attività previste dall'articolo 3, comma 4, lettera b), n. 2), del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, anche in favore di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che possa procedere al pagamento del corrispettivo degli acquisti effettuati ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 3 del decreto legge n. 203 del 2005 mediante emissione di obbligazioni ovvero di altri strumenti finanziari.
2. 2. Governo.

Subemendamento all'emendamento 2.3 Governo

all'emendamento 2.3, aggiungere, in fine, le parole: Equitalia S.p.A., a questo scopo, non percepirà alcun aggio.
0. 2. 3. 1. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
h) razionalizzazione delle modalità di riscossione mediante ruolo delle entrate delle società per azioni interamente partecipate dalla Stato.
2. 3. Governo.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
h) all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: Entro il 30 settembre 2007, Equitalia spa provvede al perfezionamento dei consigli di amministrazione delle acquisite società di riscossione; ogni consiglio di amministrazione è composto da un numero non superiore a tre consiglieri per le società che gestiscono più ambiti territoriali ovvero un unico amministratore negli altri casi. I compensi spettanti non potranno superare il tetto del 60 per cento di quelli previsti per i membri di Equitalia S.p.A.
2. 22. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
h) individuazione di specifici criteri, anche con effetto retroattivo, in virtù dei quali gli oneri aggiuntivi stabiliti a titolo sanzionatorio nonché di riscossione, in


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aggiunta al tributo dovuto ma non versato, sulla base di dichiarazioni presentate regolarmente, non possono superare:
la misura del 10 per cento del tributo nel caso il contribuente versi tale somma dovuta nei termini della richiesta dell'Ente creditore;
la misura del 20 per cento del tributo nel caso la somma venga iscritta a ruolo.

Non rientra in tale computo il decorso e l'accumulo dell'interesse legale della somma stessa.
2. 23. Salerno, Alfano Gioacchino.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
h) introduzione, a seguito di procedure di riscossione coattiva infruttuose, di sanzioni amministrative e di segnalazioni nel registro delle imprese tendenti a limitare o sospendere, temporaneamente, lo svolgimento dell'attività economica dei contribuenti coinvolti nel recupero di tributi di ammontare superiore a quello prestabilito.
2. 24. Iacomino.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
h) ogni procedura di riscossione, volontaria o coattiva, deve essere preceduta da una dichiarazione dettagliata, redatta sotto forma di atto di notorietà, relativa alla situazione patrimoniale attiva del debitore.
2. 25. Alfano Gioacchino.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
h) previsione di procedure di notifica degli atti di riscossione il più possibile semplici e trasparenti, nell'ottica della salvaguardia dei diritti dei contribuenti.
2. 26 Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
h) introduzione di parametri atti a garantire il rispetto di criteri di proporzionalità tra il debito del contribuente e la procedura esecutiva intentata.
2. 27. Germontani, Leo, Antonio Pepe, Taglialatela.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
h) estensione della possibilità di riscossione tramite ruolo anche ai Comuni, sia direttamente, sia tramite società totalmente pubbliche, sia a capitale misto.
2. 28. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
h) garanzia che dalle disposizioni derivanti dal presente articolo non scaturiranno nuovi aggravi economici per gli enti locali.
2. 29. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
h) reintroduzione del principio della riferibilità dell'illecito al soggetto contribuente, affiancando ad esso la responsabilità solidale del legale rappresentante, esclusivamente per quanto riguarda il settore della riscossione.
2. 30. Iacomino.


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Subemendamenti all'emendamento 2.4 Governo

All'emendamento 2.4, al capoverso comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
1-ter.
L'atto di cui ai commi 1 e 1-bis ha natura di atto amministrativo con ogni conseguenza in ordine alla giurisdizione competente in caso di giurisdizione.
0. 2. 4. 1. Gianfranco Conte, Gioacchino Alfano.

All'emendamento 2.4, dopo il capoverso comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per i crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione o dell'INPS non sono ammesse azioni di esecuzione o espropriazione presso soggetti diversi dalla Tesoreria dello Stato territorialmente competente.
0. 2. 4. 2. Gianfranco Conte, Gioacchino Alfano.

All'emendamento 2.4, dopo il capoverso comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 70 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al comma 7, sostituire le parole da: «Il collegio» fino a: «integrazioni» con le seguenti: «Il collegio, se lo ritiene, può delegare l'agente della riscossione tributi quale commissario ad acta, al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi. L'agente della riscossione, senza diritto ad alcun compenso dà attuazione al provvedimento di ottemperanza provvedendo ad informare la competente Direzione regionale delle Entrate».
0. 2. 4. 3. Gianfranco Conte, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 46, primo comma, primo periodo, la parola «delega» è sostituita dalle seguenti: «può delegare anche»;
b) nell'articolo 72-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche dai dipendenti a ciò delegati dell'agente della riscossione procedente e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma l, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

3. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole da: «nei» fino a: «stesso» sono sostituite dalle seguenti: «in tutto il territorio nazionale, in rapporto di lavoro subordinato con l'agente della riscossione che lo ha nominato».
2. 4. Governo.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è apportata la seguente modificazione:
a) all'articolo 76 relativo all'espropriazione immobiliare, l'importo di ottomila è sostituito con: «dodicimila euro».
2. 31. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è apportata la seguente modificazione:
a) all'articolo 77, comma 1, relativo all'iscrizione dell'ipoteca sui beni immobili, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'iscrizione dell'ipoteca sui beni può essere effettuata se il debito totale supera complessivamente i duemila euro;


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in caso di più di una iscrizione di ipoteca sul medesimo bene da parte del concessionario, spetta il rimborso spese esecutive esclusivamente alla prima iscrizione. Tale limite può essere aggiornato con decreto ministeriale. Il concessionario prima di emettere il provvedimento di iscrizione dell'ipoteca sugli immobili è tenuto ad inviare al contribuente o ai coobbligati una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l'attivazione delle procedure relative all'ipoteca e conseguenti nonché la corresponsione delle spese esecutive».
2. 32. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è apportata la seguente modificazione:
a) all'articolo 77, relativo all'iscrizione dell'ipoteca sui beni immobili, il secondo comma è sostituito dal seguente: «2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il dieci per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorso un anno, ovvero 18 mesi, in presenza di abitazione principale del contribuente o suoi familiari conviventi, dall'iscrizione senza che il debito sia stato istinto, il concessionario procede all'espropriazione.
2. 33. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è apportata la seguente modificazione:
a) all'articolo 86, comma 1, relativo al fermo amministrativo esattoriale, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il provvedimento di fermo amministrativo può essere effettuato se il debito totale supera complessivamente i duecento euro e sul bene di minor valore; in caso di più provvedimenti sul medesimo bene, al concessionario compete il rimborso spese esecutive esclusivamente al primo provvedimento di fermo. Tale limite può essere aggiornato con decreto ministeriale. Il concessionario prima di emettere il provvedimento di fermo è tenuto ad inviare al contribuente o ai coobbligati una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l'attivazione delle procedure di cui ai commi successivi e la corresponsione delle spese esecutive relative al fermo».
2. 34. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
2. All'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente gli atti impugnabili nel processo tributario, al primo comma dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:
e-quater) gli atti relativi al pignoramento dei crediti verso terzi di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni».
2. 35. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2008:
a) non sono dovuti acconti di imposta sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive se l'importo da versare non supera i 100 euro;
b) non è dovuta la prima rata d'acconto di imposta se l'importo da versare non supera i 200 euro;
c) non si fa luogo, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola


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imposta o addizionale, nonché all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, al versamento del debito o al rimborso del credito di imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 25 euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni effettuate con il modello «730». In tal caso, se la dichiarazione viene presentata, non è dovuto alcun compenso ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta;
d) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1999, n. 129, concernente disposizioni in materia di abbandono dei crediti tributari di modesta entità, l'importo di lire trentaduemila viene elevato a 25 euro;
e) l'imposta comunale sugli immobili non è dovuta se l'importo complessivo non supera i 10 euro e può essere versata in un'unica soluzione alla scadenza del saldo se l'importo non supera i 200 euro.
2. 36. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
2. Il comma 6-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è abrogato.
2. 37. Leo, Antonio Pepe, Germontani.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e le detrazioni per oneri di cui all'articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere dedotti dal reddito complessivo nell'anno in cui sono stati sostenuti e nei due successivi. La disposizione si applica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.
2. 38. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 24 settembre 2002, n. 209, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 265).

1. Al comma 2-sexies è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
La notifica delle ingiunzioni di cui al precedente periodo e degli altri atti della riscossione coattiva è eseguita ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Dopo il comma 2-decies è aggiunto il seguente:
2-undices. Per le somme non versate a seguito di atto di accertamento, gli enti locali provvedono, con determinazione dirigenziale, alla formazione dell'elenco contenente le ingiunzioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, entro il 30 giugno del terzo anno successivo a quello in cui è divenuto definitivo l'accertamento. Alla notifica delle ingiunzioni si provvede, a pena di decadenza, entro i sei mesi successivi alla pubblicazione nell'Albo pretorio della determinazione dirigenziale.
2. 01. Di Gioia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Delega al Governo in materia di limitazioni al recupero dei crediti).

1. Il Governo è delegato ad emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, norme volte a limitare la lievitazione degli oneri connessi al recupero dei crediti di qualsiasi natura e la durata della procedure di recupero, coordinandole con le disposizioni delegate dell'articolo 2, nel rispetto dei princìpi della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante «Statuto del contribuente».


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2. La delega risponde ai seguenti princìpi:
a) in base alle diverse tipologie di recupero sia individuata una data ultima per l'esercizio del diritto, in ogni caso non superiore a 7 anni dalla data di accensione dello stesso;
b) in ogni caso di applicazione di procedure cautelari od esecutive previste dalla normativa vigente in relazione a pretese tributarie o sanzionatorie, l'individuazione dei beni oggetto di iscrizione di ipoteca, di pignoramento o di fermo amministrativo deve essere rigidamente commisurata e contenuta nei limiti dei crediti vantati per capitale, interessi e spese;
c) avverso il fermo amministrativo dei beni mobili di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sia ammesso ricorso al giudice di pace del luogo ove ha sede o residenza il destinatario del provvedimento entro sessanta giorni dalla data della notifica del provvedimento medesimo;
d) nel caso in cui i beni mobili o immobili oggetto di gravame siano necessari e inscindibili dall'attività lavorativa del debitore, è consentito al debitore stesso l'uso proprio, esclusivo a tali fini, di essi;
d) il debitore non può essere ceduto se non è precedentemente informato della cessione dal creditore;
e) sia fatto obbligo, a pena di nullità della procedura cautelare o espropriativa, di notificare previamente al debitore l'avviso di mancato pagamento, con espressa indicazione atta a identificare la natura del debito e dei diversi oneri aggiuntivi;
f) sia in ogni caso consentito al debitore di regolarizzare il dovuto, anche nell'imminenza delle procedure cautelare o espropriative.

3. Per i crediti in corso di recupero alla data di entrata in vigore del decreto e dei decreti delegati, emanati ai sensi del presente articolo il diritto cessa non oltre i 10 anni dalla data di accensione del debito originario.
2. 02. Gianfranco Conte, Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Gestione delle attività di giustizia).

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante:
a) con riferimento alle spese ed alle pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, risultanti dai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1o gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, previamente quantificato dall'ufficio incaricato competente, anche con il supporto della stessa società stipulante, mediante le seguenti attività:
1) acquisizione dei dati anagrafici e patrimoniali del debitore;
2) notificazione dell'invito al pagamento nel termine di sessanta giorni dalla data dell'avvenuta notificazione, ai sensi dell'articolo 212 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;
3) iscrizione a ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo;
b) gestisce, assicurando un'adeguata redditività:
1) fino alla confisca e se nominata amministratore giudiziario, le somme di denaro, i titoli e i beni mobili, anche registrati, sequestrati ai sensi dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575,


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provvedendo anche alla eventuale vendita dei medesimi beni, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria;
2) fino all'impiego, le somme giacenti presso la Cassa delle ammende.

2. La società stipulante può assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a partecipazione mista pubblica e privata ovvero con società private. Le convenzioni di cui al comma 1 individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie, secondo modalità tali da garantire comunque la restituzione del capitale e degli interessi.
3. Il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, può incaricare la società stipulante di svolgere altre attività strumentali, ivi compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui alla lettera a) dello stesso comma 1.
4. La remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 1 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.
5. Lo statuto della società stipulante riserva al Ministero della giustizia un'adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.
6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 213 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, nonché ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo.
7. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinate rispetto alla media annua delle entrate del quinquennio 2001-2006, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia a copertura delle spese correnti. Parte di tali maggiori entrate può essere destinata, sentite le organizzazioni sindacali, alla remunerazione di prestazioni lavorative effettuate dal personale giudiziario al di fuori del normale orario di lavoro, per lo svolgimento delle attività di quantificazione dei crediti previste dal comma 1, lettera a).
8. Le somme di denaro previste dal comma 1, lettera b), n. 1, possono essere parzialmente destinate, previa assegnazione alle competenti unità previsionali di base del Ministero dell'economia e delle finanze, all'erogazione dei rimborsi di imposta. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono annualmente stabiliti gli importi utilizzabili per tale finalità, tenendo conto della necessità di assicurare la disponibilità dei fondi occorrenti per le eventuali restituzioni.
9. Agli oneri finanziari per l'attuazione del presente articolo, stabiliti nella misura massima di 1 milione di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2007-2009, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 03. Del Mese, Capotosti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione dell'Autorità garante del contribuente).

1. È istituita l'Autorità garante del contribuente, la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. L'Autorità, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative


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dei contribuenti, tenuto conto anche della normativa stabilita nello Statuto dei contribuenti di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di violazioni alla normativa stessa, ne determina la sospensione dell'efficacia della norma o del comportamento e obbliga la pubblica amministrazione di attivare la procedura di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento , di riscossione, di esecuzione e di procedure cautelare notificati al contribuente.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi attuativi e di coordinamento anche con quanto disposto dallo Statuto del contribuente con particolare riferimento ai contenuti dell'articolo 13 nonché la previsione di sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle decisioni prese dal Garante e la relativa pubblicità delle decisioni adottate.
2. 04. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: entro sei mesi.
* 3. 8. Leo, Antonio Pepe, Germontani.

Al comma 1, sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: entro sei mesi.
* 3. 2. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e dei termini per la richiesta di rimborso dei tributi, accessori e sanzioni non dovuti.
3. 3. Gianfranco Conte, Gioacchino Alfano.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) qualificazione dell'errore di competenza come violazione formale, in modo analogo a quanto previsto negli altri Paesi, con eventuale applicazione degli interessi se tale errore ha comportato il differimento del versamento dell'imposta;
alla lettera d), sostituire le parole: disconoscere le condotte poste in essere per fini esclusivamente o prevalentemente fiscali con le seguenti: disconoscere i vantaggi tributari indebiti che derivano da atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, non rispondenti, in sé considerati o nella loro sequenza, alla propria funzione strumentale.
3. 4. Leo, Conte.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: ed estensione, in tali casi, della solidarietà nel pagamento del tributo tra i soggetti che hanno concorso alla frode stessa.
3. 5. Gioacchino Alfano.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: e revisione fino a: contributiva.
3. 6. Gianfranco Conte, Gioacchino Alfano.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
3. 7. Gianfranco Conte, Gioacchino Alfano.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: dell'indicatore.
3. 1. Governo.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
i) estensione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, del regime dei sostituti di imposta alle piccole e piccolissime imprese.
3. 9. Iacomino.


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ART. 4.

Sopprimerlo.
*4. 2.Antonio Pepe.

Sopprimerlo.
*4. 3.Lupi, Gioacchino Alfano.

Sopprimerlo.
*4. 4.Pedrizzi.

Sopprimerlo.
*4. 5.Della Vedova.

Sopprimerlo.
*4. 6.Galletti.

Sopprimerlo.
*4. 7.Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Delega per la riforma del catasto dei fabbricati e per la redazione del testo unico delle disposizioni in materia di catasto edilizio urbano).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma generale del catasto dei fabbricati e per la redazione del testo unico delle disposizioni in materia di catasto edilizio urbano al fine di favorire il progressivo miglioramento della qualità dei dati e della trasparenza delle rilevazioni con conseguente recupero dell'evasione e dell'elusione nel settore immobiliare, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) distinzione in catasto tecnico geometrico urbano e catasto economico reddituale e patrimoniale urbano;
b) individuazioni di compiti, sinergie e livelli di collaborazione tra l'Agenzia del territorio, quale l'organo centrale di rilevazioni del catasto geometrico e di raccordo per quello economico nonché quale fornitore di servizi alle istituzioni ed agli utenti, con particolare riferimento agli atti di conservazione del catasto, e gli enti locali chiamati a collaborare con l'Agenzia del territorio ai fini della definizione in sede locale del catasto economico;
c) individuazione dei titolari della rappresentanza in giudizio nel caso di contestazioni sulle rilevazioni geometriche ovvero sulla definizione del catasto economico;
d) determinazione delle tipologie immobiliari omogenee ed assimilate oggetto di rilevazione negli ambiti territoriali delimitati sul territorio dall'ente locale;
e) determinazione del catasto economico e dei relativi valori reddituali e patrimoniali attraverso:
1) utilizzo dei parametri di superficie orizzontale e di estensione verticale rilevati ai fini della formazione del catasto geometrico ai fini della definizione delle unità convenzionali di consistenza cui riferire gli estimi catastali per le unità immobiliari a destinazione ordinaria;
2) segmentazione territoriale e funzionale del mercato immobiliare;
3) applicazione di metodi di valutazione matematico-statistici o comparativi;


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4) individuazione di parametri di equivalenza tra l'elemento reddituale e quello patrimoniale riferiti ad ambiti territoriali delimitati ai fini della determinazione del catasto economico;
5) definizione delle modalità e dei termini di aggiornamento periodico e conservazione del catasto geometrico e di quello economico;
f) individuazione di strutture territoriali di coordinamento di livello regionale ai fini dell'espletamento dei rapporti di collaborazione tra l'Agenzia del territorio e gli enti locali chiamati a collaborare con ai fini della definizione in sede locale del catasto economico con contestuale abrogazione delle commissioni censuarie;
g) utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione, anche telematici, in aggiunta all'affissione all'albo pretorio o in alternativa alle modalità previste dall'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342; per portare a legale conoscenza degli intestatari i dati disponibili presso l'Agenzia del territorio e le loro modificazioni anche ai fini della possibile instaurazione della fase contenziosa;
h) regolamentazione delle modalità telematiche di inserimento dei dati del catastali, delle loro modifiche d'ufficio o su istanza di parte nonché della manutenzione e conservazione dei dati geometrici ed economici;
i) individuazione, con periodicità almeno triennale, del valore normale delle singole tipologie di fabbricati negli ambiti territoriali individuati ai fini della determinazione del catasto economico ai sensi della precedente lettera e);
l) introduzione di misure specifiche nelle singole leggi di imposta volte ad assicurare una tendenziale invarianza del gettito complessivo relativo alle imposte erariali e comunali la cui base imponibile tiene in considerazione le risultanze catastali o i parametri ad esse collegati ivi compresa la revisione e l'assestamento dei tributi dovuti in relazione alle operazioni catastali;
m) abrogazione delle norme e dei regolamenti incompatibili con il testo unico delle disposizioni in materia di catasto edilizio urbano.
4. 8.Musi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Modifica ai criteri di determinazione del reddito delle unità immobiliari).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di tassazione degli immobili, per razionalizzare e perequare il prelievo impositivo nonché al fine di evitare aggravi all'atto dell'applicazione dei nuovi estimi catastali, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assoggettamento dei redditi dei fabbricati, calcolati in conformità a quanto previsto alla lettera c), con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa, ad un regime di tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con un'aliquota pari a quella fissata per il primo scaglione di reddito e, per i redditi derivanti da locazione o da altre forme di utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi, limitazione di tale regime alla parte che non eccede i tassi di rendimento di cui alla lettera c); modifica del vigente regime di tassazione dei redditi dei fabbricati, basato sulla loro integrale inclusione nel reddito complessivo, rimodulando la deduzione dal detto reddito, correlata al possesso dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze, e rapportata al periodo e alla quota di possesso dell'unità immobiliare stessa; facoltà del contribuente di scegliere tra i due regimi di tassazione;
b) previsione di misure agevolative, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in particolare per i redditi più


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bassi e per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, allo scopo di non aumentare l'onere fiscale gravante su di essi per effetto del nuovo regime di tassazione;
c) determinazione e successiva fissazione periodica, con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto dell'incidenza complessiva del prelievo fiscale, di coefficienti convenzionali di redditività dei valori d'estimo delle unità immobiliari, dopo la rideterminazione di cui all'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fermo restando il principio stabilito dall'articolo 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, inteso a tenere conto dei vincoli gravanti su di essi nonché dell'interesse pubblico alla loro conservazione;
d) rideterminazione, a seguito della revisione degli estimi catastali e con la medesima decorrenza, anche al fine del mantenimento degli attuali margini di autonomia finanziaria, delle aliquote minime e massime dell'imposta comunale sugli immobili, istituita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in misura tale da garantire il medesimo gettito complessivo;
e) rimodulazione delle imposte sui trasferimenti, mediante applicazione di valori ridotti rispetto a quelli di estimo, in modo da evitare incrementi del gettito complessivo;
f) armonizzazione, semplificazione e autoliquidazione, ad invarianza di gettito, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo, sulle successioni e donazioni e degli altri tributi e diritti collegati, relativi a qualsiasi fattispecie e presupposto imponibile in materia immobiliare, al fine di unificare le basi imponibili, gli obblighi dei contribuenti, i poteri e l'esercizio di essi da parte dell'amministrazione pubblica;
g) coordinamento tra i criteri di tassazione dei redditi figurativi derivanti dalle unità immobiliari e di quelli effettivamente percepiti;
h) coordinamento, tenuto conto in particolare delle agevolazioni fiscali in favore dei locatori disposte dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e in ogni caso fatti salvi i criteri di agevolazione ivi previsti, di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti con la nuova disciplina;
i) disciplina dei procedimenti tributari relativi alle materie di cui alle lettere precedenti mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o mediante decreti ministeriali, di natura non regolamentare, per stabilire termini o modalità in via speciale o transitoria o straordinari.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
4. 9.Gianfranco Conte, Gioacchino Alfano.

Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentasei mesi.
4. 10.Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: entro sei mesi;
al medesimo comma, lettera d), sostituire le parole: la definizione con le seguenti: una definizione netta ed univoca.
4. 11.Fugatti, Brigandì, Garavaglia.


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Al comma 1, sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: entro sei mesi.
4. 12.Germontani, Leo, Antonio Pepe.

Al comma 1, sostituire le parole: per la riforma generale del sistema di valutazione del catasto dei fabbricati con le seguenti: per la riforma generale del sistema dei catasto dei fabbricati.
4. 13.Antonio Pepe, Germontani, Leo.

Al comma 1, sostituire le parole: per la riforma generale dei sistema di valutazione del catasto dei fabbricati con le seguenti: per la riforma generale del sistema di valutazione dei fabbricati su base catastale.
4. 14.Leo, Antonio Pepe, Germontani.

Al comma 1, sopprimere le parole: al fine di rinnovare l'attuale sistema estimativo del catasto stesso, basato sulla distinzione in categorie e classi, e.
4. 15.Antonio Pepe, Germontani, Leo.

Al comma 1, dopo le parole: nel rispetto inserire le seguenti: dei principi della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto del contribuente e.
4. 16.Giacchino Alfano.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
4. 17.Antonio Pepe, Germontani, Leo.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
4. 18.Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) determinazione degli estimi catastali, facendo riferimento ai valori e ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).
4. 19.Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: su base patrimoniale;
al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) individuazione delle tariffe d'estimo di reddito con determinazione della redditività media ordinariamente ritraibile dalle unità immobiliari urbane attraverso la rilevazione dei valori e dei redditi medi espressi dal mercato immobiliare;.
*4. 20.Armani, Antonio Pepe, Leo, Germontani.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: su base patrimoniale;
al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) individuazione delle tariffe d'estimo di reddito determinando la redditività media ordinariamente ritraibile dalle unità immobiliari urbane attraverso la rilevazione dei valori e dei redditi medi espressi dal mercato immobiliare;.
*4. 21.Pedrizzi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: su base patrimoniale;
al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) individuazione delle riffe d'estimo di reddito con determinazione della redditività media ordinariamente ritraibile


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dalle unità immobiliari urbane mediante rilevazione di valori e di redditi medi espressi dal mercato immobiliare;.
4. 22.Galletti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: su base patrimoniale;
al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) individuazione delle tariffe d'estimo di reddito facendo riferimento, per la determinazione della redditività media ordinariamente ritraibile dalle unità immobiliari urbane, ai valori e ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare;.
4. 23.Della Vedova.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: su base patrimoniale;
al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) individuazione delle tariffe d'estimo di reddito facendo riferimento, ai fini della determinazione della redditività media ordinariamente ritraibile dalle unità immobiliari urbane, ai valori e ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare, con esclusione dei valori e redditi occasionati ovvero singolari;.
4. 24.Gianfranco Conte, Giacchino Alfano.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: su base patrimoniale.
4. 25.Lupi, Giacchino Alfano.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: patrimoniale con la seguente: reddituale; al medesimo comma, sopprimere la lettera b).
4. 26.Gioacchino Alfano.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: determinazione degli estimi catastali su base patrimoniale aggiungere le seguenti: e del reddito da locazione al medesimo comma, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
g)
reintroduzione dell'articolo 15 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85, a partire dalla data di entrata in vigore dei nuovi estimi catastali.
4. 27.Leo.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4. 28.Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) individuazione delle tariffe d'estimo di reddito con determinazione della redditività media ordinariamente ritraibile dalle unità immobiliari urbane attraverso la rilevazione sia dei valori che dei redditi medi espressi dal mercato immobiliare;.
4. 29.Lupi, Gioacchino Alfano.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
4. 30.Germontani, Leo, Antonio Pepe.

Al comma 1, sostituire lettera c) con la seguente:
c) ridefinizione della composizione e delle funzioni delle commissioni censuarie provinciali e centrale, nelle loro specifiche competenze con particolare riguardo alla deflazione del contenzioso, e devoluzione alle commissioni tributarie di tutte le controversie in materia catastale, comprese quelle concernenti la congruità delle tariffe d'estimo;.
*4. 31.Armani, Antonio Pepe, Leo, Germontani.


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Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) ridefinizione della composizione e delle funzioni delle commissioni censuarie provinciali e centrale, nelle loro specifiche competenze con particolare riguardo alla deflazione del contenzioso, e devoluzione alle commissioni tributarie di tutte le controversie in materia catastale, comprese quelle relative alla congruità delle tariffe d'estimo;.
*4. 32.Lupi, Gioacchino Alfano.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) ridefinizione della composizione e delle funzioni delle commissioni censuarie provinciali e centrale, nelle loro specifiche competenze con particolare riguardo alla deflazione del contenzioso, e devoluzione delle controversie relative alla determinazione ed alla revisione delle tariffe d'estimo alla giurisdizione, anche di merito, del giudice amministrativo;.
4. 33.Gianfranco Conte, Gioacchino Alfano.

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: nonché il loro coordinamento e monitoraggio con le seguenti: , il loro coordinamento e monitoraggio, nonché l'omogeneità dei quadri tariffari e del classamento delle zone censuarie.
4. 34.Fincato, Fluvi, Tolotti, Amendola, Ceccuzzi, Fiano, Fogliardi, Leddi Maiola, Musi, Nannicini, Pertoldi, Sposetti, Strizzolo, Vichi.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , attraverso la definizione da parte dell'Agenzia del Territorio dei quadri tariffari e di classamento delle singole zone censuarie.
4. 35.Lupi, Gioacchino Alfano.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , in particolare attraverso la definizione, ad opera dell'Agenzia del Territorio, dei quadri tariffari e di classamento relativi alle diverse zone censuarie.
4. 36.Galletti.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: nonché il trasferimento ai comuni delle risorse umane e finanziarie necessarie per l'espletamento delle funzioni assegnate, senza aggravio di costi per i comuni stessi;.
4. 37.Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: comunicazione per portare aggiungere le seguenti: tempestivamente.
4. 38.Antonio Pepe, Germontani, Leo.

Subemendamenti all'emendamento 4.1.

All'emendamento 4.1, sostituire il capoverso lettera f) con le seguenti:
f) sostanziale indifferenza del gettito complessivo, mediante una corrispondente riduzione delle aliquote di ciascuna delle imposte aventi per base imponibile i redditi immobiliari e corrispondente aumento delle detrazioni e delle deduzioni, nonché innalzamento dei limiti cui non si applica il prelievo relativo alle imposte sulle successioni e donazioni;
f-bis) invarianza del gettito complessivo su base comunale, non comprensivo delle eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di nuova base imponibile, con adeguata compensazione ai Comuni anche mediante incremento della compartecipazione ai tributi erariali.

Conseguentemente, dopo il capoverso lettera g) inserire la seguente:
g-bis) per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica


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che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari, che si siano costituiti in famiglia autonoma, dimorano abitualmente.
0. 4. 1. 1.Fincato, Fluvi, Tolotti, Amendola, Ceccuzzi, Fiano, Fogliardi, Leddi Maiola, Musi, Nannicini, Pertoldi, Sposetti, Strizzolo, Vichi.

All'emendamento 4.1, sostituire il capoverso lettera f) con le seguenti:
f) sostanziale indifferenza del gettito complessivo, mediante una corrispondente riduzione delle aliquote di ciascuna delle imposte aventi per base imponibile i redditi immobiliari e corrispondente aumento delle detrazioni e delle deduzioni, nonché innalzamento dei limiti cui non si applica il prelievo relativo alle imposte sulle successioni e donazioni;
f-bis) invarianza del gettito complessivo su base comunale, non comprensivo delle eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di nuova base imponibile, con adeguata compensazione ai Comuni anche mediante incremento della compartecipazione ai tributi erariali.
0. 4. 1. 2.Fincato, Fiuvi, Tolotti, Amendola, Ceccuzzi, Fiano, Fogliardi, Leddi Maiola, Musi, Nannicini, Pertoldi, Sposetti, Strizzolo, Vichi.

All'emendamento 4.1 sostituire il capoverso lettera f) con la seguente:
f) invarianza del gettito complessivo anche mediante riduzioni di aliquote, aumento delle detrazioni ed eventuali deduzioni dagli imponibili, di ciascuna delle imposte aventi per base imponibile i valori, i redditi immobiliari e assicurando, con particolare riferimento all'imposta comunale sugli immobili, la possibilità ai comuni di fissare liberamente l'aliquota da applicare sul proprio territorio, scendendo anche al di sotto del 4 per mille, ferma restando l'aliquota massima del 7 per mille;.
0. 4. 1. 3.Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

All'emendamento 4.1, sostituire il capoverso lettera f) con la seguente:
f) invarianza del gettito complessivo di ciascuna delle imposte aventi per base imponibile i valori ed i redditi immobiliari; con particolare riferimento alle imposte di registro e catastali, prevedendo la diminuzione delle aliquote e degli importi fissi; con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni elevando il limite di esenzione previsti ai commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 262;.
0. 4. 1. 4.Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

All'emendamento 4.1, capoverso lettera f), sostituire la parola: mantenimento con la seguente: invarianza.
0. 4. 1. 5.Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

All'emendamento 4.1, capoverso lettera f), sostituire le parole: la tassazione sulla abitazione con le seguenti: la tassazione su tutte le abitazioni, al capoverso lettera g), sostituire le parole: la maggior parte delle con le seguenti: tutte le.
0. 4. 1. 6.Del Mese, D'Elpidio.

All'emendamento 4.1, capoverso lettera f), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo in questo caso una detrazione generalizzata, in misura fissa o percentuale, espressa in termini monetari o di superficie.
0. 4. 1. 7.Borghesi.


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All'emendamento 4.1, capoverso lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , e comunque prevedendo meccamsmi complessivi volti a garantire i soggetti economicamente più deboli;.
0. 4. 1. 8. Fundarò, Bonelli.

All'emendamento 4.1 sostituire il capoverso lettera g) con la seguente:
g) previsione, successivamente alla completa realizzazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di una franchigia, sostitutiva delle agevolazioni vigenti, articolata in modo da esentare totalmente dall'imposizione le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel caso per i proprietari o i titolari di diritto reale di godimento che percepiscano redditi non superiori a 70.000 euro;.
0. 4. 1. 9. Ricci, Iacomino, Perugia.

All'emendamento 4.1, capoverso lettera g), sostituire le parole: la maggior parte delle con le seguenti: tutte le.
0. 4. 1. 10.Antonio Pepe.

All'emendamento 4.1, dopo il capoverso lettera g) inserire la seguente:
g-bis) per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari, che si siano costituiti in famiglia autonoma, dimorano abitualmente.
0. 4. 1. 11.Fincato, Fluvi, Tolotti, Amendola, Ceccuzzi, Fiano, Fogliardi, Leddi Maiola, Musi, Nannicini, Pertoldi, Sposetti, Strizzolo, Vichi.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) mantenimento del gettito complessivo anche mediante corrispondenti riduzioni di aliquote, aumento delle detrazioni ed eventuali deduzioni dagli imponibili, di ciascuna delle imposte aventi per base imponibile i valori, i redditi immobiliari e assicurando, con particolare riferimento all'imposta comunale sugli immobili, l'invarianza su base comunale dello specifico gettito complessivo e riducendo, in questo ambito la tassazione sulla abitazione di residenza;.

Aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
g) previsione, successivamente alla completa realizzazione della riforma dei sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di una franchigia per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sostitutiva delle agevolazioni vigenti, articolata in modo da escludere dall'imposizione la maggior parte delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
h) ricognizione, riordinamento e abrogazione delle norme vigenti sul sistema catastale in coerenza con la riforma del sistema estimativo dei fabbricati di cui al presente comma.
4. 1.Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) riduzione delle aliquote di ciascuna delle imposte aventi per base imponibile i valori e i redditi immobiliari, tale da evitare che la riforma del sistema di valutazione del catasto dei fabbricati determini un aumento automatico della pressione fiscale e del gettito complessivo, e comunque non inferiore al cinquanta per cento delle aliquote stesse;.
4. 39.Della Vedova.

Sostituire la lettera f) con la seguente:
f) previsione della progressiva abolizione dell'imposta comunale sugli immobili adibiti a casa di prima abitazione,


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incrementando i trasferimenti statali agli enti locali in misura corrispondente al minor gettito;
4. 40. Antonio Pepe.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) introduzione di meccanismi volti ad assicurare l'invarianza del gettito complessivo delle imposte erariali e comunali aventi per base imponibile i valori o i redditi immobiliari derivati e previsione, comunque, che le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili previste come massime dalla vigente normativa, sono ridotte di due terzi, e che nella stessa misura sono ridotte tutte le altre imposte con base imponibile su base catastale;
4. 41. Conte, Gioacchino Alfano.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) introduzione i meccanismi volti ad assicurare l'invarianza del gettito complessivo delle imposte erariali e comunali aventi per base imponibile i valori o i redditi immobiliari derivati e previsione, in particolare, che la misura massima delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili che possono essere deliberate dai Comuni è ridotta di due terzi.
4. 42. Armani, Antonio Pepe, Leo, Germontani.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) introduzione di meccanismi volti ad assicurare l'invarianza del gettito complessivo delle imposte erariali e comunali aventi per base imponibile i valori o i redditi immobiliari derivati e riduzione ad un terzo, in particolare, della misura massima delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili.
4. 43. Lupi, Gioacchino Alfano.

Al comma 1, lettera f) , sostituire le parole: una sostanziale invarianza del gettito con le seguenti: l'invarianza del gettito.
4. 44. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: anche mediante corrispondente riduzione delle aliquote previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
4. 45. Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: anche con corrispondente riduzione delle aliquote delle imposte ipotecarie e catastale dovute per i trasferimenti immobiliari a titolo gratuito.
4. 46. Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: anche con corrispondente riduzione delle aliquote della imposta ipotecaria dovuta per i trasferimenti immobiliari.
4. 47. Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: anche con corrispondente riduzione delle aliquote della imposta di registro dovuta per i trasferimenti immobiliari.
4. 48. Antonio Pepe.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
g) ridefinizione dei requisiti e parametri necessari per poter usufruire della esenzione dell'imposta comunale sugli immobili che tengano conto del rapporto tra la metratura dell'unità immobiliare ed il numero dei componenti il nucleo familiare dei soggetto passivo,


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h) introduzione di nuovi meccanismi per il calcolo delle detrazioni previste per l'imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale che tengano conto della composizione del nucleo familiare del soggetto passivo.
4. 49. Galletti.

Al comma 1, sopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) obbligo, per ciascun comune, di modificare le aliquote dall'Imposta comunale sugli immobili, anche al di sotto del livello minimo fissato dalla legge, al fine di mantenere invariato il gettito complessivo dell'imposta, nell'esercizio successivo a quello di entrata in vigore dei nuovi estimi catastali;
4. 50. Antonio Pepe, Conte.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
g) ridefinizione dei requisiti e parametri necessari per poter usufruire della esenzione dell'imposta comunale sugli immobili che tengano conto del rapporto tra la metratura dell'unità immobiliare ed il numero dei componenti il nucleo familiare dei soggetto passivo,
4. 51. Galletti.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
g) introduzione di nuovi meccanismi per il calcolo delle detrazioni previste per l'imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale che tengano conto della composizione del nucleo familiare del soggetto passivo;
4. 52. Galletti.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
g) prevedere meccanismi di esenzioni dell'imposta comunale sugli immobili in presenza di contratti di locazione con canoni concordati.
4. 53. Galletti.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
g)
previsione di un sistema opzionale di tassazione sui redditi degli immobili in locazione, basato sull'applicazione a tali redditi di un'imposta sostitutiva stabilita in misura non superiore al 20 per cento.
4. 54. Antonio Pepe.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
g)
prevedere idonei e stabili strumenti fiscali che favoriscano la contrattazione immobiliare, ripristinando il buono affitto.
4. 55. Galletti.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
g) coinvolgimento, in un ampio e trasparente processo di consultazione, delle diverse categorie sociali e professionali e dei Comuni, in vista di pervenire alla condivisione, sul territorio, di metodologie e risultati.
4. 56. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g) reintroduzione dell'articolo 15 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 45, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85, a partire dalla data di entrata in vigore dei nuovi estimi catastali.
4. 57. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.


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Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 4.01.

All'articolo aggiuntivo 4.01, capoverso comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) previsione di un meccanismo di credito di imposta ai fini IRPEF a favore del proprietario dell'unità immobiliare pari all'imposta comunale sugli immobili pagata nell'anno precedente, ponendo allo studio forme di rimborso per i contribuenti incapienti;
0. 4. 01. 1. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

All'articolo aggiuntivo 4.01, capoverso comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) previsione di un meccanismo di credito di imposta ai fini IRPEF a favore del proprietario dell'unità immobiliare pari all'imposta comunale sugli immobili pagata nell'anno precedente, ponendo allo studio forme di rimborso per i contribuenti incapienti;
0. 4. 01. 2. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

All'articolo aggiuntivo 4.01, capoverso comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) previsione, fino alla completa realizzazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati di cui al precedente articolo 4, di una detrazione ai fini ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari a 400 euro;
0. 4. 01. 3. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

All'articolo aggiuntivo 4.01, capoverso comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) previsione, fino alla completa realizzazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati di cui al precedente articolo 4, di una detrazione ai fini ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari a 300 euro;
0. 4. 01. 4. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

All'articolo aggiuntivo 4.01, capoverso comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) previsione, fino alla completa realizzazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati di cui al precedente articolo 4, di una detrazione ai fini ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari a 200 euro;
0. 4. 01. 5. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

All'articolo aggiuntivo 4. 01, capoverso comma 1, lettera a) sopprimere le parole: fino alla completa realizzazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati di cui al precedente comma 4.
0. 4. 01. 8. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

All'articolo aggiuntivo 4. 01, capoverso comma 1, lettera a), sostituire le parole da: comma 4 fino a: n. 504 con le seguenti: articolo 4, che la detrazione ai fini ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, prevista dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 non sia inferiore a 500 euro a partire dall'anno di imposta 2008 e del conseguente coordinamento delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 8 del citato decreto legislativo;

Sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
previsione dell'esenzione dall'ICI per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari, comunque denominati, in regime di determinazione legale del canone;


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alla lettera c), sostituire le parole da: incremento fino a: Comuni con le seguenti: compensazione a favore dei comuni, anche mediante incremento della compartecipazione ai tributi erariali,

sostituire la lettera d) con la seguente:
d)
previsione, ai fini dell'IRPEF, di una detrazione pari a quella di cui alla lettera a) del presente articolo a favore dei conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale, in possesso di regolare contratto registrato, a partire dall'anno di imposta 2008;
0. 4. 01. 6. Fincato, Fluvi, Tolotti, Amendola, Ceccuzzi, Fiano, Fogliardi, Leddi Maiola, Musi, Nannicini, Pertoldi, Sposetti, Strizzolo, Vichi.

All'articolo aggiuntivo 4. 01, capoverso comma 1, lettera a), sostituire le parole da: comma 4 fino a: n. 504 con le seguenti: articolo 4, che la detrazione ai fini ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, prevista dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 non sia inferiore a 500 euro a partire dall'anno di imposta 2008 e del conseguente coordinamento delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 8 del citato decreto legislativo;
0. 4. 01. 7.Fincato, Fluvi, Tolotti, Amendola, Ceccuzzi, Fiano, Fogliardi, Leddi Maiola, Musi, Nannicini, Pertoldi, Sposetti, Strizzolo, Vichi.

All'articolo aggiuntivo 4.01, capoverso comma 1, lettera a), sostituire le parole: di detrazione ai fini ICI con le seguenti: di credito di imposta da utilizzare ai fini IRPEF e da iscrivere nel quadro B (redditi di fabbricati) del modello di dichiarazione, equivalente ad un'ulteriore detrazione ai fini ICI.

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) previsione di misure destinate ai contribuenti di cui alla precedente lettera a) che risultino incapienti e che non possano, per tale motivo, usufruire della detrazione ai fini IRPEF.

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).
0. 4. 01. 9. Borghesi.

All'articolo aggiuntivo 4.01, capoverso comma 1, lettera a), sostituire le parole: per l'unità immobiliare adibita con le seguenti: per tutte le unità immobiliari adibite.
0. 4. 01. 10. Del Mese, D'Elpidio.

All'articolo aggiuntivo 4. 01, capoverso comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e senza alcuna differenziazione su base reddituale del proprietario;
0. 4. 01. 11. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

All'articolo aggiuntivo 4. 01, capoverso comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: per i possessori di reddito non superiore a 70.000 euro.
0. 4. 01. 12. Ricci, Iacomino, Perugia.

All'articolo aggiuntivo 4.01, capoverso comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis). previsione di un ulteriore incremento delle detrazioni prima casa ai fini ICI, per quelle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per il cui acquisto sia stato stipulato un regolare contratto di mutuo. Detto incremento di detrazioni cessa all'estinguersi del suddetto mutuo.
0. 4. 01. 13. Fundarò, Bonelli.


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All'articolo aggiuntivo 4. 01, capoverso comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) previsione dell'esenzione dall'ICI per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari, comunque denominati, in regime di determinazione legale del canone;
0. 4. 01. 14. Fincato, Fluvi, Tolotti, Amendola, Ceccuzzi, Fiano, Fogliardi, Leddi Maiola, Musi, Nannicini, Pertoldi, Sposetti, Strizzolo, Vichi.

All'articolo aggiuntivo 4. 01, capoverso comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) estensione dell'esenzione dall'imposizione ICI, di cui al punto 7.1 lettera a) articolo 4 legge 23 ottobre 1992 n. 421, alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica e agli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, limitatamente agli immobili, o alle porzioni di essi, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali dell'ente.
0. 4. 01. 15. Acerbo, Perugia, Iacomino.

All'articolo aggiuntivo 4.01, capoverso comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) previsione del rifinanziamento del programma per il sostegno alla dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati, di cui all'articolo 4 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, di un importo equivalente alle entrate statali derivanti dall'imposta comunale sugli immobili relativa ai fabbricati di proprietà pubblica non locati, in quanto privi dei requisiti di abitabilità.
0. 4. 01. 16. Borghesi.

All'articolo aggiuntivo 4. 01, capoverso comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis. previsione di un ampliamento, in base al reddito, della fascia di esenzione dell'ICI, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
0. 4. 01. 17. Fundarò, Bonelli.

All'articolo aggiuntivo 4. 01, capoverso comma 1, lettera c) sostituire le parole da: incremento fino a: Comuni con le seguenti: compensazione a favore dei Comuni, anche mediante incremento nella compartecipazione ai tributi erariali,.
0. 4. 01. 18. Fincato, Fluvi, Tolotti, Amendola, Ceccuzzi, Fiano, Fogliardi, Leddi Maiola, Musi, Nannicini, Pertoldi, Sposetti, Strizzolo, Vichi.

All'articolo aggiuntivo 4. 01, capoverso comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) previsione, ai fini dell'IRPEF, di una detrazione pari a quella di cui alla lettera a) del presente articolo a favore dei conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale, in possesso di regolare contratto registrato, a partire dall'anno di imposta 2008;
0. 4. 01. 19. Fincato, Fluvi, Tolotti, Amendola, Ceccuzzi, Fiano, Fogliardi, Leddi Maiola, Musi, Nannicini, Pertoldi, Sposetti, Strizzolo, Vichi.

All'articolo aggiuntivo 4. 01, capoverso comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) previsione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di una detrazione fiscale in favore dei conduttori di alloggi, locati a titolo di abitazione principale con contratto regolarmente registrato,


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i cui redditi non siano superiori a 70.000 euro; previsione altresì, previa intesa con gli istituti bancari e/o postali volta a definire la gratuità del servizio, dell'obbligatorietà, ai fini dei benefici fiscali, del pagamento dei canoni di locazione mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario e/o postale, nonché mediante sistemi di pagamento elettronico.
0. 4. 01. 20. Iacomino, Perugia.

All'articolo aggiuntivo 4.01, capoverso comma 1, lettera d), sostituire le parole: di immobili adibiti con le seguenti: di tutti gli immobili adibiti.
0. 4. 01. 21. Del Mese, D'Elpidio.

All'articolo aggiuntivo 4. 01, capoverso comma 1, lettera d) dopo le parole: ad abitazione principale inserire le seguenti: ovvero ad abitazione anche temporanea per motivi di studio o lavoro.
0. 4. 01. 22. Vacca, Sgobio.

All'articolo aggiuntivo 4. 01, capoverso comma 1, lettera d), dopo le parole: adibiti ad abitazione principale inserire le seguenti: , o temporanea per motivi di studio o di lavoro.
0. 4. 01. 23. Fundarò, Bonelli.

All'articolo aggiuntivo 4.01, capoverso comma 1, lettera d), sostituire le parole: tenuto conto con le seguenti: indipendentemente dalle ed aggiungere, in fine, le parole: a condizione che il contratto abbia data certa, sia denunciato ed il conduttore dichiari di essere in possesso di documentazione attestante il pagamento.
0. 4. 01. 24. Borghesi.

All'articolo aggiuntivo 4. 01, capoverso comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e, a favore dei locatori, di una contestuale tassazione con imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Ires del 20 per cento del relativo reddito.
0. 4. 01. 25. Antonio Pepe, Leo.

All'articolo aggiuntivo 4. 01, capoverso comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: che non devono comunque essere superiori a 60 mila euro lordi annui.
0. 4. 01. 26 Fundarò, Bonelli.

All'articolo aggiuntivo 4. 01, capoverso comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le parole: comunque non superiore a 55 mila euro lordi annui.
0. 4. 01. 27. Vacca, Sgobio.

All'articolo aggiuntivo 4. 01, capoverso comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) previsione dell'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da istituti scolastici, scuole e università riconosciuti da pubbliche amministrazioni e per gli immobili a questi annessi destinati all'alloggio ed al vitto degli studenti.
0. 4. 01. 28. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

All'articolo aggiuntivo 4. 01, capoverso comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) introduzione di opportuni meccanismi di controllo, su tutto il territorio nazionale, al fine di favorire la lotta all'evasione dell'ICI, fissando parametri chiari ed omogenei, con forme di agevolazione per i comuni che li rispettano e di penalizzazione per i comuni che non li rispettano.
0. 4. 01. 29. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.


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All'articolo aggiuntivo 4. 01, dopo il capoverso comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis) Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) inserimento delle ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 del codice di procedura civile tra gli atti soggetti a registrazione dell'articolo 10 lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131;
b) previsione dell'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei contratti, scritture e quietanze per i quali risultasse omessa la registrazione.

Conseguentemente al capoverso comma 2 dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e 1 bis.
0. 4. 01. 30. Iacomino, Perugia.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica della disciplina dell'imposta sugli immobili (ICI) e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, fino alla completa realizzazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati di cui al precedente comma 4, di un meccanismo di detrazioni ai fini ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ulteriore rispetto a quella prevista dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;
b) previsione dell'esenzione dall'ICI per i fabbricati di proprietà pubblica che risultino non locati in quanto privi dei requisiti dell'abitabilità, a fronte della presentazione da parte degli enti gestori della dichiarazione di inizio lavori finalizzati al recupero dell'immobile e alla sua reimmissione nel mercato dell'offerta pubblica di alloggi; previsione di un termine massimo per il riconoscimento dell'esenzione commisurato alla tipologia degli interventi necessari;
c) incremento dei trasferimenti erariali a favore del Comuni, per far fronte alle minori entrate derivanti dalle detrazioni di cui alle precedenti lettere a) e b).
d) previsione, ai fini dell'IRPEF, di un meccanismo di detrazioni a favore dei conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale, in possesso di regolare contratto registrato, tenuto conto delle diverse situazioni reddituali;
e) previsione di misure destinate ai conduttori di cui alla precedente lettera d) che risultino incapienti e che non possano per ciò stesso usufruire della detrazione ai fini IRPEF.

2. la legge Finanziaria definisce annualmente la copertura degli oneri derivanti dal decreti di cui al comma 1.
4. 01. Mungo.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), volti a prevedere un meccanismo di detrazione che introduca l'aliquota pari al 23 per cento a favore dei locatari di immobili adibiti ad abitazione principale, ovvero ad abitazione anche temporanea per motivi di studio o lavoro.
4. 02. Vacca, Sgobio.


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Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. A decorrere dal primo periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a scelta del contribuente, il reddito da immobili concessi in locazione può essere tassato applicando una imposta sostitutiva con una aliquota pari al 20 per cento del canone annuo.
2. Il Governo è delegato ad apportare al testo unico sulle imposte sui redditi le opportune e necessarie modifiche individuando termini e modalità per il versamento entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.
4. 03. Antonio Pepe.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di esenzione dall'Imposta Comunale Immobili relativa alla prima casa).

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 7, è inserito il seguente: «Articolo 7-bis - (Esenzione per l'abitazione principale) - 1. A decorrere dal periodo di imposta 2007, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9, sono esenti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). Per «abitazione principale» si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. La disposizione si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) il comma 2 dell'articolo 8 è soppresso.

2. Alle minori entrate per i comuni, valutate in 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2008 si provvede mediante:
a) attribuzione di una maggior quota dei proventi derivanti dalla partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale. A tal fine nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle parole: «50 per cento»;
b) attribuzione ai comuni di una quota pari al 50 dei proventi derivanti dal contrasto all'evasione immobiliare. A tal fine al comma 495 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «delle vendite» sono aggiunte le parole: «e locazioni» ed è aggiunto infine il seguente periodo: «La partecipazione dei comuni all'azione di contrasto è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali, riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso»;
c) accelerazione della privatizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali. A tal fine al comma 10 dell'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è aggiunto infine il seguente periodo: «Per i comuni il ricavo può essere destinato alla copertura dei minori introiti derivanti dalla soppressione dell'Imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.»;
d) un'ulteriore riduzione del 50 per cento delle spese per consulenze esterne delle amministrazioni centrali, nonché delle Regioni, delle province e dei comuni;
f) utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla procedura di riemersione dei


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redditi derivanti dalle locazioni abitative e commerciali «in nero». A tal fine sono adottate le seguenti misure:
1) I proprietari o i detentori, a qualunque titolo, di immobili per i quali hanno sottoscritto, in qualità di locatore, contratti di locazioni commerciali o per civile abitazione, comunque definite, o che abbiano pattuito in qualsiasi forma canoni riconducibili alla medesima tipologia contrattuale, anche per periodi d'anno, possono chiudere le proprie posizioni irregolari nei confronti dell'erario mediante dichiarazione di riemersione da presentare entro il termine del 31 marzo 2008, con versamento di 2 euro per metro quadro in ragione d'anno, per ogni unità immobiliare non correttamente locata. Si presume, salvo documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i due periodi di imposta antecedenti quello in corso alla data della riemersione. Il versamento è proporzionalmente ridotto in caso di locazione per periodi d'anno e per le posizioni parzialmente irregolari.
2) Per il perfezionamento della riemersione i soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a presentare, contestualmente al versamento, le documentazioni relative all'avvenuto rispetto degli obblighi di legge in materia di locazioni per civile abitazione o commerciali. Gli estremi identificativi delle unità immobiliari cui sono riferiti le dichiarazioni di riemersione sono immediatamente comunicati ai comuni dove le stesse si trovano.
3) Il versamento può essere effettuato in tre rate, di cui la prima da versare entro 31 marzo 2008, la seconda entro il 30 giugno 2008, la terza entro il 30 settembre 2008.
4) I comuni, con proprie deliberazioni, stabiliscono le scadenze che i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a rispettare per l'eventuale mancato pagamento di imposte, canoni o tariffe locali, relative al periodo oggetto di riemersione. Le comunicazioni di cui al punto 2 costituiscono il titolo per l'applicazione delle imposte e delle tariffe comunali negli anni successivi.
5) Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati la preclusione di ulteriori accertamenti tributari sull'immobile nonché l'estinzione delle sanzioni, ivi comprese quelle accessorie e quelle di cui sono titolari i comuni.
6) Ai fini della lotta all'evasione fiscale e tariffaria nell'ambito delle locazioni commerciali o per civile abitazione, comunque definite, nonché di recupero di base imponibile, anche per gli anni pregressi, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze una banca dati per il monitoraggio ed controllo degli immobili privati in locazione. La banca dati è alimentata dai dati provenienti dalle dichiarazioni dei redditi, dall'agenzia delle entrate, dalle conservatorie dei registri immobiliari, dal catasto fabbricati, dalle Camere di Commercio, dai comuni e dalle questure in relazione agli obblighi di cui all'articolo 12 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191 e all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché da quelli obbligatoriamente trasmessi dai fornitori dei servizi idrici, elettrici, telefonici in rete fissa, idrici e del gas.
7) Al comma 344 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «la comunicazione è effettuata» sono aggiunte le seguenti: «anche per le cessioni di durata inferiore al mese ed».
8) I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono al censimento degli immobili privati dati in locazione commerciale o per civile abitazione, insistenti sul proprio territorio, anche mediante rilevazione diretta condotta dal personale preposto. La rilevazione è finalizzata anche alla verifica del rispetto degli indici di abitabilità. In particolare i comuni turistici acquisiscono i dati in possesso delle locali pro loco ed invitano i titolari di immobili destinati a locazione turistica temporanea a segnalare i periodi in cui essa si svolge.


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9) Le posizioni irregolari emerse sono comunicate ai comuni ai fini dell'applicazione delle imposizioni e delle sanzioni di competenza.
10) Con uno o più decreti, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze emana le disposizioni attuative del presente articolo.
4. 04. Conte, Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di esenzione dall'Imposta Comunale Immobili relativa alla prima casa).

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 7, è inserito il seguente: «Articolo 7-bis - (Esenzione per l'abitazione principale) - 1. A decorrere dal periodo di imposta 2007, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione delle categorie catastali Al, A8 e A9, sono esenti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). Per «abitazione principale» si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. La disposizione si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) il comma 2 dell'articolo 8 è soppresso.

2. Alle minori entrate per i comuni, valutate in 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2008 si provvede mediante:
a) attribuzione di una maggior quota dei proventi derivanti dalla partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale A tal fine nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle parole: «50 per cento»;
b) attribuzione ai comuni di una quota pari al 50 dei proventi derivanti dal contrasto all'evasione immobiliare. A tal fine al comma 495 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «delle vendite» sono aggiunte le parole: «e locazioni» ed è aggiunto infine il seguente periodo: «La partecipazione dei comuni all'azione di contrasto è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali, riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.»;
c) accelerazione della privatizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali. A tal fine al comma 10 dell'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è aggiunto infine il seguente periodo: «Per i comuni il ricavo può essere destinato alla copertura dei minori introiti derivanti dalla soppressione dell'Imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504»;
d) un'ulteriore riduzione del 50 per cento delle spese per consulenze esterne delle amministrazioni centrali, nonché delle Regioni, delle province e dei comuni;
f) utilizzo delle maggiori entrate di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 296
g) utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla procedura di riemersione dei redditi derivanti dalle locazioni abitative e commerciali «in nero». A tal fine sono adottate le seguenti misure:
1) I proprietari o i detentori, a qualunque titolo, di immobili per i quali hanno sottoscritto, in qualità di locatore, contratti di locazioni commerciali o per


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civile abitazione, comunque definite, o che abbiano pattuito in qualsiasi forma canoni riconducibili alla medesima tipologia contrattuale, anche per periodi d'anno, possono chiudere le proprie posizioni irregolari nei confronti dell'erario mediante dichiarazione di riemersione da presentare entro il termine del 31 marzo 2008, con versamento di 2 curo per metro quadro in ragione d'anno, per ogni unità immobiliare non correttamente locata. Si presume, salvo documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i due periodi di imposta antecedenti quello in corso alla data della riemersione. Il versamento è proporzionalmente ridotto in caso di locazione per periodi d'anno e per le posizioni parzialmente irregolari.
2) Per il perfezionamento della riemersione i soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a presentare, contestualmente al versamento, le documentazioni relative all'avvenuto rispetto degli obblighi di legge in materia di locazioni per civile abitazione o commerciali. Gli estremi identificativi delle unità immobiliari cui sono riferiti le dichiarazioni di riemersione sono immediatamente comunicati ai comuni dove le stesse si trovano.
3) Il versamento può essere effettuato in tre rate, di cui la prima da versare entro 31 marzo 2008, la seconda entro il 30 giugno 2008, la terza entro il 30 settembre 2008.
4) I comuni, con proprie deliberazioni, stabiliscono le scadenze che i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a rispettare per l'eventuale mancato pagamento di imposte, canoni o tariffe locali, relative al periodo oggetto di riemersione. Le comunicazioni di cui al punto 2 costituiscono il titolo per l'applicazione delle imposte e delle tariffe comunali negli anni successivi.
5) Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati la preclusione di ulteriori accertamenti tributari sull'immobile nonché l'estinzione delle sanzioni, ivi comprese quelle accessorie e quelle di cui sono titolari i comuni.
6) Ai fini della lotta all'evasione fiscale e tariffaria nell'ambito delle locazioni commerciali o per civile abitazione, comunque definite, nonché di recupero di base imponibile, anche per gli anni pregressi, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze una banca dati per il monitoraggio ed controllo degli immobili privati in locazione. La banca dati è alimentata dai dati provenienti dalle dichiarazioni dei redditi, dall'agenzia delle entrate, dalle conservatorie dei registri immobiliari, dal catasto fabbricati, dalle Camere di Commercio, dai comuni e dalle questure in relazione agli obblighi di cui all'articolo 12 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191 e all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché da quelli obbligatoriamente trasmessi dai fornitori dei servizi idrici, elettrici, telefonici in rete fissa, idrici e del gas.
7) Al comma 344 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «la comunicazione è effettuata» sono aggiunte le seguenti: «anche per le cessioni di durata inferiore al mese ed».
8) I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono al censimento degli immobili privati dati in locazione commerciale o per civile abitazione, insistenti sul proprio territorio, anche mediante rilevazione diretta condotta dal personale preposto. La rilevazione è finalizzata anche alla verifica del rispetto degli indici di abitabilità. In particolare i comuni turistici acquisiscono i dati in possesso delle locali pro loco ed invitano i titolari di immobili destinati a locazione turistica temporanea a segnalare i periodi in cui essa si svolge.
9) Le posizioni irregolari emerse sono comunicate ai comuni ai fini dell'applicazione delle imposizioni e delle sanzioni di competenza.


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10) Con uno o più decreti, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze emana le disposizioni attuative del presente articolo.
4. 05. Conte, Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera i) aggiungere le seguenti:
l) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ogni qualvolta il rapporto tra la metratura dell'unità immobiliare ed il numero dei componenti il nucleo familiare del soggetto passivo sia inferiore a 20.
m) sono altresì esenti per il triennio successivo alla data del matrimonio le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in cui i coniugi non superino i trentacinque anni di età. Nel caso in cui uno dei coniugi superi il limite dei trentacinque anni, l'esenzione spetterà solo all'altro coniuge per la propria quota di comproprietà.

2. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è sostituito dal seguente;
2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono 300 euro minimo in misura fissa. Tale misura aumenta di 100 euro per ogni figlio o componente il nucleo familiare del soggetto passivo. L'aumento sale a 200 in presenza di figli, o componenti il nucleo familiare, disabili; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
4. 06. Galletti.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga di termini in materia di immobili).

1. All'articolo 2, comma 38, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le parole «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti. «30 settembre».
4. 07. Narducci, Fincato, Fluvi, Tolotti, Amendola, Ceccuzzi, Fiano, Fogliardi, Leddi Maiola, Musi, Nannicini, Pertoldi, Sposetti, Strizzolo, Vichi.

ART. 5.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni con le seguenti: Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni.
5. 1.Il Governo.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: entro due anni con le seguenti: entro sei mesi.
5. 3. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: due anni con le seguenti: diciotto mesi.
5. 4. Germontani, Leo, Antonio Pepe.


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Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: sostanziali.
5. 5. Leo, Antonio Pepe, Germontani.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a)
semplificazione del sistema tributario, tenendo anche conto della normativa vigente negli altri Paesi dell'Unione europea, con particolare riferimento agli adempimenti posti a carico dei contribuenti, anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione ed agli adempimenti dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti;

dopo la lettera h), inserire la seguente:
h-bis)
riordino, armonizzazione e razionalizzazione del sistema delle sanzioni amministrative in materia tributaria, anche in relazione alle modifiche derivanti dai decreti legislativi disciplinati dal presente articolo, nonché uniformità e coerenza delle procedure relative alla soddisfazione dei diritti dell'Erario in caso di violazioni del contribuente, con applicazione di procedure telematiche.
5. 2. Relatore.

A1 comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) introduzione di misure idonee a garantire la rapida erogazione dei rimborsi relativi a ogni tipologia di tributo, stabilendo tempi certi e brevi per tutte le categorie di contribuenti.
5. 6. Iacomino.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
abrogazione dei tributi e delle accise istituite per finanziare la ricostruzione a seguito di particolari fenomeni naturali catastrofici o per finanziare missioni o eventi ormai conclusi; fissazione, per l'eventuale istituzione di nuovi tributi o accise legati a fenomeni o eventi particolari, di un termine certo e perentorio di durata del prelievo fiscale.
5. 7. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
n) revisione di tutte le disposizioni legislative in materia fiscale nell'ottica del principio del federalismo fiscale, garantendo una sempre maggiore autonomia fiscale alle regioni, alle province e ai comuni;
5. 8. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
n) diminuzione della pressione fiscale sia sulle persone fisiche e sulle famiglie, sia sulle attività produttive;
5. 9. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
n) diminuzione del numero di adempimenti fiscali e delle imposte a carico del contribuente;
5. 10. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
n)
introduzione di opportune e trasparenti forme di concertazione con le associazioni rappresentative sia dei contribuenti (persone fisiche e giuridiche), sia dei professionisti, prima dell'introduzione di nuove disposizioni legislative in materia fiscale;
5. 11. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.


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Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
n) introduzione di un sistema di monitoraggio su base regionale delle entrate fiscali;
5. 12. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
n) introduzione di un sistema di tassazione sul reddito delle persone fisiche basato sul principio del quoziente familiare;
5. 13. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Tassazione separata dei redditi derivanti da locazioni di immobili).

1. Al reddito derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo e commerciale, determinato sulla base del canone annuo, ai sensi dell'articolo 37, comma 4-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. A decorrere dal primo periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, al reddito da immobili concessi in locazione dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si applica, fermo restando l'obbligo di dichiarazione, una imposta sostitutiva in misura pari al 20 per cento.
3. I percettori di reddito da fabbricati ad uso abitativa e commerciale concessi in locazione per effetto di contratti registrati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono optare per l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 qualora riconoscano al conduttore del fabbricato una riduzione del canone annuo, quale risultante dal contratto di locazione in essere, pari al 50 per cento della effettiva riduzione d'imposta.
4. Alla rideterminazione del canone annuo di cui al comma 3 le parti provvedono con scrittura privata non autenticata, da cui risulti espressamente che essa è disposta ai sensi della presente legge. La rideterminazione del canone annuo determina la modifica del rapporto contrattuale a tutti gli effetti di legge. La scrittura privata è depositata in allegato al contratto di locazione cui si riferisce, senza ulteriori spese o tasse.
5. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
6. Per le persone fisiche è fatta salva la facoltà di includere il reddito di cui all'articolo 1 nella base imponibile IRPEF, qualora più favorevole.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di curo annui a decorrere dal 2008, si provvede mediante:
a) le maggiori entrate previste dall'articolo 1.
b) attribuzione ai comuni di una quota pari al 50 dei proventi derivanti dal contrasto all'evasione immobiliare. A tal fine al comma 495 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «delle vendite» sono aggiunte le parole: «e locazioni» ed è aggiunto infine il seguente periodo: «La partecipazione dei comuni all'azione di contrasto è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali, riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.»;
c) utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla procedura di riemersione dei


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redditi derivanti dalle locazioni abitative e commerciali «in nero». A tal fine sono adottate le seguenti misure:
1) I proprietari o i detentori, a qualunque titolo, di immobili per i quali hanno sottoscritto, in qualità di locatore, contratti di locazioni commerciali o per civile abitazione, comunque definite, o che abbiano pattuito in qualsiasi forma canoni riconducibili alla medesima tipologia contrattuale, anche per periodi d'anno, possono chiudere le proprie posizioni irregolari nei confronti dell'erario mediante dichiarazione di riemersione da presentare entro il termine del 31 marzo 2008, con versamento di 2 curo per metro quadro in ragione d'anno, per ogni unità immobiliare non correttamente locata. Si presume, salvo documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i due periodi di imposta antecedenti quello in corso alla data della riemersione. Il versamento è proporzionalmente ridotto in caso di locazione per periodi d'anno e per le posizioni parzialmente irregolari.
2) Per il perfezionamento della riemersione i soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a presentare, contestualmente al versamento, le documentazioni relative all'avvenuto rispetto degli obblighi di legge in materia di locazioni per civile abitazione o commerciali. Gli estremi identificativi delle unità immobiliari cui sono riferiti le dichiarazioni di riemersione sono immediatamente comunicati ai comuni dove le stesse si trovano.
3) Il versamento può essere effettuato in tre rate, di cui la prima da versare entro 31 marzo 2008, la seconda entro il 30 giugno 2008, la terza entro il 30 settembre 2008.
4) I comuni, con proprie deliberazioni, stabiliscono le scadenze che i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a rispettare per l'eventuale mancato pagamento di imposte, canoni o tariffe locali, relative al periodo oggetto di riemersione. Le comunicazioni di cui al punto 2 costituiscono il titolo per l'applicazione delle imposte e delle tariffe comunali negli anni successivi.
5) Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati la preclusione di ulteriori accertamenti tributari sull'immobile nonché l'estinzione delle sanzioni, ivi comprese quelle accessorie e quelle di cui sono titolari i comuni.
6) Ai fini della lotta all'evasione fiscale e tariffaria nell'ambito delle locazioni commerciali o per civile abitazione, comunque definite, nonché di recupero di base imponibile, anche per gli anni pregressi, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze una banca dati per il monitoraggio ed controllo degli immobili privati in locazione. La banca dati è alimentata dai dati provenienti dalle dichiarazioni dei redditi, dall'agenzia delle entrate, dalle conservatorie dei registri immobiliari, dal catasto fabbricati, dalle Camere di Commercio, dai comuni e dalle questure in relazione agli obblighi di cui all'articolo 12 del decreto legge 21 marzo 1978, n.59, convertito con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.191 e all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nonché da quelli obbligatoriamente trasmessi dai fornitori dei servizi idrici, elettrici, telefonici in rete fissa, idrici e del gas.
7) Al comma 344 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «la comunicazione è effettuata» sono aggiunte le seguenti: «anche per le cessioni di durata inferiore al mese ed»;
8) I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono al censimento degli immobili privati dati in locazione commerciale o per civile abitazione, insistenti sul proprio territorio, anche mediante rilevazione diretta condotta dal personale preposto. La rilevazione è finalizzata anche alla verifica del rispetto degli indici di abitabilità. In particolare i comuni turistici acquisiscono i dati in possesso delle locali pro loco ed invitano i titolari di immobili destinati a locazione turistica temporanea a segnalare i periodi in cui essa si svolge.


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9) Le posizioni irregolari emerse sono comunicate ai comuni ai fini dell'applicazione delle imposizioni e delle sanzioni di competenza.
10) Con uno o più decreti, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze emana le disposizioni attuative del presente articolo.
5. 01. Conte, Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Tassazione separata dei redditi derivanti da locazioni di immobili).

1. Al reddito derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo e commerciale, determinato sulla base del canone annuo, ai sensi dell'articolo 37, comma 4-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. A decorrere dal primo periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, al reddito da immobili concessi in locazione dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si applica, fermo restando l'obbligo di dichiarazione, una imposta sostitutiva in misura pari al 20 per cento.
3. I percettori di reddito da fabbricati ad uso abitativo e commerciale concessi in locazione per effetto di contratti registrati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono optare per l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 qualora riconoscano al conduttore del fabbricato una riduzione del canone annuo, quale risultante dal contratto di locazione in essere, pari al 50 per cento della effettiva riduzione d'imposta.
4. Alla rideterminazione del canone annuo di cui al comma 3 le parti provvedono con scrittura privata non autenticata, da cui risulti espressamente che essa è disposta ai sensi della presente legge. La rideterminazione del canone annuo determina la modifica del rapporto contrattuale a tutti gli effetti di legge. La scrittura privata è depositata in allegato al contratto di locazione cui si riferisce, senza ulteriori spese o tasse.
5. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
6. Per le persone fisiche è fatta salva la facoltà di includere il reddito di cui all'articolo 1 nella base imponibile IRPEF, qualora più favorevole.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede mediante:
a) le maggiori entrate previste dall'articolo 1.
b) attribuzione ai comuni di una quota pari al 50 dei proventi derivanti dal contrasto all'evasione immobiliare. A tal fine al comma 495 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «delle vendite» sono aggiunte le parole: «e locazioni» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «La partecipazione dei comuni all'azione di contrasto è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali, riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.»;
c) utilizzo delle maggiori entrate di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 296;
d) utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla procedura di riemersione dei redditi derivanti dalle locazioni abitative e commerciali «in nero». A tal fine sono adottate le seguenti misure:
1) I proprietari o i detentori, a qualunque titolo, di immobili per i quali


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hanno sottoscritto, in qualità di locatore, contratti di locazioni commerciali o per civile abitazione, comunque definite, o che abbiano pattuito in qualsiasi forma canoni riconducibili alla medesima tipologia contrattuale, anche per periodi d'anno, possono chiudere le proprie posizioni irregolari nei confronti dell'erario mediante dichiarazione di riemersione da presentare entro il termine del 31 marzo 2008, con versamento di 2 euro per metro quadro in ragione d'anno, per ogni unità immobiliare non correttamente locata. Si presume, salvo documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i due periodi di imposta antecedenti quello in corso alla data della riemersione. Il versamento è proporzionalmente ridotto in caso di locazione per periodi d'anno e per le posizioni parzialmente irregolari.
2) Per il perfezionamento della riemersione i soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a presentare, contestualmente al versamento, le documentazioni relative all'avvenuto rispetto degli obblighi di legge in materia di locazioni per civile abitazione o commerciali. Gli estremi identificativi delle unità immobiliari cui sono riferiti le dichiarazioni di riemersione sono immediatamente comunicati ai comuni dove le stesse si trovano.
3) Il versamento può essere effettuato in tre rate, di cui la prima da versare entro 31 marzo 2008, la seconda entro il 30 giugno 2008, la terza entro il 30 settembre 2008.
4) I comuni, con proprie deliberazioni, stabiliscono le scadenze che i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a rispettare per l'eventuale mancato pagamento di imposte, canoni o tariffe locali, relative al periodo oggetto di riemersione. Le comunicazioni di cui al punto 2 costituiscono il titolo per l'applicazione delle imposte e delle tariffe comunali negli anni successivi.
5) Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati la preclusione di ulteriori accertamenti tributari sull'immobile nonché l'estinzione delle sanzioni, ivi comprese quelle accessorie e quelle di cui sono titolari i comuni.
6) Ai fini della lotta all'evasione fiscale e tariffaria nell'ambito delle locazioni commerciali o per civile abitazione, comunque definite, nonché di recupero di base imponibile, anche per gli anni pregressi, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze una banca dati per il monitoraggio ed controllo degli immobili privati in locazione. La banca dati è alimentata dai dati provenienti dalle dichiarazioni dei redditi, dall'agenzia delle entrate, dalle conservatorie dei registri immobiliari, dal catasto fabbricati, dalle Camere di Commercio, dai comuni e dalle questure in relazione agli obblighi di cui all'articolo 12 del decreto legge 21 marzo 1978, n.59, convertito con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.191 e all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché da quelli obbligatoriamente trasmessi dai fornitori dei servizi idrici, elettrici, telefonici in rete fissa, idrici e del gas.
7) Al comma 344 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «la comunicazione è effettuata» sono aggiunte le seguenti: «anche per le cessioni di durata inferiore al mese ed».
8) I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono al censimento degli immobili privati dati in locazione commerciale o per civile abitazione, insistenti sul proprio territorio, anche mediante rilevazione diretta condotta dal personale preposto. La rilevazione è finalizzata anche alla verifica del rispetto degli indici di abitabilità. In particolare i comuni turistici acquisiscono i dati in possesso delle locali pro loco ed invitano i titolari di immobili destinati a locazione turistica temporanea a segnalare i periodi in cui essa si svolge.
9) Le posizioni irregolari emerse sono comunicate ai comuni ai fini dell'applicazione delle imposizioni e delle sanzioni di competenza.


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10) Con uno o più decreti, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze emana le disposizioni attuative del presente articolo.
5. 02. Conte, Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Riemersione delle locazioni abitative e commerciali in nero).

1. I proprietari o i detentori, a qualunque titolo, di immobili peri quali hanno sottoscritto, in qualità di locatore, contratti di locazioni commerciali o per civile abitazione, comunque definite, o che abbiano pattuito in qualsiasi forma canoni riconducibili alla medesima tipologia contrattuale, anche per periodi d'anno, possono chiudere le proprie posizioni irregolari nei confronti dell'erario mediante dichiarazione di riemersione da presentare entro il termine del 31 marzo 2008, con versamento di 2 euro per metro quadro in ragione d'anno, per ogni unità immobiliare non correttamente locata. Si presume, salvo documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i due periodi di imposta antecedenti quello in corso alla data della riemersione. Il versamento è proporzionalmente ridotto in caso di locazione per periodi d'anno e per le posizioni parzialmente irregolari.
2. Per il perfezionamento della riemersione i soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a presentare, contestualmente al versamento, le documentazioni relative all'avvenuto rispetto degli obblighi di legge in materia di locazioni per civile abitazione o commerciali. Gli estremi identificativi delle unità immobiliari cui sono riferiti le dichiarazioni di riemersione sono immediatamente comunicati ai comuni dove le stesse si trovano.
3. Il versamento può essere effettuato in tre rate, di cui la prima da versare entro 31 marzo 2008, la seconda entro il 30 giugno 2008, la terza entro il 30 settembre 2008.
4. 1 comuni, con proprie deliberazioni, stabiliscono le scadenze che i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a rispettare per l'eventuale mancato pagamento di imposte, canoni o tariffe locali, relative al periodo oggetto di riemersione. Le comunicazioni di cui al punto 2 costituiscono il titolo per l'applicazione delle imposte e delle tariffe comunali negli anni successivi.
5. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati la preclusione di ulteriori accertamenti tributari sull'immobile nonché l'estinzione delle sanzioni, ivi comprese quelle accessorie e quelle di cui sono titolari i comuni.
6. Ai fini della lotta all'evasione fiscale e tariffaria nell'ambito delle locazioni commerciali o per civile abitazione, comunque definite, nonché di recupero di base imponibile, anche per gli anni pregressi, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze una banca dati per il monitoraggio ed controllo degli immobili privati in locazione. La banca dati è alimentata dai dati provenienti dalle dichiarazioni dei redditi, dall'agenzia delle entrate, dalle conservatorie dei registri immobiliari, dal catasto fabbricati, dalle Camere di Commercio, dai comuni e dalle questure in relazione agli obblighi di cui all'articolo 12 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191 e all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nonché da quelli obbligatoriamente trasmessi dai fornitori dei servizi idrici, elettrici, telefonici in rete fissa, idrici e del gas.
7. Al comma 344 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, dopo le parole: «la comunicazione è effettuata» sono aggiunte le seguenti: «anche per le cessioni di durata inferiore al mese ed».
8. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono al censimento degli immobili privati dati in locazione commerciale o


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per civile abitazione, insistenti sul proprio territorio, anche mediante rilevazione diretta condotta dal personale preposto. La rilevazione è finalizzata anche alla verifica del rispetto degli indici di abitabilità. In particolare i comuni turistici acquisiscono i dati in possesso delle locali pro loco ed invitano i titolari di immobili destinati a locazione turistica temporanea a segnalare i periodi in cui essa si svolge.
9. Le posizioni irregolari emerse sono comunicate ai comuni ai fini dell'applicazione delle imposizioni e delle sanzioni di competenza.
10. Con uno o più decreti, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze emana le disposizioni attuative del presente articolo.
5. 04.Gianfranco Conte, Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega per la predisposizione del codice unico delle agevolazioni tributari).

1. Il Governo è delegato ad emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla predisposizione del codice unico delle agevolazioni tributarie relativo ai tributi di competenza erariale secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) preliminare definizione della distinzione tra fiscalità ordinaria e fiscalità agevolata riferita ai i singoli tributi e declaratoria della sussistenza dei presupposti agevolativi propedeutica allo spostamento in apposite sezioni del codice delle agevolazioni tributarie di tutte le disposizioni che derogano ai criteri generali di applicazione delle singole imposte, siano esse disposizioni che prevedono regimi speciali di applicazione dei tributi siano esse disposizioni che comunque si discostano alla ordinaria normativa di riferimento stabilita per le singole imposte o che consentano la formazione di crediti di imposta;
b) inserimento, anche in più fasi, nelle sezioni del codice delle agevolazioni tributarie dei regimi agevolativi applicabili sull'intero territorio nazionale in vigore od oggetto di proroga nel corso del decennio precedente l'emanazione del codice;
c) quantificazione, a normativa vigente, dell'entità economica della spesa fiscale conseguente alla esistenza di regimi agevolati comunque denominati o ad aliquote tributarie applicate in funzione di specifici requisiti oggettivi o soggettivi finalizzata alla definizione della clausola di invarianza di cui alla successiva lettera d);
d) previsione del vincolo di invarianza della spesa fiscale da attuarsi attraverso l'imputazione ad essa di ogni previsione agevolativa successiva all'emanazione del testo unico delle agevolazioni tributarie, con contestuale obbligo di inserimento di ogni nuova previsione nelle apposite sezioni del testo unico delle agevolazioni e di conseguente abrogazione di preesistenti agevolazioni di pari importo economico;
e) previsione che le agevolazioni tributarie derivanti direttamente o indirettamente da accordi internazionali o da trattati sono considerate modalità ordinarie di applicazione dei tributi, modificabili soltanto attraverso fonti di pari grado rispetto quelle istitutive;
f) riduzione della spesa fiscale, quantificata ai sensi della lettera b), nella misura tendenziale del 5 per cento annuo nei cinque anni successivi alla emanazione del codice delle agevolazioni e conseguente devoluzione del risparmio conseguito alla riduzione del carico tributario ordinario previsto per l'imposizione diretta ovvero alla riduzione degli obblighi tributari di maggior impatto sociale;
g) individuazione della data di entrata in vigore, anche con decorrenze differenziate per singole sezioni, del codice delle agevolazioni a partire dal primo


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giorno dell'anno successivo a quello della emanazione dello stesso e contestuale abrogazione, con le medesime decorrenze, delle disposizioni agevolative relative ai singoli tributi diverse da quelle individuate nella codice medesimo.

Conseguentemente all'articolo 6, comma 1 sostituire le parole: da 1 a 5, con le seguenti: da 1 a 5-bis.
5. 03.Musi.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Tassazione separata dei redditi da locazione di immobili ad uso abitativo).

1. II Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di tassazione dei redditi da locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, volti a ridurre il carico fiscale gravante sui proprietari ed il peso delle locazioni sul reddito dei conduttori, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi.
a) istituzione di una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche, con la previsione di un'unica aliquota non superiore al 20 per cento, per i percettori di reddito da fabbricati ad uso abitativo concessi in locazione per effetto di contratti registrati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;
b) introduzione di un meccanismo con il quale, ai percettori di reddito da fabbricati ad uso abitativo concessi in locazione per effetto di contratti registrati anteriormente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, sia concessa l'opzione dell'imposta sostitutiva, di cui alla lettera a), qualora riconoscano al conduttore del fabbricato una riduzione del canone annuo, quale risultante dal contratto di locazione in essere, in misura non inferiore al cinque per cento;
c) previsione, in alternativa a quanto previsto dalla lettera a), della facoltà di includere il reddito da locazione nella base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al fine di evitare aggravi fiscali per i contribuenti a basso reddito.

Conseguentemente all'articolo 6 sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Agli oneri derivanti dall'articolo 5-bis, lettere a), b) e c), si provvede mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
5. 05.Della Vedova.

ART. 6.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da 1 a 5, aggiungere le seguenti: corredati delle relative relazioni tecniche,.
6. 2.Germontani, Antonio Pepe, Leo.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: di Camera e Senato.
6. 3.Germontani, Antonio Pepe, Leo.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Le Commissioni parlamentari rendono il parere, aggiungere la seguente: vincolante.
6. 4.Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: quarantacinque giorni.
* 6. 5.Antonio Pepe, Leo, Germontani.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: quarantacinque giorni.
* 6. 6.Fugatti, Brigandi, Garavaglia.


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Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro quindici giorni.
6. 7. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Entro i successivi 30 giorni dall'espressione del parere il Governo ripropone lo schema emendato per un successivo ulteriore parere vincolante che dovrà essere espresso entro 30 giorni dall'assegnazione.
6. 8. Fugatti, Brigandì, Garavaglia.

Sopprimere il comma 4.
6. 9. Gioacchino Alfano.

Al comma 4, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare.
*6. 1. Governo.

Al comma 4, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare.
*6. 10. Leo, Antonio Pepe, Germontani.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006).

1. Rientrano nei benefìci del comma 1011, articolo 1, della legge n. 296 del 27 dicembre 2007 tutti i contribuenti dei paesi colpiti dai fenomeni eruttivi del Vulcano Etna di cui all'Ordinanza 3145del 25 luglio 2001, dei decreti ministeriali, del 14 gennaio 2002 e 19 luglio 2002 assorbiti dal decreto ministeriale 14 novembre 2002.
2. Le iscrizioni a ruolo dei tributi e dei contributi di cui al comma 1011 della legge n. 276 del 27 dicembre 2006 per i quali gli Enti impositori abbiano già provveduto alla notifica delle cartelle esattoriali dovranno essere sgravate dopo la presentazione di apposita comunicazione recante l'indicazione dell'ammontare dei versamenti sospesi ed il pagamento erro il 30 giugno 2007 delle somme scadute entro detta data. Non sano dovuti interessi e sanzioni ancorché iscritte a ruolo. Il versamento delle somme sospese e scadute al 30 giugno 2007 è di quelle relative alle rate, successive deve essere effettuato secondo gli ordinari metodi di pagamento delle imposte e dei contributi, ancorché siano già state notificate le cartelle esattoriali.
3. Nel caso in cui non siano ancora state notificate le cartelle esattoriali delle somme iscritte a ruolo relative ai tributi e contributi di cui al comma 1, gli Enti, verificato l'inoltro della comunicazione entro il 30 giugno 2007 e la regolarità del versamento delle somme dovute entro detta data, provvede alla cancellazione dei ruoli.
4. I tributi e contributi relativi a periodi precedenti a quello oggetto di sospensione, la cui cartella sia stata notificata nel periodo compreso tra il 29 ottobre 2002 ed il 15 dicembre 2005, possono definire la propria posizione avvalendosi delle disposizioni di cui al comma 1011 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, regolarizzando la propria posizione versando entro il 30 grugno 2007 le rate scadute diminuite del 50 per cento, ferme restando le ordinarie modalità di pagamento previsto dal citato comma 1011. Restano dovuti per intero gli interessi e le sanzioni liquidati nella cartella esattoriale che dovranno essere corrisposti unitamente all'imposta e con le medesime modalità e termini di


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pagamento. In caso di mancato o insufficiente pagamento di una o più rate, i contribuenti potranno regolarizzare l'adempimento utilizzando l'istituto del provvedimento operoso. Il versamento delle rate dovrà essere effettuato direttamente presso il concessionario della riscossione competente.
5. Sino al 31 ottobre 2007 sono sospesi gli effetti della notifica e le procedure di riscossione delle cartelle esattoriali di cui ai commi 1, 2 e 3.
6. Gli enti i cui tributi sono stati sospesi per effetto del disposto del comma 1011 della legge n. 296 del 27 dicembre 3006 provvederanno all'iscrizione a ruolo delle somme non versate entro i termini stabiliti dall'articolo 55, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602.
7. I tributi e contributi abbuonate rappresentano contributi in conto capitale.
6. 01.Strizzolo.


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ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00200 Fugatti: Problematiche relative all'applicazione degli indicatori di normalità economica

TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE

La VI Commissione,
premesso che:
l'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che «fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che tengono conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, si tiene altresì conto di specifici indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di cavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Ai fini della relativa approvazione non si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 10 della medesima legge»;
i nuovi indicatori di normalità economica sono transitori e non sono assolutamente rappresentativi delle circa duemila tipologie di imprese cui gli studi fanno riferimento;
l'applicazione dei nuovi criteri spingerà numerose piccole e medie imprese, finora in regola con gli studi di settore, fuori dai parametri di congruità. Come esposto anche da autorevoli rappresentanti di categoria, gli incrementi dei ricavi medi che scaturiscono dalle elaborazioni risultano spropositati rispetto alla reale attività aziendale. Una quota compresa tra il 40 e il 70 per cento delle piccole imprese risulterebbe incoerente agli studi di settore;
l'aumento della soglia di congruità potrebbe addirittura provocare una diminuzione del gettito, per la riduzione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, visto l'importante esborso chiesto ai contribuenti che sforano i parametri;
questo «regime transitorio» penalizza, in misura variabile, tutti i settori, con punte di crescita dell'indice di congruità nel settore artigianale, immobiliare ed edilizio;
la circolare 31 del 22 maggio 2007 chiarisce alcuni problemi tecnici, ma lascia aperta la questione fondamentale della gestione del contraddittorio da parte degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate;
i rischi sono quelli di avere difformità di comportamenti all'interno del territorio nazionale e di lasciare una discrezionalità eccessiva in capo ai singoli uffici; il contribuente di Milano rischia così di essere trattato in maniera diversa rispetto a quello di Verona o a quello di Roma;
le maggiori imposte, assolutamente non previste all'inizio del 2007, che dovranno versare i contribuenti che risultano


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non coerenti ai nuovi parametri, rischiano di mettere in crisi l'attività stessa di questi piccoli imprenditori e artigiani e, a testimonianza del livello di esasperazione raggiunto, alcune associazioni di categoria stanno valutando iniziative provocatorie come l'indicazione ai propri associati di non adeguarsi agli studi e l'assistenza gratuita durante il contenzioso con l'amministrazione finanziaria;

impegna il Governo

a valutare con urgenza l'opportunità di non applicare, per le dichiarazioni 2007, i predetti indici di normalità economica, in attesa della revisione prevista dal comma 13 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.
«Fugatti, Leo, Galletti, Germontani, Dozzo».