IX Commissione - Marted́ 12 giugno 2007


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ALLEGATO

Modernizzazione delle Amministrazioni pubbliche. (Nuovo testo C. 2161 - Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IX Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge «Modernizzazione, efficienza delle Amministrazioni pubbliche e riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese» (C. 2161 - Governo),
preso atto positivamente che dal provvedimento è stata espunta la disposizione volta a delegare il Governo a riformare il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il codice della strada, che è stata conseguentemente inserita nell'ambito del disegno di legge n. 2480-A, recante «Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale», all'esame di questa Commissione,
rilevato che l'articolo 13, comma 1, lettera a), nel novellare l'articolo 119, comma 2, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dispone che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotore, sia effettuato in via ordinaria da medici iscritti in un elenco istituito presso gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri informativi e statistici del Ministero dei trasporti, senza tuttavia indicare i requisiti necessari ai fini delle predette iscrizioni, nonché l'ambito territoriale entro il quale i medici iscritti possono effettuare i prescritti accertamenti,
considerato altresì che il comma 1, lettera b) dello stesso articolo 13 nulla dispone in ordine alla composizione delle commissioni mediche locali ivi previste, laddove sembrerebbe invece opportuno stabilire criteri di ordine generale in materia,
rilevato inoltre che l'articolo 18, nel recare una delega al Governo ai fini dell'adozione di un decreto legislativo in materia di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei gestori aeroportuali, degli operatori aerei, dei manutentori aeronautici e dei prestatori di servizi al trasporto aereo, da un lato prevede termini eccessivamente ampi per l'adozione del relativo schema di decreto e degli eventuali decreti integrativi e correttivi, e dall'altro non ricomprende nel suo oggetto le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del personale di volo,
considerata altresì l'esigenza, sempre con riguardo all'articolo 18, che il parere delle competenti Commissioni parlamentari sia esplicitamente previsto anche con riferimento agli schemi dei decreti legislativi integrativi e correttivi di cui al comma 4,
rilevato, infine, che una disposizione identica a quella recata dall'articolo 19, che novella l'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia protezione dei dati personali, è attualmente prevista anche nel disegno di legge n. 2480-A, come modificato da questa Commissione e che vi è pertanto l'esigenza di superare tale sovrapposizione,
ritenuto in proposito che, in ragione del suo oggetto, appare più opportuno che la predetta disposizione rimanga contenuta nell'ambito del disegno di legge


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n. 2161 di competenza della Commissione Affari Costituzionali e sia invece soppressa dal disegno di legge n. 2480-A,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
1. all'articolo 18, comma 4, sia previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari anche con riferimento agli schemi dei decreti legislativi integrativi e correttivi del decreto legislativo di cui al comma 1;

e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2, il competente ordine professionale presenti un'attestazione dalla quale risulti oltre alla laurea in medicina e chirurgia del soggetto interessato, e all'abilitazione all'esercizio della professione medica, anche il conseguimento di una idonea specializzazione ovvero il superamento di un apposito corso di formazione;
b) al medesimo articolo 13, comma 1, lettera b), valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire dei criteri di ordine generale ai fini della composizione delle commissioni mediche locali, disponendo che le stesse debbano essere presiedute dai medici responsabili dell'ufficio medico legale delle aziende sanitarie locali presso le quali operano le commissioni stesse e che debbano essere composte da due membri effettivi e due supplenti scelti tra i medici in attività di servizio presso le medesime aziende sanitarie locali;
c) all'articolo 18, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ridurre i tempi previsti per l'emanazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4, rispettivamente a sei mesi e un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento;
d) con riferimento all'articolo 18, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ampliare l'oggetto della delega ivi prevista, al fine di ricomprendervi anche le sanzioni amministrative pecuniarie relative al personale di volo, adeguando conseguentemente anche il principio e criterio direttivo di cui al comma 3, lettera b);
e) al medesimo comma 3, lettera b), valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le sanzioni amministrative ivi previste non sono solo quelle conseguenti al mancato rispetto dei requisiti per il rilascio e il mantenimento delle certificazioni, ma anche quelle relative alle licenze, agli attestati e alle abilitazioni.