XI Commissione - Marted́ 12 giugno 2007


Pag. 185

ALLEGATO 1

Risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del prestatore d'opera (Nuovo testo C. 1538 Nicchi).

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 1.

All'articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«5-bis. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
1. 14.Il Relatore.


Pag. 186

ALLEGATO 2

Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare
(C. 1558 Fabbri, C. 1766 Campa e C. 1770 Delbono).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare).

1. In sostituzione dell'accompagnatore militare previsto dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensione di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, i pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3), seconda comma, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al medesimo testo unico, possono ottenere a domanda, con scelta nominativa, un accompagnatore del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni, o in alternativa un assegno mensile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, insigniti di medaglia d'oro al valor militare.
2. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, la misura dell'assegno di cui comma 1 è fissata in 950 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 925, e successive modificazioni, nonché ai grandi invalidi per servizio previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984 n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E e che siano insigniti di medaglia d'oro al valore militare, in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E. I soggetti che alla data del 1o gennaio 2006 beneficiavano dell'assegno previsto dalla legge 7 febbraio 2006 n. 44 percepiscono per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e la data di entrata in vigore della presente legge, l'importo nella misura fissata nel presente comma detratte le somme percepite per lo stesso periodo ai sensi della citata legge 7 febbraio 2006 n. 44.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2008, la misura dell'assegno di cui al comma 2 viene riconosciuta per tredici mensilità in favore degli invalidi di cui ai commi precedenti.
4. L'importo dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo può essere aumentato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288.
5. Alla liquidazione degli assegni di cui al presente articolo, da erogare a domanda degli interessati, provvedono mensilmente le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici.


Pag. 187

Art. 2.
(Adeguamento automatico dell'Assegno).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, all'assegno sostitutivo previsto dell'articolo 1 della presente legge si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 2.400.000 euro per l'anno 2007 e in 26.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2008 si provvede:
a) per l'anno 2007, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
b) a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

2. Il ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Abrogazioni).

1. La legge 7 febbraio 2006, n. 44 è abrogata.
2. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002 n. 288 è abrogato.