II Commissione - Resoconto di mercoledì 13 giugno 2007


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SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 giugno 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Intervengono il Ministro delle politiche per la famiglia Rosy Bindi ed il sottosegretario per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 14.10.

Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di filiazione.
C. 2514 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 maggio 2007.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, avverte che è stato chiesto che la pubblicità della seduta sia assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Il Ministro delle politiche per la famiglia Rosy BINDI rileva come il disegno di legge in esame sia il frutto di un lavoro e di una analisi molto ponderati e come lo stesso di collochi nel contesto di un progetto più ampio volto al superamento di qualsiasi discriminazione all'interno della famiglia. Il disegno di legge in esame, in particolare, ha lo scopo di parificare ogni forma di filiazione nel rispetto dell'articolo 30, terzo comma, della Costituzione. Tale parificazione, che ha una forte connotazione


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di tipo culturale, deve avvenire anche sotto il profilo lessicale, tramite il superamento della la distinzione tra figlio legittimo e figlio naturale, con l'adozione di quella tra figli nati all'interno del matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio.
Lo scopo principale del disegno di legge è quindi quello di pervenire ad una unificazione della normativa per i figli, a prescindere dal fatto che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio. Sottolinea quindi come i figli nato fuori del matrimonio, in base all'attuale normativa, siano sostanzialmente privi di famiglia fino al momento del riconoscimento da parte dei genitori e, comunque, non abbiano nessuna relazione di parentela giuridicamente rilevante con i con i parenti dei genitori che hanno effettuato il riconoscimento. Dare quindi una famiglia ai figli nati fuori del matrimonio costituisce, pertanto, l'aspetto più rilevante del disegno di legge in esame, il quale, significativamente, appare in grado di raccogliere la più ampia convergenza dei gruppi parlamentari. Sottolinea inoltre che il Governo ha scelto lo strumento della delega legislativa in considerazione della particolare complessità tecnica della materia. Auspica, conclusivamente, in tale clima di concordia e condivisione, sia possibile giungere rapidamente all'approvazione di una normativa tanto attesa dal Paese.

Gaetano PECORELLA (FI) ringrazia il ministro per avere illustrato la ratio del provvedimento. Con riserva di approfondire ulteriormente, osserva tuttavia che la delega, vertendo in materia di diritti fondamentali, dovrebbe essere meno ampia. A titolo esemplificativo, sottolinea la necessità di stabilire principi e criteri direttivi più specifici con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d).

Edmondo CIRIELLI (AN) valuta positivamente l'iniziativa del Governo e, dal punto di vista tecnico, concorda sull'opportunità di meglio definire taluni principi e criteri direttivi previsti nella delega. Auspica quindi che il dibattito in Commissione sia proficuo e il clima di generale condivisione consenta di apportare al provvedimento i miglioramenti eventualmente necessari, sottolineando come a tal fine potrebbe essere utile l'audizione di tecnici ed esperti.

Giancarlo LAURINI (FI) rileva che il disegno di legge in esame si propone, tra l'altro, di adeguare la disciplina delle successioni e delle donazioni al principio della parificazione di ogni forma di filiazione. Chiede quindi se il Governo intenda modificare anche la disciplina della successione necessaria e, quindi l'istituto della quota di riserva.

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo) esprime apprezzamento per il disegno di legge, che costituisce un importante passo avanti non solo giuridico ma anche culturale. Ritiene quindi che il dibattito possa svolgersi in una condizione di massima condivisione, sottolineando come tale clima possa contribuire anche ad individuare eventuali miglioramenti da apportare al testo della delega. Condivide il quesito posto dall'onorevole Laurini in merito alla disciplina delle successioni e donazioni, che a suo parere dovrebbe essere totalmente adeguata al principio della parità tra ogni forma di filiazione, evidenziando l'opportunità di affrontare anche ulteriori temi, strettamente connessi all'oggetto del disegno di legge, come quello dell'istituzione del tribunale della famiglia.

Katia BELLILLO (Com.It) esprime un giudizio estremamente positivo sul disegno di legge in esame, che ha lo scopo di rimuovere una forma di discriminazione assolutamente ingiustificata e comunque non più corrispondente alla struttura della nostra società. Sottolinea quindi come vari Paesi dell'Unione europea abbiano già adeguato la propria legislazione in tal senso. Condivide anche la scelta dello strumento della delega legislativa e le ragioni, illustrate dal ministro, che ne sono alla base. Non ritiene peraltro che il disegno di legge richieda particolari integrazioni o modifiche. Auspica, quindi, che la Commissione possa approvare celermente il disegno di legge, in un clima di unità di intenti, e che


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ciò possa consentire di inserire quanto prima il provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Federico PALOMBA (IdV) esprime una valutazione di forte apprezzamento nei confronti del disegno di legge del Governo, sottolineando, peraltro, l'opportunità di verificare se sussistano ulteriori tematiche ad esso strettamente connesse che potrebbero essere eventualmente introdotte in via emendativa nel corpus del provvedimento.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo) si associa ai giudizi positivi sinora espressi sul disegno di legge in esame, che viene sostanzialmente a sanare situazioni di fatto molto diffuse e fondati su equilibri estremamente complessi. Sottolinea, quindi, come il clima di generale condivisione sul provvedimento debba costituire uno stimolo per la Commissione a migliorare il testo quanto più possibile, affrontando tutti i problemi connessi, compreso quello di una più puntuale definizione dei diritti dei genitori che effettuano il riconoscimento dei propri figli nati fuori dal matrimonio.

Carlo LEONI (Ulivo) sottolinea l'apprezzamento generale raccolto dal provvedimento in esame, al quale si associa, e concorda con le osservazioni dell'onorevole Gambescia. Condivide altresì la scelta di ricorrere alla delegazione legislativa, ma ricorda che tale strumento deve essere utilizzato con parsimonia, chiarendo quanto più possibile ciò che viene delegato al Governo.

Gaetano PECORELLA (FI) rileva che l'articolo 1, comma 3, introduce nel codice civile il nuovo articolo 315-bis che, tuttavia, appare formulato in maniera contraddittoria perché al tempo stesso sembra riconoscere e negare che tutti i figli abbiano lo stesso stato giuridico.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, sottolinea che il nuovo articolo 315-bis del codice civile appare formulato conformemente all'articolo 30, comma 3, della Costituzione.

Il Ministro delle politiche per la famiglia Rosy BINDI manifesta la propria assoluta disponibilità ad ogni approfondimento che possa condurre a miglioramenti ed integrazioni del testo in esame, al superamento di qualsiasi eventuale contraddizione, nonché ad una formulazione più dettagliata, ove necessaria, dei principi e criteri direttivi della delega. Ritiene, infatti, che il clima di generale condivisione costituisca una importante occasione per lavorare in piena concordia e licenziare il miglior testo possibile. Con particolare riferimento al tema delle successioni, osserva che i principi affermati nel disegno di legge, anche sotto questo profilo, si muovono nella direzione della completa equiparazione dello stato giuridico dei figli. Ribadisce, infine, l'auspicio che la Commissione possa approvare il testo in tempi ragionevolmente brevi.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, ritiene che i lavori della Commissione possano essere organizzati in modo da consentire l'iscrizione del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea prima della pausa estiva. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Sospende quindi la seduta sino al termine dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 14.40, riprende alle 15.10.

Disposizioni in materia di violenza sessuale ed introduzione nell'ordinamento del delitto di molestia insistente.
C. 950 Lussana, C. 1249 Bianchi, C. 1256 Nan, C. 1374 Caparini, C. 1819 Lussana, C. 2033 Brugger, C. 1901 Codurelli, C. 1823 Prestigiacomo, C. 2101 Mura, C. 2169 Governo, C. 2385 Angela Napoli, C. 2066 Incostante, C. 1595 Cirielli e C. 1639 De Simone.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 giugno 2007.


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Gaetano PECORELLA (FI) formula talune osservazioni di carattere tecnico. Esprime forti perplessità sull'opportunità e sulla sussistenza dei presupposti giuridici per disporre le intercettazioni nelle ipotesi e per i reati indicati dall'articolo 16. Evidenzia, inoltre, che l'articolo 17, relativo al giudizio immediato, non sembra introdurre nessuna novità dal punto di vista del diritto processuale penale, giacché a tale rito è comunque possibile accedere se sussistono le condizioni di cui all'articolo 453 del codice di procedura penale. Si domanda pertanto per quale motivo il termine di cui al predetto articolo sia stato aumentato da 90 a 120 giorni. Con riferimento all'articolo 19, dichiara la propria contrarietà all'ampliamento del numero dei soggetti che possono intervenire nel processo penale, specie se sostanzialmente privi di poteri procedurali e, dunque, legittimati a presenziare solo fisicamente al processo. Condivide la disposizione di cui all'articolo 20, che legittima lo Stato a costituirsi parte civile nei procedimenti per delitti relativi a finalità di discriminazione.

Paola BALDUCCI (Verdi) condivide le osservazioni dell'onorevole Pecorella, sottolineando, peraltro, che lo Stato, nelle ipotesi di cui all'articolo 20, potrebbe costituirsi parte civile anche in base alla normativa vigente.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI chiarisce che la disciplina di cui all'articolo 17 introduce una ipotesi di accesso al giudizio immediato diversa da quella generale, in quanto il pubblico ministero ha l'obbligo, e non la facoltà, di procedere con le forme del predetto giudizio. Conseguentemente, si è ritenuto di estendere il termine di cui all'articolo 454 del codice di procedura penale. Si riserva, quindi, di replicare alle altre osservazioni dell'onorevole Pecorella.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Reati contro l'ambiente.
C. 25 Realacci, C. 49 Paolo Russo, C. 283 Pezzella, C. 1731 Balducci, C. 2461 Mazzoni, C. 2569 Franzoso e C. 2692 Governo.
(Seguito dell'esame - Abbinamento del disegno di legge C. 2692 Governo e C. 2569 Franzoso).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 maggio 2007.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che alle proposte di legge in materia di reati contro l'ambiente sono stati abbinati il disegno di legge del Governo n. 2692 e la proposta di legge n. 2461 presentata dall'onorevole Franzoso.

Paola BALDUCCI (Verdi), relatore, avverte che nella seduta odierna illustrerà il disegno di legge del Governo, riservandosi di illustrare nella prossima seduta la proposta di legge n. 2461.
Osserva che, come si evince dalla relazione illustrativa del disegno di legge, la ratio del disegno di legge in esame è quella di prevedere un complessivo intervento di carattere penale a tutela dell'ambiente inteso non già come bene squisitamente naturalistico, ma come bene economico, la cui compromissione ne impedisce la fruizione da parte della collettività. Come precisato nella medesima relazione illustrativa, le nuove norme penali che si intendono prevedere con il disegno di legge governativo sono destinate a completare il quadro degli strumenti di tutela dell'ambiente già previsti dal nostro ordinamento giuridico è si è pertanto scelto di non riservare la tutela penale dell'ambiente al solo ambito codicistico. Il Governo, ha quindi ritenuto che le contravvenzioni meramente «formali», nonché i reati di cosiddetto «pericolo astratto» (superamento di soglie di inquinamento predeterminate dalla legge), debbano continuare,


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per la loro stretta prossimità con la normativa di carattere tecnico, a essere disciplinate dalla normativa extracodicistica in materia di ambiente e segnatamente dal cosiddetto «codice dell'ambiente» (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), riservandosi al codice penale la materia dei delitti, colposi o dolosi, di pericolo concreto o di danno.
Nello specifico, il disegno di legge in esame si compone di 5 articoli. L'articolo 1, comma 1, reca modifiche al codice penale. In particolare, lettera a) del citato comma prevede l'introduzione nel libro secondo del codice penale del nuovo titolo VI-bis, rubricato «Dei delitti contro l'ambiente», costituito dagli articoli da 452-bis a 452-sexies, in linea, quindi, con le altre proposte di legge in materia di reati ambientali illustrate nella seduta del 16 maggio. Al riguardo, il nuovo l'articolo 452-bis del provvedimento governativo, rubricato «Inquinamento ambientale», punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro chiunque illegittimamente immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria ovvero per la flora o per la fauna selvatica.
Se la compromissione durevole o rilevante prevista dall'articolo in esame si verifica, il successivo articolo 452-ter, rubricato «Danno ambientale. Pericolo per la vita o per l'incolumità personale», sanziona, poi, l'autore del fatto con la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da 20.000 a 60.000 euro. Se dall'illegittima immissione deriva, poi, il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.
Il medesimo articolo 452-ter, precisa, poi, che la compromissione si definisce rilevante «quando la sua eliminazione risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali».
Il successivo nuovo articolo 452-quater, rubricato «Disastro ambientale», sanziona, poi, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 30.000 a 250.000 euro chiunque illegittimamente immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare un disastro ambientale. Al riguardo, segnala che il medesimo nuovo articolo 452-quater, accogliendo sul punto il contributo fornito dalla giurisprudenza, definisce disastro ambientale il fatto che, «in ragione della rilevanza oggettiva o dell'estensione della compromissione ovvero del numero delle persone offese o esposte a pericolo, offende la pubblica incolumità». Appare, pertanto, chiaro che il disastro ambientale non dipende, quindi, esclusivamente dalla imponenza del fenomeno dovendo considerarsi anche gli effetti di tale imponenza sulla pubblica incolumità, che dalla portata dello stesso risulta offesa.
Il nuovo articolo 452-quater prevede, poi, che la stessa pena si applica se il fatto cagiona un'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema», indipendentemente, quindi dal verificarsi di una lesione per la pubblica incolumità. In tal modo, si legge nella relazione illustrativa del provvedimento, accanto alla nozione «generalpreventiva» di disastro, si è ritenuto opportuno prevedere, quale autonoma e alternativa conseguenza, una definizione più propriamente riferita all'ambiente naturale.
Il successivo articolo 452-quinquies rubricato «Alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica», sanziona, poi, condotte diverse da quelle di immissione, che pur tuttavia si connotano per la lesione del bene giuridico ambiente.
Si prevede, quindi, che sia punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro chiunque illegittimamente sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante


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per la flora o per il patrimonio naturale ovvero sottrae animali ovvero li sottopone a condizioni o a trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante per la fauna selvatica. Se la compromissione si realizza le pene sono aumentate di un terzo.
In relazione alla ipotesi descritta al punto 2, osserva che, essendo l'ambiente il bene giuridico protetto da tale norma, ove il comportamento sopra descritto configuri, altresì, taluno dei delitti previsti contro il sentimento degli animali, si configurerebbe una ipotesi di concorso di reati con conseguente applicazione di entrambe le sanzioni penali previste dalle rispettive fattispecie incriminatici.
Il successivo articolo 452-sexies contiene, poi, due circostanze aggravanti, prevedendo che nei casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater e 452-quinquies la pena è aumentata di un terzo se la compromissione o il pericolo di compromissione dell'ambiente ha per oggetto aree naturali protette o beni sottoposti a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero deriva dall'immissione di radiazioni ionizzanti.
Il successivo articolo 452-septies reca poi disposizioni sanzionatorie in materia di traffico illecito di rifiuti. Al riguardo la nuova norma punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro chiunque illegittimamente, con una o più operazioni, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, abbandona o smaltisce ingenti quantitativi di rifiuti. Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da 20.000 a 50.000 euro. Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti radioattivi, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a otto anni e della multa da 50.000 a 200.000 euro.
Le pene di cui ai commi primo, secondo e terzo sono aumentate di un terzo se dal fatto deriva il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria ovvero per la flora o per la fauna selvatica.
Se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone, le pene previste dal primo, secondo e terzo comma sono aumentate fino alla metà e l'aumento non può essere comunque inferiore a un terzo.
L'articolo 452-octies reca, poi, disposizioni sanzionatorie in materia di traffico di materiale radioattivo o nucleare e l'abbandono di materiale radioattivo o nucleare. Si prevede infatti che sia punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 250.000 euro chiunque illegittimamente cede, acquista, trasferisce, importa o esporta sorgenti radioattive o materiale nucleare. Alla stessa pena soggiace il detentore che si disfa illegittimamente di una sorgente radioattiva. La pena sopra indicata è aumentata di un terzo se dal fatto deriva il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria ovvero per la flora o per la fauna selvatica.
Se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 15.000 a 100.000 euro.
Il successivo articolo 452-novies, rubricato, «Delitti ambientali in forma organizzata», reca, poi, disposizioni sanzionatorie in materia di «ecomafie». Al riguardo, il primo comma di questo nuovo comma è volto ad aggravare di un terzo le pene per l'associazione per delinquere «semplice» (articolo 416 del codice penale) quando essa è diretta, anche in via non esclusiva o prevalente, allo scopo di commettere taluno dei reati di cui al presente titolo. Il secondo comma, invece, prevede che quando taluno dei reati previsti dal nuovo titolo è commesso avvalendosi delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis ovvero avvalendosi dell'associazione di cui al medesimo


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articolo 416-bis del codice penale, le pene previste per ciascun reato sono aumentate fino alla metà e l'aumento non può comunque essere inferiore a un terzo.
A sua volta, l'articolo 452-decies, recante disposizioni in materia di frode in materia ambientale, prevede, poi, che chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti nel nuovo titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta ovvero fa uso di documentazione falsa è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se la falsificazione concerne la natura o la classificazione di rifiuti, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 5.000 a 20.000 euro.
Ai sensi del successivo articolo 452-undecies, rubricato, impedimento al controllo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare o il gestore di un impianto che, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce o intralcia l'attività di controllo degli insediamenti o di parte di essi ai soggetti legittimati è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
L'articolo 452-duodecies, in materia di delitti colposi contro l'ambiente, dispone, poi, che se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite della metà.
L'articolo 452-terdecies, recante disposizioni in materia di, pene accessorie, prevede, inoltre, che la condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies comporta, per tutta la durata della pena principale una serie di pene accessorie.
Inoltre, la condanna per alcuno dei delitti previsti dal nuovo titolo, ad eccezione degli articoli 452-decies e 452-quaterdecies, terzo comma, comporta la pena accessoria della pubblicazione della sentenza penale di condanna. Alla condanna ovvero all'applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui all'articolo 452-septies consegue in ogni caso la confisca dei mezzi e degli strumenti utilizzati, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma. Alla condanna ovvero all'applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui all'articolo 452-octies consegue in ogni caso la confisca della sorgente radioattiva o del materiale nucleare. La sorgente o il materiale nucleare confiscati sono conferiti all'operatore nazionale ovvero al gestore di un impianto riconosciuto secondo le modalità definite dalla normativa tecnica nazionale.
L'articolo 452-quaterdecies, rubricato come Bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, dispone che, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena ai sensi dall'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina la bonifica, il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197. L'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso subordinata all'adempimento degli obblighi di cui al primo comma. Il terzo comma prevede, inoltre, una specifica sanzione penale (reclusione da uno a quattro anni) nei confronti di chi non ottempera alle prescrizioni imposte dalla legge, dal giudice ovvero da un ordine dell'autorità per il ripristino, il recupero o la bonifica dell'aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo e delle altre risorse ambientali inquinate.
Viene, inoltre, disciplinata una forma di ravvedimento operoso (articolo 452-quinquiesdecies), analoga a quella prevista dall'ultimo comma dell'articolo 56, quarto comma del codice penale ed in base alla quale le pene stabilite per i delitti previsti dal nuovo titolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,


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anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, nell'individuazione o nella cattura di uno o più autori di reati, nell'evitare la commissione di ulteriori reati e nel consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti.
Il successivo articolo 452-sexiesdecies prevede, poi, una specifica causa di non punibilità per l'autore di taluno dei fatti previsti dal nuovo titolo che volontariamente rimuova il pericolo ovvero elimini il danno da lui provocato prima che sia esercitata l'azione penale.
Da ultimo, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 introduce nel libro secondo, titolo VIII, capo I, del codice penale, l'articolo 498-bis (Danneggiamento delle risorse economiche ambientali), volto a sanzionare con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro la condotta di chi offende le risorse ambientali in modo tale da pregiudicarne l'utilizzo da parte della collettività, degli enti pubblici o di imprese di rilevante interesse.
L'articolo 2 del disegno di legge in esame reca, poi, una novella al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, riguardante la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, al fine di introdurvi il nuovo articolo 25-quinquies rubricato come reati ambientali. Al riguardo, si prevede che, in relazione alla commissione di taluno dei delitti previsti dal nuovo titolo VI-bis del libro secondo del codice penale, si applichino all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quinquies, 452-septies, primo e secondo comma, e 452-octies, primo comma, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 452-quater, 452-septies, terzo, quarto e quinto comma, e 452-octies, secondo e terzo comma, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2001, per una durata non inferiore a un anno.
Al comma 3, si dispone, da ultimo, che se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o di agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-septies e 452-octies del codice penale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo.
L'articolo 3 del disegno di legge governativo reca, poi, la delega al Governo per l'adozione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto legislativo concernente il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni legislative concernenti illeciti penali e amministrativi in materia di difesa dell'ambiente e del territorio, nonché la previsione di una procedura di estinzione agevolata delle violazioni contravvenzionali e amministrative in materia di ambiente.
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo dovrà provvedere: alla abrogazione esplicita di tutte le norme incompatibili con quelle introdotte; alla disciplina del principio di specialità tra le sanzioni amministrative e le sanzioni penali introdotte dalla legge, nel senso che ai fatti puniti ai sensi del titolo VI-bis del libro secondo del codice penale si applichino soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di ambiente; alla previsione di una procedura di estinzione delle contravvenzioni e delle violazioni amministrative previste dalla normativa speciale in materia


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ambientale, fra cui le violazioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, da disciplinare in modo sostanzialmente analogo a quella degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, con esclusione delle violazioni relative a sostanze pericolose ovvero delle fattispecie connotate da maggiore pericolosità.
Ai sensi del successivo comma 5, nell'esercizio della delega, il Governo viene altresì autorizzato ad apportare alle fattispecie introdotte dagli articoli 1 e 2 della legge tutte le modifiche necessarie a coordinare l'intervento legislativo proposto con l'assetto normativo previgente al fine di evitare duplicazioni, lacune e sovrabbondanze, anche in conformità alla normativa europea eventualmente introdotta in materia di tutela penale dell'ambiente nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge e la data o le date di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi.
L'articolo 4, reca, poi, la cosiddetta «clausola di invarianza» della spesa, mentre il successivo articolo 5, comma 1, prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 che acquistano efficacia alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.10.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 13 giugno 2007.

Applicazione della pena su richiesta in relazione a reati per i quali è previsto l'indulto.
C. 1792 Balducci, C. 1877 Costa e C. 2147 Palomba.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.20 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di risarcimento dei danni da parte dello Stato alle vittime dei reati.
C. 1705 Cirielli.