V Commissione - Mercoledì 13 giugno 2007


Pag. 192

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale (C. 2480-A Governo).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO


Si fa presente quanto segue:
Articolo 1 - circolazione nelle strade interne dei porti - Si condividono le perplessità evidenziate dalla Commissione Bilancio circa i possibili maggiori oneri che deriverebbero per le autorità portuali interessate dalla disciplina, nella considerazione dei nuovi compiti affidati al personale portuale connessi all'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, nonché all'eventuale attività formativa necessaria all'espletamento dell'esame di abilitazione.
Articolo 2 - Accertamento dei requisiti tecnici dei veicoli a GPL e a metano - La disposizione apporta modifiche agli articoli 75, 80 e 97 del decreto legislativo n. 285/92, prevedendo, in particolare, che l'accertamento della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dal codice per i veicoli di tipo omologato da equipaggiare con impianti di alimentazione a GPL o a metano, avvenga mediante visita e prova da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terresti, con modalità da stabilire con provvedimento del Ministro competente.
Al riguardo, si fa presente che l'ampliamento delle attribuzioni assegnate al Dipartimento per i trasporti terrestri non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto il costo dell'accertamento, della conformità dell'impianto ai requisiti stabiliti dalla legge, viene posto a carico del soggetto proprietario del veicolo (articolo 80, comma 12, decreto legislativo n. 285/92).
Articolo 6 - Obbligo di comunicazione dei responsabili delle unità di terapia intensiva - Prevede la revisione della patente di guida per i soggetti che siano stati ricoverati presso le unità di terapia intensiva o di neurochirurgia per grave trauma cranico o coma o con gravi conseguenze psicofisiche irreversibili. La valutazione dell'idoneità alla guida viene effettuata dalla Commissione medica provinciale, previo parere vincolante dello specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.
Al riguardo si concorda con la Commissione Bilancio nel ritenere che il parere vincolante dello specialista dell'unità riabilitativa per la valutazione dell'idoneità alla guida anche su apposito simulatore possa recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Articolo 9 - Disposizioni in materia di limiti di velocità - La disposizione in esame integra l'articolo 142 del decreto legislativo n. 285/1992 prevedendo che le postazioni di controllo della velocità sulla rete stradale debbano essere segnalate e ben visibili attraverso l'utilizzo di cartelli e di dispositivi di segnalazione luminosa.
Tali adempimenti dovranno essere attuati nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
Articolo 11 - Periodi di guida e di riposo per i conducenti dell'autotrasporto


Pag. 193

- La norma, che integra l'articolo 179 del decreto legislativo n. 285/92, dispone, tra l'altro, che il comando dell'agente accertatore, in caso di incidente con danno a persone o cose, segnali il fatto all'autorità competente. Quest'ultima dispone la verifica per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.
Si evidenzia che tali adempimenti rientrano nelle competenze istituzionali delle autorità preposte alla verifica. Si ritiene, pertanto, che le stesse non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica.
Articolo 13 - Controlli preventivi sui titolari di certificato di abilitazione professionale - Prevede l'effettuazione, da parte dell'ufficio dell'unità sanitaria locale, su disposizione del Dipartimento dei trasporti terrestri, di accertamenti sanitari, nei confronti dei titolari di certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, per l'accertamento del non abituale consumo di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope.
Tali adempimenti, posti a carico delle unità sanitarie locali, paiono suscettibili di recare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Si ravvisa, pertanto, l'opportunità dell'inserimento nella norma una clausola di salvaguardia finanziaria, al fine di garantire che da essa non derivino nuovi o maggiori oneri per le ASL.
Articolo 23 - Destinazione delle entrate derivanti dall'aumento delle sanzioni - e articolo 26 - Delega per la riforma del codice della strada.
L'articolo 23 prevede la destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal provvedimento in esame ad una serie di finalità tra cui l'ammodernamento e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali.
L'articolo 26 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del codice della strada, anche prevedendo la possibilità di una modificazione dell'entità delle sanzioni secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, effettiva responsabilità e non discriminazione in ambito europeo.
Al riguardo si fa presente che le sanzioni costituiscono entrate eventuali e non quantificabili preventivamente, in quanto l'importo complessivo dipende sia dall'entità della singola sanzione che dal numero dei soggetti ai quali la stessa viene irrogata. Pertanto, una loro utilizzazione potrà essere effettuata solo dopo il loro versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Di conseguenza non si ravvisa la possibilità di riflessi diretti di segno negativo per la finanza pubblica.
Si rappresenta, per quanto concerne in particolare l'articolo 23, nel condividere le osservazioni della Commissione, l'opportunità di specificare il soggetto competente alla realizzazione degli interventi di sicurezza stradale, nonché di esplicitare le procedure di assegnazione delle nuove entrate.
Articolo 27 - Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalità stradale - Contempla la predisposizione di una banca dei dati relativi all'incidentalità stradale. La copertura prevista pari a euro 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036 della legge n. 296/2006 risulta idonea nella considerazione che le risorse siano utilizzate per l'approntamento e avvio del processo di raccolta dati. A regime il sistema dovrà trovare copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio.
Articolo 28 - Divieto di propaganda pubblicitaria di veicoli basata sulla velocità - L'autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'accertamento e all'applicazione della sanzione qualora, nella propaganda pubblicitaria di autoveicoli, motoveicoli o altri veicoli a motore vi sia un riferimento alla velocità raggiungibile dal veicolo stesso.
Tale adempimento non comporta un aggravio delle competenze dell'Autorità, poiché la stessa già esercita un'attività di controllo sulle pubblicità ingannevoli, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo


Pag. 194

n. 206/2005, nonché di irrogazione delle relative sanzioni.
Articolo 31 - Circolazione dei mezzi adibiti al trasporto di derrate alimentari - Le norme prevedono che con decreto ministeriale siano stabilite le tariffe per lo svolgimento delle verifiche da parte delle stazioni di prova dell'Amministrazione statale e di quelle appositamente autorizzate.
In merito si evidenzia l'opportunità che venga specificato che le tariffe saranno stabilite in misura tale da coprire integralmente i costi inerenti lo svolgimento della verifica.
Articolo 32 - Disposizioni in materia di farmaci - L'articolo prevede l'individuazione con decreto del Ministro della salute dei farmaci che producono effetti negativi sullo stile e la qualità della guida.


Pag. 195

ALLEGATO 2

Schema di decreto concernente ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (Atto n. 96).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO


Lo schema di decreto legislativo in esame, che è formato da un articolo contenente 47 commi, più l'articolo che riguarda l'entrata in vigore, novella la Parte III - recante norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche - e IV - recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.
Per quanto riguarda le modifiche alla Parte III, si rappresenta che: i commi da 1 a 14 riguardano la disciplina della tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche, con particolare riguardo alla materia della regolamentazione degli scarichi; essi intervengono anche sulle definizioni generali e, in particolare, su quelle di scarico, acque reflue industriali, urbane, stabilimenti industriali; il comma 15 interessa l'assetto istituzionale del settore. Esso in particolare ripristina il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, a seguito della soppressione dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti - che avrebbe dovuto assorbirli - stabilita dal primo decreto correttivo (decreto legislativo n. 284 del 2006).
Tra le modifiche più rilevanti alla Parte III si evidenzia: il ripristino della previgente nozione di «scarico diretto» inteso quale lo scarico operabile esclusivamente tramite condotta (in particolare, comma 2); l'introduzione di una disciplina più restrittiva per le autorizzazioni agli scarichi (commi 8 e 9); l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 148 del codice ambientale, relativo alla facoltatività dell'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane (comma 14).
Si segnala, inoltre, il comma 19, che, pur novellando una disposizione della Parte IV, reca interventi direttamente connessi alle problematiche relative alla disciplina in materia di scarichi, abrogando due disposizioni in materia di smaltimento di rifiuti in fognatura e di smaltimento della frazione biodegradabile dei rifiuti urbani tramite gli impianti di depurazione delle acque reflue.
I restanti commi - dal 16 al 47 - recano modifiche alla Parte IV del codice ambientale.
Tra le modifiche più rilevanti, si segnalano: l'introduzione di una nozione meno restrittiva di «rifiuto», cui, tra l'altro, concorrono l'eliminazione della definizione di «sottoprodotto» e di «materia prima secondaria» (comma 20), l'assoggettabilità dei cosiddetti «sistemi d'arma» alla Parte IV del codice (comma 21); una più rigorosa individuazione dei casi di non applicabilità della disciplina dei rifiuti (comma 22); la nuova disciplina in materia di terre e rocce da scavo (comma 23); la classificazione come rifiuto speciale del combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q) (commi 40 e 41); l'eliminazione della previsione di depositi temporanei senza limiti quantitativi (comma 20); l'introduzione della nozione di «prodotto recuperata», in luogo di quelle soppresse di «sottoprodotto» e di «materia prima secondaria» (comma 20); l'obbligo del MUD


Pag. 196

(modello unico di dichiarazione ambientale) anche per le imprese che producono rifiuti non pericolosi (comma 24); l'eliminazione dei limiti dimensionali prima previsti, oltre i quali non era consentita l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani (comma 26); la possibilità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti secondo modalità ulteriori rispetto alla gara (comma 28); le modifiche alla disciplina in materia di accordi, contratti di programma, incentivi (comma 29); le più complesse procedure per l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali per le imprese che trasportano rifiuti non pericolosi (commi 30-31); l'attribuzione alle province delle competenze in materia di programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti (commi 32-39) e il ripristino del tributo provinciale per le funzioni di tutela ambientale (comma 44); la nuova disciplina transitoria in materia di bonifiche (comma 45).
La relazione tecnica, allegata al provvedimento, specifica che le disposizioni contenute nel decreto in esame, non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato, né in generale per la finanza pubblica.