V Commissione - Resoconto di mercoledì 13 giugno 2007


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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 giugno 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 9.15.

Schema di decreto ministeriale concernente le variazioni degli accantonamenti operanti sulle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2007.
Atto n. 91.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto.

Michele VENTURA (Ulivo), relatore, formula, alla luce degli elementi raccolti nel corso dell'esame, la seguente proposta di parere:

La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente le variazioni degli accantonamenti operanti sulle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2007 (atto n. 91);


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considerato che:
il volume di risorse interessato dalle variazioni prospettate nello schema di decreto, pari a 377 milioni di euro, appare di entità modesta rispetto al complesso delle risorse accantonate, ai sensi del comma 507 della legge finanziaria, (4.572 milioni di euro);
la maggior parte delle variazioni concerne lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed è volto al ripristino di risorse riguardanti i trasferimenti ad amministrazioni pubbliche, con corrispondente aumento degli accantonamenti relativi ai fondi di riserva, quali il Fondo per le spese obbligatorie e d'ordine, il Fondo per le spese impreviste e il Fondo per la riassegnazione dei residui passivi;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui la previsione, recata nello schema di decreto, di un accantonamento riferito ad uno stanziamento iscritto in bilancio in forza dall'articolo 1, comma 1142, della legge finanziaria (si tratta dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, U.P.B. 02.01.01.00. - Funzionamento del Segretariato generale -, capitolo 1321), non deve intendersi come contrastante con il comma 507 in quanto l'esclusione dall'ambito di applicazione del medesimo degli effetti derivanti dalla legge finanziaria deve intendersi come riferita all'ipotesi di accantonamento lineare previsto al primo periodo del medesimo comma e non anche alle variazioni che su tale accantonamento possono essere disposte ai sensi del terzo periodo dello stesso comma 507;
rilevato che l'accantonamento disposto nell'U.P.B. 03.01.01.04 (Mezzi operativi e strumentali), capitolo 1282 (Spese manutenzione approvvigionamenti), dello stato di previsione del Ministero della difesa appare suscettibile di pregiudicare l'erogazione dei servizi di pulizia e manovalanza nel settore, con gravi ripercussioni sia sulla funzionalità delle strutture che sui livelli occupazionali;
analoghe considerazioni valgono con riferimento agli accantonamenti disposti relativamente alle unità previsionali di base concernenti il funzionamento della Guardia di Finanza, i quali risultano suscettibili di recare nocumento all'efficacia dell'azione di tale Corpo; tali considerazioni valgono, in particolare, per gli stanziamenti relativi alle spese generali di funzionamento, di cui all'unità previsionale di base 07.01.01.01;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) nello stato di previsione del Ministero della difesa si provvede a disporre le seguenti variazioni degli accantonamenti:
nell'U.P.B. 03.01.01.04 «Mezzi operativi e strumentali» - Cap. 1282 «Spese manutenzione e approvvigionamenti» sia apportata la seguente variazione in diminuzione del relativo accantonamento, sia in termini di competenza che di cassa: - 7.500.000;
conseguentemente, nell'U.P.B. 02.01. 01.01 «Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari» - Cap. 1121 «Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate» - sia apportata la seguente variazione in aumento del relativo accantonamento, sia in termini di competenza che di cassa: + 5.000.000;
e nell'U.P.B. 02.01.05.02 «Fondo di riserva consumi intermedi» - Cap. 1183 «Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi» sia apportata la seguente variazione in aumento del relativo accantonamento, sia in termini di competenza che di cassa: + 2.500.000;
b) con riferimento allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, si proceda, individuando un'adeguata compensazione,


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alla soppressione degli accantonamenti, sia in termini di competenza che di cassa, riferiti ai seguenti stanziamenti:
U.P.B. 03.01.02.10 «Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura» - Cap. 2083: «Contributi da assegnare al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura»;
U.P.B. 03.02.03.03 «Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario» - Cap. 7438: «Somme per garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale»;
U.P.B. 03.02.03.03 «Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario» - Cap. 7439: «Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi»;
U.P.B. 05.01.02.04. «Economia montana e forestale» - Cap. 3081 «Somma occorrente per le esigenze operative del Corpo forestale dello Stato connesse alle attività antincendi boschivi»;
c) con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, si proceda ad introdurre una rimodulazione degli accantonamenti operati a valere dei capitoli di bilancio relativi al funzionamento della Guardia di finanza, con particolare riferimento alle spese generali di funzionamento, fermo restando che le somme rese disponibili dovranno essere compensate da ulteriori accantonamenti a valere di altri stanziamenti, al fine di garantire la neutralità finanziaria delle modifiche introdotte.

Il sottosegretario Mario LETTIERI concorda con la proposta di parere e dichiara, a nome del Governo, l'intendimento di recepire le osservazioni in esso contenute in sede di emanazione definitiva del decreto.

Lino DUILIO, presidente, ringrazia il rappresentante del Governo per le assicurazioni fornite in ordine al recepimento delle osservazioni contenute nel parere. Segnala peraltro che, se la procedura adottata ai sensi del comma 507 dell'articolo 1 della legge finanziaria per l'anno 2007 ed in base alla quale è stato predisposto lo schema di decreto, che consente modificazioni rispetto agli accantonamenti previsti dalla legge finanziaria medesima, risulta innovativa e consente, tra le altre cose, di coinvolgere le diverse amministrazioni al fine di superare la logica dei tagli lineari, tale procedura è stata utilizzata però solo parzialmente in quanto gli importi complessivi interessati dallo schema di decreto in esame risultano pari a 377 milioni di euro a fronte di accantonamenti complessivi operati ai sensi del comma 507 per oltre 4 miliardi. Osserva che si tratta di un aspetto che potrà essere approfondito nel corso dell'audizione del ministro Padoa Schioppa prevista per la giornata odierna. Pone infine in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 giugno 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 9.30.

Modernizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Nuovo testo C. 2161 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 giugno 2007.

Lino DUILIO, presidente, ricorda di aver sollecitato, nella seduta di ieri la rapida predisposizione da parte del Governo dei necessari elementi di risposta


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alla richiesta di chiarimento avanzate. Nella medesima occasione inoltre è stato rilevato come, sempre più frequentemente, i provvedimenti giungano all'esame della Commissione bilancio non corredati di relazione tecnica: in proposito avverte che sta valutando di sottoporre la questione al Presidente della Camera.

Il sottosegretario Mario LETTIERI richiede un ulteriore rinvio dell'esame al fine di ultimare la predisposizione degli elementi di risposta, con particolare riferimento alla copertura finanziaria di cui all'articolo 20.

Lino DUILIO, presidente, ricorda che la Commissione dovrà comunque esprimere il parere di competenza nella seduta di domani mattina. Rinvia quindi a tale seduta il seguito dell'esame.

Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale.
C. 2480-A Governo.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e osservazione).

La Commissione inizia l'esame.

Antonio MISIANI (Ulivo), relatore, per quanto concerne i profili finanziari del provvedimento, osserva, con riferimento all'articolo 1, che andrebbe chiarito se le disposizioni in esame possano determinare maggiori oneri per le autorità portuali interessate dalla disciplina, tenuto conto che al personale sarebbero affidati nuovi compiti e considerato, altresì, che per raggiungere il livello di qualificazione richiesto potrebbe essere necessario dare luogo ad attività di formazione. Con riferimento all'articolo 2, ritiene opportuno un chiarimento del Governo in merito all'ampliamento delle attribuzioni assegnate al Dipartimento per i trasporti terrestri, al fine di precisare se l'amministrazione sia in grado di far fronte all'espletamento dei nuovi adempimenti con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto concerne l'articolo 6, giudica necessario acquisire un chiarimento in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame, che potrebbero determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica specie in relazione all'attività di valutazione dell'idoneità alla guida e all'attivazione di uno specifico programma riabilitativo. Con riferimento all'articolo 9, chiede di acquisire chiarimenti da parte del Governo al fine di escludere che dall'installazione delle segnalazioni previste dal capoverso comma 6-bis (postazioni per il controllo elettronico della velocità) possano derivare costi aggiuntivi per i gestori della rete stradale, con possibili riflessi negativi per la finanza pubblica. Per quanto concerne l'articolo 11, andrebbe chiarito se gli adempimenti prescritti ai sensi del capoverso articolo 179 comma 8-bis (verifiche dei dati sui tempi di guida e di riposo) possano essere effettuati dalle autorità competenti nell'ambito delle risorse disponibili sulla base della legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 13, al fine di escludere l'insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica, ritiene necessario che il Governo chiarisca se l'effettuazione delle predette attività di controllo da parte delle strutture sanitarie possa rientrare nelle funzioni svolte ordinariamente ed essere quindi effettuate nell'ambito dei mezzi finanziari e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 23, osserva che le norme non contengono alcun criterio finalizzato ad accertare la sussistenza delle maggiori entrate derivanti dagli inasprimenti delle sanzioni, ai fini di destinarne l'eventuale ammontare, eccedente le previsioni di entrata a legislazione vigente, alle finalità di spesa recate dall'articolo in esame. Trattandosi, infatti, di un incremento di sanzioni pecuniarie già previste in relazione alla violazione di obblighi o divieti già contemplati dalla normativa vigente in materia, non si può automaticamente presupporre che tale


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inasprimento determini un incremento netto del gettito che sarebbe derivato dalle medesime sanzioni applicate nelle misure previste a legislazione vigente. Ciò in quanto la previsione di sanzioni più severe è esclusivamente connessa alla finalità di ridurre il numero delle violazioni. Riguardo ai profili di copertura finanziaria, fa presente che la norma, a differenza di analoghe disposizioni legislative, non indica i soggetti che sarebbero chiamati a realizzare gli interventi di sicurezza stradale né la procedura per l'assegnazione delle maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni. Con riferimento all'articolo 27, al fine di verificare la congruità della copertura (anche con riferimento ai saldi di fabbisogno e di indebitamento), ritiene opportuno che il Governo fornisca i dati posti alla base della quantificazione dell'onere. Tale chiarimento appare necessario, peraltro, tenuto conto che la copertura è effettuata a valere su uno stanziamento il cui anno terminale è il 2009, mentre non sono fornite informazioni in ordine alla presumibile durata dell'onere medesimo. Riguardo ai profili di copertura finanziaria osserva che la norma pone gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, concernente termini e modalità di raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalità stradale da parte delle forze dell'ordine al Ministero dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri, quantificati in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007). Il comma 1036 citato, al fine di consolidare ed accrescere l'attività del Ministero dei trasporti per la prevenzione in materia di circolazione ed antinfortunistica stradale, autorizza la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzata alla realizzazione di azioni volte a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, ad aggiornare le conoscenze e le capacità dei conducenti, a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche, a migliorare gli standard di sicurezza dei veicoli. Le predette risorse sono iscritte per l'anno 2007 nel capitolo 7392, u.p.b. 2.2.3.14 - Sicurezza stradale - dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, con uno stanziamento definitivo di competenza pari a 16.200.000 euro. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS in data 7 giugno 2006 il predetto capitolo reca, per l'anno 2007, una disponibilità di competenza di 16.049.152,33 euro. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla effettiva disponibilità di risorse da destinare agli interventi di cui al presente articolo senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, alla durata dell'onere e alla natura degli stessi, posto che gli oneri sembrerebbero riconducibili ad interventi aventi natura corrente. Con riferimento all'articolo 31, chiede di acquisire chiarimenti circa l'invarianza delle entrate connesse al pagamento delle tariffe per lo svolgimento delle verifiche da parte delle stazioni di prova dell'Amministrazione statale, tenendo conto del fatto che l'attuale tariffazione prevede importi di una certa consistenza (un minimo di un milione di lire, pari a circa 516 euro, per il primo giorno di prova), motivati dai costi delle apparecchiature e dell'energia necessarie per la climatizzazione a temperature costanti degli ambienti in cui sono eseguite le prove. Andrebbe inoltre chiarito se le nuove procedure di verifica della conformità possano determinare un incremento degli adempimenti in capo a pubbliche amministrazioni e se, in tal caso, queste possano farvi fronte nell'ambito dei mezzi finanziari e strumentali disponibili. Con riferimento all'articolo 32, chiede al Governo di precisare a quale organo o ente spetti l'individuazione dei farmaci in esame e se tale attività possa essere espletata nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il sottosegretario Mario LETTIERI deposita la documentazione predisposta sul provvedimento che ritiene idonea a fornire


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elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate (vedi allegato 1).

Antonio MISIANI (Ulivo), relatore, esaminata la documentazione depositata, formula la seguente proposta di parere:

La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
le disposizioni di cui all'articolo 1 appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per le autorità portuali con riferimento ai nuovi compiti affidati al relativo personale e all'eventuale attività formativa necessaria all'espletamento dell'esame di abilitazione;
all'ampliamento delle attribuzioni assegnate al Dipartimento per i trasporti terrestri, prospettato all'articolo 2, può farsi fronte nei termini indicati, vale a dire a carico dei soggetti proprietari dei veicoli e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
la previsione, di cui all'articolo 6, del parere vincolante dello specialista dell'unità riabilitativa è suscettibile di determinare nuovi oneri a carico della finanza pubblica privi di adeguata quantificazione e copertura;
è opportuno precisare che agli adempimenti di cui all'articolo 9 si dovrà far fronte nell'ambito delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
gli adempimenti di cui all'articolo 11 rientrano nelle competenze istituzionali delle autorità preposte alla verifica;
è necessario inserire una clausola di invarianza al fine di garantire che dalle disposizioni di cui all'articolo 13 non derivino nuovi o maggiori oneri per le ASL;
la copertura indicata all'articolo 27 risulta idonea in considerazione del fatto che le risorse di cui si prevede l'utilizzo sono finalizzate all'avvio del processo di raccolta dati;
le disposizioni di cui all'articolo 28 non comportano un aggravio delle competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
è necessario precisare, all'articolo 31, che le tariffe saranno stabilite in misura tale da coprire integralmente i costi derivanti dallo svolgimento delle verifiche da parte delle stazioni di prova;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sopprimere l'articolo 1;
sopprimere l'articolo 6;
all'articolo 9 aggiungere in fine il seguente comma: «2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
all'articolo 13 aggiungere in fine il seguente comma: «4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
all'articolo 27, comma 2, sostituire le parole da: «Agli oneri» fino a: «2007, 2008 e 2009» con le seguenti «Per l'avvio degli interventi di raccolta e invio dei dati di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere»;
all'articolo 31, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «In ogni caso le tariffe sono stabilite in misura tale da coprire integralmente i costi derivanti dallo svolgimento delle attività di verifica di cui al presente articolo.»;


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e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare, all'articolo 23, i soggetti chiamati a realizzare gli interventi di sicurezza stradale e la procedura per l'assegnazione delle maggiori entrate derivanti dall'incremento della misura delle sanzioni.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 giugno 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 10.

Schema di decreto concernente ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
Atto n. 96.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Massimo VANNUCCI (Ulivo), relatore, per quanto concerne i profili finanziari del provvedimento, con riferimento all'articolo 1, comma 15, premesso che la disposizione in esame non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, in quanto si sopprime l'Osservatorio sulle risorse idriche e sui rifiuti, peraltro mai attuato, e si istituisce il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, chiede al rappresentante del Governo chiarisca se la mancata emersione di risparmi derivanti dalla riduzione dei componenti sia da ricondurre al fatto che tali effetti sono già stati contabilizzati in relazione all'attuazione del citato articolo 29 del decreto-legge n. 29 del 2006. Diversamente andrebbe chiarito per quali ragioni, a fronte di un ridotto numero di componenti, la spesa rimane invariata. Andrebbero poi acquisiti elementi volti a suffragare l'ipotesi di neutralità finanziaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 16. Con riferimento ai successivi commi 20 e 22, osserva che, premesso che l'estensione dell'ambito di applicazione oggettivo della disciplina dei rifiuti intende far fronte alle procedure di infrazione avviate in sede europea onde evitare che dalle stesse possano scaturire oneri sanzionatori, risulta comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo circa l'eventualità che dall'applicazione delle norme in esame possano derivare ulteriori effetti finanziari. Rileva infatti che se da un lato la predetta estensione potrebbe determinare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico delle PA, connessi alle procedure di trattamento e smaltimento dei materiali qualificati come rifiuti, dall'altro l'attuazione della disposizione potrebbe generare maggiore gettito tariffario e tributario in relazione ai versamenti posti a carico dei soggetti coinvolti nel processo di produzione e smaltimento dei rifiuti. Andrebbe peraltro prefigurato il possibile impatto di tale innovazione sulla finanza pubblica. Con riferimento al comma 22, ritiene opportuno che siano chiariti i profili applicativi della disposizione con specifico riguardo ai compiti e alle responsabilità - sia in relazione alla gestione dei rifiuti che alla bonifica dei siti - che potrebbero scaturire dalla norma in esame a carico del Ministero della difesa. Ciò al fine di escludere oneri di carattere finanziario nonché aggravi organizzativi e logistici. Segnala in proposito che la norma non prevede una clausola di invarianza finanziaria specificamente riferita ai decreti ministeriali che dovranno individuare le procedure speciali cui verranno assoggettati i rifiuti in questione. Con riferimento al comma 23, premesso che la norma in esame appare volta ad evitare la possibile


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insorgenza di eventuali sanzioni connesse alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea in merito all'esclusione le terre e rocce da scavo dall'ambito dell'applicazione della normativa sui rifiuti, ritiene necessario che siano chiariti i riflessi finanziari delle due disposizioni che prevedono la soppressione del principio di non assimilabilità ai rifiuti urbani dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava ed il contestuale assoggettamento alla disciplina dei rifiuti delle terre e rocce da scavo non ammesse al riutilizzo. Ciò sia in relazione agli aggravi per il processo di gestione dei rifiuti a carico dei comuni, sia per i possibili riflessi finanziari positivi per i comuni, conseguenti all'ampliamento della base imponibilie soggetta a tariffa o tassa sui rifiuti. Ritiene inoltre opportuno acquisire chiarimenti in merito ai possibili oneri a carico delle amministrazioni committenti di opere pubbliche. Infatti, oltre che con riferimento ai costi, citati dalla relazione tecnica, relativi all'obbligo di predisporre un progetto esecutivo specifico per il riutilizzo di terre e rocce di scavo, nel caso di cicli produttivi non soggetti a VIA, potrebbero manifestarsi ulteriori oneri per gli adempimenti richiesti dall'assoggettamento alla disciplina sui rifiuti delle terre da scavo non riutilizzabili. Con riferimento al comma 27, ai commi da 32 a 39 e al comma 44, segnala che le disposizioni sopra descritte appaiono suscettibili di recare maggiori oneri a carico delle province in relazione all'attribuzione a tale comparto amministrativo di funzioni inerenti la programmazione e l'organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti, nonché in materia di procedure semplificate per l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti non pericolosi. D'altra parte le disposizioni reperiscono le risorse in favore delle province per il finanziamento delle suddette funzioni, mediante il ripristino del tributo ambientale precedentemente soppresso. La neutralità finanziaria delle disposizioni, cui si ritiene faccia riferimento la clausola di invarianza finanziaria, indipendentemente dal suo tenore letterale, sembra pertanto risiedere nella compensatività di tali effetti di segno opposto: a tal fine sarebbe utile porre a confronto i maggiori oneri recati dalla norma, sui quali non si dispone di elementi di quantificazione, con le risorse aggiuntive, quantificabili in circa 180 milioni sulla base dei dati Istat riferiti al 2005. Segnala infine che la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi del tributo provinciale ripristinato dalla norma in esame appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi, seppure di lieve entità, per le entrate erariali. Con riferimento ai commi 43 e 45, al fine di valutare gli effetti finanziari della disposizione, chiede al Governo di fornire, in via preliminare, chiarimenti sulla disciplina applicabile a seguito della norma in esame. Ciò sia con riferimento alla disposizione di cui al comma 43, che sopprime l'allegato che fissa i criteri per l'analisi di rischio senza tuttavia modificare le disposizioni introduttive della suddetta procedura di analisi che a tale allegato fanno riferimento, sia con riferimento alla disciplina transitoria di cui al comma 45, che dispone l'applicabilità ai procedimenti di bonifica attivati alla data di entrata in vigore del codice ambientale della disciplina prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, abrogato dallo stesso codice ambientale. In linea generale, considerati gli ingenti oneri relativi alle procedure di bonifica, andrebbero chiariti gli eventuali riflessi della disposizione esame sui criteri di individuazione dei soggetti cui compete la responsabilità del ripristino delle condizioni ambientali dei siti e i relativi oneri, onde assicurare l'assenza di riflessi per le amministrazioni pubbliche. In ultimo, al fine di evitare che dalla norma in esame possano derivare eventuali oneri sanzionatori, ritiene opportuno che sia assicurata la compatibilità delle disposizioni in esame con la normativa comunitaria. Segnala infine che il comma 47 prevede che dall'attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di riformulare la


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clausola di invarianza in modo da prevedere, in conformità alla prassi adottata in casi analoghi, che dall'attuazione del presente decreto non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Conclusivamente rileva che più in generale l'esame del provvedimento da parte della Commissione bilancio non può risolversi in una mera verifica tecnica dei profili di quantificazione e di copertura. Osserva infatti che le modifiche della disciplina in materia ambientale prospettate dallo schema di decreto producono effetti notevoli sulle imprese suscettibili di determinare effetti finanziari sia pure indiretti con potenziali conseguenze sulla competitività complessiva dell'economia italiana. Rispetto a tali problematiche si pone pertanto l'esigenza di un attento esame delle disposizioni del provvedimento al fine di garantire un'effettiva neutralità finanziaria, evitando che la previsione di una clausola di invarianza, al comma 47 dell'articolo 1, risulti meramente «stilistica» e destinata ad essere superata nella concreta attuazione del provvedimento stesso.

Lino DUILIO, presidente, concorda con il relatore per quanto concerne l'esigenza che le clausole di invarianza finanziaria, per questo come per qualsiasi altro provvedimento, risultino effettive. Anche per consentire una verifica in tal senso risulta indispensabile che i provvedimenti siano corredati di relazione tecnica, come già rilevato in precedenza. Osserva invece che la necessità di un esame di carattere generale del provvedimento segnalata dal relatore può essere condivisa solo a condizione che venga comunque rispettato l'ambito di competenza della Commissione che investe i profili finanziari dei provvedimenti, evitando considerazioni di merito che devono essere lasciate alle sedi proprie.

Il sottosegretario Mario LETTIERI deposita la documentazione predisposta sul provvedimento che ritiene idonea a superare alcune delle questioni poste (vedi allegato 2). Osserva poi che in questo caso il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Rileva infine, con specifico riferimento all'articolo 1, comma 26, che gli eventuali oneri derivanti dalle nuove competenze attribuite alle province potranno essere compensati dal ripristino del tributo provinciale per le funzioni di tutela ambientale.

Lino DUILIO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta al fine di consentire al relatore di prendere visione della documentazione depositata dal rappresentante del Governo.

La seduta termina alle 10.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Trasmissione televisiva di competizioni sportive.
C. 1496-C Governo, ed emendamenti.