Commissioni Riunite I e II - Resoconto di marted́ 19 giugno 2007


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SEDE REFERENTE

Martedì 19 giugno 2007. - Presidenza del presidente della II Commissione, Pino PISICCHIO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti ed il sottosegretario di Stato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Beatrice Magnolfi.

La seduta comincia alle 14.

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero nonché al codice penale e al codice di procedura penale.
C. 1936 Violante e C. 1937 Buemi.
(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 giugno 2007.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che è stato chiesto che la pubblicità della seduta sia assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE), intervenendo a nome del proprio gruppo, dichiara la sua assoluta contrarietà sui provvedimenti in esame, che sono volti ad inasprire ingiustificatamente le sanzioni in materia di immigrazione clandestina ed introducono misure in materia di identificazione degli stranieri, che giudica non condivisibili. Si tratta dell'obbligo dei rilievi fotodattiloscopici, che tuttavia costituiscono una misura già presente nella legislazione vigente in materia. Più in generale, ritiene incomprensibile che una maggioranza di centro sinistra possa condividere i contenuti di un provvedimento che, oltre a recare misure oppressive, non contiene i presupposti per raggiungere l'obiettivo di diminuire i reati e, più in generale, di fungere da deterrente rispetto alla loro commissione. Si sofferma quindi sui presupposti che hanno giustificato le proposte di legge in esame, contenuti in particolare nella relazione di accompagnamento ritenendo che i dati sulla detenzione


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delle persone immigrate non siano rispondenti alla realtà in quanto non tiene conto dell'elevato numero di persone che, ancorché detenute, sono ancora in attesa di giudizio. Si dichiara inoltre contraria rispetto alla nuova fattispecie di reato contenuta nel provvedimento in esame, ribadendo la contrarietà di fondo sul complessivo assetto normativo in esame.

Manlio CONTENTO (AN), al fine di esaminare compiutamente le diverse questioni affrontate dalle proposte di legge in esame, sottolinea l'opportunità che le Commissioni riunite dispongano di dati statistici relativi all'applicazione della normativa vigente in materia di immigrazione, con particolare riferimento ai temi oggetto di tali provvedimenti. Preannuncia, quindi, la presentazione di una richiesta di informazioni al Governo, ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento.
Rileva quindi la presenza di talune contraddizioni nei testi in esame, sottolineando, in particolare, come la disciplina vigente, a seguito di un intervento legislativo della scorsa legislatura, già preveda come obbligatori i rilievi dattiloscopici. Appare quindi indispensabile comprendere se tale disciplina, peraltro dotata di una cospicua copertura finanziaria proprio a seguito dell'approvazione di un emendamento presentato da deputati del gruppo di Alleanza Nazionale, abbia trovato concreta applicazione. In caso contrario, occorrerebbe prendere atto che il problema attiene non alla normativa in sé ma ai suoi sviluppi applicativi.
Esprime forti perplessità sul nuovo articolo 9-bis del decreto legislativo n. 281 del 1998, di cui all'articolo 3 delle proposte di legge in esame, sottolineando come l'inciso «senza il beneficio della sospensione condizionale della pena» non riduca bensì estenda la possibilità di permanenza nel territorio dello Stato di stranieri, che hanno commesso i reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, per tutti i casi nei quali, appunto, sia stato loro concesso il beneficio della condizionale.
Ritiene infine che si possa concordare sulla modifica introdotta dall'articolo 4 delle proposte di legge, pur facendo presente che la vigente formulazione dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, ha un'ampiezza semantica tale da comprendere anche la condotta di chi agevola o consente la permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato.

Enrico COSTA (FI) evidenzia talune criticità dei testi in esame, ricordando come gli stessi siano nati sulla spinta di sollecitazioni molto forti provenienti dagli organi inquirenti. Sottolinea che i rilievi dattiloscopici in base alla normativa vigente non sono obbligatori e che, comunque, gli stessi spesso non sono effettuati a causa di problemi organizzativi o per carenza di personale delle forze di polizia. Esprime inoltre perplessità sulla nuova figura di reato di cui all'articolo 495-bis del codice penale, che potrebbe presentare delle difficoltà sotto il profilo dell'accertamento dell'elemento soggettivo.

Luciano VIOLANTE, presidente della I Commissione, con riferimento ai quesiti e alle domande di chiarimento formulate dai deputati Frias e Contento, si riserva di presentare in una prossima seduta gli elementi e le informazioni utili a far comprendere appieno gli aspetti problematici sui quali le proposte di legge mirano a intervenire.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Integrazioni e modifiche alle disposizioni sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare nella pubblica amministrazione.
C. 2629, approvato dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 giugno 2007.


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Riccardo MARONE (Ulivo) rileva preliminarmente che il provvedimento in esame dispone prevalentemente in ordine alle conseguenze delle sentenze di patteggiamento sul procedimento disciplinare nella pubblica amministrazione. Al riguardo osserva che il vigente regime giuridico in materia di prescrizione rappresenta un incoraggiamento per il dipendente pubblico sottoposto al procedimento penale a non patteggiare per giungere agevolmente ad una sentenza che accerti l'intervenuta prescrizione. Pertanto, al fine di non pregiudicare il ricorso al patteggiamento, ritiene opportuno recuperare la originaria giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia, stabilendo che la sentenza di patteggiamento non implichi un riconoscimento di colpevolezza e dunque non incida in modo automatico sul procedimento disciplinare.
Con riferimento al contenuto del provvedimento in esame, dichiara di non condividere alcuna forma di automatismo o generalizzazione nell'applicazione delle sanzioni disciplinari, in quanto le diverse situazioni devono poter essere affrontate ognuna nella sua specificità. Ritiene quindi opportuno intervenire in modo deciso sulla normativa del procedimento disciplinare, oggi rimessa ai contratti collettivi e che, per questa stessa ragione, ha perso ogni credibilità al punto che alla sanzione massima di dieci giorni di sospensione non retribuita dal lavoro si contrappone direttamente, senza ipotesi alternative, quella del licenziamento. Esprime inoltre la propria contrarietà sulla sopravvivenza della pregiudiziale penale, che si pone come un ostacolo rispetto alla definizione in tempi ragionevoli del procedimento disciplinare. Conclude ribadendo il proprio convincimento in ordine all'opportunità di definire una seria e ragionevole disciplina del procedimento disciplinare nelle pubbliche amministrazioni senza furori giustizialisti, soprattutto da parte di un Parlamento che conta tra i propri membri persone condannate per corruzione.

Gaetano PECORELLA (FI) rileva che i provvedimenti in esame si collocano in un contesto più ampio, rappresentato da una serie di progetti di legge, presentati nel corso della presente legislatura, che tendono ridurre gli effetti e gli ambiti di applicazione dell'istituto del patteggiamento. Osserva quindi che il ridimensionamento del ruolo del patteggiamento potrebbe minare il corretto funzionamento del processo accusatorio.
Con riferimento all'articolo 1, ricorda inoltre come effetto tipico del patteggiamento sia non l'automatica riduzione della pena di un terzo, bensì la riduzione della pena sino a un terzo. Considera pertanto del tutto erroneo applicare qualsiasi automatismo nell'applicazione della pena a riti alternativi quali il patteggiamento ed il giudizio abbreviato. Condivide il principio affermato dall'articolo 3, comma 1, lettera b) ritenendo peraltro che lo stesso dovrebbe applicarsi anche ai magistrati cui sia imputabile la decorrenza dei termini di prescrizione dei reati.

Paola BALDUCCI (Verdi) concorda con quanto osservato dall'onorevole Pecorella e, in particolare, condivide la contrarietà ad ogni automatismo nell'applicazione della pena applicato all'istituto del patteggiamento. Ciò vale per il patteggiamento che si perfeziona nella fase delle indagini preliminari e, a maggior ragione, più per quello che si perfeziona al termine della fase dibattimentale.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.