VI Commissione - Marted́ 19 giugno 2007


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ALLEGATO

Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali
C. 1762 Governo

EMENDAMENTO RIFORMULATO NEL CORSO DELLA SEDUTA

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Delega in materia di redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti la razionalizzazione ed il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del testo unico in materia di intermediazione finanziaria, e recanti modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) conservazione degli attuali regimi opzionali di tassazione del risparmio amministrato e del risparmio gestito individuale, nell'ottica di una sempre maggiore semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e delle procedure degli intermediari, ai fini anche della riduzione dei costi amministrativi;
b) non applicabilità a carico degli organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del testo unico in materia di intermediazione finanziaria delle imposte sui redditi, anche in forma sostitutiva, eccezion fatta per le ritenute applicabili in via indifferenziata a carico dei percipienti, con conseguente imponibilità in capo ai partecipanti dei proventi derivanti dalla partecipazione stessa;
c) omogeneizzazione della base imponibile dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli, con deduzione dei relativi costi e compensazione delle minusvalenze e perdite, con utilizzabilità delle eccedenze entro un arco temporale prestabilito. Possibilità di prevedere che, qualora la base imponibile assoggettata a ritenuta o imposta sostitutiva sia determinata senza tenere conto di costi, minusvalenze o perdite, al contribuente competa un risparmio d'imposta, scomputabile, a determinate condizioni e con particolari, limiti, dalle imposte dovute sui redditi di capitale e diversi di natura finanziaria;
d) applicazione, per i redditi di natura finanziaria soggetti ad imposizione al momento della percezione, di formule di correzione temporale semplificate, che tengano conto di eventuali diversi momenti impositivi e non comportino, per il


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contribuente, una tassazione positiva qualora il reddito realizzato sia negativo o nullo;
e) utilizzabilità dei risparmi di imposta, iscritti nel patrimonio degli organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del testo unico in materia di intermediazione finanziaria, nonché delle minusvalenze, perdite e risultati negativi di gestione realizzati o maturati dal contribuente relativamente a periodi d'imposta antecedenti al primo periodo d'imposta per il quale opera la omogeneizzazione delle basi imponibili di cui alla precedente lettera c). Possibilità di prevedere che, qualora l'utilizzo dei predetti risparmi d'imposta, minusvalenze, perdite e risultati negativi, sia distribuito su più periodi di imposta, detto utilizzo possa avvenire a determinate condizioni e con particolari limiti;
f) coordinamento, introducendo tutte le modifiche necessarie, della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti. In particolare, coordinamento della nuova disciplina con le norme che regolano l'imposizione societaria nonché la tassazione dei proventi delle partecipazioni che concorrono alla formazione del reddito complessivo; conferma delle disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria;
g) possibilità di attuare la riforma in modo graduale. Previsione che l'entrata in vigore di ciascuno dei singoli decreti legislativi di attuazione sia differita da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi dalla data della relativa pubblicazione;
h) previsione che gli emittenti, i sostituti di imposta e gli intermediari predispongano, entro un determinato termine, accorgimenti informatici tali da consentire un'ordinata gestione delle modifiche normative relative alla tassazione dei redditi di natura finanziaria derivanti dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge e da altre disposizioni legislative, senza, far emergere, con riferimento alle posizioni esistenti alla data della loro entrata in vigore, ingiustificati guadagni o perdite, nel rispetto comunque del criterio di semplificazione degli adempimenti.
1. 1.(Terza formulazione)Governo.