XIII Commissione - Marted́ 19 giugno 2007


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ALLEGATO 1

Sostegno agli agrumeti caratteristici.
C. 1069 Lion, C. 1576 Cirielli e C. 1691 Catanoso.

TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Finalità).

1. Lo Stato, a fini di tutela ambientale, difesa del territorio e del suolo e conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui all'articolo 9, secondo comma, e all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del Trattato istitutivo della Comunità europea e alla Convenzione europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze dagli stati membri del Consiglio d'Europa il 20 ottobre 2000, promuove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico.

Art. 2.
(Territori interessati).

1. In relazione alle finalità previste dall'articolo 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i comuni nel cui territorio sono realizzati gli interventi che possono beneficiare dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, tenendo conto, in particolare, delle produzioni di agrumi registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.

Art. 3.
(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia).

1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti ricadenti nei comuni di cui all'articolo 2, è concesso, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, un contributo annuale, a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti, entro il limite di importo di 10 euro per ogni albero di agrumi.
2. Le spese di recupero, manutenzione e salvaguardia previste dal comma 1, riguardano l'ordinaria manutenzione dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione dei seguenti interventi: potatura e piegatura delle piante, zappatura del terreno, irrigazione, pulizia bimestrale del terreno e delle macere, concimazione, trattamenti fitosanitari, copertura, raccolta e pulizia delle canalizzazioni.


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Art. 4.
(Contributo per le spese di ripristino di agrumeti abbandonati).

1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti ricadenti nei comuni di cui all'articolo 2, è concesso, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, un contributo unico, a copertura parziale delle spese da sostenere per il ripristino degli agrumeti abbandonati, entro il limite di importo di 100 euro per ogni albero di agrumi.
2. Le spese di ripristino di funzionalità degli agrumeti abbandonati riguardano la manutenzione straordinaria dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione dei seguenti interventi: realizzazione o ristrutturazione di macere a secco, gradini e canali di irrigazione, acquisto e messa a dimora di piante obbligatoriamente dell'ecotipo presente sulle zone oggetto di intervento, acquisto e messa in opera di palo tutore e triangolo di copertura di legno di castagno, acquisto e messa in opera di pali di castagno per le impalcature di sostegno, acquisto di reti di copertura e di ogni materiale necessario allo scopo.
3. I contributi previsti dal presente articolo sono destinati alla copertura delle spese relative a un triennio a decorrere dall'inizio delle attività di ripristino.

Art. 5.
(Attività dei consorzi di tutela).

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 53, commi 15 e seguenti, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispongono un progetto volto a:
a) ampliare le aree di produzione tutelata di qualità;
b) individuare interventi che consentano di migliorare la resa produttiva, anche mediante il miglioramento dei sistemi di irrigazione e di raccolta delle acque;
c) favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionato, in particolare per gli agrumeti abbandonati dei quali i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo non intendano proseguire o riavviare l'attività colturale.

2. In concorso con i comuni e con le comunità montane interessate, i consorzi di tutela effettuano un censimento delle aree terrazzate in stato di abbandono, allo scopo di valutare lo stato di dissesto idrogeologico e i costi di ripristino colturale.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. È fatta salva la facoltà per le regioni di finanziare i progetti di cui al comma 1 predisposti dai consorzi situati nel proprio territorio.

Art. 6.
(Attuazione degli interventi).

1. Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4, sono eseguiti in conformità alla legislazione vigente ed in particolare alle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 7.
(Assegnazione dei contributi).

1. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito fondo, con la dotazione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.


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2. Il fondo di cui al comma 1 può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi del comma 3, lettera f), dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ripartizione del fondo di cui al comma 1.
4. Ciascuna regione destinataria dei finanziamenti di cui al comma 3 determina l'entità delle risorse da assegnare ai singoli comuni di cui all'articolo 2 facenti parte del proprio territorio, e, nell'ambito della quota spettante a ciascun comune, definisce l'ammontare delle risorse da destinare ai contributi di cui all'articolo 3 e ai contributi di cui all'articolo 4. Può altresì stabilire ulteriori requisiti ai fini dell'assegnazione dei contributi.
5. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti presentano domanda al comune nel quale gli agrumeti sono situati entro il 31 maggio di ciascun anno. Nella domanda sono indicati, oltre al titolo di proprietà o al titolo di locazione, fitto, conduzione, la consistenza catastale, con indicazione delle particelle coltivate ad agrumeto, il numero degli alberi di agrumi per cui è richiesto il contributo e gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che si intendono effettuare, corredati da idonea documentazione tecnica.
6. Il comune, entro il limite dei finanziamenti di cui al comma 4, provvede all'assegnazione e all'erogazione dei contributi secondo modalità e tempi stabiliti dalla regione di appartenenza. A tutti gli aventi diritto, distintamente per ciascuna tipologia di contributi di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, è assegnato un contributo determinato in proporzione al numero di alberi di agrumi per cui è stata fatta richiesta, per un importo calcolato in base all'ammontare delle risorse disponibili e al numero di alberi di agrumi indicato nelle domande valide presentate entro il termine di cui al comma 5.

Art. 8.
(Controlli).

1. I comuni provvedono a controllare l'effettiva e puntuale realizzazione, da parte degli assegnatari dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, degli interventi indicati nella domanda di contributo.
2. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto, al quale sono stati erogati contributi ai sensi degli articoli 3 e 4, realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella domanda, si applica una sanzione pecuniaria da un terzo a quattro quinti dei contributi erogati. Il comune esclude il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente dall'assegnazione dei contributi previsti dalla presente legge per un periodo di tempo non inferiore a tre anni.
3. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto, al quale sono stati erogati contributi ai sensi degli articoli 3 e 4, non realizzi gli interventi indicati nella domanda, si applica una sanzione pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo, salvo diversa determinazione della regione. Il comune esclude in via definitiva il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente dall'assegnazione dei contributi previsti dalla presente legge.
4. Le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli e per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.
5. I comuni provvedono ad applicare le sanzioni pecuniarie di cui ai commi 2 e 3, e destinano le somme da esse derivanti alle finalità previste dalla presente legge, secondo modalità determinate dalla regione di appartenenza.


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Art. 9.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di riparto dei contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'anno 2007 (Atto n. 101).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

SITUAZIONE CONSUNTIVO 2006 ENTI FINANZIATI

Istituto Nazionale di Economia Agraria

Totale entrate correnti Euro 26.746.695,00
di cui:

CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO
Contributo ordinario Euro 1.060.000,00
Contributo straordinario Euro 5.250.000,00
Altri contributi Euro 11.411.168,00

CONTRIBUTI A CARICO DELLA CEE Euro 5.293.717,00

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI Euro 2.850.949,00

TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI Euro 880.861,00

Totale uscite correnti Euro 20.854.012,00
di cui le voci più rilevanti sono:
Spese per il personale Euro 8.846.807,00
Acquisto di beni di consumo e servizi Euro 2.208.185,00
Prestazioni istituzionali Euro 8.229.363,00


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Istituto Nazionale di Ricerca per gli alimenti e la Nutrizione

Totale entrate correnti Euro 11.969.424,00
di cui:

CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO
Contributo ordinario Euro 3.940.000,00
Contributo straordinario Euro 2.100.000,00
Altri contributi Euro 4.000.000,00

ALTRI CONTRIBUTI Euro 1.929.424,00

Totale uscite correnti Euro 16.554.967,00
di cui le voci più rilevanti sono:
Spese per il personale Euro 11.140.392,00
Acquisto di beni di consumo e servizi Euro 2.855.766,00
Trasferimenti passivi Euro 1.299.993,00

Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici

Totale entrate correnti Euro 803.776,00
di cui:

CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO
Contributo ordinario Euro 255.613,00
Altri contributi Euro 548.163,00

Totale uscite correnti Euro 803.860,00
di cui le voci più rilevanti sono:
Spese per il personale Euro 248.156,00
Spese di funzionamento Euro 112.233,00
Spese acquisto beni e servizi Euro 56.330,00

NOTA ESPLICATIVA

I.N.E.A.
Il contributo straordinario di E. 5.250.000,00 è finanziato ogni anno dalla Legge finanziaria ed iscritto sul cap. 2081 dello stato di previsione di questo Ministero.


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Gli altri contributi a carico dello Stato sono stati concessi per attività progettuali straordinarie commissionate all'Ente e per la realizzazione della RICA nazionale.

I.N.R.A.N.
La differenza tra le entrate accertate, pari a E. 11.969.424,00, e le uscite impegnate pari a E. 16.554.967,00, nel rispetto del principio contabile del pareggio di bilancio, è coperta dall'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2006 di circa 7,9 milioni di euro. Tale avanzo deriva dalla quota dei contributi dei programmi di durata pluriennale, non ancora definitivamente accertata.
il contributo straordinario di E. 2.100.000,00 è finanziato ogni anno dalla Legge finanziaria ed iscritto sul cap. 2081 dello stato di previsione di questo Ministero.
Gli altri contributi a carico dello Stato, pari a E. 4.000.000,00, sono stati concessi per attività progettuali straordinarie commissionate all'Ente da questo Ministero e dal MIUR.
Gli altri contributi pari a E. 1.929.424,00, provengono da trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico, da incarichi di studio e da contributi U.E.