V Commissione - Resoconto di giovedì 21 giugno 2007


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INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 21 giugno 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO.

La seduta comincia alle 8.50.

Indagine conoscitiva sul patrimonio pubblico.

Audizione del Direttore generale del Tesoro, Vittorio Grilli.
(Svolgimento e conclusione).

Lino DUILIO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Il Direttore generale Vittorio GRILLI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre domande e richieste di chiarimento i deputati Francesco PIRO (Ulivo), Francesco TOLOTTI (Ulivo), Lello DI GIOIA (RosanelPugno), Andrea RICCI (RC-SE), ai quali risponde il Direttore generale Vittorio GRILLI.

Dopo un ulteriore intervento del Presidente Lino DUILIO, al quale replica il Direttore generale Vittorio GRILLI, Lino DUILIO, presidente, ringrazia il Direttore generale Vittorio GRILLI per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 giugno 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene


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il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Cento.

La seduta comincia alle 10.15.

Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale.
C. 2480-A/R Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere su emendamenti)

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Antonio MISIANI (Ulivo), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti. Con riferimento agli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3, non già ricompresi nel fascicolo n. 1 e sui quali non si è espresso parere nella seduta del 19 giugno 2007, segnala in particolare l'emendamento 9.300 (nuova formulazione) e l'articolo aggiuntivo 10.0300 del Governo. In proposito, rileva che l'emendamento 9.300 (nuova formulazione) del Governo prevede l'inserimento agli articoli 174 e 178 del codice della strada, come novellati dall'articolo 9 del provvedimento, di una disposizione per cui per le violazioni delle norme di cui ai due articoli (rispettivamente in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e di documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo) l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che l'impresa stessa abbia dato esplicitamente indicazione contraria in merito. Al riguardo, segnala che la disposizione risulta già presente nel testo attualmente vigente degli articoli 174 e 178 e pertanto la sua riproposizione nelle novelle dei medesimi articoli recate dall'emendamento non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario. Sul punto occorre comunque acquisire l'avviso del Governo. Segnala poi che l'articolo aggiuntivo 10.0300 del Governo prevede invece che il medico che diagnostica o individua una patologia del suo assistito che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida, deve darne tempestiva comunicazione agli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri, che valutano la necessità di disporre la revisione della patente di guida, ovvero la necessità che il soggetto venga sottoposto a visita medica presso la Commissione medica locale. Si prevede inoltre che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dei trasporti, siano dettate le disposizioni applicative della disposizione, anche con riferimento alle patologie che comportano per il medico curante l'obbligo di provvedere alla comunicazione. Al riguardo, osserva che l'emendamento non appare presentare profili problematici di carattere finanziario, in quanto gli ulteriori adempimenti prospettati per le amministrazioni pubbliche risultano eventuali. Sul punto occorre comunque acquisire l'avviso del Governo. Rileva infine che i restanti emendamenti compresi nel fascicolo n. 3 e non ricompresi nel fascicolo n. 1 non appaiono invece presentare profili problematici di carattere finanziario.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO rileva che l'emendamento 9.300 (nuova formulazione) e l'articolo aggiuntivo 10.0300 non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario.

Antonio MISIANI (Ulivo), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sugli emendamenti e gli articoli aggiuntivi trasmessi dall'Assemblea:
esprime

NULLA OSTA

sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 3, non compresi


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nel fascicolo 1 e non esaminati nella seduta del 19 giugno».

La Commissione approva la proposta di parere.

Modernizzazione delle amministrazioni pubbliche.
C. 2161-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 giugno 2007.

Francesco PIRO (Ulivo), relatore, ricorda che nella seduta di ieri sono stati richiesti chiarimenti con riferimento ad alcune proposte emendative. Avverte poi che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Con riferimento agli emendamenti compresi nel fascicolo n. 2 e non già ricompresi nel fascicolo n. 1 chiede di acquisire chiarimenti in ordine alle eventuali conseguenze di carattere finanziario sull'emendamento 1.77, che prevede che le pubbliche amministrazioni siano tenute ad indennizzare, in caso della ritardata inosservanza del termine di conclusione del procedimento, gli utenti-cittadini per il pregiudizio arrecato, mentre la disposizione attualmente contenuta nel testo del provvedimento prevede il risarcimento del danno ingiusto in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento; sull'emendamento 1.74, che prevede che le pubbliche amministrazioni comunichino alla competente procura regionale della Corte dei conti i pagamenti delle somme di denaro corrisposte dalle medesime; sugli emendamenti 7.74 e 7.75, che prevedono che le disposizioni della legge sul procedimento amministrativo, ivi comprese quelle in materia di risarcimenti o indennizzi per ritardo, si applichino a tutte le amministrazioni pubbliche nonché alle società con totale o parziale capitale pubblico; sull'emendamento 7.76, che prevede l'applicazione delle disposizioni della legge sul procedimento amministrativo anche, ove compatibili, ai soggetti privati preposti all'esercizio delle attività amministrative e sugli articoli aggiuntivi 8.030 e 8.031, che prevedono per gli enti locali che procedono alla separazione dell'attività di erogazione dei servizi per la gestione delle reti il trasferimento ai soggetti affidatari del personale dipendente dell'ente locale impiegato nell'erogazione del servizio.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO rileva che sono stati predisposti elementi di chiarimento per quel che concerne alcuni degli emendamenti richiamati dal relatore nella seduta di ieri. Non può invece fornire elementi per quel che concerne gli emendamenti da ultimo richiamati dal relatore.

Lino DUILIO, presidente, rileva che la Commissione non può esprimersi in modo parziale e incompleto. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica Accordo Italia-India sulla cooperazione nel campo della difesa.
C. 2267 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco NAPOLETANO (Com.It), relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, chiede rappresentante del Governo chiarimenti in ordine ad una serie di disposizioni non considerate dalla relazione tecnica, contenute nell'articolo 4 dell'Accordo (incontri a livello apicale, scambi di esperti, contatti tra istituzioni militari, scambio di informazioni e pubblicazioni didattiche, contatti tra istituti di ricerca e industrie per la difesa) nonché agli articoli 3, 5 e 7, in materia di cooperazione in una serie di settori e di risarcimento di danni. In particolare, andrebbe chiarito con quali risorse si possa far fronte agli oneri eventualmente connessi


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all'attuazione delle predette disposizioni. In merito alle ulteriori attività di cooperazione, cui fa invece riferimento la relazione tecnica - riguardanti l'articolo 3, lettera c), nonché l'articolo 4, lettere c), d), g), i) - andrebbe altresì chiarito se siano configurabili oneri per la finanza pubblica in relazione alla eventualità che l'Italia risulti Parte inviante. Riguardo al meccanismo di ripartizione dei costi disciplinato dall'articolo 6 dell'Accordo, andrebbero chiarite le modalità di finanziamento delle spese per il vitto e per l'alloggio nel caso in cui a tali esigenze non si possa far fronte - come previsto dal testo - nell'ambito delle strutture militari. In ordine, infine, all'ipotesi di invio in India di delegazioni di consistenza superiore ai dieci membri, ovvero di delegazioni al di fuori del quadro delineato dall'Accordo (per il cui finanziamento l'articolo 6 dell'Accordo dispone, rispettivamente, un reciproco accordo tra le Parti nella prima ipotesi, e l'integrale finanziamento a carico della Parte inviante nel secondo caso), ritiene opportuno che il Governo confermi che alle eventuali spese, che dovessero determinarsi in relazione a tali ipotesi, si potrà far fronte con successivi provvedimenti, volti anche ad individuare le necessarie risorse. Ricorda poi che l'articolo 3 autorizza, per l'attuazione del provvedimento, la spesa di 16.610 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2007. Il relativo onere è posto a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri per il triennio 2007-2009. Al riguardo, rileva che l'accantonamento utilizzato reca la necessaria disponibilità e presenta una specifica voce programmatica. Ricorda pure che il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio del Senato, ha confermato, su richiesta della Commissione, che la prima riunione di consultazione per l'esame dei programmi operativi e per il completamento dell'Accordo, di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso Accordo, si svolgerà in India nell'anno 2007.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO rileva che gli incontri a livello apicale di cui all'articolo 4 verranno effettuati con gli stanziamenti già esistenti a tal fine destinati e pertanto non costituiscono un onere aggiuntivo. Inoltre, lo scambio di esperienze tra esperti non è stato quantificato poiché avviene con scambi di informazioni tra gli stessi. Inoltre, i contratti tra istituzioni militari, lo scambio di informazioni e pubblicazioni didattiche nonché i contatti tra istituti di ricerca ed industrie per la difesa rientrano nelle attività istituzionali del Ministeri competenti, Con riferimento alle attività di cooperazione previste dagli articoli 3, 5 e 7, osserva che quelle di cui all'articolo 3 rivestono carattere programmatico, quelle di cui all'articolo 5 carattere facoltativo ovvero di cooperazione eventuale nell'ambito delle attività che il Ministero interessato intende svolgere e, per quanto concerne infine l'articolo 7, segnala che il risarcimento di eventuali danni andrà risolto con reciproci futuri accordi, nell'ambito delle competenze istituzionali delle amministrazioni competenti. Con riferimento alle ulteriori attività di cooperazione di cui all'articolo 3, lettera c) e 4, lettere c), d), g) ed i), osserva che le esercitazioni congiunte previste dall'Accordo sono a carattere facoltativo e, qualora si verificassero, rientrerebbero nelle attività istituzionali dell'Amministrazione interessata. Rileva poi che il meccanismo di ripartizione dei costi previsto dall'articolo 6 risulta relativo ad attività facoltative, che rientrerebbero nelle attività istituzionali delle Amministrazioni e, come tali, verrebbero sostenuti nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Assicura infine che, ove vi fossero successivi accordi aggiuntivi tra le Parti per l'effettivo svolgimento di specifiche attività, che pur rientrano nel quadro generale dell'Accordo in esame, gli stessi andranno ratificati con provvedimenti che rechino la relativa copertura finanziaria.

Francesco NAPOLETANO (Com. It.), pur osservando, con riferimento al merito del provvedimento, che risulterebbe opportuno


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stipulare accordi di cooperazione economica, piuttosto che accordi di cooperazione militare, formula, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
gli incontri a livello apicale previsti dall'articolo 4 dell'Accordo potranno essere effettuati utilizzando gli stanziamenti già esistenti, a tal fine destinati, e pertanto non determinano un onere aggiuntivo per la finanza pubblica;
le attività di cooperazione previste dall'articolo 3 dell'Accordo rivestono carattere programmatico, mentre quelle previste dall'articolo 5 hanno carattere facoltativo;
per gli scambi di esperienze tra esperti, di cui all'articolo 4, non sono stati individuati effetti finanziari da quantificare, poiché essi si realizzeranno attraverso scambi di informazioni;
i contatti tra istituzioni militari, lo scambio d'informazioni e di pubblicazioni didattiche, nonché i contatti tra istituti di ricerca e industrie per la difesa, di cui al medesimo articolo 4, rientrano fra le attività istituzionali dei Ministeri competenti;
le esercitazioni congiunte (articolo 4, lettera c) sono a carattere facoltativo e, qualora si verificassero, sarebbero da includere fra le attività istituzionali dell'Amministrazione interessata;
il risarcimento di eventuali danni (articolo 7) andrà risolto con reciproci futuri accordi, nell'ambito delle competenze istituzionali delle Amministrazioni interessate;
le attività di cooperazione non obbligatorie previste dall'Accordo, qualora attuate, sarebbero da intendere come rientranti fra i compiti istituzionali delle Amministrazioni e, come tali, sarebbero sostenute nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;
nel caso in cui dovessero intervenire successivi accordi fra le parti che prevedessero lo svolgimento di specifiche attività, occorrerebbe prevedere l'adozione di ulteriori provvedimenti recanti la necessaria copertura finanziaria;

NULLA OSTA».

La Commissione approva la proposta di parere.

Celebrazioni in memoria delle donne partigiane combattenti.
Nuovo testo C. 1880 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luana ZANELLA (Verdi), relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, osserva che, tenuto conto che le autorizzazioni di spesa disposte dagli articoli 2 e 3 operano limitatamente all'anno 2007, chiede che il Governo chiarisca se gli oneri determinati dalla previsione di manifestazioni pubbliche da organizzare «a partire dall'anno 2007» (articolo 1) debbano intendersi già ricompresi nelle dotazioni finanziarie disponibili a legislazione vigente ovvero se tali iniziative saranno attuabili subordinatamente all'approvazione di ulteriori autorizzazioni di spesa. Ricorda poi che l'articolo 4, comma 1, dispone che all'onere derivante dall'attuazione del provvedimento, quantificato in 1.530.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2006-2008. Al riguardo, in relazione all'utilizzo dei fondi speciali, rileva che il riferimento ai predetti fondi contenuto


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nella clausola di copertura andrebbe aggiornato al triennio in corso 2007-2009. Osserva tuttavia che l'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia non reca per l'anno 2007 la necessaria disponibilità. Segnala, inoltre, l'esigenza di acquisire un chiarimento da parte del Governo sulla natura degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, concernenti l'assegnazione di contributi per la realizzazione di documentari, DVD, libri e mostre sul ruolo delle donne combattenti della Resistenza, da produrre anche tramite l'istituzione di apposite borse di studio per giovani ricercatori o laureandi, e di quelli previsti al comma 2 del medesimo articolo 3, concernenti l'assegnazione di un contributo per la realizzazione di una mostra sulla vita di due donne partigiane. Tale chiarimento risulta necessario stante il divieto di dequalificazione della spesa per cui non possono essere destinate risorse di conto capitale ad interventi non aventi la stessa natura. Conclusivamente, nel ricordare l'importanza del provvedimento, per il quale sarebbe necessario anzi prevedere stanziamenti ancora più consistenti, ritiene indispensabile che la Commissione di merito proceda ad apportare le modifiche al testo necessarie a superare le difficoltà che la clausola di copertura attualmente presenta.

Il sottosegretario Pier Paolo CENTO concorda con la relatrice in ordine ai profili problematici che la copertura finanziaria, nella sua attuale formulazione, presenta e assicura l'impegno del Governo a collaborare per individuare le risorse necessarie a fornire copertura finanziaria al provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, avverte che, se i colleghi concordano, provvederà a sottoporre alla Commissione di merito, attraverso una lettera indirizzata al suo presidente, i profili problematici del provvedimento.

La Commissione concorda.

Lino DUILIO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.35.

RISOLUZIONI

Giovedì 21 giugno 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO.

La seduta comincia alle 10.35.

Sui lavori della Commissione.

Lino DUILIO, presidente, avverte che il Ministero del lavoro ha fatto pervenire alla Commissione la propria indisponibilità a rispondere nella seduta odierna alle risoluzioni 7-00175 Di Gioia in materia di interventi relativi agli eventi sismici verificatisi nella provincia di Foggia e 7-00192 Vannucci in materia di finanziamento di interventi a valere su disponibilità di bilancio dell'INAIL. Nel constatare che si tratta di un ennesimo rinvio, stigmatizza la riproposizione, ormai sempre più frequente, di simili situazioni che creano notevoli difficoltà ai lavori della Commissione. Avverte che in ogni caso le risoluzioni saranno nuovamente iscritte all'ordine del giorno dei lavori della Commissione la prossima settimana

La seduta termina alle 10.40.