VIII Commissione - Marted́ 26 giugno 2007


Pag. 188

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (Atto n. 96).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
osservato che il provvedimento può essere considerato come un testo che garantisce la necessaria manutenzione normativa della legislazione in campo ambientale (e, in particolare, in materia di tutela delle acque e di gestione dei rifiuti) e, pertanto, rappresenta un intervento importante e fortemente atteso sia dal sistema delle autonomie locali sia dal sistema produttivo, poiché incide direttamente sulla qualità della vita quotidiana dei cittadini, sui livelli di tutela della loro salute (oltre che dell'ambiente), sulle stesse attività delle imprese e sulle relative procedure;
preso atto, dunque, che lo schema di decreto all'esame del Parlamento non va valutato come uno sterile elemento di «rottura» con il passato, bensì come un utile e fondamentale strumento normativo diretto a conseguire l'obiettivo fondamentale di consegnare al Paese una legislazione ambientale più chiara, efficace, certa e coerente con gli indirizzi in ambito comunitario;
rilevato che la Commissione, al fine di preparare il proprio lavoro istruttorio in modo partecipato e con un'ampia consultazione, ha svolto - in due distinte fasi temporali - specifiche audizioni informali, che hanno consentito un approfondimento delle tematiche oggetto dello schema di decreto correttivo, fornendo numerosi spunti, osservazioni e proposte, delle quali si è cercato di tenere conto nell'ambito del presente parere;
osservato che - data l'ampiezza della materia trattata dallo schema di decreto legislativo in esame - è stata particolarmente arricchita la fase preparatoria del contributo propositivo dei soggetti coinvolti, a vario titolo, nella disciplina interessata, per cui la partecipazione di tali soggetti alle audizioni informali, unitamente ai contributi scritti depositati (tutti attentamente esaminati), non soltanto è stata avvertita dalla Commissione come una necessità imprescindibile, ma ha anche consentito di ampliare in misura significativa la partecipazione degli interlocutori esterni alle attività preparatorie effettuate in sede parlamentare;
considerato che il provvedimento ha già effettuato i passaggi istruttori previsti dalla legge di delegazione (legge n. 308 del 2004), acquisendo - in particolare - il parere della Conferenza unificata;
segnalata, a tal fine, l'opportunità che il Governo si adoperi affinché le proposte di modifica e di integrazione concordate in sede di Conferenza unificata siano recepite nel nuovo testo del provvedimento che sarà sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri, pur riservandosi la Commissione di indicare - nell'ambito del presente parere - possibili ipotesi di riformulazione in relazione a taluni dei punti richiamati nel parere reso dalla stessa Conferenza;


Pag. 189


rilevato, in particolare, che la Commissione intende sollecitare il Governo a tenere in debito conto che la Commissione Europea ha presentato al Parlamento Europeo ed al Consiglio una nuova proposta di «direttiva quadro» in materia di rifiuti e che il Parlamento Europeo, in prima lettura in procedura di codecisione, il 13 febbraio scorso ha approvato una risoluzione legislativa, avanzando proposte di emendamenti;
sottolineata, pertanto, l'esigenza che il Governo - nel promuovere la correzione di talune parti del decreto legislativo n. 152 del 2006 - sappia procedere in parallelo rispetto all'impostazione della nuova «direttiva quadro», soprattutto nel caso di dubbi interpretativi della normativa comunitaria vigente e delle sentenze della Corte di giustizia europea;
osservato, quindi, che vi sono ampi margini per modificare diverse delle disposizioni contenute nel testo inviato all'esame delle istituzioni territoriali e del Parlamento, nonché per introdurre - ove possibile - nuove disposizioni correttive e integrative che consentano di promuovere una adeguata semplificazione delle procedure e degli istituti e, più in generale, una maggiore aderenza del testo rispetto alle «linee guida» che emergono a livello comunitario;
rilevata, a tal fine, l'esigenza di introdurre una più articolata e innovativa disciplina della normativa in materia di bonifica dei siti contaminati, che possa contribuire - anche mediante l'attivazione di appositi interventi finanziari - al rilancio di una politica di risanamento ambientale sul territorio nazionale;
richiamata, altresì, la necessità che il Governo - non appena emanate le nuove norme correttive del decreto legislativo n. 152 del 2006 - proceda rapidamente all'adozione della normativa secondaria di attuazione del provvedimento, gran parte della quale è da tempo «bloccata» a seguito delle determinazioni assunte, all'inizio della corrente legislatura, in ordine alla sospensione dell'efficacia dei provvedimenti emanati dal precedente Esecutivo;
raccomandato l'accoglimento dei rilievi formulati dalla V Commissione relativamente alle conseguenze di carattere finanziario;
fatto presente, infine, che i rilievi e le ipotesi di riformulazione contenuti nel presente parere sono indicati - salvo che per le questioni di carattere più generale - in ordine di riferimento testuale rispetto all'articolato dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 1, comma 2, recante una modifica all'articolo 74, comma 1, lettera ff), si valuti la possibilità di sostituire la nuova definizione con una del seguente tenore: «qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore»;
b) al fine di evitare che aspetti di trattamento dei fanghi nell'impianto di depurazione possano essere interpretati come gestione di rifiuti, si verifichi la possibilità di aggiungere, dopo il comma 12 dell'articolo 1, un ulteriore comma che, modificando l'articolo 127, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserisca, dopo le parole «ove applicabile», le seguenti: «e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione»;
c) in coerenza con recenti atti di indirizzo accolti dal Governo alla Camera, sia soppresso il comma 14 dell'articolo 1, che prevede l'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativa alla facoltatività dell'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato per i


Pag. 190

comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane;
d) all'articolo 1, commi da 18 a 20, si raccomanda l'accoglimento delle proposte modificative contenute nel parere reso in sede di Conferenza unificata, in relazione al recupero dei rifiuti e delle materie prime secondarie, anche in base alle indicazioni che emergono in sede comunitaria con la nuova «direttiva quadro» in materia di gestione dei rifiuti, che stabilisce criteri per la riclassificazione di alcuni rifiuti in materie, sostanze o prodotti secondari, ossia di materiali che non sono classificati secondari con riferimento alla provenienza ma alle loro caratteristiche, che sono diverse da quelle delle materie prime primarie, ma sono tuttavia idonee ad assoggettarli al regime dei prodotti e non al regime generale dei rifiuti, essendo certe le altre condizioni che indicano che il detentore non se ne disfa né ha intenzione di disfarsene;
e) considerato che l'esistenza dei sottoprodotti non può essere ignorata, ma va regolata, si provveda ad inserire, all'interno del comma 20 dell'articolo 1, una apposita disposizione che preveda che possono essere considerati «sottoprodotti» le sostanze, i materiali o gli oggetti, originati da un processo di estrazione o di fabbricazione che non è principalmente destinato a produrli, dei quali il produttore non intende «disfarsi» ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), e che non rientrano nella definizione di rifiuto qualora siano destinati all'impiego in un processo di produzione o di utilizzazione successivo. Tale definizione, peraltro, può essere introdotta, anzitutto, mantenendo fermo un principio di carattere generale, che miri ad accertare che il sottoprodotto abbia un valore economico e venga utilizzato con le normali pratiche senza rischi per la salute e per l'ambiente, e - per altro verso - valutando, per la disciplina di alcuni specifici casi, l'opportunità di rinviare a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico;
f) al citato articolo 1, comma 20, sostitutivo dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sia modificata la definizione di deposito temporaneo - di cui alla lettera m) - in modo che la relativa disciplina sia più razionale e coerente con quella comunitaria, la quale definisce il deposito temporaneo come «deposito effettuato, prima della raccolta, nel luogo di produzione», essendo unicamente stabilito, dalla direttiva 1999/31/CE, che sia qualificato come discarica il deposito di rifiuti che ecceda un anno; a tale proposito, peraltro, qualora si procedesse a tale modifica nel senso prospettato in sede di Conferenza unificata, andrebbe specificato il significato della proposta emendativa n. 9 elaborata dalle regioni, nella parte finale in cui prevede che, «superato il limite temporale, il deposito dovrà comunque essere completamente svuotato»;
g) all'articolo 1, comma 21, che modifica l'articolo 184, sia differito il termine del 30 giugno 2007 previsto per l'emanazione del decreto di individuazione delle procedure speciali da adottare nella gestione dei sistemi d'arma, in relazione ai prevedibili tempi per l'entrata in vigore del decreto correttivo in esame;
h) al citato articolo 1, comma 23, considerato che sull'esclusione delle terre e rocce da scavo dal regime dei rifiuti pende un procedimento alla Corte di giustizia (Causa C-194/05), la cui sentenza è prevista entro il mese di luglio prossimo, risulta opportuno anticipare la citata sentenza mediante un adeguamento normativo corretto dell'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che - ferma restando l'esigenza di tutela dell'ambiente e della salute umana - non disponga un'esclusione dai rifiuti in via automatica e generale, ma preveda una necessaria valutazione, stabilendo in particolare che, per evitare la discarica, il riutilizzo debba avvenire sulla base di uno specifico progetto


Pag. 191

presentato e in un tempo definito. Si raccomanda, pertanto, di introdurre un meccanismo che demandi ogni caso ad una specifica procedura di valutazione, a seconda che si tratti di progetti e attività soggetti a VIA (i quali conterranno le opportune prescrizioni) o alle altre specifiche procedure di autorizzazione previste dalla legislazione vigente, ovvero progetti minori soggetti alla procedura di cosiddetta «licenza edilizia» o dichiarazione di inizio attività, nel qual caso l'interessato dovrà essere chiamato a fornire le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo, che non dovrebbero preferibilmente essere superiori ad un anno;
i) sia ampliato l'ambito di intervento dell'articolo 1, comma 24, recante una modifica all'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel senso di sostituire i commi da 2 a 6 del citato articolo 189 con nuove disposizioni finalizzate a prevedere la soppressione della tecnica basata sulla compilazione del MUD, allo stato utile esclusivamente per conoscere, ai soli fini statistici, i flussi dei rifiuti, in quanto ormai obsoleta e inattendibile, anche perché coinvolge solo circa mezzo milione di soggetti obbligati alla comunicazione, su tre milioni di produttori e gestori di rifiuti. A questo scopo, siano invece introdotte apposite tecniche statistiche supportate da sistemi informatizzati, che consentono di avere dati più precisi, in tempi più rapidi, con costi minori; si preveda, pertanto, che le sezioni regionali e provinciali e delle province autonome del Catasto, avvalendosi della collaborazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con analisi e studi di settore dei rispettivi territori, provvedano annualmente alla individuazione e alla elaborazione dei dati riguardanti la produzione e la gestione dei rifiuti e alla successiva trasmissione alla sezione nazionale, nonché che l'APAT elabori la metodologia per le analisi e gli studi di settore, analizzi i dati forniti dal Catasto (evidenziando le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti in maniera differenziata, riciclati, avviati a recupero e smaltimento) e ne assicuri la pubblicità, nonché la trasmissione all'Osservatorio nazionale sui rifiuti;
j) con riferimento all'articolo 1, comma 25, che interviene sull'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di trasporto di fanghi in agricoltura, sia precisato che il formulario che l'impresa è obbligata a compilare sostituisce la scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 99 del 1992, al fine di evitare duplicazioni della documentazione richiesta, anche in relazione al criterio previsto dal comma 8, lettera l), della norma di delega, che prevede la semplificazione delle procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale;
k) in linea più in generale, occorre poi riflettere attentamente sull'opportunità di non generare una incontrollata proliferazione di consorzi di recupero e riciclaggio, laddove - soprattutto per i consorzi di recupero degli imballaggi e di determinati flussi di rifiuti (batterie esauste, oli minerali usati, e simili) - vi è la forte preoccupazione che un proliferare incontrollato di soggetti, motivato dalla legittima aspirazione a superare situazioni di monopolio, possa indebolire piuttosto che rafforzare il sistema, soprattutto nell'attuale forma, che non prevede criteri di effettiva rappresentatività dell'eventuale nuovo soggetto consortile e di necessaria estensione del recupero all'intera tipologia del materiale trattato, con il conseguente rischio di produrre aumento dei costi delle strutture e delle gestioni, in una attività che non ha come fine il profitto d'impresa, ma il perseguimento di una finalità ambientale di preminente interesse pubblico, quale il recupero di un rifiuto; per superare l'alternativa rigida tra consorzio unico o proliferazione incontrollata di consorzi, si potrebbe probabilmente ipotizzare un sistema «misto», che attribuisca da una parte ad un solo consorzio per tipologia di prodotto la funzione «primaria» tale da


Pag. 192

garantire in ogni caso il raggiungimento degli obiettivi previsti dal legislatore nazionale e comunitario e, dall'altra, la possibilità di esistenza di ulteriori consorzi che ritenessero in ogni caso remunerativo, alle condizioni di mercato date e stante la presenza di un consorzio «obbligatorio», lo sviluppo di un'attività consortile di raccolta e recupero;
l) sia inoltre rivista - attraverso una ampia e approfondita collaborazione tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministero dello sviluppo economico - la disciplina complessiva della normativa di cui al titolo V, parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di bonifica dei siti contaminati (che vada oltre il contenuto delle disposizioni di cui ai commi 43 e 45 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame), garantendo, in particolare, la coerenza con la disciplina del «danno ambientale» e con quella della tutela delle acque, nonché tenendo conto della normativa europea in materia e della futura direttiva comunitaria per la protezione dei suoli, anche anticipandone alcuni contenuti. Si segnala, in sostanza, la necessità di non limitarsi ad un regime transitorio, ma di stabilire un regime certo per le bonifiche dei siti inquinati, il quale, in ossequio ai criteri di coerenza con le direttive comunitarie e con il necessario carattere unitario, coordinato e integrato, della normativa ambientale, superi i due diversi e paralleli regimi giuridici per le bonifiche e per il danno ambientale attualmente disciplinati dal decreto legislativo n. 152 e disponga, al contrario, una effettiva integrazione fra queste due parti. In questo contesto, peraltro, si potranno approfondire i seguenti aspetti: distinguere chiaramente la posizione del responsabile della contaminazione da quella del soggetto interessato e/o proprietario dell'area non responsabile della contaminazione; indicare soluzioni appropriate alle attuali problematiche operative attinenti alle attività in esercizio ricadenti su aree interessate da interventi di bonifica; valorizzare e rafforzare le semplificazioni amministrative previste nello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006; garantire una maggiore articolazione del periodo transitorio; prevedere una apposita normativa per le bonifiche di siti contaminati da realizzare - anche mediante appositi accordi di programma - nelle aree finalizzate alla reindustrializzazione;
e con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 1, comma 14, si verifichi l'eventuale possibilità di introdurre una ulteriore modifica al testo dell'articolo 148 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo all'autorità d'ambito territoriale ottimale per la gestione del servizio idrico, nel senso di sopprimere la previsione che l'autorità stessa sia dotata di personalità giuridica e di stabilire che essa costituisce una forma di cooperazione per l'esercizio associato da parte dei comuni di ciascun ambito territoriale ottimale delle funzioni in materia di servizi idrici locali, nonché che le regioni e le province autonome disciplinano le forme e le modalità di cooperazione per detto esercizio associato e individuano le eventuali forme di collegamento con i comuni di cui al comma 5 del citato articolo 148;
2) all'articolo 1, dopo il comma 15, si valuti l'opportunità di inserire un nuovo comma, sostitutivo del comma 6 dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 152 del 2006, del seguente tenore: «Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, rimangono in gestione a tali consorzi»;
3) all'articolo 1, comma 17, che interviene sull'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006, andrebbe resa più flessibile la modifica proposta, valutando l'opportunità di specificare al comma 2 del medesimo articolo 179 la indicata preferenza per le attività di riciclo dei rifiuti;
4) all'articolo 1, comma 18, sostitutivo dell'articolo 181 del codice ambientale,


Pag. 193

nel comma 1 - in considerazione del generico riferimento, contenuto nella lettera a), alle «altre forme di recupero» - si valuti se mantenere la previsione contenuta nella lettera c), posto che «l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia» rappresenta l'operazione di recupero R1 definita nell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e quindi, come tale, è inclusa tra le «altre forme di recupero» indicate nella lettera a); nel comma 4, si valuti inoltre se prevedere una disposizione transitoria applicabile nelle more dell'emanazione del decreto in esso previsto;
5) sempre con riferimento al nuovo testo dell'articolo 181 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si valuti l'opportunità di inserire, alla fine del comma 5 di detto articolo, un ulteriore comma del seguente tenore: «Gli accordi e i contratti di programma non possono stabilire deroghe della normativa comunitaria vigente e possono integrare e modificare norme tecniche e secondarie solo nei casi previsti dalla legge»;
6) all'articolo 1, comma 20, sostitutivo dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si valuti l'opportunità di introdurre anche una specifica lettera contenente la nozione e la previsione di una specifica regolamentazione nazionale del «centro di raccolta»;
7) al citato articolo 1, comma 20, sostitutivo dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla lettera f), relativa alla definizione di raccolta differenziata, si chiarisca se la destinazione delle frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia abbia carattere prioritario o esclusivo e, in ogni caso, si coordini tale disposizione con l'articolo 205, recante le misure per incrementare la raccolta differenziata, che prevede esplicitamente, al comma 2, la destinazione della frazione organica umida anche al recupero di energia;
8) al citato articolo 1, comma 20, sostitutivo dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sempre alla lettera f), si valuti l'opportunità di inserire, dopo le parole «frazione organica umida» le seguenti: «raccolta separatamente»;
9) sempre con riferimento al nuovo testo dell'articolo 183, dopo la lettera s), si verifichi inoltre il possibile inserimento di una nuova lettera, che rechi una ulteriore specificazione rispetto alla nozione di composto da rifiuti, nel senso di introdurre la definizione di «compost di qualità», che potrebbe essere del seguente tenore: «ammendante ottenuto dal compostaggio di rifiuti compostabili selezionati, liberamente commercializzabile e utilizzabile, conforme con i requisiti stabiliti dal decreto legislativo n. 217 del 2006, allegato 2 in materia di fertilizzanti»;
10) nel nuovo testo dell'articolo 183 si valuti l'introduzione della definizione di «gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti» (contenuta nella lettera v) del testo vigente), posto che altre disposizioni del decreto n. 152, su cui non interviene lo schema di decreto in esame, contengono il riferimento a tale figura (in particolare, articoli 202, comma 6; 203, comma 2, lettera g); 221, comma 2);
11) all'articolo 1, comma 22, sostitutivo dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si valuti l'opportunità di sostituire la lettera b), punto 5), del citato articolo 185, nel senso di recuperare la definizione comunitaria di scarico o - qualora si intendesse mantenere l'attuale definizione - di precisare che il convogliamento è richiesto all'uscita dallo stabilimento e non dall'impianto, in modo da mantenere la gestione dei reflui liquidi, trattabili all'interno dello stabilimento, nell'ambito della disciplina degli scarichi idrici industriali;
12) al citato articolo 1, comma 22, sostitutivo dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si valuti inoltre l'opportunità di inserire, dopo il comma 1 dello stesso articolo 185, un ulteriore comma che preveda che resti ferma la


Pag. 194

disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, recante norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano, in quanto costituente disciplina organica e autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato;
13) sempre con riferimento al nuovo testo dell'articolo 185, si valuti l'opportunità di esplicitare la non applicabilità del regime giuridico dei rifiuti ai «prodotti recuperati» come definiti dalla lettera bb), del nuovo testo dell'articolo 183;
14) all'articolo 1, dopo il comma 22, considerata in particolare l'urgenza del problema della gestione e dello smaltimento dei consumabili esausti, valuti il Governo l'opportunità di inserire un ulteriore comma che introduca un nuovo articolo 185-bis all'interno del decreto legislativo n. 152 del 2006, finalizzato a chiarire che le disposizioni di cui alla parte IV dello stesso decreto non si applicano al trasporto dei consumabili esausti (quali cartucce toner, cartucce inkjet, cartucce nastro) veicolati dagli utilizzatori tramite vettori ordinari di consegna, a condizione che siano conferiti direttamente in impianti autorizzati per le operazioni di recupero descritte dalle voci R2, R4, R5 dell'allegato C alla parte IV dello stesso decreto, e che siano trasportati in contenitori che garantiscano la non dispersione del contenuto;
15) all'articolo 1, comma 23, sostitutivo dell'articolo 186, in materia di terre e rocce da scavo, si valuti l'opportunità di specificare il termine per l'emanazione del decreto ivi previsto, nonché la disciplina transitoria applicabile;
16) all'articolo 1, dopo il comma 27, si valuti l'opportunità di inserire un ulteriore comma, finalizzato ad introdurre modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti, affinché al comma 1, dopo le parole «denominati ATO», siano aggiunte le seguenti: «su base provinciale o per accorpamenti di piccole province», e, alla lettera a), siano soppresse le parole: «attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti»;
17) sempre all'articolo 1, dopo il comma 27, si valuti altresì l'opportunità di inserire un ulteriore comma, finalizzato ad introdurre modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel senso di sopprimere i commi 4 e 5 e di sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti: «1. L'Autorità d'ambito costituisce una forma di cooperazione per l'esercizio associato, da parte dei comuni di ciascun ambito territoriale, delle loro funzioni in materia di gestione dei rifiuti urbani. All'Autorità d'ambito partecipano obbligatoriamente tutti i comuni del territorio corrispondente. 2. Le regioni e le province autonome disciplinano, sentiti i comuni interessati, le modalità e le forme di organizzazione delle Autorità d'ambito, presso la provincia territorialmente competente o, nel caso di accorpamento di piccole province, presso una di queste. Le modalità di organizzazione e funzionamento delle Autorità d'ambito presso le province sono definite previa intesa con le province interessate»;
18) all'articolo 1, dopo il comma 29, andrebbe introdotto un ulteriore comma recante modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. A tale scopo, nel citato articolo 208, al comma 11, lettera i), andrebbero soppresse le parole «per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico»; al comma 12 andrebbero aggiunte, in fine, le seguenti parole «Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili»; il comma 13 andrebbe sostituito dal seguente: «Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte IV del presente decreto, in caso di inosservanza


Pag. 195

delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente»; andrebbe, infine, soppresso il comma 17. Analoghe modifiche, in quanto strettamente collegate alle modifiche proposte per l'articolo 208, andrebbero peraltro riferite anche all'articolo 210 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con specifico riferimento alla soppressione dell'inciso «per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico» dal comma 3, lettera f), nonché alla riscrittura del comma 4 e all'abrogazione del comma 5;
19) all'articolo 1, comma 30, si valuti la possibile riscrittura dell'intero articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo all'Albo nazionale dei gestori ambientali, in modo da operare sulla base delle indicazioni formulate in sede di Conferenza unificata, anche al fine di favorire, soprattutto con riferimento al trasporto di materiali, la semplificazione delle procedure e la soppressione di superflue disposizioni che rischiano di assoggettare imprese che svolgono attività non inquinanti a ulteriori - e, probabilmente, inutili - adempimenti formali;
20) considerato che, anche in tema di procedura semplificata, le modalità e le condizioni di esercizio devono garantire che le operazioni di recupero non pregiudichino la salute e l'ambiente, facendo sì che i regolamenti attuativi abbiano un preciso vincolo normativo - di origine comunitaria - al quale debbono attenersi, si verifichi la possibilità, all'articolo 1, comma 32, di inserire un nuovo comma recante la modifica dell'articolo 214 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel senso di aggiungere al comma 1, in fine, le seguenti parole: «ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 178, comma 2»;
21) all'articolo 1, dopo il comma 41, si verifichi il possibile inserimento di un nuovo comma, modificativo dell'articolo 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006, volto a rafforzare, eventualmente attraverso l'introduzione di un comma 1-bis, l'esclusione (attualmente contenuta in un inciso del comma 1) dai materiali che rientrano nell'ambito dell'attività dei consorzi per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene dei materiali e delle tubazioni in polietilene destinati all'edilizia, alle fognature e al trasporto di gas e acque, in quanto considerati beni durevoli; in proposito si auspica l'adozione in tempi rapidi del decreto di cui al comma 2, al fine di ulteriormente precisare e confermare tale esclusione;
22) con riferimento all'articolo 1, comma 44, che attraverso una novella all'articolo 264, ripristina il tributo provinciale per le funzioni di tutela ambientale, si individuino forme di un coordinamento tra tale disposizione e l'articolo 238 istitutivo di una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, eventualmente attraverso una novella a tale ultima disposizione;
23) all'articolo 1, dopo il comma 46, valuti il Governo l'opportunità di prevedere - al fine di rafforzare la tutela del territorio e la sicurezza di cittadini da possibili incidenti nell'ambito dell'attività di recupero e riciclaggio di rifiuti derivanti dalla lavorazione di pneumatici - l'introduzione, nell'ambito del decreto legislativo n. 152 del 2006, di specifiche disposizioni per la fissazione di limiti massimi allo stoccaggio di scarti di pneumatici e per l'introduzione dell'obbligo di copertura degli stessi, con materiale ignifugo e impermeabile, in ogni fase di trasporto e di deposito ai fini dello stoccaggio;
24) al fine di garantire il mantenimento in vita delle aziende agricole, zootecniche


Pag. 196

e avicole, si verifichi la possibilità di integrare - ove compatibile con la normativa comunitaria vigente - il contenuto dell'allegato 7, parte A-IV, di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel senso di inserire, all'interno del punto 2, la previsione che - per le sole zone non vulnerabili - il quantitativo di effluente zootecnico sparso nel terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non superi un apporto pari a 420 kg di azoto per ettaro, mentre - per le zone vulnerabili - tale quantitativo sia innalzato a un massimo di 250 kg di azoto per ettaro;
25) con riferimento - più in generale - alla questione dell'assetto dei consorzi di recupero e riciclaggio, in coerenza con il recente documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'industria del riciclo approvato dalla Commissione, andrebbe valutata con attenzione la possibilità di affinare il quadro degli strumenti esistenti all'interno del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche mediante l'eventuale individuazione di ulteriori sedi di composizione dei conflitti, quale - ad esempio - una sede di arbitrato pubblico tra le parti in caso di contenzioso, che possa esaltare la capacità di un soggetto istituzionale di fare emergere gli obiettivi di salvaguardia ambientale e tutela della salute pubblica;
26) andrebbero, inoltre, verificate le possibili modifiche da apportare alle norme del decreto legislativo n. 152 del 2006 che impongono ai consorzi di riscrivere i propri statuti sulla base di specifici schemi contenuti in appositi decreti ministeriali, trattandosi di una scelta difficilmente comprensibile, tenuto conto del buon risultato degli statuti esistenti, per i quali è peraltro opportunamente prevista l'approvazione ministeriale, anche nel caso di loro successive modifiche;
27) valuti, inoltre, il Governo se non si rendano necessari interventi circa le incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente alla partecipazione degli amministratori dei consorzi di filiera al Consiglio di Amministrazione del CONAI, tenuto conto che proprio questa partecipazione ha, nel recente passato, favorito il pieno coinvolgimento dell'intero sistema consortile nelle scelte; in questo ambito, si richiama anche la questione - segnalata dagli operatori del settore del recupero - circa l'opportunità della presenza delle rappresentanze delle associazioni dei recuperatori all'interno degli organi direttivi dei consorzi stessi;
28) si verifichi la possibilità di introdurre nel testo un nuovo comma modificativo dell'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel senso di inserire al citato comma 2, dopo la parola «comunitaria», i seguenti periodi: «Il CONAI e i consorzi di cui all'articolo 223 del presente decreto possono stipulare accordi e contratti di programma con le competenti Autorità dei Paesi extracomunitari per l'adozione delle misure e della documentazione necessaria a garantire e disciplinare la tracciabilità dei rifiuti e dei materiali secondari esportati, nonché il loro riciclo e recupero secondo le predette modalità. Tali accordi e contratti possono altresì avere ad oggetto la progettazione, la sperimentazione e lo sviluppo, nei Paesi extracomunitari, di sistemi di gestione integrata e valorizzazione dei rifiuti, nonché l'attuazione delle attività formative e di supporto necessarie a diffondere la conoscenza di tali sistemi, incluse le misure volte a favorire la promozione e diffusione dei beni e prodotti del riciclo. A tal fine, agli accordi possono aderire gli enti nazionali e internazionali competenti in materia di rapporti economici e commerciali»;
29) si segnala al Governo che un ulteriore aspetto da verificare - anche in virtù degli elementi emersi nel corso della richiamata indagine conoscitiva sull'industria del riciclo - riguarda l'eventuale valorizzazione di quelle attività, connesse al ciclo di recupero dei materiali, che favoriscono il risparmio energetico e, in particolare, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, non sembrando da escludere la possibilità che, a seguito di


Pag. 197

una verifica seria e analitica dei dati, si studi il possibile inserimento di tali attività virtuose all'interno dei parametri per il riconoscimento delle incentivazioni previste dalla normativa vigente per le fonti rinnovabili e, nello specifico, per l'eventuale emissione di «certificati bianchi»;
30) valuti, altresì, il Governo l'opportunità di coordinare - ove necessario - i contenuti del decreto legislativo n. 152 del 2006 con le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (cosiddetto regolamento «REACH»), che disciplina la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche;
31) considerato che la normativa vigente prevede l'obbligatoria assenza di formaldeide e fenoli nelle materie prime secondarie in carta prodotte dalle attività di recupero, con ciò rendendo - di fatto - impossibile il riutilizzo della carta da macero, occorre fissare - sulla base delle indicazioni scientifiche oggi disponibili e in applicazione del principio di precauzione - limiti massimi di presenza di formaldeide nella carta recuperata, in grado di escludere con assoluta certezza qualsiasi rischio per la salute umana e, tuttavia, in una percentuale comunque superiore ai limiti di presenza di tale sostanza previsti per la carta vergine; a tale scopo, valuti il Governo la possibilità di introdurre anche una apposita modifica alla lettera b) del punto 1.1.3 del Suballegato I, Allegato I, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998;
32) sempre con riferimento al citato decreto ministeriale 5 febbraio 1998, appare altresì opportuno provvedere alla correzione di un evidente errore formale relativo al limite massimo di concentrazione di PCB consentito ai fini dello svolgimento delle operazioni di rifiuti pericolosi in regime semplificato, contenuto al punto 3.2.2 del Suballegato I, Allegato I, il quale è fissato in 25 parti per miliardo, anziché - come sembrerebbe corretto - in 25 parti per milione;
33) con riferimento a profili meramente formali, si segnala, inoltre, quanto segue:
poiché i commi 1-7 intervengono sul medesimo articolo (articolo 74), siano accorpati in un unico comma con la formula, nell'alinea, «All'articolo 74 sono apportate le seguenti modificazioni», seguita da più lettere e sia modificato l'ordine delle disposizioni secondo l'ordine delle lettere su cui intervengono le novelle. Analogo intervento sia operato anche per i commi 9-10 (che intervengono sull'articolo 108); per i commi 11 e 12 (che intervengono sull'articolo 124); per i commi 30 e 31 (che intervengono sull'articolo 212); per i commi 33-35 (che intervengono sull'articolo 215); per i commi 36-39 (che intervengono sull'articolo 216), nonché per i commi 40 e 41 (che intervengono sull'articolo 229);

con riferimento al comma 16, il comma aggiuntivo da esso introdotto, collocato dopo l'ultimo comma dell'articolo 177, sia numerato come «comma 3», piuttosto che come «comma 2-bis»; analogamente, il comma aggiuntivo introdotto dal comma 21 sia numerato come «comma 6», piuttosto che come «comma 5-bis»;

con riferimento al nuovo testo dell'articolo 186, introdotto dal comma 23, sia sostituito l'erroneo riferimento contenuto nel comma 3 all'attività analitica «di cui al comma 6» con quello, corretto al comma 5; analogamente nel comma 6 sia sostituito l'erroneo rinvio al comma 6, con quello corretto al comma 5.