VIII Commissione - Mercoledì 27 giugno 2007


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (Atto n. 96).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
osservato che il provvedimento può essere considerato come un testo che garantisce la necessaria manutenzione normativa della legislazione in campo ambientale (e, in particolare, in materia di tutela delle acque e di gestione dei rifiuti) e, pertanto, rappresenta un intervento importante e fortemente atteso sia dal sistema delle autonomie locali sia dal sistema produttivo, poiché incide direttamente sulla qualità della vita quotidiana dei cittadini, sui livelli di tutela della loro salute (oltre che dell'ambiente), sulle stesse attività delle imprese e sulle relative procedure;
preso atto, dunque, che lo schema di decreto all'esame del Parlamento non va valutato come uno sterile elemento di «rottura» con il passato, bensì come un utile e fondamentale strumento normativo diretto a conseguire l'obiettivo fondamentale di consegnare al Paese una legislazione ambientale più chiara, efficace, certa e coerente con gli indirizzi in ambito comunitario;
rilevato che la Commissione, al fine di preparare il proprio lavoro istruttorio in modo partecipato e con un'ampia consultazione, ha svolto - in due distinte fasi temporali - specifiche audizioni informali, che hanno consentito un approfondimento delle tematiche oggetto dello schema di decreto correttivo, fornendo numerosi spunti, osservazioni e proposte, delle quali si è cercato di tenere conto nell'ambito del presente parere;
osservato che - data l'ampiezza della materia trattata dallo schema di decreto legislativo in esame - è stata particolarmente arricchita la fase preparatoria del contributo propositivo dei soggetti coinvolti, a vario titolo, nella disciplina interessata, per cui la partecipazione di tali soggetti alle audizioni informali, unitamente ai contributi scritti depositati (tutti attentamente esaminati), non soltanto è stata avvertita dalla Commissione come una necessità imprescindibile, ma ha anche consentito di ampliare in misura significativa la partecipazione degli interlocutori esterni alle attività preparatorie effettuate in sede parlamentare;
considerato che il provvedimento ha già effettuato i passaggi istruttori previsti dalla legge di delegazione (legge n. 308 del 2004), acquisendo - in particolare - il parere della Conferenza unificata;
segnalata, a tal fine, l'opportunità che il Governo si adoperi affinché le proposte di modifica e di integrazione concordate in sede di Conferenza unificata siano recepite nel nuovo testo del provvedimento che sarà sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri, pur riservandosi la Commissione di indicare - nell'ambito del presente parere - possibili ipotesi di riformulazione in relazione a taluni dei punti richiamati nel parere reso dalla stessa Conferenza;


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rilevato, in particolare, che la Commissione intende sollecitare il Governo a tenere in debito conto che la Commissione Europea ha presentato al Parlamento Europeo ed al Consiglio una nuova proposta di «direttiva quadro» in materia di rifiuti e che il Parlamento Europeo, in prima lettura in procedura di codecisione, il 13 febbraio scorso ha approvato una risoluzione legislativa, avanzando proposte di emendamenti;
sottolineata, pertanto, l'esigenza che il Governo - nel promuovere la correzione di talune parti del decreto legislativo n. 152 del 2006 - sappia procedere in parallelo rispetto all'impostazione della nuova «direttiva quadro», soprattutto nel caso di dubbi interpretativi della normativa comunitaria vigente e delle sentenze della Corte di giustizia europea;
osservato, quindi, che vi sono ampi margini per modificare diverse delle disposizioni contenute nel testo inviato all'esame delle istituzioni territoriali e del Parlamento, nonché per introdurre - ove possibile - nuove disposizioni correttive e integrative che consentano di promuovere una adeguata semplificazione delle procedure e degli istituti e, più in generale, una maggiore aderenza del testo rispetto alle «linee guida» che emergono a livello comunitario;
rilevata, a tal fine, l'esigenza di introdurre una più articolata e innovativa disciplina della normativa in materia di bonifica dei siti contaminati, che possa contribuire - anche mediante l'attivazione di appositi interventi finanziari - al rilancio di una politica di risanamento ambientale sul territorio nazionale;
richiamata, altresì, la necessità che il Governo - non appena emanate le nuove norme correttive del decreto legislativo n. 152 del 2006 - proceda rapidamente all'adozione della normativa secondaria di attuazione del provvedimento, gran parte della quale è da tempo «bloccata» a seguito delle determinazioni assunte, all'inizio della corrente legislatura, in ordine alla sospensione dell'efficacia dei provvedimenti emanati dal precedente Esecutivo;
raccomandato l'accoglimento dei rilievi formulati dalla V Commissione relativamente alle conseguenze di carattere finanziario;
fatto presente, infine, che i rilievi e le ipotesi di riformulazione contenuti nel presente parere sono indicati - salvo che per le questioni di carattere più generale - in ordine di riferimento testuale rispetto all'articolato dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 1, comma 2, recante una modifica all'articolo 74, comma 1, lettera ff), si valuti la possibilità di sostituire la nuova definizione con una del seguente tenore: «qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore»;
b) al fine di evitare che aspetti di trattamento dei fanghi nell'impianto di depurazione possano essere interpretati come gestione di rifiuti, si verifichi la possibilità di aggiungere, dopo il comma 12 dell'articolo 1, un ulteriore comma che, modificando l'articolo 127, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserisca, dopo le parole «ove applicabile», le seguenti: «e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione»;
c) in coerenza con recenti atti di indirizzo accolti dal Governo alla Camera, sia soppresso il comma 14 dell'articolo 1, che prevede l'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativa alla facoltatività dell'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato per i


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comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane;
d) all'articolo 1, commi da 18 a 20, si raccomanda l'accoglimento delle proposte modificative concordate in sede tecnica ai fini del parere reso in sede di Conferenza unificata, in relazione al recupero dei rifiuti e delle materie prime secondarie, anche in base alle indicazioni che emergono in sede comunitaria con la nuova «direttiva quadro» in materia di gestione dei rifiuti, che stabilisce criteri per la riclassificazione di alcuni rifiuti in materie, sostanze o prodotti secondari, ossia di materiali che non sono classificati secondari con riferimento alla provenienza ma alle loro caratteristiche, che sono diverse da quelle delle materie prime primarie, ma sono tuttavia idonee ad assoggettarli al regime dei prodotti e non al regime generale dei rifiuti, essendo certe le altre condizioni che indicano che il detentore non se ne disfa né ha intenzione di disfarsene; a tal fine, peraltro, risulta opportuno inserire anche una disposizione che disciplini il periodo transitorio di vigenza della precedente normativa in materia;
e) considerato che l'esistenza dei sottoprodotti non può essere ignorata, ma va regolata, si provveda ad inserire, all'interno del comma 20 dell'articolo 1, una apposita disposizione che preveda che possono essere considerati «sottoprodotti» le sostanze, i materiali o gli oggetti, originati da un processo di estrazione o di fabbricazione che non è principalmente destinato a produrli, dei quali il produttore non intende «disfarsi» ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), e che non rientrano nella definizione di rifiuto qualora siano destinati all'impiego in un processo di produzione o di utilizzazione successivo. Tale definizione, peraltro, può essere introdotta, anzitutto, mantenendo fermo un principio di carattere generale, che miri ad accertare che il sottoprodotto abbia un valore economico e venga utilizzato con le normali pratiche senza rischi per la salute e per l'ambiente, e - per altro verso - valutando, per la disciplina di alcuni specifici casi, l'opportunità di rinviare a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico;
f) al citato articolo 1, comma 20, sostitutivo dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sia modificata la definizione di deposito temporaneo - di cui alla lettera m) - in modo che la relativa disciplina sia più razionale e coerente con quella comunitaria, la quale definisce il deposito temporaneo come «deposito effettuato, prima della raccolta, nel luogo di produzione», essendo unicamente stabilito, dalla direttiva 1999/31/CE, che sia qualificato come discarica il deposito di rifiuti che ecceda un anno; a tale proposito, peraltro, qualora si procedesse a tale modifica nel senso prospettato in sede di Conferenza unificata, andrebbe specificato il significato della proposta emendativa n. 9 elaborata dalle regioni, nella parte finale in cui prevede che, «superato il limite temporale, il deposito dovrà comunque essere completamente svuotato», evitando che tale specificazione renda - di fatto - inapplicabile l'operazione di svuotamento stessa;
g) all'articolo 1, comma 21, che modifica l'articolo 184, sia differito il termine del 30 giugno 2007 previsto per l'emanazione del decreto di individuazione delle procedure speciali da adottare nella gestione dei sistemi d'arma, in relazione ai prevedibili tempi per l'entrata in vigore del decreto correttivo in esame;
h) al citato articolo 1, comma 23, considerato che sull'esclusione delle terre e rocce da scavo dal regime dei rifiuti pende un procedimento alla Corte di giustizia (Causa C-194/05), la cui sentenza è prevista entro il mese di luglio prossimo, risulta opportuno anticipare la citata sentenza mediante un adeguamento normativo corretto dell'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che - ferma restando l'esigenza di tutela dell'ambiente e della salute umana - non disponga


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un'esclusione dai rifiuti in via automatica e generale, ma preveda una necessaria valutazione, stabilendo in particolare che, per evitare la discarica, il riutilizzo debba avvenire sulla base di uno specifico progetto presentato e in un tempo definito. Si raccomanda, pertanto, di introdurre un meccanismo che demandi ogni caso ad una specifica procedura di valutazione, a seconda che si tratti di progetti e attività soggetti a VIA (i quali conterranno le opportune prescrizioni) o alle altre specifiche procedure di autorizzazione previste dalla legislazione vigente, ovvero progetti minori soggetti alla procedura di cosiddetta «licenza edilizia» o dichiarazione di inizio attività, nel qual caso l'interessato dovrà essere chiamato a fornire le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo, che non dovrebbero preferibilmente essere superiori ad un anno;
i) sia ampliato l'ambito di intervento dell'articolo 1, comma 24, recante una modifica all'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel senso di sostituire i commi da 2 a 6 del citato articolo 189 con nuove disposizioni finalizzate a prevedere la soppressione della tecnica basata sulla compilazione del MUD, allo stato utile esclusivamente per conoscere, ai soli fini statistici, i flussi dei rifiuti, in quanto ormai obsoleta e inattendibile, anche perché coinvolge solo circa mezzo milione di soggetti obbligati alla comunicazione, su tre milioni di produttori e gestori di rifiuti. A questo scopo, siano invece introdotte apposite tecniche statistiche supportate da sistemi informatizzati, che consentono di avere dati più precisi, in tempi più rapidi, con costi minori; si preveda, pertanto, che le sezioni regionali e provinciali e delle province autonome del Catasto, avvalendosi della collaborazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con analisi e studi di settore dei rispettivi territori, provvedano annualmente alla individuazione e alla elaborazione dei dati riguardanti la produzione e la gestione dei rifiuti e alla successiva trasmissione alla sezione nazionale, nonché che l'APAT elabori la metodologia per le analisi e gli studi di settore basata sull'effettiva tracciabilità del rifiuto, analizzi i dati forniti dal Catasto (evidenziando le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti in maniera differenziata, riciclati, avviati a recupero e smaltimento) e ne assicuri la pubblicità, nonché la trasmissione all'Osservatorio nazionale sui rifiuti;
j) con riferimento all'articolo 1, comma 25, che interviene sull'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di trasporto di fanghi in agricoltura, sia precisato - in accordo con le norme comunitarie - che il formulario che l'impresa è obbligata a compilare sostituisce la scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 99 del 1992, al fine di evitare duplicazioni della documentazione richiesta, anche in relazione al criterio previsto dal comma 8, lettera l), della norma di delega, che prevede la semplificazione delle procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale;
k) in linea più in generale, occorre poi lavorare attentamente ad una revisione complessiva della normativa vigente, riflettendo sull'opportunità di non generare una incontrollata proliferazione di consorzi di recupero e riciclaggio, laddove - soprattutto per i consorzi di recupero degli imballaggi e di determinati flussi di rifiuti (batterie esauste, oli minerali usati, e simili) - vi è la forte preoccupazione che un proliferare incontrollato di soggetti, motivato dalla legittima aspirazione a superare situazioni di monopolio, possa indebolire piuttosto che rafforzare il sistema, soprattutto nell'attuale forma, che non prevede criteri di effettiva rappresentatività dell'eventuale nuovo soggetto consortile e di necessaria estensione del recupero all'intera tipologia del materiale trattato, con il conseguente rischio di produrre aumento dei costi delle strutture e delle gestioni, in una attività che non ha come fine il profitto d'impresa, ma il


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perseguimento di una finalità ambientale di preminente interesse pubblico, quale il recupero di un rifiuto; per superare l'alternativa rigida tra consorzio unico o proliferazione incontrollata di consorzi, si potrebbe probabilmente ipotizzare un sistema «misto», che attribuisca da una parte ad un solo consorzio per tipologia di prodotto la funzione «primaria» tale da garantire in ogni caso il raggiungimento degli obiettivi previsti dal legislatore nazionale e comunitario e, dall'altra, la possibilità di esistenza di ulteriori consorzi che ritenessero in ogni caso remunerativo, alle condizioni di mercato date e stante la presenza di un consorzio «primario», lo sviluppo di un'attività consortile di raccolta e recupero;
l) sia inoltre rivista - attraverso una ampia e approfondita collaborazione tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministero dello sviluppo economico - la disciplina complessiva della normativa di cui al titolo V, parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di bonifica dei siti contaminati (che vada oltre il contenuto delle disposizioni di cui ai commi 43 e 45 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame), garantendo, in particolare, la coerenza con la disciplina del «danno ambientale» e con quella della tutela delle acque, nonché tenendo conto della normativa europea in materia e della futura direttiva comunitaria per la protezione dei suoli, anche anticipandone alcuni contenuti. Si segnala, in sostanza, la necessità di non limitarsi ad un regime transitorio, ma di stabilire un regime certo per le bonifiche dei siti inquinati, il quale, in ossequio ai criteri di coerenza con le direttive comunitarie e con il necessario carattere unitario, coordinato e integrato, della normativa ambientale, superi i due diversi e paralleli regimi giuridici per le bonifiche e per il danno ambientale attualmente disciplinati dal decreto legislativo n. 152 e disponga, al contrario, una effettiva integrazione fra queste due parti. In questo contesto, peraltro, si potranno approfondire i seguenti aspetti: accertare le diverse posizioni del responsabile della contaminazione e del soggetto interessato e/o proprietario dell'area non responsabile della contaminazione; indicare soluzioni appropriate alle attuali problematiche operative attinenti alle attività in esercizio ricadenti su aree interessate da interventi di bonifica; valorizzare e rafforzare le semplificazioni amministrative previste nello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006; garantire una maggiore articolazione del periodo transitorio; favorire e incentivare, anche sotto il profilo finanziario, gli interventi di bonifica di siti contaminati da realizzare - anche mediante appositi accordi di programma - nelle aree finalizzate alla reindustrializzazione;

e con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 1, comma 14, si verifichi l'eventuale possibilità di introdurre una ulteriore modifica al testo dell'articolo 148 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo all'autorità d'ambito territoriale ottimale per la gestione del servizio idrico, nel senso di sopprimere la previsione che l'autorità stessa sia dotata di personalità giuridica e di stabilire che essa costituisce una forma di cooperazione per l'esercizio associato da parte dei comuni di ciascun ambito territoriale ottimale delle funzioni in materia di servizi idrici locali, nonché che le regioni e le province autonome disciplinano le forme e le modalità di cooperazione per detto esercizio associato e individuano le eventuali forme di collegamento con i comuni di cui al comma 5 del citato articolo 148;
2) all'articolo 1, dopo il comma 15, si valuti l'opportunità di inserire un nuovo comma, sostitutivo del comma 6 dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 152 del 2006, del seguente tenore: «Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, possono rimanere in gestione a tali consorzi»;


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3) all'articolo 1, comma 17, che interviene sull'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006, andrebbe resa più flessibile la modifica proposta, valutando l'opportunità di specificare al comma 2 del medesimo articolo 179 la indicata preferenza per le attività di riciclo dei rifiuti;
4) all'articolo 1, comma 18, sostitutivo dell'articolo 181 del codice ambientale, nel comma 1 - in considerazione del generico riferimento, contenuto nella lettera a), alle «altre forme di recupero» - si valuti se mantenere la previsione contenuta nella lettera c), posto che «l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia» rappresenta l'operazione di recupero R1 definita nell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e quindi, come tale, è inclusa tra le «altre forme di recupero» indicate nella lettera a); nel comma 4, si valuti inoltre se prevedere una disposizione transitoria applicabile nelle more dell'emanazione del decreto in esso previsto;
5) sempre con riferimento al nuovo testo dell'articolo 181 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si valuti l'opportunità di inserire, alla fine del comma 5 di detto articolo, un ulteriore comma del seguente tenore: «Gli accordi e i contratti di programma non possono stabilire deroghe della normativa comunitaria vigente e possono integrare e modificare norme tecniche e secondarie solo in conformità con quanto previsto dalla legge»;
6) all'articolo 1, comma 20, sostitutivo dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si valuti l'opportunità di introdurre anche una specifica lettera contenente la nozione e la previsione di una specifica regolamentazione nazionale del «centro di raccolta»;
7) al citato articolo 1, comma 20, sostitutivo dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla lettera f), relativa alla definizione di raccolta differenziata, si chiarisca se la destinazione delle frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia abbia carattere prioritario o esclusivo e, in ogni caso, si coordini tale disposizione con l'articolo 205, recante le misure per incrementare la raccolta differenziata, che prevede esplicitamente, al comma 2, la destinazione della frazione organica umida anche al recupero di energia;
8) al citato articolo 1, comma 20, sostitutivo dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sempre alla lettera f), si valuti l'opportunità di inserire, dopo le parole «frazione organica umida» le seguenti: «raccolta separatamente»;
9) sempre con riferimento al nuovo testo dell'articolo 183, dopo la lettera s), si verifichi inoltre il possibile inserimento di una nuova lettera, che rechi una ulteriore specificazione rispetto alla nozione di composto da rifiuti, nel senso di introdurre la definizione di «compost di qualità», che potrebbe essere del seguente tenore: «ammendante ottenuto dal compostaggio di rifiuti compostabili selezionati, liberamente commercializzabile e utilizzabile, conforme con i requisiti stabiliti dal ecreto legislativo n. 217 del 2006, allegato 2 in materia di fertilizzanti»;
10) nel nuovo testo dell'articolo 183 si valuti l'introduzione della definizione di «gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti» (contenuta nella lettera v) del testo vigente), posto che altre disposizioni del decreto n. 152, su cui non interviene lo schema di decreto in esame, contengono il riferimento a tale figura (in particolare, articoli 202, comma 6; 203, comma 2, lettera g); 221, comma 2);
11) all'articolo 1, comma 22, sostitutivo dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si valuti l'opportunità di sostituire la lettera b), punto 5), del citato articolo 185, nel senso di recuperare la definizione comunitaria di scarico o - qualora si intendesse mantenere l'attuale definizione - di precisare che il convogliamento è richiesto all'uscita dallo stabilimento e non dall'impianto, in modo da mantenere la gestione dei reflui liquidi,


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trattabili all'interno dello stabilimento, nell'ambito della disciplina degli scarichi idrici industriali;
12) al citato articolo 1, comma 22, sostitutivo dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si valuti inoltre l'opportunità di inserire, dopo il comma 1 dello stesso articolo 185, un ulteriore comma che preveda che resti ferma la disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, recante norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano, in quanto costituente disciplina organica e autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato;
13) sempre con riferimento al nuovo testo dell'articolo 185, si valuti l'opportunità di esplicitare la non applicabilità del regime giuridico dei rifiuti ai «prodotti recuperati» come definiti dalla lettera bb), del nuovo testo dell'articolo 183;
14) all'articolo 1, dopo il comma 22, considerata in particolare l'urgenza del problema della gestione e dello smaltimento dei consumabili esausti, valuti il Governo l'opportunità di inserire un ulteriore comma che introduca un nuovo articolo 185-bis all'interno del decreto legislativo n. 152 del 2006, finalizzato a chiarire che le disposizioni di cui alla parte IV dello stesso decreto non si applicano al trasporto dei consumabili esausti (quali cartucce toner, cartucce inet, cartucce nastro) veicolati dagli utilizzatori tramite vettori ordinari di consegna, a condizione che siano conferiti direttamente in impianti autorizzati per le operazioni di recupero descritte dalle voci R2, R4, R5 dell'allegato C alla parte IV dello stesso decreto, e che siano trasportati in contenitori che garantiscano la non dispersione del contenuto;
15) all'articolo 1, comma 23, sostitutivo dell'articolo 186, in materia di terre e rocce da scavo, si valuti l'opportunità di specificare il termine per l'emanazione del decreto ivi previsto, nonché la disciplina transitoria applicabile;
16) all'articolo 1, comma 26, nel condividere il contenuto delle modifiche proposte all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006, si raccomanda altresì di precisare che ai rifiuti assimilati, entro un anno, si applichi esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani e che, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa col Ministero dello sviluppo economico, siano definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani; allo stesso tempo, appare opportuno anche indicare, nell'ambito del medesimo testo, che possono essere assimilati ai rifiuti urbani esclusivamente i rifiuti speciali per i quali sia stata accertata, a seguito di apposita verifica condotta dall'autorità competente per la gestione dei rifiuti, l'inesistenza nel territorio di competenza, ovvero l'insufficienza rispetto al fabbisogno di raccolta e di recupero, di attività svolte da imprese private connesse alla raccolta ed al recupero dei rifiuti oggetto di assimilazione, mentre non possono comunque essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;
17) all'articolo 1, dopo il comma 27, si valuti l'opportunità di inserire un ulteriore comma, finalizzato ad introdurre modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti, affinché al comma 1, dopo le parole «denominati ATO», siano aggiunte le seguenti: «su base provinciale o per accorpamenti di piccole province», e, alla lettera a), siano soppresse le parole: «attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti»;
18) sempre all'articolo 1, dopo il comma 27, si valuti altresì l'opportunità di inserire un ulteriore comma, finalizzato ad introdurre modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di servizio di gestione integrata


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dei rifiuti, nel senso di sopprimere i commi 4 e 5 e di sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti: «1. L'Autorità d'ambito costituisce una forma di cooperazione per l'esercizio associato, da parte dei comuni di ciascun ambito territoriale, delle loro funzioni in materia di gestione dei rifiuti urbani. All'Autorità d'ambito partecipano obbligatoriamente tutti i comuni del territorio corrispondente. 2. Le regioni e le province autonome disciplinano, sentiti i comuni interessati, le modalità e le forme di organizzazione delle Autorità d'ambito, presso la provincia territorialmente competente o, nel caso di accorpamento di piccole province, presso una di queste. Le modalità di organizzazione e funzionamento delle Autorità d'ambito presso le province sono definite previa intesa con le province interessate»;
19) all'articolo 1, comma 29, sostitutivo dell'articolo 206 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si raccomanda di apportare le seguenti modificazioni: in primo luogo, al comma 1, lettera b), dopo le parole «processi produttivi» si propone di aggiungere le parole «e distributivi», mentre al comma 2, lettera b), si richiede di inserire, in fine, le parole «con esclusione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e di altri rifiuti per i quali le modalità di ritiro e di gestione siano stabiliti da norme vigenti»;
20) all'articolo 1, dopo il comma 29, andrebbe introdotto un ulteriore comma recante modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. A tale scopo, nel citato articolo 208, al comma 11, lettera i), andrebbero soppresse le parole «per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico»; al comma 12 andrebbero aggiunte, in fine, le seguenti parole «Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili»; il comma 13 andrebbe sostituito dal seguente: «Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte IV del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente»; andrebbe, infine, soppresso il comma 17. Analoghe modifiche, in quanto strettamente collegate alle modifiche proposte per l'articolo 208, andrebbero peraltro riferite anche all'articolo 210 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con specifico riferimento alla soppressione dell'inciso «per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico» dal comma 3, lettera f), nonché alla riscrittura del comma 4 e all'abrogazione del comma 5;
21) all'articolo 1, comma 30, si valuti la possibile riscrittura dell'intero articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo all'Albo nazionale dei gestori ambientali, in modo da operare sulla base delle indicazioni formulate in sede di Conferenza unificata, anche al fine di favorire, soprattutto con riferimento al trasporto di materiali, la semplificazione delle procedure e la soppressione di superflue disposizioni che rischiano di assoggettare imprese che svolgono attività non inquinanti a ulteriori - e, probabilmente, inutili - adempimenti formali;
22) considerato che, anche in tema di procedura semplificata, le modalità e le condizioni di esercizio devono garantire che le operazioni di recupero non pregiudichino la salute e l'ambiente, facendo


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sì che i regolamenti attuativi abbiano un preciso vincolo normativo - di origine comunitaria - al quale debbono attenersi, si verifichi la possibilità, all'articolo 1, comma 32, di inserire un nuovo comma recante la modifica dell'articolo 214 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel senso di aggiungere al comma 1, in fine, le seguenti parole: «ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 178, comma 2»;
23) all'articolo 1, dopo il comma 41, si verifichi il possibile inserimento di un nuovo comma, modificativo dell'articolo 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006, volto a rafforzare, eventualmente attraverso l'introduzione di un comma 1-bis, l'esclusione (attualmente contenuta in un inciso del comma 1) dai materiali che rientrano nell'ambito dell'attività dei consorzi per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene dei materiali e delle tubazioni in polietilene destinati all'edilizia, alle fognature e al trasporto di gas e acque, in quanto considerati beni durevoli; in proposito si auspica l'adozione in tempi rapidi del decreto di cui al comma 2, al fine di ulteriormente precisare e confermare tale esclusione;
24) con riferimento all'articolo 1, comma 44, che attraverso una novella all'articolo 264, ripristina il tributo provinciale per le funzioni di tutela ambientale, si individuino forme di un coordinamento tra tale disposizione e l'articolo 238 istitutivo di una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, eventualmente attraverso una novella a tale ultima disposizione;
25) all'articolo 1, dopo il comma 46, valuti il Governo l'opportunità di prevedere - al fine di rafforzare la tutela del territorio e la sicurezza di cittadini da possibili incidenti nell'ambito dell'attività di recupero e riciclaggio di rifiuti derivanti dalla lavorazione di pneumatici - l'introduzione, nell'ambito del decreto legislativo n. 152 del 2006, di specifiche disposizioni per la fissazione di limiti massimi allo stoccaggio di scarti di pneumatici e per l'introduzione dell'obbligo di copertura degli stessi, con materiale ignifugo e impermeabile, in ogni fase di trasporto e di deposito ai fini dello stoccaggio;
26) con riferimento - più in generale - alla questione dell'assetto dei consorzi di recupero e riciclaggio, in coerenza con il recente documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'industria del riciclo approvato dalla Commissione, andrebbe valutata con attenzione la possibilità di affinare il quadro degli strumenti esistenti all'interno del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche mediante l'eventuale individuazione di ulteriori sedi di composizione dei conflitti, quale - ad esempio - una sede di arbitrato pubblico tra le parti in caso di contenzioso, che possa esaltare la capacità di un soggetto istituzionale di fare emergere gli obiettivi di salvaguardia ambientale e tutela della salute pubblica;
27) andrebbero, inoltre, verificate le possibili modifiche da apportare alle norme del decreto legislativo n. 152 del 2006 che impongono ai consorzi di riscrivere i propri statuti sulla base di specifici schemi contenuti in appositi decreti ministeriali, trattandosi di una scelta difficilmente comprensibile, tenuto conto del buon risultato degli statuti esistenti, per i quali è peraltro opportunamente prevista l'approvazione ministeriale, anche nel caso di loro successive modifiche;
28) valuti, inoltre, il Governo se non si rendano necessari interventi circa le incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente alla partecipazione degli amministratori dei consorzi di filiera al Consiglio di Amministrazione del CONAI, tenuto conto che proprio questa partecipazione ha, nel recente passato, favorito il pieno coinvolgimento dell'intero sistema consortile nelle scelte; in questo ambito, si richiama anche la questione - segnalata dagli operatori del settore del recupero - circa l'opportunità della presenza delle rappresentanze delle associazioni dei recuperatori all'interno degli organi direttivi dei consorzi stessi;


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29) si verifichi la possibilità di introdurre nel testo un nuovo comma modificativo dell'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel senso di inserire al citato comma 2, dopo la parola «comunitaria», i seguenti periodi: «Il CONAI e i consorzi di cui all'articolo 223 del presente decreto possono stipulare accordi e contratti di programma con le competenti Autorità dei Paesi extracomunitari per l'adozione delle misure e della documentazione necessaria a garantire e disciplinare la tracciabilità dei rifiuti e dei materiali secondari esportati, nonché il loro riciclo e recupero secondo le predette modalità. Tali accordi e contratti possono altresì avere ad oggetto la progettazione, la sperimentazione e lo sviluppo, nei Paesi extracomunitari, di sistemi di gestione integrata e valorizzazione dei rifiuti, nonché l'attuazione delle attività formative e di supporto necessarie a diffondere la conoscenza di tali sistemi, incluse le misure volte a favorire la promozione e diffusione dei beni e prodotti del riciclo. A tal fine, agli accordi possono aderire gli enti nazionali e internazionali competenti in materia di rapporti economici e commerciali»;
30) si segnala al Governo che un ulteriore aspetto da verificare - anche in virtù degli elementi emersi nel corso della richiamata indagine conoscitiva sull'industria del riciclo - riguarda l'eventuale valorizzazione di quelle attività, connesse al ciclo di recupero dei materiali, che favoriscono il risparmio energetico e, in particolare, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, non sembrando da escludere la possibilità che, a seguito di una verifica seria e analitica dei dati, si studi il possibile inserimento di tali attività virtuose all'interno dei parametri per il riconoscimento delle incentivazioni previste dalla normativa vigente per le fonti rinnovabili e, nello specifico, per l'eventuale emissione di «certificati bianchi»;
31) si raccomanda al Governo di individuare, così come indicato nella risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2007, le modalità migliori per assicurare la pronta presentazione di misure concrete per promuovere le attività di riutilizzo, nel cui ambito inserire - tra l'altro - la modifica della normativa relativa ai cosiddetti «acquisti verdi», di cui al decreto n. 203 del 2003 (che risulta ad oggi - di fatto - inapplicabile), rafforzando il principio della tracciabilità delle singole filiere di prodotti provenienti dalle attività di raccolta differenziata;
32) valuti, altresì, il Governo l'opportunità di coordinare - ove necessario - i contenuti del decreto legislativo n. 152 del 2006 con le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (cosiddetto regolamento «REACH»), che disciplina la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche;
33) considerato che la normativa vigente prevede l'obbligatoria assenza di formaldeide e fenoli nelle materie prime secondarie in carta prodotte dalle attività di recupero, con ciò rendendo - di fatto - impossibile il riutilizzo della carta da macero, occorre fissare - sulla base delle indicazioni scientifiche oggi disponibili e in applicazione del principio di precauzione - limiti massimi di presenza di formaldeide nella carta recuperata, in grado di escludere con assoluta certezza qualsiasi rischio per la salute umana e, tuttavia, in una percentuale comunque superiore ai limiti di presenza di tale sostanza previsti per la carta vergine; a tale scopo, valuti il Governo la possibilità di introdurre anche una apposita modifica alla lettera b) del punto 1.1.3 del Suballegato I, Allegato I, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998;
34) sempre con riferimento al citato decreto ministeriale 5 febbraio 1998, appare altresì opportuno provvedere alla correzione di un evidente errore formale relativo al limite massimo di concentrazione di PCB consentito ai fini dello svolgimento delle operazioni di rifiuti pericolosi in regime semplificato, contenuto al punto 3.2.2 del Suballegato I, Allegato I, il quale è fissato in 25 parti per miliardo,


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anziché - come sembrerebbe corretto - in 25 parti per milione;
35) con riferimento a profili meramente formali, si segnala, inoltre, quanto segue:

poiché i commi 1-7 intervengono sul medesimo articolo (articolo 74), siano accorpati in un unico comma con la formula, nell'alinea, «All'articolo 74 sono apportate le seguenti modificazioni», seguita da più lettere e sia modificato l'ordine delle disposizioni secondo l'ordine delle lettere su cui intervengono le novelle. Analogo intervento sia operato anche per i commi 9-10 (che intervengono sull'articolo 108); per i commi 11 e 12 (che intervengono sull'articolo 124); per i commi 30 e 31 (che intervengono sull'articolo 212); per i commi 33-35 (che intervengono sull'articolo 215); per i commi 36-39 (che intervengono sull'articolo 216), nonché per i commi 40 e 41 (che intervengono sull'articolo 229);

con riferimento al comma 16, il comma aggiuntivo da esso introdotto, collocato dopo l'ultimo comma dell'articolo 177, sia numerato come «comma 3», piuttosto che come «comma 2-bis»; analogamente, il comma aggiuntivo introdotto dal comma 21 sia numerato come «comma 6», piuttosto che come «comma 5-bis»;

con riferimento al nuovo testo dell'articolo 186, introdotto dal comma 23, sia sostituito l'erroneo riferimento contenuto nel comma 3 all'attività analitica «di cui al comma 6» con quello, corretto al comma 5; analogamente nel comma 6 sia sostituito l'erroneo rinvio al comma 6, con quello corretto al comma 5.


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ALLEGATO 2

DL 61/07: Emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania (C. 2826 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1.
(Apertura discariche e messa in sicurezza).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1,.
*1. 1. Mazzoni, Mereu.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1,.
* 1. 2. Paolo Russo.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:
Al comma 3, sopprimere le parole: di cui al comma 1;
all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1,.
** 1. 3. Fasolino, Paolo Russo.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:
al comma 3, sopprimere le parole:
di cui al comma 1;
all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1,.
** 1. 4. Mazzoni, Mereu.

Al comma 1, sostituire le parole da: Entro il termine fino a febbraio 2007 con le seguenti: Entro il 31 ottobre 2007.
1. 5. Paolo Russo.

Al comma 1, sostituire le parole: e speciali non pericolosi provenienti dalle attività di selezione, trattamento e raccolta con le seguenti: , il trattamento e la raccolta.
1. 6. Paolo Russo.

Al comma 1, sostituire le parole: e speciali con le seguenti: o speciali.
1. 7. Paolo Russo.

Al comma 1, sopprimere le parole: anche in deroga a specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione per la difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria.
1. 8. Dussin.

Al comma 1, dopo le parole: anche in deroga aggiungere le seguenti: , da decidere caso per caso con apposito provvedimento del Commissario delegato,.
1. 13. Dussin.


Pag. 108

Al comma 1, sopprimere la parola: ambientale.
1. 9. Paolo Russo.

Al comma 1, sopprimere le parole: , paesaggistico-territoriale.
1. 10. Paolo Russo.

Al comma 1, sopprimere le parole: , di pianificazione per la difesa del suolo.
1. 11. Paolo Russo.

Al comma 1, sopprimere le parole: , nonché igienico-sanitaria.
1. 12. Paolo Russo.

Al comma 1, sopprimere le parole: Serre in provincia di Salerno,.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: , nonché un ulteriore sito in provincia di Salerno prescelto dal Presidente della stessa provincia.
1. 15. Fasolino, Paolo Russo.

Al comma 1, sopprimere le parole: Serre in provincia di Salerno,.
1. 14. Paolo Russo.

Al comma 1, sopprimere le parole: , Savignano Irpino in provincia di Avellino.
*1. 16. Di Gioia.

Al comma 1, sopprimere le parole: , Savignano Irpino in provincia di Avellino.
* 1. 17. Mazzoni.

Al comma 1, sopprimere le parole: , Savignano Irpino in provincia di Avellino.
* 1. 18. Paolo Russo.

Al comma 1, sopprimere le parole: , Terzigno in provincia di Napoli.
1. 19. Paolo Russo.

Al comma 1, sopprimere le parole: e Sant'Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento.
* 1. 20. Mazzoni.

Al comma 1, sopprimere le parole: e Sant'Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento.
*1. 21. Paolo Russo.

Sopprimere il comma 2.
** 1. 22. Mazzoni, Mereu.

Sopprimere il comma 2.
** 1. 23. Paolo Russo.

Al comma 2, sostituire le parole da: alla realizzazione fino alla fine del comma con le seguenti: al 31 dicembre 2007.
1. 24. Paolo Russo.

Al comma 2, sostituire le parole da: alla realizzazione fino alla fine del comma con le seguenti: al 30 novembre 2007.
1. 25. Paolo Russo.

Al comma 2, sostituire le parole da: alla realizzazione fino alla fine del comma con le seguenti: al 31 ottobre 2007.
1. 26. Paolo Russo.


Pag. 109

Al comma 2, sostituire le parole da: alla realizzazione fino alla fine del comma con le seguenti: al 30 settembre 2007.
1. 27. Paolo Russo.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: L'uso del sito ubicato nel comune di Terzigno di cui al comma 1 è consentito fino al completamento delle attività di collaudo ed alla messa in esercizio a regime del termovalorizzatore di Acerra.
1. 28. Adolfo, Mereu, Mazzoni.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: d'intesa fino alla fine del comma con le seguenti: con provvedimento straordinario ovvero con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri;
1. 29. Paolo Russo.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: d'intesa fino alla fine del comma con le seguenti: a seguito di espletamento di una procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) da parte della regione Campania.
*1. 30. Dussin.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: d'intesa con il Presidente della regione Campania fino alla fine del periodo con le seguenti: a seguito di espletamento di una procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) da parte della regione Campania.
1. 31. Paolo Russo.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
1. 32. Dussin.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel medesimo piano sono previste opere di bonifica e interventi di riqualificazione nelle aree dei comuni di cui all'articolo 3.
1. 33. Adolfo, Mereu, Mazzoni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Commissario delegato promuove a livello regionale, oltre alle iniziative di informazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, una ulteriore campagna informativa volta a sensibilizzare i cittadini sui problemi e sui costi legati allo smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e sui costi di smaltimento dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata, nonché sui comportamenti individuali che contribuiscono a diffondere una corretta gestione del sistema dei rifiuti.
* 1. 34. Dussin.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Commissario delegato promuove a livello regionale, oltre alle iniziative di informazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, una ulteriore campagna informativa volta a sensibilizzare i cittadini sui problemi e sui costi legati allo smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e sui costi di smaltimento dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata, nonché sui comportamenti individuali che contribuiscono a diffondere una corretta gestione del sistema dei rifiuti.
* 1. 35. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. I poteri e le competenze del Commissario per l'emergenza idrica e del Commissario per le bonifiche sono trasferiti al Commissario per l'emergenza


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rifiuti in Campania. Conseguentemente è disposta la decadenza del Commissario per l'emergenza idrica e del Commissario per le bonifiche.
1. 01. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Il Commissario straordinario è sostituito dal Presidente della Giunta regionale della Campania.
1. 02. Fasolino, Paolo Russo.

ART. 2.
(Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti).

Sopprimerlo.
* 2. 1. Mazzoni, Mereu.

Sopprimerlo.
* 2. 2. Paolo Russo.

Sopprimere il comma 1.
** 2. 3. Mazzoni, Mereu.

Sopprimere il comma 1.
** 2. 4. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso comma 2, al primo periodo premettere il seguente: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato è altresì nominato Commissario straordinario per le bonifiche e la tutela delle acque per la Regione Campania in sostituzione dell'attuale Commissario;
2. 5. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , con le necessarie fino a 3 aprile 2006, n. 152, con le seguenti: provvede a che ogni attività di gestione ed affidamento per la realizzazione di nuovi impianti o ristrutturazione degli esistenti avvenga mediante gara pubblica ad evidenza europea ed individua.
2. 6. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: in via di somma urgenza.
2. 7. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del servizio.
2. 8. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: e, ove occorra fino a: 3 aprile 2006, n. 152.
2. 9. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: all'articolo 113, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e.
* 2. 10. Dussin.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: all'articolo 113, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e.
* 2. 11. Paolo Russo.


Pag. 111

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
**2. 12. Dussin.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
**2. 13. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , prodotte a decorrere dalla data del 15 dicembre 2005,
2. 15. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: prodotte a decorrere dalla data del 15 dicembre 2005, trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione in conformità con le seguenti: trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione, in conformità.
2. 14. Dussin.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: , prodotte a decorrere dalla data del 15 dicembre 2005 con la seguente: prodotte.
2. 16. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 15 dicembre 2005 con le seguenti: 30 dicembre 2006.
2. 17. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 15 dicembre 2005 con le seguenti: 30 settembre 2006.
2. 18. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 15 dicembre 2005 con le seguenti: 30 giugno 2006.
2. 19. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: l5 dicembre 2005 con le seguenti: 30 marzo 2006.
2. 20. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 15 dicembre 2005 con le seguenti: 30 gennaio 2006.
2. 21. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 15 dicembre 2005 con le seguenti: 30 dicembre 2005.
2. 22. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: in conformità al Piano fino alla fine del periodo.
2. 23. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: in conformità al Piano di cui all'articolo 3, comma 1-ter,
2. 24. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al Piano di cui all'articolo 3, comma 1-ter con le seguenti: alle previsioni del Piano di cui all'articolo 3, comma 1-ter, che è adottato secondo le procedure previste dallo stesso comma 1-ter.
* 2. 25. Dussin.


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Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al Piano di cui all'articolo 3, comma 1-ter con le seguenti: alle previsioni del Piano di cui all'articolo 3, comma 1-ter, che è adottato secondo le procedure previste dallo stesso comma 1-ter.
* 2. 26. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: in ogni caso l'affidabilità di tali soggetti in ordine alla con la seguente: la.
2. 27. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso, tali rifiuti devono essere smaltiti nell'ambito del territorio regionale.
* 2. 28. Dussin.

Al comma 1, capoverso comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso, tali rifiuti devono essere smaltiti nell'ambito del territorio regionale.
* 2. 29. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dismesse o abbandonate aggiungere le seguenti: ad esclusione dei territori oggetto di attività di riqualificazione e bonifica ambientale ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
2. 30. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo, dopo le parole: volumetrie disponibili aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelle presenti nel territorio del comune di Acerra.
2. 31. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: , anche sottoposti fino alla fine del comma.
* 2. 32. Mazzoni, Mereu.

Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: , anche sottoposti fino alla fine del comma.
* 2. 33. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: , anche sottoposti fino a: cessazione dello stato di emergenza.
2. 34. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , anche sottoposti a provvedimenti di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.
2. 35. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dell'autorità giudiziaria aggiungere le seguenti: ad eccezione delle cave o delle discariche nelle quali si sospetta il deposito illecito di rifiuti pericolosi.
2. 36. Dussin.

Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dell'autorità giudiziaria aggiungere le seguenti: previa richiesta da far pervenire alla medesima autorità.
2. 37. Adolfo, Mereu, Mazzoni.

Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: ; l'efficacia di detti provvedimenti fino a: cessazione dello stato di emergenza.
2. 38. Paolo Russo.


Pag. 113

Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: ; in tali casi fino alla fine del periodo.
2. 39. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: preliminarmente alla con le seguenti: ai fini della.
2. 40. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: assicura la con le seguenti: procede alla.
2. 41. Paolo Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Al fine di agevolare lo smaltimento all'interno del territorio regionale delle balle di rifiuti trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione Campania, l'impianto per la termovalorizzazione del combustibile derivato da rifiuti (CDR) del comune di Acerra può funzionare fino al 31 dicembre 2009 utilizzando anche CDR che non corrisponde alle caratteristiche del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, recante individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, anche in deroga al provvedimento di valutazione d'impatto ambientale relativo all'impianto.
2. 42. Dussin.

Al comma 1-bis, dopo le parole: sentiti i Presidenti delle regioni aggiungere le seguenti parole: e delle province ed i sindaci dei comuni.
2. 43. Paolo Russo.

Al comma 1-bis, dopo le parole: sentiti i Presidenti delle regioni aggiungere le seguenti parole: ed i sindaci dei comuni.
2. 44. Paolo Russo.

Al comma 1-bis, dopo le parole: sentiti i Presidenti delle regioni aggiungere le seguenti parole: e delle province.
2. 45. Paolo Russo.

Sopprimere il comma 2.
* 2. 46. Mazzoni, Mereu.

Sopprimere il comma 2.
* 2. 47. Dussin.

Sopprimere il comma 2.
* 2. 48. Paolo Russo.

Al comma 2, sostituire le parole da: il personale di cui all'articolo 1 fino alla fine del comma, con le seguenti: il Commissario delegato può utilizzare, attraverso procedure di mobilità, personale in servizio presso i comuni campani.
2. 49. Dussin.

Al comma 2, sostituire le parole: trenta unità con le seguenti: venti unità.
2. 50. Paolo Russo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: attraverso l'utilizzo di personale in servizio presso le amministrazioni comunali della Campania.
2. 51. Dussin.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: attraverso procedure di mobilità


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del personale in servizio presso i comuni campani.
2. 52. Dussin.

ART. 3.
(Divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti).

Sopprimerlo.
3. 1. Mazzoni, Mereu.

Al comma 1, sostituire le parole da: ed in assenza fino alla fine del comma con le seguenti: anche in presenza di interventi di riqualificazione e di opera di bonifica dell'area giuglianese-flegrea, nei seguenti comuni della provincia di Napoli: Giugliano in Campania, Villaricca, Qualiano, Quarto e Pozzuoli, non possono essere ulteriormente localizzati nuovi siti di smaltimento di rifiuti e qualsiasi nuovo sito né può essere disposto l'ampliamento del sito esistente di Taverna del Re per lo stoccaggio di ecoballe.
3. 2. Nespoli, Foti, Cosenza, Cirielli, Taglialatela, Landolfi, Bocchino, Castiello.

Al comma 1, sopprimere le parole da: nel territorio fino a: Masseria Riconta" - e.
3. 4. Paolo Russo.

Al comma 1, dopo le parole: Masseria Riconta" - aggiungere le seguenti: , nel territorio dell'area "Nolana" - ricompresa nei comuni di Casamarciano, Tufino, Comisano e Palma Campania in provincia di Napoli - e nei comuni della regione Campania nei cui territori negli ultimi dieci anni sono stati realizzati impianti di discarica di rifiuti, o di C.D.R., o di deposito di ecoballe.
3. 5. Paolo Russo.

Al comma 1, dopo le parole: Masseria Riconta" - aggiungere le seguenti: a Parapoti e ad Ariano Irpino.
3. 6. Paolo Russo.

Al comma 1, dopo le parole: articolo 1, comma 1, aggiungere le seguenti: nonché nei comuni di Ariano Irpino, Savignano Irpino e Sant'Arcangelo Trimonte.
3. 7. Paolo Russo.

Al comma 1, dopo le parole: articolo 1, comma 1, aggiungere le seguenti: nonché nei comuni di Savignano Irpino e Sant'Arcangelo Trimonte.
3. 3. Mazzoni.

ART. 4.
(Consorzi di bacino).

Sopprimerlo.

Conseguentemente,
all'articolo 7, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:
redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani di cui all'articolo 4.
* 4. 1. Fasolino, Paolo Russo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente,
all'articolo 7, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:
redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani di cui all'articolo 4.
* 4. 2. Adolfo, Mereu, Mazzoni.


Pag. 115

Sopprimerlo.

Conseguentemente,
all'articolo 7, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:
redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani di cui all'articolo 4.
* 4. 3. Nespoli, Foti, Cosenza, Cirielli, Taglialatela, Landolfi, Bocchino, Castiello.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 4. - 1. I consorzi di bacino costituiti ai sensi della legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, sono sciolti e tutte le funzioni, il personale, i mezzi, le strutture loro assegnati sono trasferite alle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani di cui all'articolo 4.
4. 4. Nespoli, Foti, Cosenza, Cirielli, Taglialatela, Landolfi, Bocchino, Castiello.

Sopprimere i commi 1 e 2.
* 4. 5. Adolfo, Mereu, Mazzoni.

Sopprimere i commi 1 e 2.
* 4. 6. Nespoli, Foti, Cosenza, Cirielli, Taglialatela, Landolfi, Bocchino, Castiello.

Sopprimere i commi 1 e 2.
* 4. 7. Paolo Russo.

Al comma 1, sostituire le parole: sono obbligati ad avvalersi, in via esclusiva con le seguenti: possono avvalersi, previa certificazione di efficienza ed affidabilità rilasciata dal Commissario straordinario.
** 4. 8. Adolfo, Mereu, Mazzoni.

Al comma 1, sostituire le parole: sono obbligati ad avvalersi, in via esclusiva, con le seguenti: possono avvalersi, previa certificazione di efficienza ed affidabilità rilasciata dal Commissario straordinario.
** 4. 9. Paolo Russo.

Al comma 1, sostituire le parole: sono obbligati ad avvalersi, in via esclusiva con le seguenti: possono avvalersi.
4. 10. Paolo Russo.

Al comma 1, sostituire le parole: che utilizzano con le seguenti: con alle dipendenze.
4. 11. Paolo Russo.

Sopprimere il comma 2.
* 4. 13. Adolfo, Mereu, Mazzoni.

Sopprimere il comma 2.
*4. 14. Nespoli, Foti, Cosenza, Cirielli, Taglialatela, Landolfi, Bocchino, Castiello.

Sopprimere il comma 2.
* 4. 15. Paolo Russo.

Sostituire i commi 2, 3 e 3-bis con i seguenti:
2. Qualora i consorzi non siano in grado nell'immediato di prendere in capo la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti ed adottare le misure necessarie per l'incremento significativo dei livelli di raccolta degli imballaggi primari e della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonché della frazione valorizzabile di


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carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, viene meno l'obbligatorietà da parte dei comuni di avvalersi dei consorzi per la raccolta differenziata. I comuni provvedono, visto il carattere di urgenza e la necessità di non interruzione del servizio, e fino alla costituzione degli ATO, ai sensi dell'articolo 198, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Il soggetto affidatario del servizio integrato di raccolta differenziata pro-tempore è individuato ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3-bis. I comuni provvedono alla stabilizzazione del personale impiegato presso i consorzi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3529 del 30 giugno 2006.
3-ter. Il Commissario delegato può disporre l'accorpamento dei consorzi inattivi, ovvero il loro scioglimento.
4. 12. Paolo Russo.

Al comma 2, sostituire le parole: anche con eventuali proroghe già concordate tra le parti prima della con la seguente: alla.
4. 16. Dussin.

Sopprimere il comma 3.
* 4. 17. Adolfo, Mazzoni.

Sopprimere il comma 3.
* 4. 18. Paolo Russo.

Sopprimere il comma 3.
* 4. 19. Nespoli, Foti, Cosenza, Cirielli, Taglialatela, Landolfi, Bocchino, Castiello.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: propone alla regione di disporre con la parola: dispone.
4. 20. Paolo Russo.

Al comma 3, primo periodo sostituire le parole: qualora i consorzi con le seguenti: o la risoluzione anticipata dei contratti dei soggetti, anche privati, di cui al comma 2, qualora i consorzi o i soggetti di cui al comma 2.
* 4. 21. Dussin.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: qualora i consorzi con le seguenti: o la risoluzione anticipata dei contratti dei soggetti, anche privati, di cui al comma 2, qualora i consorzi o i soggetti di cui al comma 2.
* 4. 22. Paolo Russo.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: l'obiettivo minimo con le seguenti: le percentuali minime.
4. 23. Dussin.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1108 e 1109 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con le seguenti: del 30 per cento.
4. 24. Paolo Russo.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1108 e 1109 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 con le seguenti parole: del 40 per cento.
4. 25. Paolo Russo.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1108 e 1109 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 con le seguenti parole: del 50 per cento.
4. 26. Paolo Russo.


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Sopprimere il comma 3-bis.
* 4. 27. Nespoli, Foti, Cosenza, Cirielli, Taglialatela, Landolfi, Bocchino, Castiello.

Sopprimere il comma 3-bis.
* 4. 28. Paolo Russo.

Al comma 3-bis, sostituire le parole: I consorzi con le seguenti: Le Province.
4. 29. Nespoli, Foti, Cosenza, Cirielli, Taglialatela, Landolfi, Bocchino, Castiello.

Al comma 3-bis, sostituire la parola: novanta con la seguente: sessanta.
4. 30. Paolo Russo.

Al comma 3-bis, sopprimere le parole: e della sostenibilità.
4. 31. Paolo Russo.

Al comma 3-bis sopprimere le parole: anche con riferimento ai riflessi tariffari sulle utenze.
4. 32. Paolo Russo.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. Nell'immediato i consorzi, ove non sia già in essere un servizio di raccolta differenziata, devono fornire a tutti gli utenti due contenitori di colore diverso: uno scuro per la raccolta dei residui alimentari, umidi e putrescibili; l'altro trasparente per la raccolta dei rifiuti solidi, secchi. I contenitori devono essere consegnati agli operatori della raccolta nei giorni, nelle ore e nei centri di raccolta preventivamente comunicati. Coloro che abbandonano rifiuti con modalità diverse da quelle indicate sono perseguibili con l'ammenda fino a 100 euro.
4. 33. Iacomino, Cacciari, Acerbo.

ART. 5.
(Attuazione di misure emergenziali).

Sopprimerlo.
5. 1. Fasolino, Paolo Russo.

Al comma 1, dopo le parole: dal presente decreto aggiungere le seguenti: e dai precedenti decreti relativi all'emergenza rifiuti della regione Campania.
5. 2. Dussin.

Al comma 1, sopprimere le parole: e che sono attuati dal commissario delegato.
5. 3. Paolo Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I giovani che prestano il servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, ed i militari di truppa che abbiano contratto ferma prefissata nelle Forze Armate e siano residenti nei comuni della regione Campania, vengono, a domanda, impiegati fino al 31 dicembre 2007, dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti della Campania presso i comuni di residenza.
* 5. 4. Dussin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I giovani che prestano il servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, ed i militari di truppa che abbiano contratto ferma prefissata nelle Forze Armate e siano residenti nei comuni della regione Campania, vengono, a domanda, impiegati fino al 31 dicembre 2007, dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti della Campania presso i comuni di residenza.
* 5. 5. Paolo Russo, Fasolino.


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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Commissario delegato, in particolare, con proprio provvedimento vieta con effetto immediato l'importazione nella regione Campania di rifiuti speciali. Al fine di garantire l'osservanza del provvedimento, il Commissario delegato si avvale della collaborazione dei prefetti della regione Campania e delle forze dell'ordine.
5. 6. Adolfo, Mereu, Mazzoni.

ART. 6.
(Nomina a sub-commissari dei Presidenti delle province).

Sopprimerlo.
6. 1. Paolo Russo, Fasolino.

Al comma 1, dopo le parole: agli enti ordinariamente competenti aggiungere le seguenti: entro la data del 31 dicembre 2007.
6. 2. Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole da: in un quadro fino a: regione Campania con le seguenti: i Presidenti delle province della regione Campania ed i sindaci dei comuni di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento, ciascuno per il proprio ambito territoriale di competenza,
6. 3. Paolo Russo, Fasolino.

Al comma 1, sostituire le parole da: in un quadro fino a: regione Campania con le seguenti: i Presidenti delle province della regione Campania ed il sindaco del comune di Napoli, ciascuno per il proprio ambito territoriale di competenza,
6. 4. Paolo Russo.

Al comma 1, sostituire le parole da: in un quadro fino a: regione Campania con le seguenti: i Presidenti delle province della regione Campania ed il sindaco del comune di Salerno, ciascuno per il proprio ambito territoriale di competenza,
6. 5. Paolo Russo.

Al comma 1, sostituire le parole da: in un quadro fino a: regione Campania con le seguenti: i Presidenti delle province della regione Campania ed il sindaco del comune di Caserta, ciascuno per il proprio ambito territoriale di competenza,
6. 6. Paolo Russo.

Al comma 1, sostituire le parole da: in un quadro fino a: regione Campania con le seguenti: i Presidenti delle province della regione Campania ed il sindaco del comune di Avellino, ciascuno per il proprio ambito territoriale di competenza,
6. 7. Paolo Russo.

Al comma 1, sostituire le parole da: in un quadro fino a: regione Campania con le seguenti: i Presidenti delle province della regione Campania ed il sindaco del comune di Benevento, ciascuno per il proprio ambito territoriale di competenza,
6. 8. Paolo Russo.

Al comma 1, sostituire le parole da: concorrono fino alla fine del comma con le seguenti: indicano tutta la filiera impiantistica necessaria a rendere ogni ambito autosufficiente.
6. 9. Paolo Russo, Fasolino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Commissario delegato, definisce, in accordo con i Presidenti delle province, i tempi, i criteri e le modalità per procedere, anche al termine dello stato di emergenza, all'attuazione della normativa vigente sulla raccolta differenziata dei rifiuti e alla riorganizzazione delle competenze


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in materia di gestione dei rifiuti nella regione Campania.
6. 10. Dussin.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2006 n. 263 convertito con modificazioni dalla legge 6 dicembre 2006 n. 290 è sostituito dal seguente:
"3. Il Commissario delegato per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale di un sub-commissario con funzioni vicarie nominato nella persona del direttore generale del Dipartimento della protezione civile.".
6. 12. Paolo Russo.

Sopprimere il comma 3.
* 6. 13. Paolo Russo.

Sopprimere il comma 3.
* 6. 14. Nespoli, Foti, Cosenza, Cirielli, Taglialatela, Landolfi, Bocchino, Castiello.

Al comma 3, dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: entro il 31 dicembre 2007.
6. 15. Paolo Russo.

Al comma 3, sopprimere le parole da: anche limitatamente fino alla fine del comma.
6. 16. Paolo Russo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, alla scadenza del periodo di emergenza, il 1o gennaio 2008, decadono le gestioni commissariali nominate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e ai sensi del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, e del presente decreto e la responsabilità dello svolgimento del servizio dello smaltimento dei rifiuti viene ripristinata in capo agli enti territoriali competenti.
6. 17. Dussin.

ART. 7.
(Tariffe).

Sopprimerlo.
* 7. 1. Fasolino, Paolo Russo.

Sopprimerlo.
* 7. 2. Mazzoni, Mereu.

Sopprimerlo.
* 7. 3. Nespoli, Foti, Cosenza, Cirielli, Tagliatatela, Landolfi, Bocchino, Castiello.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e della tariffa igiene ambientale (TIA).
7. 5. Paolo Russo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: integrale con le seguenti: di almeno il 50 per cento.
* 7. 6. Adolfo, Mazzoni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: integrale con le seguenti: di almeno il 50 per cento.
* 7. 7. Paolo Russo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: integrale con le seguenti: di almeno il 70 per cento.
** 7. 8. Mazzoni.


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Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: integrale con le seguenti: di almeno il 70 per cento.
** 7. 9. Paolo Russo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: integrale con le seguenti: di almeno l'80 per cento.
7. 10. Paolo Russo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: integrale con le seguenti: di almeno il 90 per cento.
7. 11. Paolo Russo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: costi del servizio di gestione aggiungere la seguente: ordinario.
7. 12. Paolo Russo.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: indicati fino alla fine del periodo.
7. 13. Paolo Russo.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione dei costi relativi agli interventi di emergenza o comunque eccedenti l'ordinaria gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
7. 14. Iacomino, Cacciari, Acerbo, De Cristofaro, Perugia.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: detratte le spese per l'emergenza che vanno attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. 15. Paolo Russo.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: detratte le spese per l'emergenza che vanno attribuite alla regione Campania.
7. 16. Paolo Russo.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: A tal fine i comuni promuovono meccanismi di gestione che comprendono strumenti come l'applicazione della «tariffa a peso» e la raccolta «porta a porta».
* 7. 20. Dussin.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: A tal fine i comuni promuovono meccanismi di gestione che comprendono strumenti come l'applicazione della "tariffa a peso" e la raccolta "porta a porta".
* 7. 21. Paolo Russo.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: La differenza che si determina tra il costo integrale di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti e l'incasso della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani da parte di ciascun comune è posta a carico del commissariato, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, sino alla esistenza dello stesso e successivamente è posta a carico della regione Campania per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 10 gennaio 2008. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, delle spese obbligatorie e degli interessi sui titoli del debito pubblico.
7. 18. Mazzoni.


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Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La differenza che si determina tra il costo integrale di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti e l'incasso della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani da parte di ciascun comune è posta a carico del commissariato, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, sino alla esistenza dello stesso e successivamente è posta a carico della regione Campania per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 10 gennaio 2008.
7. 19. Paolo Russo.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nel caso in cui i comuni non provvedano nei termini previsti o non raggiungano gli obiettivi prefissati di raccolta differenziata si procede alla nomina di commissari ad acta.
7. 17. Paolo Russo.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: , previa diffida ad adempiere fino alla fine del comma.
7. 22. Dussin.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: e successiva nomina fino alla fine del comma.
7. 23. Dussin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono esclusi i comuni ove sono stati e sono ubicati impianti di CDR, discariche e termovalorizzatori.
7. 24. Nespoli, Foti, Cosenza, Cirielli, Tagliatatela, Landolfi, Bocchino, Castiello.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis - (Rimborsi) - Nei periodi di irregolare effettuazione del servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani, la tariffa viene commisurata per i medesimi periodi al 40 per cento di quella determinata per l'anno di riferimento. L'adozione di ordinanze commissariali o sindacali costituisce prova di irregolare effettuazione del servizio.
7. 01. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis - (Rimborsi). - 1. Sino alla permanenza della dichiarazione dello stato di emergenza, ai fini della raccolta e del trattamento dei rifiuti solidi urbani la Tarsu è ridotta del 50 per cento.
7. 04. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Rimborsi) - 1. Sino alla permanenza della dichiarazione dello stato di emergenza, ai fini della raccolta e del trattamento dei rifiuti solidi urbani la Tarsu è ridotta del 40 per cento.
7. 05. Paolo Russo, Fasolino.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis - (Misure per la raccolta differenziata) - 1. I comuni della Campania che, alla data del 31 dicembre 2008, non incrementano di almeno il 10 per cento la raccolta differenziata realizzata alla data del 31 dicembre 2007, sono sciolti per grave violazione di legge, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. 02. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis - (Rimborsi). - 1. Sino alla permanenza della dichiarazione dello stato di emergenza, ai fini della raccolta e del trattamento dei rifiuti solidi urbani, la riscossione della Tarsu è sospesa.
7. 03. Paolo Russo.


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Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis - (Misure per la raccolta differenziata) - 1. I comuni della Campania che entro il 31 dicembre 2007 non hanno avviato la raccolta differenziata sono sciolti per grave violazione di legge, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. 06. Paolo Russo.

ART. 8.
(Clausola di invarianza della spesa).

Sopprimerlo.
* 8. 1. Mazzoni, Mereu.

Sopprimerlo.
* 8. 2. Nespoli, Foti, Cosenza, Cirielli, Tagliatatela, Landolfi, Bocchino, Castiello.

Sopprimerlo.
* 8. 3. Paolo Russo, Fasolino.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole:
nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale con le seguenti: con uno stanziamento di 80 milioni di euro a carico del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze;
al comma 3, sopprimere le parole: Ai fini del rispetto di quanto previsto nel comma 1,
8. 11. Paolo Russo.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: Ai fini del rispetto di quanto previsto nel comma 1,
** 8. 4. Nespoli, Foti, Cosenza, Cirielli, Tagliatatela, Landolfi, Bocchino, Castiello.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: Ai fini del rispetto di quanto previsto nel comma 1,
** 8. 5. Paolo Russo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, pari a 100 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.
8. 6. Mazzoni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ai nuovi e maggiori oneri, derivanti dall'attuazione del presente decreto, si provvede mediante uno stanziamento di 80 milioni di euro a carico del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.
8. 8. Paolo Russo.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole da: e riferisce fino alla fine del comma.
8. 9. Nespoli, Foti, Cosenza Cirielli, Tagliatatela, Landolfi, Bocchino, Castiello.


Pag. 123

Al comma 2, premettere le parole: Fino al 31 dicembre 2007.
8. 10. Dussin.

Sopprimere il comma 3.
* 8. 12. Paolo Russo.

Sopprimere il comma 3.
* 8. 13. Nespoli, Foti, Cosenza, Cirielli, Tagliatatela, Landolfi, Bocchino, Castiello.

Al comma 3, sopprimere le parole: Ai fini del rispetto di quanto previsto nel comma 1,
8. 14. Paolo Russo.

Al comma 3, sopprimere le parole: disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 2.
8. 15. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - 1. Per i comuni di Acerra, Afragola, Aversa, Bacoli, Caivano, Castelvolturno, Giugliano in Campania, Marcianise e Villa Literno, considerati comuni ad alto rischio per aumento di malattie tumorali e malformazioni congenite dovute all'inquinamento ambientale da discariche di rifiuti tossici e non, è prevista la priorità per gli interventi di bonifica.
2. Parimenti, la regione Campania, nel riparto dei fondi sanitari per le ASL, deve predeterminare un maggior onere per le spese sanitarie per i territori ove insistono i comuni indicati al comma 1.
8. 01. Nespoli, Foti, Cosenza, Cirielli, Tagliatatela, Landolfi, Bocchino, Castiello.

ART. 9.
(Piano per il ciclo integrato dei rifiuti).

Sopprimerlo.
* 9. 1. Paolo Russo.

Sopprimerlo.
* 9. 2. Nespoli, Foti, Cosenza, Cirielli, Tagliatatela, Landolfi, Bocchino, Castiello.

Al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire le parole da: d'intesa con il Ministro dell'ambiente fino alla fine del capoverso con le seguenti: il Piano per la realizzazione di un ciclo integrato dei rifiuti per la regione Campania. Il Piano prevede, in armonia con la legislazione comunitaria, la priorità delle azioni di prevenzione nella produzione, riutilizzo, riciclaggio del materiale, recupero di energia e smaltimento e contiene l'indicazione del numero e della rispettiva capacità produttiva degli impianti. Il Piano deve prevedere, altresì, la costruzione di nuovi impianti da utilizzare, in via esclusiva, per lo smaltimento dei milioni di tonnellate di ecoballe accumulate negli anni, per la dismissione delle discariche abusive disseminate sul territorio campano, per il sostegno di tutti gli interventi di bonifica ambientale indispensabili per superare, in prospettiva, il degrado procurato negli anni. A tal fine il Piano prevede la possibilità di autorizzare le iniziative sostenute dai comuni, singoli o associati, che intendono con mezzi finanziari propri, integrarsi nella filiera del ciclo dei rifiuti.
9. 4. Nespoli, Foti, Cosenza, Cirielli, Tagliatatela, Landolfi, Bocchino, Castiello.

Al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, sopprimere le parole: , d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
* 9. 5. Dussin.

Al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, sopprimere le parole: , d'intesa con


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il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
* 9. 6. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: d'intesa con il con le seguenti: previo parere del.
** 9. 7. Dussin.

Al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: d'intesa con il con le seguenti: previo parere del.
** 9. 8. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, sopprime le parole: , sentiti la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania e il Commissario per la bonifica.
9. 9. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: sentiti la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania e il commissario per la bonifica con le seguenti: sentita la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania.
9. 11. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: sentiti la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania e con la seguente: sentito.
9. 10. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso 1-ter, sopprimere il terzo periodo.
9. 12. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso 1-ter, quarto periodo, dopo la parola: assicura aggiungere le seguenti: l'autosufficienza degli ambiti territoriali con particolare riferimento alle necessità impiantistiche della città di Napoli e.
9. 13. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso 1-ter, quinto periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: sessanta.
9. 14. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso 1-ter, quinto periodo, sopprimere le parole: , nel limite massimo delle risorse disponibili per la gestione commissariale,
9. 15. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso 1-ter, quinto periodo, sostituire le parole: almeno uno degli con le seguenti: tutti gli.
9. 16. Paolo Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le province provvedono entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, così come previsto dall'articolo 197, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Alle province che non provvedono nei termini previsti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. 17. Paolo Russo, Fasolino.


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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I comuni che non si adeguano per consentire ai cittadini la raccolta separata della frazione secca da quella umida sono diffidati da parte del Commissario delegato a conformarsi a tale direttiva entro 15 giorni. Il commissario provvede a notiziare il Ministro dell'interno della eventuale inottemperanza alla diffida. Il Ministro dell'interno provvede allo scioglimento del comune che non ha ottemperato nei termini all'ordinanza commissariale.
9. 18. Paolo Russo, Fasolino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - 1. Al fine di quanto disposto dal comma 519 della legge 27 dicembre 2007, n. 296, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativamente al contesto emergenziale socio-economico-ambientale dello smaltimento rifiuti, è autorizzato a trasformare in rapporto a tempo indeterminato il rapporto di lavoro delle unità lavorative già rientranti nell'organico del predetto Dipartimento.
9. 01. Marinello.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - 1. Al fine di contrastare il fenomeno del traffico illecito di rifiuti è istituita una task force operativa presieduta dal prefetto di Napoli e composta da tutte le forze dell'ordine che promuove un'operazione territoriale dedicata al pattugliamento delle aree a rischio 24 ore al giorno, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Per la partecipazione alle attività suindicate non vengono corrisposti compensi o emolumenti aggiuntivi.
9. 02. Paolo Russo, Fasolino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Accordo quadro di programma). - 1. A partire dal 31 ottobre 2007 è istituito, e per non oltre un anno, un tavolo permanente in accordo quadro di programma tra il Governo, il Commissario delegato, la regione, le province ed i comuni che accompagni le amministrazioni locali verso l'ordinaria amministrazione. Le suddette intese istituzionali di programma devono contenere la definizione delle attività, dei relativi responsabili, delle risorse finanziarie, delle procedure e dei soggetti tenuti alla verifica dei risultati. In un contesto programmatico unitario, vincolante per tutti i soggetti istituzionali che vi partecipano, devono trovare definizione gli interventi da realizzare, i relativi tempi di esecuzione anche attraverso il ricorso a procedimenti accelerati e le eventuali conferenze dei servizi per l'attuazione delle misure concordate, nonché gli impegni di ciascun soggetto, con preventiva definizione delle risorse finanziarie da attivare e del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie.
2. È prevista la possibilità dell'esercizio di poteri sostitutivi da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione in caso di inerzia di soggetti istituzionalmente competenti a livello regionale ad adottare i vari interventi necessari nel quadro della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
9. 03. Paolo Russo, Fasolino.