XIV Commissione - Mercoledì 27 giugno 2007


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ALLEGATO 1

Schema di relazione all'Assemblea sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici.

RILIEVI ALLA VIII COMMISSIONE APPROVATI

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato lo schema di relazione all'Assemblea sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici, predisposto dalla VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici;
rilevato che la lotta al cambiamento climatico costituisce una sfida globale rispetto alla quale solo un'azione a livello europeo può fornire soluzioni e prospettive adeguate;
osservato che il Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 ha considerato prioritario per l'UE lo sviluppo di una politica climatica ed energetica integrata, fissando una serie di obiettivi ambiziosi e prefigurando alcune misure di ampio respiro;
rilevato che il Consiglio europeo ha altresì ribadito che la lotta al cambiamento climatico costituisce, in particolare in relazione allo sviluppo delle tecnologie ambientali e alle eco-innovazioni, un importante contributo al raggiungimento degli obiettivi indicati nella strategia di Lisbona;
valutato positivamente il ruolo-guida assunto dall'Unione europea nella protezione internazionale del clima e nella promozione di politiche globali di sviluppo sostenibile;
considerato che l'attuale sistema di commercio dei diritti di emissione (Emission Trading - ETS), pur presentando alcuni elementi di criticità, in particolare per il nostro Paese, già rilevati nella relazione predisposta dall'VIII Commissione (quali da una parte il rischio di dipendenza dall'estero, a causa del deficit di crediti di CO2, e dall'altra il vincolo derivante alla costruzione di nuova capacità produttiva dalle attuali modalità di allocazione delle quote) costituisce tuttavia il meccanismo migliore per promuovere la riduzione delle emissioni;
considerato, in particolare, il fatto che il 15 maggio 2007 la Commissione europea ha concluso la valutazione del piano nazionale dell'Italia in materia di assegnazione delle quote di emissione e lo ha accolto a condizione che vi siano apportati alcuni cambiamenti, il più rilevante dei quali riguarda la riduzione del 6,3 per cento del quantitativo totale di quote di emissione proposto, come rilevato anche nella relazione;
considerato che il trasporto su strada è il secondo settore dell'Unione europea per emissioni di gas ad effetto serra ed uno dei pochi nei quali le emissioni continuano ad aumentare e che in questo ambito la Commissione europea ha presentato il 7 febbraio 2007 le comunicazioni «Risultati del riesame della strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri» (COM(2007)19) e «Un quadro normativo competitivo nel settore automobilistico per il XXI secolo» (COM(2007)22);
considerato che l'Unione Europea ha individuato con la Direttiva 2006/32/CE


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nelle azioni per l'efficienza ed il risparmio energetico uno strumento prioritario per la riduzione delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra e quindi per la prevenzione di ulteriori cambiamenti climatici;

DELIBERA DI TRASMETTERE I SEGUENTI RILIEVI

valuti la Commissione l'opportunità di inserire nell'ambito della relazione un più specifico riferimento alla nota della Commissione del 15 maggio 2007, in cui s'invita l'Italia, oltre che a ridurre del 6,3 per cento il quantitativo totale di quote di emissione proposto, anche a:
fornire maggiori informazioni sul trattamento che riserverà ai soggetti che entreranno nel sistema di scambio delle quote di emissione;
inserire, nel piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione gli impianti di combustione, come fatto da tutti gli altri Stati membri;
eliminare diversi adeguamenti ex post previsti;
far sì che il quantitativo massimo di crediti di emissione - concessi alle imprese che partecipano a progetti di abbattimento delle emissioni di CO2 in paesi terzi e che tali imprese possono utilizzare per rispettare i propri impegni in materia di emissioni - non superi il 15 per cento del totale annuo;
valuti la Commissione l'opportunità di segnalare la pendenza di una specifica procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, avviata con la lettera di messa in mora, ex articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea, per non aver presentato entro i termini previsti (15 gennaio di ogni anno) la relazione richiesta ai sensi della Decisione 280/2004 relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il Protocollo di Kyoto;
valuti la Commissione l'opportunità di menzionare nella relazione, come linee guida di riferimento per il Governo anche nella predisposizione del DPEF e della prossima legge finanziaria:
a) il piano d'azione in materia di politica energetica europea per il periodo 2007-2009, approvato dal Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007 sulla base della comunicazione della Commissione «Una politica energetica per l'Europa» (COM(2007)1), che contempla un complesso di misure intese, tra le altre cose, a promuovere la sostenibilità ambientale e a lottare contro i cambiamenti climatici;
b) i contenuti del Libro Verde sugli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale ed energetica, presentato dalla Commissione europea il 28 marzo 2007 (COM (2007)140), in cui si ribadisce che strumenti di mercato quali il sistema di scambio di emissioni, le tasse ambientali e i sussidi mirati possono svolgere un ruolo importante nel conseguimento degli obiettivi di protezione del clima individuati dallo scorso Consiglio europeo di primavera 2007, scoraggiando le azioni indesiderabili e premiando i comportamenti positivi, come il risparmio energetico e le attività rispettose dell'ambiente, sia a livello comunitario che nazionale;
valuti la Commissione l'opportunità di fare riferimento al Libro verde della Commissione, dell'8 marzo 2006, «Una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura» che presenta un approccio integrato tra politiche energetiche e politiche ambientali, sostenendo l'esigenza che ogni Stato definisca il suo mix energetico a partire dalle fonti di energia disponibili, a partire dalle varie possibilità di approvvigionamento e dal relativo impatto sulla sicurezza, la competitività e la sostenibilità ambientale;
valuti la Commissione l'opportunità di richiamare, al paragrafo 2.6 della relazione, i contenuti della risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 14 febbraio 2007, in cui, nel sottolineare


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l'urgenza di prendere iniziative concrete a livello mondiale per affrontare i cambiamenti climatici, si chiede in particolare che la Commissione e gli Stati membri intervengano a favorire, fra l'altro, lo sviluppo di trasporti pubblici più integrati ed ecologici, nonché l'introduzione di misure vincolanti per tale settore, affinché consegua entro il 2020 una riduzione delle emissioni equivalenti a quelle degli altri settori;
valuti la Commissione l'opportunità di indicare, al medesimo paragrafo 2.6 della relazione, uno specifico riferimento ai contenuti delle citate comunicazioni che, in materia di emissioni degli autoveicoli, la Commissione europea ha presentato il 7 febbraio 2007, dal titolo «Risultati del riesame della strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri» (COM(2007)19) e «Un quadro normativo competitivo nel settore automobilistico per il XXI secolo» (COM(2007)22).
valuti la Commissione l'opportunità di integrare nella relazione un riferimento alla politica europea dei trasporti, definita nel Libro bianco, presentato dalla Commissione il 12 settembre 2001, e nell'esame intermedio delle misure e delle azioni da esso contemplate, operato dalla Commissione nel giugno 2006, con particolare riferimento al settore dei trasporti su rotaia, che sconta nel nostro Paese, per quanto attiene alla movimentazione delle merci, un pesante ritardo rispetto ai principali Stati dell'Unione europea;
valuti la Commissione l'opportunità di inserire nell'ambito della Relazione, nel capitolo 2.1 relativo al «Risparmio: una nuova fonte energetica» uno specifico riferimento all'obiettivo comunitario di porre in essere azioni che conducano ad un risparmio energetico medio annuo del 9 per cento. (DIR 2006/32 CE). Si consideri inoltre l'opportunità, nel quadro degli impegni comunitari, che il settore pubblico svolga un ruolo esemplare nella definizione dei propri consumi, dei propri mezzi di trasporto, dei propri servizi, delle proprie reti di illuminazione;
valuti la Commissione l'opportunità di sollecitare, da parte dei Ministeri competenti, delle Regioni e delle Province autonome, l'avvio di campagne di sensibilizzazione sul problema dei cambiamenti climatici, che coinvolgano scuole, famiglie, studenti e si raccordino alle realtà associative locali, alcune delle quali - come comitati di «genitori antismog» - sono già concretamente operanti nelle azioni di monitoraggio delle condizioni ambientali delle grandi città italiane;
valuti infine la Commissione l'opportunità di invitare il Governo a proseguire le iniziative ricomprese nella «manovra energetica», varata con la Finanziaria per il 2007, affiancando alle misure già previste sgravi fiscali e strumenti finanziari concretamente fruibili da parte di famiglie e imprese per il risparmio energetico.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (Atto n. 96).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
rilevata la necessità di eliminare ogni discrepanza tra la normativa nazionale vigente e quella europea, con particolare riferimento non solo alla stessa filosofia che sta alla base delle due normative, ma anche in relazione ad alcuni istituti-chiave;
osservato che ciò appare particolarmente evidente per il concetto di «sottoprodotto», che potrebbe davvero costituire il punto evolutivo più significativo per una nuova politica di corretta gestione dei rifiuti come corretta gestione di risorse, che non nasconda, in realtà, aree e zone franche;
considerata l'esigenza di tenere conto dei contenuti del Sesto programma d'azione in materia di ambiente dell'Unione europea, recentemente ribaditi dal Parlamento europeo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
individui il Governo le modalità migliori per assicurare la pronta presentazione di misure concrete per promuovere le attività di riutilizzo, quali l'accreditamento per i centri di riutilizzo, l'introduzione di un'aliquota IVA ridotta sui prodotti venduti da centri di riutilizzo accreditati, la definizione di standard di riutilizzo, di sorveglianza e di rendiconto dell'attività di riutilizzo;
sia assicurata la differenziazione della disciplina normativa dei rifiuti biodegradabili, dei rifiuti edilizi e di demolizione e dei fanghi di depurazione, così come indicato nel Sesto programma comunitario in materia di ambiente.


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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (Atto n. 96).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
rilevata la necessità di eliminare ogni discrepanza tra la normativa nazionale vigente e quella europea, con particolare riferimento non solo alla stessa filosofia che sta alla base delle due normative, ma anche in relazione ad alcuni istituti-chiave;
osservato che ciò appare particolarmente evidente per il concetto di «sottoprodotto», che potrebbe davvero costituire il punto evolutivo più significativo per una nuova politica di corretta gestione dei rifiuti come corretta gestione di risorse, che non nasconda, in realtà, aree e zone franche;
considerata l'esigenza di tenere conto dei contenuti del Sesto programma d'azione in materia di ambiente dell'Unione europea, recentemente ribaditi dal Parlamento europeo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
individui il Governo, così come indicato nella risoluzione approvata dal Parlamento europeo del 13 febbraio 2007, le modalità migliori per assicurare la pronta presentazione di misure concrete per promuovere le attività di riutilizzo, quali l'accreditamento per i centri di riutilizzo, l'introduzione di un'aliquota IVA ridotta sui prodotti venduti da centri di riutilizzo accreditati, la definizione di standard di riutilizzo, di sorveglianza e di rendiconto dell'attività di riutilizzo;
sia assicurata la differenziazione della disciplina normativa dei rifiuti biodegradabili, dei rifiuti edilizi e di demolizione e dei fanghi di depurazione, così come indicato nel Sesto programma comunitario in materia di ambiente.


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ALLEGATO 4

Nuovo testo del disegno di legge C. 2272-ter Governo, recante disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2272-ter Governo, recante disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione;
tenuto conto che la direttiva 2003/109/CE, recepita dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, prevede che i soggiornanti di lungo periodo godano dello stesso trattamento dei cittadini dell'Unione europea per quanto riguarda il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli professionali secondo le procedure nazionali applicabili;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 8 del nuovo testo, tra i princìpi e criteri generali cui il regolamento dovrà conformarsi, quello di diversificare, in termini di maggior favor, il trattamento riservato ai cosiddetti «soggiornanti di lungo periodo».