I Commissione - Resoconto di giovedì 28 giugno 2007


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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 28 giugno 2007. - Presidenza del vicepresidente Riccardo MARONE.

La seduta comincia alle 8.55.

DL 61/2007: Emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.
Emendamenti C. 2826 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

Alessandro NACCARATO (Ulivo), relatore, rileva che le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 non presentano profili problematici per quanto attiene al riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, fatta eccezione per gli emendamenti Nespoli 4.4, Paolo Russo 4.12, comma 3-ter, e Paolo Russo 4.20, che, prevedendo lo scioglimento o l'accorpamento di organismi previsti dalla legge regionale della Campania, ledono l'autonomia organizzativa della regione, e fatta altresì eccezione per l'emendamento Paolo Russo 4.12, comma 3-bis, che, imponendo ai comuni di stabilizzare il personale impiegato presso i consorzi, lede l'autonomia di


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spesa degli enti locali di cui all'articolo 119, comma 1.
Propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti Nespoli 4.4, Paolo Russo 4.12, limitatamente ai commi 3-bis e 3-ter, e Paolo Russo 4.20, e di esprimere invece parere di nulla osta sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 1.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

La seduta termina alle 9.

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 giugno 2007. - Presidenza del vicepresidente Karl ZELLER.

La seduta comincia alle 14.15.

Sull'ordine dei lavori.

Karl ZELLER, presidente, propone un'inversione dell'ordine dei lavori, nel senso di cominciare l'esame in sede referente dalla proposta di legge C. 2345, per proseguire poi secondo l'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

Karl ZELLER, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Istituzione della Giornata nazionale del Braille.
C. 2345, approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato, e C. 1633 Piscitello.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2007.

Karl ZELLER, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Marco BOATO (Verdi), relatore, ricorda che le Commissioni VII, XI e XII hanno espresso sul testo base parere favorevole. La V Commissione ha invece espresso parere favorevole con la condizione che sia introdotto un articolo aggiuntivo per chiarire che all'attuazione della legge si provvede nell'ambito delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, premesso che la condizione posta dalla V Commissione è una condizione semplice, e non quindi volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, rileva che si tratta nondimeno di una condizione, il che implica la conseguenza che, se la Commissione non la recepisce, non potrà, ove anche maturino i presupposti politici, procedere alla richiesta di trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, come da lui auspicato; se invece la Commissione recepisce la condizione, modificando il provvedimento, questo dovrà tornare all'esame del Senato, dove è già stato approvato, dalla 1a Commissione in sede deliberante, a larghissima maggioranza.
Ciò premesso, rileva che il provvedimento può ritenersi senz'altro privo di oneri per la finanza pubblica, atteso che esso prevede soltanto che la giornata nazionale del Braille sia solennità civile, senza alcuna ripercussione sull'attività lavorativa o scolastica, e che in tale solennità le amministrazioni pubbliche possano, e non debbano, promuovere iniziative di sensibilizzazione o di solidarietà e altro. Si intende quindi che, trattandosi di iniziative facoltative, i comuni interessati vi provvederanno con le proprie, ordinarie risorse di bilancio.
Ritiene pertanto che la soluzione più prudente sia quella di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del testo base, in modo da verificare nel frattempo l'eventuale disponibilità della V Commissione a rivedere il proprio parere alla luce delle


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esigenze testé illustrate, in modo che sia possibile approvare quanto prima in via definitiva il provvedimento, che ha grande rilievo etico e simbolico ed è atteso e caldeggiato dalle associazioni dei non vedenti.

Karl ZELLER, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Testo unificato C. 553 cost. Scotto, C. 1524 cost. Bianchi, C. 2335 cost. Boato, C. 2382 cost. Bianco, C. 2479 cost. Zaccaria, C. 2572 cost. Franco Russo, C. 2574 cost. Lenzi, C. 2576 cost. Franco Russo, C. 2578 cost. D'Alia, C. 2586 cost. Boato e C. 2715 cost. Boato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 27 giugno 2007.

Marco BOATO (Verdi), ad integrazione dell'intervento svolto in una precedente seduta, esprime perplessità sul settimo comma del nuovo articolo 56 della Costituzione, introdotto dall'articolo 4 del testo base, che prevede che i senatori regionali eletti direttamente dai cittadini siano eletti con sistema proporzionale senza recupero nazionale. Premesso di essere favorevole al proporzionale, esprime perplessità in ordine all'opportunità di prevedere il sistema elettorale direttamente nel testo costituzionale, anziché rinviare alla legge ordinaria, com'è oggi. Ritiene infatti che si tratti di un inutile irrigidimento normativo, che potrebbe diventare un problema dove mutassero gli orientamenti politici in relazione al sistema elettorale da preferirsi.

Karl ZELLER, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi.
C. 36 Boato e C. 134 Spini.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 27 giugno 2007.

Jole SANTELLI (FI) dichiara di condividere la complessiva impostazione della proposta di testo unificato elaborata dal relatore, la quale affronta le diverse problematiche relative al tema della libertà religiosa ispirandosi ad un maggiore realismo e pragmatismo rispetto al passato. Reputa tuttavia preferibile non inserire nel testo l'esplicita menzione dei principi costituzionali in materia di libertà religiosa, e ciò al fine di evitare una mera declamazione di formule generali che potrebbero suscitare equivoci in sede interpretativa. Manifesta inoltre perplessità sulla tendenza ad enfatizzare eccessivamente, mediante l'impiego di formule vaghe, i principi generali che regolano la materia. Ravvisa quindi l'esigenza di riservare una particolare attenzione alla valutazione dell'impatto che le disposizioni recate dal testo in esame avrebbero rispetto ai singoli culti, che presentano diversità e specificità. In particolare, con riferimento all'articolo 23, che detta norme in relazione agli edifici di culto, invita a riflettere sul fatto che talora un edificio può non essere riconoscibilmente destinato ad una finalità religiosa o può sembrare che lo sia, senza esserlo. Conclude esprimendo la convinzione che il testo unificato proposto dal relatore costituisca una soddisfacente premessa per un lavoro condiviso da parte di tutti i gruppi parlamentari.

Franco RUSSO (RC-SE) ribadisce l'apprezzamento del suo gruppo per il lavoro svolto dal relatore, fermo restando che si riserva di proporre eventuali modifiche, più o meno di dettaglio, nella successiva fase emendativa, alla luce del dibattito e di un esame più approfondito. Desidera comunque fin d'ora segnalare all'attenzione


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del relatore alcuni spunti di riflessione. Dopo aver premesso di ritenere fondamentale l'inciso contenuto nell'articolo 2, comma 1, in base al quale è garantito anche il diritto di non avere alcuna religione e dopo aver ricordato che vi sono associazioni di atei che sostengono e propagandano le idee ateistiche, nelle quali personalmente si riconosce, esprime l'avviso che le garanzie della minoranza attivamente non credente, quella cioè che promuove le tesi ateistiche, debbano essere rafforzate nel testo, in modo, ad esempio, che sia chiaro che, quando all'articolo 11 si sancisce l'obbligo per il servizio pubblico radiotelevisivo di garantire nei programmi il pluralismo in materia religiosa, si deve intendere che deve darsi spazio anche alle idee antireligiose. Per quanto, infatti, oggi in Italia non si dia uno scontro aspro tra credenti e atei, il problema della discriminazione degli atei potrebbe porsi in futuro; ricorda a tale proposito che negli Stati uniti divampa già da diversi anni un conflitto, sul terreno dell'affermazione delle idee, tra evoluzionisti e creazionisti ed esprime il timore che anche in Italia si possa giungere ad una tale contrapposizione, che in parte si profila nelle rigide posizioni dell'attuale papa in materia di relativismo e di darwinismo.
Con riferimento poi a quanto emerso nella seduta di ieri, concorda sull'opportunità di specificare, all'articolo 2, comma 5, che l'abbigliamento religioso deve consentire l'identificazione della persona «da parte delle autorità competenti», e non da parte di chiunque. È infatti dell'idea che si debba evitare in Italia l'errore commesso in Francia, ossia quello di vietare per principio un determinato abbigliamento religioso. A suo avviso, si deve permettere a chiunque di abbigliarsi come preferisce, fermo restando che le esigenze di sicurezza giustificano l'imposizione di un obbligo di rendersi riconoscibili e identificabili da parte dei soggetti preposti alla sicurezza pubblica.

Roberto ZACCARIA (Ulivo), relatore, precisa che è sua intenzione modificare l'articolo 2, comma 5, della sua proposta di testo unificato anche nel senso di precisare che con «abbigliamento religioso» non deve intendersi tanto la veste tipica del ministro di culto, come può essere l'abito nero del sacerdote cattolico, quanto piuttosto l'abbigliamento che il credente indossa in conformità dei precetti religiosi del suo credo.

Franco RUSSO (RC-SE), riprendendo il suo intervento, si sofferma quindi sull'articolo 6, e in generale sulle disposizioni della proposta di testo unificato che tendono a garantire il singolo credente rispetto alla comunità dei correligionari. Valuta quindi favorevolmente la precisazione di cui al citato articolo 6 secondo cui la libertà religiosa comprende anche il diritto di recedere da una confessione o associazione religiosa. Sottolinea infatti che sarebbe sbagliato privilegiare la dimensione comunitaria, nel senso di prevedere garanzie solo per le confessioni o associazioni, in quanto anche al singolo deve essere garantita la libertà religiosa e di pensiero. Reputa infine condivisibile e opportuno riconoscere, come fa l'articolo 30, la validità agli effetti civili del matrimonio religioso, celebrato secondo i diversi riti delle diverse confessioni, a condizione che si rispettino alcuni vincoli procedurali. Ritiene che si tratti di una soluzione avanzata e liberale, in quanto consente al singolo di contrarre anche più matrimoni religiosi, fermo restando che solo uno può avere valore agli effetti civili. Conclude ribadendo la valutazione prima facie favorevole del suo gruppo rispetto alla proposta di testo unificato e la riserva di presentare emendamenti.

Karl ZELLER, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.