V Commissione - Giovedì 28 giugno 2007


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ALLEGATO 1

7-00175 Di Gioia: Interventi relativi agli eventi sismici verificatisi nella provincia di Foggia

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

L'onorevole Di Gioia solleva l'attenzione sull'articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge n. 263 del 2006, recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 290 del 2006.
Al riguardo si fa presente, preliminarmente, che, prima dell'entrata in vigore della disposizione di che trattasi, in applicazione di ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate con riferimento a taluni eventi calamitosi, è stata prevista, per diversi periodi, la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi per i soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei territori delle province interessate agli eventi stessi. Tale sospensione, inizialmente, è stata riconosciuta anche ai datori e dipendenti pubblici. Successivamente, invece, l'applicazione del beneficio al settore pubblico non è stata reiterata, in relazione alle problematiche insorte in ordine all'esatta individuazione dell'ambito soggettivo e territoriale di operatività delle disposizioni concessorie.
Nell'esigenza di dirimere dette problematiche applicative, è intervenuto il richiamato articolo 6, comma 1-bis che detta disposizioni di interpretazione autentica della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che ha istituito il Servizio nazionale di protezione civile e ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, al Responsabile della protezione civile, il potere di ordinanza per l'attuazione, nei territori colpiti da calamità naturali, degli interventi necessari conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza.
Il citato articolo prevede che la legge n. 225 del 1992, si interpreti «nel senso che le ordinanze di protezione civile, che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti contributivi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi, si applichino esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati dalle stesse ordinanze».
In questo senso gli Istituti previdenziali interessati hanno provveduto a diramare le relative circolari applicative, notificando sia agli Enti esclusi dal beneficio che ai lavoratori in base all'interpretazione autentica dell'articolo 6 comma 1-bis del decreto-legge n. 263 del 2006, la richiesta di pagamento in unica soluzione dei contributi non versati per gli eventi calamitosi.
Il Tar del Molise però, in data 24 gennaio 2007, aveva emanato un'ordinanza con la quale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1-bis del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito in legge n. 290 del 2006 in relazione agli articoli 2 e 3 della Costituzione ove interpretata «nel senso di conferire solo ai datori di lavoro e ai lavoratori privati il diritto di beneficiare della sospensione dei contributi, sia ove inteso nel senso che ai soli datori di lavoro privati è concesso il beneficio di non versare la propria quota di contribuzione ai competenti istituti previdenziali».
Conseguentemente l'INPS, con il messaggio del 5 aprile 2007, n. 8870, ha deciso di sospendere temporaneamente il recupero


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della quota a carico dei lavoratori, in attesa della decisione della Corte costituzionale.
In considerazione della questione di legittimità costituzionale della norma ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, sollevata dal TAR del Molise, come da impegni assunti, siamo intervenuti per invitare anche l'INPDAP, a sospendere temporaneamente la norma, in attesa del pronunciamento da parte della Corte.
In conseguenza del nostro invito l'INPDAP ha comunicato a questo Ministero, con lettera del 4 giugno 2007, l'intenzione di procedere alla sospensione di tutte le iniziative avviate per il recupero immediato dei debiti pregressi, analogamente a quanto disposto dall'INPS.
Pertanto l'Ufficio legislativo del Ministero, in data 13 giugno 2007, ha inviato una lettera all'INPDAP nella quale ha suggerito all'Ente di fissare un termine finale per la sospensione, indicando quello del 30 novembre 2007, in considerazione dell'esigenza che la decisione non produca effetti che travalichino l'attuale esercizio finanziario.
L'INPDAP ha predisposto la lettera, con la quale ha provveduto a sospendere temporaneamente, fino al 30 novembre 2007, il recupero delle quote sia per i lavoratori che per i datori di lavoro.
Si resta, pertanto, in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale.


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ALLEGATO 2

7-00192 Vannucci: Finanziamento di interventi a valere su disponibilità di bilancio dell'INAIL.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Con riferimento alla risoluzione in esame, si ripercorre, brevemente, il quadro normativo.
La legge n. 153 del 1969, all'articolo 65, prevede che «gli enti pubblici e le persone giuridiche private, comunque denominate, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a compilare annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili. Per fondi disponibili si intendono le somme eccedenti la normale liquidità di gestione».
La normativa vigente in tale ambito prevede che l'INAIL possa destinare il 55 per cento di tali fondi ad investimenti immobiliari a reddito come segue:
15 per cento per iniziative di pubblico interesse con particolare riguardo ai settori sanitario, dell'istruzione e della ricerca assicurando una equilibrata distribuzione degli investimenti sul piano nazionale, decreto legislativo n. 104 del 1996;
15 per cento per investimenti in campo sanitario, legge n. 549 del 1995;
25 per cento per iniziative destinate alle università e istituti pubblici di ricerca. Le disposizioni relative a tali investimenti, vigenti fino al 31 dicembre 2005, sono state ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2009 dal comma 438 della legge n. 296 del 2006.

Con successiva modifica al decreto legislativo n. 104 del 1996 (legge n. 289 del 2002, articolo 38, comma 4) è stato previsto che, a partire dall'anno 2003, l'INAIL impieghi il 5 per cento dei fondi relativi al pubblico interesse in investimenti destinati ad asili per l'infanzia ed altre strutture a tutela della famiglia.
Inoltre con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (4 agosto 2005) il plafond detenibile fuori dalla tesoreria è stato fissato in 260 milioni che comprende le disponibilità, a qualunque titolo depositate sul sistema bancario postale o investite in operazioni finanziarie, ivi compresi i valori mobiliari a fronte di impieghi in fondi immobiliari previsti da specifica normativa. Relativamente a detto plafond l'Ente ha richiesto più volte la fuoriuscita dalla tesoreria unica per investire in modo più proficuo le disponibilità e migliorare i risultati di gestione.
Da ultimo con la legge n. 266 del 2005, che ha integrato la legge n. 311 del 2004, si stabilisce che, annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si individuano le finalità in base alle quali l'INAIL delibera i piani di investimento immobiliare, successivamente approvati dai Ministeri vigilanti, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
Sulla base della normativa sopra richiamata il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto in parola, ha individuato le iniziative da realizzare a carino dei fondi disponibili 2002-2005. Tali delibere sono state regolarmente approvate con decreto interministeriale, nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti dalla legislazione vigente.
Occorre sottolineare che già la legge finanziaria 2005 ha introdotto limiti alla spesa pubblica per il triennio 2005-2007, dai quali è derivata la sostanziale impossibilità


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per l'Istituto di procedere alla realizzazione degli investimenti deliberati.
In questo quadro normativo si inserisce la specifica attuazione del comma 480 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) recante «Progetti per investimenti e per dotazioni infrastrutturali da finanziare anche con risorse INAIL». La norma statuisce quanto segue: «per l'anno 2006, allo scopo di promuovere la realizzazione di investimenti e per il rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti locali, nonché gli Enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione ... possono presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifici progetti da finanziare anche a valere sulle risorse iscritte nel bilancio INAIL, che risultino disponibili per investimenti...».
Gli impieghi indicati nel citato comma 480, che fanno esplicito riferimento all'anno 2006, secondo il parere del Ministero dell'economia, devono rientrare nei limiti dettati dalle norme vigenti, che ne disciplinano anche le modalità di utilizzo.
Purtroppo l'articolo 1, comma 480, della legge n. 266 del 2005 fa riferimento genericamente alle «risorse iscritte nei bilancio dell'INAIL, che risultino disponibili per investimenti». A tale riguardo, l'Istituto ha segnalato che, per il 2006, le risorse sono già state oggetto di piani d'impiego approvati e, quindi, sono state impegnate.
Pertanto, per l'anno 2006, non sussistono risorse disponibili da destinare allo scopo ed il comma in questione risulta, di fatto, inattuabile in virtù della sua genericità.
Inoltre per quanto concerne il problema riguardante le modalità d'impiego delle risorse, secondo l'INAIL, l'articolo 1, comma 480, della legge finanziaria per il 2006 attribuisce all'Ente una competenza (attività di «finanziamento di progetti») che si concretizza in operazioni di mutuo da erogare dallo stesso agli Enti richiedenti.
Per questa ragione l'INAIL ha evidenziato che le operazioni di finanziamento non rientrano tra i suoi fini istituzionali.
Tra l'altro, l'attività di finanziamento, per la quale l'Ente non è abilitato, metterebbe a rischio fondi versati dagli iscritti e destinati al pagamento delle prestazioni istituzionali.
Quanto sopra esposto conferma con tutta evidenza l'impossibilità, da parte del Ministero dell'economia di dare immediata attuazione al comma 480, a causa della complessità dei problemi derivanti dai vincoli imposti dalla legislazione vigente e dai fini istituzionali dell'Ente.
Si assicura che la questione è all'attenzione di entrambi i dicasteri al fine di valutare un'apposita disposizione normativa che eventualmente modifichi le modalità ed i termini dell'attuazione della disposizione in esame.


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ALLEGATO 3

7-00192 Vannucci: Finanziamento di interventi a valere su disponibilità di bilancio dell'INAIL.

RISOLUZIONE APPROVATA

La V Commissione bilancio,
premesso che:
l'individuazione di nuove modalità per reperire risorse aggiuntive da destinare ad interventi diretti allo sviluppo e al finanziamento di interventi per il potenziamento del sistema produttivo e delle infrastrutture investe notevole importanza al fine di garantire un miglioramento della competitività dell'economia italiana, senza pregiudicare, allo stesso tempo, il conseguimento degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica;
in questo quadro si collocano le numerose disposizioni legislative che consentono l'utilizzo delle disponibilità risultanti dal bilancio degli enti previdenziali o assistenziali, e dell'INAIL in particolare, per il finanziamento di progetti diretti al rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali, con particolare attenzione a quelle riguardanti i settori sanitario, dell'istruzione e della ricerca, presentati da regioni, province autonome ed enti locali;
in ordine all'applicazione di tali disposizioni, il Governo, in risposta all'interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-00435 Vannucci, ha precisato, nella seduta della Commissione bilancio del 30 novembre 2006, che, a fronte di una ingente disponibilità di fondi per il quadriennio 2002-2005 di euro 3.620.940.642, la realizzazione degli investimenti registra una situazione di stallo determinata dalla indisponibilità delle necessarie risorse di cassa, anche in conseguenza delle disposizioni in materia di limiti all'incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni contenute nella legge n. 311 del 2004;
la disposizione sopra richiamata ha limitato, per l'anno 2005, la possibilità di incremento delle spese al 4,5 per cento dell'ammontare delle spese dell'anno 2003 e attestando il possibile incremento percentuale per gli anni 2006 e 2007 al 2 per cento delle corrispondenti spese dell'anno precedente;
tale disposizione non dovrebbe pertanto trovare applicazione a partire dall'anno finanziario 2008 e, conseguentemente, le disponibilità di competenza non utilizzate dovrebbero poter essere iscritte nel conto dei residui e utilizzate per la realizzazione degli investimenti;
nella medesima occasione, con particolare riferimento all'attuazione dell'articolo 1, comma 480, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), che prevede che le regioni e gli enti locali, nonché gli altri enti appartenenti all'aggregato delle pubbliche amministrazioni, possono presentare specifici progetti da finanziare anche a valere delle disponibilità di bilancio dell'INAIL, il Governo ha specificato che, a fronte di una disponibilità di fondi pari a 890 milioni di euro, non risulta ancora emanato il decreto ministeriale chiamato a definire i progetti ammissibili al finanziamento;
in considerazione della nuova disciplina che decorrerà dall'anno finanziario 2008;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui l'attuazione dell'articolo 1,


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comma 480, della legge finanziaria per il 2006 non risulta possibile per la formulazione dell'attuale disposizione, per un verso per la complessità dei vincoli imposti dalla stessa, per altro verso per il fatto che tali operazioni di finanziamento non rientrano tra i fini istituzionali dell'INAIL,

impegna il Governo

ad assicurare l'effettiva disponibilità del complesso delle risorse stanziate per il quadriennio 2002-2005, e ad assumere immediatamente le iniziative idonee a riformulare il citato comma 480 in modo da rimuovere i difetti che ne impediscono l'attuazione, al fine di garantire la tempestiva realizzazione di interventi di evidente importanza e da evitare che le risorse allo stato disponibili non siano più utilizzabili, con grave pregiudizio per gli enti che potrebbero beneficiare e per le comunità dei territori di riferimento.
(8-00065)
«Vannucci, Crisafulli, Marchi, Ventura, Musi, Piro, Crisci, Zorzato, Ossorio».


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ALLEGATO 4

Ratifica della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la lotta al tabagismo (C. 2540 Governo).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Si specifica quanto segue:
articolo 5, comma 2: ai sensi della disposizione ivi contenuta, che fa generico riferimento ad «un dispositivo nazionale di coordinamento o dei punti focali nazionali per la lotta al tabagismo», nonché a generiche «misure legislative, esecutive, amministrative» da adottarsi per l'elaborazione di politiche atte a ridurre il consumo di tabacco, la dipendenza alla nicotina e l'esposizione al fumo del tabacco, non vi è l'obbligo di dover costituire un apposito organismo nazionale di coordinamento, atteso che dette attività sono attualmente svolte dal competente Ministero della salute a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per detto Dicastero e preordinate per dette finalità;
articolo 5, comma 6: è previsto, ai sensi della disposizione ivi contenuta, che per l'efficace attuazione della Convenzione le parti si impegnino nei limiti del mezzi e delle risorse di cui dispongono;
al riguardo, non si hanno elementi oggettivi su cui fornire un'indicazione, anche di massima, del potenziale impegno finanziario, atteso che, come peraltro specificato nella Relazione illustrativa, le attività di cooperazione e di assistenza tecnica o finanziaria previste dalla Convenzione potranno essere svolte a valere e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, con particolare riguardo, eventualmente a valere sui fondi a disposizione (legge n. 49 del 1987) della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri;
in proposito, l'entità delle risorse di cui alla legge n. 49 del 1987 da destinare alla copertura delle eventuali spese connesse all'attuazione della Convenzione saranno oggetto di un'apposita specifica e preordinata programmazione nel più generale ambito dei fondi complessivi di cui alla richiamata legge;
articolo 6, comma 2; articolo 12; articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4; articolo 22: tutte le disposizioni ivi contenute rivestono carattere del tutto programmatico e, pertanto, non necessitano di quantificazione per indisponibilità al momento di dati oggettivi su cui basare una stima;
con particolare riguardo all'articolo 22, analogamente a quanto sopra indicato a proposito dell'articolo 5, comma 6, si ribadisce che non si hanno elementi oggettivi su cui fornire un'indicazione del presumibile impatto finanziario della disposizione ivi contenuta, atteso che, come peraltro specificato nella Relazione illustrativa, per quanto disposto all'articolo 22, gli eventuali oneri saranno assicurati a valere sui fondi di cui alla citata legge n. 49 del 1987;
con riferimento all'articolo 20, comma 4: premesso che lo scambio d'informazioni avviene a titolo gratuito e ribadito che la creazione di una banca dati riguardante i programmi di monitoraggio nazionali riveste carattere del tutto programmatico ed eventuale e, pertanto, non necessita di quantificazione, qualora si volesse in futuro creare una banca dati e non fossero sufficienti allo scopo i sistemi informatici attualmente in uso presso il Ministero della salute, si provvederà con


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apposito provvedimento legislativo volto a quantificarne gli oneri od a determinarne la copertura finanziaria;
articolo 6, comma 3: è compito dell'Amministrazione competente, da attuarsi a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio a disposizione a legislazione vigente, quello della redazione dei rapporti periodici da presentare alla Conferenza delle Parti;
articolo 9 (direttive), articolo 14 (misure), articolo l9 (indennizzi) e articolo 27 (ricorsi arbitrali): l'attuazione delle direttive suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica, delle misure volte alla riduzione della domanda di tabacco, delle eventuali richieste di indennizzo noi confronti delle pubbliche amministrazioni e il ricorso al tribunale arbitrale, rivestono carattere del tutto eventuale e, pertanto, non necessitano di quantificazione;
qualora, invece, dall'attuazione di dette direttive (articolo 9), misure (articolo 14), indennizzi (articolo 19), ricorsi arbitrali (articolo 27) dovessero determinarsi oneri per la finanzia pubblica, ad essi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo volto a quantificarne gli oneri ed a determinarne la copertura finanziaria;
articolo 23, commi 1, 2 e 4: in merito alla partecipazione italiana alle riunioni della Conferenza delle Parti ed agli eventuali Organi sussidiari, si chiarisce che dette riunioni sono previste negli stessi giorni delle riunioni dell'Assemblea Generale dell'OMS e, pertanto, non si verifica alcun onere aggiuntivo, atteso che la spesa per l'invio dei funzionari ed esperti viene sostenuta dal Ministero della salute per le medesime missioni presso l'OMS.


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ALLEGATO 5

DL 61/2007: Emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania (C. 2826-A Governo, approvato dal Senato).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Si fa presente quanto segue:
emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.15, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.15, 2.23, 2.24, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.38, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.13, 4.14, 4.15, 4.19, 5.1, 6.1, 6.13, 6.14, 6.16, 7.4, 7.1, 7.2, 7.3, 9.1, 9.2: l'articolo, ovvero i singoli commi o le parole che si intendono sostituire o sopprimere sono ritenuti necessari per il conseguimento degli obiettivi del decreto-legge. Si esprime, salvo diverso avviso del Dipartimento della protezione civile, parere contrario;
emendamento 1.02: si segnala che trattasi del Commissario delegato, erroneamente indicato come straordinario;
emendamenti 1.33, l.34, 1.35, 4.33, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8. 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.15, 7.16, 7.20, 7.21: parere contrario in quanto le disposizioni comportano oneri non quantificati e non coperti;
emendamenti 3.5, 3.7, 3.3: si rinvia al parere del Dipartimento della protezione civile in relazione agli effetti sui costi di smaltimento che potrebbero prodursi a seguito dell'estensione del divieto di localizzazione;
emendamenti 4.24, 4.25, 4.26: il parere favorevole all'ulteriore corso è condizionato alla verifica della compatibilità dei livelli di raccolta differenziata con le disposizioni comunitarie vigenti in materia;
emendamenti 4.27, 4.28, 7.13: parere contrario in quanto i piani sono necessari ai fini di una attenta valutazione degli aspetti finanziari di costi, ricavi, economicità e riflessi sulle tariffe di settore;
emendamento 4.29: premesso che va accertato se le Province detengano i dati per la redazione dei previsti piani, ovvero chi è tenuto a fornire i necessari elementi informativi, la disposizione risulta carente in quanto non specifica l'ambito cui si riferisce. Inoltre, i previsti maggiori compiti comportano oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria. Parere contrario;
emendamenti 6.9, 6.17, 9.4, 9.50: si rinvia al parere del Dipartimento della protezione civile ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
emendamenti 7.18, 7.19: parere contrario, copertura non idonea e priva di quantificazione;
emendamenti 7.01, 7.04 e 7.05: parere contrario in quanto la soppressione o riduzione della TARSU sino alla permanenza della dichiarazione dello stato di emergenza, ai fini della raccolta e del trattamento dei rifiuti solidi urbani, comporta minori entrate per la finanza pubblica;
emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.9: parere contrario in quanto la soppressione della clausola di invarianza della spesa è suscettibile di determinare oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria;
emendamento 8.11: parere contrario, copertura non idonea;
emendamenti 8.6, 8.8: parere contrario, copertura non idonea e non si hanno


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elementi per la verifica della congruità dell'indicata quantificazione;
emendamento 8.01: diretto a prevedere al comma 1 la priorità degli interventi di bonifica per alcuni comuni della regione Campania considerati ad alto rischio per aumento di malattie tumorali e malformazioni congenite dovute all'inquinamento ambientale, al comma 2 un maggiore onore per le spese sanitarie che la regione Campania deve predeterminare in sede di riparto dei fondi sanitari per le ASL dei comuni di cui al comma 1. Al riguardo, per quanto di competenza, si esprime parere contrario, in quanto la proposta emendativa comporta maggiori oneri non quantificati né coperti a carico della finanza pubblica;
emendamento 9.15: il periodo che si intende sopprimere ha valenza di clausola di salvaguardia finanziaria, parere contrario;
emendamento 9.16: parere contrario in quanto non si hanno elementi per valutare l'idoneità della clausola di salvaguardia rispetto all'estensione degli interventi previsti dalla proposta in esame;
emendamento 9.03: parere contrario in quanto la prevista istituzione del tavolo permanente comporta oneri non quantificati e privi di copertura, inoltre, le previste intese istituzionali non fanno alcun riferimento alla copertura finanziaria delle stesse, ma solamente alla definizione delle risorse.

Non si hanno osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.
Relativamente, poi, alle osservazioni ed alle richieste di chiarimenti di cui alla nota di verifica predisposta dagli Uffici della V Commissione bilancio si rinvia alle osservazioni suesposte.


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ALLEGATO 6

Schema di decreto ministeriale concernente il piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Atto n. 105).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Si fa riferimento alle osservazioni formulate dalla Commissione Bilancio della Camera sullo schema di decreto interministeriale indicato in oggetto.
In particolare, la Commissione Bilancio ha osservato che:
1) andrebbe confermata la congruità dei mezzi finanziari recati dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 10 del 2007 rispetto alle attività indicate nell'allegato allo schema di decreto legislativo in esame, con particolare riferimento alla quantificazione delle spese previste per l'assistenza delle imprese e l'assegnazione complessiva attribuita al Ministero della sviluppo economico cui è demandata tale funzione di assistenza;
2) andrebbe chiarito se per l'attuazione dei regolamento REACH vengono utilizzate esclusivamente le risorse di cui al predetto articolo 5-bis del decreto-legge n. 10 del 2007, ovvero se si prevede di utilizzare risorse aggiuntive;
3) andrebbe confermata l'effettiva disponibilità delle risorse previste per l'esercizio 2007 dal predetto articolo 5-bis del decreto-legge n. 10 del 2007 a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987;
4) andrebbe verificata l'idoneità della clausola di invarianza della spesa (articolo 7, comma 6 dello schema di decreto interministeriale) per il funzionamento del Comitato di cui allo stesso articolo 7.

Al riguardo, si rappresenta, per quanto di competenza, quanto segue:
1) ad avviso dallo scrivente, la coerenza finanziaria del provvedimento deve essere valutata rispetto agli stanziamenti annuali complessivi previsti dall'articolo 5-bis del decreto-legge n. 10 del 2007. In tal senso, non si ravvisano elementi di criticità in quanto la tabella allegata allo schema di provvedimento in esame è in linea con gli stanziamenti stessi;
2) a legislazione vigente, le uniche risorse finanziarie finalizzate all'attuazione del Regolamento REACH sono quelle di cui al citato articolo 5-bis del decreto-legge n. 10 del 2007, alla cui programmazione ed utilizzo è rivolto lo schema di provvedimento in esame;
3) si conferma che le risorse previste per l'esercizio 2007 - pari a 2,1 milioni di euro - a carico dei Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 sono attualmente disponibili presso il Fondo stesso;
4) ad avviso dello scrivente, la clausola di invarianza della spesa riguardante il funzionamento del comitato di cui all'articolo 7 dello schema di decreto in esame appare comunque idonea ad evitare l'insorgenza di oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto anche conto che i compiti di segreteria del Comitato sono assicurati dalle strutture del Ministero della salute. Si rinvia, comunque, a tale dicastero, per ulteriori assicurazioni in tal senso.