X Commissione - Marted́ 3 luglio 2007


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ALLEGATO 1

Ratifica Accordo Italia-Pakistan di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica. (C. 2598 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione X (Attività produttive, commercio e turismo),
esaminato il disegno di legge del Governo (C. 2598) recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, con Annesso, fatto a Islamabad il 10 novembre 2005;
rilevato che l'Accordo reca disposizioni analoghe a quelle contenute in intese simili concluse con altri Stati in materia culturale, scientifica e tecnologica, rientrando nelle attività internazionali finalizzate a rafforzare i legami di amicizia tra Paesi, in una concezione della collaborazione culturale quale strumento di politica estera;
segnalato che L'Accordo sostituirà l'Accordo culturale del 17 marzo 1975 e l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica del 20 agosto 1975, entrambi ormai superati e privi di copertura finanziaria;
considerato altresì che, come specificato nella relazione governativa, il Pakistan è un Paese in rapida evoluzione con un'economia in forte crescita e che il nuovo Accordo aprirà quindi nuovi orizzonti di cooperazione in settori d'avanguardia, quali quelli dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie e del restauro, gettando altresì le basi per una proficua collaborazione nell'ambito dei programmi dell'Unione europea e di altri Organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza e alla tecnologia;
rilevato, inoltre, che, in base all'Allegato I, che contiene le disposizioni a tutela della proprietà intellettuale, le Parti si impegnano affinché venga assicurata una adeguata protezione della proprietà intellettuale creata nel corso della collaborazione bilaterale, attraverso la notifica tempestiva degli eventi riguardanti tale materia intrapresi in conformità dell'Accordo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 2

Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri. C. 154 Mazzocchi, C. 914 Rugghia, C. 994 Stucchi.

TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Finalità).

1. La Repubblica tutela i le botteghe e i locali storici, le botteghe d'arte, gli antichi mestieri e i pubblici esercizi in attuazione del secondo comma, lettera s), e del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Art. 2.
(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge sono individuati come beni culturali, meritevoli di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni:
a) le botteghe e i locali storici, ossia gli esercizi commerciali connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale;
b) le botteghe d'arte, nelle quali sono svolte attività artistiche consistenti nella realizzazione di creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche di lavorazione che costituiscono gli elementi tipici della tradizione artistica del Paese, anche con riferimento a zone di affermata e intensa produzione artistica;
c) gli antichi mestieri e le attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione.

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) agli esercizi commerciali, artigianali e ai pubblici esercizi connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale ovvero testimonianza storico-culturale ed etnoantropologica;».

Art. 3.
(Censimento dei locali).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il Ministro per i beni e le attività culturali definisce, con proprio decreto, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri e le modalità per l'individuazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri.
2. I comuni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale, redigono un apposito piano comunale delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e


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degli antichi mestieri di cui all'articolo 2 presenti nel proprio territorio e trasmettono la relativa documentazione alla regione.
3. La regione, tenuto conto della documentazione trasmessa dai comuni ai sensi del comma 2, provvede alla redazione di un elenco regionale delle botteghe storiche basandosi su piani comunali e procedendo alla verifica della corrispondenza fra i contenuti dei singoli Piani comunali e il decreto di cui al primo comma.
4. L'inserimento nell'elenco di cui al comma 3 comporta l'acquisizione della qualifica di locale storico.

Art. 4.
(Requisiti).

1. Per l'attuazione della presente legge lo Stato, le regioni e gli enti locali, sulla base del principio di sussidiarietà, adottano provvedimenti per la tutela di unità immobiliari caratterizzate da specifico valore storico, artistico e ambientale, che sono sede di botteghe e locali storici o di botteghe d'arte.
2. Sono requisiti che caratterizzano le botteghe e i locali storici, le botteghe d'arte e gli antichi mestieri:
a) lo svolgimento dell'attività nella medesima sede per un periodo non inferiore a cinquanta anni;
b) la presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili di specifico interesse artistico e storico, nonché l'inventario degli archivi e del patrimonio;
c) l'esercizio di una attività commerciale storica o tradizionale, ovvero lo svolgimento di un antico mestiere con tecniche di lavorazione prevalentemente manuali.

3. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono sottoposte a vincoli di continuità merceologica, di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio degli arredi, delle vetrine, dei serramenti e delle suppellettili presenti all'interno della bottega storica, pena l'esclusione dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 3. Lo stesso vincolo si applica alle apparecchiature d'epoca e agli strumenti produttivi relativi agli antichi mestieri.

Art. 5.
(Istituzioni del Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri).

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo.
2. Le risorse ripartite fra le regioni italiane ai sensi del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo sono destinate ai comuni che abbiano approvato il piano di cui all'articolo 3, comma 2. Le regioni definiscono con proprio provvedimento i criteri di priorità con cui le risorse devono essere ripartite.
3. I comuni applicano alle botteghe storiche inserite nel Piano comunale, approvato dalla regione, l'aliquota minima dell'imposta comunale sugli immobili.
4. Una quota parte del Fondo può essere utilizzata dalle regioni per realizzare corsi di formazione per gli antichi mestieri, eventualmente utilizzando gli enti formativi accreditati; un'ulteriore quota delle risorse del Fondo può essere destinata dalle regioni ai comuni che decidano


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di prevedere l'erogazione di contributi per l'affitto e per il restauro delle botteghe storiche.
5. Il regime di aiuti di cui alla presente legge è subordinato al rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.

Art. 6.
(Vincoli per i beneficiari dei finanziamenti).

1. La concessione di finanziamenti alle botteghe e ai locali storici, alle botteghe d'arte e gli antichi mestieri prevista dalla presente legge è subordinata alla stipula, tra gli enti locali, i proprietari delle mura e i gestori delle relative attività, di un'apposita convenzione che stabilisce tra l'altro, vincoli in ordine al mantenimento della destinazione d'uso, dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni elemento di decoro e di funzione descritti come meritevoli di tutela nel censimento di cui all'articolo 3.
2. La convenzione di cui al comma 1 definisce i casi e le modalità di revoca dei contributi, qualora i vincoli in essa previsti, non siano stati rispettati.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.