I Commissione - Mercoledì 4 luglio 2007


Pag. 34

ALLEGATO 1

Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi (C. 36 Boato e C. 134 Spini).

NUOVA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE

NORME SULLA LIBERTÀ RELIGIOSA

Capo I
LIBERTÀ DI RELIGIONE

Art. 1.
(Principi generali).

1. La Repubblica garantisce a tutti la libertà di religione quale diritto fondamentale della persona in conformità alla Costituzione e nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili dell'uomo nonché delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute in materia.
2. La presente legge si fonda sul principio della laicità dello Stato al quale è data attuazione nelle leggi della Repubblica.

Art. 2.
(Contenuto e limiti).

1. La libertà di religione comprende e presuppone la libertà di coscienza e la libertà di pensiero in materia religiosa. È garantito il diritto di mutare religione o di non averne alcuna. La discussione sui temi religiosi è libera.
2. La libertà di religione comprende altresì il diritto di professare liberamente la propria religione, in qualsiasi forma individuale o associata, in privato e in pubblico, di diffonderla e farne propaganda, di osservarne i riti e di esercitarne il culto.
3. Nessuno può essere obbligato a manifestare opinioni in materia religiosa o a dichiarare la propria appartenenza religiosa, salvi i casi espressamente previsti a tutela della libertà stessa e di altri diritti costituzionalmente garantiti. È assicurata la protezione dei dati personali in conformità alle norme che disciplinano la materia.
4. La libertà di religione non può essere sottoposta a limitazioni diverse da quelle previste dall'articolo 19 della Costituzione.
5. L'abbigliamento indossato in conformità a precetti religiosi deve consentire, ai soggetti abilitati, l'identificazione della persona.

Art. 3.
(Divieto di discriminazione).

1. Nessuno può essere in alcun modo sottoposto a discriminazioni, distinzioni, esclusioni, restrizioni o preferenze fondate su motivi di ordine religioso, né nei rapporti giuridici tra privati, né in quelli tra i privati e la pubblica amministrazione.
2. Gli atti di violenza o di discriminazione per motivi religiosi e l'istigazione a commetterli sono puniti a norma dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, e del decreto-legge


Pag. 35

26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
3. Nei casi di discriminazione per motivi religiosi si applicano le disposizioni degli articoli 43 e 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

Art. 4.
(Riunione e associazione).

1. I diritti di riunione e di associazione previsti dagli articoli 17 e 18 della Costituzione possono essere liberamente esercitati da tutti anche per finalità di religione o di culto.

Art. 5.
(Libertà delle confessioni religiose).

1. La Repubblica garantisce la libertà delle confessioni religiose secondo le disposizioni della Costituzione.
2. Le confessioni religiose hanno il diritto:
a) di celebrare i propri riti, purché non siano contrari al buon costume;
b) di costruire o di destinare edifici all'esercizio del culto, nel rispetto delle norme urbanistiche;
c) di emanare, pubblicare e diffondere atti e documenti relativi alle loro attività;
d) di insegnare, di esercitare il magistero spirituale, di diffondere la propria dottrina e di farne propaganda;
e) di formare e nominare liberamente i ministri di culto;
f) di fornire assistenza spirituale ai propri appartenenti;
g) di comunicare e corrispondere liberamente, all'interno della Repubblica e nelle relazioni con l'estero, con le proprie organizzazioni o con altre confessioni religiose;
h) di promuovere la valorizzazione delle proprie espressioni culturali e artistiche.

3. L'esercizio delle attività di cui al comma 2 non può in alcun caso pregiudicare l'esercizio dei diritti inviolabili degli aderenti alla confessione religiosa.

Art. 6.
(Autonomia confessionale).

1. La libertà religiosa comprende il diritto di aderire liberamente ad una confessione o associazione religiosa, di recedere da essa in modo libero e incondizionato, nonché il diritto di partecipare, senza ingerenza da parte dello Stato, alla vita e all'organizzazione della confessione religiosa di appartenenza in conformità alle sue regole.
2. Le confessioni religiose, le loro associazioni ed organizzazioni garantiscono ai propri aderenti il rispetto delle libertà costituzionali e dei diritti inviolabili della persona all'interno delle rispettive comunità e assicurano ad essi il rispetto dei principi del giusto processo in ogni procedimento che li riguardi in ragione della loro appartenenza alla confessione medesima.
3. Gli atti aventi lo scopo di discriminare, nuocere o recare molestia a coloro che hanno esercitato i diritti di cui ai commi 1 e 2 sono vietati.

Art. 7.
(Obiezione di coscienza).

1. Tutti hanno diritto di agire in conformità ai dettami della propria coscienza, nell'osservanza delle leggi e nel rispetto dei


Pag. 36

diritti e dei doveri inderogabili sanciti dalla Costituzione.
2. Le modalità per l'esercizio dell'obiezione di coscienza sono disciplinate esclusivamente dalla legge dello Stato.

Art. 8.
(Educazione religiosa dei figli).

1. L'istruzione e l'educazione in materia religiosa sono impartite ai minori, anche se nati fuori dal matrimonio, secondo le indicazioni di coloro che esercitano la potestà su di essi nel rispetto della personalità, dei diritti dei minori stessi e comunque senza pregiudizio della loro salute, secondo quanto disposto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.
2. In caso di contrasto fra coloro che esercitano la potestà sul minore decide il giudice competente, tenendo conto dell'interesse del minore stesso.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 316 del codice civile, tutti i minori, dopo il compimento del quattordicesimo anno di età, possono compiere autonomamente le scelte pertinenti all'esercizio del diritto di libertà religiosa.

Art. 9.
(Scuole pubbliche e paritarie).

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e di religione e della pari dignità degli alunni, dei docenti e del personale amministrativo e ausiliario senza distinzione di religione.
2. Su richiesta degli alunni e dei loro genitori le istituzioni scolastiche possono organizzare, nell'ambito delle attività di promozione culturale, sociale e civile previste dall'ordinamento scolastico, libere attività complementari relative alla materia religiosa e alle sue espressioni, in conformità ai criteri e con le modalità stabilite da tale ordinamento, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
3. Per le scuole non statali il cui progetto educativo abbia un'ispirazione di carattere religioso, la parità è riconosciuta ove queste siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni.

Art. 10.
(Propaganda e collette).

1. L'affissione e la distribuzione di pubblicazioni e di stampati relativi alla vita religiosa e le collette effettuate in conformità ai fini statutari delle confessioni all'interno e all'ingresso dei rispettivi luoghi o edifici di culto avvengono liberamente.

Art. 11.
(Servizio pubblico radiotelevisivo).

1. Il servizio pubblico radiotelevisivo garantisce nei suoi programmi l'effettivo pluralismo in materia religiosa e assicura alle confessioni spazi adeguati di trasmissione a garanzia della loro uguale libertà secondo quanto previsto dal contratto di servizio tra la società concessionaria e lo Stato.

Art. 12.
(Ministri di culto).

1. I ministri di culto delle confessioni religiose sono liberi di svolgere il loro ministero spirituale senza ingerenza dello Stato nel rispetto dei principi stabiliti nel presente capo.
2. I ministri di culto di una confessione religiosa che non sia iscritta nel registro di cui al capo II della presente legge, ovvero di una confessione il cui ente esponenziale non sia iscritto nel medesimo registro, godono ad ogni effetto del relativo stato se


Pag. 37

siano in possesso della cittadinanza italiana e la loro qualifica risulti da un apposito elenco tenuto dal Ministro dell'interno.
3. Sono iscritti nell'elenco di cui al comma 2, a loro richiesta, i ministri di culto di confessioni i cui statuti non contrastino con i principi dell'ordinamento giuridico italiano, secondo le norme del regolamento adottato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque emanato.
4. I ministri di culto di una confessione religiosa iscritta nel registro delle confessioni, ai sensi del capo II della presente legge, i quali siano in possesso della cittadinanza italiana, possono compiere atti rilevanti per l'ordinamento giuridico italiano, a condizione che abbiano dimostrato la propria qualifica depositando presso la Prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio apposita certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza.
5. I ministri di culto condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato perdono i benefici connessi allo stato, fatti salvi i diritti previdenziali già maturati.
6. Le disposizioni della presente legge, nelle quali è fatto riferimento ai ministri di culto, si applicano ai soggetti ad essi equiparabili secondo gli statuti delle rispettive confessioni.

Art. 13.
(Cimiteri).

1. I cimiteri ed i crematori sono dotati di sale idonee al fine di consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

Art. 14.
(Libertà religiosa in particolari condizioni restrittive).

1. L'appartenenza alle Forze armate, alla polizia di Stato o ad altri corpi o servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura e di assistenza, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena e in ogni altro luogo in cui l'individuo sia sottoposto a restrizioni della libertà personale non possono costituire motivo di violazione del rispetto della dignità umana, delle convinzioni e delle credenze religiose degli individui, e non impediscono l'esercizio della libertà religiosa nè delle pratiche di culto individuali che non arrechino molestie alle altre persone. L'esercizio delle pratiche di culto collettive può essere sottoposto a limitazioni ragionevoli e proporzionate.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di ricevere periodicamente assistenza spirituale dai ministri di culto della confessione alla quale abbiano dichiarato di appartenere, in locali idonei anche sotto il profilo della tutela della riservatezza.
3. Ai soggetti indicati al comma 1 è assicurato, su loro richiesta e in quanto compatibile con l'organizzazione e il funzionamento dei corpi, dei servizi e degli istituti ivi richiamati, l'adempimento delle prescrizioni religiose in materia alimentare e di quelle relative all'astensione dal lavoro in conformità agli statuti della confessione religiosa alla quale abbiano dichiarato di appartenere, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. I soggetti indicati al comma 1, nella propria stanza o nello spazio ad essi personalmente destinato, possono esporre immagini o simboli della propria confessione religiosa.
5. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, nel corso del servizio, della degenza o della detenzione, l'ente o l'istituto presso il quale si trovano adotta, su richiesta del coniuge, del convivente o, in mancanza, di un parente del defunto, le


Pag. 38

misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate in locali idonei dal ministro di culto della confessione religiosa indicata dai predetti soggetti.
6. Con regolamenti adottati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai Ministri competenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo mediante il ragionevole bilanciamento delle esigenze organizzative dell'istituzione e della salvaguardia dei diritti inviolabili della persona. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alle Camere, per l'espressione del parere delle competenti commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque emanati.

Art. 15.
(Lavoro privato e divieto di discriminazione).

1. È vietata ogni discriminazione fondata su motivi di ordine religioso nei rapporti di impiego pubblico o privato e di lavoro dipendente o autonomo, salvo quanto disposto dall'articolo 3, commi 3 e 5, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.
2. È garantito l'adempimento dei doveri essenziali del culto nel lavoro domestico e nei rapporti di lavoro ad esso assimilabili. Il divieto di operare distinzioni, esclusioni, restrizioni o preferenze fondate sulla religione all'atto della assunzione, il divieto di licenziamento determinato da motivi religiosi, il divieto di indagine sulle opinioni religiose e la nullità di patti o di atti diretti a fini di discriminazione religiosa sono regolati dalle disposizioni vigenti in materia.
3. La violazione del divieto di discriminazione comporta in ogni caso la nullità degli atti che la realizzano e la responsabilità per danno patrimoniale e non patrimoniale a carico di chi la pone in essere.
4. I contratti collettivi e individuali di lavoro assicurano l'effettivo esercizio della libertà religiosa secondo i principi contenuti nel presente capo.
5. La macellazione rituale in conformità alle prescrizioni religiose e la preparazione di alimenti e bevande per fini religiosi sono regolate dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia. L'eventuale necessità della certificazione delle autorità religiose, prevista dalle norme statutarie, non può comportare limitazioni irragionevoli e sproporzionate alla libertà di concorrenza e alla libera circolazione dei prodotti.

Capo II
PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE CONFESSIONI

Art. 16.
(Personalità giuridica).

1. Ciascuna confessione religiosa o l'ente esponenziale che la rappresenta secondo il suo statuto può richiedere l'iscrizione nel registro delle confessioni religiose, dalla quale consegue l'acquisto della personalità giuridica agli effetti civili. Il Ministro dell'interno dispone con decreto l'iscrizione in apposito registro tenuto presso il Ministero.
2. Il Ministro può chiedere il parere del Consiglio di Stato in caso di dubbi motivati sulla sussistenza dei prescritti requisiti. Il Consiglio di Stato esprime il parere entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 17.
(Procedura di iscrizione).

1. La domanda di iscrizione nel registro delle confessioni religiose è presentata al Ministro dell'interno dal soggetto


Pag. 39

che, secondo lo statuto, rappresenta la confessione o l'ente esponenziale, ovvero da un suo delegato, corredata dello statuto e della documentazione di cui all'articolo 18.
2. Il Ministro dell'interno decide con decreto sulla domanda di iscrizione entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda stessa. Decorso tale termine senza che sia stata adottata decisione di rigetto la domanda si intende accolta. La decisione di rigetto deve essere adeguatamente motivata.
3. Nel caso in cui sia stato richiesto il parere del Consiglio di Stato, il termine previsto dal comma 1 è prorogato di sessanta giorni.

Art. 18.
(Requisiti necessari per l'iscrizione).

1. La confessione o l'ente esponenziale per ottenere l'iscrizione nel registro delle confessioni religiose, deve avere sede in Italia e deve essere rappresentata da un cittadino italiano avente residenza in Italia.
2. Lo statuto e la documentazione ad esso allegata deve contenere, oltre all'indicazione della denominazione e della sede della confessione religiosa, le norme di organizzazione, amministrazione e funzionamento e gli elementi essenziali che caratterizzano la confessione religiosa, i documenti atti a comprovare la stabilità, le caratteristiche concrete dell'organizzazione e la consistenza patrimoniale della confessione o dell'ente esponenziale in relazione alle finalità perseguite. Si applicano in aggiunta a quanto è indicato nel presente articolo, le disposizioni dell'articolo 16 del codice civile.
3. Le norme dello statuto e gli elementi essenziali indicati al comma 2 non devono contenere disposizioni contrarie ai diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e non devono contrastare con i principi dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 19.
(Registro delle confessioni religiose).

1. La confessione religiosa o l'ente esponenziale sono iscritti nel registro delle confessioni religiose dalla data di adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 17, comma 2. La trascrizione nel registro è comunque eseguita entro il settimo giorno successivo a tale data.
2. Nel registro delle confessioni devono essere indicati i legali rappresentanti e i poteri degli organi di rappresentanza della confessione nonché le norme di funzionamento essenziali. Le limitazioni dei poteri sono opponibili ai terzi dal giorno successivo alla loro pubblicazione nel registro delle confessioni religiose.
3. La capacità giuridica delle confessioni religiose iscritte nel registro è disciplinata dalle norme del codice civile in materia di associazioni e fondazioni, in quanto non esplicitamente derogate.

Art. 20.
(Modificazioni allo statuto).

1. Le modificazioni allo statuto della confessione religiosa o dell'ente esponenziale iscritti nel registro delle confessioni religiose devono essere comunicate al Ministro dell'interno, che provvede prontamente alla pubblicazione nel registro. Dalla data della trascrizione nel registro, tali modificazioni sono opponibili ai terzi.
2. In caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 18, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato, è disposta la cancellazione dal registro. Dalla data della cancellazione, la confessione religiosa cessa di avere personalità giuridica agli effetti civili.


Pag. 40

Art. 21.
(Associazioni e fondazioni).

1. Le associazioni e le fondazioni con finalità di religione o di culto collegate a una confessione iscritta nel registro delle confessioni religiose, che ne abbia approvato lo statuto possono acquistare la personalità giuridica quali enti confessionali civilmente riconosciuti se il fine di religione e di culto ha carattere prevalente e costitutivo.
2. Le associazioni e le fondazioni che non rispondono ai requisiti indicati al comma 1 possono acquistare la personalità giuridica di diritto privato a norma del codice civile. Alle stesse si applicano le norme relative alle persone giuridiche private, salvo quanto attiene alle attività di religione e di culto.
3. Le modalità ed i requisiti per il riconoscimento ai sensi del comma 1 sono disciplinati con regolamento emanato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Capo III
DIRITTI DELLE CONFESSIONI ISCRITTE NEL REGISTRO

Art. 22.
(Diritti delle confessioni iscritte nel registro delle confessioni religiose).

1. Le confessioni religiose iscritte nel registro delle confessioni religiose possono fare acquisti, vendite e altri negozi giuridici secondo le disposizioni del presente capo. I matrimoni celebrati davanti ai ministri del culto delle medesime confessioni religiose producono effetti civili secondo le disposizioni del capo IV.

Art. 23.
(Edifici di culto).

1. Le confessioni iscritte nel registro delle confessioni religiose che abbiano una presenza organizzata nell'ambito del comune possono adibire al culto edifici esistenti, di cui sia cessata la specifica destinazione precedente, o costruire nuovi edifici da destinare al medesimo uso, anche in deroga alle norme urbanistiche, ove irragionevolmente limitative, e comunque nel rispetto della normativa in materia di parametri urbanistici, di sicurezza e di accessibilità degli edifici aperti al pubblico.
2. Alle stesse confessioni religiose si applicano le disposizioni in tema di concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato e degli enti locali in favore di enti ecclesiastici, nonché in tema di disciplina urbanistica dei servizi religiosi, di utilizzo dei fondi per le opere di urbanizzazione secondaria o comunque di interventi per la costruzione, il ripristino, il restauro e la conservazione di edifici aperti all'esercizio pubblico del culto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano tenendo conto della uguale libertà di tutte le confessioni e delle esigenze religiose della popolazione.
4. Gli edifici aperti al culto pubblico delle confessioni iscritte nel registro delle confessioni religiose non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazioni, fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso della confessione interessata, e non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con le confessioni stesse o con i loro enti esponenziali.
5. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare negli edifici indicati al comma 4 per l'esercizio delle proprie funzioni, senza previo avviso e senza avere preso accordi con l'autorità religiosa competente.
6. Gli edifici di culto costruiti con contributi regionali o comunali non possono


Pag. 41

essere sottratti comunque alla loro destinazione se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo. L'atto da cui trae origine il vincolo, redatto nelle forme prescritte, è trascritto nei registri immobiliari. Gli atti e i negozi che comportano violazione del vincolo sono nulli.

Art. 24.
(Sepoltura).

1. Fermo il disposto dell'articolo 100 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il trattamento delle salme e la sepoltura dei defunti sono eseguiti nel rispetto delle prescrizioni rituali della confessione religiosa di appartenenza, ove iscritta nel registro, compatibilmente con le norme vigenti in materia di polizia mortuaria.

Art. 25.
(Previdenza).

1. Con decorrenza dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai ministri di culto delle confessioni iscritte nel registro delle confessioni religiose, che siano cittadini italiani e residenti in Italia, si applica l'articolo 42, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 26.
(Acquisti).

1. Per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio delle confessioni o dei loro enti esponenziali che abbiano ottenuto l'iscrizione nel registro delle confessioni religiose si applicano le disposizioni dei rispettivi statuti, fatte salve le disposizioni delle leggi civili concernenti le persone giuridiche, in conformità con quanto previsto dall'articolo 20 della Costituzione.

Art. 27.
(Effetti civili).

1. Agli effetti civili, si considerano comunque:
a) attività di religione, quelle dirette all'esercizio del culto e alla celebrazione dei riti, alla formazione di ministri di culto, a scopi missionari e di diffusione della fede e alla educazione religiosa;
b) attività diverse da quelle di religione, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

Art. 28.
(Effetti tributari).

1. Agli effetti tributari le confessioni religiose iscritte nel registro o i loro enti esponenziali aventi fine di religione o di culto, nonché le attività da essi svolte e dirette a tali scopi, sono equiparati agli enti e alle attività aventi finalità dì beneficenza o di istruzione.
2. Le attività diverse da quelle di religione svolte dalle confessioni e dagli enti esponenziali indicati al comma 1 restano soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Art. 29.
(Cinque per mille ed erogazioni liberali).

1. Le confessioni iscritte nel registro delle confessioni religiose e le fondazioni e le associazioni con finalità di religione e di culto sono equiparate alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al


Pag. 42

decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ai fini della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera l) è inserita la seguente:
«l-bis) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 1.000 euro, a favore di una confessione iscritta nel registro delle confessioni religiose».

Capo IV
MATRIMONIO RELIGIOSO CON EFFETTI CIVILI

Art. 30.
(Richiesta).

1. La Repubblica italiana, attesa la pluralità dei sistemi di celebrazione cui si ispira il suo ordinamento, riconosce gli effetti civili al matrimonio religioso celebrato davanti al ministro di culto o soggetto equiparato di una confessione iscritta nel registro delle confessioni religiose, a condizione che sia stata previamente effettuata la pubblicazione nella casa comunale e che l'atto sia poi regolarmente trascritto nei registri dello stato civile.
2. Gli effetti civili del matrimonio celebrato ai sensi del comma 1 sono regolati in ogni loro aspetto dalle norme del codice civile, salvo quanto previsto dal presente capo.
3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio religioso con effetti civili devono specificarlo all'ufficiale dello stato civile all'atto della richiesta della pubblicazione di matrimonio prevista dagli articoli 93 e seguenti del codice civile, indicando la confessione prescelta e il ministro di culto davanti al quale sarà celebrato il matrimonio.

Art. 31.
(Nulla osta).

1. L'ufficiale dello stato civile, il quale ha proceduto alla pubblicazione richiesta dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.
2. La celebrazione del matrimonio deve aver luogo nel comune indicato dai nubendi, davanti al ministro del culto allo scopo delegato o al sostituto da lui designato in caso di impedimento. Il ministro di culto deve comunicare la propria disponibilità e depositare la certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza. Di queste condizioni deve essere apposta indicazione nel nulla osta rilasciato a norma del comma 1.

Art. 32.
(Celebrazione).

1. Il ministro di culto, nel celebrare il matrimonio, osserva le disposizioni di cui agli articoli 107 e 108 del codice civile e dà solenne lettura degli articoli del codice civile relativi ai diritti e ai doveri dei coniugi prima di raccoglierne il consenso.
2. Il ministro di culto, subito dopo la celebrazione, redige l'atto di matrimonio in duplice originale, ove questo sia richiesto dalle disposizioni della confessione religiosa, e allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.
3. L'omissione della lettura degli articoli del codice civile costituisce causa di intrascrivibilità del matrimonio e di invalidità della trascrizione, qualora effettuata.
4. I coniugi possono rendere al ministro di culto le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di


Pag. 43

matrimonio in ordine alla legittimazione del figlio naturale, di cui agli articoli 280 e seguenti del codice civile, e alla scelta del regime di separazione dei beni ai sensi dell'articolo 162, secondo comma, del codice civile. Le dichiarazioni saranno opponibili ai terzi a far tempo dalla trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile.

Art. 33.
(Trascrizione).

1. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione nei registri dello stato civile è fatta dal ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione all'ufficiale dello stato civile di cui all'articolo 31.
2. Il ministro di culto ha l'obbligo di effettuare la trasmissione dell'atto prontamente e comunque non oltre i cinque giorni dalla celebrazione e di darne contemporaneamente avviso ai contraenti.
3. L'ufficiale dello stato civile, constatate la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro il giorno successivo al ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.
4. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto ha omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.
5. All'articolo 83 del codice civile, le parole: «dei culti ammessi nello Stato», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «delle confessioni iscritte nel registro delle confessioni religiose».
6. Il presente articolo non modifica né pregiudica le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese stipulati o da stipulare ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, e dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, così come previsto dal successivo articolo 46.

Capo V
INTESE

Art. 34.
(Istanza al Presidente del Consiglio dei ministri).

1. Le confessioni religiose iscritte nel registro possono chiedere al Governo che i loro rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base di un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
2. Ai fini della stipulazione dell'intesa, lo Stato è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
3. L'istanza per l'intesa è presentata unitamente alla documentazione e agli elementi di cui all'articolo 18 della presente legge, con l'indicazione di massima delle materie per le quali è richiesta l'adozione di una disciplina negoziata.

Art. 35.
(Rappresentante).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisite le necessarie valutazioni, prima di avviare le procedure di intesa, invita la confessione religiosa interessata a indicare chi, a tale fine, la rappresenta in forza del proprio statuto.

Art. 36.
(Trattative).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base delle valutazioni espresse e delle proposte formulate dalla commissione consultiva per la libertà religiosa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 1997 e della commissione interministeriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in pari data, dà seguito alla


Pag. 44

richiesta formulata a norma dell'articolo 34 e delega un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la conduzione della trattativa con la rappresentanza della confessione religiosa interessata, designata dal soggetto indicato all'articolo 35.
2. I componenti delle commissioni indicate al comma 1 devono dichiarare di essere in condizioni di piena indipendenza al fine di offrire la massima garanzia dell'imparzialità delle loro valutazioni.

Art. 37.
(Commissione paritetica).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400, una apposita commissione paritetica con il compito di predisporre un progetto di intesa.
2. La commissione è composta da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal direttore della Direzione centrale degli affari dei culti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e da funzionari delle amministrazioni interessate con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparato, nonché da altrettanti esperti, cittadini italiani, designati dalla confessione religiosa interessata. Il presidente della commissione è scelto tra i componenti con votazione a maggioranza assoluta dei medesimi.
3. Dal funzionamento della commissione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. Il Sottosegretario di Stato delegato a norma dell'articolo 36, comma 1, in caso di positiva conclusione delle trattative, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, il progetto di intesa corredato da una sua relazione; in caso contrario trasmette il verbale di esito negativo con l'indicazione delle conclusioni presentate dalla confessione.

Art. 38.
(Deliberazione del Consiglio dei ministri).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di positiva conclusione delle trattative, sottopone il progetto di intesa alla deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera l), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica alle Camere il progetto di intesa con una relazione dettagliata sui principi e sui contenuti del progetto stesso.

Art. 39.
(Modifiche al progetto di intesa).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora si renda necessario in relazione alle osservazioni, ai rilievi e agli indirizzi emersi in seno al Consiglio dei ministri o in sede parlamentare, rimette il testo al Sottosegretario di Stato delegato ai sensi dell'articolo 36, comma 1, per la trattativa sulle opportune modifiche al progetto di intesa e ne informa le Camere.
2. Il progetto modificato è sottoposto al Consiglio dei ministri e comunicato alle Camere a norma dell'articolo 38.

Art. 40.
(Sottoscrizione dell'intesa).

1. Concluse positivamente le procedure per la stipulazione dell'intesa, il Presidente del Consiglio dei ministri sottoscrive l'intesa con il rappresentante della confessione religiosa designato a norma dell'articolo 35.

Art. 41.
(Legge di approvazione).

1. Il disegno di legge di approvazione dell'intesa che disciplina i rapporti della confessione religiosa con lo Stato è presentato


Pag. 45

prontamente dal Governo al Parlamento. Ad esso è allegato il testo dell'intesa stessa.

Art. 42.
(Norme di attuazione).

1. Per l'applicazione di disposizioni di legge relative a specifiche materie che coinvolgono rapporti tra lo Stato e le singole confessioni iscritte nel registro delle confessioni religiose, si provvede, ove previsto dalla legge stessa, con regolamenti adottati mediante decreto del Presidente della Repubblica previa intesa con la confessione che ne faccia richiesta.

Art. 43.
(Procedura per la modifica delle intese).

1. Le procedure previste dal presente capo si applicano anche ove debba procedersi alla modificazione, su iniziativa dello Stato o della confessione religiosa, di un'intesa già approvata.

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 44.
(Efficacia dello stato giuridico preesistente).

1. Le confessioni religiose e gli istituti di culto riconosciuti ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano la personalità giuridica in precedenza riconosciuta.
2. Alle confessioni religiose e agli istituti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della presente legge.
3. Le confessioni religiose e gli istituiti di cui al comma 1 devono richiedere l'iscrizione nel registro delle confessioni, ai sensi del capo II, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I ministri di culto, la cui nomina è stata approvata ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sino a quando mantengono la qualifica loro riconosciuta conservano il regime giuridico e previdenziale loro riservato dalla medesima legge, dal regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, e successive modificazioni, e da ogni altra disposizione che li riguardi.
5. Sono riconosciuti effetti civili al matrimonio religioso celebrato davanti ai ministri di culto la cui nomina è stata approvata ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e che mantengono la qualifica loro riconosciuta. Al matrimonio religioso così celebrato si applicano le disposizioni del capo IV della presente legge.

Art. 45.
(Persone giuridiche straniere).

1. Le confessioni religiose che hanno personalità giuridica secondo un ordinamento straniero restano regolate dall'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale.
2. Le confessioni di cui al comma 1, ove intendano essere riconosciute ai sensi della presente legge, devono presentare domanda per ottenere l'iscrizione nel registro alle condizioni e secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 46.
(Accordi e intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione).

1. Le norme della presente legge non modificano né pregiudicano le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese stipulati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, e dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.


Pag. 46


2. La presente legge non modifica e non pregiudica le disposizioni di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Art. 47.
(Abrogazioni).

1. Sono abrogati la legge 24 giugno 1929, n. 1159, e il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, e successive modificazioni, fatto salvo quanto disposto dagli articoli precedenti.
2. È altresì abrogata ogni disposizione legislativa o regolamentare in contrasto con le disposizioni della presente legge.
3. In tutte le disposizioni legislative e regolamentari che permangono in vigore, le espressioni «culti ammessi», «confessioni acattoliche» e similari devono intendersi sempre sostituite dall'espressione «confessioni religiose diverse dalla cattolica».


Pag. 47

ALLEGATO 2

Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare. Nuovo testo unificato C. 1558 Fabbri, C. 1766 Campa e C. 1770 Delbono.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1558 Fabbri ed abbinate, recante norme in materia di «Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare», come risultante dagli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito al fine di recepire le indicazioni della V Commissione Bilancio sulla copertura finanziaria del provvedimento;
richiamato il parere favorevole espresso da questo Comitato il 27 giugno 2007 sul testo precedente, risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
considerato che le modifiche apportate al testo sono volte a recepire, in particolare, le condizioni espresse dalla V Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;
atteso che tali modifiche non comportano profili problematici per quanto attiene agli aspetti di competenza della I Commissione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE


Pag. 48

ALLEGATO 3

Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione. Nuovo testo C. 2272-ter.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2272-ter, recante «Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione»,
premesso che:
le disposizioni del provvedimento sono prevalentemente riconducibili alla materia dell'istruzione;
la Costituzione riserva tale materia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato qualora si tratti di norme generali ordinanti la materia (articolo 117, secondo comma, lettere n), Cost.) e alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni nel caso di norme più specifiche, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (articolo 117, terzo comma, Cost.);
la giurisprudenza della Corte Costituzionale, nel tracciare un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del sistema di competenze delineato dalla Costituzione in materia di istruzione, ha chiarito che per norme generali in materia di istruzione devono intendersi quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale; e che tali norme si differenziano dai principi fondamentali in materia di istruzione in quanto questi, pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose;
considerato altresì che alcune specifiche disposizioni del provvedimento incidono su altre materie di competenza legislativa esclusiva statale, quali «sistema tributario e contabile dello Stato» (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione) e «previdenza sociale» (articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione);
considerato che l'articolo 6 è riconducibile anche alla materia «governo del territorio», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, e che si prevede che i decreti ministeriali ivi previsti siano adottati «secondo le indicazioni fornite dalle regioni interessate»;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale e sugli altri profili di competenza della Commissione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE


Pag. 49

ALLEGATO 4

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca. C. 2599 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge del Governo C. 2599, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca»,
rilevato, per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, che il riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca rientra nell'ambito della materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che, ancorché tra i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1 sia previsto il riconoscimento dell'autonomia statutaria agli enti pubblici nazionali di ricerca con espresso riferimento all'articolo 33, sesto comma, della Costituzione, i commi 3 e 4 del medesimo articolo 1 prevedono che gli statuti di tali enti siano emanati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e che, in sede di prima applicazione del provvedimento, il Governo si avvalga, per la formulazione degli statuti, di una o più commissioni di esperti di alto livello scientifico;
rilevato che il comma 6 del medesimo articolo 1, nell'attribuire al Governo il potere di procedere, in caso di comprovata difficoltà di funzionamento o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, al commissariamento di enti di ricerca, prevede che i relativi decreti di commissariamento siano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti;
considerato che il sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione prevede che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, ancorché nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, per cui le previsioni del terzo e del quarto comma dell'articolo 1, che attribuiscono al Ministro la competenza ad emanare lo statuto, appaiono in contrasto con tale norma costituzionale;
considerato, inoltre, che i commi 3 e 4 dell'articolo 1 appaiono violare anche il principio di ragionevolezza, in quanto contrastano con il principio dell'autonomia statutaria enunciato nel medesimo disegno di legge;
considerato altresì che appare improprio chiamare organi parlamentari a valutare e decidere su attività di gestione e sull'opportunità di procedere a commissariamenti;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
siano soppressi i commi 3 e 4 dell'articolo 1;

e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito se sia opportuno mantenere, al comma 6, la previsione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sui decreti di commissariamento degli enti di ricerca.