VII Commissione - Resoconto di mercoledì 4 luglio 2007


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 luglio 2007. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA.

La seduta comincia alle 9.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Pietro FOLENA, presidente, comunica che il deputato Antonio Razzi ha cessato di far parte della Commissione ed è entrato a farne parte il deputato Americo Porfidia.

Ratifica Accordo Italia-Turchia di coproduzione cinematografica.
C. 2511 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Wladimiro GUADAGNO detto Vladimir Luxuria (RC-SE), relatore, illustra il disegno di ratifica in esame dell'Accordo di coproduzione cinematografica con la Repubblica di Turchia, con Allegato, firmato ad Ankara il 30 marzo 2006, e diretto a favorire lo sviluppo delle industrie cinematografiche, nonché la crescita degli scambi economici e delle relazioni culturali tra i due Paesi, mediante la facilitazione della produzione in comune di film competitivi dal punto di vista commerciale sia nei rispettivi territori nazionali sia in altri Paesi. Ricorda che il programma di scambi tra Italia e Turchia nell'ambito della produzione cinematografica, è stato avviato nel 2005 con il supporto dell'ambasciata di Turchia in Italia e dei ministeri della cultura e degli esteri di Turchia. Sottolinea altresì il contributo della cinematografia


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turca e, in particolare, del grande regista Ferzan Ozpetek, i cui film già da tempo hanno ottenuto in Italia grandissimo successo.
Sottolinea che l'Accordo si compone di un breve Preambolo, di ventidue articoli e di un Allegato. L'articolo 1 precisa che, ai fini dell'Accordo, il termine «coproduzione audiovisiva» comprende ogni progetto di film, di qualsiasi durata, realizzato su qualsiasi supporto tecnico, che venga diffuso nelle sale cinematografiche, in televisione, nonché attraverso videocassette, videodischi e CD ROM o attraverso altre forme di distribuzione. Osserva che l'articolo 2, al comma 1, stabilisce che i film realizzati in coproduzione beneficeranno di tutti i vantaggi di cui godono i film nazionali e che tali vantaggi andranno a favore del produttore della Parte che li accorda. La realizzazione dei film in coproduzione è soggetta, ai sensi del comma 2, alla preventiva approvazione delle rispettive Autorità competenti che, come specificato nell'articolo 3, sono la Direzione Generale del Cinema del Ministero per i beni e le attività culturali per quanto riguarda l'Italia, e la Direzione Generale Copyrights e Cinema del Ministero della Cultura e Turismo per la Turchia. Aggiunge che, per godere dei benefici della coproduzione, i film dovranno essere realizzati, in base al dettato generale dell'articolo 4, da produttori che abbiano come requisiti una buona organizzazione tecnica e finanziaria, nonché un'esperienza e qualificazione professionale riconosciuta.
Osserva che l'articolo 5, comma 1, consente che le riprese siano effettuate anche in Paesi che non partecipano alla coproduzione, previa autorizzazione. Il comma 2 del medesimo articolo consente la partecipazione alla realizzazione del film di produttori, soggettisti, registi e altri soggetti che, pur non essendo cittadini delle Parti, siano cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. In questi casi, tuttavia, la partecipazione di tale personale deve essere autorizzata dalle autorità competenti, a norma del comma 3. L'articolo 6 determina la proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi, che può variare dal 20 all'80 per cento per film. In linea di massima, l'apporto di ciascun Paese, seppure proporzionale al suo investimento, deve includere una partecipazione tecnica ed artistica effettiva.
Rileva altresì che l'articolo 7 prevede la possibilità che la realizzazione di coproduzioni possa essere estesa a paesi con i quali una delle due Parti abbia siglato un Accordo di coproduzione ufficiale. Il comma 2 definisce le modalità di partecipazione a coproduzioni multilaterali, stabilendo che la partecipazione più bassa non può essere inferiore al 10 per cento del costo. In base all'articolo 8, ciascun coproduttore è proprietario di un negativo o di un controtipo del film, che deve essere realizzato sia in italiano che in turco. Facilitazioni all'importazione temporanea e alla successiva riesportazione di attrezzature necessarie alla realizzazione del film sono previste dall'articolo 9.
Sottolinea inoltre che l'articolo 10 pone come condizione necessaria per il godimento dei benefici derivanti dalla coproduzione il versamento del saldo da parte del coproduttore minoritario entro 60 giorni dalla data di consegna del materiale necessario alla realizzazione della versione nella lingua del Paese minoritario. In merito alla ripartizione dei proventi, l'articolo 11 stabilisce che questa sia, in linea di massima, proporzionale agli apporti forniti dai rispettivi coproduttori. L'articolo 12 fornisce l'indicazione degli oneri finanziari a carico dei coproduttori che vanno chiaramente specificati nei contratti. L'articolo 13 specifica che l'approvazione di un progetto da parte delle Autorità competenti non impegna le medesime alla concessione del benestare di proiezione in pubblico del film così realizzato. L'articolo 14 definisce le condizioni di esportazione dei film realizzati in coproduzione in Paesi ove vige il contingentamento delle importazioni di opere cinematografiche, stabilendo che in tal caso il film è imputato, di massima, al contingente della Parte la cui partecipazione è maggioritaria.
Aggiunge che, ai sensi dell'articolo 15, i film realizzati in coproduzione devono


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recare la dizione «coproduzione italo-turca» o «coproduzione turco-italiana» nei titoli di testa, nella pubblicità e nella presentazione dei film a manifestazioni e nei festival internazionali. In quest'ultimo caso, l'articolo 16 prevede che la presentazione sia effettuata dal coproduttore maggioritario o, in caso di partecipazione uguale, dalla Parte di cui il regista ha la nazionalità. L'articolo 17 stabilisce che le norme di procedura della coproduzione siano fissate di comune accordo dalle Autorità competenti, nel rispetto delle reciproche legislazioni vigenti; l'istanza per l'ammissione del film ai benefici della coproduzione deve essere presentata almeno 60 giorni prima dell'inizio della lavorazione del film stesso, secondo quanto stabilito dall'Allegato all'Accordo in esame.
L'articolo 18 istituisce una Commissione mista con il compito di esaminare le condizioni di applicazione dell'Accordo, di risolvere eventuali difficoltà attuative e di verificare il rispetto dell'equilibrio numerico e percentuale nelle coproduzioni. La Commissione mista si riunisce di regola ogni due anni, alternativamente in Italia e in Turchia, salvo convocazioni straordinarie, su richiesta di una delle due Autorità competenti.
Per quanto riguarda l'importazione, la distribuzione e la programmazione dei film italiani nella Repubblica di Turchia e di quelli turchi in Italia, l'articolo 19 non prevede alcun tipo di restrizione; in più, le Parti si impegnano a favorire la distribuzione nei loro rispettivi Paesi di produzioni provenienti dall'altra Parte.
In base all'articolo 20, l'Accordo entrerà in vigore alla ricezione della seconda notifica; esso ha durata quinquennale ed è tacitamente rinnovabile per periodi successivi di durata identica, salvo denuncia, da notificarsi almeno sei mesi prima della data di scadenza. L'articolo 21 prevede che l'Accordo possa essere modificato consensualmente. Eventuali controversie, infine, saranno risolte per via amichevole, secondo il disposto dell'articolo 22.
Sottolinea inoltre che l'Allegato al testo dell'Accordo, relativo a norme di procedura, disciplina i contenuti e le modalità di presentazione dei progetti di coproduzione allo scopo di ottenerne l'accoglimento dalle Autorità competenti di ciascuna Parte. La richiesta per l'approvazione dei progetti deve essere presentata simultaneamente dalle due Parti almeno 60 giorni prima dell'inizio delle riprese. Alla richiesta vanno allegati, tra l'altro, un trattamento dettagliato, un documento comprovante la proprietà dei diritti d'autore, il contratto di coproduzione concluso con riserva di approvazione, il piano di finanziamento, l'elenco del personale e il piano di lavorazione. Prima dell'inizio delle riprese del film, la sceneggiatura definitiva dovrà essere sottoposta alle Autorità competenti. Se necessario, il contratto originale potrà subire modifiche che saranno, a loro volta, sottoposte all'approvazione delle autorità competenti dei due Paesi. La sostituzione di un coproduttore è consentita solo in casi eccezionali previo consenso delle autorità competenti.
Rileva che il disegno di legge di ratifica relativo all'Accordo in esame consta di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
L'articolo 3 contiene la norma di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo, valutati in 10.400 euro annui per ogni quadriennio, a decorrere dal 2008, e reperiti nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Osserva che la relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato riconduce tali oneri alle spese di missione e di viaggio per l'invio di cinque funzionari ad Istanbul, ogni quattro anni, allo scopo di partecipare alla riunione della Commissione mista istituita dall'articolo 18 dell'Accordo.
L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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Alla luce di quanto esposto, formula una proposta di parere favorevole.

Valentina APREA (FI) esprime soddisfazione, in qualità di presidente del gruppo interparlamentare italo-turco, per i contenuti dell'Accordo in esame che rientra nelle politiche attive dell'integrazione della Turchia nell'Unione europea. Preannuncia quindi, anche a nome del gruppo cui appartiene, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nicola BONO (AN) preannuncia voto favorevole, anche a nome del gruppo cui appartiene, sulla proposta di parere del relatore sottolineando, tuttavia, che il contenuto del disegno di legge di ratifica in esame rientra nelle competenze specifiche della VII Commissione, il cui ruolo risulta compresso dalla competenza primaria della Commissione affari esteri sulle questioni inerenti la diffusione della cultura italiana all'estero. Sollecita, quindi, il presidente Folena ad assumere iniziative volte a promuovere un ruolo più attivo sia della Commissione sia del Ministero per i beni culturali riguardo alle attività degli istituti di cultura italiana all'estero.

Pietro FOLENA, presidente, ritiene che in ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si potranno approfondire le tematiche evidenziate dal collega Bono, che condivide.

Angela FILIPPONIO TATARELLA (AN) preannuncia la presentazione di una proposta di legge sulle attività degli istituti italiani all'estero che, a suo avviso, appaiono molto limitate rispetto a quelle di altri Paesi.

Manuela GHIZZONI (Ulivo) preannuncia voto favorevole sulla proposta di parere, esprimendo apprezzamento per la relazione della collega Luxuria che ha sottolineato l'importanza dei processi di integrazione culturale con la Turchia, importanti anche ai fini del suo ingresso nell'Unione europea. Condivide altresì le argomentazioni relative alla promozione dell'attività degli istituti di cultura italiana all'estero attraverso un maggiore coinvolgimento della Commissione cultura e del Ministero per i beni culturali.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan.
C. 2598 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vito LI CAUSI (Pop-Udeur), relatore, illustrando il disegno di legge in esame, osserva in primo luogo che l'Accordo, sottoscritto tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan il 10 novembre 2005 a Islamabad, reca disposizioni analoghe a quelle contenute in intese simili concluse con altri Stati in materia culturale, scientifica e tecnologica, rientrando nelle attività internazionali finalizzate a rafforzare i legami di amicizia tra Paesi, in una concezione della collaborazione culturale quale strumento di politica estera.
Sottolinea che l'Accordo sostituirà l'Accordo culturale del 17 marzo 1975 e l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica del 20 agosto 1975, entrambi ormai superati e privi di copertura finanziaria. Come specificato nella relazione governativa, il Pakistan è un Paese in rapida evoluzione con un'economia in forte crescita; il nuovo Accordo aprirà quindi nuovi orizzonti di cooperazione in settori d'avanguardia, quali quelli dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie e del restauro, gettando altresì le basi per una proficua collaborazione nell'ambito dei programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali che si riferiscono alla cultura,


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alla scienza e alla tecnologia. Tale accordo in esame si compone di un breve preambolo, di 22 articoli e di un Annesso.
Entrando nel merito dell'articolato dell'Accordo, osserva che l'articolo 1 individua lo scopo dell'Accordo, che mira a promuovere e sviluppare la reciproca conoscenza attraverso la cooperazione tra le Parti nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e gli Accordi internazionali vigenti per le Parti. Le Parti si impegnano anzitutto, ai sensi dell'articolo 2, a promuovere progetti multilaterali che potrebbero far parte di programmi dell'Unione europea e di altri Organismi internazionali nei campi oggetto dell'Accordo. L'articolo 3 prevede l'istituzione di cattedre e lettorati per la diffusione della lingua e della letteratura di ciascuna delle Parti contraenti presso le università e le istituzioni scolastiche dell'altro Paese. L'articolo 4 favorisce la reciproca conoscenza dei sistemi educativi, che avverrà attraverso lo scambio di esperti e documenti. Le facilitazioni all'attività di istituzioni culturali dell'altra Parte contraente sono previste all'articolo 5 ove, allo scopo, sono indicati successivi specifici accordi. L'articolo 6 promuove la collaborazione tra università e istituti superiori: in tale contesto è previsto lo scambio di docenti e ricercatori, lo sviluppo delle attività di ricerca e formazione su base reciproca, nonché lo scambio di informazioni e documentazione.
Rileva quindi che l'articolo 7 è volto a promuovere la cooperazione nei settori delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative, attraverso lo scambio di artisti e la partecipazione reciproca a festival, spettacoli e mostre. Gli articoli 8 e 9 favoriscono la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie e scientifiche dell'altro Paese, nonché gli scambi culturali artistici e scientifici ai fini della valorizzazione dei rispettivi patrimoni. Al successivo articolo 10, le due Parti si impegnano a garantire l'importazione di pubblicazioni e di tutti i materiali necessari a realizzare la cooperazione nei settori previsti dall'Accordo. In base all'articolo 11, le Parti si impegnano reciprocamente, inoltre, a favorire lo studio e la ricerca nelle Università dei due Paesi.
Ricorda ancora che l'articolo 12 disciplina la cooperazione nel campo scientifico e tecnologico, invitando le Parti ad individuare periodicamente settori prioritari di cooperazione, sia nelle scienze di base sia in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie, con particolare riferimento alle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, della salute, delle biotecnologie, dell'agricoltura e industrie alimentari, dei trasporti, dell'ambiente, dell'energia e della conservazione dei beni culturali. Le Parti si impegnano a tradurre in azioni concrete tali forme di collaborazione mediante lo scambio di documentazione, l'organizzazione congiunta di conferenze e seminari, la realizzazione di programmi di ricerca comuni. L'Accordo promuove inoltre, all'articolo 13, la collaborazione tra musei, archivi e biblioteche delle due Parti. L'articolo 14 prevede la reciproca concessione di borse di studio - alle condizioni più favorevoli previste dalla normativa nel Paese ospitante per i propri cittadini - per corsi universitari e progetti di ricerca sia universitari sia di scuola media superiore. Il successivo articolo 15 enuncia la collaborazione tra le rispettive emittenti radiotelevisive, mentre l'articolo 17 incoraggia la cooperazione nei settori dei giovani e dello sport.
Sottolinea inoltre che anche i diritti umani e le libertà fondamentali saranno, in base all'articolo 16, oggetto di collaborazione, che si concretizzerà in scambi di esperienze e nel sostegno ai programmi di sviluppo sociale. In base all'articolo 18, le Parti si impegnano ad adottare le misure necessarie per reprimere il traffico illecito di beni culturali, nel rispetto delle rispettive normative nazionali e della Convenzione UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e proibizione degli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali, nonché dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati. L'articolo 19 istituisce


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una Commissione mista, incaricata di approvare i programmi esecutivi pluriennali. Si stabilisce, inoltre, che la Commissione mista si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi in date da stabilirsi a livello diplomatico. L'articolo 20 affida le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo alla soluzione diplomatica tra le Parti.
Evidenzia inoltre che gli articoli 21 e 22 contengono le clausole finali. L'Accordo avrà durata illimitata e sostituirà l'Accordo di cooperazione culturale e l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, entrambi siglati con il Pakistan nel 1975. Inoltre, l'Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento con il consenso delle Parti e potrà essere denunciato con effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente. In base all'Allegato I, che contiene le disposizioni a tutela della proprietà intellettuale, le Parti si impegnano affinché venga assicurata un'adeguata protezione della proprietà intellettuale creata nel corso della collaborazione bilaterale, attraverso la notifica tempestiva degli eventi riguardanti tale materia intrapresi in conformità del presente Accordo. L'Allegato definisce poi il campo di applicazione delle disposizioni in esso contenute che riguardano essenzialmente la ripartizione dei diritti e dei proventi tra le Parti e la tutela delle informazioni riservate di lavoro.
Nel merito del disegno di legge di ratifica, osserva che esso si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo culturale, scientifico e tecnologico sottoscritto tra Italia e Pakistan il 10 novembre 2005.
Ricorda in particolare che l'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, che sono valutati in 353.995 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e in 372.985 euro annui a decorrere dal 2009. La copertura di tali oneri è reperita nello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica fornisce una dettagliata previsione delle spese derivanti da ciascun articolo dell'Accordo, riconducibili, prevalentemente, a contributi alle università pakistane, allo scambio di esperti, all'invio di materiale didattico, alla realizzazione di iniziative nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale, e alla concessione di borse di studio. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Alla luce di quanto esposto, propone quindi di esprimere parere favorevole.

Valentina APREA (FI) preannuncia, anche a nome del gruppo cui appartiene, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Emerenzio BARBIERI (UDC) preannuncia, anche a nome del gruppo cui appartiene, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nicola BONO (AN) preannuncia, anche a nome del gruppo cui appartiene, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Manuela GHIZZONI (Ulivo) preannuncia, anche a nome del gruppo cui appartiene, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Wladimiro GUADAGNO detto Vladimir Luxuria (RC-SE) preannuncia, anche a nome del gruppo cui appartiene, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Americo PORFIDIA (IdV) preannuncia, anche a nome del gruppo cui appartiene, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 9.35.


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SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 luglio 2007. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA. - Interviene il sottosegretario per l'università e la ricerca Luciano Modica.

La seduta comincia alle 9.35.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca.
C. 2599 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Sui lavori della Commissione.

Valentina APREA (FI) riterrebbe opportuno esprimere, a nome di tutta la Commissione, solidarietà alla Chiesa cattolica per le gravi offese arrecate al Crocifisso in una scuola superiore di Rovigo. Auspica altresì che il Ministero della pubblica istruzione adotti provvedimenti esemplari nei confronti dei tre studenti che sono stati denunciati dai carabinieri.

Pietro FOLENA, presidente, si associa pienamente alla richiesta della collega Aprea e, pur sottolineando la specificità dell'intollerabile atto avvenuto nella scuola di Rovigo, esprime solidarietà anche al professore di musica di una scuola media di Barcellona Pozzo di Gotto malmenato dal padre di uno studente per non aver voluto acconsentire a modificare la decisione di non promuoverlo.

Antonio RUSCONI (Ulivo) sottolinea che nella scuola di Rovigo si è verificato un fatto che arreca offesa a tutte le religioni, non solo a quella cristiana. Si associa quindi alla richiesta di provvedimenti esemplari nei confronti dei tre studenti denunciati.

Wladimiro GUADAGNO detto Vladimir Luxuria (RC-SE), nell'esprimere ferma condanna dei fatti di Rovigo, ritiene tuttavia che l'episodio non debba essere messo strumentalmente in correlazione con il dibattito sulla presenza del Crocifisso nelle aule scolastiche.

Domenico VOLPINI (Ulivo) osserva che l'episodio oltraggioso verificatosi a Rovigo non riguarda solamente la Chiesa cattolica, ma tutti i cristiani e, in senso lato, tutte le religioni. Ritiene altresì che la specifica dinamica dei fatti connoti l'episodio, grave e culturalmente preoccupante, come un insulto all'umanità sofferente ed evidenzi una grave carenza educativa della scuola. Auspica quindi un tempestivo ed incisivo intervento del ministro della pubblica istruzione nei confronti dei responsabili.

Angela FILIPPONIO TATARELLA (AN) si associa alle espressioni di condanna dei fatti di Rovigo, aggiungendo tuttavia che i provvedimenti disciplinari nei confronti dei ragazzi responsabili non risolvono il vuoto dei valori che si è diffuso nel tessuto sociale. Ritiene importante mantenere il Crocifisso nelle aule scolastiche quale elemento fondante dell'identità culturale e religiosa del Paese.

Vito LI CAUSI (Pop-Udeur) esprime una ferma condanna dei gravi fatti di offesa alla religione verificatisi nella scuola di Rovigo, nonché della triste vicenda relativa all'insegnante della scuola media di Barcellona Pozzo di Gotto, al quale esprime tutta la sua solidarietà.

Emerenzio BARBIERI (UDC) ringrazia il presidente per aver consentito il dibattito su una questione di estrema importanza, associandosi alle espressioni di ferma condanna dei gravi fatti verificatisi nella scuola di Rovigo. Ricorda, altresì, che negli ultimi anni si svolge un violentissimo attacco ai diritti dei cristiani nel mondo e che nella giornata odierna si terrà a Roma una manifestazione, promossa dal giornalista Magdi Allam, contro l'esodo e la persecuzione dei cristiani in Medio Oriente e per la libertà religiosa nel mondo. Dichiara infine di non condividere


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la posizione del collega Luxuria riguardo al dibattito in corso sulla presenza del Crocifisso nelle aule scolastiche e delle istituzioni pubbliche.

Pietro FOLENA, presidente, rinnova le espressioni di solidarietà per l'episodio segnalato dalla collega Aprea e nei confronti del professore di musica di Barcellona Pozzo di Gotto.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 giugno 2007.

Pietro FOLENA, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in esame (vedi allegato). Ricorda che la Conferenza dei presidenti dei gruppi ne ha deliberato l'avvio dell'esame a partire da lunedì 9 luglio; sono quindi stati segnalati dai gruppi, ai sensi dell'articolo 79, comma 10, del regolamento gli emendamenti Barbieri 1.20 e 1.23, Garagnani 1.10 e 1.9 e Filipponio Tatarella 1.30 e 1.31. Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli indicati emendamenti segnalati dai gruppi.

Manuela GHIZZONI (Ulivo), relatore, invita al ritiro di tutti gli emendamenti segnalati dai gruppi, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Luciano MODICA esprime parere contrario sugli emendamenti Garagnani 1.10, Filipponio Tatarella 1.30 e 1.31. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento Garagnani 1.9 dichiarandosi disponibile sin d'ora ad accogliere come raccomandazione, durante l'esame in Assemblea, un ordine del giorno che ne recepisca il contenuto. Invita altresì il deputato Barbieri a ritirare il suo emendamento 1.23.

Manuela GHIZZONI (Ulivo), con riferimento all'emendamento Filipponio Tatarella 1.31, ritiene che si possa presentare un ordine del giorno in cui si prevedano forme di interlocuzione, in fase di prima stesura degli statuti, con la comunità scientifica degli enti coinvolti.

Emerenzio BARBIERI (UDC) sottolinea che il Governo è assolutamente indisponibile ad accogliere qualsiasi modifica migliorativa del testo in esame, evidenziando l'inefficacia degli ordini del giorni presentati sia dalla maggioranza sia dall'opposizione, testimoniata dalle statistiche costantemente inviate ai parlamentari dagli uffici della Camera. Rileva altresì che il relatore non ha motivato il parere sugli emendamenti presentati.

Domenico VOLPINI (Ulivo) manifesta preoccupazione relativamente alle capacità interne degli enti di ricerca di proporre i loro statuti, ritenendo che il Governo non possa affidare ad una commissione di esperti di sua fiducia l'incarico di elaborare gli statuti degli enti di ricerca. Nel concordare con le osservazioni del collega Barbieri relativamente alla funzione degli ordini del giorno, chiede al rappresentante del Governo un impegno serio a discutere con gli enti di ricerca la stesura dei loro statuti.

Nicola BONO (AN) giudica inadeguato e confuso negli obiettivi il contenuto del disegno di legge in esame, il cui reale obiettivo appare quello di comprimere l'autonomia degli enti di ricerca. Stigmatizza altresì la decisione di respingere tutte le proposte migliorative del testo, la cui opportunità è stata manifestata anche da esponenti della maggioranza. Sottolinea in particolare la necessità di modificare il comma 4 dell'articolo 1, la cui formulazione contravviene alle più elementari regole di tecnica legislativa. Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere espresso almeno sull'emendamento Filipponio Tatarella 1.31.

Fabio GARAGNANI (FI) ritiene che vi sia stata superficialità nell'espressione dei pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo. Lamenta altresì che il provvedimento in esame attribuisca al


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Governo un margine troppo ampio di discrezionalità nell'orientamento e nell'individuazione di obiettivi di ricerca nei confronti degli enti.

Pietro FOLENA, presidente, ribadisce alcune riserve su taluni punti del disegno di legge, auspicando tuttavia che si possano risolvere con la presentazione di un atto di indirizzo al Governo le problematiche relative alla fase iniziale di stesura degli statuti, impegnando il Governo ad attenersi alle proposte provenienti dagli enti in tempi ragionevolmente brevi. Osserva altresì che il ruolo dei consigli scientifici non trova alcun ostacolo nelle disposizioni in esame, ma deve essere adeguatamente valorizzato dal contenuto degli statuti.

Manuela GHIZZONI (Ulivo), con riferimento alle considerazioni del collega Barbieri su una presunta e generalizzata inefficacia degli ordini del giorno, sottolinea che il disegno di legge in esame è stato presentato dal Governo per dare seguito ad un impegno assunto con l'accoglimento di un ordine del giorno presentato durante l'esame della legge finanziaria per il 2007. Precisa altresì che, unicamente per esigenze di brevità, non ha argomentato il parere espresso sugli emendamenti segnalati, pur confermando di condividere le valutazioni espresse dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Luciano MODICA assicura che rispetterà gli impegni contenuti negli ordini del giorno che saranno accolti dal Governo. Con riferimento all'intervento dell'onorevole Bono, sottolinea che l'autonomia degli enti non può essere compressa per il semplice motivo che finora non è stata mai riconosciuta. Conviene sulle osservazioni riguardo alla formulazione del comma 4 dell'articolo 1, che potrebbe essere migliorata dal punto di vista della tecnica legislativa, ma che nella sostanza è volta ad individuare una procedura che dia origine alla stesura del primo statuto di un ente di ricerca. Sottolinea, infine, che l'individuazione della missione di un ente di ricerca deve essere definita con riserva di legge.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti Barbieri 1.20, Garagnani 1.10, Filipponio Tatarella 1.30, Garagnani 1.9, Barbieri 1.23 e Filipponio Tatarella 1.31.

Pietro FOLENA, presidente, avverte che il testo del disegno di legge sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non è sono stati trattati:

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle recenti vicende relativa al calcio professionistico, con particolare riferimento al sistema delle regole e dei controlli.

RISOLUZIONI

7-00157 De Simone: Istituzione dei corsi speciali universitari per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.