Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Mercoledì 4 luglio 2007


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ALLEGATO

Comunicazione politica, messaggi autogestiti ed informazione nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (d'ora in avanti denominata Commissione),
a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1, terzo comma, e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) visti, quanto alla tutela ed alla garanzia della libertà e del pluralismo, nonché alla obiettività, alla completezza, alla lealtà ed alla imparzialità dell'informazione, ed alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nella programmazione radiotelevisiva, l'articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;
c) vista, quanto alla necessità di disciplinare la comunicazione politica, i messaggi autogestiti e l'informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nei periodi non coincidenti con campagne elettorali o referendarie, la legge 22 febbraio 2000, n. 28;
d) visto altresì il vigente Contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai Radiotelevisione italiana SpA, approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni del 6 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007; tenuto altresì conto del parere espresso dalla Commissione sullo schema di tale Contratto di servizio;
e) considerati i contenuti delle proprie precedenti delibere relative ai periodi non coincidenti con campagne elettorali o referendarie ed alle Tribune politiche, ed in particolare le deliberazioni del 21 giugno 2000 e del 18 dicembre 2002, nonché, in materia di Tribune politiche tematiche e tematiche regionali, quelle del 26 luglio 2000, del 5 ottobre 2000, del 15 maggio 2002;
f) ritenuta la propria potestà di individuare, per le ipotesi in cui gli spazi radiotelevisivi disponibili risultino oggettivamente insufficienti, i soggetti politicamente più rilevanti in determinate circostanze;
g) tenuto conto dell'esperienza maturata nell'applicazione dei provvedimenti indicati alla lettera e), nonché della propria prassi pregressa in materia di Tribune politiche;
h) viste altresì le deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 200/00 CSP del 27 giugno 2000 e n. 22/06/CSP del 2 febbraio 2006, quest'ultima recante disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi d'informazione nei periodi non elettorali;
i) tenuto conto del ruolo attribuito dalla normativa nazionale e regionale ai Comitati regionali per le comunicazioni;
j) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella seduta del ................;
k) ritenuto di dover assicurare l'adeguata conoscibilità del presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti


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esterni al Parlamento ed estranei alla Rai, anche mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, al pari di quanto deciso in precedenza per analoghi provvedimenti,

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione Italiana SpA, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (d'ora in avanti denominata Rai), come di seguito:

Art. 1.
(Ambito di applicazione e definizioni).

1. Il presente provvedimento disciplina la programmazione della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico nei periodi che non sono interessati da campagne elettorali o referendarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'articolo 2 e dell'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
2. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento:
a) si considerano periodi interessati da campagne elettorali o referendarie (d'ora in avanti: periodi elettorali) quelli compresi tra le ore ventiquattro del giorno di pubblicazione del provvedimento che convoca i comizi elettorali, o che indice il referendum, per le consultazioni di cui alla lettera b), e le ore ventiquattro dell'ultimo giorno nel quale è previsto che si tengano votazioni. Se non è prevista la pubblicazione del relativo provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino o Gazzetta Ufficiale delle Regioni interessate, si ha riguardo alla data nella quale tale provvedimento è comunicato alla Rai;
b) si considerano consultazioni elettorali quelle relative all'elezione del Parlamento europeo, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di un Presidente di Regione o di Provincia o di un Sindaco, di un Consiglio Regionale o di una Provincia autonoma, di un Consiglio Provinciale, di un Consiglio comunale. Si considerano consultazioni referendarie quelle in riferimento all'esito delle quali la Costituzione, le leggi nazionali, gli Statuti o le leggi regionali delle Regioni e delle Province autonome prevedono effetti obbligatori;
c) si considerano consultazioni di rilevanza, rispettivamente, nazionale o regionale quelle, di cui alla lettera b), che, anche accorpando più elezioni o referendum, interessano almeno il quarto degli aventi diritto al voto su base nazionale o, in ciascuna Regione o Provincia autonoma, degli aventi diritto al voto su base regionale;
d) si considerano esponenti politici le persone che, secondo una ragionevole valutazione tecnico-giornalistica, esprimono o richiamano anche implicitamente idee significative sotto il profilo della dialettica politica, o che risultano essersi candidate nelle consultazioni di cui alla lettera b), o che rivestono cariche di rilievo in partiti o movimenti politici, ovvero sono membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali.

3. Nei periodi non coincidenti con consultazioni di rilevanza nazionale o regionale la Rai, rispettivamente in riferimento alla programmazione nazionale e locale, ottempera alle previsioni di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, con le seguenti modalità:
a) l'offerta di comunicazione politica in sede nazionale è realizzata con le Tribune politiche di cui all'articolo 3 e con le altre trasmissioni di cui all'articolo 5;
b) l'offerta di comunicazione politica in sede locale è realizzata con le Tribune regionali di cui all'articolo 4, e con le altre eventuali trasmissioni di cui al medesimo articolo;
c) l'offerta di messaggi autogestiti in sede nazionale e locale è realizzata nelle proporzioni e con le modalità di cui all'articolo 6;
d) l'informazione è assicurata con le modalità di cui all'articolo 7;
e) la presenza di esponenti politici nella trasmissioni diverse da quelle di cui


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alle lettere a), b), c) e d) del presente comma è regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 8.

4. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento le Province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate ciascuna come un ambito regionale distinto.
5. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento le tre reti nazionali della Rai sono considerate come un'emittente unica.
6. L'individuazione delle persone che prendono parte alle trasmissioni previste dal presente provvedimento tiene conto dell'esigenza di offrire pari opportunità ad uomini e donne.
7. La Rai garantisce che una percentuale consistente ed apprezzabile delle trasmissioni previste dal presente provvedimento, in tutte le fasce d'ascolto utilizzate, sia organizzata in modo da consentirne la comprensione anche ai non udenti.

Art. 2.
(Individuazione dei soggetti politici rilevanti e loro partecipazione alla programmazione radiotelevisiva).

1. Per le trasmissioni a diffusione nazionale, i soggetti politici cui è assicurato l'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono i seguenti:
a) i gruppi parlamentari diversi dal gruppo Misto, anche se costituiti in un solo ramo del Parlamento;
b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti nella componente italiana del Parlamento europeo;
c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che abbiano eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
d) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che si siano presentate con proprio simbolo alle elezioni politiche del 2006, alle quali siano riferibili almeno tre parlamentari iscritti al gruppo Misto della Camera o del Senato;
e) i Comitati promotori di referendum abrogativi ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, limitatamente ai quesiti dei quali l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione abbia definitivamente accertato la legittimità, ai sensi dell'articolo 32, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352; nonché i promotori dei referendum promossi ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, limitatamente alle richieste delle quali l'Ufficio centrale abbia definitivamente accertato la legittimità, ai sensi dell'articolo 12 della citata legge n. 352/1970.

2. Per le trasmissioni a diffusione regionale, i soggetti politici cui è assicurato l'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono individuati dal competente Comitato regionale per le comunicazioni (d'ora in avanti: Corecom). In assenza di deliberazione del Corecom i soggetti sono i seguenti:
a) le coalizioni che in competizione tra loro abbiano eletto rappresentanti nel Consiglio regionale;
b) le forze politiche che costituiscono un gruppo nel Consiglio regionale;
c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), rappresentate con il medesimo simbolo in tanti Consigli provinciali o comunali da corrispondere ad almeno un quarto della popolazione residente nella Regione.


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3. In casi eccezionali, nei quali lo richieda la completezza e l'obiettività dell'informazione e del dialogo politico riferito a circostanze singole e specifiche, la Commissione, o per le trasmissioni regionali il Corecom, possono considerare rilevanti ai fini dell'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica soggetti che non rientrano nelle previsioni di cui ai commi 1 e 2. In questi casi la Commissione o il Corecom possono disporre che tali soggetti beneficino di spazi radiotelevisivi a condizioni anche difformi rispetto agli altri aventi diritto.
4. Nelle trasmissioni sia nazionali sia regionali, la presenza di tutti i soggetti aventi diritto ai sensi dei commi 1 e 2, qualora non abbia luogo nella medesima trasmissione, deve realizzarsi in trasmissioni omogenee o della stessa serie, entro il termine di due mesi decorrenti dalla messa in onda della prima trasmissione, salvo quanto previsto dal comma 5. Ogni trasmissione del ciclo o della serie deve avere una collocazione che garantisca le medesime opportunità di ascolto delle altre: qualora ciò sia assolutamente impossibile, i soggetti svantaggiati beneficiano di tempi o di modalità compensative.
5. Al fine di garantire la presenza di tutti i soggetti aventi diritto nella programmazione radiotelevisiva la Rai tiene conto della prevedibile esistenza di consultazioni elettorali o referendarie, ed adegua conseguentemente il termine entro il quale tale presenza deve essere realizzata. Se nondimeno sopravviene una consultazione rilevante ai sensi dell'articolo 1, la programmazione è modificata in modo da realizzare la presenza di tutti gli aventi diritto entro il termine di presentazione delle candidature, ovvero entro i quindici giorni dall'indizione di una consultazione referendaria.

Art. 3.
(Tribune politiche nazionali).

1. Le Tribune politiche nazionali sono organizzate dalla competente struttura della Rai, che deve avere natura di testata giornalistica registrata ai sensi della legge sulla stampa. Esse assicurano l'accesso alla programmazione nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 2, commi 1 e 3, e si articolano in:
a) conferenze-stampa di un singolo esponente o leader di ciascun soggetto politico, consistenti in singole trasmissioni di uguale durata, collocate nella medesima fascia d'ascolto, nel corso delle quali egli risponde a domande poste da giornalisti professionisti individuati dalla Rai;
b) dibattiti a due, consistenti in singole trasmissioni di uguale durata, collocate nella medesima fascia d'ascolto, nel corso delle quali due esponenti delle opposte coalizioni si confrontano su un tema specifico, ripartendosi pariteticamente il tempo;
c) tavole rotonde tematiche, consistenti in un dibattito tra quattro soggetti politici organizzato con le modalità di cui ai commi 6, 7, 8 e 9.

2. Le Tribune di cui al presente articolo sono programmate su tutte le reti, in orari che comprendano più fasce orarie e che comunque garantiscano buon ascolto, con modalità che privilegino l'agilità della conduzione. I calendari delle Tribune, redatti dalla Rai in conformità alle previsioni di cui al presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione, che può disporre al riguardo differenti modalità di articolazione e programmazione delle relative trasmissioni.
3. Le Tribune radiofoniche si conformano quanto più possibile, tenendo conto della specificità del mezzo, alle corrispondenti trasmissioni televisive; in particolare, esse sono programmate in orari che garantiscano le medesime percentuali d'ascolto.
4. La Rai può accompagnare le Tribune con schede informative o approfondimenti giornalistici atti ad illustrare i temi oggetto di ciascuna trasmissione, redatti in modo da non influenzare i telespettatori in relazione agli orientamenti dei soggetti politici che li dibatteranno.


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5. Le persone che intervengono in ciascuna delle Tribune di cui al comma 1, lettere a) e b), sono designate dal leader o dal segretario del partito o forza politica interessata.
6. Le persone che intervengono in ciascuna delle Tribune tematiche di cui al comma 1, lettera c), sono di regola individuate tra i parlamentari nazionali o europei in carica, scelti preferibilmente tra quelli che appartengono alla Commissione od organismo parlamentare competente sul tema trattato in ciascuna trasmissione, ovvero che hanno svolto attività specificamente riferibili a tale tema. Tali persone sono designate:
a) nel caso dei Gruppi parlamentari, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), dal Presidente del Gruppo o dai Presidenti dei Gruppi interessati, d'intesa tra loro;
b) nel caso di forze rappresentate nel Parlamento europeo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), ed in quello forze politiche riferibili ad una minoranza linguistica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), dal decano tra i parlamentari europei o nazionali interessati;
c) nel caso di forze rappresentate nel gruppo Misto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dal Presidente o decano della relativa componente politica, laddove formalizzata, ed in mancanza dal Presidente del gruppo Misto o dai Presidenti dei gruppi Misto della Camera e del Senato, d'intesa tra loro;
d) nel caso di Comitati promotori di referendum, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), dal legale rappresentante del relativo Comitato.

7. La ripartizione del tempo nelle Tribune è effettuata secondo i seguenti criteri:
a) nelle conferenze-stampa e nei dibattiti a due, di cui al comma 1, lettere a) e b), la ripartizione è effettuata in modo paritario tra le due coalizioni;
b) nelle Tribune tematiche di cui al comma 1, lettera c), il tempo è ripartito in proporzione alla consistenza delle rispettive forze politiche nelle Assemblee di riferimento. Per le forze politiche rappresentate esclusivamente nel Parlamento europeo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), la proporzione è calcolata rispetto alla consistenza della delegazione italiana nel Parlamento europeo ed in rapporto al simbolo col quale è stato eletto il rappresentante di ciascuna forza. Ai Comitati promotori di referendum, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è attribuito un tempo pari alla media dei tempi attribuiti alle forze, di cui alla lettera a) del medesimo comma, che costituiscono un Gruppo nel Parlamento nazionale;
c) in riferimento alle esigenze poste dalla necessità di una conduzione agile e giornalisticamente efficace delle trasmissioni, la Rai ha la facoltà di arrotondare i tempi attribuiti in applicazione della lettera b), di individuare una loro dimensione temporale minima, e di procedere al sorteggio tra le forze politiche - per il quale può proporre alla Commissione criteri di ponderazione - per l'attribuzione di spazi eventualmente eccedenti nel ciclo di Tribune, o negli altri casi in cui ciò risulti necessario.

8. Il tema delle trasmissioni è di regola individuato in riferimento a quelli che risultano di attualità nel dibattito parlamentare, ed è proposto dalla Rai alla Commissione con un preavviso di almeno tre giorni, nel corso dei quali la Commissione può indicare un tema diverso. Al fine di garantire la parità di trattamento dei vari soggetti politici la Rai può proporre la trattazione del medesimo tema in più trasmissioni contigue.
9. Salva diversa disposizione della Commissione, nelle Tribune:
a) interviene un giornalista della competente struttura della Rai in funzione di conduttore o di moderatore, il quale assicura il corretto svolgimento del dibattito ed il rispetto della parità di trattamento di tutte le forze politiche, ed in particolare cura che i telespettatori non


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abbiano modo di desumere, dalle sue parole o dal suo atteggiamento, quali siano le sue personali opinioni;
b) tutti i partecipanti si attengono al turno di parola ed alle indicazioni del conduttore, nonché, salvo circostanze eccezionali valutate dal conduttore stesso, al tema oggetto della trasmissione, ove previsto;
c) la trasmissione ha luogo di regola in diretta: l'eventuale registrazione deve essere effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed ha luogo contestualmente per tutti i partecipanti alla medesima trasmissione;
d) l'eventuale rinuncia o impedimento di un soggetto avente diritto a partecipare ad una Tribuna non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, nella quale è fatta menzione della rinuncia o dell'impedimento, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante;
e) salvo diverso accordo di tutti i partecipanti e della Rai, i programmi sono ripresi e trasmessi da una sede Rai di Roma.

Art. 4.
(Tribune politiche regionali).

1. Le Tribune politiche regionali, organizzate dalla competente sede locale della Rai, la quale deve avere natura di testata giornalistica registrata ai sensi della legge sulla stampa ovvero dipendere da una testata siffatta, assicurano l'accesso alla programmazione nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 2, commi 2 e 3. Esse si articolano nelle forme e con le modalità stabilite dal competente Corecom, ovvero, in mancanza di una decisione del Corecom, nelle forme previste dall'articolo 3, comma 1, in quanto applicabili.
2. Le Tribune di cui al presente articolo sono programmate in orari che garantiscano buon ascolto, con modalità che privilegino l'agilità della conduzione. I calendari delle Tribune sono redatti dalla Rai in conformità alle indicazioni del competente Corecom e sono preventivamente trasmessi al Corecom stesso, il quale può disporre al riguardo differenti modalità di articolazione e programmazione delle relative trasmissioni.
3. Le Tribune radiofoniche si conformano quanto più possibile, tenendo conto della specificità del mezzo, alle corrispondenti trasmissioni televisive; in particolare, esse sono programmate in orari che garantiscano le medesime percentuali d'ascolto di quelle televisive.
4. In relazione alle previsioni dei singoli Statuti regionali e delle Province autonome relative alle minoranze linguistiche, i Corecom possono disporre la programmazione di alcune Tribune in una lingua diversa dall'italiano.
5. L'esercizio delle funzioni del Corecom da parte della Commissione, nei casi previsti dalla presente deliberazione, termina nel momento in cui è stata portata alla conoscenza della Commissione la volontà del Corecom di esercitarle.
6. In assenza di diverse deliberazioni del Corecom, alle Tribune regionali di cui al presente articolo si applicano inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4, 6 e 9. In tali disposizioni, i riferimenti alla Commissione si intendono relativi al competente Corecom, quelli ai Gruppi parlamentari si intendono relativi ai Gruppi consiliari, e quello alle sedi Rai di Roma si intende relativo alla sede Rai della relativa Regione o Provincia autonoma.

Art. 5.
(Altre trasmissioni di comunicazione politica).

1. In aggiunta alle Tribune di cui agli articoli 3 e 4, la Rai può autonomamente programmare, rispettivamente in sede nazionale ed in sede locale, autonome trasmissioni di comunicazione politica. Ad esse prendono parte i soggetti politici individuati dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3;


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la designazione delle persone che intervengono per ciascuno di tali soggetti è effettuata dalla Rai.
2. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, all'articolo 2, commi 4 e 5, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 4, commi 1 e 4.

Art. 6.
(Messaggi autogestiti).

1. La programmazione nazionale e regionale dei messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è obbligatoria nei programmi della Rai. Essi sono predisposti per un tempo pari al quarto di quello delle Tribune di cui agli articoli 3 e 4.
2. I messaggi sono trasmessi, sulle reti nazionali e regionali, dietro richiesta dei soggetti politici di cui, rispettivamente, all'articolo 2, comma 1, ed all'articolo 2, comma 2. Le richieste:
a) sono presentate alla sede nazionale o alla relativa sede regionale della Rai;
b) se, in riferimento alla programmazione regionale, sono prodotte da forze politiche rappresentate esclusivamente in Consigli provinciali e comunali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), devono contenere l'indicazione dei relativi Consigli, e la dichiarazione che l'ambito territoriale complessivo della loro rappresentanza corrisponde almeno al quarto della popolazione residente nella Regione;
c) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;
d) specificano se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero se intenda fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli della Rai.

3. Entro il decimo giorno di ogni mese, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, distintamente per le reti nazionali e quelle regionali, in riferimento al mese successivo, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria, e non essere contigua alla collocazione delle Tribune. La Commissione valuta tali comunicazioni con le modalità di cui all'articolo 9, e, in rapporto alle esigenze prevedibili, fissa i criteri di rotazione per l'utilizzo dei contenitori nel mese successivo.
4. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 7.
(Informazione).

1. I programmi di contenuto informativo sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, e devono essere ricondotti alla responsabilità di un direttore di testata registrata ai sensi della legge sulla stampa.
2. Nel rispetto della libertà di informazione, ogni direttore responsabile di testata è tenuto ad assicurare che i programmi di informazione attuino un'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando la parità di condizioni nell'esposizione di opinioni politiche presenti nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo.
3. I direttori, i conduttori ed i registi osservano ogni cautela atta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio per determinate forze politiche. In particolare essi curano che gli utenti non siano in condizione di poter attribuire, in base all'organizzazione ed alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata.


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Art. 8.
(Programmi di intrattenimento e di intrattenimento informativo).

1. La raccomandazione n. 2 dell'atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dalla Commissione l'11 marzo 2003, è sostituita dalla seguente: «2. Nei programmi di intrattenimento e di intrattenimento informativo la presenza di esponenti politici può realizzarsi solo al di fuori dei periodi elettorali ed alle seguenti condizioni:
a) sia realizzata configurando, per quanto possibile, una finestra informativa nell'ambito del programma, nonché, comunque, attraverso la mediazione di un giornalista professionista. Egli osserva ogni cautela atta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio per determinate forze politiche, ed in particolare cura che i telespettatori non siano in condizione di poter attribuire, in base all'organizzazione ed alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici a sé stesso o alla rete;
b) sia riferita a singole circostanze ed argomenti esattamente delimitati, in relazione ai quali la presenza di ciascun esponente sia giustificata da una responsabilità o competenza specifica.»

2. Alla programmazione della Rai continuano ad applicarsi, indipendentemente dalla coincidenza con periodi elettorali o referendari, le restanti raccomandazioni di cui all'atto di indirizzo approvato dalla Commissione l'11 marzo 2003.

Art. 9.
(Consultazione della Commissione).

1. Nei casi in cui la presente deliberazione prevede la consultazione della Commissione, essa ha luogo per il tramite del suo Presidente, il quale, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'applicazione della delibera, valutando in particolare ogni questione controversa.

Art. 10.
(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione della Rai).

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

Art. 11.
(Disposizione transitoria).

1. In sede di prima applicazione del presente provvedimento, il tema, di cui all'articolo 3, comma 7, delle Tribune previste al comma 1 del medesimo articolo è individuato in riferimento al referendum abrogativo relativo alla legge elettorale, ed in riferimento ai costi del sistema politico-parlamentare, rispettivamente per il primo ed il secondo ciclo di Tribune.

Art. 12.
(Pubblicazione ed entrata in vigore del provvedimento).

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


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2. Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Dalla stessa data cessano di avere efficacia:
a) il provvedimento recante comunicazione politica e messaggi autogestiti nella programmazione della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, approvato dalla Commissione il 21 giugno 2000;
b) il provvedimento recante comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali e referendarie, approvato dalla Commissione il 18 dicembre 2002;
c) il provvedimento recante Tribune politiche tematiche regionali, approvato dalla Commissione il 26 luglio 2000;
d) il provvedimento recante Tribune politiche tematiche, approvato dalla Commissione il 5 ottobre 2000;
e) la risoluzione in materia di Tribune politiche tematiche approvata dalla Commissione il 28 novembre 2006.