Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Resoconto di mercoledì 4 luglio 2007


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Mercoledì 4 luglio 2007. - Presidenza del presidente Mario LANDOLFI.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Esame di una risoluzione relativa alla comunicazione, ai messaggi autogestiti ed alla informazione nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie (Rel. Morri).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di risoluzione in titolo, che sarà pubblicata in allegato ai resoconti di seduta.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, ricorda che, come convenuto, la Commissione non perverrà nella giornata di oggi all'approvazione del provvedimento definitivo, in modo da consentire sia la consultazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come prevede la legge 22 febbraio 2000, n. 28, sia la presentazione di eventuali proposte di modifica al testo oggi presentato.

Il deputato Fabrizio MORRI (Ulivo), relatore, illustrando la proposta in titolo, richiama specificamente l'attenzione sui criteri per l'individuazione dei soggetti ai quali riservare spazi di comunicazione politica nella programmazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. L'individuazione di tali soggetti, nei periodi non coincidenti con campagne elettorali o referendarie, è rimessa per legge alla Commissione: l'articolo 2 della proposta individua tali soggetti, tenendo conto dei precedenti e della prassi pregressa della Commissione, in un ampio ventaglio di forze politiche, senza limitarsi a quelle che costituiscono gruppo nel Parlamento. Il riferimento concerne sia le forze politiche rilevanti sul piano


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nazionale, sia quelle rilevanti in sede regionale: l'individuazione di queste ultime da parte della Commissione, però, ha carattere sussidiario, poiché la proposta prevede che tale competenza sia in prima istanza devoluta ai CORECOM, ed i criteri della proposta saranno applicabili solo nell'ipotesi in cui tali organismi non si attivino. Si realizza, in tal modo, un assetto normativo per così dire federalista, (ovvero, se si preferisce, devolutivo di talune competenze all'autorità locale), conforme all'assetto normativo risultante dalle recenti riforme istituzionali.
La valorizzazione della figura e del ruolo dei giornalisti della RAI costituisce un altro aspetto saliente della proposta di delibera, la quale, rispetto ai provvedimenti adottati in passato, rimuove alcuni dei vincoli che erano stati posti all'attività di tali figure professionali. In varie disposizioni della proposta odierna è espressamente previsto che i giornalisti della RAI intervengano nella organizzazione e nella conduzione delle Tribune, e più in generale è ad essi demandata la funzione di prevedere modalità di programmazione, anche eventualmente di carattere sperimentale, che conferiscano alle Tribune una maggiore attrattiva sul piano comunicativo e degli ascolti.
Quanto alla questione, sempre dibattuta, dei criteri di riparto dei tempi tra i soggetti che accedono alle trasmissioni, l'articolo 3, comma 7, propone che nelle Tribune consistenti in conferenze-stampa ed in confronti il tempo sia ripartito in parti uguali tra le coalizioni, mentre nelle restanti Tribune la ripartizione ha luogo con criteri proporzionalità riferita alla consistenza di ciascuna forza politica nelle assemblee di riferimento. Alcune disposizioni specifiche, peraltro, conferiscono alla RAI la facoltà di temperare il rigore di tale ripartizione, ove ciò sia richiesto da esigenze tecnico-giornalistiche.
In varie disposizioni, inoltre (ad esempio, all'articolo 3, comma 9, ed all'articolo 7), sono individuati criteri atti a garantire che i giornalisti, i conduttori ed i registi dei programmi si comportino in modo da non lasciar desumere ai telespettatori quali siano le personali opinioni politiche dei conduttori stessi o della testata. Si rende conto che la scelta di esplicitare tali disposizioni può non essere unanimemente condivisa, poiché taluni ritengono che ai giornalisti ed ai conduttori debba, invece, essere consentita l'espressione di opinioni, purché sia chiaro che si tratta di opinioni personali. Ritiene tuttavia più opportuna la scelta che ha proposto nel testo, considerando che lo scopo primario delle Tribune è quello di divulgare le considerazioni e le opinioni politiche dei partecipanti, e non quelle dei conduttori.
L'articolo 8 tenta la messa a punto di una disciplina normativa di quel genere televisivo - sconosciuto all'epoca dell'emanazione della legge sulla par condicio, e quindi in essa non espressamente disciplinato - che unisce l'informazione all'intrattenimento, designato con il neologismo «infotainment». Esso è stato per la prima volta considerato dall'atto di indirizzo approvato dalla Commissione l'11 marzo 2003, laddove si è regolamentata in termini assai stringenti la presenza di esponenti politici nelle trasmissioni di intrattenimento. Oggi egli ritiene di dover modificare la relativa disposizione nel senso di rendere meno stringenti le condizioni, pur significative, alle quali deve sottostare la presenza di politici in tali tipologie di programmi.
Nel segnalare il rilievo e la specifica complessità della materia, fa presente che la proposta da lui redatta ha caratteristiche del tutto interlocutorie, ed auspica che la Commissione articoli il suo esame in un lasso ragionevole di tempo.

Il deputato Antonio SATTA (Pop-Udeur) manifesta apprezzamento per l'insieme delle disposizioni ora illustrate, che intervengono in maniera assai articolata su una materia complessa, ma manifesta la propria contrarietà all'indicazione di un criterio di riparto dei tempi tra gli aventi diritto che sia proporzionale alla consistenza numerica di tali soggetti nelle assemblee di riferimento, anziché suddiviso con criterio paritario. Chiede inoltre chiarimenti sulla portata della disposizione,


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di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), che considera soggetti rilevanti sul piano locale le eventuali forze politiche non presenti nel relativo consiglio regionale, ma rappresentate in consigli provinciali o comunali.

Il deputato Marco BELTRANDI (RosanelPugno) a sua volta rileva la complessità della materia ed il carattere assai articolato della proposta che la disciplina, la quale contiene, insieme, elementi che introducono positive novità ed elementi critici. Nel manifestare la conseguente esigenza che la Commissione possa disporre di un arco di tempo sufficientemente ampio per deliberare, ritiene di doversi specificamente riferire ad alcune criticità, tra le quali segnala in primo luogo il criterio proporzionale di riparto dei tempi tra i soggetti politici, già oggetto di critica da parte del collega Satta. Tale criterio è inaccettabile perché si pone in palese contrasto con quanto dispone l'articolo 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che espressamente prevede una «parità di condizioni». Inoltre la Commissione, nei casi (precedenti al 2002) in cui ritenne di poter adottare un criterio proporzionale, fu costretta a modificare questo criterio anche in considerazione delle vistose disparità di trattamento che si evidenziavano nella conduzione dei programmi, nei quali i conduttori erano praticamente costretti a togliere la parola agli esponenti dei partiti minori, con nocumento non solo per l'esposizione dei relativi argomenti, ma anche per l'immagine negativa della programmazione che giungeva ai telespettatori. Ritiene inoltre che anche il criterio di riparto dei tempi nelle conferenze-stampa e nei confronti debba garantire la parità di condizioni delle forze politiche che compongono ciascuna coalizione.
In riferimento alla programmazione regionale, rappresenta le difficoltà che incontrano molti CORECOM nel svolgere i compiti loro affidati, le quali non lasciano ben sperare sulla possibilità che tali organismi possano adempiere alle ulteriori funzioni loro attribuite dalla proposta di delibera. Al riguardo, sembrerebbe più opportuno riservare alla Commissione almeno il criterio di riparto dei tempi ed all'individuazione dei soggetti politici rilevanti, tra i quali reputa debbano essere comprese, anche sul piano regionale, le forze politiche di rilevanza nazionale. Quanto alla disciplina delle trasmissioni di infotainment, di cui all'articolo 8, non è convinto della bontà della scelta di attenuare i vincoli posti dall'atto di indirizzo dell'11 marzo 2003, i quali andrebbero piuttosto inaspriti, anche tenendo conto che in tale tipologia di trasmissioni sembrano essere invitati sempre gli stessi esponenti politici.
In riferimento, infine, alla norma transitoria recata dall'articolo 11, ritiene che il problema della divulgazione della campagna in corso per la raccolta di firme per il referendum elettorale non possa essere risolto da tale disposizione, sia perché i tempi di approvazione della delibera non saranno presumibilmente brevi, sia perché il tema richiederebbe di essere trattato in spazi di «prima serata».

Il deputato Egidio Enrico PEDRINI (IdV), nel condividere le considerazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, dissente anzitutto dalla scelta del criterio proporzionale per il riparto del tempo tra i soggetti politici. È altresì perplesso sull'opportunità di dettare criteri espliciti di comportamento per i giornalisti della RAI, la cui professionalità ed imparzialità non è messa in discussione, e che pertanto non dovrebbe essere oggetto di richiami specifici.
Quanto ai criteri di individuazione dei soggetti politici rilevanti sul piano nazionale, di cui all'articolo 2, comma 1, rileva la problematicità del fatto che a taluni gruppi parlamentari corrispondono oggi soggetti politici diversificati, e che forze politiche rappresentate in una Camera esclusivamente quali componenti del Gruppo misto, nell'altra Camera possono essere rappresentate in un gruppo autonomo.
Dopo avere a sua volta chiesto chiarimenti sul ruolo delle forze politiche locali


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di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), manifesta perplessità sulla scelta di condizionare la presenza di politici nelle trasmissioni di intrattenimento alla conduzione di un giornalista professionista, di cui all'articolo 8: in realtà, i conduttori dei programmi di intrattenimento non sempre hanno tale qualifica professionale, ed è dubbio che sia opportuno esigerla.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI) a sua volta rileva la complessità e la difficoltà delle questioni sottese alla bozza di delibera, la quale per questo è stata oggetto di pertinenti considerazioni, che impongono una decisione non affrettata.
La scelta di un criterio proporzionale per il riparto dei tempi dà sicuramente luogo ad immaginabili conseguenze politiche, e deve pertanto essere considerata con la più grande attenzione, poiché essa caratterizza di sé in maniera evidente anche le altre scelte. La scelta di modificare l'atto di indirizzo del 2003 nella parte in cui esso disciplina la presenza di esponenti politici nelle trasmissioni di intrattenimento è parimenti una decisione importantissima ed impegnativa: quali sono, infatti gli esponenti politici ai quali ci si vuole riferire? È opportuno che la conduzione sia riservata ad un giornalista professionista? Sono, queste ed altre, scelte che impongono una attenta riflessione.

Il deputato Emilia Grazia DE BIASI (Ulivo) a sua volta manifesta perplessità sulla disposizione dell'articolo 8 che condiziona la trattazione di temi politici, nelle trasmissioni di intrattenimento, alla conduzione da parte di un giornalista professionista. L'intento che ha dettato questa disposizione è evidente e condivisibile, purché non dia luogo ad irrigidimenti eccessivi, ma sarebbe forse più opportuno che esso fosse esplicitamente enunciato nella norma, la quale dovrebbe pertanto essere riformulata. Il medesimo articolo 8 pone inoltre l'ulteriore condizione della competenza tecnica dell'esponente politico che potrebbe intervenire nei programmi di intrattenimento, nei quali, sembra di capire, potrebbe quindi trattare un unico argomento: ma non è bene che il dibattito politico sia subordinato a condizioni così stringenti.

Il deputato Giorgio MERLO (Ulivo), riservandosi ulteriori considerazioni ed approfondimenti, richiama l'attenzione dei colleghi sul difficile equilibrio sotteso alla scelta dei soggetti politici rilevanti, nella quale è necessario garantire il principio del pluralismo senza contemporaneamente eccedere nella considerazione di frazioni politiche che possono risultare meno rappresentative. Tale difficoltà si riverbera anche nell'individuazione delle forze politiche rilevanti sul piano regionale, nella quale il ruolo dei CORECOM sarebbe importante: è necessario al riguardo individuare forme normative che lo tutelino, pur dovendo nel contempo tener conto delle difficoltà operative che molti di tali organismi riscontrano nell'esercizio delle loro funzioni.
Quanto alla disciplina proposta dall'articolo 8 per la presenza di soggetti politici nelle trasmissioni di intrattenimento, la reputa nel complesso equilibrata, malgrado che la specifica richiesta di avvalersi dell'opera di un giornalista professionista possa essere ulteriormente approfondita.

Il senatore Alessio BUTTI (AN), nel condividere le esigenze di approfondimento manifestate da molti colleghi, rappresenta tuttavia il timore che l'approvazione di una disciplina specifica risulti eccessivamente dilatata nel tempo. Una deliberazione della Commissione è necessaria, anche se una definitiva sistemazione normativa della materia potrà conseguirsi solo per mezzo di una penetrante riforma della assai nota legge della par condicio.
Circa i criteri di individuazione delle forze politiche rilevanti sul piano nazionale,


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ritiene che essi dovrebbero accentuare il carattere bipolare dell'attuale sistema di rappresentanza, pur senza negare il diritto di tribuna di tutte le forze politiche. A quest'ultimo riguardo, però, riterrebbe improprio riservare il medesimo trattamento a forze che hanno consistenza fortemente differenziata: l'esito del voto, dopo tutto, deve essere considerato come l'auditel della politica. Rileva infine la sostanziale inutilità dei messaggi autogestiti, che nella delibera sono oggetto di una disciplina specifica.

Il deputato Gloria BUFFO (SDPSE), riservandosi a sua volta di formulare ulteriori e più approfondite considerazioni, anticipa alcune perplessità riferite, in particolare, alla scelta del criterio proporzionale per il riparto dei tempi tra i soggetti politici. Malgrado che la sua parte politica abbia probabilmente qualcosa da guadagnare dall'applicazione di tale criterio, esso attribuirebbe un vantaggio comunque esiguo ai partiti maggiori, già più che adeguatamente rappresentati nella programmazione radiotelevisiva; per conseguire tale relativo vantaggio si adotta una decisione che probabilmente presenta i vizi, anche di legittimità, evidenziati nel corso del dibattito.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, fa presente che la Commissione non mancherà di esaminare con la più grande accuratezza la materia oggetto della proposta di delibera, la quale rappresenta una delle più importanti attribuzioni della Commissione stessa. Preannuncia inoltre la tempestiva consultazione, sul tema, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Circa le considerazioni che ha udito, ritiene che la disciplina delle trasmissioni di intrattenimento ed intrattenimento informativo, recata dall'articolo 8, potrebbe forse più utilmente trovare collocazione in altra sede: è peraltro urgente che la Commissione se ne faccia carico, poiché la sempre più frequente programmazione di trasmissioni di infotainment richiede una puntualizzazione normativa. Vi è difatti il rischio che una presenza impropria di soggetti politici nelle trasmissioni di intrattenimento renda un cattivo servizio alla stessa immagine della politica; per contro, è opportuno che il mezzo radiotelevisivo sia utilizzato in tutta la sua potenzialità (comprese, quindi, le trasmissioni di intrattenimento) per divulgare, anche da parte di soggetti politici, temi ed informazioni che risultino di pubblica utilità.
Quanto alla disposizione transitoria che intende riservare il primo ciclo di Tribune alla divulgazione della campagna in corso per la raccolta di firme finalizzate al referendum elettorale, conviene che i tempi di approvazione della delibera potrebbero vanificarne il lodevole intento. Al riguardo non può però esimersi dal notare che egli, su mandato dell'Ufficio di Presidenza, ha già da tempo invitato il presidente della RAI a disporre affinché la campagna di raccolta di firme fosse adeguatamente pubblicizzata: ma a tale esortazione ha sinora fatto riscontro un persistente ed indecente silenzio.
Nell'aderire all'esigenza, formulata da molti colleghi, di disporre di tempi adeguati per approfondire i temi oggetto della delibera, rappresenta però la necessità che la Commissione pervenga ad una decisione prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del deputato Egidio Enrico PEDRINI (IdV), il deputato Fabrizio MORRI (Ulivo), relatore, si riserva di replicare adeguatamente alle considerazioni formulate dai colleghi nella seduta di oggi. In riferimento ad esse, rappresenta sin d'ora l'opportunità che, nell'individuazione dei soggetti politici rilevanti sul piano regionale, siano riservati spazi per quelle forze che, non rappresentate nel consiglio regionale, risultino tuttavia essere espressione di una consistente percentuale della popolazione, e siano rappresentate in un certo numero di consigli comunali o provinciali.
Quanto al criterio di riparto proporzionale dei tempi, conviene che esso


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non può essere considerato un elemento decisivo a fronte di tutte le altre questioni sottese alla delibera. Al riguardo ricorda che, essendo previste anche trasmissioni nelle quali il riparto del tempo tra coalizioni è effettuato paritariamente, l'effetto del criterio proporzionale ne risulta assai attenuato. Quanto alla disciplina dei messaggi autogestiti, essa rappresenta un obbligo stabilito dalla legge n. 28 del 2000.

Il deputato Mario LANDOLFI, presidente, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame in titolo.

La seduta termina alle 15.40.