Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 4 luglio 2007


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ALLEGATO 1

Disposizioni urgenti in materia di istruzione.
C. 2272-ter Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2272-ter, in corso di esame presso la VII Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera, recante «Misure urgenti in materia di istruzione»;
rilevato che il provvedimento in esame reca norme aventi ad oggetto l'istruzione ed il personale scolastico; la perequazione di trattamento economico nello svolgimento della funzione ispettiva della scuola; il fondo di perequazione teso ad assicurare alle istituzioni scolastiche l'assegnazione di risorse di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; interventi di carattere finanziario volti a garantire l'assolvimento degli obblighi giuridici assunti dallo Stato in relazione alle esigenze di funzionamento dell'amministrazione della pubblica istruzione e delle istituzioni scolastiche; misure di sostegno in materia di edilizia scolastica; il riconoscimento di titoli di studio stranieri;
valutato che le disposizioni generali in materia di istruzione e formazione, intervenendo sui profili di competenza esclusiva statale in ordine alle «norme generali sull'istruzione» di cui all'articolo 117, comma 2, lettera n), della Costituzione; e considerato altresì che la materia «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale» appartiene alla competenza concorrente Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;
rilevato che, ai sensi dell'articolo 1, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, il Ministro della pubblica istruzione definisce un piano triennale di intervento, anche in relazione alle competenze delle Regioni in materia di diritto allo studio e di programmazione dell'offerta formativa, volto ad individuare misure di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento dell'offerta di tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche, nonché a sostenere la qualità del modello del tempo pieno; e che il predetto piano è finanziato sulla base delle risorse definite in sede di intesa con la Conferenza unificata;
considerato che, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i tempi e le modalità per la trasmissione delle liste di collocamento aggiornate alle istituzioni scolastiche ai fini del conferimento delle supplenze, e delle conseguenti comunicazioni da parte delle istituzioni medesime ai competenti centri per l'impiego;
rilevato che, ai sensi dell'articolo 6, al fine di assicurare la piena efficacia dei finanziamenti già assegnati a sostegno degli interventi in materia di edilizia scolastica, con decreti del Ministro della pubblica istruzione adottati secondo le indicazioni fornite dalle Regioni interessate, sono recuperate e riassegnate, alle medesime Regioni, le risorse ad esse spettanti e non ancora erogate;
considerato che la Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 2004, n. 13, ha precisato che la competenza nella definizione delle dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche spetta alle regioni; e che le singole istituzioni


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scolastiche dispongono di personalità giuridica e dell'autonomia didattica, di ricerca, organizzativa e finanziaria,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, all'articolo 1, comma 13, ove si prescrive che con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le condizioni per assicurare la massima stabilità dell'organico anche attraverso nuovi parametri che ne individuino la consistenza funzionale all'ottimale e stabile funzionamento delle istituzioni scolastiche, sia prevista anche l'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni.


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ALLEGATO 2

Disegno di legge di delega in materia di riordino degli enti di ricerca.
C. 2599 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2599 Governo, in corso di esame presso la VII Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera, recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca;
rilevato che il testo in esame reca una delega che autorizza il Governo al riordino degli statuti e degli organi di governo degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, attraverso decreti legislativi adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché in conformità agli altri specifici principi elencati all'articolo 1 del testo medesimo;
considerato che la materia oggetto del provvedimento rientra prevalentemente nell'ambito dell'«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici» e dell'«ordinamento civile», che le lettere g) ed l) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione riconducono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato altresì, con riferimento alla tipologia degli enti oggetto della disciplina in esame, che la ricerca scientifica e tecnologica ed il sostegno all'innovazione, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione si prefigurano quali materie di legislazione concorrente;
evidenziato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i), si delinea, tra i principi e criteri direttivi cui deve conformarsi l'esercizio della delega, l'introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 3

Disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia.
S. 1649 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
considerato che il provvedimento contempla disposizioni volte ad adempiere ad obblighi comunitari derivanti da procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, e risulta inoltre volto ad ottemperare agli impegni assunti in ambito internazionale, in osservanza delle disposizioni comunitarie recate dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
osservato che l'articolo 117, comma 3, della Costituzione demanda alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni la normativa in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», e che la disciplina proposta dal decreto legge risulta afferire agli specifici profili riguardanti la separazione societaria e funzionale tra le imprese di gestione di energia elettrica, i prezzi di riferimento, i poteri di vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, gli obblighi di informazione e i poteri del ministero dello sviluppo economico;
rilevato che la disciplina in oggetto, in quanto attinente al rapporto tra mercato e rilevanza pubblica dei servizi di produzione e distribuzione di energia, attiene segnatamente alla materia della «tutela della concorrenza», ricompresa tra i settori di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, e risulta finalizzato all'obiettivo di conseguire il superamento degli attuali assetti di mercato e di consentire l'introduzione di regole che agevolino la concorrenza e l'effettiva liberalizzazione nella gestione dei predetti servizi;
rilevato che il testo in esame, attivando misure tese a fronteggiare procedure di infrazione comunitaria, afferisce altresì ai «rapporti dello Stato con l'Unione europea», materia di esclusiva competenza legislativa dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera a), della Costituzione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.