II Commissione - Giovedì 5 luglio 2007


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ALLEGATO 1

5-01203 Alessandri e Lussana: In ordine all'inchiesta sulla Cooperativa Edilizia A.C.L.I. s.c.r.l.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli interroganti, con riferimento al procedimento penale riguardante il «caso ACLI DOMUS», ritenendo che vi siano state «inspiegabili ed ingiustificate inadempienze da parte della procura di Reggio Emilia»; chiedono al Ministro della giustizia se «non ritenga opportuno disporre una ispezione ministeriale presso la procura della Repubblica di Reggio Emilia (...) al fine dell'eventuale promozione dell'azione disciplinare».
Ricongiungendomi a quanto riferito il 17 maggio 2007 nella risposta all'interpellanza urgente n. 2-527 dello stesso onorevole Alessandri, posso innanzi tutto comunicare che la Direzione generale magistrati proprio negli ultimi giorni, il 3 luglio, ha trasmesso gli atti e le informazioni richiesti al procuratore della Repubblica di Reggio Emilia. Gli esiti dell'istruttoria sono attualmente oggetto d'esame. Nei prossimi giorni il Ministro della giustizia potrà disporre eventuali approfondimenti, anche a mezzo di inchiesta tramite l'Ispettorato generale, e, comunque, valuterà con attenzione la ricorrenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri di sua spettanza.
In questa sede è per ora possibile dare conto di quanto riferito dal procuratore della Repubblica di Reggio Emilia.
Quanto alla mancata conclusione delle indagini preliminari in tempi più brevi, egli ha osservato che la circostanza non potrebbe addebitarsi ad un'inerzia del dottor Padula, magistrato assegnatario del procedimento, ma costituirebbe la conseguenza del notevole numero di procedimenti che il medesimo aveva in carico nell'anno 2002, tra i quali 2.558 iscritti a carico di noti.
Il procuratore della Repubblica ha aggiunto che il tempo della definizione del procedimento non ha determinato la prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta, in quanto il termine finale di prescrizione è fissato al 21 novembre 2013. Agli atti del procedimento, peraltro, risultano anche due querele per truffa, una nel 1995 e l'altra nel 2000, entrambe definite con archiviazione nel merito.
Per quanto concerne l'ulteriore profilo del passaggio del procedimento dal dottor Padula alla dottoressa Salvi, secondo il Capo dell'ufficio il ritardo nella riassegnazione del procedimento è dipeso dalla scelta di scaglionare le assegnazioni al nuovo magistrato, uditore giudiziario con funzioni, riservando ad un secondo tempo, dopo l'assegnazione di un primo gruppo di 600 fascicoli, la delega per i procedimenti in cui non si profilava un pericolo di prescrizione e - sempre secondo il procuratore della Repubblica - non vi erano ulteriori indagini da compiere.
Il procedimento in questione è stato definito con avviso di conclusione delle indagini nel febbraio 2006.
Tuttavia, in data 26 febbraio 2007 il G.U.P. ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per indeterminatezza del capo di imputazione formulato dal pubblico ministero. La nuova richiesta di rinvio a giudizio è stata presentata il 3 maggio 2007. L'udienza preliminare è fissata per il prossimo 17 luglio.
Il Procuratore ha aggiunto che non è stata possibile la delega delle funzioni di pubblico ministero di udienza allo stesso magistrato che ha svolto le indagini, né ad altro specializzato nella materia. Il ridotto numero di sostituti e le difficoltà organizzative dell'ufficio - egli ha rilevato - non hanno consentito di poter sostituire stabilmente il dottor Nascimbeni, sostituto specializzato in reati fallimentari, già delegato


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per le udienze preliminari del 2 e del 26 febbraio 2006, ma successivamente impedito a partecipare alle stesse.
Come anticipato all'inizio, l'intera vicenda processuale è attualmente oggetto d'esame. Tale esame non sarà condizionato dalla circostanza dello svolgersi del processo, oggi in fase di udienza preliminare, né potrà costituire motivo di indebita interferenza nello stesso.


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ALLEGATO 2

Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione. C. 2272-ter Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
rilevato che l'articolo 1, comma 22, dispone che, con riferimento ad ipotesi di reato nei confronti di minori, le iscrizioni nel registro delle notizie di reato previste dall'articolo 335, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, riguardanti personale della scuola, sono comunicate dal pubblico ministero all'amministrazione presso cui il dipendente presta servizio, previa richiesta motivata del dirigente scolastico o del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti, salva l'applicazione dell'articolo 335, comma 3-bis;
rilevato altresì che, ove l'amministrazione scolastica venisse a conoscenza di una notizia di reato nei confronti dei minori, sussisterebbe l'obbligo di denuncia ai sensi degli articoli 361 e 362 del codice penale e che, in ogni caso, il procedimento disciplinare può essere incardinato presso la predetta amministrazione a prescindere da un'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato e dalla relativa comunicazione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 22 dell'articolo 1.