V Commissione - Resoconto di giovedì 5 luglio 2007


Pag. 72

SEDE REFERENTE

Giovedì 5 luglio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 9.

DL 81/2007: Disposizioni urgenti in materia finanziaria.
C. 2852 Governo.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lello DI GIOIA (RosanelPugno), relatore, nel rinviare per una trattazione più analitica alla documentazione predisposta dagli uffici, osserva che il decreto-legge in esame assume notevole rilievo, come evidenziato dalle dimensioni delle risorse interessate. Non si tratta infatti soltanto di attenuare alcuni degli effetti prodotti dalla manovra correttiva posta in essere con la legge finanziaria. Il provvedimento reca infatti anche diverse misure di sostegno a specifici comparti, rispondendo a finalità di carattere sociale che appaiono del tutto condivisibili. Ricorda che il presupposto del provvedimento è costituito dal miglioramento complessivo degli andamenti di finanza pubblica derivanti essenzialmente dal positivo andamento, largamente superiore alle aspettative del gettito tributario. Si sono concretamente determinate le condizioni prefigurate al comma 4 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, con le quali si prefigurava l'utilizzo di eventuali maggiori entrate in primo luogo al miglioramento dei saldi, in secondo luogo a finalità di sviluppo e di equità sociale. Il decreto destina ad interventi urgenti parte del cosiddetto extragettito,


Pag. 73

cioè le maggiori entrate tributarie manifestatesi nei primi mesi del 2007 rispetto alle previsioni di bilancio. In tal senso, esso si collega strettamente alle previsioni del Dpef per gli anni 2008-2011 varato giovedì scorso dal Consiglio dei ministri, che infatti prevede che con il decreto-legge si destinino risorse pari allo 0,4 per cento del PIL ad impegni di spesa che, pur non essendo inclusi nell'andamento tendenziale della spesa a legislazione vigente, rispondono ad impegni comunque sottoscritti (come l'integrazione al Fondo AIDS nell'ambito della cooperazione allo sviluppo) ovvero a prassi consolidate (come le risorse da destinare ai contratti di servizio con aziende pubbliche recentemente trasformate in società per azioni, quali Fs e Anas) o infine a ipotesi di nuove iniziative che fanno seguito alle attività di concertazione avviate con le parti sociali ovvero ad intese raggiunte tra le forze della maggioranza di Governo quali le misure per il sostegno delle pensioni più basse. Rileva che l'impatto delle misure contenute nel decreto modifica, tuttavia in misura limitata, l'obiettivo di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per l'anno in corso. Tale obiettivo viene portato dal 2,1 al 2,5 per cento del pil e comunque in una misura nettamente inferiore a quella prevista dal patto di stabilità e crescita. Risulta peraltro indispensabile una valutazione attenta delle disposizioni recate dal decreto-legge, al fine di valutare quali disposizioni di spesa risultino effettivamente funzionali a superare situazioni di emergenza e rappresentino un sostegno effettivo alla crescita dell'economia. È infatti evidente che tali misure risulteranno infatti tanto più condivisibili quanto più potranno avere ricadute positive sul sistema economico nel suo complesso e quindi, indirettamente, anche sulla finanza pubblica. In proposito, rileva che il decreto-legge definisce quindi in primo luogo il perimetro di risorse a disposizione. Le maggiori entrate tributarie vengono infatti quantificate dall'articolo 1 in 7.403 milioni di euro per l'anno 2007, in 10.065 milioni di euro per l'anno 2008, e in 10.721 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, in coerenza con le previsioni del disegno di legge di assestamento presentato, sempre la scorsa settimana, dal Governo (A.S. 1679). Esse sono destinate al conseguimento degli obiettivi di indebitamento come definiti dal Dpef i quali, quindi, scontano già gli effetti del medesimo decreto (oltre alle maggiori spese iscritte nello stesso disegno di legge di assestamento). Infatti, l'articolo 17 prevede che a copertura delle misure fatta eccezione per la specifica disposizione dell'articolo 6, comma 8, su cui ci soffermeremo più avanti, vengano utilizzate a copertura delle misure del decreto. Ciò premesso, rinviando per un'analisi più dettagliata alla documentazione predisposta dagli Uffici, osserva che andrebbero acquisiti elementi di chiarimento sulle modalità di calcolo delle maggiori entrate. In particolare, andrebbero chiarite le ipotesi e i criteri in base ai quali sono state formulate le previsioni di maggior gettito per l'anno 2007 e per gli anni successivi ed in particolare se esse tengano conto di criteri di prudenzialità connessi, ad esempio, all'andamento dell'autotassazione per i contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore. L'esigenza di ulteriori elementi di informazione al riguardo si pone anche in relazione alla necessità di verificare la coerenza fra le previsioni della legge finanziaria per il 2007 da me già richiamate e quelle recate dal decreto in esame.
Ricorda poi che gli interventi del decreto possono essere raggruppati in tre grandi aree: interventi in materia di finanza locale; interventi in materia previdenziale; interventi finalizzati al ripristino di autorizzazioni di spesa ed alla rimozione di vincoli di spesa per le amministrazioni pubbliche.
Con riferimento al primo aspetto, segnala che l'articolo 2 consente a determinate condizioni agli enti locali di utilizzare per spese di investimento l'utilizzo di una quota degli avanzi di amministrazione. Si tratta di un aspetto che è stato ripetutamente all'attenzione della Commissione. Ricorda in particolare che la risoluzione Duilio n. 7-00142, approvata dalla Commissione


Pag. 74

nella seduta del 15 marzo, individuava proprio nell'impossibilità di utilizzo degli avanzi uno dei profili problematici di attuazione del Patto, che produceva il paradossale effetto di non consentire ad enti che rispettano il patto di stabilità interno di effettuare importanti spese di investimento. La disposizione consente l'utilizzo degli avanzi ai comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno, in misura proporzionale all'avanzo di amministrazione conseguito dal singolo ente e privilegiando gli enti che hanno conseguito un saldo finanziario positivo di cassa. L'importo che risulterebbe disponibile in base alla relazione tecnica è quantificabile in 250 milioni di euro. Si tratta di un ammontare nettamente inferiore alle aspettative degli enti interessati e della stessa Commissione bilancio. Ritiene che nel prosieguo dell'esame del provvedimento debba essere verificato se vi siano i margini per incrementare l'entità delle risorse che si libererebbero e che, è bene ricordarlo, verrebbero destinate alla realizzazione di investimenti e quindi alla realizzazione di opere ed infrastrutture importanti per le comunità e i territori interessati. Rileva comunque la necessità che il Governo fornisca un quadro puntuale delle modalità di riparto per classi dimensionali e per singoli comuni delle risorse complessivamente disponibili. Soltanto in questo modo sarà possibile verificare se i criteri utilizzati rispondano ad esigenze di equità. L'articolo 3 invece mira a correggere alcune difficoltà di applicazione del decreto-legge n. 262 del 2006, che prevedevano la riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni in conseguenza delle disposizioni in materia di ICI presenti nel decreto medesimo, che avrebbero dovuto consentire un aumento del gettito derivante da tale tributo per i comuni. Infatti, in assenza di dati effettivi sul maggior gettito, la detrazione dovrebbe essere disposta nei confronti della generalità dei comuni, con effetti discriminatori nei confronti di alcuni enti nei quali l'aumento di gettito non si sia effettivamente verificato. In particolare, la norma prevede che a regime la riduzione dei trasferimenti in favore dei singoli comuni avvenga sulla base di apposite certificazioni del reale maggiore gettito; inoltre, per l'anno 2007, viene prevista una riduzione dei trasferimenti con criteri più mirati e legati alle entrate presunte.
In materia previdenziale, segnala l'articolo 5, che attua i primi risultati del confronto con le parti sociali. In particolare, i commi 1 e 2 dispongono un intervento per incrementare, una tantum per l'anno 2007, i trattamenti delle pensioni basse, per un importo di 900 milioni di euro. In proposito invita a valutare l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del Parlamento mediante l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari sullo schema di decreto con il quale sarà disposto il riparto delle risorse del comma 1. Il comma 3 interviene nella stessa materia in modo più strutturale, istituendo un fondo per il finanziamento, a decorrere dall'anno 2008 e nel limite complessivo di 1.500 milioni di euro annui, per interventi perequativi dei trattamenti di importo fino a cinque volte il trattamento minimo mensile e per misure agevolative per il riscatto della laurea e la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi contributivi per i soggetti per i quali si applichi in via esclusiva il regime pensionistico di calcolo contributivo. Rileva che le disposizioni dell'articolo 5 hanno una chiara valenza sociale perché intendono operare una redistribuzione del reddito nei confronti di categorie più svantaggiate.
Nel segnalare che la terza area di interventi affronta una tipologia di problematiche molto più ampia, si sofferma sulle misure più rilevanti. Ricorda l'articolo 4, il quale prevede, al comma 1, il superamento per l'anno 2007 della limitazione posta alle riassegnazioni di entrate dalla legge n. 311 del 2004 e dalla legge n. 266 del 2005. Anche l'applicazione di queste disposizioni si era rivelata alquanto problematica ed aveva sortito l'effetto paradossale di non consentire ad amministrazioni pubbliche l'utilizzo di risorse presenti nei propri bilanci. Il comma 2 prevede poi la non applicazione per l'anno


Pag. 75

2007 del taglio del 20 per cento delle spese di funzionamento per enti e organismi pubblici disposta dall'articolo 22, comma 2 del decreto legge n. 223 del 2006 (cosiddetto «decreto Visco-Bersani»). I successivi commi 3 e 4 prevedono un meccanismo per restituire agli enti le somme già eventualmente affluite al bilancio dello Stato, stanziando a tal fine una somma di 217 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero dell'economia. In proposito, invita il Governo a fornire un quadro puntuale degli enti interessati. Ricorda poi l'articolo 6, che prevede, ai commi 1 e 2, il reintegro dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia, nonché del Fondo per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978. In proposito, rileva l'opportunità di procedere ad alcuni approfondimenti, in quanto la determinazione degli importi dei fondi speciali, più ancora che del fondo per le autorizzazioni di spesa, costituiscono contenuto proprio della legge finanziaria, ai sensi delle disposizioni della legge n. 468 del 1978. È comunque evidente che il Governo dovrà chiarire a quali finalità risponda la dotazione aggiuntiva dell'accantonamento di tabella A relativa al Ministero dell'economia. I commi successivi dell'articolo 6 incrementano ulteriori autorizzazioni di spesa. Tra queste il comma 3 reca un'autorizzazione di spesa per l'anno 2007 finalizzata all'erogazione del contributo italiano al Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria. Ricorda che si tratta di una problematica su cui già la Commissione si è soffermata e rileva che in questo modo il Governo tiene fede ad un impegno assunto da tempo a cui non era stato possibile adempiere per l'entità delle risorse coinvolte. Il comma 5 incrementa fino al limite di 4.200 milioni di euro annui l'ammontare dei pagamenti degli investimenti che la società ANAS potrà effettuare nell'anno 2007; il comma 7 istituisce per l'anno 2007 un fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio-economiche delle zone di confine tra le Regioni a statuto ordinario e le Regioni a statuto speciale, con una dotazione di 10 milioni di euro annui; il comma 8 autorizza la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per far fronte all'esigenza dell'edilizia universitaria, recando per tale misura una specifica copertura a valere dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativa al Ministero dell'università e della ricerca. Notevole importanza riveste poi l'articolo 7 che provvede, da un lato, all'integrazione di numerose autorizzazioni di spesa e, dall'altro, ai disaccantonamenti di somme rese indisponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria per il 2007. Con riferimento al primo aspetto vengono tra le altre integrate le autorizzazioni di spesa relative al fondo nazionale per il servizio civile, alle spese di funzionamento dell'Aran e alle somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio per spese relative a ricorrenti emergenze (per quanto concerne quest'ultima autorizzazione la relazione tecnica precisa che si tratta di somme da destinare all'emergenza rifiuti in Campania). Con riferimento al secondo aspetto, si procede al disaccantonamento, tra le altre, di somme da destinare al Fondo per gli interventi dell'editoria, al Fondo per le aree sottoutilizzate, al Fondo unico per lo spettacolo, al Fondo per il funzionamento dell'Istituto superiore di Sanità. Al riguardo, rileva che risulta indispensabile che il Governo corredi di una documentazione integrativa le scarne informazioni contenute nella relazione tecnica. Si tratta in particolare di chiarire le ragioni per le quali si è inteso privilegiare alcune stanziamenti iscritti a bilancio, per quanto concerne i disaccantonamenti, e si è ritenuto di dover rifinanziare le autorizzazioni di spesa incluse nell'elenco n. 1 negli importi indicati. L'esigenza della massima trasparenza si pone in primo luogo in ragione dell'entità delle risorse complessivamente impegnate e in secondo luogo, per quanto riguarda specificamente i disaccantonamenti di cui al comma 2 dell'articolo 7, in considerazione del fatto


Pag. 76

che le relative disposizioni si sovrappongono alla procedura del comma 507 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007. Ricordo che tale procedura venne definita in sede parlamentare al fine di venire incontro ad esigenze di funzionalità delle amministrazioni coinvolte e, allo stesso tempo, di garantire il pieno coinvolgimento del Parlamento nei criteri adottati per gli eventuali disaccantonamenti. Proprio in attuazione del comma 507 il Governo aveva adottato uno schema di decreto ministeriale su cui la Commissione ha già espresso il proprio parere e che in parte sono confluiti nelle disposizioni dell'articolo 7. Ciò conferma l'esigenza di acquisire chiarimenti in ordine al raccordo fra la disposizione del decreto-legge e quelle della legge finanziaria per il 2007. Ricorda poi l'articolo 8, che autorizza contributi per il fondo da ripartire per i trasferimenti correnti alle imprese pubbliche (Ferrovie dello Stato, Poste Italiane, ANAS ed ENAV); la realizzazione di investimenti relativi alla rete tradizionale delle infrastrutture ferroviarie nazionale; l'apporto al capitale sociale dell'ANAS; l'articolo 9 che invece reca autorizzazioni di spesa per prorogare la partecipazione italiana ad alcune missioni internazionali, riproponendo, in termini sostanzialmente identici, disposizioni già contenute in precedenti provvedimenti di urgenza; l'articolo 11, che autorizza un'ulteriore spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2007 per supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, soddisfacendo esigenze che da tempo richiedevano risposta; l'articolo 12, che reca disposizioni in materia di recupero degli aiuti di stato indebitamente attribuiti agli autotrasportatori italiani negli anni 1992, 1993 e 1994 anche sotto forma di crediti d'imposta; l'articolo 13, che prevede la concessione di anticipazioni di tesoreria a valere sulle autorizzazioni di spesa indicate nell'elenco 1 di cui al comma 758 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007. A tale proposito rileva che si tratta delle autorizzazioni di spesa che risultavano bloccate in attesa della decisione delle autorità comunitarie sul trattamento contabile del fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, istituito dal comma 755 della medesima legge finanziaria per il 2007. Le anticipazioni di cassa risultano necessarie per avviare immediatamente la realizzazione degli interventi a valere di tali autorizzazioni di spesa non più differibili. Osserva che anche in questo caso si tratta quindi di una norma finalizzata a favorire la realizzazione di investimenti in settori importanti quali la realizzazione di infrastrutture strategiche energetiche, la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Ricorda ancora l'articolo 14, il quale prevede che con decreto del ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si possa procedere a variazioni compensative tra diverse tipologie di spesa, quali quelle per studi, incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e manutenzione di autovetture, assicurando l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. In proposito, rileva infine l'opportunità che la norma sia corredata dell'obbligo di trasmissione dei decreti di variazione al Parlamento. Ricorda infine l'articolo 15, che prevede alcune misure di sostegno per i settori della pesca e dell'agricoltura nonché adeguamenti di termini per la realizzazione di adempimenti in materia ambientale; il comma 6 del medesimo articolo, che dispone invece l'istituzione di un fondo rotativo, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per favorire l'accesso al credito dei giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e l'articolo 16 che, infine, razionalizza il sistema delle tasse e dei diritti marittimi e portuali, prevedendo, tra le altre cose, l'accorpamento di alcuni tributi e modifiche per l'assetto e l'attività delle autorità portuali. Nel rilevare conclusivamente la complessità del provvedimento, invita i colleghi ad un impegno costruttivo affinché risulti possibili, con il concorso di tutti, apportare miglioramenti al testo del decreto.


Pag. 77

Lino DUILIO, presidente, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in oggetto è stabilito alle ore 15 di martedì 10 luglio. Chiede quindi se ci sono componenti della Commissione che intendono intervenire in sede di esame preliminare del provvedimento.

Luana ZANELLA (Verdi) rileva che l'articolo 9 del provvedimento dispone una ulteriore spesa di oltre un miliardo e duecento milioni di euro per la partecipazione italiana a missioni internazionali. In proposito ritiene necessario avviare una riflessione in quanto in Italia vi sono molteplici situazioni di notevole sofferenza delle amministrazioni pubbliche, anche di quelle che operano in settori importanti, meritevoli di altrettanta, se non maggiore, attenzione. Ricorda per tutte la Polizia di Stato e i Vigili del fuoco.

Vladimiro CRISAFULLI (Ulivo) chiede al rappresentante del Governo di specificare alla Commissione se rispondano al vero le notizie in base alle quali sarebbero venute meno le disponibilità finanziarie destinate dal comma 1152 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 ad interventi per la viabilità secondaria della Sicilia e della Calabria. Ritiene infatti che se tali notizie risultassero fondate il provvedimento in esame potrebbe costituire l'occasione per risolvere il problema.

Massimo VANNUCCI (Ulivo) rileva che il provvedimento non affronta le esigenze di funzionalità del comparto sicurezza, colpito negli anni scorsi da molteplici misure di contenimento della spesa. Richiama in proposito in particolare la situazione del Corpo dei Vigili del fuoco. Al riguardo chiede se l'incremento dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo occorrente per gli interventi del dipartimento della protezione civile recata dall'elenco 1 allegato all'articolo 7 comma 1 del provvedimento sia destinato anche a far fronte a tale situazione.

Lino DUILIO, presidente, rileva che gli incrementi di autorizzazione di spesa recati dall'elenco 1 richiamato dall'onorevole Vannucci intendono prevalentemente compensare le riduzioni che delle medesime autorizzazioni di spesa erano state operate a fini di copertura di provvedimenti approvati dal Parlamento negli ultimi mesi. Richiama ad esempio il decreto-legge in materia di spesa sanitaria ed anche il provvedimento destinato ai lavoratori socialmente utili della Calabria, per il quale in particolare erano state utilizzate risorse della protezione civile.

Gaspare GIUDICE (FI) nel rilevare che l'esame del provvedimento deve costituire l'occasione non per dichiarazioni propagandistiche ma per compiere un lavoro concreto per risolvere situazioni di emergenza finanziaria di alcune amministrazioni pubbliche, rileva che l'esame del provvedimento potrà iniziare solo quando il rappresentante del Governo avrà fornito tutti gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore.

Salvatore IACOMINO (RC-SE) rileva, per quel che concerne le ulteriori risorse destinate all'emergenza dei rifiuti in Campania che, nei giorni scorsi, a conclusione della discussione in Assemblea del decreto-legge sulla medesima materia, la Camera ha approvato un ordine del giorno volto ad evitare che i maggiori oneri derivanti da tale emergenza si venissero a ripercuotere sulle tariffe pagate dagli utenti, come prospettato dal decreto, e venissero invece posti a carico della gestione commissariale. Chiede quindi se le ulteriori risorse stanziate nel provvedimento in esame tengano conto anche del contenuto dell'ordine del giorno.

Lello DI GIOIA (RosanelPugno), relatore, rileva l'estremo interesse delle problematiche sollevate dai colleghi. Con riferimento in particolare all'intervento del collega Iacomino, osserva che lo stanziamento destinato dal provvedimento alla gestione commissariale per l'emergenza rifiuti in Campania intende far fronte ad impegni di spesa già assunti dal commissario. Invita poi i colleghi, in considerazione


Pag. 78

dell'importanza del contenuto del decreto, ad evitare prese di posizione che rispecchiano le diverse sensibilità presenti anche all'interno della maggioranza del Governo su specifiche tematiche e a concentrarsi invece su quelle che sono le emergenze da tutti riconosciute.

Il sottosegretario Mario LETTIERI nel ringraziare l'onorevole Di Gioia per la sua relazione esaustiva, si impegna a fornire alla Commissione i chiarimenti richiesti nella prossima seduta. Invita quindi la Commissione a concentrarsi su quello che a suo giudizio costituisce l'asse portante del provvedimento vale a dire, da un lato, la destinazione di quota parte delle risorse dell'extragettito a interventi di alto significato sociale come l'aumento delle pensioni minime e le agevolazioni per il riscatto della laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi da parte dei giovani e, dall'altro lato, lo stanziamento di un'ulteriore quota delle medesime risorse per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di servizio con ANAS, Poste italiane e Ferrovie dello Stato. Ciò premesso comprende le situazioni di sofferenza segnalate dai componenti della Commissione, ed in particolare le osservazioni compiute sul Corpo dei Vigili del Fuoco, ma invita a contemperare tali esigenze con il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Infine, in risposta ai rilievi dell'onorevole Zanella, precisa che il provvedimento non reca un consistente incremento delle risorse destinate alle missioni internazionali; le risorse aggiuntive stanziate sono infatti dirette a garantire la copertura finanziaria per lo svolgimento dei compiti in materia di ricostruzione del sistema legale e di sicurezza che, nell'ambito di alcune di queste missioni, come quella in Afghanistan ed in Kosovo, sono stati recentemente attribuiti alla Guardia di finanza.

Massimo GARAVAGLIA (LNP) nel rinviare al proseguo dell'esame le considerazioni sul contenuto del provvedimento, rileva preliminarmente l'opportunità di acquisire l'impegno del Governo in considerazione dei tempi ristretti di esame, a non presentare proprie proposte emendative al decreto in modo da non «sovraccaricarne» il contenuto e conseguentemente «ingolfare» i lavori della Commissione.

Marino ZORZATO (FI) chiede al rappresentante del Governo di fornire elementi di risposta non solo alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore ma anche ai numerosi rilievi presenti nella documentazione predisposta dagli uffici. Ricorda in particolare l'esigenza di acquisire chiarimenti sui disaccantonamenti recati dall'articolo 7 delle somme in precedenza rese indisponibili dal comma 507 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007. In particolare dovrebbero essere specificati gli effetti tale disaccantonamento sui saldi di finanza pubblica e le giustificazioni che hanno indotto ad operare specifici disaccantonamenti. Con riferimento poi al comma 7 dell'articolo 6 ritiene che non si possa continuare ad affrontare un problema serio come quello della disparità di trattamento tra territori delle regioni a statuto speciale e territori confinanti con tali regioni con finanziamenti saltuari, come quello recato dal fondo istituito dalla disposizione, soprattutto quando nel medesimo provvedimento sono contenuti finanziamenti consistenti per specifici ministeri come quello del vicepremier Rutelli.

Lino DUILIO, presidente, ribadisce l'esigenza di acquisire dal Governo risposte puntuali precise e dettagliate. Rinvia quindi l'esame del provvedimento alla seduta di martedì.

Sui lavori della Commissione.

Marino ZORZATO (FI) intervenendo sui lavori della Commissione segnala che è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea il progetto di legge C. 1427 relativo al distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e alla sua aggregazione alla regione Trentino Alto Adige. In proposito ricorda che la Commissione non


Pag. 79

ha espresso sul provvedimento il proprio parere nonostante che nella seduta dedicata al suo esame, tutti gli intervenuti si fossero espressi in senso contrario sul provvedimento, in considerazione della esigenza segnalata dal presidente di procedere ad un'ulteriore interlocuzione con la Commissione di merito approfondimenti. Chiede quindi che la Commissione proceda alla conclusione dell'esame e all'espressione del parere.

Gaspare GIUDICE (FI) segnala che il DPEF per gli anni 2008-2011 contiene un riferimento sull'opportunità di istituire un apposito fondo per i territori confinanti con le regioni a statuto speciale al fine di disincentivare il distacco dei comuni dalle regioni di appartenenza per essere aggregato a tale regione. Vi sono pertanto ragioni di coerenza complessiva del lavoro legislativo, in particolare per quel che riguarda il Governo, che dovrebbero indurre a non approvare il progetto di legge C. 1427.

Massimo VANNUCCI (Ulivo) osserva che il fondo a cui ha fatto riferimento il collega Giudice è stato già istituito in via sperimentale per l'anno 2007 dall'articolo 6 comma 7 del decreto-legge di cui la Commissione ha testé avviato l'esame.

Lino DUILIO, presidente, assicura gli intervenuti che la Commissione concluderà l'esame del provvedimento in tempo utile per la sua discussione in Assemblea.

La seduta termina alle 10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 5 luglio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri e per la pubblica istruzione Mariangela Bastico.

La seduta comincia alle 10.

Istituzione della Giornata nazionale del Braille.
C. 2345.

(Parere alla I Commissione).
(Riesame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia il riesame del provvedimento.

Gian Luigi PEGOLO (RC-SE), relatore, ricorda che il provvedimento, già approvato dal Senato, reca disposizioni per l'istituzione della Giornata del Braille ed è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 27 giugno 2007. In quella occasione la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole, formulando una condizione, non ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta ad introdurre una clausola di invarianza in forza della quale all'attuazione del provvedimento si provvede a valere sulle risorse già disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Osserva che sull'inserimento di tale condizione aveva convenuto anche il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Avverte che il Presidente della Commissione affari costituzionali ha trasmesso la richiesta di riesame del parere espresso dalla Commissione bilancio. La richiesta viene motivata in ragione dell'intenzione della Commissione affari costituzionali di approvare il provvedimento in sede legislativa. Nella lettera il Presidente della Commissione affari costituzionali osserva che l'approvazione in sede legislativa imporrebbe il recepimento della condizione, con la conseguenza di dover modificare il testo che andrebbe nuovamente trasmesso al Senato per un esame in terza lettura. Nella lettera si segnala, inoltre, che l'articolo 2 del provvedimento attribuisce alle pubbliche amministrazioni la facoltà e non l'obbligo di promuovere iniziative di sensibilizzazione e di solidarietà, ricordando che tale previsione corrisponde ad una condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio del Senato proprio allo scopo di evitare


Pag. 80

l'emersione di nuovi oneri. Rileva che si tratta, quindi, di valutare se la richiesta della I Commissione, nel senso di revocare il parere espresso sopprimendo la condizione, possa essere accolta e se la formulazione del testo possa ritenersi sufficiente ad evitare l'emersione di nuovi o maggiori oneri. In proposito, occorre in ogni caso acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Mario LETTIERI rileva che il provvedimento anche nella sua attuale formulazione consente di escludere l'emersione di nuovi o maggiori oneri ovviamente nel presupposto che alla sua attuazione non si possa provvedere nei limiti delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gian Luigi PEGOLO (RC-SE), relatore, ribadisce che sarebbe stato opportuno inserire una clausola di invarianza nel provvedimento già nel corso del suo esame da parte del Senato. Tuttavia il suo inserimento in questa fase costituirebbe un elemento di rigidità eccessiva, implicando una nuova lettura da parte del Senato. Rileva tuttavia la necessità di evitare il ripetersi di tali situazioni in futuro.

Lino DUILIO, presidente, condivide le considerazioni dell'onorevole Pegolo.

Gian Luigi PEGOLO (RC-SE), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento:
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui la formulazione del testo consente di escludere l'emersione di nuovi o maggiori oneri, pur in assenza di un'esplicita clausola di invarianza del tenore di quelle previste da leggi già vigenti di analogo contenuto;
tenuto conto che la modifica del testo con l'inserimento di una clausola di invarianza implicherebbe una nuova lettura del provvedimento da parte del Senato,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che all'attuazione della presente legge si provveda nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

La Commissione approva la proposta di parere.

Modifica all'articolo 2 della legge n. 374/1997, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona.
C. 1824.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco NAPOLETANO (Com.It), relatore, rileva che il provvedimento estende alle munizioni a grappolo la disciplina relativa alle mine antipersona (legge n. 374 del 1997), prevedendo il divieto di utilizzo, di fabbricazione, di vendita, di importazione e di esportazione delle stesse. Conseguentemente la norma sottopone tali armamenti ai medesimi obblighi di ritiro e di smaltimento da parte del Ministero della difesa. In proposito rileva preliminarmente la necessità che il Governo chiarisca esattamente la tipologia di munizionamento di cui il provvedimento prospetta la distruzione. Chiede quindi di acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari della norma, tenuto conto che questa estende alle munizioni a grappolo gli obblighi di raccolta e di distruzione rispetto ai quali l'analoga disciplina riferita alle mine antipersona (legge n. 374 del


Pag. 81

1997) aveva a suo tempo individuato conseguenze onerose, prevedendo allo scopo specifici stanziamenti. Andrebbe inoltre chiarito se alla conseguente crescita degli adempimenti di carattere amministrativo connessi alle richiamate finalità (per esempio la ricezione delle denunce e la tenuta del registro) i Ministeri competenti possano far fronte nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Segnala, infine, che l'inclusione delle munizioni a grappolo nei programmi di sostegno alle vittime previsti dalla legge n. 49 del 1987 (interventi di risarcimento, di assistenza e di riabilitazione) è suscettibile di ampliare l'ambito delle finalità cui sono destinate le risorse per la cooperazione allo sviluppo. Andrebbe pertanto chiarito se tale circostanza possa determinare una riduzione delle risorse da destinare ad altri interventi finanziati a valere sulle medesime risorse ovvero possa riflettersi in un incremento degli stanziamenti disposti annualmente dalla legge finanziaria per le finalità della cooperazione allo sviluppo.

Il sottosegretario Mario LETTIERI chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate, anche in considerazione dei consistenti profili problematici di carattere finanziario che il provvedimento appare avere.

Lino DUILIO, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione.
Nuovo testo C. 2272-ter Governo.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele BORDO (Ulivo), relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, rileva, per quanto concerne l'articolo 1, comma 1, la necessità di un chiarimento di carattere interpretativo, al fine di precisare l'effettiva portata innovativa della norma, con riguardo agli obiettivi di incremento dell'offerta di tempo pieno rispetto a quella attualmente prevista e ai relativi riflessi organizzativi e finanziari e alle misure di incentivazione che si intendono adottare. In merito ai profili di copertura, ricorda che la norma dispone che il piano triennale di intervento previsto dal presente articolo, è finanziato sulla base delle risorse definite in sede di intesa con la Conferenza unificata, nell'ambito delle esistenti disponibilità di bilancio. Al riguardo, chiede di acquisire elementi informativi da parte del Governo in ordine alla individuazione delle risorse già iscritte a bilancio che risulterebbero disponibili per far fronte al piano, anche al fine di valutarne la congruità rispetto agli oneri, peraltro indeterminati, che potrebbero discendere dal piano stesso. Con riferimento ai commi 5 e 6 dell'articolo 1, che intervengono in materia di compensi dei commissari degli esami di Stato, ritiene necessario che il Governo fornisca informazioni di maggior dettaglio quanto ai parametri utilizzati per la quantificazione in 6 milioni di euro dell'onere riferito ai compensi dei commissari interni. In merito ai profili di copertura, segnala che la norma determina l'onere derivante dalle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 5, in euro 6 milioni e eleva il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 1 del 2007, ad euro 177 milioni a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007). In proposito ricorda che il comma 634, della legge n. 296 del 2006 autorizza la spesa di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per gli interventi in materia di pubblica istruzione previsti dai commi


Pag. 82

da 622 a 633, con esclusione del comma 625, della medesima legge finanziaria per il 2007 e che l'articolo 3, comma 2, della legge n. 1 del 2007, prevedeva che in fase di prima attuazione e in mancanza di norme contrattuale al riguardo alla determinazione dei compensi di cui all'articolo 4, comma 10, della legge n. 425 del 1997 nel limite massimo di euro 138 milioni. Al riguardo, ritiene pertanto opportuno che il Governo chiarisca se le risorse previste dal citato comma 634 siano iscritte nel capitolo 1287 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. In proposito segnala che da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, risulta che il predetto capitolo reca una disponibilità di competenza pari a 91.500.000 euro. Chiede quindi di acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva disponibilità di risorse da utilizzare a copertura degli interventi recati dall'articolo in esame senza pregiudicare la realizzazione degli altri interventi previsti a valere delle medesime risorse. Dal punto di vista formale, rileva che il primo periodo del comma 6 in esame non specifica la decorrenza dell'onere di 6 milioni di euro, relativo agli interventi di cui alla lettera c) del comma 5. Con riferimento all'articolo 1, comma 7, che dispone, tra l'altro, che l'esame conclusivo della scuola secondaria di primo grado sia integrato con un'ulteriore prova scritta a carattere nazionale, rileva che, tenuto conto che non viene precisata alcuna forma di copertura, andrebbero forniti chiarimenti circa i possibili oneri derivanti dalla norma, connessi ad esigenze di carattere logistico ed organizzativo. Con riferimento al successivo comma 13, che dispone che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definite le condizioni per la stabilità dell'organico delle istituzioni scolastiche, assicurando la permanenza pluriennale nelle sedi assegnate specialmente a docenti di sostegno, docenti operanti nelle scuole delle aree a rischio e nelle classi funzionanti all'interno di ospedali, chiede di chiarire se la norma sia suscettibile di introdurre elementi di rigidità nell'impiego di personale docente, tali da originare esigenze organizzative che possano dar luogo ad ulteriori spese. Con riferimento all'articolo 1, comma 21, che reca disposizioni riguardanti l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, osserva preliminarmente che la disposizione di fatto, sottrae l'Agenzia all'applicazione della normativa generale sulle agenzie al servizio delle amministrazioni pubbliche contenuta negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Rileva che non è delimitato l'ambito della deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato. A tale proposito chiede di acquisire chiarimenti al fine di escludere effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. Infine, per la stessa finalità, andrebbero fornite indicazioni volte a suffragare l'ipotesi di invarianza degli oneri, che appare implicita nella formulazione della norma che non prevede ulteriori risorse connesse al nuovo assetto organizzativo prefigurato dalla norma. Ricorda poi che l'articolo 1, comma 23, dispone che il decreto del Ministro della pubblica istruzione con il quale sono definite le norme in materia di peso, trasporto e uso dei libri di testo nella scuola primaria e secondaria di primo grado, debba istituire un Comitato tecnico-scientifico, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, composto da esperti pluridisciplinari e dai componenti dell'osservatorio sui libri di testo. Al riguardo, rileva la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della clausola di invarianza ad evitare che dall'istituzione del Comitato tecnico-scientifico non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine potrebbe essere altresì valutata l'opportunità di prevedere espressamente, come avvenuto in casi analoghi, che ai componenti del Comitato non vengano corrisposti indennità emolumenti o rimborsi spese. Ciò premesso, dal punto di vista formale, rileva l'opportunità di modificare la clausola di invarianza nel senso di prevedere, in coerenza con la prassi vigente, che l'attuazione della disposizione avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della


Pag. 83

finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 1, comma 24, che interviene in materia di accelerazione per le procedure di riscatto già presentate, ritiene necessario in primo luogo esplicitare i fattori cui sono effettivamente riconducibili gli oneri in questione. Occorre altresì che siano evidenziate le ipotesi sottostanti la quantificazione degli oneri al fine di verificarne la congruità. In merito ai profili di copertura, ricorda che la norma dispone che all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in cinque milioni di euro si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge n. 296 del 2006. Al riguardo, rileva che la norma non indica la decorrenza dell'onere e che la clausola di copertura, pur in presenza di un onere configurato in termini di previsione di spesa, non è corredata, come previsto dalla vigente disciplina contabile, da una clausola di salvaguardia per gli eventuali maggiori oneri che dovessero verificarsi. Ciò premesso ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla disponibilità di risorse da utilizzare a copertura senza pregiudicare la realizzazione degli altri interventi previsti a valere delle medesime risorse e segnala comunque, dal punto di vista formale, l'opportunità di modificare la clausola di copertura al fine di prevedere che agli oneri indicati si faccia fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge n. 296 del 2006.
Ricorda poi che l'articolo 1, comma 25, dispone che per l'anno 2007, all'onere di euro 9.783.656 per la realizzazione delle iniziative previste dall'articolo 1, comma 630 della legge finanziaria 2007, in attuazione del punto 12) dell'Accordo-quadro sancito in Conferenza Unificata del 14 giugno 2007, si fa fronte mediante utilizzo delle disponibilità, in conto residui, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 91 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) che a tal fine è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata alla competente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 2007. Al riguardo, ricorda che l'articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) ha disposto l'istituzione, a decorrere dell'anno 2003, del fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi. La medesima disposizione prevedeva che per l'anno 2003 una quota del fondo per le politiche sociali, nel limite massimo di 10 milioni di euro, affluisse al predetto fondo di rotazione. Per gli anni successivi si sarebbe provveduto, con decreto del Ministro del lavoro, a determinare la quota delle risorse del fondo per le politiche sociali da destinare al fondo di rotazione stesso. Il predetto articolo è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 28 ottobre-5 novembre 2004, n. 320. Le risorse del fondo di rotazione sono iscritte nel capitolo 7432, u.p.b. 3.2.3.1 (Protezione e assistenza sociale), dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale. Per l'anno 2007 è prevista solo una autorizzazione di cassa pari a 2,55 milioni di euro oltre a residui per un importo di 7.283.000 euro. A tale proposito osserva che da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, nel citato capitolo 7432 risultano iscritti residui di lettera C, vale a dire già impegnati, per un importo di 9.783.656 euro. Occorre quindi chiarire se tali somme, che risultano di ammontare pari a quelle da utilizzare a fini di copertura ai sensi della disposizione in esame, corrispondano a impegni di spesa già assunti, per cui risulterebbero inutilizzabili a copertura di interventi recati dalla disposizione in commento, ovvero se siano stati impegnati in conseguenza dell'accordo richiamato. Sul punto chiede di acquisire l'avviso del Governo. Rileva inoltre che non appare chiara la natura degli interventi di cui al punto 12) dell'Accordo-quadro del 14 giugno 2007, relativi alla predisposizione delle condizioni finanziarie per l'avvio graduale dell'offerta formativa sperimentale, stante il divieto di dequalificazione della spesa per cui non possono essere destinate risorse


Pag. 84

di conto capitale ad interventi non aventi la stessa natura. Con riferimento all'articolo 1, comma 26, che esonera gli istituti scolastici dal pagamento della tariffa per i rifiuti urbani, rileva che andrebbero esplicitati le ipotesi, i dati ed i parametri in base ai quali si è giunti ad una stima di minor gettito per i comuni pari a 38, 734 milioni di euro annui, al fine di verificare l'attendibilità di tale quantificazione. In ordine alle modalità di compensazione, a valere sul bilancio della pubblica istruzione - fatte salve le considerazioni successivamente svolte in ordine ai profili di copertura e di conformità alla vigente normativa contabile - andrebbero meglio precisate, sotto il profilo della quantificazione, le voci di spesa interessate e le finalità cui sono attualmente destinate le risorse in questione: in particolare andrebbe chiarito se il loro utilizzo a compensazione del minor gettito della tariffa sui rifiuti possa compromettere, anche solo in parte, la realizzazione di tali interventi. In merito ai profili di copertura, la norma prevede che per compensare i minori introiti dei comuni, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad utilizzare 38,734 milioni di euro del bilancio della pubblica istruzione, a decorrere dall'anno 2007, e a concordarne con l'ANCI le modalità di erogazione ai singoli comuni in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica. Al riguardo, rileva che la norma non appare compatibile con la vigente disciplina contabile in materia di copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi. La norma, infatti, non quantifica l'onere derivante dalla disposizione ma si limita ad individuare le risorse iscritte nel bilancio della pubblica istruzione che verrebbero utilizzate a fini di compensazione, senza precisare a quali autorizzazioni di spesa debba farsi riferimento, come previsto dall'articolo 11-ter, comma 1, lettera b), della legge n. 468 del 1978. La mancata individuazione delle risorse che verrebbero utilizzate non consente di verificare la congruità e l'effettiva disponibilità delle stesse. Con riferimento all'articolo 1 comma 27, che esenta gli edifici scolastici dal pagamento dell'IVA, ritiene opportuno che il Governo fornisca i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere. In particolare andrebbero chiariti gli effetti della disposizione in esame sul meccanismo dell'indetraibilità pro-rata per attività esenti. In merito ai profili di copertura, rileva che la norma prevede che agli oneri derivanti dalla disposizione, determinati in 25 milioni di euro, si provvede mediante aumento delle aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrativi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativa ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009. Al riguardo, osserva che la norma, da un lato, non precisa la decorrenza dell'onere di 25 milioni, e, dall'altro lato, la copertura è limitata al triennio 2007-2009 a fronte di minori entrate che sembrano avere carattere permanente. La disposizione appare inoltre carente quanto all'individuazione della modalità e della procedura per la variazione delle aliquote. Con riferimento all'articolo 2, che interviene in materia di perequazione del trattamento economico degli ispettori scolastici, osserva che la norma non reca la quantificazione del relativo onere e che risulta pertanto necessario che il Governo fornisca i dati necessari ai fini della stima dell'onere medesimo. Nell'ambito di tali dati, andrebbero tra l'altro precisati il numero dei soggetti beneficiari e l'incremento retributivo medio pro capite che la rideterminazione comporta. In merito ai profili di copertura, rileva che la norma dispone che all'onere (derivante dal presente articolo) si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Al riguardo, rileva che la disposizione non specifica l'entità né la decorrenza dell'onere e non


Pag. 85

precisa il triennio di riferimento dei fondi speciali di cui si prevede l'utilizzo. A tale proposito, osserva che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della pubblica amministrazione per il triennio 2007-2009 non presenta disponibilità con riferimento all'anno 2007, mentre per ciascuno degli anni 2008 e 2009 reca risorse disponibili per un importo pari a 3 mila euro. Ricorda poi che l'articolo 3, al fine di assicurare alle istituzioni scolastiche l'assegnazione perequativa di cui all'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modificazioni, dispone l'istituzione di un apposito fondo denominato Fondo perequativo. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse. La consistenza annuale del Fondo perequativo è fissata nella misura del 5 per cento della dotazione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 440 del 1997. Al riguardo, rileva che le risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge n. 440 del 1997, sono determinate, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, lettera b) della legge n. 144 del 1999, su base triennale dalla tabella C allegata alla legge finanziaria. In base alla 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) sono state stanziate a favore del predetto Fondo risorse pari a euro 179.578.000 per l'anno 2007, a euro 177.221.000 per l'anno 2008 e a euro 180.868.000 per l'anno 2009. Le relative risorse sono iscritte nel capitolo 1270, u.p.b. 2.1.5.2, dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS si rileva che il capitolo 1270 reca una disponibilità di competenza pari a 175.176.135,87 euro. A tale proposito, ricorda che alle risorse del Fondo per l'arricchimento e l'offerta formativa si applicano le disposizioni di cui al comma 507 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 in materia di accantonamento e indisponibilità delle dotazioni delle unità previsionali iscritte nel bilancio dello Stato. In attuazione del predetto comma 507, infatti, sono state accantonate e rese indisponibili, per l'anno 2007, risorse per un importo pari a 4.401.864,13 euro. Tutto ciò considerato rileva che la disposizione in esame non precisa la decorrenza dell'istituzione del Fondo di perequazione. Rileva infine l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla effettiva disponibilità di risorse, nell'ambito del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa, da destinare nella misura indicata del 5 per cento della sua consistenza annua, agli interventi di cui al presente articolo senza pregiudicare la realizzazione di quelli già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Con riferimento all'articolo 4, rileva che l'articolo 11 del decreto-legge n. 81/2007 («disposizioni urgenti in materia finanziaria»), attualmente in fase di conversione, reca uno stanziamento di 180 milioni di euro per l'anno 2007 per le supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario. Posta la necessità di chiarire il coordinamento tra le due norme, andrebbe comunque precisato se la nuova disciplina organizzativa per i pagamenti degli emolumenti in questione possa determinare effetti di cassa connessi ad un'eventuale accelerazione della spesa. Segnala che l'articolo 5 dispone l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dall'anno 2007, di un fondo finalizzato ad assicurare l'assolvimento degli obblighi giuridici legati alle esigenze di funzionamento dell'Amministrazione della pubblica istruzione e delle istituzioni scolastiche nonché il mantenimento di livelli complessivi di offerta formativa sul territorio nazionale non inferiori a quelli dell'anno 2006. La dotazione finanziaria del fondo viene fissata in euro 380 milioni. Al relativo onere si provvede mediante le maggiori entrate tributarie a carattere permanente di cui all'articolo 1,


Pag. 86

comma 4, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007). Ricorda che il comma 4 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 individua la destinazione delle maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni. Le eventuali maggiori entrate tributarie sono destinate prioritariamente nel 2007 al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica individuati dal DPEF, in termini di indebitamento, fabbisogno e saldo netto da finanziare. Le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale che risultassero eccedenti rispetto agli obiettivi di finanza pubblica sono destinate, se di carattere permanente, a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento di obiettivi di sviluppo ed equità sociale, dando priorità a misure di sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero appartenenti alle fasce di reddito più basse, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese. Al riguardo, la norma fissa la dotazione del fondo in 380 milioni posti a carico delle maggiori entrate a carattere permanente realizzate. Peraltro, non si dispone attualmente di elementi atti a verificare l'entità della quota di tali maggiori entrate cui può essere attribuito tale requisito. Sul punto è opportuno acquisire un chiarimento del Governo. La norma sembrerebbe fare riferimento alle maggiori entrate a carattere permanente eccedenti rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006. Ricorda inoltre che l'utilizzo di tali maggiori entrate è già previsto dal decreto-legge n. 81/07 («disposizioni in materia finanziaria»), attualmente all'esame della Camera. Ritiene quindi necessario che il Governo chiarisca, se, ed eventualmente in quale misura sussistano le disponibilità per la copertura della norma in esame. Con riferimento all'articolo 6, risultano necessari chiarimenti preliminari da parte del Governo in relazione all'ammontare complessivo delle somme in questione ed alle modalità mediante le quali se ne potrà assicurare la disponibilità, attraverso le procedure di recupero e riassegnazione cui fa riferimento la norma. Inoltre, invita il Governo ad escludere conseguenze finanziarie in capo agli enti destinatari dei mutui, considerato che gli stessi potrebbero aver assunto impegni collegati ai finanziamenti in questione. Andrebbe altresì chiarito se gli effetti finanziari sui saldi, attesi in conseguenza della norma in esame, presentino una scansione temporale analoga a quella prevista in relazione ai finanziamenti orginari. Ciò al fine di evitare squilibri che possano tradursi in nuovi oneri. Infine non risultano chiare le procedure attraverso le quali si intenda reimpiegare le risorse. In proposito andrebbero acquisiti precisazioni ed elementi di valutazione al fine di verificare i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica. In merito ai profili di copertura, rileva che la norma dispone che al fine di assicurare la piena efficacia dei finanziamenti già assegnati a sostegno degli interventi in materia di edilizia scolastica, con decreti del Ministro della pubblica istruzione adottati secondo le indicazioni fornite dalle Regioni interessate, sono recuperate e riassegnate alle medesime Regioni, le somme non ancora erogate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento rivenienti dai mutui attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 318 del 1986, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1986, dall'articolo 1 della legge n. 430 del 1991 e dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 431 del 1996. Al riguardo, rileva la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine all'entità delle risorse non ancora erogate che verrebbero riassegnate alle Regioni e alle modalità con le quali si intende far fronte all'assegnazione. Con riferimento all'articolo 8, rileva la necessità di una conferma della neutralità finanziaria della norma, tenuto conto che questa dispone lo svolgimento di prove obbligatorie per il riconoscimento dei titoli di studio stranieri per le quali dovranno necessariamente essere costituite apposite commissione d'esame, che determinerebbero


Pag. 87

l'impiego di risorse finanziarie ed organizzative a carico della finanza pubblica. Inoltre, ritiene opportuno un chiarimento in ordine agli eventuali oneri derivanti dall'istituzione della commissione prevista dalla lettera f) dell'articolo in esame ed ai mezzi con cui fare fronte alle spese relative al suo funzionamento. In merito ai profili di copertura, osserva che la norma dispone che con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, della solidarietà sociale e per le politiche europee, è disciplinato, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, il riconoscimento dei titoli di studio dei cittadini stranieri non appartenenti a paesi dell'Unione europea, secondo i principi e criteri generali indicati. Al riguardo, rileva la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della clausola di invarianza ad evitare che dalla disciplina prevista dal decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò premesso, dal punto di vista formale, si rileva l'opportunità di modificare la clausola di invarianza nel senso di prevedere, in coerenza con la prassi vigente, che l'attuazione della disposizione avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anziché «senza oneri aggiuntivi» come attualmente previsto. Conclusivamente prospetta l'opportunità, in considerazione dei molteplici profili finanziari del provvedimento, che sullo stesso venga predisposta una relazione tecnica.

Il sottosegretario Mariangela BASTICO rileva che il provvedimento non presenta una relazione tecnica in ragione del fatto che l'attuale testo è risultato dei numerosi emendamenti approvati dalla Commissione di merito. In proposito osserva che qualora su alcune disposizioni del provvedimento si verificasse l'esistenza di profili problematici di carattere finanziario insormontabili il Governo è disponibile alla loro soppressione. Ciò premesso, si impegna a fornire alla Commissione nel più breve tempo possibile tutti i circostanziati elementi di chiarimento di cui la stessa abbia bisogno per l'esame del provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, rileva la possibilità di soprassedere in questa fase alla richiesta di relazione tecnica se verrà rispettato l'impegno formulato dal sottosegretario Bastico a predisporre tutti gli elementi di chiarimento necessari in modo circostanziato puntuale e ovviamente concordato con il Ministero dell'economia. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca.
C. 2599, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, osserva che le norme delineano una complessiva riorganizzazione delle strutture amministrative preposte alle attività connesse agli enti di ricerca. Pertanto, pur prendendo atto di quanto affermato dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato, ritiene necessario disporre di elementi utili ai fini di una valutazione sia con riguardo agli eventuali risparmi legati alla riduzione del numero dei componenti degli organi statutari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), sia in relazione agli eventuali oneri derivanti dalle misure di incentivazione e di sostegno previste dai commi h) ed i), a sostegno della cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi. Analoghi chiarimenti dovrebbero essere forniti con riguardo alla possibilità di procedere ad accorpamenti ovvero a scorpori di enti o di loro strutture (comma 2, lettera a), e al riordino dell'Istituto italiano


Pag. 88

di tecnologia (comma 2, lettera b). Con riferimento al comma 6, rileva che pur in presenza di una clausola di neutralità finanziaria, si rende necessario una conferma da parte del Governo volta ad escludere che dalle procedure di commissariamento degli enti non derivino oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Con riferimento ad alcune specifiche disposizioni del provvedimento, segnala che l'articolo 1, comma 5, prevede che i decreti di cui al comma 1 siano emanati su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'università, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari; l'articolo 1, comma 6, prevede che, ferme restando le procedure di commissariamento previste dalle norme vigenti, nel caso di modifiche statutarie inerenti alla missione dell'ente e alla sua struttura di governo, ovvero nel caso di comprovata difficoltà di funzionamento o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, il Governo può procedere al commissariamento degli enti attraverso decreti sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Dalle disposizioni del comma non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. L'articolo 1, comma 7 prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, con le medesime procedure di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1. L'articolo 1, comma 8, prevede che dall'attuazione delle norme di ciascun decreto di cui all'articolo 1 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Va ricordato che, accogliendo le indicazioni emerse nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione Bilancio del Senato, che ha espresso un parere favorevole condizionato il 30 gennaio 2007, il testo approvato al Senato prevede che i decreti correttivi e modificativi, previsti dall'articolo 1, comma 7, siano sottoposti agli stessi vincoli di natura finanziaria dei decreti attuativi, di cui al comma 1. Al riguardo, anche alla luce delle considerazioni svolte in sede di quantificazione degli oneri, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di integrare il testo del provvedimento, al fine di consentire un'effettiva verifica del rispetto della clausola di invarianza nell'attuazione della delega. In particolare, infatti, potrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere, come avvenuto in casi analoghi per altre leggi di delega, che gli schemi dei decreti siano corredati da apposita relazione tecnica e trasmessi anche alle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Il sottosegretario Mario LETTIERI pur condividendo le osservazioni del presidente Duilio, rileva che anche l'attuale formulazione del provvedimento appare idonea ad evitare l'insorgenza di conseguenze finanziarie negative.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
considerato che la delega investe anche profili finanziari per cui, analogamente a quanto disposto relativamente a provvedimenti di legge già vigenti per il riordino di interi comparti, sarebbe stato opportuno corredare gli schemi dei decreti di relazione tecnica e prevederne la trasmissione per il parere anche alle Commissioni competenti per le conseguenze finanziarie, in modo da assicurare l'effettività della clausola di invarianza di cui al comma 8 dell'articolo 1,


Pag. 89


esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sostituire il comma 5 dell'articolo 1 con i seguenti:
«5. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.
5-bis. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «di cui al comma 5», con le seguenti: «di cui ai commi 5 e 5-bis».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.20.