Commissioni Riunite III e IV - Resoconto di giovedì 12 luglio 2007


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SEDE REFERENTE

Giovedì 12 luglio 2007. - Presidenza del presidente della IV Commissione, Roberta PINOTTI, indi del presidente della III Commissione, Umberto RANIERI. - Intervengono il viceministro degli affari esteri, Ugo Intini, e il sottosegretario di Stato per la difesa, Marco Verzaschi.

La seduta comincia alle 9.05.

Legge quadro sulla partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali.
C. 2752 Pinotti.
(Esame e rinvio).

Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Pietro MARCENARO (Ulivo), relatore per la III Commissione, sottolinea l'importanza del provvedimento in titolo quale manifestazione della graduale presa di coscienza del fatto che le missioni umanitarie e internazionali non possono più essere considerate come estemporanee, ma siano diventate piuttosto un elemento stabile ed organico della politica estera italiana. Rilevando come tale aspetto sia talora trascurato, ritiene che invece esso investa l'idea che il Paese stesso ha di sé e delle sue responsabilità nel complesso percorso verso la legalità internazionale. È a suo avviso la conferma della crisi dei tradizionali criteri delle relazioni diplomatiche, a cominciare dal principio dell'intangibilità della sovranità nazionale.
Segnala, quindi, quale altro punto decisivo della proposta di legge, la riaffermazione dell'inviolabilità della prerogativa parlamentare per l'autorizzazione della partecipazione italiana alle suddette missioni. Valuta, poi, come alcuni articoli pur specifici, attinenti in particolare alla competenza della Commissione Affari esteri, caratterizzino incisivamente il valore politico e non solo militare di tali iniziative. Ne deriva una considerazione generale, anche sulla base di recenti esperienze, in ordine all'illusione di soluzioni puramente belliche rispetto a crisi eminentemente politiche. Si riferisce, in particolare, alle disposizioni sul consigliere diplomatico presso il comandante del contingente militare di cui all'articolo 4, a quelle sulla cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 5, a quelle sulla protezione civile di cui all'articolo 6, nonché a quelle relative agli interventi urgenti in capo ai comandanti militari di cui all'articolo 7. Ne deriva, nel complesso, un quadro sistematico


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in termini di valorizzazione dell'indirizzo politico che costituisce un significativo elemento di novità.
Evidenzia, infine, l'opportunità che la questione sia affrontata anche a livello multilaterale, affinché la legislazione italiana possa integrarsi con quella degli altri Paesi con cui è in atto la cooperazione in tale settore. Invita al riguardo a valutare l'eventualità di presentare in seguito un atto di indirizzo.

Francesco Saverio GAROFANI (Ulivo), relatore per la IV Commissione, nel concordare con le valutazioni del relatore per la III Commissione, rileva che la proposta di legge in esame si prefigge di introdurre una disciplina uniforme per tutte le missioni umanitarie e internazionali alle quali l'Italia partecipa, codificando quindi un quadro legislativo stabile ed unitario in una materia finora caratterizzata dalla stratificazione di numerosi interventi legislativi succedutisi nel tempo, che oltre a disporre l'autorizzazione o la proroga delle singole operazioni, ne normavano di volta in volta anche i profili ordinamentali. Resta fermo il principio che l'autorizzazione o la proroga delle missioni deve essere comunque periodicamente disposta con un atto normativo di rango primario, in modo da garantire il sistematico ricorso alla decisione parlamentare in materia.
Nell'ambito dei ventuno articoli di cui si compone il provvedimento, si sofferma su quelli di maggiore interesse per la Commissione Difesa.
L'articolo 1 stabilisce l'ambito di applicazione del provvedimento, circoscrivendolo alle missioni umanitarie e internazionali svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, nonché alle iniziative umanitarie, di sostegno e soccorso e di ricostruzione e sviluppo previste nell'ambito di tali missioni per assicurare il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali.
L'articolo 2 prevede la procedura da seguire per l'avvio delle missioni umanitarie e internazionali. Essa contempla, in ordine all'autorizzazione agli interventi, l'informativa al Presidente della Repubblica da parte del Governo, la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri, la comunicazione di quest'ultima al Parlamento, l'assunzione delle conseguenti determinazioni da parte delle Camere e, sulla base di queste, l'adozione di provvedimenti legislativi di autorizzazione. Le missioni così autorizzate possono essere quindi prorogate con provvedimento legislativo con cadenza almeno annuale. Ritiene che per «determinazioni parlamentari» si debba intendare l'approvazione di un atto di indirizzo impegnativo per l'esecutivo (risoluzione, mozione o ordine del giorno, in Assemblea o nelle competenti Commissioni), che manifesti l'orientamento del Parlamento in ordine alle deliberazioni adottate dal Governo.
Il comma 4 dell'articolo 2 dispone che, con apposito provvedimento legislativo emanato con cadenza almeno annuale, si provveda alla proroga delle missioni autorizzate nell'anno precedente, fino alla conclusione di ciascuna di esse. La norma, consentendo la possibilità di proroga fino ad un anno, risulta sostanzialmente coerente con lo schema introdotto dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, che per la prima volta prevede una cadenza annuale, e non più semestrale, della suddetta proroga.
L'articolo 3 conferma, al comma 1, l'istituzione di un fondo, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alla copertura finanziaria delle missioni umanitarie e internazionali, prevedendo che la relativa dotazione sia stabilita annualmente dalla legge finanziaria.
L'articolo 7 autorizza i comandanti dei contingenti militari a disporre, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, interventi intesi a fronteggiare le esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, entro limiti di spesa che non devono superare l'importo annuo complessivo di 10 milioni di euro.
L'articolo 8 disciplina il trattamento economico accessorio da erogare, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 3,


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comma 1, al personale che partecipa alle missioni, dettando le modalità di attribuzione dell'indennità di missione. Rispetto alla corrispondente disposizione recata dall'articolo 4 della citata legge 29 marzo 2007, n. 38, la parametrazione dell'indennità di missione viene uniformata ad una unica misura del 98 per cento con riguardo a quanto previsto per ogni singola località di destinazione. Peraltro, una diversa quantificazione del trattamento, laddove ritenuta necessaria, viene demandata ad un decreto del Ministro della difesa.
Infatti, al comma 2 dell'articolo 8 si prevede che con tale atto normativo, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo per le missioni umanitarie ed internazionali, può essere stabilito per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, l'indennità di missione viene calcolata sulla diaria giornaliera relativa ad una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. Il comma 3 stabilisce che la misura dell'indennità è incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti. In questo caso si assume l'incremento del 30 per cento (condizionato all'assenza di vitto e alloggio gratuiti).
Il comma 4 dell'articolo 8 prescrive che durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale è corrisposta un'indennità giornaliera corrispondente alla diaria di missione estera percepita. Tale disposizione, che è stata introdotta per la prima volta dalla citata legge n. 339 del 2001, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 294 del 2001, è volta a favorire l'effettiva fruizione dei necessari periodi di riposo e di rientro in famiglia, che veniva scoraggiata dalla prospettiva di perdite retributive.
Il comma 5 dell'articolo 8, ai fini della corresponsione dell'indennità di missione, equipara i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata ai volontari di truppa in servizio permanente. Rammento che tale principio era già stato sancito al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 451 del 2001, sanando in tal modo la disparità di trattamento esistente tra queste categorie di personale militare anche se in possesso di analogo stato giuridico ed impiegato negli stessi compiti.
Il comma 6 dispone che all'indennità di missione non si applichi la riduzione del 20 per cento prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006. Anche tale disposizione riproduce quella analoga di cui alla legge n. 38 del 2007.
Il comma 7 dell'articolo 8 reca infine specifiche disposizioni per il personale militare impiegato con contratto individuale dall'ONU, nell'ambito delle missioni umanitarie e internazionali. Tale personale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione prevista dall'articolo in esame, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU, ad eccezione di indennità e rimborsi per attività fuori sede, sono versati all'Amministrazione della difesa al netto delle ritenute e fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e della suddetta indennità di missione, sempre al netto delle ritenute, nonché delle spese di vitto e alloggio. La norma, già prevista nella legge n. 38 per il solo personale operante nell'ambito della missione UNIFIL in Libano, intende evitare la percezione di una doppia retribuzione per il medesimo incarico.
L'articolo 9 fissa norme perequative ai fini della determinazione dell'indennità di impiego operativo da corrispondere al personale militare durante il periodo di impiego nelle missioni. In particolare, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, viene corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di


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cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si stabilizza dunque la prescrizione contenuta in un emendamento approvato dall'Assemblea della Camera nel corso dell'esame del decreto-legge sulla missione UNIFIL.
L'articolo 10 stabilisce la disciplina da applicare per il trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale al personale. Si sofferma in particolare su quanto disposto al comma 3, dove si stabilisce che le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni umanitarie e internazionali, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, siano poste a carico dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 220, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Tra le altre disposizioni a carattere ordinamentale segnala quelle in materia contabile recate all'articolo 17, che, al comma 1, conferisce agli stati maggiori di Forza armata la possibilità di attivare le procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni e di servizi in caso di impossibilità a provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, al fine di assicurare il rapido approvvigionamento dei contingenti impiegati nelle missioni umanitarie e internazionali. Il comma 2 del medesimo articolo consente al Ministero della difesa, in caso di necessità e di urgenza ed entro il limite di spesa di 50 milioni di euro annui, di ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per esigenze connesse con le medesime missioni.
L'articolo 20 prevede che pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni umanitarie e internazionali siano versati nel fondo per il funzionamento istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1238, della legge finanziaria per il 2007. Tale fondo è destinato a soddisfare spese per interventi di ripristino, di sostituzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, al fine di assicurare l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza delle componenti militari.
L'articolo 21, infine, novella l'articolo 744, quarto comma, del codice della navigazione, inserendo gli aeromobili utilizzati per le operazioni umanitarie e di supporto alla pace tra gli aeromobili equiparati agli aeromobili di Stato. L'estensione consente così anche a questi velivoli l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonché il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.
Infine, segnala che il coordinamento tra la disciplina prevista dal presente provvedimento e quella vigente dovrebbe essere assicurato dall'articolo 1, comma 2, che dispone l'applicazione della nuova disciplina alle sole missioni autorizzate o prorogate, secondo la nuova procedura, a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Marco VERZASCHI, nel concordare con le valutazioni espresse dai relatori, si riserva di intervenire a conclusione del dibattito.

Il viceministro Ugo INTINI preannuncia la formulazione di alcune precisazioni che potrebbero essere introdotte nel testo, riservandosi di intervenire successivamente.

Tana DE ZULUETA (Verdi) ritiene che il provvedimento in titolo, al di là della valutazione nel merito, abbia un contenuto fortemente correlato all'iniziativa governativa, per cui, a suo avviso, occorrerebbe che i rappresentanti dell'esecutivo chiarissero preliminarmente il loro orientamento. Esprime poi perplessità sul fatto che il termine umanitario possa apparire, con riferimento alle missioni, un sinonimo di internazionale, invitando i relatori ad una precisazione anche alla luce dell'attività


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che i contingenti militari italiani effettivamente svolgono all'estero.

Roberta PINOTTI, presidente, nell'esprimere l'auspicio che il Governo nella prossima seduta accolga la richiesta del deputato De Zulueta, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.