V Commissione - Luned́ 16 luglio 2007

TESTO AGGIORNATO AL 17 LUGLIO 2007


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ALLEGATO 1

DL 81/2007: Disposizioni urgenti in materia finanziaria (C. 2852 Governo).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 6.

All'articolo 6, comma 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire la cifra: 239.000 con la seguente: 238.000.

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, elenco n. 1, inserire la seguente voce:
Ministero della solidarietà sociale:
Legge 13 maggio 1999, n. 133, articolo 14 - 04.01.02.04 - Organismi non lucrativi di attività sociali (ONLUS) - 3526 Spese di funzionamento dell'organo di controllo degli enti non commerciali e delle ONLUS, 1.000.000.
6. 99.Il relatore.

ART. 7.

All'elenco 1, previsto dall'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: Legge n. 303 del 1999, con le seguenti: Legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 1261.
7. 30.Il relatore.

ART. 8.

Al comma 1, le parole: il Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese pubbliche sono sostituite dalle seguenti: il Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese.
8. 28.Il relatore.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire le parole: e alla Corte dei conti per la registrazione, si provvede a con le seguenti: , da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, possono essere effettuate.
14. 4.Il relatore.

ART. 15.

Al comma 6, sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, con le seguenti: mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2.
15. 65.Il relatore.

ART. 17.

Sostituire il comma 1, con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 6, comma 8, e 15, comma 6, pari complessivamente a 4.131 milioni di euro per l'anno 2007, e a 1.504 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 1.
17. 3.Il relatore.


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ALLEGATO 2

DL 81/2007: Disposizioni urgenti in materia finanziaria (C. 2852 Governo).

ULTERIORI EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Per l'anno 2007, la somma di 4.131 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 la somma di 1.504 milioni di euro, sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica e alla riduzione del debito.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. I risparmi derivanti dal minor costo del servizio del debito pubblico correlati agli effetti di cui al comma 2 sono destinati alle finalità di cui all'articolo 1 comma 4, secondo periodo, della legge 296 del 2006.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 5, l'articolo 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, gli articoli da 7 a 14 ed i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 15 e l'articolo 17.
1. 4. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Armani, Alberto Giorgetti.

ART. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.

1. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti non sono computate ai fini del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, sia in termini di competenza che di cassa, le spese d'investimento finanziate nell'anno 2007 con l'utilizzo di avanzo di amministrazione per un importo complessivo di euro 370.000.000, di cui euro 300.000.000 per i comuni ed euro 70.000.000 per le province.
2. Ai fini della determinazione della quota relativa a ciascun ente si fa riferimento all'indebitamento netto del triennio 2003/2005, inteso come dato medio triennale, desunto dai certificati annuali sul rendiconto, della differenza tra gli accertamenti del titolo V dell'entrata, con esclusione delle anticipazioni di cassa, e gli impegni del titolo IlI della spesa, con esclusione del rimborso delle anticipazioni di cassa.
3. Per le province la quota relativa al singolo ente è determinata in base ai seguenti valori per abitante:
a) euro 1,15 per gli enti per i quali il dato medio triennale dell'indebitamento netto di cui al comma 2 sia positivo;
b) euro 2,30 per gli enti per i quali il dato medio triennale dell'indebitamento netto di cui al comma 2 sia negativo.

4. Per i comuni la quota relativa al singolo ente è determinata in base ai seguenti valori per abitante:
a) euro 5,40 per gli enti per i quali il dato medio triennale dell'indebitamento netto di cui al comma 2 sia positivo;
b) euro 10,80 per gli enti per i quali il dato medio triennale dell'indebitamento netto di cui al comma 2 sia negativo.


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Conseguentemente, all'articolo 6 apportare le seguenti modifiche:
al comma 1, l'importo di 239.000 migliaia di euro è ridotto di 64.000 migliaia di euro; al comma 2, sostituire le parole: 130 milioni con le seguenti: 89 milioni;
all'articolo 7, comma 2, con riferimento all'elenco 2, sotto la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, in corrispondenza dell'unità previsionale di base 04.01.05.02 «Altri fondi di riserva» capitolo 3001 - Fondo di riserva per le spese impreviste), l'importo: 100.000.000» è sostituito con il seguente: «85.000.000»;
Conseguentemente modificare il subtotale e il totale.
2. 29.Andrea Ricci, Pegolo, Iacomino.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.

1. In deroga a quanto disposto dai commi da 677 a 694 dell'articolo unico della L. 27 dicembre 2006, n. 296, l'avanzo di amministrazione disponibile, accertato con l'ultimo rendiconto deliberato, può essere utilizzato negli anni 2007-2008-2009 per l'estinzione anticipata dei mutui, per una quota del 50 per cento dell'avanzo di amministrazione stesso, e per il finanziamento dei lavori pubblici, per la quota restante.
2. All'estinzione anticipata dei mutuo, di cui al comma precedente, contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, con gli Istituti di Previdenza, e con l'istituto per il Credito sportivo, non si applicano le penalità per l'estinzione anticipata dei prestiti.
2. 30. Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a) e b) aggiungere dopo le parole: Ministro dell'Interno, il seguente periodo:
«Con il predetto decreto, in particolare si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.
3. 21.Osvaldo Napoli, Crosetto, Stradella.

ART. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le somme versate a titolo di risarcimento del danno o di adempimento di garanzie prestate per la realizzazione di opere pubbliche a seguito del verificarsi di eventi dannosi nella fase esecutiva o di inadempimento dell'appaltatore o del concessionario, ed affluite al conto entrate del bilancio dello Stato, sono riassegnate nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutturali.
4. 22.Raiti, Ossorio.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo per il potenziamento delle strutture e degli apparati e per il rafforzamento della dotazione di mezzi e strumenti da destinare alla pubblica sicurezza e all'ordine pubblico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire la cifra: 239.000» con la seguente 139.000».
5. 06.Alberto Giorgetti.

ART. 6.

Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sostituire la cifra 239.000 con la seguente: 184.700;


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2) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dopo il comma 902 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:
902-bis. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999, cui l'Italia ha aderito con legge 29 dicembre 2000, n. 413, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, è differito fino al 30 giugno 2005 l'incarico all'AGEA di cui all'articolo 3 della citata legge n. 413 del 2000. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 54,3 milioni di euro per l'anno 2007.
6. 95.Lion, Zanella, Fundarò.

Al comma 1, sostituire la cifra: 239.000 con la seguente: 227.000.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Al comma 391, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e le disposizioni di cui al comma 1-sexies dell'articolo 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dalla presente legge.
1-ter. Dopo il comma 391 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2046, n. 296, è aggiunto il seguente: 391-bis. Il secondo periodo del comma 1-sexies dell'articolo 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, per l'anno 2006 ai prodotti derivanti dalla pesca in mare si applicano le percentuali di compensazione stabilite dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro della finanze del 12 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992.
1-quater. In sede di prima liquidazione periodica successiva alla data di entrata in vigore dalla legga di conversione del presente decreto, i contribuenti di cui al comma 1-sexies del citato articolo 5 rideterminano l'imposta dovuta dal 1o gennaio 2007 sulla base di quanto disposto dal comma 1-bis, computando come imposta a credito la maggiore IVA eventualmente già versata.
6. 96. Franci, Zucchi, Servodio, Pertoldi, Fogliardi, Florio, Brandolini, Bellanova, Cinzia Fontana.

Al comma 5, aggiungere il seguente periodo: L'ammontare delle risorse finanziarie complessivamente destinato alla realizzazione degli interventi infrastrutturali viari già previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 1152, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per gli anni 2007, 2008 e 2009 è rimodulato, per ciascuno degli anni indicati, secondo gli importi determinati dal CIPE, previa intesa con le regioni interessate.
6. 94.Ossorio.

Al comma 7, dopo le parole: delle zone confinanti tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale aggiungere le seguenti: nonché delle regioni che insistono nell'area dello stretto di Messina.
6. 97. Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Al comma 7 dopo le parole: delle zone confinanti tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale aggiungere le seguenti: nonché della Sicilia e della Sardegna.
6. 98.Oliva, Stagno d'Alcontres.

ART. 7.

All'elenco 2, previsto dall'articolo 7, comma 2, il Ministero dell'Università e della Ricerca, introdurre le seguenti voci: capitolo 1696 Contributo a favore dei


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collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale ecc. per un importo di euro 3.375.941 e conseguentemente introdurre la seguente voce: capitolo 1686/02 Borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca, di perfezionamento e di specializzazione pressa università italiane e straniere a favore di laureati sostituire la cifra: euro 20.333.931 con la seguente: euro 16.957.490.
7. 29.Verro, Lupi.

ART. 10.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, così come definito con l'articolo 6 della legge n. 86 del 29 marzo 2001, dopo le parole: «del corpo di sanità dell'Aeronautica militare» aggiungere le parole: «nonché del nolo tecnico - logistico dell'Arma dei Carabinieri.

Conseguentemente all'articolo 6 comma 1 voce Ministero Economia e Finanze variare gli importi come segue: - 50.000.000.
10. 7.Evangelisti.

ART. 12.

Aggiungere dopo il comma 4, il seguente:
5. Il comma 916, articolo 1 della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
12. 10.Uggé.

ART. 15.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia ittica, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esteso anche al settore della pesca. Conseguentemente, al comma 275, le parole: «della pesca», sono soppresse.
1-ter. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 74 è aggiunto il seguente:
74-bis. A decorrere dall'esercizio 2008, le percentuali di cui al comma precedente sono rideterminate nella misura seguente:
a) Agenzia delle entrate: 0,719 per cento;
b) Agenzia del territorio: 0,156 per cento;
c) Agenzia delle dogane: 0,165 per cento.

1-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in 20 milioni di euro dal 2008 al 2013, si provvede mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa derivante dalle disposizioni di cui al comma 1-ter.
15. 62.Cesini, Franci, Zucchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n, 296, dopo il comma 1225, è aggiunto il seguente:
1225-bis. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge. 10 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla, legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea del 28 luglio 1999, nonché di quelli erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare


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delle somma effettivamente percepite e degli interessi legali maturati. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti di cui al presente comma, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.
15. 64.Cesini, Franci, Zucchi.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Per gli anni di imposta 2006 e 2007 sono inoltre esonerati dall'obbligo previsto dal comma 8, dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 i soggetti iscritti nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383, della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e gli iscritti all'anagrafe delle ONLUS istituita ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
15. 60.Crisci.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di concorrere al risanamento del settore e soddisfare i bisogni di approvvigionamento delle imprese agricole e industriali, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1055, le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2007»;
b) al comma 1056, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».

5-ter. All'onere derivante dalla lettera b) del comma 5-bis, pari a 271.240 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione dì spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.
15. 63.Cesini, Franci, Zucchi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Ai soggetti che utilizzino materiali che ricadono nel campo di applicazione del Regolamento CE n. 1013/2006 è concesso, fino al 31 dicembre 2007, un periodo transitorio per l'adeguamento alla disciplina prevista dallo stesso Regolamento. I soggetti di cui al periodo precedente possono conseguentemente proseguire le attività di gestione in essere alle condizioni di cui alla legislazione previgente non oltre il 31 dicembre 2007, data entro la quale è previsto che pervenga, da parte delle amministrazioni competenti, il rilascio o il diniego della autorizzazione integrata ambientale o del relativo aggiornamento, ai sensi delle disposizioni vigenti.
15. 61.Zanella, Camillo Piazza.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Aggiornamento della banca dati catastale. Fabbricati rurali).

1-bis. In attuazione delle disposizioni recate dal comma 339, lettera b), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
«a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;


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2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580»;
b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;
c) il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:
«3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assenti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie dei gruppo A.
15. 08.Servodio.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Interpretazione autentica comma 940 legge 296 del 2006).

Al fine di consentire i livelli occupazionali del personale delle Cooperative in servizio al 31 dicembre 2006, per le attività di cui al d.lgs. n. 81 del 2000, l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, e l'ente Parco della Maiella sono autorizzati ad utilizzare le risorse trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei limiti dello stanziamento previsto all'articolo 1 comma 940 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
15. 07.Nicola Crisci.


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Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure in materia di IRAP).

Al comma 1, capoverso a), numero 2) dell'articolo 11 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta.» Sono soppresse e così sostituite: «un importo fino a 50.000 euro per il 2007, su base annua, dal costo del lavoro. La deduzione non può superare il costo del lavoro complessivo.»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4, i commi 1, 2, 3 dell'articolo 6, l'articolo 7 e l'articolo 8.
15. 09. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
1. Gli accertamenti di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, possono fondarsi anche sugli studi di settore solo in presenza di gravi incongruenze tra i ricavi o i compensi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore medesimi. Lo scostamento, in assenza di ulteriori elementi probatori, fra l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli determinabili sulla base degli studi di settore costituisce presunzione priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. La disposizione di cui al presente comma rappresenta interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, della disposizione di cui all'articolo 62-sexies, terzo comma del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
15. 05.Leo.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
1. Sono esonerati dall'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 37 del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, i soggetti in regime di contabilità semplificata di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
15. 06.Leo.


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ALLEGATO 3

DL 81/2007: Disposizioni urgenti in materia finanziaria (C. 2852 Governo).

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 2.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a), sostituire le parole: 17,0 per cento con le seguenti: 30,0 per cento e sopprimere l'ultimo periodo;
alla lettera b), sostituire le parole: 18,9 per cento con le seguenti: 30,0 per cento e sopprimere l'ultimo periodo;
alla lettera c), sostituire le parole: 7,0 per cento con le seguenti: 15,0 per cento e sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, nella parte consequenziale, sostituire le parole: è ridotto di 64.000 migliaia di euro, con le seguenti: è ridotto di 230.000 migliaia di euro e le parole: 89 milioni con le seguenti: 40 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 3, sostituire le parole: 260 milioni di euro, con le seguenti: 250 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, elenco 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la seguente voce: Decreto-legge n. 142 del 1991;
0. 2. 28. 4.Crosetto, Zorzato, Verro, Casero, Giudice.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a), sostituire le parole: 17,0 per cento con le seguenti: 25,0 per cento e sopprimere l'ultimo periodo;
alla lettera b), sostituire le parole: 18,9 per cento con le seguenti: 25,0 per cento e sopprimere l'ultimo periodo;
alla lettera c), sostituire le parole: 7,0 per cento con le seguenti: 10,0 per cento e sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, nella parte consequenziale, sostituire le parole: è ridotto di 64.000 migliaia di euro con le seguenti: è ridotto di 144.000 migliaia di euro e le parole: 89 milioni con le seguenti: 9 milioni.
0. 2. 28. 5.Crosetto, Zorzato, Verro, Casero, Giudice.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 7,0 per cento con le seguenti: 19,0 per cento e le parole: 2,6 per cento con le parole: 3,0 per cento; alla lettera b) sostituire le parole: 18,9 per cento con le parole: 20,0 per cento e le parole: 2,9 per cento con le parole: 3,5 per cento; alla lettera c) sostituire le parole: 7,0 per cento con le parole: 9,0 per cento e le parole: 1,3 per cento con le parole: 2,0 per cento.

Conseguentemente all'articolo 6 apportare le seguenti modifiche:
al comma 1, l'importo di 239.000 migliaia di euro è ridotto di 80.000 migliaia di euro;
al comma 2 sostituire le parole:
130 milioni con le seguenti: 60 milioni;

All'articolo 7, comma 2 con riferimento all'elenco 2 sotto la voce Ministero dell'Economia


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e delle Finanze, in corrispondenza dell'unità previsionale di base 04.01.05.02 «altri fondi di riserva» (capitolo 3001 fondo di riserva per le spese impreviste), l'importo 100 milioni è sostituito con il seguente 60 milioni; conseguentemente modificare il subtotale e il totale.
0. 2. 28. 2.Alberto Giorgetti.

Al comma 2 le lettere a) e b) sono sostituite con le seguenti:
a) nella misura del 17,0 per cento per le province la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per le restanti province la misura è del 2,6 per cento;
b) nella misura del 18,9 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni della stessa fascia demografica la misura è del 2,9 per cento;
c) nella misura del 7,0 per cento per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni della stessa fascia demografica la misura è dell'1,3 per cento.

Conseguentemente:
all'articolo 6 apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, l'importo di 239.000 migliaia di euro è ridotto di 64.000 migliaia di euro;
al comma 2, sostituire le parole: 130 milioni con le seguenti: 89 milioni;
all'articolo 7, comma 2, con riferimento all'elenco 2, sotto la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, in corrispondenza dell'unità previsionale di base 04.01.05.02 «Altri fondi di riserva» capitolo 3001 - Fondo di riserva per le spese impreviste), l'importo: 100.000.000 è sostituito con il seguente: 85.000.000; conseguentemente modificare il subtotale e il totale.
2. 28.Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 600 milioni e, all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , destinando, in via prioritaria le suddette risorse alle città metropolitane del nord Italia e alle province nelle quali gli organici delle Forze dell'ordine, di cui al precedente periodo, risultino maggiormente carenti.

Conseguentemente, all'articolo 6, sopprimere i commi 1 e 2 e al comma 3, sostituire le parole: 260 milioni di euro, con le seguenti: 109 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, elenco 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la seguente voce: Decreto-legge n. 142 del 1991;
0. 4. 05. 6.Crosetto, Zorzato, Verro, Casero, Giudice.

Al comma 1, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 400 milioni e, all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , destinando, in via prioritaria, le suddette risorse alle città metropolitane del nord Italia e alle province nelle quali gli organici delle Forze dell'ordine, di cui al precedente periodo, risultino maggiormente carenti.

Conseguentemente, all'articolo 6, sopprimere i commi 1 e 2 e al comma 3, sostituire le parole: 260 milioni di euro, con le seguenti: 229 milioni di euro;
0. 4. 05. 5.Crosetto, Zorzato, Verro, Casero, Giudice.


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Al comma 1, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 200 milioni e, all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , destinando, in via prioritaria, le suddette risorse alle città metropolitane del nord Italia e alle province, nelle quali gli organici delle Forze dell'ordine, di cui al precedente periodo, risultino maggiormente carenti.

Conseguentemente, nella parte consequenziale, sostituire le parole: è ridotto di 70.000 con le seguenti: è ridotto di 200.000.
0. 4. 05. 4.Crosetto, Zorzato, Verro, Casero, Giudice.

All'articolo aggiuntivo 4.05 sostituire le parole: 70 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro e dopo le parole: vigili del fuoco inserire le seguenti: e 100 milioni di euro per la polizia di Stato.

Conseguentemente variare la parte consequenziale nel senso di ridurre l'importo di 239 milioni di euro di 150 milioni di euro.
0. 4. 05. 3.Giudice, Santelli, Violante.

Al comma 6-bis sostituire le parole: 70 milioni e: 20 milioni con le parole: 90 milioni e: 30 milioni.

Conseguemente all'articolo 6, comma 1 l'importo di 239.000 migliaia di euro è ridotto di 90.000 migliaia di euro.
0. 4. 05. 1.Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un fondo, da ripartire per esigenze connesse all'acquisizione di beni e servizi del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, per l'anno 2007, di 10 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dei trasporti.

Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, l'importo di 239.000 migliaia di euro è ridotto di 90.000 migliaia di euro.
0. 4. 05. 2.Leone.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo da ripartire per esigenze connesse all'acquisizione di beni e servizi e a investimenti della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con una dotazione, per l'anno 2007, di 70 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro destinati alle esigenze del corpo dei Vigili del Fuoco. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa.

Conseguentemente:
all'articolo 6, comma 1, l'importo di 239.000 migliaia di euro è ridotto di 70.000 migliaia di euro.

4. 05.Il Relatore.

ART. 6.

Sostituire le parole: 14 milioni con le seguenti: 20 milioni e, sostituire, le parole: a statuto ordinario e quelle a statuto speciale con le seguenti: che presentano particolari forme di disagio e dopo le parole: 28 agosto 1997, n. 281 aggiungere le seguenti: e le competenti Commissioni parlamentari.

Conseguentemente nella parte consequenziale, sostituire le parole: è ridotto di 5.000 migliaia di euro con le seguenti: è ridotto di 10.000 migliaia di euro.
0. 6. 92. 4.Aurisicchio.


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All'emendamento 6. 92 sostituire le parole: 14 milioni con le parole: 20 milioni.

Conseguentemente all'articolo 6 apportare le seguenti modifiche: al comma 1 l'importo di 239.000 migliaia di euro è ridotto di 10.000 migliaia di euro.
0. 6. 92. 1.Alberto Giorgetti.

All'emendamento 6. 92 sostituire le parole: 14 milioni con le parole: 20 milioni.

Conseguentemente sostituire la parte consequenziale con la seguente: all'articolo 17, comma 1 sostituire le parole: 4.131 milioni con le seguenti: 4.141 milioni.
0. 6. 92. 6.Zanetta.

Dopo le parole: 14 milioni aggiungere le seguenti: e le parole delle zone sono sostituite dalle seguenti: «dei soli comuni».
0. 6. 92. 5.Garavaglia, Filippi.

All'articolo 6, comma 7, le parole: 10 milioni sono sostituite dalle seguenti: 14 milioni.

Conseguentemente:
all'articolo 6 apportare le seguenti modifiche:
al comma 1, l'importo di 239.000 migliaia di euro è ridotto di 5.000 migliaia di euro.
6. 92.Il Relatore.

Sostituire le parole: meno 700 con le parole: meno 900.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, elenco 1, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze, inserire la seguente voce: decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, articolo 6, comma 8-quinquies:
+ 900.000.
0. 6. 93. 1.Alberto Giorgetti.

All'articolo 6, comma 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
- 700.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, elenco 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, inserire la seguente voce:
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, articolo 6, comma 8-quinquies:
+700.000.
6. 93.Il Relatore.

ART. 8.

Al comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, anche ai fini dell'attuazione del comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, nei limiti di un importo massimo a regime di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2007, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
0. 8. 01. 1.Alberto Giorgetti.


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Sopprimere il comma 5.
0. 8. 01. 2.Garavaglia, Filippi.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e crisi di impresa).

1. Per i programmi agevolati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito con legge 19 dicembre 1992, n. 488 e successive modificazioni, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stato emanato il decreto di concessione definitiva e non sono stati disposti gli accertamenti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modificazioni ovvero all'articolo 13 del decreto ministeriale 1o febbraio 2006, il decreto di concessione definitiva, a contenuto non discrezionale, è sostituito dall'atto di liquidazione a saldo e conguaglio emanato dalle banche concessionarie redatto secondo schemi definiti dal Ministero dello sviluppo economico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di attuazione dei controlli sui programmi di cui alla predetta legge, da effettuare anche a campione mediante la nomina di apposite commissioni di accertamento ovvero anche mediante l'affidamento ad enti od organismi. I relativi oneri sano posti a carico delle risorse stanziate per le agevolazioni, ivi comprese quelle accantonate per gli accertamenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n 32 convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, le cui disposizioni relative agli accertamenti medesimi non si applicano alle iniziative di cui al presente comma. Con il medesimo decreto sono inoltre stabiliti i criteri per la verifica dello scostamento degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modificazioni, prevedendo l'eventuale differimento temporale della verifica stessa e disciplinando modalità graduali per la revoca delle agevolazioni ad essi conseguente a detti scostamenti.
2. All'articolo 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n 289, le parole: «del 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 100 per cento».
3. Per assicurare la coerenza degli interventi agevolativi previsti dalla normativa vigente con quelli da finanziare con il Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché con gli indirizzi del Quadro strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 864, della stessa legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità, anche a graduatoria, per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con tale decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto riguarda le attività della filiera agricola, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede ad individuare in particolare le attività, le iniziative, le categorie di imprese e le spese ammissibili, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, gli indicatori per la formazione delle eventuali graduatorie, le limitazioni e le riserve per l'utilizzo dei fondi. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla


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legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, fatto salvo l'eventuale utilizzo della quota del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto.
4. All'articolo 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo le parole: «cofinanziamento nazionale dei progetti strategici.» sono inserite le seguenti: «Le somme residue impegnate a valere sulle finalità di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per gli interventi nel settore del commercio e del turismo delle regioni e province autonome, e non rendicontate, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 per essere utilizzate per la copertura degli oneri statali relativi al cofinanziamento dei programmi attuativi dell'anno 2004 di cui al medesimo articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Con la delibera CIPE di cui al presente comma verranno definite le modalità di assegnazione delle predette risorse».
5. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulta eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico su istanza del Commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi».
8. 01.Il Relatore.


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ALLEGATO 4

DL 81/2007: Disposizioni urgenti in materia finanziaria (C. 2852 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di calcolo del saldo finanziario per l'anno 2007 ai fini del patto di stabilità interno).

1. Dopo il comma 683, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:
«683-bis. Limitatamente all'anno 2007, nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente, sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Protezione civile, sono individuati le spese di cui al periodo precedente, i comuni interessati e la misura riconosciuta a favore di ogni singolo comune entro l'importo complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, con riferimento all'elenco 2, sotto la voce «Ministero dell'economia e delle finanze, in corrispondenza dell'unità previsionale di base 04.01.05.02 «altri fondi di riserva» (cap. 3001 - Fondo di riserva per le spese impreviste) l'importo è ridotto di euro 5.000.000; conseguentemente modificare il subtotale e il totale.
1. 01.Giudice (nuova formulazione).

ART. 2.

Al comma 2 le lettere a) e b) sono sostituite con le seguenti:
a) nella misura del 17,0 per cento per le province la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per le restanti province la misura è del 2,6 per cento;
b) nella misura del 18,9 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni della stessa fascia demografica la misura è del 2,9 per cento;
c) nella misura del 7,0 per cento per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni della stessa fascia demografica la misura è dell'1,3 per cento.

Conseguentemente:
all'articolo 6 apportare le seguenti modifiche:
al comma 1, l'importo di 239.000 migliaia di euro è ridotto di 64.000 migliaia di euro;
al comma 2, sostituire le parole: 130 milioni con le seguenti: 89 milioni;


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all'articolo 7, comma 2, con riferimento all'elenco 2, sotto la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, in corrispondenza dell'unità previsionale di base 04.01.05.02 «Altri fondi di riserva» capitolo 3001 - Fondo di riserva per le spese impreviste), l'importo:
100.000.000 è sostituito con il seguente: 85.000.000; conseguentemente modificare il subtotale e il totale.
2. 28.Il Relatore.

ART. 3.

Al comma 1, lettere a) e b) dopo le parole: una certificazione inserire le seguenti: da parte del comune interessato.
3. 17.Giudice, Verro, Armani.

Al comma 1, lettera a) capoverso 39, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il predetto decreto, in particolare si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.
3. 4. Misiani Antonio, Marchi, Piro, Vannucci, Aurisicchio, Napoletano, Raiti, Zanella, Crisafulli.
3. 11.Osvaldo Napoli, Crosetto, Stradella

Al comma 1, lettera b), capoverso 46, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il predetto decreto, in particolare si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.
3. 6. Misiani Antonio, Marchi, Piro, Vannucci, Aurisicchio, Napoletano, Raiti, Zanella, Crisafulli.

ART. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis
. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un Fondo, da ripartire per esigenze connesse all'acquisizione di beni e servizi del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, per l'anno 2007, di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministero dei trasporti.

Conseguentemente all'articolo 6, comma 2, l'importo di 130 milioni di euro è ridotto di 5 milioni di euro.»
0. 4. 05. 2.(nuova formulazione) Leone.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo da ripartire per esigenze connesse all'acquisizione di beni e servizi e a investimenti della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con una dotazione, per l'anno 2007, di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro destinati alle esigenze del corpo dei Vigili del Fuoco. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa. Entro il 31 maggio 2008, il Ministro dell'interno presenta una relazione al Parlamento sull'utilizzo del Fondo nel quale è indicata la destinazione delle relative risorse.
1-bis Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un Fondo, da ripartire per esigenze connesse all'acquisizione di beni e servizi del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, per l'anno 2007, di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministero dei trasporti.

Conseguentemente:
all'articolo 6, comma 1, l'importo di 239.000 migliaia di euro è ridotto di 100.000 migliaia di euro;
al medesimo articolo, comma 2, l'importo di 130 milioni di euro è ridotto di 5 milioni di euro.
4. 05.Il relatore (nuova formulazione).


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ART. 5.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando il principio di armonizzazione dei sistemi previdenziali di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di garantire l'applicazione di parametri identici per i diversi enti.
0. 5. 26. 2. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5.
(Interventi in materia pensionistica).

1. A decorrere dall'anno 2007, a favore dei soggetti con età pari o superiore a 64 anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato nella Tabella A allegata alla presente legge in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Nel caso in cui il soggetto sia titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Nel caso in cui il soggetto sia titolare solo di pensioni ai superstiti, ai fini dell'applicazione della predetta Tabella A, l'anzianità contributiva complessiva è computata al sessanta per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall'INPS, con riferimento all'anno 2007, in sede di erogazione della mensilità di novembre ovvero della tredicesima mensilità e dal 2008 in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto non possegga un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto sia quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al limite reddituale di cui allo stesso comma 1 e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva di cui al comma 1, la somma aggiuntiva viene corrisposta fino a concorrenza del predetto limite.
3. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, provvede ad individuare l'ente incaricato dell'erogazione della somma aggiuntiva di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma.
4. La somma aggiuntiva di cui al comma 1 non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, con esclusione dall'anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dal presente articolo.
5. Con effetto dal 1o gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre


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2001, n. 448, è concesso secondo i criteri ivi stabiliti, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 39, commi 4, 5 e 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilità e, con effetto dalla medesima data, l'importo di cui ai comma 5, lettere a) e del medesimo articolo 38 è rideterminato in 7.540,00 euro. Per gli anni successivi al 2008 il limite di reddito annuo di 7.540,00 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. Con effetto dalla medesima data di cui al presente comma sono conseguentemente incrementati i limiti reddituali e gli importi di cui all'articolo 38, comma 9, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289.
6. Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compreso tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato per il triennio 2008-2010, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite, ove necessario, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo concernenti la corresponsione delle somme aggiuntive di cui al comma 1, il Governo, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati, procede, entro il mese di dicembre dell'anno 2008, alla verifica dell'attuazione delle predette disposizioni.
8. A decorrere dall'anno 2008 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 267 milioni di euro per l'anno 2008, di 234 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici del corso legale di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, in particolare per i soggetti per i quali trovi applicazione, in via esclusiva, il regime pensionistico di calcolo contributivo, al fine di migliorare la misura dei trattamenti pensionistici, fermo restando il principio di armonizzazione dei sistemi previdenziali di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di garantire l'applicazione di parametri identici per i diversi enti.

Tabella A

Lavoratori dipendenti
Lavoratori autonomi
Somma aggiuntiva
(in euro)
Anno 2007
Somma aggiuntiva
(in euro)
Dal 2008
Anni di contribuzione Anni di contribuzione    
Fino a 15 Fino a 18 262 336
Sopra 15 fino a 25 Sopra 18 fino a 28 327 420
Oltre 25 Oltre 28 392 504

5. 26. (Nuova formulazione).Il Governo.


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ART. 6.

All'articolo 6, comma 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
- 700.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, elenco 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, inserire la seguente voce:
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, articolo 6, comma 8-quinquies:
+ 700.000.
6. 93.Il Relatore.

All'articolo 6, comma 7, le parole da: a statuto ordinario fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2007 di cui 14 milioni sono destinati ai comuni confinanti con le regioni a statuto speciale, e dopo le parole: 28 agosto 1997, n. 281 aggiungere le seguenti: e le competenti Commissioni parlamentari..

Conseguentemente, all'articolo 6 apportare le seguenti modifiche:
al comma 1, l'importo di 239.000 migliaia di euro è ridotto di 5.000 migliaia di euro;
al comma 2, l'importo di 130 milioni di euro è ridotto di 5 milioni di euro.
6. 92.Il Relatore. (nuova formulazione)

All'articolo 6, comma 1, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire la cifra: 239.000 con la seguente: 238.000.

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, elenco n. 1, inserire la seguente voce:
Ministero della solidarietà sociale:
Legge 13 maggio 1999, n. 133, articolo 14 - 04.01.02.04 - Organismi non lucrativi di attività sociali (ONLUS) - 3526 Spese di funzionamento dell'organo di controllo degli enti non commerciali e delle ONLUS, 1.000.000».
6. 99.Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole: 130 milioni con le seguenti: 120 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, elenco n. 1, dopo la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 303 del 1999, aggiungere la seguente: Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, U.P.B. 9.1.2.2. - Paesi in via di sviluppo (capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195): 10.000.000.
6. 85.Andrea Ricci (nuova formulazione).

ART. 7.

All'elenco 1, previsto dall'articolo 7, comma1, sostituire le parole: Legge n. 303 del 1999, con le seguenti: Legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 1261.
7. 30.Il relatore.

ART. 8.

Al comma 1, le parole: il Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese pubbliche sono sostituite dalle seguenti: Il Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese.
8. 28.Relatore.


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Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e crisi di impresa).

1. Per i programmi agevolati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito con legge 19 dicembre 1992, n. 488 e successive modificazioni, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stato emanato il decreto di concessione definitiva e non sono stati disposti gli accertamenti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modificazioni ovvero all'articolo 13 del decreto ministeriale 1o febbraio 2006, il decreto di concessione definitiva, a contenuto non discrezionale, è sostituito dall'atto di liquidazione a saldo e conguaglio emanato dalle banche concessionarie redatto secondo schemi definiti dal Ministero dello sviluppo economico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di attuazione dei controlli sui programmi di cui alla predetta legge, da effettuare anche a campione mediante la nomina di apposite commissioni di accertamento ovvero anche mediante l'affidamento ad enti od organismi. I relativi oneri sano posti a carico delle risorse stanziate per le agevolazioni, ivi comprese quelle accantonate per gli accertamenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, le cui disposizioni relative agli accertamenti medesimi non si applicano alle iniziative di cui al presente comma. Con il medesimo decreto sono inoltre stabiliti i criteri per la verifica dello scostamento degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modificazioni, prevedendo l'eventuale differimento temporale della verifica stessa e disciplinando modalità graduali per la revoca delle agevolazioni ad essi conseguente a detti scostamenti.
2. All'articolo 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n 289, le parole: «del 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 100 per cento».
3. Per assicurare la coerenza degli interventi agevolativi previsti dalla normativa vigente con quelli da finanziare con il fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché con gli indirizzi del Quadro strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 864, della stessa legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità, anche a graduatoria, per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con tale decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto riguarda le attività della filiera agricola, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede ad individuare in particolare le attività, le iniziative, le categorie di imprese e le spese ammissibili, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, gli indicatori per la formazione delle eventuali graduatorie, le limitazioni e le riserve per l'utilizzo dei fondi. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, fatto salvo l'eventuale utilizzo della quota del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto.
4. All'articolo 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo le parole: «cofinanziamento nazionale dei progetti strategici.» sono inserite le seguenti: «Le


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disponibilità rinvenienti dal mancato trasferimento alle regioni degli stanziamenti di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per gli interventi nel settore del commercio e del turismo delle regioni, e province autonome, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 per il trasferimento alle Regioni stesse ai fini del cofinanziamento dei programmi attuativi di cui al medesimo articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Con la delibera CIPE di cui al presente comma verranno definite le modalità di assegnazione delle predette risorse».
5. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulta eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico su istanza del Commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi».
6. le risorse impegnate dal Ministero dello sviluppo economico in favore di iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali compresi nei patti territoriali e nei contratti d'area, risultanti disponibili a seguito di rinuncia delle imprese ovvero dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni, fatta salva la copertura finanziaria di rimodulazioni già autorizzate dei patti territoriali e dei contratti d'area in essere, sono utilizzate:
a) per la copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione del contributo globale al responsabile unico del contratto d'area o al soggetto responsabile del patto territoriale per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 203 e seguenti, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la copertura degli oneri derivanti dall'incremento di cui al comma 7, nonché di quelli derivanti dalla corresponsione alle società convenzionate dei compensi per l'attività di istruttoria e di assistenza tecnica.
b) per la copertura finanziaria di rimodulazioni non ancora autorizzate di patti territoriali e di contratti d'area richieste entro 48 mesi dalla data di avvio dell'istruttoria.
7. con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico sono determinate le priorità di utilizzo delle risorse di cui al comma 6 nonché la misura e le modalità di corresponsione dell'incremento, nel limite massimo del 25 per cento del contributo globale di cui all'articolo 4 del decreto 31 luglio 200, n. 320, da corrispondere relativamente ai patti territoriali e ai contatti d'area che subiscono un allungamento dei tempi di realizzazione dovuti alla rimodulazione delle risorse o per effetto della dilatazione temporale per il completamento delle iniziative.
8. 01. (Nuova formulazione). Relatore.

ART. 11.

All'articolo 11, comma 2, le parole da: per l'anno accademico fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: le disposizioni dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, continuano ad applicarsi anche per l'anno accademico 2007-2008.
11. 6.Relatore.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire le parole: e alla Corte dei conti per la registrazione, si provvede a con le seguenti: , da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, possono essere effettuate.
14. 4.Relatore.