I Commissione - Marted́ 17 luglio 2007


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ALLEGATO

Decreto-legge 81/2007: Disposizioni urgenti in materia finanziaria. C. 2852 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2852, di conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria;
richiamato il parere espresso da questo Comitato l'11 luglio scorso sul testo originario del provvedimento;
rilevato che l'articolo 8-bis introdotto dalla Commissione di merito reca disposizioni concernenti le modalità di concessione di incentivi alle imprese, che possono ricondursi - in base agli orientamenti della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn. 14 e 272 del 2004 e n. 175/2005) - alla materia «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto si tratta di misure di rilevanza macroeconomica e di carattere complessivo che attengono allo sviluppo dell'intero Paese;
rilevato che le restanti modifiche introdotte dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente non incidono su materie nuove rispetto a quelle già contemplate dal testo originario del provvedimento;
ricordato che l'articolo 6, comma 7, nel testo originario prevedeva l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di un fondo destinato alla valorizzazione e promozione delle realtà socio-economiche delle zone confinanti tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, mentre il nuovo testo destina il predetto fondo a tutte le zone di confine tra le regioni, attribuendone una specifica quota ai comuni confinanti con le regioni a statuto speciale;
ricordato, al riguardo, che l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, prevede che lo Stato possa destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di enti locali determinati, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni;
rilevato, infine, che la nuova formulazione del comma 6 dell'articolo 15 non è tale da superare i rilievi evidenziati nel precedente parere con riferimento all'istituzione di un fondo per il credito ai giovani,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sia soppresso il comma 6 dell'articolo 15;

e con la seguente osservazione:
verifichi la Commissione di merito l'opportunità di determinare più puntualmente gli enti locali destinatari nonché le finalità del fondo di cui all'articolo 6, comma 7, in modo da assicurarne la compatibilità con quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione.