Commissioni Riunite XI e XII - Marted́ 17 luglio 2007


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ALLEGATO

Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (C. 2849 e abb.).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire la parola: nove, con la seguente: sei.
1. 1. Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso, Di Virgilio.

Al comma 1, dopo le parole: territorio nazionale, aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo al concetto di salute come benessere fisico e psichico così come previsto dalla dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
*1. 2. Compagnon, Lucchese.

Al comma 1, dopo le parole: territorio nazionale, inserire le seguenti: , con particolare riguardo al concetto di salute come benessere fisico e psichico così come previsto dalla dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità,.
*1. 3. Astore, Pedica.

Al comma 1, dopo le parole: territorio nazionale, aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo al concetto di salute come benessere fisico e psichico così come previsto dalla dichiarazione dell'OMS.
*1. 4. Burgio, De Cristofaro, Dioguardi, Caruso, Smeriglio.

Al comma 1, dopo le parole: territorio nazionale, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo al concetto di salute come benessere fisico e psichico, come previsto dalla dichiarazione dell'OMS-Organizzazione Mondiale Sanità.
*1. 5. Pelino.

Al comma 1, dopo le parole: territorio nazionale, aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo al concetto di salute come benessere fisico e psichico così come previsto dalla dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità,.
*1. 6. Bodega, Montani, Grimoldi.

Al comma 2, dopo la parole: I decreti di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: tenendo conto che la salute è un bene primario da tutelare.
1. 7. Lucchese, Comapagnon.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, aggiungere le seguenti: al fine di consentirne una concreta efficacia.
1. 8. Lo Presti, Porcu, Amoruso, Buontempo, Ulivi.

Al comma 2, lettera b), premettere le seguenti parole: fatto salvo il principio della commisurazione degli adempimenti in funzione delle caratteristiche settoriali e delle dimensioni aziendali,.
1. 9. Ulivi, Lo Presti.


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Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: applicazione fino a: sul lavoro, con le seguenti: fatto salvo il principio della commisurazione degli adempimenti in funzione delle caratteristiche settoriali e delle dimensioni aziendali, la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro si applica.
1. 10. Vico, Tomaselli.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: tipologie di rischio, aggiungere le seguenti: , compreso quello psichico ed organizzativo.
*1. 11. Compagnon, Lucchese.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: tipologie di rischio, aggiungere le seguenti: , compreso quello psichico e organizzativo.
*1. 12. Lo Presti, Porcu, Amoruso, Buontempo, Ulivi.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: tipologie di rischio, aggiungere le seguenti: , compreso quello psichico ed organizzativo.
*1. 13. Pelino.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: tipologie di rischio, aggiungere le seguenti: , compreso quello psichico e organizzativo.
*1. 14. Bodega, Montani, Grimoldi.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: tipologie di rischio, inserire le seguenti: , compreso quello psichico ed organizzativo.
*1. 15. Astore, Pedica.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: tipologie di rischio, aggiungere le seguenti: , compreso quello psichico e organizzativo.
*1. 16. Burgio, De Cristofaro, Dioguardi, Caruso, Smeriglio.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: 18 dicembre 2006, aggiungere le seguenti: , nonché nei servizi e nelle cosiddette realtà d'ufficio.
1. 17. Fabbri, Di Virgilio, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: , autonomi e.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 2, lettera c), sopprimere il punto 2).
1. 18. Compagnon, Lucchese.

Al comma 2, lettera c), sopprimere il punto 1).
1. 19. Lo Presti, Ulivi.

Al comma 2, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive integrazioni e modificazioni.
1. 20. Bodega, Grimoldi.

Al comma 2, lettera c), numero 2), sopprimere le parole: adeguate e.
1. 21. Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso, Di Virgilio.

Al comma 2, lettera c), numero 2), dopo le parole: 18 febbraio 2003, aggiungere le seguenti: limitatamente all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, all'obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria e all'obbligo di formazione di sicurezza, incentrata sui rischi propri delle attività svolte.
1. 22. Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso, Di Virgilio.


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Al comma 2, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) specifici obblighi di formazione e di aggiornamento periodico minimo per tutti i soggetti a carico dei quali sono previste sanzioni penali per reati contravvenzionali, da registrare in appositi «libretti» individuali formativi.
1. 23. Burgio, De Cristofaro, Dioguardi, Caruso, Smeriglio.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: meramente formali.
*1. 24. Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso, Di Virgilio.

All'articolo 1, comma 2, lettera d), sopprimere le parole: meramente formali.
*1. 25. Lo Presti, Ulivi.

Al comma 2, lettera d), sopprimere la parola: meramente.
1. 26. Lo Presti, Porcu, Amoruso, Buontempo, Ulivi.

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: imprese, aggiungere le seguenti: nonché alle imprese a basso indice infortunistico.
1. 27. Fabbri, Di Virgilio, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: previsione di forme di unificazione aggiungere le seguenti: e di standardizzazione.
1. 28. Burgio, De Cristofaro, Dioguardi, Caruso, Smeriglio.

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) eliminazione degli obblighi di notifica; istituzione di un unico documento per tutte le registrazioni previste dalla normativa vigente; istituzione dei libretti individuali sanitari e formativi;.
1. 29. Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso, Di Virgilio.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis)
eliminazione degli obblighi di notifica ed istituzione di libretti sanitari e formativi individuali;.
1. 30. Lo Presti, Ulivi.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) semplificazione degli adempimenti relativi ai lavoratori agricoli a tempo determinato, nel rispetto dei livelli di tutela;.
1. 31. Lo Presti, Angela Napoli, Ulivi.

Al comma 2, lettera e), inserire in fine le seguenti parole: , anche confermando il ruolo di controllo svolto da enti ed organismi privati.
1. 32. Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso, Di Virgilio.

Al comma 2, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: rendendolo più efficace anche tramite utilizzo di funzionari pubblici in possesso di tutti i requisiti culturali e professionali necessari per lo svolgimento dei controlli.
1. 33. Lo Presti, Porcu, Amoruso, Buontempo, Ulivi.


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Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
f)
riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, tenendo conto delle responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:
1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, reintroducendo lo strumento della disposizione e confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, anche attraverso la previsione di rimedi amministrativi;
2) la determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda da applicare in via alternativa, con previsione della pena dell'arresto non inferiore a 15 giorni e non superiore a 6 mesi e dell'ammenda non inferiore a euro duecento e non superiore a euro trentunomila;
3) la previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro non inferiore a euro cento e non superiore a euro cinquecento per le violazioni di norme che prevedono adempimenti di natura meramente formale;
4) il riconoscimento alle associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;
5) la previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione ed alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali.
* 1. 34. Fabbri, Di Virgilio, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo.

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
f)
riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:
1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, reintroducendo lo strumento della disposizione e confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, anche attraverso la previsione di rimedi amministrativi;
2) la determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda da applicare in via alternativa, con previsione della pena dell'arresto non inferiore a 15 giorni e non superiore a 6 mesi e dell'ammenda non inferiore a 200 euro e non superiore a 31.000 euro;
3) la previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di une somma di denaro non inferiore a 100 euro e non superiore a 500 euro per le violazioni di norme che prevedono adempimenti di natura meramente formale;
4) il riconoscimento alle associazioni dei familiari delle vittime della possibilità


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di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;
5) la previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione ed alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali.
* 1. 35. Lo Presti, Porcu, Ulivi, Lisi, Amoruso.

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
f)
riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:
1) la modulazione delle sanzioni in funzione dei rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, reintroducendo lo strumento della disposizione e confermando e valorizzando il sistema dei decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, anche attraverso la previsione di rimedi amministrativi;
2) la determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda da applicare in via alternativa, con previsione della pena dell'arresto non inferiore a 15 giorni e non superiore a 6 mesi e dell'ammenda non inferiore a 200 euro e non superiore a 31.000 euro;
3) la previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro non superiore a 10.000 euro per le violazioni di norme che prevedono adempimenti di natura meramente formale;
4) il riconoscimento alle associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;
5) la previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione ed alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali.
1. 36. Rossi Gasparrini.

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge tenendo conto delle responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, nonché della natura sostanziale o formale della violazione prevedendo:
1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e la definizione di procedure che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari di provvedimenti amministrativi, nonché la conferma del sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
2) la pena alternativa dell'arresto non inferiore a 15 giorni e non superiore a 6 mesi o dell'ammenda fino a 20.000 euro;


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3) per le violazioni di norme che prevedono adempimenti amministrativi, la sanzione amministrativa fino a 10.000 euro;
4) sanzioni di tipo interdittivo nei casi di inosservanza particolarmente grave delle disposizioni in materia.
1. 37. Compagnon, Lucchese.

Al comma 2, lettera f), alinea, dopo le parole: riformulazione e razionalizzazione aggiungere le seguenti: secondo criteri di coerenza e proporzionalità.
1. 38. Lo Presti, Porcu, Amoruso, Buontempo, Ulivi.

Al comma 2, lettera f), alinea, sostituire le parole da: tenendo conto fino a: in particolare, con le seguenti: secondo criteri di coerenza, proporzionalità e rischiosità, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo.
* 1. 39. Tomaselli, Vico.

Al comma 2, lettera f), alinea, sostituire le parole da: tenendo conto fino a: in particolare, con le seguenti: secondo criteri di coerenza, proporzionalità e rischiosità, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo.
* 1. 40. Lo Presti, Ulivi.

Al comma 2, lettera f), alinea, sopprimere le seguenti parole: , con riguardo in particolare alla responsabilità del preposto.
1. 41. Burgio, De Cristofaro, Dioguardi, Caruso, Smeriglio.

Al comma 2, lettera f), numero 1), dopo le parole: in funzione del rischio aggiungere le seguenti: e dell'afflittività in relazione alle dimensioni aziendali.
* 1. 42. Vico, Tomaselli.

All'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 1), dopo le parole: in funzione del rischio aggiungere: e dell'afflittività in relazione alle dimensioni aziendali.
* 1. 43. Lo Presti, Ulivi.

Al comma 2, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) la determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda da comminare in via alternativa, con previsione della pena dell'arresto non inferiore a 15 giorni e non superiore a 6 mesi e dell'ammenda non inferiore a 200 euro e non superiore a 31.000 euro.
* 1. 44. Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso Di Virgilio.

Al comma 2, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) la determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda da comminare in via alternativa, con previsione della pena dell'arresto non inferiore a 15 giorni e non superiore a sei mesi e dell'ammenda non inferiore a duecento euro e non superiore a quarantamila euro;.
* 1. 45. Lo Presti, Ulivi.

Al comma 2, lettera f), sostituire il numero 2 con il seguente:
2) la determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, anche in via alternativa, graduate in relazione al livello di pericolosità della condotta, alla gravità delle inosservanze ed all'eventuale reiterazione dei reati, riservando in ogni caso alle ipotesi di maggior gravità la pena congiunta dell'arresto fino a tre anni e dell'ammenda fino a 75.000 euro.
1. 46. Burgio, De Cristofaro, Dioguardi, Caruso, Smeriglio.


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Al comma 2, lettera f), numero 2), sostituire la parola: ventimila con la seguente: mille.
1. 49. Lo Presti, Porcu, Amoruso, Buontempo, Ulivi.

Al comma 2, lettera f), numero 2), sostituire la parola: ventimila con la seguente: duemila.
1. 48. Lo Presti, Porcu, Amoruso, Buontempo, Ulivi.

Al comma 2, lettera f), numero 2), sostituire la parola: ventimila con la seguente: cinquemila.
1. 47. Lo Presti, Porcu, Amoruso, Buontempo, Ulivi.

Al comma 2, lettera f), numero 3), sostituire le parole: fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale con le seguenti: non inferiore a 100 euro e non superiore a 500 euro per la violazione di norme che prevedono adempimenti di natura meramente formale.
1. 50. Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso, Di Virgilio.

Al comma 2, lettera f), numero 3), sostituire le parole: fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale con le seguenti: non superiore a cinquecento euro per la violazione di norme che prevedano adempimenti di natura meramente formale;.
1. 51.Lo Presti, Ulivi.

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3-bis) l'adeguamento della disciplina recata dall'articolo 90 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di contravvenzioni commesse dai preposti;.
1. 52.Tomaselli, Vico.

Al comma 2, lettera f), sopprimere il numero 4).
1. 53.Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso, Di Virgilio.

Al comma 2, lettera f), sostituire il numero 4) con il seguente: 4) la previsione di misure interdittive soltanto con riferimento ad ipotesi di inadempimento/inosservanza particolarmente gravi di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;.
1. 54.Fabbri, Di Virgilio, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso.

Al comma 2, lettera f), numero 4), dopo le parole: in dipendenza aggiungere le seguenti: della reiterazione e.
1. 55.Vico, Tomaselli.

Al comma 2, lettera f), numero 5), dopo le parole: persona offesa inserire le seguenti: , ove consenziente,.
1. 56.Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso, Di Virgilio.

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:
5-bis) fatte salve le ipotesi di violazione di precise norme di legge, la valorizzazione del potere di disposizione da parte degli Ufficiali dl Polizia Giudiziaria che effettuano attività di vigilanza in materia di sicurezza e tutela della salute sul luoghi di


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lavoro, per dare indicazioni al fini dell'applicazione di norme di buona tecnica e di buone prassi.
1. 57.Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso, Di Virgilio.

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:
5-bis) sostituire l'articolo 90 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con il seguente: «i preposti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 250 a 1.000 euro per la violazione dell' articolo 4, comma 5, lettere f), e), h), i), e), m), n), q) e dell'articolo 41».
1. 58.Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso, Di Virgilio.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).
*1. 59.Compagnon, Lucchese.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).
*1. 60.Rossi Gasparrini.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).
*1. 61.Lo Presti, Amoruso, Lisi, Murgia, Porcu.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).
*1. 62.Fabbri, Di Virgilio, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo.

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) individuazione dei requisiti culturali e professionali specifici per le figure professionali del sistema aziendale e puntuale definizione di compiti e responsabilità,.
1. 63.Lo Presti, Porcu, Amoruso, Buontempo, Ulivi.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, aggiungere le seguenti: laddove non siano presenti Organismi bilaterali per la sicurezza.
1. 64.Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso, Di Virgilio.

Al comma 2, lettera g), sopprimere le seguenti parole: introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.
1. 65.Fabbri, Di Virgilio, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo.

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) revisione delle funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e definizione delle misure che ne garantiscano la formazione e l'aggiornamento professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
1. 66.Lo Presti, Porcu, Amoruso, Buontempo, Ulivi.

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: in corso di approvazione aggiungere le seguenti: , anche al fine di evitare che, a causa della mancanza di uniformità a livello regionale della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si determinino per le imprese oneri diversi relativi al rispetto della medesima disciplina a seconda della propria ubicazione territoriale,.
1. 67.Lo Presti, Porcu, Amoruso, Buontempo, Ulivi.


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Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente con le seguenti: per meglio garantire il rispetto dei livelli di tutela definiti legislativamente, agendo su quattro punti: valutazione, notificazione, formazione e sanità; trasferendo la normativa tecnica in un ambito regolamentare separato e fornendo anche ai datori di lavoro soluzioni alternative alla normativa tecnica vigente, più rispondenti alle esigenze delle lavorazioni e del luogo di lavoro; prevedendo l'esclusione degli obblighi inerenti il collocamento obbligatorio dei disabili nei cantieri edili e in altre attività assimilabili, poiché si tratta di attività che espongono tutti coloro che vi sono addetti ad elevati rischi per la sicurezza e salute, incompatibili con le disabilità.
1. 68.Lo Presti, Ulivi.

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: ai fini del miglioramento dei livelli di tutela con le seguenti: per meglio garantire il rispetto dei livelli di tutela.
1. 69.Tomaselli, Vico.

Al comma 2, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: nonché di un più funzionale adattamento degli stessi alle specificità dei settori produttivi;.
1. 70.Fabbri, Di Virgilio, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso.

Al comma 2, sostituire la lettera o) con la seguente: o) previsione della partecipazione degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni, e province autonome, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL).
1. 71.Bodega, Grimoldi.

Al comma 2, lettera o), dopo le parole: regioni e province autonome aggiungere le seguenti: Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Istituto di medicina sociale,.
1. 72.Lo Presti, Porcu, Amoruso, Buontempo, Ulivi.

Al comma 2, lettera p), alinea, sostituire le parole: su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL, con le seguenti: attraverso il corrispondente incremento, da attuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
*1. 73.Delbono, Bellanova, Codurelli, Cordoni, D'Ambrosio, Farinone, Cinzia Maria Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Miglioli, Motta, Schirru, Viola, Buglio.

Al comma 2, lettera p), alinea, sostituire le parole: su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL, con le seguenti: attraverso il corrispondente incremento, da attuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
*1. 74.Compagnon, Lucchese.

Al comma 2, alla lettera p), alinea, sostituire le parole: bilancio consuntivo per l'anno 2007 con le seguenti: bilancio consuntivo per l'anno precedente.
**1. 75.Vico, Tomaselli.


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Al comma 2, lettera p), alinea, sostituire le parole: bilancio consuntivo per l'anno 2007 con le seguenti: bilancio consuntivo per l'anno precedente.
** 1. 76. Lo Presti, Ulivi.

Al comma 2, lettera p), numero 1), sopprimere le parole: di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita,.
1. 77. Bodega, Grimoldi.

Al comma 2, lettera p), numero 2), dopo le parole: materia di salute e aggiungere le seguenti: fisica, psichica ed organizzativa e di. Conseguentemente, al numero 3), dopo le parole: cultura della salute aggiungere le seguenti: fisica, psichica e organizzativa.
1. 78. Lo Presti, Porcu, Amoruso, Buontempo, Ulivi.

Al comma 2, lettera p), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: , garantendo la gestione tramite forme di partecipazione che coinvolgano i soggetti di cui al numero 1), anche tramite la costituzione di un apposito fondo di rotazione finalizzato al sostegno degli investimenti delle micro, piccole e medie imprese, in cui sia garantita la fruibilità e semplicità delle procedure.
* 1. 79. Vico, Tomaselli.

Al comma 2, lettera p), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: , garantendo la gestione tramite io me di partecipazione che coinvolgano i soggetti di cui al precedente numero 1), anche tramite la costituzione di un apposito fondo di rotazione finalizzato al sostegno degli investimenti delle micro, piccole e medie imprese, in cui sia garantita la fruibilità e semplicità delle procedure.
* 1. 80. Lo Presti, Ulivi.

Al comma 2, lettera p), numero 3), aggiungere in fine le seguenti parole: nonché la previsione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei principi di autonomia didattica e finanziaria, che in tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado venga destinata allo studio, all'informazione e alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e alla promozione della cultura della prevenzione, una percentuale del monte ore annuale.
1. 81. Lo Presti, Porcu, Lisi, Ulivi.

Sopprimere la lettera s).
1. 82. Bodega, Grimoldi.

Al comma 2, lettera s), alinea, sostituire le parole: della normativa in materia di appalti con le seguenti: del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,.
1. 83. Bodega, Grimoldi.

Al comma 2, lettera s), alinea, sostituire la parola: prevedendo con le seguenti: limitatamente alle.
1. 84. Bodega, Grimoldi.

Al comma 2, lettera s), sopprimere il numero 1).
1. 85. Bodega, Grimoldi.

Al comma 2, lettera s), numero 1), sopprimere le parole: l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e.
1. 88. Bodega, Grimoldi.

Al comma 2, lettera s), numero 1), sostituire le parole: migliorare l'efficacia


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della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso con le seguenti: regolamentare la responsabilità penale solidale tra appaltanti ed appaltatori, rafforzando l'obbligo di cooperazione e di coordinamento tra committente ed appaltatore e subappaltatore per eliminare i rischi ambientali e quelli determinati dall'interferenza tra le diverse attività lavorative mantenendo fermo il principio che tale obbligo di cooperazione e di coordinamento non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici e dei subappaltatori; valorizzare.
1. 87. Vico, Tomaselli.

Al comma 2, lettera s), numero 1), sostituire le parole: migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti anche attraverso con le seguenti: regolamentare la responsabilità solidale tra primo appaltatore e sub-appaltatori, introducendo l'obbligo giuridico di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali da parte del primo appaltatore nel confronti di tutti i sub-appaltatori successivi; confermare l'obbligo di cooperazione e di coordinamento tra committente, da un lato, ed appaltatore e sub-appaltatori, dall'altro, per prevenire i rischi derivanti dall'ambiente del committente e dall'interferenza tra i vari lavori, mantenendo fermo il principio che tale obbligo di cooperazione e di coordinamento non si estende ai rischi specifici propri dell'attività dell'appaltatore, dei sub-appaltatori e dei singoli lavoratori autonomi; da tale obbligo è esonerato il committente persona fisica non imprenditore; valorizzare.
1. 91. Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso, Di Virgilio.

Al comma 2, lettera s), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti e limitatamente agli appalti e subappalti che, anche quali fasi di un ciclo produttivo, si svolgono nei luoghi di lavoro rientranti nella disponibilità giuridica del committente, anche attraverso l'adozione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private, considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica.
* 1. 89. Compagnon, Lucchese.

All'articolo 1, comma 2, lettera s), sostituire il capo n. 1) con il seguente:
1) migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti e limitatamente agli appalti e subappalti che, anche quali fasi di un ciclo produttivo, si svolgono nei luoghi di lavoro rientranti nella disponibilità giuridica del committente, anche attraverso l'adozione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private, considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica.
* 1. 90. Rossi Gasparrini.


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Al comma 2, lettera s), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti e limitatamente agli appalti e subappalti che, anche quali fasi di un ciclo produttivo, si svolgono nei luoghi di lavoro rientranti nella disponibilità giuridica del committente, anche attraverso l'adozione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private, considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica.
* 1. 86. Lo Presti, Porcu, Amoruso, Murgia, Lisi, Ulivi.

Al comma 2, lettera s), numero 1), sopprimere le parole: e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica.
1. 92. Bodega, Grimoldi.

Al comma 2, lettera s), sopprimere il numero 2).
1. 93. Bodega, Grimoldi.

Al comma 2, lettera s), numero 2), sopprimere le parole: al massimo ribasso.
1. 94. Bodega, Grimoldi.

Al comma 2, lettera s), sopprimere il numero 3).
1. 95. Bodega, Grimoldi.

Al comma 2, lettera s), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: a seguito di apposito esame preventivo del soggetto appaltante.
1. 96. Bodega, Grimoldi.

Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
s-bis) introduzione di un principio generale che colleghi la prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro alla evoluzione della relativa scienza e tecnica, con la previsione di un limite di pretendibilità oggettivo, al fine di garantire adeguata certezza del diritto;
1. 97. Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso, Di Virgilio.

Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
s-bis) previsione di un sistema di monitoraggio presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) concordato tra la Conferenza delle Regioni, i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute e le parti sociali, sulla base di metodi di misurazione condivisi. Ai fini di tale attività sono utilizzati il sistema informativo nazionale dell'ISPESL e quello dell'INAL;.
1. 98. Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso, Di Virgilio.

Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
s-bis) esclusione degli obblighi inerenti il collocamento obbligatorio dei disabili nei cantieri edili e In altre attività assimilabili, che espongano ad elevati rischi, per la sicurezza e la salute, Incompatibili con le disabilità;.
1. 99. Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso, Di Virgilio.


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Al comma 2, lettera t), dopo le parole: ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, inserire le seguenti: , alle dimensioni dell'azienda.
1. 100. Bodega, Grimoldi.

Al comma 2, lettera t), dopo le parole: ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, inserire le seguenti: , al numero dei lavoratori stabilmente impiegati nell'azienda.
1. 101. Bodega, Grimoldi.

Al comma 2, lettera t), aggiungere in fine le seguenti parole: , anche prevedendo, tra le attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso, la presenza di attrezzature di rianimazione e di defibrillatori.
1. 102. Lucchese, Compagnon.

Al comma 2, lettera t), aggiungere in fine le seguenti parole: , anche prevedendo, per le imprese di dimensioni e strutture complesse, la presenza di una figura professionale sanitaria e la stipula di convenzioni che garantiscano la reperibilità di un medico.
1. 103. Lucchese, Compagnon.

Al comma 2, lettera t), aggiungere in fine le seguenti parole: , raccordandosi con le strutture sanitarie ambulatoriali o ospedaliere territorialmente più vicine ai fini della tempestiva presa in carico del problema.
1. 104. Bodega, Grimoldi.

Al comma 2, lettera t), aggiungere in fine le seguenti parole: , prevedendo la possibilità per le aziende di piccole-medie dimensioni di svolgere in maniera coordinata la funzione di sorveglianza in titolo.
1. 105. Bodega, Grimoldi.

Al comma 2, lettera t), aggiungere in fine le seguenti parole: , valorizzando le professionalità dotate di specifica formazione ed esperienza nel settore medico eventualmente presenti all'interno dell'azienda.
1. 106. Bodega, Grimoldi.

Al comma 2, lettera t), aggiungere in fine le seguenti parole: , eventualmente attivando specifici collegamenti con il Sistema territoriale di emergenza-urgenza al fine di garantire la tempestiva presa in carico del problema.
1. 107. Bodega, Grimoldi.

Al comma 2, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
t-bis) possibilità per le regioni di stipulare con l'INAIL convenzioni relative allo svolgimento delle attività di riabilitazione dei lavoratori successiva a infortuni sul lavoro o malattie professionali, limitatamente ai soggetti iscritti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dal medesimo Istituto e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 108. Bodega, Grimoldi.

Al comma 2, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:
z)
previsione di un sistema premiale per le imprese che in un arco di tempo prestabilito, non superiore ai due anni, dimostrino di essere virtuose sul piano della prevenzione degli infortuni e sulla tutela della sicurezza sul lavoro.
1. 109. Lo Presti, Porcu, Amoruso, Buontempo, Ulivi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. È istituito, con cadenza annuale, un fondo di finanziamento di iniziative


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mirate alla promozione della sicurezza e della tutela della salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle piccole, medie imprese e micro imprese dell'artigianato e dell'agricoltura. Il sostegno finanziario è finalizzato ad interventi informativi e formativi, di miglioramento in termini di sicurezza delle strutture, degli impianti, di organizzazione delle imprese e di individuazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle azioni di prevenzione. Al finanziamento del fondo si provvede mediante appositi stanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.
1. 110. Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso, Di Virgilio.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: già previsti dalle leggi vigenti.
1. 111. Burgio, De Cristofaro, Dioguardi, Caruso, Smeriglio.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
8. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere tutti gli idonei non dichiarati vincitori, collocati nelle rispettive graduatorie regionali di partecipazione, del concorso per esami per complessivi 795 posti di ispettore del lavoro bandito dal medesimo Ministero nell'anno 2004.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
1. 112. Lo Presti, Porcu, Lisi, Ulivi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
8. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1198 è sostituito dal seguente:
«1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione con esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nelle materie oggetto di regolarizzazione, al fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori».
1. 113. Lo Presti, Buontempo, Murgia, Ulivi.

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

Art. 1-bis.
(Definizione di Organismi bilaterali per la sicurezza).

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«l) organismi bilaterali per la sicurezza: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per:
1) la promozione di una occupazione regolare e di qualità;
2) la programmazione dl attività formative e l'elaborazione di buone pratiche a fini prevenzionistici;


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3) lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;
4) ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento».

Art. 1-ter.
(Poteri e funzioni degli Organismi bilaterali per la sicurezza).

1. Gli Organismi bilaterali per la sicurezza, purché dotati di struttura tecnica quale definita dai contratti collettivi nazionali, svolgono funzioni di orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
2. Gli Organismi bilaterali per la sicurezza costituiscono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti in materia.
3. Nelle aziende di cui all'allegato II del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, può essere redatto in forma semplificata, sulla base di indicazioni fornite dagli Organismi bilaterali per la sicurezza.
4. Nelle aziende che occupano fino a cento dipendenti, gli Organismi bilaterali per la sicurezza possono, a richiesta dei datori di lavoro, effettuare sopralluoghi finalizzati a verificare l'applicazione in azienda delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro e rilasciare relativa attestazione. Gli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute tengono conto di tali attestazioni ai fini della programmazione delle attività ispettive di vigilanza.
5. Gli Organismi bilaterali per la sicurezza possono formulare proposte negli ambiti di competenza della commissione consultiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
1. 01. Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso, Di Virgilio.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

1. Sono princìpi generali di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro:
a) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico mediante misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni in quanto generalmente utilizzate ed eventualmente tradotte in norme di buona tecnica e buone prassi, ai sensi del comma 2;
b) l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione, secondo le applicazioni tecnologiche generalmente praticate nel settore di attività dell'azienda o dell'unità produttiva ed eventualmente tradotte in norme di buona tecnica e buone prassi, ai sensi del comma 2.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per:
«norma di buona tecnica»: specifica tecnica, di adozione volontaria, emanata dai seguenti organismi europei, internazionali e nazionali: CEN (Comitato Europeo di normalizzazione), CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica), UNI (Ente Nazionale di Unificazione), CEI (Comitato Elettronico ltaliano), IMD (lnternational MTM Directorate). I dati per l'identificazione delle norme di buona tecnica sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;


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«buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali di adozione volontaria, coerenti con la normativa vigente e generalizzabili, che permettono di ottenere una riduzione dei rischi, miglioramenti delle condizioni di lavoro e in generale la promozione della salute sui luoghi di lavoro, raccolte e monitorate dalle Regioni, dall'ISPESL, dall'INAIL e dagli Enti Bilaterali, nonché validate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e ratificate dalla Conferenza Unificata. I dati per l'identificazione delle buone prassi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. La Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro promuove la diffusione delle norme di buona tecnica e delle buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al comma 2.
4. La corretta adozione delle norme di buona tecnica e delle buone prassi di cui al comma 2 costituisce attuazione dell'articolo 2087 del codice civile e delle altre norme di legge, di corrispondente contenuto, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
* 1. 02. Compagnon, Lucchese.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

1. Sono princìpi generali di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro:
a) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico mediante misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni in quanto generalmente utilizzate ed eventualmente tradotte in norme di buona tecnica e buone prassi, ai sensi del comma 2;
b) l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione, secondo le applicazioni tecnologiche generalmente praticate nel settore di attività dell'azienda o dell'unità produttiva ed eventualmente tradotte in norme di buona tecnica e buone prassi, ai sensi del comma 2.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per:
«norma di buona tecnica»: specifica tecnica, di adozione volontaria, emanata dai seguenti organismi europei, internazionali e nazionali: CEN (Comitato Europeo di normalizzazione), CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica), UNI (Ente Nazionale di Unificazione), CEI (Comitato Elettronico Italiano), IMD (International MTM Directorate). I dati per l'identificazione delle norme di buona tecnica sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
«buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali di adozione volontaria, coerenti con la normativa vigente e generalizzabili, che permettono di ottenere una riduzione dei rischi, miglioramenti delle condizioni di lavoro e in generale la promozione della salute sui luoghi di lavoro, raccolte e monitorate dalle Regioni, dall'ISPESL, dall'INAIL e dagli Enti Bilaterali, nonché validate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e ratificate dalla Conferenza Unificata. I dati per l'identificazione delle buone prassi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


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3. La Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro promuove la diffusione delle norme di buona tecnica e delle buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al comma 2.
4. La corretta adozione delle norme di buona tecnica e delle buone prassi di cui al comma 2 costituisce attuazione dell'articolo 2087 del codice civile e delle altre norme di legge, di corrispondente contenuto, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
* 1. 03. Lo Presti, Porcu, Ulivi, Amoruso.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Princìpi e definizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

1. Sono princìpi generali di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro:
a) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico mediante misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni in quanto generalmente utilizzate ed eventualmente tradotte in norme di buona tecnica e buone prassi, ai sensi del comma 2;
b) l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione, secondo le applicazioni tecnologiche generalmente praticate nel settore di attività dell'azienda o dell'unità produttiva ed eventualmente tradotte in norme di buona tecnica e buone prassi, ai sensi del comma 2.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni della presente legge si intende per:
a) «norma di buona tecnica»: specifica tecnica, di adozione volontaria, emanata dai seguenti organismi europei, internazionali e nazionali: CEN (Comitato Europeo di normalizzazione, CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione elettrotecnica), UNI (Ente nazionale di unificazione), CEI (Comitato elettronico italiano), IMD (Intemational MTM Directorate). I dati per l'identificazione delle norme di buona tecnica sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali di adozione volontaria, coerenti con la normativa vigente e generalizzabili, che permettono di ottenere una riduzione dei rischi, miglioramenti delle condizioni di lavoro e in generale la promozione della salute sui luoghi di lavoro, raccolte e monitorate dalle Regioni, dall'ISPESL, dall'INAIL e dagli Enti Bilaterali, nonché validate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e ratificate dalla Conferenza Unificata. I dati per l'identificazione delle buone prassi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. La Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro promuove la diffusione delle norme di buona tecnica e delle buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al comma precedente.
4. La corretta adozione delle norme di buona tecnica e delle buone prassi di cui al comma 2 del presente articolo costituisce attuazione dell'articolo 2087 del codice civile e delle altre norme di legge, di corrispondente contenuto, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
* 1. 04. Fabbri, Di Virgilio, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo.


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Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

1. Sono princìpi generali di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro:
l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico mediante misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni in quanto generalmente utilizzate ed eventualmente tradotte in norme di buona tecnica e buone prassi, ai sensi del comma 2;
l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione, secondo le applicazioni tecnologiche generalmente praticate nel settore di attività dell'azienda o dell'unità produttiva ed eventualmente tradotte in norme di buona tecnica e buone prassi, ai sensi del comma 2.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per:
«norma di buona tecnica»: specifica tecnica, di adozione volontaria, emanata dai seguenti organismi europei internazionali e nazionali: CEN (Comitato Europeo di normalizzazione), CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica), UNI (Ente Nazionale di Unificazione), CEI (Comitato Elettronico Italiano)», IMD (International MTM Directorate). I dati per l'identificazione delle norme di buona tecnica sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
«buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali di adozione volontaria, coerenti con la normativa vigente e generalizzabili, che permettono di ottenere una riduzione dei rischi, miglioramenti delle condizioni di lavoro e in generale la promozione della salute sui luoghi di lavoro, raccolte e monitorate dalle Regioni, dall'ISPESL, dall'INAIL e dagli Enti Bilatorali, nonché validate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e ratificate dalla Conferenza Unificata. I dati per l'identificazione delle buone prassi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. La Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro promuove la diffusione delle norme di buona tecnica e delle buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al comma 2.
4. La corretta adozione delle norme di buona tecnica e delle buone prassi di cui al comma 2 costituisce attuazione dell'articolo 2087 del codice civile e delle altre norme di legge, di corrispondente contenuto, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
* 1. 05. Rossi Gasparrini.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Istituzione della settimana dedicata alla memoria delle vittime del lavoro).

1. È istituita la «settimana dedicata alla memoria delle vittime del lavoro», individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro della sanità. Nella settimana i Ministeri e gli Enti pubblici nazionali di cui alla lettera o) dell'articolo 1) della presente legge, divulgano un bilancio annuale consuntivo delle attività svolte, dei risultati conseguiti, nonché le previsioni degli andamenti infortunistici e dei conseguenti


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risultati attesi. Le Regioni e le Province autonome possono promuovere analoghe iniziative. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
1. 06. Lo Presti, Porcu, Amoruso, Lisi, Ulivi.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Diritto di interpello in materia di sicurezza e salute del lavoro).

1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali e gli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, nonché la Consulta Italiana Interassociativa della Prevenzione (CIIP), possono inoltrare al «Comitato speciale per l'interpello» di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
2. Il «Comitato speciale per l'interpello» è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero della salute, che possono avvalersi della collaborazione di altri Ministeri, dell'INAIL e dell'ISPESL e delle Regioni.
3. All'interpello in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al presente articolo non si applica il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni.
1. 07. Lo Presti, Buontempo, Murgia, Ulivi.

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 3. 1. Bodega, Grimoldi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 3. 17. Fabbri, Di Virgilio, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 3. 18. Lo Presti, Ulivi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2 individuando i rischi legati ad eventuali interferenze ed elaborando relative misure di sicurezza come emerse dalle attività di cooperazione e reciproca informazione. A richiesta dell'impresa esecutrice tale elaborazione può assumere natura documentale.
3. 2. Compagnon, Lucchese.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole da: è allegato fino alla fine del periodo, con le seguenti: può essere allegato al contratto d'opera, con l'obbligo di esibizione in attività di controllo.
3. 3. Bodega, Grimoldi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, sopprimere l'ultimo periodo.
3. 4. Bodega, Grimoldi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A tali dati può accedere, su richiesta,


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il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. 5. Compagnon, Lucchese.

Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
b-bis) all'articolo 10, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«3. La formazione dei datori di lavoro di cui al comma 1 non può essere inferiore a quella prevista per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di cui all'articolo 18, e l'aggiornamento deve avere frequenza minimo triennale».
3. 6. Burgio, De Cristofaro, Dioguardi, Caruso, Smeriglio.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: del comparto produttivo principale.
3. 7. Bodega, Grimoldi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
3. 8. Lo Presti, Ulivi.

Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis), sopprimere le parole: avviene di norma.
3. 9. Pedica.

Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis), sopprimere le parole da: sentite fino alla fine del periodo.
3. 10. Bodega, Grimoldi.

Al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).
* 3. 11. Compagnon, Lucchese.

Al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).
* 3. 12. Rossi Gasparrini.

Al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).
* 3. 13. Lo Presti.

Al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).
* 3. 16. Fabbri, Di Virgilio, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo.

Al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) all'articolo 19, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fatti salvi i casi nei quali ricorrano particolari e motivate esigenze di riservatezza, connesse alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dell'azienda, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera o)».
3. 14. Fabbri, Di Virgilio, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g) dopo l'articolo 19, è aggiunto il seguente:
Art. 19-bis. - (Costituzione di parte civile). - Le organizzazioni sindacali che hanno stipulato in sede di contrattazione collettiva gli accordi di cui all'articolo 18 del presente decreto e le associazioni dei familiari delle vittime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali riconosciute con decreto del Ministero del lavoro anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, possono esercitare, in ogni stato e grado dei procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui agli


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articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale».
3. 15. Burgio, De Cristofaro, Dioguardi, Caruso, Smeriglio.

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68).

1. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro pubblici e privati del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore».
3. 01. Fabbri, Di Virgilio, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo.

ART. 4.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. (Adeguamento alla disciplina comunitaria in tema di salute e sicurezza delle lavoratrici). - L'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«1. La valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale o fisica e gli altri disagi fisici o mentali connessi con l'attività svolta dalle lavoratrici, è effettuata secondo le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea in attuazione della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento».
4. 1. Burgio, De Cristofaro, Dioguardi, Caruso, Smeriglio.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. (Istituzione della Settimana dedicata alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro e di vita). Nell'ambito della «Settimana europea», promossa annualmente dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, i Ministeri e gli Enti pubblici nazionali divulgano un «Bilancio annuale» sia consuntivo delle attività svolte, dei risultati conseguiti e degli andamenti infortunistici, sia preventivo delle attività previste e dei conseguenti risultati attesi e svolgono altre iniziative dedicate. Nell'ambito della predetta «Settimana europea», le regioni e le province autonome possono promuovere analoghe iniziative.
4. 2. Burgio, De Cristofaro, Dioguardi, Caruso, Smeriglio.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. (Esposizioni pericolose). Nel decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 20, comma 5, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) per i lavori che espongano i lavoratori a rischio di esposizione ad agenti chimici e biologici pericolosi per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articoli 68 e 69, comma 1, 72-decies, 75, comma 1, lettere c) e d), oppure che prevedano l'utilizzo di attrezzature elencate nell'allegato XIV dei citato decreto legislativo oppure che prevedano l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale appartenenti, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, alla terza classe».
4. 3. Burgio, De Cristofaro, Dioguardi, Caruso, Smeriglio.


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Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. (Sistemi di gestione della Sicurezza SGSL). - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il datore di lavoro delle aziende con oltre mille dipendenti, delle centrali termoelettriche, degli impianti e dei depositi nucleari e delle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private, nonché delle aziende estrattive ed altre attività minerarie o per la fabbricazione e il deposito separato di polveri e munizioni con almeno dieci dipendenti, deve redigere un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e deve attuare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL), che costituisce parte integrante dei documento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, secondo il modello condiviso delle "Linee Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)" UNI-INAIL-ISPESL e parti sociali pubblicate nel settembre 2001.
4. 4. Burgio, De Cristofaro, Dioguardi, Caruso, Smeriglio.

ART. 5.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale aggiungere le seguenti: , nel limite massimo di 1 giorno per le imprese fino a 5 dipendenti, due settimane per le imprese fino a 30 dipendenti, tre settimane per le imprese fino a 50 dipendenti ed un mese per le imprese con oltre 50 dipendenti,.
5. 1. Bodega, Grimoldi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: superiore con la seguente: inferiore.

Conseguentemente, dopo le parole: occupati aggiungere le seguenti: Il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati è tenuto ad adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale».
5. 2. Pedica.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: gravi sopprimere le parole: e reiterate.
5. 3. Pedica.

ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 1. Bodega, Grimoldi.

Al comma 1, premettere il seguente alinea:
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
«Art. 15-bis. - (Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici).».
6. 2. Bodega, Grimoldi.

Al comma 1, sostituire le parole: 1o settembre 2007 con le seguenti: 1o gennaio 2008.
6. 3. Bodega, Grimoldi.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: lavoratore inserire le seguenti: , a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati,.
6. 4. Pedica.


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Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Tale obbligo non grava in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro.
6. 5. Bodega, Grimoldi.

Al comma 2, sostituire le parole: dieci dipendenti con le seguenti: venti dipendenti.
6. 6. Bodega, Grimoldi.

Al comma 2, sostituire le parole: dieci dipendenti con le seguenti: quindici dipendenti.
6. 7. Bodega, Grimoldi.

Al comma 2, dopo le parole: dieci dipendenti inserire le seguenti: utilizzati nell'ambito del luogo del lavoro.
6. 8. Bodega, Grimoldi.

Al comma 2, dopo le parole: dieci dipendenti aggiungere le seguenti: assunti dall'impresa.
6. 9. Pedica.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
6. 10. Bodega, Grimoldi.

Al comma 3, dopo la parola: datore di lavoro aggiungere le seguenti: nonché al lavoratore autonomo.
6. 11. Pedica.

Al comma 3, sostituire le parole: da euro 100 a euro 500 con le seguenti: da euro 50 a euro 250.
6. 12. Bodega, Grimoldi.

Al comma 3, sostituire le parole: a euro 500 con le seguenti: a euro 300.
6. 13. Bodega, Grimoldi.

Al comma 3, sopprimere le parole: per ciascun lavoratore.
6. 14. Bodega, Grimoldi.

Al comma 3, sostituire le parole: munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 1 che non provvede ad esporla con le seguenti: non munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 1.
6. 15. Bodega, Grimoldi.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: a euro 300 con le seguenti: a euro 150.
6. 16. Bodega, Grimoldi.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
6. 17. Bodega, Grimoldi.

ART. 7.

Sopprimerlo.
* 7. 1. Compagnon, Lucchese.

Sopprimerlo.
* 7. 2. Fabbri, Di Virgilio, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo.

Sopprimerlo.
* 7. 3. Lo Presti, Porcu, Amoruso.


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Sostituire l'articolo 7 con i seguenti:

«Art. 7.
(Definizione di Organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro).

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è aggiunta la seguente lettera:
"l) Organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro: organismi costituiti da più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per:
1) la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la diffusione di buone pratiche finalizzate alla prevenzione;
2) lo sviluppo di azioni di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro;
3) ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;".

Art. 7-bis.
(Poteri e funzioni degli organismi).

1. Gli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro, purché dotati di struttura tecnica quale definita dai contratti collettivi nazionali, svolgono funzioni d'orientamento e promozione d'iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
2. Gli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro costituiscono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti in materia.
3. Nelle aziende di cui all'allegato II, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 4, comma 2, del suddetto decreto legislativo, può essere redatto in forma semplificata, sulla base di indicazioni fornite dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro.
4. Nelle aziende che occupano fino a cento dipendenti gli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro possono, a richiesta dei datori di lavoro, effettuare sopralluoghi finalizzati a verificare l'applicazione in azienda delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro e rilasciare relativa attestazione. Gli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute tengono conto di tali attestazioni ai fini della programmazione delle attività ispettive e di vigilanza.
5. Gli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro possono formulare proposte negli ambiti di competenza della Commissione consultiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 626».
7. 4. Lo Presti, Ulivi.

Al comma 2, sostituire la parola: viene con le parole: può essere.
7. 5. Compagnon, Lucchese.

Al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: che ne tiene conto nella programmazione degli interventi di controllo al fine di privilegiare gli interventi stessi nei confronti delle aziende che non si avvalgono dell'assistenza tecnica degli enti paritetici nonché nei confronti di quelle in cui si verifichino specifiche situazioni di cui al successivo comma 3.
7. 6. Fabbri, Di Virgilio, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo.

ART. 8.

Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: e nella valutazione inserire le seguenti: , nei casi previsti dalla normativa vigente,.
8. 1. Bodega, Grimoldi.


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Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: di servizio con le seguenti: di servizi.
8. 3. Bodega, Grimoldi.

Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: gli enti aggiudicatori inserire le seguenti: e gli altri soggetti aggiudicatori.
8. 2. Bodega, Grimoldi.

ART. 9.

Sopprimerlo.
* 9. 1. Compagnon, Lucchese.

Sopprimerlo.
* 9. 2. Lo Presti, Armosino, Porcu, Ulivi, Lisi.

Sopprimerlo.
* 9. 3. Fabbri, Di Virgilio, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo.

Al comma 1, capoverso Art. 25-septies, sostituire le parole: 589 e 590, terzo comma con le seguenti: 575 e 582.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Omicidio doloso e lesioni dolose, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro).
9. 4. Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso, Di Virgilio.

Al comma 1, le parole: in misura non inferiore a mille quote sono sostituite dalle seguenti: da quattrocento a mille quote.
9. 5. Compagnon, Lucchese.

Sopprimere il comma 2.
9. 6. Fabbri, Di Virgilio, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Riduzione premi Inail).

1. Per il biennio 2008-2009, in via sperimentale, le disposizioni di cui ai commi 779, 780 e 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
10. 1. Bodega, Grimoldi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Con riferimento alle gestioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per il biennio 2008-2009, in via sperimentale, ai datori di lavoro che sostengono spese per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, certificati dai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998, è concessa una riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nella misura massima di 1,5 punti percentuali.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: pari a 20 milioni di euro.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Riduzione premi Inal).
10. 5. Bodega, Grimoldi.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: affidati ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19


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settembre 1994, n. 626, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998».
10. 2. Bodega, Grimoldi.

Al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: attuati mediante protocolli di intesa tra INAIL, Regioni e ASL.
10. 3. Bodega, Grimoldi.

Al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: affidata ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998.
10. 4. Bodega, Grimoldi.

ART. 12.

Sopprimerlo.
12. 1. Bodega, Grimoldi.

Al comma 1, sostituire le parole: 300 unità con le seguenti: 400 unità.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 14.000.000 a decorrere dall'anno 2008, e del comma 2, pari ad euro 12.600.000 a decorrere dall'anno medesimo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando quanto a euro 6.600.000 l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e quanto a euro 20 milioni la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
12. 2. Margiotta.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Inquadramento degli Ispettori del lavoro).

1. Gli ispettori del lavoro del Ministero del lavoro e previdenza sociale, che hanno svolto attività di vigilanza tecnica o di vigilanza amministrativa, alla data del 31 maggio 2007, saranno inquadrati nel profilo professionale di Ispettore del lavoro coordinatore o ispettore tecnico coordinatore.
2. Agli ispettori del lavoro del Ministero del lavoro e previdenza sociale sarà garantito un trattamento economico complessivo, pari al trattamento economico del personale ispettivo degli Enti previdenziali (INPS e INAIL).
12. 01. Fabris, Rossi Gasparrini.