I Commissione - Mercoledì 18 luglio 2007


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ALLEGATO 1

Riforma dell'ordinamento giudiziario (C. 2900 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2900 Governo, approvato dal Senato, recante «Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario»;
rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa» che le lettere g) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 2

Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (C. 2849 Governo, approvato dal Senato e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2849 Governo, approvato dal Senato, recante «Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia», adottato dalle Commissioni di merito come testo base e non modificato nel corso dell'esame;
considerato che l'oggetto della delega legislativa prevista dall'articolo 1 del provvedimento è riconducibile, in via prevalente, alle materie «tutela e sicurezza del lavoro» e «tutela della salute», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;
rilevato che la citata norma di delega appare altresì riconducibile, tenendo conto delle sue finalità, alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
considerata inoltre l'incidenza dei principi e criteri direttivi sulla disciplina intersoggettiva dei rapporti di lavoro, può altresì rilevare la materia «ordinamento civile», anch'essa attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
ritenuto che anche altre disposizioni del provvedimento, recanti norme direttamente precettive, attengono, in tutto o in parte, alle materie «tutela e sicurezza del lavoro» e «tutela della salute», di legislazione concorrente tra Stato e regioni;
considerato, inoltre, che, con riferimento ad alcuni articoli direttamente precettivi e ad alcuni principi e criteri direttivi della norma di delega, rilevano anche materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato, ed in particolare le materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «ordinamento civile e penale», «sistema tributario e contabile dello Stato», e «coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale»;
considerato, inoltre, che l'articolo 1, comma 2, lettera p), prevede la destinazione di specifiche risorse finanziarie alla esecuzione di interventi in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla realizzazione di progetti di formazione e di investimenti da parte delle imprese, senza prevedere un coinvolgimento delle regioni nelle attività di programmazione e di ripartizione delle risorse medesime;
ritenuto che analoghe considerazioni potrebbero formularsi con riferimento anche al principio di delega di cui al comma 2, lettera f), n. 6, dell'articolo 1, che prevede la destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie ad interventi e a campagne di informazione in materia di sicurezza sul lavoro, nonché alle attività dei


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dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali;
tenuto presente, a tale riguardo, che, sulla base della giurisprudenza costituzionale, interventi finanziari dello Stato volti a trasferire risorse con vincolo di destinazione in favore di enti locali o private iniziative sono ammessi solo nell'ambito dell'attuazione di discipline dettate dalle legge statale nelle materia di propria competenza esclusiva e nell'ambito della disciplina degli interventi speciali previsti dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;
considerato che tali interventi devono peraltro essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale delle funzioni spettanti agli enti territoriali, riferibili alle finalità di perequazione e garanzia enunciate dalla norma costituzionale o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, indirizzati a determinati enti territoriali o categorie di enti territoriali e prevedere compiti di programmazione e di ripartizione dei fondi da parte delle regioni all'interno del proprio territorio, nel caso in cui i finanziamenti riguardino ambiti di competenza, anche concorrente, delle regioni medesime;
considerato, al riguardo, che la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato che il ricorso a finanziamenti da parte dello Stato, senza il rispetto di questi limiti e criteri, rischia di diventare uno strumento volto a sovrapporre politiche e indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza;
considerato che l'articolo 4, comma 1 - nel disporre che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, sia disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro - prevede l'individuazione di forme di esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di amministrazioni ed enti pubblici, con una formulazione che, pare doversi intendere riferita anche all'attività di enti territoriali;
valutato che l'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 prevede una specifica procedura per l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti di organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni in attuazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;
considerato infine che appare opportuno approfondire la portata normativa dell'articolo 4, al fine di valutare se la disposizione possa ricondursi alle fattispecie che prevedono forme di intervento sostitutivo dello Stato rispetto ad organi degli enti territoriali;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti con Protocollo fatto a Manama il 29 ottobre 2006 (C. 2706 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il disegno di legge C. 2706 Governo, riguardante la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo fatto a Manama il 29 ottobre 2006;
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 4

Proroga dei termini per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attuazione del programma di aiuto alimentare della UE (Nuovo testo C. 2197 Delfino e C. 1123 Lion).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 2197 Delfino ed abb., concernente Proroga dei termini per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attuazione del programma di aiuto alimentare della UE;
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
considerata inoltre l'incidenza della disposizione prorogata sulle competenze e le attività dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), rileva altresì la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», anch'essa di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 5

Ratifica Accordo Italia-USA sulla conduzione di «ispezioni su sfida» da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (C. 2597 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il disegno di legge C. 2975 Governo, riguardante la Ratifica Accordo Italia-USA sulla conduzione di «ispezioni su sfida» da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione;
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge in esame sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 6

Disposizioni in materia di ineleggibilità e incandidabilità. C. 1451 Formisano, C. 2242 Martusciello, C. 2314 Antonio Russo, C. 2516 Franco Russo, C. 2564 Mazzoni, C. 2680 Costantini, C. 2681 Costantini e C. 2799 Franco Russo.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO PRESENTATA DAL RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INELEGGIBILITÀ ALLE CARICHE DI DEPUTATO E DI SENATORE

Art. 1.
(Introduzione degli articoli 6-bis e 6-ter del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

1. Dopo l'articolo 6 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis. - 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato:
a) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope previsto dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o la cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore a un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari) e 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
d) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere a una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.


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2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma 1, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronunzia della decadenza.
3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
5. La Camera dei deputati dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti.

Art. 6-ter. - 1. La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica di deputato. Essa è dichiarata dalla Camera dei deputati».
2. La rubrica del capo II del titolo II del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituita dalla seguente: «Candidabilità ed eleggibilità».

Art. 2.
(Ambito applicativo dell'articolo 6-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per le elezioni della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

1. Le disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale, in virtù di specifiche disposizioni di legge, l'elezione o la nomina è di competenza dell'Assemblea, del Presidente o dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati o del Presidente o del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica.

Art. 3.
(Introduzione dell'articolo 10-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità alla carica di deputato).

1. Nel capo II del titolo II del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:
«Art. 10-bis. - 1. Non sono eleggibili i soggetti che risultano avere la titolarità o il controllo, ovvero l'esercizio di un'influenza dominante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette. Nel caso in cui l'ambito di efficacia dei provvedimenti concessori sia limitato ad una o più parti del territorio nazionale, le cause di ineleggibilità sussistono per le circoscrizioni che insistono sui territori interessati dalle concessioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità e il controllo risultano essere il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado ovvero persone conviventi non a scopo di lavoro domestico dei soggetti di cui al comma 1.


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3. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non si applicano:
a) agli amministratori delle imprese di cui al medesimo comma 1, qualora siano cessati dalla carica almeno centottanta giorni prima della fine della legislatura precedente ovvero entro i sette giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che anticipa lo scioglimento delle Camere di almeno centoventi giorni;
b) ai proprietari, agli azionisti di maggioranza o ai detentori di un pacchetto azionario di controllo, sia direttamente sia per interposta persona, che, nei termini di cui alla lettera a), provvedano alla cessione della proprietà o del pacchetto azionario di controllo. È vietata la cessione al coniuge o ai parenti e agli affini entro il secondo grado, a società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, ovvero a società o ad altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero».

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 20 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

1. All'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Unitamente alla documentazione di cui al secondo comma devono essere presentate le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, comprovanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 6-bis del presente testo unico».

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

1. All'articolo 22, primo comma, numero 5), del testo unico delle leggi recanti le norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quelli per i quali non sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva comprovante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 6-bis o nel caso in cui le dichiarazioni non siano veritiere».

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533).

1. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «9 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «9, 10 e 10-bis».
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 6-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».


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CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ CON LE CARICHE DI DEPUTATO E DI SENATORE

Art. 7.
(Modifiche alla legge 13 febbraio 1953, n. 60).

1. Dopo l'articolo 1-bis della legge 13 febbraio 1953, n. 60, sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-ter. L'ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo è incompatibile con l'ufficio di componente di autorità amministrative indipendenti.
Le disposizioni delle leggi istitutive di autorità indipendenti le quali prevedono che i componenti dell'autorità non possono ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura si interpretano, in assenza di specifici riferimenti alle cariche elettive, nel senso che sono ricompresi tra gli uffici pubblici anche gli uffici di deputato, di senatore e di componente del Governo.

Art. 1-quater. Fermo restando quanto stabilito in materia di ineleggibilità dall'articolo 7, primo comma, lettere b) e c), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti e di presidente di giunta provinciale, ove assunte durante il mandato parlamentare, sono incompatibili con l'ufficio di deputato o di senatore».

2. L'articolo 2 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. Fuori dei casi previsti nel primo comma dell'articolo 1, i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, consigliere di amministrazione, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in società o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica amministrazione statale, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente, o che risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica.
L'ufficio di deputato o di senatore è incompatibile con le cariche di presidente, direttore generale, membro del consiglio di amministrazione, liquidatore, sindaco, revisore o consulente di enti, agenzie o società a prevalente partecipazione azionaria dello Stato o sottoposte alla sua vigilanza che abbiano come finalità la promozione delle attività produttive e delle politiche del lavoro e dell'occupazione, anche a sostegno delle regioni e degli enti locali.
Sono altresì incompatibili con l'ufficio di deputato o di senatore le cariche e le funzioni di cui al secondo comma ricoperte o esercitate in società o enti ai quali sia affidata la gestione, anche mediante società controllate, di servizi pubblici locali in territori appartenenti a più regioni.
Si applicano alle incompatibilità previste nel presente articolo le esclusioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1».

Art. 8.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 2 luglio 2004, n. 165).

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è sostituita dalle seguenti:
«a) sussistenza di cause di incompatibilità nei casi in cui tra le funzioni svolte dal presidente o dagli altri componenti della giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre funzioni o cariche, anche elettive, dagli stessi esercitate o ricoperte, diverse da quelle per le quali le norme sull'ordinamento degli enti locali prevedono l'incompatibilità con le cariche di amministratore locale, possa verificarsi un conflitto suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione regionale ovvero il libero espletamento della carica.


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a-bis) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di possibile conflitto tra gli interessi pubblici da perseguire nell'esercizio delle funzioni di presidente o di componente della giunta regionale e gli interessi economici di cui i medesimi siano portatori qualora ricoprano la posizione di titolare, rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore o altra posizione analoga o rispetto ai quali svolgano un'attività di consulenza».

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCANDIDABILITÀ NEGLI ENTI LOCALI

Art. 9.
(Modifiche all'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

1. All'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per i delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «241 (attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato), 270 (associazioni sovversive), 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), 270-ter (assistenza agli associati), 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione), 283 (attentato contro la costituzione dello Stato), 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato),»;
b) al comma 5, le parole: «dai commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1, lettere c), d) ed e), e dai commi 2, 3 e 4».