V Commissione - Mercoledì 18 luglio 2007


Pag. 72

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di assistenza sanitaria e medico-legale del personale militare (Nuovo testo C. 2689).

RELAZIONE TECNICA


Pag. 73


Pag. 74


Pag. 75


Pag. 76


Pag. 77


Pag. 78


Pag. 79


Pag. 80

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ricognizione delle strutture e risorse finanziarie ed umane trasferite dal Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio delle competenze in materia di turismo (Atto n. 111).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Pagina 7 - punto 1 - 1.1.

L'articolo 1 del provvedimento in questione dispone il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 181 del 2006, delle risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti presso la soppressa Direzione generale del turismo di cui all'articolo 7, comma 1, letta c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2001.
Quindi, analogamente a quanto avvenuto in casi precedenti, viene proprio stabilito il trasferimento delle strutture presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
La circostanza, poi, che nell'ambito dei Dipartimenti delle strutture della stessa Presidenza, sia stato disposto l'avvalimento, da parte del nuovo Dipartimento, delle strutture della soppressa Direzione generale per il turismo di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2001, corrisponde ad una assegnazione di risorse umane, strutturali e finanziarie per garantire il funzionamento della nuova struttura.
Per maggiore chiarezza l'articolo 2 potrebbe essere così riformulato:
«Al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sono assegnate le strutture della soppressa Direzione generale per il turismo di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2001».

In ogni caso, sia nella formulazione attuale dell'articolo 2, sia in quella come sopra proposta, non è assolutamente prefigurabile che l'onere finanziario possa restare a carico del Ministero dello sviluppo economico.

Pagina 7 - punto 1 - 1.2.

Si osserva che trattasi esclusivamente di una norma di salvaguardia rispetto a rapporti riferiti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate e per le quali già si sia provveduto ai relativi atti di impegno.
Ne discende che non è possibile che ne derivino conseguenze finanziarie aggiuntive con specifico riferimento al principio dell'invarianza della spesa, contenuto nella norma di trasferimento,
Può, comunque, ulteriormente procedersi ad un chiarimento del testo aggiungendo in coda al secondo comma dell'articolo 5:
«... dai quali non possono derivare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Pagina 7 - punto 2.

In ordine all'osservazione si rileva che una parte consistente dei servizi generali attinenti al funzionamento del nuovo Dipartimento è e sarà svolta dal personale assegnato allo stesso Dipartimento (centralino, portineria, archivistica, ufficio postale ...).


Pag. 81


I servizi generali che la Presidenza del Consiglio dei ministri svolge per il personale assegnato al Dipartimento attengono esclusivamente alla liquidazione delle competenze fisse ed accessorie e, a tale riguardo, ritenendosi inopportuno l'inserimento di apposito riferimento in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rilievo generale, si esprime l'avviso che l'assicurazione circa la capacità della Presidenza di farsi carico di tale limitato carico di lavoro senza nuovi o maggiori oneri, possa essere fornita nella lettera di risposta al Ministro dell'economia e delle finanze - Ufficio del coordinamento legislativo.

Pagina 8 - punto 3.

Si premette che, come noto, il trattamento economico di tutto il personale dello Stato, ivi compreso quello della Presidenza, è regolato dalla contrattazione collettiva nazionale e, pertanto, è ovviamente soggetto, nel tempo, alle modifiche concordate in tale sede, che possono naturalmente comportare incrementi dei trattamenti economici del personale stesso.
Di conseguenza il principio dell'invarianza della spesa, stabilito da una legge, non può che essere riferito al momento storica di emanazione della legge stessa.
Quanto alle ipotesi di copertura di posti resi vacanti, rispetto all'organico del Dipartimento, in relazione a pensionamenti, trasferimenti eccetera, il processo di turn over è fisiologico per tutte le Amministrazioni dello Stato, sia che si tratti di Ministeri che di Presidenza del Consiglio.
Rispetto a tali processi, lo Stato disciplina sul piano generale l'assunzione di nuovi oneri nell'ambito delle compatibilità finanziarie complessive e degli obiettivi di risparmio da raggiungere (esempio blocco delle assunzioni).

Pagina 8 - punto 4.

Quanto ai punti 4.1 e 4.2 si osserva che le somme e/o risorse ivi indicate, pur non essendo numericamente elaborate nella loro entità, non sono indeterminate nel quantum, posto che le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri consentono il riferimento per relationem e, quindi, il relativo formale calcolo, senza alcuna possibilità di discrezionalità nel determinarlo.
Tuttavia, l'ammontare potrebbe essere riferito nella lettera di risposta al Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio del coordinamento legislativo.
Relativamente, poi, al punto 4.3 si evidenzia che le risorse ivi indicate (per esempio quota parte del FAS da destinare al Turismo) non possono essere determinate in quanto relative a fondi globalmente gestiti ed assegnate in quote variabili nel tempo alle diverse amministrazioni competenti, sulla base delle leggi e procedure stabilite per l'utilizzazione di tali fondi.
Sul punto 4.4 si esprime il subordinato avviso che sia necessario fare esplicito riferimento, nella risposta da rendere, alla quota parte dei risparmi derivanti dalla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministro dei beni culturali che risulta utilizzata per il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

1. Con riferimento alle disposizioni che riguardano il trasferimento di strutture di cui agli articoli 2 e 5, si rileva che:

1.1 contrariamente e quanto avvenuto in casi precedenti non si dispone, secondo il dettato dell'articolo 2, il trasferimento delle strutture bansì si autorizza il Dipartimento ad avvalersene.
La formulazione potrebbe prefigurare che l'onere finanziario resta a carico del Ministero dello sviluppo economico;

1.2 la completa definizione dei rapporti relativi alle strutture e alle risorse strumentali è demandata ad un futuro accordo tra Ministero e Presidenza del Consiglio a norma dell'articolo 5, comma 2.
Appare, dunque, possibile che il trasferimento di risorse finanziarie disposto in base alle norme in esame non corrisponda perfettamente alla nuova situazione giuridica concordata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.


Pag. 82


Andrebbe pertanto chiarito se in relazione al trasferimento e all'utilizzo delle predette risorse strumentali possano determinarsi conseguenze finanziarie non considerate del testo in esame.
2. Con riferimento alle norme concernenti il personale, appare necessario che il Governo chiarisca se l'attuale dotazione di personale assegnato al servizi generali della Presidenza del Consiglio, possa farsi carico degli accresciuti carichi di lavoro senza nuovi o maggiori oneri. Infatti lo schema di decreto non prevede, diversamente da quanto avvenuto in casi analoghi, il trasferimento della quota di posti di organico necessari per lo svolgimento dei servizi generali.
A tale proposito si rammenta che lo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il trasferimento di strutture e risorse dal Ministro dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico prevedeva, all'articolo 2, comma 2, che «la dotazione trasferita di cui all'allegato 3, include anche la quota di posti di organico per lo svolgimento dei servizi generali»1. Si rammenta altresì che lo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il trasferimento di strutture e risorse dal Ministero per i beni e le attività culturali alla Presidenza del Consiglio prevedeva, All'articolo 3, commi 1, disponeva il trasferimento anche del personale addetto, nell'ambito degli uffici strumentali del Ministero, ad attività riferibili alle funzioni di cui si disponeva il trasferimento.

1. Cfr. in proposito la Nota di verifica n. 55 del 16 maggio 2007.

3. In ordine al trasferimento alla Presidenza del Consiglio di personale proveniente dal comparto Ministeri (con il possibile godimento ci trattamenti economici più elevati), si osserva che non appare possibile conservare stabilmente la piena efficacia delle disposizioni che escludono la revisione del trattamenti economici per il personale trasferito, appositamente richiamate dallo schema di regolamento. Infatti2 la progressiva sostituzione del personale trasferito con altro personale, in relazione a pensionamenti e a conseguenti nuove assunzioni ovvero in relazione a trasferimenti, sembra destinata a far lievitare la spesa per retribuzioni, determinando meccanismi indiretti di adeguamento dei trattamenti. Sul punto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

2. Al di là dei problemi operativi che potranno sorgere in sede di contrattazione per il rinnovo dei contratti collettivi.

4. Con riferimento alle norme concernenti il trasferimento delle risorse finanziarie si rileva che lo scherno del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e la relazione tecnica non consentono una puntuale ricostruzione dell'ammontare dei fondi che saranno trasferiti all'istituendo Dipartimento. Infatti risultano indeterminate nel quantum:
4.1. le ulteriori somme individuate, dal Ministro dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione dal Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2007 (articolo 4, comma 2, secondo periodo);
4.2. le risorse da trasferire per i trattamenti accessori del personale (articolo 4, comma 4);
4.3. le risorse da assegnare al turismo in base all'articolo 1, comma 19-bis, del decreto-legge n. 181 del 2006 (da individuare anche residualmente, come sottolineato dalla relazione tecnica a commento delle disposizioni di cui all'articolo 6);
4.4. la riduzione di spesa conseguente alla ristrutturazione del Ministero dei beni culturali3 da destinare all'istituendo Dipartimento a norma dell'articolo 1, comma 19-quater del decreto-legge n. 181 del 2006.

3. Si veda in proposito la ricostruzione della normativa vigente posta in premessa alla descrizione delle norme in esame.


Pag. 83

Potrebbe trattarsi (ma sul punto è necessario acquisire la conferma del Governo) dagli effetti di risparmio derivanti dal più ampio intervento di organizzazione degli uffici dirigenziali del Ministero per i beni e le attività culturali (articolo 2, comma 94, del decreto-legge n. 262 del 2006), quantificati dalla RT - come già segnalato in presidenza - in 828.000 euro all'anno.
Si rileva peraltro che lo schema di decreto in esame non reca alcuna disposizione di trasferimento di tali riduzioni di spesa che rappresentano una componente espressamente prevista dal decreto-legge n. 181 del 2005.
Appare pertanto opportuno che il Governo fornisca indicazioni di maggiore dettaglio sull'entità delle risorse da destinare al Dipartimento del turismo e sulla loro congruità rispetto ai costi che la nuova struttura dovrà sostenere.
Si osserva inoltre:
in merito alle perplessità manifestate dalla Commissione in ordine all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto si rappresenta che il previsto avvalimento si traduce nell'utilizzo da parte del dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo delle risorse già assegnate alla soppressa Direzione generale per il turismo, che vengono trasferite in forza del provvedimento alla Presidenza del consiglio dei ministri. Pertanto, non sembra potersi prefigurare una permanenza dell'onere finanziario in capo al Ministero dello sviluppo economico, come prospettato dal Servizio bilancio.
Riguardo alle perplessità manifestate con riferimento all'articolo 5, comma 2, si fa presente che la disposizione risponde ad un'esigenza di salvaguardia degli impegni contrattuali in corso, che sono stati definiti a valere sulle risorse già assegnate alla Direzione generale del turismo e trasferite alla Presidenza per effetto del presente provvedimento. Tuttavia, qualora si dovessero verificare scostamenti dei costi effettivi rispetto alle richiamate previsioni iniziali si segnala che si potrà fare ricorso ad apposite variazioni compensative nell'ambito delle unità previsionali di base interessate, ai sensi dell'articolo 22, commi 8 e 9, della legge n. 298 del 2006, atte ad assicurare il corretto svolgimento della gestione con esclusione di riflessi di onerosità.
In merito, invece, a quanto evidenziata circa il possibile aumento dei carichi di lavoro del personale assegnato ai servizi generali della Presidenza del Consiglio dei ministri per la gestione del personale proveniente dalla soppressa Direzione generale del turismo, si fa presente che l'esiguo numero delle unità trasferite non sembra poter costituire un aggravio per la Presidenza, tenuto conto della consistenza delle strutture di supporto ivi esistenti. In ogni caso si rinvia alle assicurazioni che l'amministrazione competente vorrà fornire al riguardo.
Riguardo alle possibili criticità dovute alla compresenza di una sperequazione dei trattamenti economici all'interno della Presidenza, determinata dal divieto di revisione degli stessi a salvaguarda dell'invarianza finanziaria, va innanzitutto precisato che il personale trasferito, in quanto già proveniente dai ruoli della Presidenza, ha conservato per espressa previsione normativa il trattamento economico dell'amministrazione di provenienza. In ogni caso si fa presente che la problematica della perequazione dei trattamenti economici, che nell'ipotesi in esame risulterebbe di trascurabile entità, è attualmente in fase di discussione nell'ambito della trattativa per i rinnovi contrattuali.
Inoltre, in merito alle norme concernenti il trasferimento delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, si segnala preliminarmente che le stesse consistono unicamente in somme inscritte come residui nel bilancio 2007 del Ministero dello sviluppo economico su capitoli sia di parte corrente sia di conto capitale (v. l'elenco allegato), atteso che gli stanziamenti di competenza del 2007 sono stati già trasferiti alla Presidenza con la legge di approvazione del bilancio per l'anno in corso, come specificato dall'articolo 4, comma 2, primo periodo.


Pag. 84

Quanto poi alle ulteriori richieste di chiarimento si precisa quanto segue:
le ulteriori somme di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo riguardano risorse iscritte in precedenza su un capitolo del bilancio del MISE, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni e ad altri organismi del settore turistico. Tale capitolo, in fase di attuazione del decreto-legge n. 181 del 2006, era stato frazionato, nel disegno di legge di bilancio 2007 a legislazione vigente, tra i due nuovi stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Mistero del commercio internazionale. Si è, quindi, reso necessario provvedere con apposito decreto di variazione di bilancio, nelle more della presentazione al Parlamento del presente schema di provvedimento, ad attribuire correttamente tali somme (pari ad euro 593.844 al netto dell'accantonamento disposto dal comma 507 della legge finanziaria 2007) al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. Tale procedura si è di recente conclusa con la registrazione da parte della Corte dei conti del suddetto decreto e con il contestuale trasferimento alla Presidenza dello somme sopra indicate. Pertanto, si ritiene che la disposizione in parola, prevista nell'originario testo dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possa risultare ora superflua e se ne potrebbe proporre l'espunzione;
circa le risorse di cui all'articolo 1, comma 19-bis del citato decreto-legge 181 del 2006, che consistono essenzialmente delle somme stanziate nel bilancio dei MISE sul Fondo aree sottoutilizzate (FAS - cap. 7420) per il finanziamento degli interventi nel settore turistico da realizzare nelle aree medesime, si fa presente che tali risorse potranno essere individuate soltanto a seguito della prevista intesa tra le due amministrazioni interessate, che potrebbero concordare, come prefigurato all'articolo 6 del provvedimento in esame, modalità operative atte ad assicurare un ruolo adeguato al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo nella loro programmazione e gestione, senza, peraltro, procedere al trasferimento di fondi dal Ministero dello sviluppo economico al citato Dipartimento;
con riferimento ai chiarimenti, richiesti in ordine alla riduzione di spesa pari ad euro 823.000 all'anno derivante dall'intervento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali previsto dall'articolo 2, comma 94, del decreto-legge n. 262 del 2006, si rappresenta che tali somme corrispondono alle risorse finanziarie finalizzate, in attuazione del successivo comma 98, lettera b), del citato decreto-legge, alla copertura delle spese derivanti dall'istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, ai sensi del successivo comma 98, lettera b) e c).


Pag. 85

RESIDUI ISCRITTI NEL BILANCIO DEL MESE DEL 2007 DA TRASFERIRE ALLA PCM - DIPARTIMENTO DEL TURISMO

CAPITOLI DI C/CAPITALE
capitolo 7500 p.g. 804.200.000,00
(lett. F)
capitolo 7420 p.g. 33.605.645,60
(lett. C e.p. 2001)
capitolo 7420 p.g. 311.284.150,37
(lett. C e.p. 2002)
capitolo 7420 p.g. 311.675.897,86
(lett. C e.p. 2004)
capitolo 7420 p.g. 324.995.214,48
(lett. C e.p. 2005)
capitolo 7357415.526,48
(lett. C e.p. 2000)
capitolo 736911.807.599,99
(lett. C e.p. 2004)
capitolo 64603.615.190,00
(lett. C e.p. 2002)
TOTALE71.599.232,78
 
 
CAPITOLI DI PARTE CORRENTE (lett. C)
capitolo 2229132.400,00
(e.p. 2006)
capitolo 22316.960,00
(e.p. 2006)
capitolo 228030.555,00
(e.p. 2005)
capitolo 229011,88
(e.p. 2006)
capitolo 229111,88
(e.p. 2006)
capitolo 229211,88
(e.p. 2006)
capitolo 235060.900,00
(e.p. 2006)
capitolo 235042.800,00
(e.p. 2005)
capitolo 23517.898.413,19
(e.p. 2006)
capitolo 236190.000,00
(e.p. 2006)
capitolo 236173.160,46
(e.p. 2005)
TOTALE8.334.224,29