IX Commissione - Mercoledì 18 luglio 2007


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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di continuità territoriale per l'Isola d'Elba (C. 1640).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, si applicano anche alla Sicilia e all'Isola d'Elba, nel rispetto di quanto previsto del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, e successive modificazioni. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 550.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole:
350.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 con le seguenti: 550.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
b) sostituire le parole: bilancio triennale 2006-2008 con le seguenti: bilancio triennale 2007-2009;
c) sostituire le parole: per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca e al Ministero della solidarietà sociale.
1. 2.Oliva.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
1. 1. Il relatore.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2007 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e, per l'anno 2009 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. 1. Il relatore.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con dotazione iniziale di 80 mila euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a compensazione degli oneri


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di servizio pubblico sostenuti per l'offerta dei servizi di trasporto aerei di collegamento dei piccoli comuni ricadenti nel territorio dell'isola minore di Lampedusa. Alla copertura dell'onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per la solidarietà sociale.
2. 01. Alessandri, Gibelli, Caparini.


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ALLEGATO 2

Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (C. 2849 Governo, approvato dal Senato e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,
esaminato il disegno di legge: Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia (C. 2849 Governo, approvato dal Senato e abb.),
esprime

PARERE FAVOREVOLE