X Commissione - Mercoledì 18 luglio 2007


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ALLEGATO 1

Ratifica Accordo Italia-Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti (C. 2706 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione X (Attività produttive, commercio e turismo);
esaminato il disegno di legge del Governo recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Manama il 29 ottobre 2006 (A.C. 2706);
considerato che l'Accordo in esame, che non si discosta dai numerosi altri accordi conclusi dall'Italia in materia, mira a creare un quadro di maggiore certezza giuridica in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o sono ipotizzabili in futuro investimenti italiani nel Regno del Bahrain e viceversa, favorendo in tal modo la cooperazione economica tra i due Paesi;
rilevato inoltre che, in base a quanto riportato nell'Analisi sull'impatto della regolamentazione allegata al provvedimento, il processo di integrazione economica in atto tra gli Stati facenti parte del Consiglio di cooperazione del Golfo, di cui il Bahrain è membro, consentirà alle imprese italiane operanti in Bahrain di allargare i propri scambi anche agli altri paesi del Consiglio;
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 2

Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. (C. 2849 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione X (Attività produttive, commercio e turismo);
esaminato il disegno di legge A.C. 2849, approvato dal Senato, contenente misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
considerato che il disegno di legge in questione contiene all'articolo 1 una delega al Governo per adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione dei lavoratori immigrati;
rilevato con soddisfazione che l'articolo 5, al fine di contrastare il lavoro sommerso e promuovere la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, è volto ad estendere a tutti i settori produttivi i poteri di sospensione dei lavori e di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni (compresa la partecipazione a gare pubbliche) previsti dall'articolo 36-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 223/2006 nei casi di violazioni di una certa gravità della disciplina relativa alla regolarità delle assunzioni e all'orario di lavoro che attualmente disciplinano solo il settore dell'edilizia;
in considerazione delle alte finalità che animano il provvedimento in esame, preordinato a combattere la piaga delle «morti bianche», che ancora affligge il nostro Paese;
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 3

Risoluzione 7-00239 D'Agrò: Sulla realizzazione del nuovo rigassificatore di Brindisi.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE DELLA REGIONE PUGLIA ALL'ESITO DELLA CONFERENZA DI SERVIZIO DEL 28 MAGGIO 2007 IN MERITO AL RIGASSIFICATORE DI BRINDISI

All'esito della conferenza di servizi del 28 maggio 2007 - dopo avere esaminato la documentazione tutta prodotta dai diversi soggetti che hanno preso parte alla stessa, ivi comprese le osservazione presentate dalla Brindisi LNG - la Regione Puglia, assistita nella procedura dall'avvocato Andrea Abbamonte rappresenta alcune considerazioni conclusive.

I - La posizione delle Amministrazioni locali

La Regione Puglia è serenamente convinta che la vicenda sia connotata da gravissime illegittimità che non possono non condurre all'annullamento del provvedimento del settembre 2003 adottato dal Ministero dello Sviluppo.
Le ragioni che giustificano tale aspettativa sono molteplici e, ognuna, idonea a supportare la posizione delle scriventi.

Iniziamo con la necessità della attivazione di una procedura di VIA.

A supporto della necessità della attivazione di una procedura di VIA globale relativa a tutto l'intervento di realizzazione del rigassificatore, va evidenziato, in primo luogo, che il terminale della Brindisi LNG s.p.a. è parte costitutiva di un porto marittimo e come tale costituisce opera, attrezzatura, componente di natura portuale-marittima e carattere commerciale, come tale necessariamente sottoposta a valutazione di impatto ambientale.
II terminale della B.G. va riconosciuto come progetto ricadente nella categoria di porti commerciali marittimi, per i quali è richiesta la VIA, sia dalla normativa comunitaria che da quella nazionale; tanto in considerazione sia della tipologia del sito previsto per la allocazione del rigassificatore sia per la tipologia di opera a farsi visto che prevede ripascimento e moli a mare.
Tale conclusione è confermata dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente del 30 marzo 1990 esplicativa dei regime di valutazione dei porti, secondo cui «Nel medesimo ambito (dei porti commerciali marittimi) entrano anche le più recenti innovazioni tecnico-operative in materia di portualità, che vengono realizzate in conseguenza della continua evoluzione della tecnica e dei traffici marittimi (i cosiddetti "terminali" di materie energetiche-carboni, petroli, gas o di merci varie trasportate in containers... Ne consegue, pertanto, che i progetti delle opere portuali devono essere sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 e dell'articolo 6 della legge n. 349 del 1986».
La rilevanza della VIA in relazione alla allocazione del rigassificatore in una area portuale trova ulteriore conferma nelle conclusioni della magistratura penale sulla attendibilità ed esaustività dei progetti presentati dalla B.G. rispetto al risalente Piano Portuale (del 1975); sul punto si


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rinvia al paragrafo che approfondisce le risultanze della indagine penale dalla quale sono emerse ulteriori circostanze che fugano ogni dubbio sulla illegittimità degli atti sin qui adottati che hanno abilitato la Brindisi LNG alla iniziativa alla quale fermamente le Amministrazioni locali si oppongono.

II - Sulla portata e applicabilità dell'articolo 8 della legge n. 340 del 2000

Anche la stessa procedura derogatoria seguita della B.G. (con il consenso interessato della autorità competenti, come desumibile dagli atti della indagine penale esaminati in successivo paragrafo) è tutt'altro che esente da dubbi sulla legittimità della stessa.
L'articolo 8 della legge n. 340 del 2000, nei commi 1 a 4, apporta diverse modifiche di sostanziale «semplificazione» alle procedure di «autorizzazione di uso o riutilizzo di siti» per l'installazione dei nuovi rigassificatori di gas naturale liquido; viene prevista una autorizzazione unica, con un'istruttoria di tempo massimo prefissato, comprensiva di un unico nulla osta ambientale di conformità alle norme vigenti.
Ebbene la procedura autorizzativa unificata indicata ai commi 1-4 sembra riguardare solo le determinazioni e gli obblighi relativi all'uso o il riutilizzo di siti (a destinazione industriale) ovverosia riguardanti le procedure localizzative e di regolarizzazione urbanistica.
L'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti che conclude il procedimento è invece oggetto del comma 5, che prevede ancora una autorizzazione unica, ma diversa per oggetto modalità e rilascio e successiva alla prima, e per tale autorizzazione ulteriore il comma non dispone «semplificazioni», né di autorizzazione ambientale né di diverso tipo.
In particolare, riguardo alla procedura di valutazione ambientale, che resta sempre ascritta e partecipe a questo livello di determinazione, ovverosia al momento di approvazione dei progetti, riguardando essa la totalità degli aspetti connessi alla costruzione e gestione delle opere, il comma 5 non dispone alcunché, né interviene in alcun modo a mutare o disporne il regime, né dispone alcuna altra attività procedura o determinazione che possa intendersi quale sostitutiva o abrogativa del vigente regime VIA e dei relativi espletamenti.
Non a caso proprio per la delicatezza delle problematiche afferenti alla realizzazione del terminale da parte della Brindisi LNG senza la preventiva VIA è stata attivata procedura di infrazione comunitaria che ha dato il là alle conferenze di servizio dei primi mesi del 2007 finalizzate a verificare l'opportunità di rivedere le scelte precedenti in linea con le indicazioni comunitarie (la documentazione di riferimento è agli atti delle precedenti conferenze di servizio).
Anche a volere concludere per una interpretazione più estensiva delle norme e, pertanto, per la applicazione generalizzata di una procedura di verifica più semplificata rispetto alla VIA va precisato che, a tutto volere concedere, tale procedura semplificata può essere operativa in ordine a impianti di rigassificatore da installare in siti industriali (come previsto dall'articolo 8), laddove il terminale della LNG è destinato ad essere collocato in un ben diverso sito, quello portuale di per sé suscettibile di una necessaria procedura di VIA, anche con riferimento al pregresso e non più attuale Piano Regolatore Portuale.

III - Sulla rilevanza del sito prescelto per la realizzazione dei rigassificatore

La natura portuale del terminale della LNG comporta necessariamente che tale intervento venga sottoposto a valutazione di impatto ambientale.
Tale conclusione è ancor più cogente nel caso che occupa in quanto il Piano Regolatore Portuale di Brindisi risale al 1975 e non risulta mai essere stato approvato sotto il profilo ambientale, laddove l'intervento assentito modifica il Piano Portuale e necessita di una VIA adeguata.
Conferma delle considerazioni sulla inadeguatezza della attuale previsione del


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Piano Regolatore Portuale si rinviene esaminando le risultanze delle indagini penali, tutt'altro che irrilevanti sul punto della corretta contestualizzazione dell'intervento in un Piano Portuale risalente al 1975 e per tanto assolutamente non adeguato rispetto al moderno intervento che Brindisi LNG intende realizzare.

IV - Sulla decisione del TAR Lecce 1628/2007

Ad analoghe conclusioni - sulla necessità di VIA - è pervenuto, recte, è sopravvenuto il TAR Lecce con decisione 1628/2007 resa su azione proposta da Brindisi LNG s.p.a. contro il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, l'Autorità Portuale di brindisi, il Comune di Brindisi eccetera...
La sentenza è nota alle autorità che hanno preso parte dalla conferenza di servizio del 28 maggio 2007; devono, comunque, evidenziarsi alcuni passaggi significativi della stessa.
Precisa il TAR Lecce: «Quanto alla idoneità della autorizzazione ministeriale n. 17032 del 2003 ad essere valido titolo per l'inizio dei lavori di costruzione del rigassificatore, che il riferimento all'articolo 8 della legge n. 340 del 2000 non esclude affatto l'obbligo della VIA dell'insieme delle opere che costituiscono l'impianto di rigassificazione.
Infatti:
1) l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attuazione 10 agosto 1988 n. 377 come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1993, sottopongono a VIA obbligatoria lo stoccaggio di prodotti di gas naturali e di petroli o liquefatto con capacità di gran lunga inferiore a quella dell'impatto de quo;
2) L'articolo 1 della legge 28 febbraio 1992 n. 220 assoggetta a VIA la costruzione di terminali per il carico e scarico di idrocarburi e di sostanze pericolose;
3) Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, come successivamente modificato sottopone a VIA di competenza regionale, fra l'altro, i lavori marittimi volti a modificare la costa, nonché il recupero dei suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari.

Quanto, poi, all'obbligo di consultazione della popolazione, è sufficiente rammentare che la direttiva 96/82/CE è stata recepita con decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334, che all'articolo 23 prevede che la popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere in caso di progetti relativi a nuovi stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti e di creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti.
In proposito andava tenuto conto che con atto 30 novembre 1990 il territorio di Brindisi è stato dichiarato area ad elevato rischio di crisi ambientale, assoggettato a pieno di risanamento ex decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998.
Andava, inoltre, considerata la vicinanza del progetto rigassificatore ad industrie classificate secondo la direttiva «Seveso» (dir. 82/501/CE, ora 96/82/-CE «Seveso II»), oltre che la vicinanza alla città, a strada, a ferrovie, al porto ed alla quantità e tipo di sostanze che vi transitano (si sostiene: 2.700.000 tonnellate di sostanze infiammabili ed esplosive e 64.000 tonnellate di sostanze tossiche), anche al fine del rischio «effetto domino» di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 334 del 1999, tutto così rapportato alla previsione che il rigassificatore comporterebbe la movimentazione fino a 8 miliardi di metri cubi di metano l'anno con la presenza in un anno di circa 110 navi da 130-140 tonnellate.
Da tutto ciò la conclusione che il rgassifcatore di gas naturale liquefatto (GNL) insieme alle opere connesse doveva essere necessariamente assoggettato a procedura di VIA unitaria su progetto definitivo, nonché, alla consultazione della popolazione interessata ex direttiva n. 96/82/CE prima dell'inizio di qualsiasi opera, e che


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l'autorizzazione n. 17032 del 2003 era inutile a tal fine mancando degli elementi essenziali.
Le conclusioni del TAR Lecce sono assolutamente in linea con i dubbi di legittimità oggetto di discussione ed approfondimento nelle conferenze di servizio, ultima delle quali quella del 28 maggio 2007.

V - Sulla posizione assunta dal Ministero dell'Ambiente in sede di partecipazione alle pregresse conferenze di servizio

Alle argomentazioni che precedono - frutto di una più recente rivalutazione della vicenda - vanno aggiunte le originarie osservazioni, in parte condivise dallo stesso Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sulla implicita illegittimità della autorizzazione 17032/03 per omessa applicazione della normativa nazionale e comunitaria che imponevano la sottoposizione a VIA dell'impianto o quanto meno delle opere accessorie.
La conclusione del Ministero dell'Ambiente sulla necessità della VIA - nel caso che occupa inevitabilmente postuma - trova riscontro dalla disamina della normativa nazionale e comunitaria (di seguito richiamata per una definitiva visione d'insieme della stessa), normativa sulla cui anomala elusione (a mezzo dell'articolo 8 della legge n. 340 del 2000) è stato avviato procedimento di infrazione comunitaria come ben noto alle competenti autorità ministeriali.

A - Sulla normativa VIA nazionale.

Il legislatore ha recepito la normativa comunitaria in tema di VIA con alcune disposizioni; con riguardo al caso di specie, si segnalano:
l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e la relativa normativa di attuazione (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, come modificato dall'articolo 1, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, emanato per dare seguito al parere motivato della Commissione C893) 1440 def. del 7 luglio 1993) sottopongono a VIA obbligatoria, di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, tra l'altro, i progetti concernenti:
«h) porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1.350 tonnellate»;
«n) oleodotti e gasdotti di lunghezza superiore a 40 chilometri e diametro superiore o uguale a 800 mm, esclusi quelli disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526»;
«o) stoccaggio di prodotti chimici, petrolchimici con capacità complessiva superiore a 80.000 metri cubi; stoccaggio superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 80.000 metri cubi; stoccaggio di prodotti di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva superiore a 40.000 metri cubi; stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi di capacità complessiva superiore a 80.000 metri cubi»;
«s) impianti di massificazione e liquefazione»;
l'articolo 1 della legge 28 febbraio 1992, n. 220 che ha assoggettato a VIA, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, tra l'altro, i progetti concernenti: «a) la costruzione di terminali per il carico e lo scarico di idrocarburi e di sostanze pericolose»;
il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, e successive modificazioni, sottopone a VIA di competenza regionale, tra l'altro: obbligatoriamente e in ogni caso, i progetti di cui all'allegato A concernenti:
«a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari; in caso di esito negativo della procedura di verifica (screening), i progetti di cui all'allegato B concernenti:
"2.d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua


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calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 chilometri";
"2.f) installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 chilometri";
"7.a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari";
"7.n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare";
"8. h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari".

B - Sulle previsioni comunitarie in materia di VIA.

Le opere in questione rientrino in determinate categorie dell'allegato I e dell'allegato II della direttiva n. 85/337/Cee e s.m.i., nonché ad esse si riferiscono alcune prescrizioni della direttiva sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (ai sensi della direttiva n. 96/82/Ce).
Ai sensi dell'allegato I della direttiva, sono obbligatoriamente soggetti a VIA i progetti di:
8.b) Porti marittimi commerciali, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto) che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate;
16. Gasdotti, oleodotti, o condutture per prodotti chimici, di diametro superiore a 800 millimetri e di lunghezza superiore a 40 chilometri.

Ai sensi dell'allegato II della direttiva sono soggetti a VIA quando siano in grado di generare impatti ambientali importanti, tra l'altro, i progetti di:
3.b) Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda; trasporto di energia elettrica mediante linee aeree (progetti non compresi nell'allegato I);
3. c) Stoccaggio in superficie di gas naturale;
10.e) Costruzioni di strade, porti e impianti portuali, compresi i porti di pesca (progetti non compresi nell'allegato I);
10.i) Installazioni di oleodotti e gasdotti (progetti non compresi nell'allegato I);
10.k) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere;

Non risulta che né l'impianto unitariamente considerato né le singole aree di cui si compone siano state sottoposte né ad una procedura di VIA né ad una procedura di verifica.
L'impianto, è anche coperto dalla Direttiva sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (della direttiva n. 96/82/Ce) con conseguente obbligo dello Stato membro che la popolazione possa esprimere il suo parere in caso di elaborazione di progetti quale quello in questione.

C - Sulle conclusioni del Ministero dell'Ambiente.

In definitiva tanto a volere esaminare le previsioni comunitarie che quelle nazionali il Ministero dell'Ambiente nel proprio parere (a firma del Consigliere Sergio De Felice) perviene alla conclusione, su cui la Regione Puglia concorda pienamente, della necessità di sottoporre a VIA l'intervento autorizzato alla LNG s.p.a. peraltro tutt'ora sospeso per essere stato oggetto di sequestro da parte della autorità giudiziaria penale.

VI - Sulla direttiva Seveso.

Alle conclusioni che precedono va aggiunta l'incidenza assoluta che assume la


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normativa sulla partecipazione popolare in caso di incidenti connessi con sostanze pericolose.
La direttiva 96/-82/-CE, applicabile anche alla tipologia di impianto in questione, ha per scopo la prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta la Comunità.
Lo Stato italiano ha recepito la suddetta direttiva con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; l'articolo 23 (Consultazione della popolazione), dispone che:
«1. La popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere nei casi di:
a) elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui all'articolo 9;
b) modifiche di cui all'articolo 10, quando tali modifiche sono soggette alle disposizioni in materia di pianificazione del territorio prevista dal presente decreto;
c) creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti.
2. Il parere di cui al comma 1 è espresso nell'ambito del procedimento di formazione dello strumento urbanistico o del procedimento di valutazione di impatto ambientale con le modalità stabilite dalle regioni o dal Ministero dell'Ambiente, secondo le rispettive competenze, che possono prevedere la possibilità di utilizzare la conferenza di servizi con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali, delle imprese, dei lavoratori e della società civile, qualora si ravvisi la necessità di comporre conflitti in ordine alla costruzione di nuovi stabilimenti, alla delocalizzazione di impianti nonché alla urbanizzazione del territorio».

Tra i principali fattori di interferenza e degrado della qualità ambientale (sostanzialmente derivanti dalle industrie petrolchimiche e dalle due grandi centrali termoelettriche esistenti), il Piano segnala il «rischio industriale» generato dalla presenza nell'area di numerosi impianti classificati secondo la cosiddetta direttiva «Seveso» (direttiva 82/501/CEE, sostitutiva dalla direttiva 96/82/CE, cosiddetta «Seveso II»).
Sulla scorta anche di tali ulteriori considerazioni il Ministero dell'Ambiente giunge ad una conclusione che la Regione Puglia ritiene di condividere pienamente: il terminale di rigassificazione di GNL, insieme alle opere connesse doveva essere necessariamente sottoposto ad una procedura di valutazione di impatto ambientale unitaria, e doveva essere oggetto di consultazione delle popolazioni interessate ai sensi della direttiva n. 96/82/CE.

VII - Sulla vicenda penale.

In una visione di sintesi e di insieme della problematica afferente alla contestata autorizzazione rilasciata alla Brindisi LNG spa vanno evidenziate ulteriori gravissime considerazioni, evincibili dall'ordinanza applicativa di misure personali e di decreto di sequestro preventivo adottato dalla GIP del Tribunale di Brindisi Dottoressa Panzera in data 8 febbraio 2007.
Dalla lettura dell'ordinanza del GIP Simona Panzera dell'8 febbraio 2007 si ha una chiara ricostruzione di quanto accaduto in punto di fatto con riferimento alla procedura amministrativa conclusa con il rilascio del decreto interministeriale 17032/03, che autorizzava la società Brindisi LNG alla realizzazione del gassificatore nel porto di Brindisi.
Le indagini della Procura confermano senza incertezze l'illegittimità del procedimento amministrativo conclusosi con il rilascio della autorizzazione e senza l'applicazione della procedura di VIA, procedura dichiarata non necessaria sulla scorta di una ricostruzione di fatti storici, con riferimento alle aree interessate dal progetto, non corrispondente al vero, recte, artatamente ricostruita da parte della British Gas, proprio per evitare la procedura di VIA.
La questione è affrontata specificamente a pagina 77 e seguenti del provvedimento del GIP di Brindisi, laddove si


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chiarisce che 19 l'orientamento comune, acquisito in sede delle conferenze di servizio per il rilascio dell'autorizzazione, era quello di procedere ad una VIA globale, che avrebbe consentito di valutare tutti gli asspetti connessi alla realizzazione delle opere all'interno del porto di Brindisi.
Rispetto a tale orientamento generalizzato ci fu un mutamento sostanziale quando l'Autorità Portuale di Brindisi, capovolgendo la posizione assunta precedentemente, chiese di escludere la VIA per le opere al rigassificatore.
Ebbene le indagini della Procura hanno potuto accertare che tale mutamento di opinione dell'Autorità Portuale derivasse, in concreto, dalla volontà di procedere in tale senso non della Autorità Portuale, bensì dei manager della British Gas (poi trasformatasi in società Brindisi LNG).
L'istanza presentata dalla Autorità Portuale per richiedere la verifica della possibilità di escludere la VIA, e la relazione tecnica a supporto della stessa risulta, infatti, essere stata predisposta per conto della British Gas ad un tecnico di sua fiducia; la stessa istanza è stata semplicemente sottoscritta dai tecnici della Autorità Portuale al solo fine di agevolare la posizione di British Gas.
La relazione conclusiva della procedura di screening (volta a verificare la necessità o meno della VIA) presenta profili di illegittimità, violando l'articolo 3.4 direttiva 85/277/CE e successive modifiche e allegato III.
Secondo l'allegato III punto 2 l'Amministrazione deve considerare la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti tenendo conto, tra l'altro, dell'utilizzazione attuale del territorio, mentre il punto 1 (caratteristiche dei progetti) impone di considerare l'inquinamento e i disturbi ambientali.
Parimenti l'obbiettivo principale della disciplina in maniera di VIA è quello di sottoporre a valutazione i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante segnatamente per la loro natura, dimensioni e ubicazione.
Ebbene come segnalato dai consulenti della Procura (cfr. pagina 84 dell'ordinanza del GIP) la relazione finale della procedura di screening non prende in specifica e adeguata considerazione la vicinanza dell'opera con l'impianto di etilene Enichem né tiene conto del fatto che la zona in cui il riferimento ricade sia soggetta a bonifica.
Sempre sotto il profilo della legittimità della procedura, a pagina 85 dell'ordinanza del GIP, si evidenzia la violazione della normativa comunitaria di cui all'articolo 13 paragrafo 5 direttiva 96/82/Ce e dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 334 del 1999 in quanto l'autorizzazione alla realizzazione è stata rilasciata senza che il procedimento di rilascio prevedesse alcuna forma di partecipazione popolare.
La partecipazione popolare è specificamente prevista per gli impianti di rigassificatori per la AAHRUS gratificata con la legge n. 108 del 2001, segnatamente nell'articolo 6.
In buona sostanza - fermo restando gli evidenti ed assorbenti aspetti della corruzione che ha interessato i soggetti destinatari del provvedimento - le illegittimità individuate dalla Procura attendono a profili da un lato di omessa partecipazione delle comunità locali interessate, dall'altro di falsa rappresentazione della realtà per quant'attiene alla istanza presentata dalla Autorità Portuale volta a ottenere l'esclusione della procedura di VIA istanza presentata dalla Autorità Portuale ma predisposta anche in ordine alla relazione tecnica di accompagnamento da tecnici di fiducia della British Gas.
Questo è il punto essenziale: vi è stata una falsa rappresentazione della realtà dei luoghi e della compatibilità delle aree portuali interessate dall'intervento in quanto la relazione che ritiene non necessaria la VIA è stata predisposta direttamente dalla British Gas, ancorché ufficialmente sottoscritta e fatta propria dai tecnici della Autorità Portuale.
L'inattendibilità dei dati su cui fonda la scelta di escludere la VIA se da un lato conferma, a contrario, la necessità di sottoporre a VIA il progetto per verificarne in


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concreto la assentibiltà rispetto all'attuale stato dei luoghi, dall'altro evidenzia che il provvedimento del 2003 è frutto di iniziative illecite che impongono un pronto intervento abdicativo.
Le considerazioni che precedono si ricollegano alla prima parte della presente memoria, dove è esaminata l'incidenza della allocazione del rigassificatore non in un sito industriale ma in un'area portuale, come tale non predisposta, anche con riferimento al proprio Piano Regolatore, a recepire un intervento nel suo complesso fortemente invasivo quale l'opera proposta dalla B.G.

VIII - Sui rilievi della Brindisi LNG

Solo per completezza si osserva che sono vane le «resistenze» della Brindisi LNG basate su evanescenti considerazioni.
La sollecitazione delle Amministrazioni locali, sempre (da anni) esternate escludono qualsiasi connotazione politica alla posizione delle stesse.
Ogni nostra ferma opposizione era correlata alla evidente illegittimità dell'iniziativa e alla colpevole travisata esposizione dei fatti da parte dell'operatore.
Ovviamente alcun rilievo ostativo può costituire il tempo trascorso.
Da un lato, infatti, le motivazioni che sorreggeranno il provvedimento di autotutela del Ministro dello Sviluppo saranno idonee a superare qualsivoglia perplessità; d'altro lato, peraltro, il decorso del tempo è dovuto allo scorretto comportamento di soggetti che - come sottolineato - non solo hanno ignorato le accorate e insuperabili osservazioni delle Amministrazioni locali, ma hanno fuorviato la volontà delle competenti Autorità attraverso strumenti illeciti.

IX - Conclusioni

Le Amministrazioni locali, fermamente convinte dell'illegittimità del provvedimento adottato dal Ministero dello Sviluppo auspicano un tempestivo annullamento dello stesso.
La richiesta di annullamento è, allo stato, la unica soluzione possibile, avendo Brindisi LNG dichiarato, nella propria nota esibita nella conferenza di servizi del 28 maggio 2007, che non intende proporre istanza di attivazione di una VIA postuma e, pertanto, in assenza di tale richiesta di parte, allo stato, non sussistono i presupposti per attivare il procedimento di VIA postumo, astrattamente ipotizzabile, secondo l'indirizzo dato dal Consiglio di Stato con la sentenza 683/2006 relativa al rigassificatore di Rovigo.
Bari, li 4 giugno 2007

Il Presidente della Regione Puglia
Nicola Vendola

L'Assessore all'Ambiente
della Regione Puglia
Michele Losappio

L'Assessore allo Sviluppo
della Regione Puglia
Sandro Frisullo