XI Commissione - Mercoledì 18 luglio 2007


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ALLEGATO 1

5-01111 Fabbri e Zanetta: Tutela previdenziale dei lavoratori stagionali frontalieri.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione presentata dall'onorevole Fabbri, inerente i lavoratori frontalieri stagionali, faccio presente che la normativa citata nell'atto parlamentare, applicativa di accordi bilaterali con la Svizzera, ha previsto disposizioni particolari, per i periodi di sosta stagionale, in favore dei lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera con contratto di lavoro stagionale.
Trattasi di prestazioni speciali volte a garantire ai lavoratori in questione un sostegno al reddito, anche al di fuori del verificarsi dei rischio disoccupazione inteso in senso stretto, attraverso l'erogazione di un indennizzo per i periodi di mancata retribuzione correlati alle peculiarità proprie del lavoro stagionale.
Si fa, inoltre, presente che tale normativa, facendo riferimento al periodo di sua entrata in vigore, stabiliva una misura della prestazione allora di ben lunga superiore rispetto a quella corrisposta in Italia.
In considerazione del carattere di favore di tali norme (garanzia del 50 per cento della retribuzione), nell'Accordo sulla libera circolazione tra Unione europea e Confederazione Elvetica del 2002, l'Italia ha ottenuto che le stesse rimanessero ancora in vigore per un periodo transitorio di 7 anni, e cioè fino al 2009.
Un ulteriore incremento comporterebbe problemi di copertura finanziaria e di parificazione di trattamento, in quanto per la generalità dei lavoratori italiani le soste stagionali non hanno analogo indennizzo.
La questione sollecitata va, comunque, riportata nell'ambito più generale della riforma degli ammortizzatori sociali, che, come è noto, è tra i punti prioritari del programma di governo.


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ALLEGATO 2

5-01230 Compagnon e Ronconi: Rinnovo dell'appalto per la fornitura dei servizi al Convitto Inpdap di Spoleto.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione presentata dall'onorevole Compagnon, passo ad illustrare quanto comunicato in merito dall'INPDAP.
L'Istituto ha avviato, per garantire le prestazioni erogabili attraverso i Convitti di propria pertinenza, le nuove procedure per l'affidamento del servizio socio-educativo con l'avvio del nuovo anno scolastico.
Riguardo a tale servizio espletato in service presso i Convitti dell'Istituto, l'Inpdap ha precisato che attualmente la ditta affidataria svolge le attività pomeridiane specialistiche (sostegno didattico, attività ludico-ricreative, sportive, laboratori, eccetera) prevalentemente avvalendosi di personale con rapporto di lavoro non riferibile alla disciplina dei CCNL di categoria per lavoratori dipendenti bensì di personale con rapporto di lavoro a progetto oppure avvalendosi di professionisti a partita IVA.
Con il nuovo modello di appalto, che decorre dal 1o settembre 2007, l'Istituto provvederà direttamente, attraverso i Dirigenti e i Settori socio-educativi dell'Inpdap presenti in tutti i Convitti, ad individuare le prestazioni più adeguate per l'utenza, attingendo dalle varie forme di offerta di tali servizi presenti sul territorio (enti, associazioni, società, professionisti, eccetera).
Tale formula garantirà maggiore flessibilità nell'erogazione del servizio rispetto alle esigenze manifestate dall'utenza o alle esigenze educative riscontrate dal Settore. Inoltre, in tal modo, verrà restituito al settore socio-educativo un ruolo attivo nella gestione dei servizi specifici, valorizzando così le competenze ed arricchendo il bagaglio professionale dei funzionari socio-educativi Inpdap.
Il nuovo modello di appalto pertanto, pur non confermando l'affidamento in service delle attività specifiche pomeridiane, non avrà ripercussioni rilevanti sul personale dipendente della ditta attualmente affidataria che, in misura superiore al 90 per cento, potrà essere riassorbito dalla nuova ditta affidataria.
Rimarrebbero escluse alcune unità che hanno svolto talune delle anzidette attività specifiche con contratto di lavoro dipendente; verrà, comunque, valutata la possibilità di offrire anche a costoro una collocazione, a diverso titolo, nell'ambito della nuova gestione.


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ALLEGATO 3

5-01231 Burgio e Rocchi: Licenziamenti del personale Arsenale Militare di La Spezia.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto richiesto dall'onorevole Burgio relativamente alle condizioni di precarietà lavorativa dei lavoratori assunti alle dipendenze delle ditte consorziate, assegnatarie dell'appalto concesso dall'Arsenale di La Spezia al Consorzio Labor Società Cooperativa, passo ad illustrare le notizie acquisite presso il competente ufficio ispettivo.
La Direzione provinciale dei lavoro di La Spezia, ha reso noto di avere appreso le notizie richieste presso la Direzione dell'Arsenale, l'Ufficio Spedizioni (Maribase), la Direzione di Commissariato (Maricommi) e la Direzione Magazzini (Diremag).
In particolare:
1) in data 16 giugno 2005 è stato stipulato il contratto tra la Commiservizi (in rappresentanza dell'Amministrazione della Difesa) e il Consorzio Italiano Cooperativo Labor Soc. Cooperativa, in base al quale il consorzio, affidando i lavori a tre Cooperative (la CO.S.MA.P. a.r.l, la TRA.S.MAR. Srl e la WORLD WORKING Scarl) si obbligava a fornire prestazioni di manovalanza per operazioni di carattere occasionale ed urgente;
2) nel contratto è espressamente specificato che «gli operai dipendono dalla ditta e non hanno, né potranno pretendere di avere, nessun rapporto diretto o indiretto con l'Amministrazione», la quale pertanto risulta estranea ai rapporti di natura economica intercorrenti tra l'impresa e i dipendenti. Tale circostanza è stata confermata dalle Direzioni dell'Arsenale interpellate, le quali hanno precisato che ogni singolo comando si rivolge al responsabile della ditta, il quale decide la lista dei lavoratori da inviare, rileva le presenze e dà le direttive;
3) per quanto riguarda le asserite condizioni di precarietà in cui verserebbero i lavoratori, nel contratto menzionato si sottolinea più volte il carattere saltuario del servizio, evidenziando che l'appalto in questione ha lo scopo di assicurare prestazioni di manovalanza per operazioni di carattere occasionale ed urgente. Viene inoltre specificato che «l'Amministrazione può richiedere, in base alle esigenze del momento, le prestazioni nella quantità che, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessarie per l'esecuzione del servizio»;
4) gli Ufficiali dell'Arsenale interpellati, nel confermare la saltuarietà delle prestazioni richieste, hanno però precisato che l'esigenza della manodopera, pur oscillando nella quantità, sussiste nella sostanza ogni mese;
5) per quanto riguarda l'organizzazione dei turni lavorativi, il contratto intercorrente tra le parti, stipulato espressamente allo scopo di fronteggiare situazioni di urgenza, prevede che le richieste di prestazione di manovalanza debbano pervenire alla ditta almeno tre o sei ore prima di quella stabilita per l'inizio dei lavori; nel caso invece di utilizzo di attrezzature tecniche i termini sono di 24 e 48 ore, a seconda che il lavoro debba essere svolto nel luogo in cui ha sede l'impresa stessa o in altra località. Sono inoltre previste indennità nel caso in cui l'Amministrazione revochi, per motivi non


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dipendenti dall'impresa, l'ordine di eseguire un servizio e l'impresa dimostri di avere già disponibili gli operai e le attrezzature tecniche.

Dalle informazioni acquisite nelle Direzioni dell'Arsenale non risulterebbe che, poco prima dell'inizio del servizio, l'Amministrazione abbia mai revocato l'ordine precedentemente impartito.
Il Ministero della difesa, sentito al riguardo per competenza, nell'evidenziare che la questione deve essere ricollegata alla situazione di sofferenza nella quale versa l'intero sistema degli Arsenali Militari Marittimi a causa della grave carenza di risorse finanziarie, ha assicurato di seguire con attenzione l'evolversi delle problematiche occupazionali dei complessi industriali operanti nel settore militare.


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ALLEGATO 4

5-01232 Pedica e Borghesi: Prestazioni creditizie agevolate erogate dall'Inpdap.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione presentata dall'onorevole Pedica, inerente il decreto del Ministro dell'economia n. 45 del 7 marzo scorso, passo ad illustrare quanto comunicato in merito dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento e dall'INPDAP.
In particolare, l'Istituto di previdenza, al fine di chiarire la portata delle previsioni recate dal regolamento n. 45/07, ha reso noto che con l'articolo 1, commi 242 e seguenti della legge 662/96, è stata istituita presso l'INPDAP la Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, disciplinata dal relativo regolamento di esecuzione decreto ministeriale n. 463/98, che ricomprende sia i dipendenti statali che i dipendenti pubblici iscritti a fini pensionistici presso una delle Casse Pensioni amministrate dall'INPDAP.
L'iscrizione comporta il versamento di un contributo obbligatorio a carico dell'iscritto dello 0,35 per cento trattenuto e versato dall'Amministrazione d'appartenenza e calcolato sulla retribuzione contributiva e pensionabile determinata ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 335/95.
Poiché dalla possibilità di fruire di prestazioni creditizie erano rimasti esclusi numerosi dipendenti pubblici iscritti ai fini pensionistici presso altri Enti o Gestioni diverse dall'INPDAP, con l'articolo 347 della legge 266/05, ed il relativo regolamento attuativo decreto ministeriale 45/07, il legislatore ha inteso sanare la disparità di trattamento verificatasi tra soggetti appartenenti al medesimo comparto, prevedendone l'iscrizione al fondo credito alle stesse condizioni dei dipendenti iscritti obbligatoriamente.
Inoltre, considerato che all'atto dei collocamento in quiescenza i dipendenti precedentemente iscritti restavano esclusi dalle prestazioni della Gestione, col su menzionato decreto ministeriale 45/2007, ne è stata prevista l'iscrizione mediante versamento di un contributo ridotto allo 0,15 per cento e la possibilità, per quanti non intendessero aderire, d'esercitare il diritto di recesso entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto 45/07, ovvero entro sei mesi a decorrere dalla prima trattenuta contributiva effettuata sul cedolino di stipendio o di pensione.
Dall'imposizione contributiva sono esclusi i pensionati che percepiscono una pensione lorda inferiore relativa ai 600 euro.
In particolare l'INPDAP ha fornito ampie assicurazioni circa la pubblicità che verrà data al decreto, oltre che via web e sulle pagine televideo dedicate all'Istituto, attraverso un opuscolo che sarà spedito al domicilio dei pensionati e che conterrà in termini comprensibili e sintetici:
termini e modalità di manifestazione della volontà di non aderire alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, di cui all'articolo 1, comma 245, della legge n. 662/96, ovvero di esercizio della facoltà di recesso, con relativa modulistica;
entità del contributo da versare, con esempi di quantificazione degli effettivi importi;
concisa descrizione delle tipologie di prestazioni cui è possibile accedere.


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ALLEGATO 5

5-01233 Allasia: Incertezza occupazionale per i dipendenti della Comital Siag.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione presentata dall'onorevole Allasia, inerente le vicende del gruppo Comital-Siag, passo ad illustrare le notizie acquisite presso i competenti uffici.
La nuova gestione Comital SpA, in un primo incontro con le Organizzazioni sindacali e le RSU, svoltosi nello scorso mese di ottobre, evidenziava la necessità di misure strutturali volte a risolvere le criticità aziendali ancora sussistenti.
A tal fine, il 19 dicembre, veniva presentato un piano industriale articolato nei seguenti punti principali:
un incremento dei volumi di produzione degli stabilimenti Comital di Spinetta Marengo, di Volpiano e di Nembro attraverso un miglior utilizzo degli impianti ed opportuni investimenti;
un accorpamento di alcuni stabilimenti di Comital Cofresco, di dimensioni critiche, senza decrementi della produzione complessiva della stessa Comital Cofresco;
un miglioramento degli standard qualitativi dei prodotti finiti;
un accentramento presso la Capogruppo delle funzioni di Amministrazione, risorse umane, acquisti e, in misura minore, di qualità e logistica, con conseguenti risparmi di personale;
un processo riorganizzativo finalizzato all'accorpamento di posizioni organizzative in tutte le funzioni, con conseguenti risparmi di personale.

Tale piano industriale prevedeva, in connessione a tali ultimi processi, una riduzione del personale non direttamente adibito ad attività produttive.
Dopo un primo confronto sul piano industriale, con comunicazione in data 22 gennaio 2007 Comital SpA avviava la procedura di mobilità per le unità produttive di Volpino (Torino) e Nembro (Bergamo) per un totale di 50 lavoratori.
Dopo i 45 giorni di confronto sindacale previsti dalla legge 223/91, lo stesso non produceva risultato alcuno e le parti se ne davano reciprocamente atto con un verbale di mancato accordo sottoscritto in data 9 marzo 2007.
Comital dava notizia di quanto sopra al Ministero del lavoro del quale, con lettera del successivo 14 marzo, chiedeva l'intervento per l'avvio dell'esame congiunto in sede pubblica.
Lo scorso 8 maggio, presso la sede del Ministero che rappresento, le parti hanno raggiunto un'intesa i cui punti sostanziali sono i seguenti:
l'Azienda ha richiesto un periodo di CIGS per crisi aziendale per 12 mesi, per un numero massimo di 50 persone, in forza presso gli stabilimenti di Volpiano e Nembro, a decorrere dal 1o giugno 2007;
i criteri di individuazione dei lavoratori da collocare in CIGS sono improntati ad esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali. Qualora la medesima posizione organizzativa sia ricoperta da più lavoratori, per la scelta dei dipendenti da collocare in CIGS, si farà ricorso al criterio dei carichi di famiglia e dell'anzianità aziendale;
poiché l'adozione di una rotazione nella sospensione determinerebbe un forte


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depotenziamento degli strumenti di gestione non traumatica delle eccedenze strutturali, non si farà luogo a rotazione;
nell'ambito delle entità numeriche indicate nell'avvio della procedura di mobilità (38 lavoratori per l'unità di Volpiano e 12 lavoratori per l'unità di Nembro) e tenuto conto degli altri strumenti di gestione degli esuberi e dei riassorbimento di parte dei lavoratori sospesi per effetto del piano di risanamento, saranno collocati in mobilità i lavoratori che verranno individuati come eccedenti in base alle esigenze tecnico organizzative e produttive aziendali e che non vi si opporranno;
ricollocazione professionale (outplacement) gestita da una Società di assistenza alla ricollocazione professionale, regolarmente iscritta agli appositi albi previsti dalla vigente normativa, scelta da Comital che provvederà a pagare i compensi. Il programma di ricollocazione professionale è finalizzato al reperimento per i lavoratori Comital di alternative occupazionali esterne alla Comital stessa;
allo scopo di ridurre il numero dei lavoratori eccedenti conservando per una parte di loro un'occupazione alle dipendenze di Comital S.p.A., l'Azienda potrà avvalersi della facoltà di assegnazione a mansione diversa da quella svolta.

Le parti hanno infine concordato di incontrarsi ogni qualvolta una di esse lo richieda per verificare lo stato di avanzamento del piano industriale, del piano di gestione delle eccedenze strutturali e di reintegro in attività lavorativa del personale in temporaneo esubero e, in ogni caso, hanno fissato due incontri precisamente per il prossimo 30 novembre ed il 30 aprile 2008.


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ALLEGATO 6

5-01288 Delbono e Betta: Proroga del termine per la formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro per i lavoratori addetti alle operazioni di montaggio di ponteggi.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole Betta solleva l'attenzione sulle disposizioni recate dall'articolo 36-quater del decreto legislativo n. 235/2003, attuativo della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
L'articolo citato prevede, al comma 6, che i lavoratori addetti alle operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi ricevano una formazione adeguata e mirata alle suddette operazioni attraverso appositi corsi, precisando che tale attività formativa deve avere carattere teorico-pratico; il successivo comma 8, dispone, inoltre, che in sede di Conferenza Stato-Regioni, devono essere individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi dei predetti corsi.
Come ricordato dall'onorevole interrogante nell'atto ispettivo, il Ministero che rappresento, con circolare n. 30, dell'11 novembre 2006, ha provveduto ad effettuare dei chiarimenti in ordine all'articolo in argomento e, in particolare sui ponteggi su ruote ed altre attrezzature per l'esecuzione dei lavori temporanei in quota in relazione agli obblighi di redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio e sui previsti corsi di formazione.
In quella sede si è precisato che il termine di due anni, di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 36-quater, entro il quale gli addetti alle attività predette sono tenuti a partecipare ai relativi corsi di formazione decorre dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del citato Accordo in Conferenza Stato-Regioni, intervenuta in data 23 febbraio 2006. L'Accordo, del resto, come su specificato costituisce, proprio per i suoi contenuti in ordine ai corsi di formazione, un antecedente necessario; in questo senso la decorrenza dei due anni dalla pubblicazione dell'Accordo discende, in qualche modo, dagli stessi rinvii interni dell'articolo in questione.
Per il periodo transitorio, nelle more dell'effettuazione della formazione, l'esperienza in materia può essere autocertificata dallo stesso lavoratore addetto, ai sensi di legge, sotto la propria responsabilità.
La circolare in argomento, pur se non può, per sua stessa natura, avere forza di legge, come evidenziato dallo stesso onorevole interrogante, è, però, un atto condiviso da tutti i soggetti competenti in materia, intervenendo dopo il predetto Accordo Stato-Regioni ed avendo tra i suoi destinatari anche il Coordinamento tecnico delle Regioni. È evidente, comunque, che è necessario procedere nei tempi più brevi possibili all'attivazione dei corsi di che trattasi, al fine di tutelare i lavoratori sotto il profilo della salute e sicurezza.


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ALLEGATO 7

5-01229 Rossi Gasparrini: Lavoro familiare e conciliazione dei tempi.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole Rossi Gasparini con l'atto ispettivo cui passo a rispondere pone una questione di grande rilievo ovvero quella del lavoro familiare e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La partecipazione delle donne al mercato del lavoro è, infatti, come non ha mancato di ribadire in più occasioni il Ministro Damiano una risorsa determinante per la competitività e la crescita dei Paese ed in particolare per il Mezzogiorno, dove nel 2006 il tasso di occupazione femminile era ancora al 24,2 per cento.
Le preoccupazioni e gli auspici espressi nella interrogazione sono adeguatamente considerati nelle politiche del Governo in favore della famiglia.
La legge finanziaria per il corrente anno ha previsto, infatti, che una quota del Fondo per le politiche della famiglia, il cui importo totale è pari a 220 milioni di euro, possa essere destinata al finanziamento di azioni di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 53/2000, così come modificato dalla stessa legge finanziaria, che ne ha ampliato la platea dei beneficiari e le tipologie di intervento.
Si tratta, come e noto, di misure volte a favorire forme di flessibilità di orario e dell'organizzazione del lavoro (rapporto a tempo parziale, telelavoro, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato) per lavoratrici e lavoratori con esigenze di carattere familiare, nonché programmi di formazione al rientro dai periodi di congedo e azioni di sostituzione per i titolari di impresa o per i lavoratori autonomi.
Vanno inoltre menzionati, sempre a carico del Fondo per le politiche della famiglia, altri interventi volti ad implementare il sistema dei servizi per le famiglie, che sii stanno realizzando d'intesa con le regioni, quali la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie, d'intesa con il Ministero della salute.
Il Governo ritiene, inoltre, necessario proseguire, con il concorso delle parti sociali, negli interventi già avviati con la legge finanziaria per il 2007, attraverso una maggiore riduzione del cuneo fiscale per le assunzione di donne nelle aziende del Mezzogiorno e una serie di misure per favorire l'integrazione delle donne nel mercato del lavoro.
In particolare, sono allo studio le seguenti misure che saranno concretamente valutate con l'apporto delle diverse forze coinvolte:
nel quadro del riordino complessivo degli incentivi, si intende promuovere l'adozione, da parte delle imprese, di strumenti di flessibilità dell'orario di lavoro, di diffusione del part-time collegato a compiti di cura, nonché di altre iniziative relative ai servizi per l'infanzia;
si vuole introdurre criteri preferenziali a favore delle giovani donne per l'accesso al Fondo microcredito che verrà istituito per incentivare le attività innovative dei giovani;
si intende destinare una quota di risorse destinate alla formazione per i programmi mirati alle donne durante l'intero percorso della vita;
si propone di adottare sistemi di raccolta ed elaborazione dei dati in grado


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di fare emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere, anche di tipo retributivo;
nell'ambito della riforma degli ammortizzatori sociali si presterà, inoltre, una particolare attenzione al sostegno delle donne nei periodo di inattività connessi alla maternità.

Il Dipartimento delle Politiche per la Famiglia, ha inoltre evidenziato come il costante e significativo aumento della denatalità non sia causato da disaffezione alla maternità ma, soprattutto, da altri fattori, come è stato autorevolmente rilevato anche nel corso della Conferenza della famiglia che si è recentemente svolta a Firenze. Oltretutto, sulla base dell'esperienza di altre realtà territoriali, quali i Paesi, soprattutto, del Nord Europa, si è rilevato che ad alti tassi di partecipazione al mondo del lavoro possono corrispondere alti tassi di fertilità.
La differenza tra l'una e l'altra realtà è data dall'attuazione di serie politiche di conciliazione tra lavoro e famiglia: servizi di cura per l'infanzia, servizi per gli anziani non autosufficienti, possibilità di ricorrere al rapporto di lavoro a tempo parziale e a forme flessibili di orario di lavoro.
Quanto alla specifica richiesta dell'apertura di un tavolo di concertazione, si rappresenta che il 19 aprile scorso si è svolta una riunione, nel corso della quale il Ministro delle politiche per la famiglia ha incontrato le parti sociali e i rappresentanti degli Enti locali al fine di approfondire gli aspetti applicativi del nuovo testo dell'articolo 9 della legge n. 53 del 2000. In tale sede le parti sociali sono state invitate a far pervenire suggerimenti e proposte, dei quali, unitamente a quelli emersi nel corso della riunione stessa, si terrà conto nell'elaborazione del nuovo decreto interministeriale (Famiglia - Lavoro - Pari opportunità) che dovrà disciplinare i criteri per la concessione dei contributi previsti dal suddetto articolo 9, nonché ai fini di un'eventuale revisione normativa.
È poi in corso di definizione un'intesa in sede di Conferenza unificata - per la quale sono in corso di ultimazione gli approfondimenti a livello tecnico - avente ad oggetto il riparto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, in cui sono stabiliti i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità con cui le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. A tali finalità il decreto di riparto del Fondo per le politiche della famiglia destina, per l'anno in corso, ulteriori 50 milioni di euro.
Sempre con riferimento al lavoro di cura, in questo caso svolto professionalmente, si segnala infine che si sta provvedendo alla definizione di un accordo tra Dipartimento per la Famiglia, Lavoro, Istruzione, con le regioni e le province autonome per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.