Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 18 luglio 2007


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ALLEGATO

Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. C. 2849 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2849 Governo, recante «Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro», in corso di esame presso le Commissioni XI e XII della Camera;
rilevato che il testo contiene principi e criteri direttivi, cui occorre conformarsi in sede di esercizio della delega, che contemplano specifiche misure volte ad attuare, in diversi settori, un riassetto della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, assicurando il rispetto delle disposizioni comunitarie e la conformità all'articolo 117 della Costituzione ed agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, e garantendo altresì l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, come si evince dalle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1;
evidenziato che la norma di delega di cui all'articolo 1 è riconducibile, nel suo complesso, alle materie «tutela e sicurezza del lavoro» e «tutela della salute», afferenti alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, e che la medesima norma di delega appare altresì riconducibile, considerate le sue finalità e l'esplicita statuizione in essa contenuta, alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», parametro in ordine al quale opera la competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
rilevato che le disposizioni del provvedimento che recano norme precettive contengono anch'esse norme che attengono prevalentemente alle predette materie della tutela e sicurezza del lavoro e tutela della salute, e che occorre altresì considerare che talune disposizioni del testo presentano profili che incidono su ambiti connessi con materie di legislazione esclusiva dello Stato, quali «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», cui si riferiscono gli articoli 4 e 12 del testo in esame, «ordinamento civile e penale», cui si riferisce l'articolo 9 del provvedimento, e «sistema tributario e contabile dello Stato», cui fa riferimento l'articolo 10 del testo in esame;
evidenziato che in sede di esercizio della delega, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), quale primo criterio indicato al Governo, dovrà tenersi conto del quadro delineato dall'articolo 117 della Costituzione;
rilevato, con riferimento ai criteri di cui alle lettere g), m), e p), di cui all'articolo 1, comma 2, che si statuisce, rispettivamente, la revisione dei requisiti e delle funzioni di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, anche attraverso idonei percorsi formativi, l'affermazione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulle


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competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro acquisite attraverso percorsi formativi mirati, l'inserimento della materia della salute e della sicurezza sul lavoro nei programmi scolastici ed universitari e nei percorsi di formazione;
considerato che il criterio di cui alla lettera i) dell'articolo 1, comma 2, tende a definire una sede idonea ad individuare linee concordate di applicazione sul territorio nazionale delle normative di sicurezza e prevede altresì, in un'ottica di sussidiarietà e coordinamento sul territorio degli interventi in materia di sicurezza, il potenziamento del ruolo dei comitati regionali di coordinamento; e che il criterio di cui alla lettera o) prescrive l'attivazione di un sistema informativo costituito da ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con il contributo del CNEL;
rilevato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, i decreti attuativi della delega sono adottati con decreto interministeriale, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
considerato che l'articolo 4 dispone che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sia disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 626 del 1994 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 1, comma 2, lettera i), affinché appaia chiaro che nell'esercizio della delega il Governo debba conformarsi all'articolo 117 della Costituzione in ordine al contenuto dell'intera lettera i) e segnatamente affinché il coordinamento ivi previsto si configuri quale un obiettivo da perseguire e non uno specifico potere da esercitare, essendo il potere di indirizzo e coordinamento escluso in una materia quale quella della tutela e sicurezza del lavoro, che l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, assegna alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni, in ossequio ai consolidati orientamenti della giurisprudenza costituzionale;
b) valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle regioni, in sede di Conferenza Stato-Regioni, nella fase attuativa del finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché in materia di promozione della sicurezza e tutela del lavoro, con particolare riferimento alla definizione di criteri generali di riparto delle risorse, incidendo tali finanziamenti su materia di competenza legislativa concorrente.