Commissioni Riunite VII e IX - Luned́ 23 luglio 2007


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ALLEGATO

Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale (C. 1825 ed abb.).

RIFORMULAZIONI

ART. 2.

Al comma 1 premettere il seguente:
01. La raccolta pubblicitaria per conto di una pluralità di emittenti televisive o fornitori di contenuti in ambito locale, anche costituiti in consorzio, è consentita purché la concessionaria di pubblicità non raccolga pubblicità per emittenti televisive o fornitori di contenuti in ambito nazionale. In ogni caso uno stesso soggetto non può, né direttamente né indirettamente, raccogliere al tempo stesso pubblicità per emittenti o fornitori di contenuti operanti in ambito nazionale e locale.
2. 32 (nuova formulazione)Sgobio, Tranfaglia, Soffritti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le società concessionarie che effettuano la raccolta pubblicitaria per le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale, indipendentemente dalla piattaforma trasmissiva e dalle modalità di diffusione dei relativi programmi, sono tenute a presentare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, contestualmente alla loro diffusione al pubblico, i listini trimestrali, semestrali o annuali relativi ai prezzi di vendita della pubblicità, specificando, nella comunicazione, i diversi prezzi per fascia oraria, nonché tutte le tipologia di offerte speciali, sconti e promozioni. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dei principi di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, vigila sulle dinamiche dei prezzi di vendita degli spazi pubblicitari e accerta l'esistenza di condotte e di intese restrittive della libertà di concorrenza nel relativo mercato. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al Capo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. 38. (nuova formulazione)Falomi, Mario Ricci, Titti De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Olivieri, Locatelli.

Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: indipendentemente dal numero di ore settimanali di trasmissione.
2. 239. (nuova formulazione)Barbi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le risorse frequenziali liberate, in applicazione del comma 3, dagli operatori in posizione dominante ai sensi del comma 1, sono cedute o assegnate ai soggetti che ne facciano richiesta, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo i principi e le procedure di cui all'articolo 3.
2. 217. (nuova formulazione) De Laurentiis.


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Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di ridurre le barriere di ingresso al mercato, riesamina la delibera 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, prevedendo requisiti soggettivi più accessibili e meno onerosi per il rilascio delle autorizzazioni ai fornitori di contenuti.
2. 230. (nuova formulazione) De Biasi, Velo, Fiano, Zunino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-ter. Fatta salva la disciplina specifica per il soggetto concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo, i fornitori di contenuti autorizzati alle trasmissioni in ambito nazionale non possono differenziare i dati e i servizi digitali sul territorio.
2. 228. (nuova formulazione) De Biasi.

ART. 6.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) l'articolo 23, comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. Fatto salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale all'interno di ciascun bacino di utenza, e nel rispetto della definizione di ambito locale televisivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), un medesimo soggetto può detenere anche tramite società controllate e/o collegate, un numero plurimo di concessioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'attività televisiva in ambito locale. In caso di diffusioni interconnesse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29».
6. 500. (nuova formulazione dell'emendamento 2. 206 Caparini).

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis)
all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «legislazione vigente in materia» sono aggiunte le seguenti: «e alle pronunce e linee guida emesse dal Garante per la protezione dei dati personali»
* 6. 501. (nuova formulazione dell'emendamento *2. 22. Barbieri).

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis)
all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «legislazione vigente in materia» sono aggiunte le seguenti: «e alle pronunce e linee guida emesse dal Garante per la protezione dei dati personali».
*6.502 (nuova formulazione dell'emendamento *2. 149 Romani).

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «legislazione vigente in materia» sono aggiunte le seguenti: «e alle pronunce e linee guida emesse dal Garante per la protezione dei dati personali».
*6.503. (nuova formulazione dell'emendamento *2. 186 Bono).

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «libertà fondamentali» sono aggiunte le seguenti: «Il trattamento di cui al presente comma assicura altresì una elevata tutela agli interessati, nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione


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ed efficacia delle relative modalità di esercizio».
6. 504. (nuova formulazione dell'emendamento 2.147 Romani).

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 2-bis, comma 4, della legge 20 marzo 2001, n. 66 dopo le parole: «degli standard tecnici DAB (digital audio broadcasting)» sono aggiunte le seguenti: «o altri standard analoghi sulla base del principio di neutralità tecnologica ove gli stessi siano stati adottati in ambito comunitario e coordinati, anche al fine di garantire l'interoperabilità, attraverso specifiche conferenze internazionali per la radiodiffusione».
6-ter. Il Ministero delle comunicazioni attua le procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per servizi radiofonici in tecnica digitale.
6. 505. (nuova formulazione dell'emendamento 2.229 Fiano).

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) all'articolo 2, comma 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:
p) ambito locale televisivo, l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione «ambito locale televisivo» riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale».
6. 506. (nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 2.0204 Caparini).