V Commissione - Marted́ 24 luglio 2007


Pag. 117

ALLEGATO 1

Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione. Nuovo testo C. 2272-ter Governo.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Ministero dell'economia e delle finanze.

(Articolo 1, comma 1) Reintroduzione del tempo pieno nella scuola primaria) - In merito alle obiezioni sollevate dal Servizio Bilancio circa i riflessi finanziari conseguenti alla reintroduzione dell'organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno, nel condividere le perplessità del servizio stesso, si fa presente che lo scrivente, in sede di esame del provvedimento, al fine di garantire la neutralità finanziaria dell'iniziativa aveva richiesto di sostituire il secondo periodo del comma con il seguente: «La predetta organizzazione è realizzata nei limiti della dotazione dell'organico di diritto determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, ai sensi della normativa vigente. Il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per le attività di tempo pieno e tempo prolungato devono essere individuati nell'organico di diritto.» Ciò allo scopo di contingentare preventivamente l'entità complessiva dei posti finalizzati allo scopo, evitando di attivarne ulteriori in sede di «organico di fatto».
Circa, poi, i chiarimenti richiesti in ordine alla individuazione delle risorse: già iscritte in bilancio, effettivamente disponibili per finanziare il piano di intervento previsto dal presente comma, si fa presente che puntuali elementi informativi non possono che essere forniti dal Ministero della Pubblica Istruzione in quanto si tratta di fondi da individuare estrapolandoli dagli stanziamenti complessivi relativi ai capitoli di spesa di personale e di funzionamento, ai quali, tra l'altro, è imputata la spesa in questione.
A tal riguardo, si fa presente che non possono che confermarsi le osservazioni del Servizio bilancio circa la congruità delle risorse disponibili in relazione agli oneri conseguenti alla realizzazione del piano, considerato che lo stesso è finalizzato all'incentivazione ed all'incremento dell'offerta di tempo pieno da parte della scuole, anche in relazione alle esigenze di sostegno ai disabili e di integrazione sociale dei minori immigrati.
In ogni caso, al fine di verificare la neutralità finanziaria del predetto piano la norma dovrebbe prevedere che lo stesso venga definito con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanza.

Ministero della Pubblica Istruzione.

(Articolo 1, comma 1) (Reintroduzione del tempo pieno): La norma nel prevedere la reintroduzione del tempo pieno nella scuola primaria, da realizzarsi comunque nell'ambito delle consistenze complessive di organico annualmente assegnate a livello regionale, stabilisce, altresì, che detta reintroduzione venga attuata sulla base di un piano triennale di intervento, predisposto con coinvolgimento delle altre istituzioni competenti in materia di diritto allo studio e programmazione dell'offerta formativa: La stessa norma precisa che il finanziamento del «piano è, comunque, realizzato, nell'ambito delle esistenti disponibilità di bilancio. Conseguentemente


Pag. 118

nessun maggiore onere può derivare a carico della finanza pubblica, in quanto la predisposizione del piano medesimo potrà essere disposta previa ricognizione delle risorse già destinate alle finalità in questione: Per garantire la neutralità finanziaria, il secondo periodo del comma in esame potrebbe essere sostituito con il seguente:
«La predetta organizzazione è realizzata nei limiti della dotazione complessiva dell'organico determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia, e delle finanze, ai sensi della normativa vigente. Il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per le attività di tempo pieno e tempo prolungato devono essere individuati nell'ambito dell'organico cui al precedente periodo.

Ministero dell'economia e delle finanze.

(Articolo 1, comma 1) (In risposta alle osservazioni del Ministero della Pubblica istruzione. - Si prende atto delle controdeduzioni fornite dal M.P.I. in ordine alle osservazioni formulate dalla commissione Bilancio della Camera e si condividono le modifiche per quanto riguarda l'organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno. In ogni caso si concorda con le perplessità già espresse dalla Commissione Bilancio in ordine alla congruità delle risorse disponibili relative agli oneri conseguenti alla realizzazione del piano di intervento, considerato che lo stesso è finalizzato all'incentivazione ed all'incremento dell'offerta di tempo pieno da parte delle scuole, anche in relazione alle esigenze di sostegno ai disabili e di integrazione sociale dei minori immigrati. Si fa presente, quindi, che, al fine di verificare la neutralità finanziaria del predetto piano, la norma dovrebbe prevedere che lo stesso venga definito con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Ministero dell'economia e delle finanze.

(Articolo 1, commi 5 e 6) (Compensi ai componenti delle commissioni degli esami di Stato) - Si concorda con le osservazioni della Commissione Bilancio.

Ministero della Pubblica Istruzione.

(Articolo 1, commi 5 e 6) (Commissioni, esami di Stato): - Relativamente alla norma che disciplina i compensi per i componenti delle commissioni per gli esami di Stato da corrispondere per l'anno 2007 si forniscono i parametri utilizzati nella relazione tecnica, inviata da ultimo al Ministero dell'economia e delle finanze.
Numero classi non statali paritarie e legalmente riconosciute (a) 2.283;
Numero dei commissari interni (b) = (a)x36.849;
Compenso base per funzione commissario interno (c)399;
Compenso per residenti nel Comune (d) = 171;
Compenso per il commissario interno (e)(c)+(d) = 570;

Totale compensi lordo-dipendente (f(b)x(e) = 3.903.930,00;
INPDAP sul compenso base (g)=(b.)x(c)x0,242 = 661.325.74
IRAP sul compenso base (h)(b)x(c)x 0,085 = 232.283,84;

Totale onere per commissari (j)=(f+(g)+(h) = 4.797.539,58.

Totale onere arrotondato 4.800.000,00.

Si precisa, poi, che a seguito della predetta quantificazione l'articolo 1, comma 6 è così riformulato;
Il limite di spesa di euro 138.000.000 di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. i, è elevato a euro 183.000.000 ivi compresi gli oneri derivanti


Pag. 119

dall'attuazione della lettera e, comma 5, determinati in euro 4.800.000. Al maggiore onere complessivo, pari ad euro 45.000.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
In merito all'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura dell'onere dall'articolo 1, comma 634, della legge n. 296 del 2006 ed iscritte nel capitolo 1287 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, si fa presente che il parziale importo di euro 91.500.000, risultante dalla banca-dati della RGS, rappresenta una frazione in dodicesimi: dell'intera somma relativa all'autorizzazione di spesa prevista dalla medesima legge finanziarla 2007, la quale comunque resta, confermata per l'intero importo iscritto nell'articolo 1, comma 634, di detta legge. Si precisa, infine che la quota-parte delle risorse da utilizzare a copertura degli interventi recati dall'articolo in esame non pregiudica la realizzazione degli altri interventi previsti a valere sulle risorse finanziarie in questione.

Ministero dell'economia e delle finanze.

(Articolo 1, comma 6) - Nel prendere atto dei chiarimenti forniti in merito all'effettiva disponibilità delle risorse previste per la copertura del maggior onere derivante dalla disposizione, si ritiene che, come già richiesto, da ultimo con nota a 8958 1)2007, la relazione tecnica dovrebbe fornire ulteriori elementi di dettaglio circa la richiesta integrazione del limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 1/2007 di ulteriori 45 milioni di euro.

Ministero dell'economia e delle finanze.

(Articolo 1, comma 7) (Esami conclusivi della scuola secondaria di primo grado). - In merito alla portata finanziaria della norma, per quanto concerne in particolare la previsione di un'ulteriore prova scritta nell'ambito dell'esame conclusivo della scuola secondaria di primo grado, non si ritiene che l'iniziativa possa recare oneri aggiuntivi connessi ad esigenze di carattere logistico ed organizzativo, considerato che ci si avvarrebbe, anche in tal caso, delle stesse strutture nonché della stessa commissione, peraltro interna, fatta eccezione per il presidente, utilizzate per le altre prove di esame.

Ministero della Pubblica Istruzione.

(Articolo 1, comma 7) (Esami conclusivi della scuola secondaria di I grado): In merito a quanto richiesto, si precisa che le esigenze di carattere logistica e organizzativo possono essere tutte soddisfatte nell'ambito delle risorse esistenti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Nessun maggiore onere si configura, pertanto, per la finanza pubblica.

Ministero della Pubblica Istruzione.

(Articolo 1, comma 13) (Stabilità dell'organico delle istituzioni scolastiche) - La norma è finalizzata, sostanzialmente, a dare una stabilità alle dotazioni organiche dette, scuole e non introduce alcun irrigidimento nell'impiego dei personale docente. Circa, poi, l'osservazione che dall'applicazione della norma possano derivare ulteriori spese si propone di integrare la norma in esame come segue: «Dal presente comma non devono derivare nuovi e maggiori oneri e carico dei bilancio dello Stato.

Ministero dell'economia e delle finanze.

(Articolo 1, comma 21) (Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica). La nota di verifica evidenzia che la disposizione recata dal comma in esame, di fatto, sottrae l'Agenzia per lo sviluppo dell'autonomia scolastica all'applicazione


Pag. 120

della normativa generale sulle agenzie al servizio delle Amministrazioni pubbliche. Si osserva che il comma in argomento fornisce soltanto generici princìpi in ordine alla organizzazione ed al funzionamento della struttura di cui trattasi. Si ribadisce, pertanto, il parere assolutamente contrario alla modifica delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 610 e 611 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto con la soppressione del riferimento agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300/1999 verrebbe a mancare per l'Agenzia di cui trattasi il necessario quadro normativo di riferimento. In particolare si conferma, il parere contrario alla previsione che la gestione contabile dell'Agenzia possa essere adottata in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.
Infine, corre l'obbligo di rappresentare che l'Agenzia per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, con l'accordo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2008-2009 dell'11 giugno 2007, è stata inserita tra gli enti di ricerca.

Ministero della Pubblica Istruzione.

(Articolo 1, comma 21) (Agenzia nazionale per l'autonomia scolastica): Circa quanto osservato in merito alle modalità di organizzazione dell'Agenzia, si richiama l'attenzione sulla prevista emanazione, nella norma in esame, di apposito regolamento, da adottarsi previo parere delle Commissioni parlamentari. Pertanto, nella predisposizione dello stesso possono essere disciplinati tutti gli aspetti peculiari per il funzionamento della stessa, anche con specifico riferimento alla prevista deroga delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. Tuttavia si propone di integrare il comma nel senso di prevedere anche il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'emanazione del regolamento.

Ministero dell'economia e delle finanze.

(Articolo 1, comma 21) - In risposta alle osservazioni del Ministero della Pubblica Istruzione si ribadisce il parere assolutamente contrario alla modifica delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 610 e 611 della legge 27 dicembre 2005, n. 296, in quanto con la soppressione del riferimento agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300/1999 verrebbe a mancare per l'Agenzia di cui trattasi (istituita presso il MPI e subentrata nei compiti e nelle funzioni dei soppressi enti INDIRE ed I.R.R.E.) il necessario quadro normativo di riferimento. Infatti, come evidenziato nella nota di verifica della Commissione Bilancio, la disposizione recata dal coni ma in esame, di fatto, sottrae l'Agenzia per lo sviluppo dell'autonomia scolastica all'applicazione della normativa generale sulle agenzie al servizio delle Amministrazioni pubbliche. In particolare si conferma il parere contrario alla previsione che la gestione contabile dell'Agenzia possa essere adottata in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

Ministero dell'economia e delle finanze.

(Articolo 1, comma 23) (Norme in materia di peso, trasporto e uso dei libri di testo). - Si concorda con le osservazioni della Commissione Bilancio.

Ministero della Pubblica Istruzione.

(Articolo 1, comma 23) (Peso libri di testo): Circa l'osservazione formulata, si propone di integrare la norma come segue: Dall'attuazione della presente disposizione non devono conseguire nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ministero dell'economia e delle finanze.

(Articolo 1, comma 23, lettera a)) - In risposta alle osservazioni del Ministero della pubblica istruzione si ritiene che la proposta integrazione della disposizione non sia sufficiente a garantire l'invarianza della spesa, in quanto dalla corresponsione


Pag. 121

del trattamento di missione e di rimborsi spese ai componenti del Comitato derivano oneri che varino quantificati nella relazione tecnica e di cui va indicata la copertura.

Ministero dell'economia e delle finanze.

(Articolo 1, comma 24) (Accelerazione delle procedure relative alla definizione delle domande di riscatto già presentate). - La disposizione è volta a prevedere modalità per la definizione delle domande di riscatto, ricongiunzione e computo ai fini pensionistici presentate dal personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione prima del 31 agosto 2000 e non ancora definite. A tal fine, la proposta, normativa prevede che i medesimi dipendenti possano sottoscrivere; ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dichiarazioni sostitutive delle certificazioni dei servizi prestati e dichiarati in tali istanze, che saranno inoltrate per via telematica dal Ministero della pubblica istruzione all'ente previdenziale INPDAP per la trattazione. Il conseguente onere è valutato in 5 milioni di euro e coperto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge n. 296 del 2006.
Il Servizio Bilancio, circa il predetto onere, evidenza la necessità di chiarire i motivi dell'onere stesso e di acquisire l'avviso del Governo in merito alla disponibilità delle risorse da utilizzare a copertura senza pregiudicare altri interventi.
Al riguardo, premessi il parere contrario espresso in merito alla disposizione in esame e la necessità di approntare una relazione tecnica che dia conto degli elementi posti alla base della valutazione in 5 milioni di euro dell'onere, i chiarimenti richiesti possono essere forniti dal Ministero della pubblica istruzione.

Ministero della Pubblica Istruzione.

(Articolo 1, comma 24) (Accelerazione procedure per riscatto servizi): Circa la quantificazione, dell'onere derivante dall'attuazione della norma, si precisa quanto segue:
le «domande» inevase sono state quantificate in circa 800.000;
la spesa unitaria per la trattazione di ciascuna domanda è stata quantificata mediamente in euro 10; si ipotizza che la trattazione passa essere realizzata negli anni 2008 e 2009. In merito a quanto osservato circa, la copertura finanziaria si propone di riformulare l'ultimo periodo del comma in esame con il seguente: «All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in euro 5.000.000, per l'anno 2008 ed euro 3.000,000, per l'anno 2009, si provvede, per ciascun anno mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio». Si precisa, infine, che l'utilizzo delle predette risorse non pregiudica la realizzazione degli interventi presenti a valere sulle risorse medesime.

Ministero dell'economia e delle finanze.

(Articolo 1, comma 24) - In risposta alle osservazioni del Ministero della Pubblica istruzione si ribadisce il parere contrario all'ulteriore corso della disposizione infatti tale disposizione, nell'intento di eliminare una situazione di ritardo creatasi nel tempo presso il Ministero della pubblica istruzione nella trattazione delle domande di riscatto, ricongiunzione e computo ai fini pensionistici introduce un procedimento settoriale, eccezionale (deroga alla normativa vigente in materia di retribuzioni da prendere a base ai fini del calcolo degli oneri di riscatto e di ricongiunzione) e limitato solo a taluni dipendenti il quale, ove assecondato, comporterebbe il venir meno dei controlli previsti a garanzia dell'azione amministrativa. I predetti controlli sono, peraltro, particolarmente


Pag. 122

importanti in riferimento a procedimenti per loro natura complessi e soggetti a forti probabilità di errori o difficoltà interpretative da parte dei lavoratori chiamati a presentare le autodichiarazioni. L'attenuazione dei controlli attualmente previsti potrebbe quindi comportare conseguenze non irrilevanti sui trattamenti liquidati nei prossimi anni, da cui deriverebbero effetti onerosi, in termini di maggiore spesa pensionistica, per la cui quantificazione è necessaria la predisposizione di apposita relazione tecnica. Circa, poi, la copertura finanziaria, si prende atto della riformulazione e della nuova e maggiore quantificazione dell'onere, che viene complessivamente determinato in euro 8 milioni (5 milioni per l'anno 2008 e 3 milioni per l'anno 2009), e si ribadisce l'esigenza di apposita relazione tecnica che illustri i criteri in base ai quali le domande inevase, e quindi da trattare, sono state indicate in circa 800.000 e la spesa unitaria media di ciascuna domanda è stata indicata in euro 10; inoltre, la relazione tecnica non chiarisce per quali motivi allo smaltimento delle domande inevase non possa farsi ricorso, in tutto o in parte, con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente; tenuto anche conto che l'onere previsto è collegato non a una nuova funzione ma alla realizzazione di un compito già istituzionalmente attribuito al Ministero di cui trattasi.

Ministero dell'economia e delle finanze.

(Articolo 1, comma 25) (Servizi educativi per bambini al di sotto dei tre anni): La disposizione è volta a dare attuazione al punto 12) dell'accordo sancito in Conferenza Unificata il 14 giugno 2007 prevedendo che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 630 della legge n. 296 del 2006, all'onere di euro 9.783.656, di pertinenza del Ministero della solidarietà sociale, si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità, in conto residui, relative al Fondo di cui all'articolo 91, commi da 1 a 5 della legge n. 289 del 2002, disposizioni dichiarate incostituzionali con sentenza della Consulta n. 320 del 2004.
Il Servizio Bilancio osserva che trattasi di residui già impegnati, e che occorre chiarire se tali somme corrispondano ad impegni già assunti, per cui risulterebbero inutilizzabili a copertura di interventi recati dalla disposizione in commento, ovvero se siano stati impegnati in conseguenza dell'accordo.
Al riguardo, si segnata che il Consiglio di Stato, nel rendere il proprio parere sugli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 320 del 2004, ha sottolineato che a seguito della dichiarazione di incostituzionalità sono venuti meno, con efficacia ex tunc, i rapporti sorti in attuazione delle disposizioni dichiarate incostituzionali, con la conseguenza che i Fondi in questione «dovranno essere assoggettati, se del caso, ad una nuova disciplina legislativa, rispettosa della Costituzione, per essere destinati alla finanza locale» (Adunanza della Commissione Speciale del 15/2/2005, n. Sezione 11548/2004).

Ministero della Pubblica Istruzione.

(Articolo 1, comma 25) (Servizi educativi per bambini al di sotto dei tre anni): L'utilizzabilità della somma indicata nel comma, di pertinenza del Ministero della solidarietà sociale, deve essere confermata dal medesimo Ministero, anche al quale è stata indirizzata la nota che si riscontra.

Ministero della solidarietà sociale.

(Accordo Quadro del 14 giugno 2007 sancito in Conferenza Unificata. Fondi di pertinenza del Ministero della solidarietà sociale): Per il finanziamento della nuova offerta formativa di cui sarà avviata la sperimentazione a breve, il Ministero della solidarietà sociale ha recuperato i fondi già destinati ai datori di lavoro per la realizzazione di asili nido e micro nidi nei luoghi di lavoro, ex articolo 91 Legge 27


Pag. 123

dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003).
La legge finanziaria per il 2003 infatti aveva istituito il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che avessero realizzato, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro nidi, al fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle lavoratrici e al lavoratori dipendenti, con prole. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, il cui limite massimo per il 2003 era di 10 milioni di euro, i datori di lavoro hanno presentato apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'allora Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha individuato i 97 progetti ammessi a finanziamento con decreto ministeriale dell'11 febbraio 2004 ed ha successivamente impegnato la spesa di 6.923.505,63 in favore dei 97 Enti beneficiari con decreto direttoriale del 25 marzo 2004.
Il 5 novembre 2004 interveniva la sentenza n. 320 della Corte Costituzionale, che dichiara l'illegittimità costituzionale di tale fondo in considerazione del «del tipo di ripartizione delle materie fra Stato e Regioni di cui all'articolo 117 Cost. che vieta comunque che in una materia di competenza legislativa regionale, in linea regionale; si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati a soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze», non facendo salvi gli effetti prodotti.
Il parere del Consiglio di Stato - commissione speciale - del 15 febbraio 2005 conferma che la sentenza di illegittimità costituzionale travolga tutti i rapporti giuridici sorti anteriormente, purché ancora pendenti e che l'eventuale erogazione dei finanziamenti, non sussistendo più uno stanziamento disposto dalla legge, sarebbe da considerare un'erogazione indebita, dalla quale scaturirebbe il diritto/dovere dell'amministrazione di ripetizione, anche in relazione all'eventuale insorgenza di profili di responsabilità erariale.
Pertanto, poiché tutte le procedure al momento, dell'emanazione della sentenza erano ancora pendenti, non é stato dato - né può esser dato - seguito ad alcun provvedimento di liquidazione delle somme impegnate, che quindi posso essere rifinalizzate secondo le modalità previste dall'Accordo in oggetto.

Ministero dell'economia e delle finanze.

(Articolo 1, comma 26) (Esonero degli istituti scolastici statali dalla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani): si concorda con quanto osservato dagli Uffici della V Commissione della Camera dei Deputati circa la necessità di verificare la congruità della somma di 38,734 milioni di euro, quale integrale copertura del minor gettito derivante ai comuni dalla prevista esclusione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado dal pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti; verifica che dovrebbe essere effettuata Ministero dell'istruzione in considerazione della sua primaria competenza in materia.

Ministero della Pubblica istruzione.

(Articolo 1, comma 26) (Esonero delle scuole statali dal pagamento della tariffa dei rifiuti solidi urbani): La somma di euro 38.734.000 costituisce l'importo concordato in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e 6 settembre 2001, per il soddisfacimento dell'onere relativo alla tassa dei rifiuti solidi urbani prodotti dalle scuole statali, da corrispondere a favore dei Comuni. La norma in esame, che viene comunque più puntualmente riformulata, è finalizzata a prevedere che l'erogazione, della somma come sopra concordata, venga disposta a favore dei singoli comuni, direttamente dall'Amministrazione centrale della pubblica istruzione. Si fa presente che attualmente le risorse in questione, come sopra quantificate sono trasferite alle singole istituzioni scolastiche, con imputazione ai capitolo 1204 dello


Pag. 124

stato di previsione di questo Ministero, per il successivo pagamento della tariffa in questione. Trattasi, sostanzialmente, di un mero trasferimento, in capo all'Amministrazione centrale dell'istruzione, dell'obbligo dei soddisfacimento del corrispettivo, complessivamente determinato, ferma restando l'imputazione al medesimo capitolo di bilancio.

Ministero della Pubblica Istruzione.

(Articolo 1, comma 27) (Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le istituzioni scolastiche): La disposizione è finalizzata esentare le scuote statali dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), per tutte le spese relative all'assolvimento dei compiti istituzionali. Le assegnazioni finanziarie a favore delle scuole per le spese in questione ammontano a circa euro 125 milioni in ragione d'anno. L'esenzione, prevista con carattere permanente, decorre dall'anno 2008. Conseguentemente la norma viene integrata come innanzi precisato.

Ministero dell'economia e delle finanze.

(Articolo 1, comma 27) (In risposta alle osservazioni del Ministero della Pubblica Istruzione): alla luce del quadro normativo di contesto, si osserva che le precisazioni relative all'articolo 1, comma 27, non appaiono idonee a superare i rilievi relativi alla copertura finanziaria contenuti nella menzionata nota tecnica Servizio Bilancio.
In particolare, in riferimento all'articolo 1, comma 27 del provvedimento, il quale dispone l'esenzione dall'Imposta sul Valore Aggiunto per le spese effettuate dalle istituzioni scolastiche statali per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, si ritiene, sentito anche il competente Ministero della Pubblica Istruzione, che la copertura di 25 milioni di euro posta a fronte della relativa perdita di gettito IVA sia congrua.

Ministero dell'economia e delle finanze.

(Articolo 2) (Perequazione trattamento economico ispettori della scuola): Non si ritiene di assentire alla norma in esame per mancanza di presupposti e per inidoneità della copertura finanziaria.

Ministero della pubblica istruzione.

Si fa presente che si proporrà un apposito emendamento soppressivo dell'articolo.

Ministero dell'economia e delle finanze.

(Articolo 3) (Fondo di perequazione): Si propone di introdurre talune modifiche per superare le problematiche riscontrate.

Ministero della pubblica istruzione.

Relativamente a quanto osservato circa l'eventuale possibilità di pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti dalla legislazione vigente a seguito della destinazione di parte delle risorse finanziarie all'istituendo «fondo perequativo» si precisa che la misura, fortemente contenuta, della percentuale ad esso destinato consente di soddisfare le esigenze che annualmente si manifestano.

Ministero della pubblica istruzione.

(Articolo 4) (Competenze relative all'ordinazione dei pagamenti per supplenze): Si precisa che lo stanziamento di euro 180 milioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 81/2007 finalizzato ad integrare le risorse già iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il corrente anno per il pagamento delle supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario. L'articolo in esame attiene, specificatamente, alla modifica delle modalità di liquidazione delle competenze al personale della


Pag. 125

scuola, nominato per supplenze brevi e collocato in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. La nuova disciplina proposta non determina alcun effetto di cassa connesso ad accelerazione della spesa tenuto conto che gli effetti di cassa si registrano quando gli emolumenti sono effettivamente corrisposti, mentre attualmente alle istituzioni scolastiche debbono essere fatte assegnazioni finanziarie con congruo anticipo per provvedere alle esigenze in questione.

Ministero dell'economia delle finanze.

(Articolo 5) (Fondo per l'assolvimento degli obblighi giuridici dello Stato per il funzionamento della pubblica istruzione): La copertura finanziaria risulta inidonea.

Ministero della pubblica istruzione.

Si fa presente che si proporrà un apposito emendamento soppressivo dell'articolo.

Ministero della pubblica istruzione.

(Articolo 6) (Finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica): in relazione a quanto richiesto circa l'ammontare complessivo delle somme da recuperare e riassegnare, si precisa che, dalle più recenti informazioni, acquisite presso la Cassa depositi e Prestiti, risulta un «non erogato» complessivo di circa euro 150.000.000, riferito alle leggi indicate nell'articolo in esame.

Ministero dell'economia e delle finanze.

(Articolo 8 - comma 1 - lettera f)) (Riconoscimento dei titoli di studia stranieri): si concorda con le osservazioni della Commissione Bilancio.

Ministero della pubblica istruzione.

(Articolo 8) (Riconoscimento di titoli di studio stranieri): Si fa presente che si proporrà un apposito emendamento soppressivo dell'articolo.
II Capo Legislativo.

(Articolo 8 - comma 1 - lettera f)): in risposta alle osservazioni del Ministero della Pubblica Istruzione si prende atto di quanto riportato dall'Amministrazione circa la proposta soppressione dell'intero articolo.


Pag. 126

ALLEGATO 2

Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario. C. 2900 Governo.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA

Articolo 1, comma 6. Si fa presente che gli oneri riportati nella relazione tecnica si riferiscono all'aumento da 24 a 28 del numero dei componenti delle commissioni di concorso, e non prendono in considerazione il Presidente della commissione medesima, i cui compensi risultano già previsti a legislazione vigente.

Articolo 2, comma 1. Riguardo alle perplessità manifestate in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla previsione in esame, si conferma quanto già assicurato dallo scrivente con nota del 15 maggio 2007, nel senso che l'aumento del numero delle funzioni lascia invariato il sistema delle progressioni economiche dei magistrati.

Articolo 2, comma 2. In ordine agli elementi di valutazione richiesti dal Servizio bilancio circa l'invarianza della spesa con riferimento all'attività di valutazione ed ai corsi di qualificazione professionale, si conferma che tale sistema va attuato necessariamente con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente, e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, anche alla luce degli elementi informativi forniti dal Ministero della Giustizia con nota n. 58 del 14 maggio 2007.

Articolo 2, comma 3. Si conferma che dalla disposizione non devono derivare maggiori oneri, atteso che alle attività poste a carico del Consiglio Superiore della Magistratura dovrà provvedersi con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente come, peraltro, già assicurato dall'Amministrazione interessata con nota n. 20 del 1o marzo 2007.
In merito alle perplessità sollevate con riferimento al conseguimento anticipato delle funzioni di legittimità si rappresenta che la specifica clausola di invarianza prevista per il trattamento giuridico ed economico spettante (articolo 12, comma 14) appare idonea a evitare eventuali riflessi finanziari derivanti dall'attribuzione di indennità o rimborsi spese.

Articolo 2, comma 4. Con riferimento alla richiesta di ulteriori elementi quantitativi in merito ad eventuali effetti derivanti dalle disposizioni in materia di «tramutamento» delle funzioni nel precisare che l'istituto in esame andrà attuato con le risorse stanziate a tale scopo, si rinvia all'amministrazione competente.

Articolo 2, commi 6 e 7. Per quanto concerne gli effetti finanziari derivanti dai vincoli in materia di assegnazione alle funzioni semidirettive e direttive, consistenti nell'assicurare da parte dei magistrati almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, si fa riferimento ai chiarimenti forniti, in sede di esame del provvedimento al Senato, dal Ministero della giustizia con nota n. 83 del 3 luglio 2007.

Articolo 2, commi 9 e 10. Riguardo alla richiesta di chiarimento in merito ad eventuali profili di onerosità derivanti dalle posizioni di soprannumerarietà connesse alla temporaneità delle funzioni direttive e


Pag. 127

semidirettive, si segnala che la sostituzione del magistrato collocato in soprannumero non è automatica alla luce della particolare disciplina relativa alla carriera dei magistrati e tenuto anche conto delle specifiche disposizioni in materia di rientro in ruolo dei medesimi già collocati in soprannumero.

Articolo 2, comma 11. In ordine alla richiesta di conferma circa la corrispondenza dei valori delle retribuzioni, indicati nella tabella A allegata al provvedimento, a quelli attualmente in erogazione, si fa presente che il Ministero della Giustizia con nota n. 58 del 14 maggio 2007 ha fatto sapere che gli importi indicati nella citata tabella sono quelli in vigore dal 1o gennaio 2006.

Articolo 3, comma 2. Con riferimento alle perplessità manifestate dal Servizio bilancio in relazione all'ampliamento delle finalità cui viene indirizzata l'attività formativa della Scuola della Magistratura, si fa presente che la ridefinizione di tali finalità, operata dal disegno di legge, non appare tradursi in un'attribuzione di nuove competenze ma, semmai, in una eventuale rimodulazione delle modalità di svolgimento della medesima.

Articolo 3, comma 10. Si fa rinvio all'amministrazione interessata per quanto riguarda gli elementi atti ad esplicitare l'utilizzo dello stanziamento per il funzionamento dei comitati di gestione.

Articolo 3, comma 11. In merito alla criticità evidenziata circa la norma in esame, si segnala che il previsto divieto di attribuire la posizione in organico lasciata vacante, in caso di conferimento dell'incarico di Segretario Generale ad un dirigente di prima fascia, risulta finalizzata a garantire che il dirigente eventualmente investito di tali funzioni venga scelto tra quelli già in servizio nell'invarianza della spesa. Tuttavia, al fine di assicurare l'effettivo rispetto del vincolo della neutralità finanziaria lo scrivente, propone in questa sede la seguente riformulazione della nonna in esame, già comunicata con la precedente corrispondenza: 1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari, ovvero tra i dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, attualmente in servizio e senza incremento della relativa dotazione organica. (omissis)

Articolo 4, commi 4, 10 e 12. Si rinvia all'amministrazione interessata per quanto riguarda gli elementi di chiarimento richiesti.

Articolo 5, comma 3. Al riguardo si rinvia alle considerazioni già espresse dallo scrivente in merito all'articolo 2, commi 9 e 10.

Articolo 5, commi 5 - 7. Con riferimento alle perplessità manifestate dal Servizio bilancio in ordine al previsto incremento del ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura, peraltro, già avanzate dallo scrivente con la precedente corrispondenza, si rappresenta che la disposizione non determina oneri aggiuntivi a condizione che il contingente di personale indicato dalla disposizione sia comunque ricompreso nei limiti della dotazione organica complessiva del Ministero della Giustizia.

Articolo 5, comma 8. In proposito si concorda con quanto rappresentato dal Servizio bilancio in ordine al collocamento fuori ruolo dei magistrati che deve essere ricompreso nell'ambito dei 200 posti di organico individuati dall'articolo 3 della legge n. 48/2001, da destinare a personale incaricato di funzioni diverse da quelle giudiziarie.

Articolo 6, comma 6. Con riferimento ai rilievi relativi alla rideterminazione dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma in esame si fa presente che gli importi ivi indicati sono stati determinati in relazione ad eventuali effetti di pensionamento anticipato derivanti dalle previsioni


Pag. 128

di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2, come già comunicato con la pregressa corrispondenza.

Articolo 6, comma 7. Si fa presente che il riferimento all'attuazione dell'articolo 2, comma 12, relativo alla disciplina dei trattamenti economici dei magistrati appare corretta e che la stessa risulta, altresì, suffragata da idonea clausola di salvaguardia prevista dal comma in esame.


Pag. 129

ALLEGATO 3

Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario. C. 2900 Governo.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 1 - Con riferimento agli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione esaminatrice si specifica che, rispetto alla normativa vigente, il numero dei componenti aggiuntivi è pari a n. 4 unità in quanto la composizione vigente prevede n. 1 presidente e n. 24 membri, mentre l'articolo 1 comma 6 del d.d.l. in esame prevede che la Commissione sia composta da n. 1 presidente e n. 28 membri. Per quanto concerne la rigidità del numero dei componenti della Commissione, si specifica che la quantificazione dei compensi spettanti ai membri è stata effettuata con criteri estremamente prudenziali, tali da far fronte anche ad eventuali modulazioni della composizione della Composizione. Attualmente, infatti, sulla base del numero storico degli elaborati corretti e dei candidati esaminati, l'importo complessivo «compenso base + compensi variabili» non supera mediamente l'importo unitario di 700,00 euro.
Analogamente, il calcolo degli oneri relativi ai membri fuori sede è stato effettuato con criteri altrettanto prudenziali.

Art. 2 comma 1 - Si specifica al riguardo che l'assegnazione delle funzioni non influisce sulla progressione economica dei magistrati e che la nuova articolazione non costituisce premessa per eventuali adeguamenti retributivi.

Art. 2 comma 2 - Con riferimento alla valutazione di professionalità dei magistrati si conferma la clausola di invarianza della spesa, al riguardo specificando che l'attività di valutazione dei magistrati è una attività tipica del Consiglio Superiore della Magistratura, che non necessita di ulteriori strutture di supporto in aggiunta a quelle esistenti; occorre aggiungere peraltro che il Senato ha ridotto il numero di valutazioni cui deve sottoporsi il magistrato nel corso della carriera da 10 a 7, che l'operato del magistrato viene valutato dal Consiglio Superiore della Magistratura anche sulla base del contributo fornito dal Ministero della giustizia attraverso le proprie strutture operative ed ispettive e che il lavoro istruttorio viene svolto dai consigli giudiziari, la cui composizione è stata potenziata ed infine che l'organico del Consiglio Superiore della Magistratura è stato incrementato di n. 13 unità.

Art. 2 comma 3 - Con riferimento alla disposizione in esame, si specifica che le spese per la Commissione non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio Superiore della Magistratura, considerato anche che la Commissione non deve svolgere nuove attività rispetto a quelle previste dalla normativa vigente. Per quanto concerne l'eventuale conseguimento anticipato delle funzioni di legittimità, si esclude l'insorgenza di ulteriori effetti economici connessi con l'esercizio delle funzioni. Non è prevista infatti l'attribuzione di particolari indennità e l'eventuale rimborso delle spese è dovuto nel solo caso di possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (non c'è alcuna innovazione).

Art. 2 comma 4 - Con riferimento al passaggio di funzioni, si specifica che le


Pag. 130

risorse stanziate risultano sufficienti a garantire la piena applicabilità della nuova disciplina, in quanto, se è vero che le norme sostituite consentivano il passaggio di funzioni una sola volta nel corso dell'intera carriera in luogo delle 4 previste dal testo licenziato dal Senato, è altrettanto vero che il numero delle domande per i passaggi dalle funzioni giudicanti a requirenti e viceversa, invece di concentrarsi in un unico momento, possono svilupparsi nel corso della carriera con effetti numerici di gran lunga inferiori a quelli che si sarebbero verificati con l'applicazione delle norme sostituite.

Art. 2 commi 6 e 7 - Con riferimento alle disposizioni in esame, si conferma, da un lato l'esiguità dei casi di pensionamento anticipato e, dall'altro, si evidenzia che questa Amministrazione, sulla base dei dati relativi all'andamento delle cessazioni rilevato negli ultimi anni, ha stimato prudenzialmente in n. 4 unità il numero annuo di cessazioni anticipate e in tal senso ha determinato gli oneri aggiuntivi ascrivibili alle disposizioni in esame in termini di ratei annuali di indennità di buonuscita, computati per intero e moltiplicato per il numero dei magistrati interessati, al riguardo quantificando un onere complessivo di euro 1.954.880,00, ampiamente fronteggiabili con le residue disponibilità dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 comma 40 della legge 150/2005.

Art. 2 commi 9 e 10 - Con riferimento alle disposizioni in esame, si specifica che l'assegnazione del magistrato al precedente ufficio in posizione di soprannumero non determina una variazione della dotazione organica complessiva né comporta automaticamente l'attivazione delle procedure per nuove assunzioni. Non si determinano quindi effetti finanziari negativi.

Art. 2 comma 11 - Con riferimento alla norma in esame si conferma che i valori indicati nella nuova tabella corrispondono esattamente al valore delle retribuzioni attualmente erogate al personale di magistratura. Si conferma altresì che la permanenza media in servizio dei magistrati è quella implicitamente ipotizzata.

Art. 2 comma 12 - Con riferimento alla nonna in esame, si specifica che il nuovo testo dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 160 del 2006, come riformulato, non contiene elementi innovativi in materia di progressione economica dei magistrati. Il nuovo testo prevede soltanto una diversa modalità di accesso alle attuali classi economiche attraverso il sistema della valutazione di professionalità del magistrato e non più attraverso il sistema delle procedure concorsuali. Tali nuove modalità non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi. Per quanto concerne gli importi stipendiali indicati nella tabella allegata al d.d.l AC 2900, si specifica che essi corrispondono a quelli in vigore dal 1o gennaio 2006, a loro volta determinati applicando gli adeguamenti economici triennali previsti dalla normativa vigente agli importi recati dalla tabella base allegata alla Legge 27/1981. Per quanto riguarda il trattamento economico previsto dopo 13 anni di servizio dalla nomina, si specifica che esso corrisponde al trattamento attuale del magistrato di appello; nulla è innovato rispetto all'attuale progressione economica.

Art. 3 - Con riferimento al comma 2 dell'articolo 3 si specifica che alla Scuola superiore della magistratura non sono state attribuite nuove competenze, quale struttura stabilmente incaricata di occuparsi in materia continuativa delle esigenze formative e di aggiornamento professionale per il personale di magistratura. Sono cambiate esclusivamente le modalità di realizzazione degli obiettivi formativi, orientandoli piuttosto che alla progressione di carriera, e allo svolgimento di concorsi verso attività formative in grado di recepire tutte le istanze formative del corpo dei magistrati. In tal senso l'attività della Scuola dovrà essere indirizzata sia alla formazione iniziale, sia alla formazione permanente sia infine alla formazione


Pag. 131

conseguente al passaggio dalle funzioni giudicanti e quelle requirenti e viceversa, in tal modo creando una struttura più agile e snella per conseguire gli obiettivi formativi. In tal senso, non essendo previsti nuovi compiti per la Scuola, compiti peraltro già svolti dal Consiglio Superiore della Magistratura, si conferma l'adeguatezza delle risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente, per il funzionamento della Scuola. I corsi, d'altro canto, possono essere organizzati in maniera tale, da ricondurre le relative spese entro l'alveo della dotazione finanziaria complessiva assegnata alla Scuola.
Con riferimento al comma 10, si chiarisce che non si prefigurano oneri connessi allo svolgimento, da parte dei componenti del comitato direttivo, delle funzioni in capo ai responsabili di settore. Si chiarisce altresì che l'articolo 4 comma 20 del provvedimento in esame abroga in toto l'articolo 17 del decreto legislativo 26/2006, sopprimendo anche il relativo stanziamento di 132.000,00 euro, comprensivo sia dei gettoni di presenza sia delle spese per eventuali trasferte.
Per quanto riguarda il comma 11 ed in particolare la figura del segretario generale, si chiarisce che il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante in caso di incarico attribuito ad un dirigente di prima fascia non determina particolari aggravi di natura funzionale ed organizzativa all'amministrazione della giustizia.

Art. 4 comma 4 - Con riferimento all'articolo 4 comma 4, si specifica che l'espletamento delle nuove procedure elettive del personale togato del consigli direttivo della Corte di Cassazione potrebbe determinare oneri di modesta entità, connessi alla stampa delle schede elettorali, oneri, peraltro, ampiamente compensati dall'incremento della cadenza temporale, da 2 a 4 anni, dell'analogo sistema elettorale previsto per i consigli giudiziari.

Art. 4 comma 10 - Con riferimento al comma 10 dell'articolo 4, si conferma, sulla base delle competenze assegnate alle sezioni autonome dei consigli giudiziari, l'adeguatezza del numero delle sedute, non superiore a 2 per ciascun mese di attività.

Art. 4 comma 12 - Con riferimento alla norma in esame, si ribadisce quanto già detto per l'elezione dei componenti togati del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e cioè, che l'ampliamento della cadenza temporale delle elezioni dei componenti togati dei consigli giudiziari da 2 a 4 anni, può comportare, rispetto al sistema vigente, risparmi di spesa.

Art. 5 comma 3 - Per quanto concerne la norma in esame, si rinvia alle considerazioni già svolte con riferimento alla norma di cui all'articolo 2 comma 10.

Art. 5 commi 5 e 7 - Con riferimento alla norma in esame, si chiarisce che la disposizione relativa all'incremento di un massimo di n. 13 unità del ruolo autonomo del Consiglio Superiore della Magistratura deve avvenire nell'ambito della dotazione finanziaria dell'organo stesso.

Art. 5 comma 8 - Per quanto concerne la norma in esame, si conferma che i collocamenti fuori ruolo dei magistrati avverranno nell'ambito delle ipotesi e dei limiti recati dall'articolo 3 della Legge 48/2001.