I Commissione - Mercoledì 25 luglio 2007


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ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ricognizione delle strutture e risorse finanziarie ed umane trasferite dal Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio della competenza in materia di turismo. (Atto n. 111).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Ricognizione delle strutture e risorse finanziarie ed umane trasferite dal Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio delle competenze in materia di turismo» (Atto n. 111).
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 2

Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Testo unificato C. 553 cost. Scotto, C. 1524 cost. Bianchi, C. 2335 cost. Boato, C. 2382 cost. Bianco, C. 2479 cost. Zaccaria, C. 2572 cost. Franco Russo, C. 2574 cost. Lenzi, C. 2576 cost. Franco Russo, C. 2578 cost. D'Alia, C. 2586 cost. Boato e C. 2715 cost. Boato e C. 2865 cost. Casini).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 3:
al comma 1, sopprimere le parole:
oltre ai deputati eletti nella circoscrizione Estero;
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione sono soppresse le parole: «fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero».
1-ter. Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione sono soppresse le parole: «salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero».
1-quater. Al secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione sono soppresse le parole: «sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;
1-quinquies. Al quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione sono soppresse le parole: «fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero».

1. 1.
Mascia, Franco Russo, Frias.

Sopprimerlo.

1. 2.
Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
1-bis. Al quarto comma dell'articolo 48 della costituzione le parole: «il diritto di voto non può essere limitato» sono sostituite dalle seguenti: «il diritto di elettorato attivo e passivo non può essere limitato anche ove previsto esplicitamente da statuti d'autonomia speciale e relative norme di attuazione».

1. 5.
Biancofiore, La Loggia, Boscetto, Santelli, Carfagna, Bertolini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al quarto comma dell'articolo 48 della Costituzione dopo le parole: «il diritto di voto non può essere limitato» sono aggiunte le seguenti: «anche ove previsto esplicitamente da statuti d'autonomia speciale e relative norme di attuazione».

1. 7.
Biancofiore, La Loggia, Boscetto, Bruno, Santelli, Carfagna, Bertolini.


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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al quarto comma dell'articolo 48 della Costituzione dopo le parole: «il diritto di voto non può essere limitato» sono aggiunte le seguenti: «anche nelle province autonome di Trento e Bolzano e nelle regioni a statuto speciale».

1. 6.
Biancofiore, La Loggia, Boscetto, Santelli, Carfagna, Bertolini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 49 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica , nei modi stabiliti dalla legge».

1. 3.
Ronconi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 49 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

1. 4.
Turco.

ART. 2.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Senato della Repubblica.

*2. 1.
Franco Russo, Mascia, Frias.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Senato della Repubblica.

*2. 2.
Benedetti Valentini.

Sopprimerlo.
2. 3.
Costantini, Belisario.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 56. La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è stabilito dalla legge in misura non inferiore a trecento e non superiore a cinquecento.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il diciottesimo anno di età.
La legge stabilisce, inoltre, il numero delle circoscrizioni elettorali.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni elettorali si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per il numero dei deputati e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
3. 2.
D'Alia.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: , oltre ai deputati eletti nella circoscrizione Estero.

3. 3.
Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, sostituire le parole: oltre ai deputati con le seguenti: oltre a nove deputati.
3. 1.
Adenti.


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Al comma 3, sostituire le parole: cinquecento con le seguenti: cinquecentocinquanta.
3. 4.
Licandro.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, la parola «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente «duecento»;
b) al terzo comma, la parola «sette» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
4. 18.
Ronconi.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto di duecento membri, cosi individuati:
a) venti Presidenti delle Regioni;
b) centoquaranta consiglieri regionali, eletti con voto limitato dai rispettivi Consigli, dei quali sessanta in ragione di tre per ogni Regione e ottanta in proporzione alla rispettiva popolazione;
c) quaranta consiglieri comunali, provinciali e delle città metropolitane.

Conseguentemente:
sostituire l'articolo 5 con il seguente:
«Art. 5. - Gli articoli 58 e 59 della Costituzione sono abrogati»;
dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis. - Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è abrogato».
4. 1.
Mascia, Franco Russo, Frias.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«Art. 57. Il Senato federale della Repubblica è composto da membri dei governi delle Regioni, che li nominano e li revocano. Essi possono farsi rappresentare da altri membri dei rispettivi governi.
Ogni Regione ha almeno tre voti, con l'eccezione del Molise che ne ha due e della Valle d'Aosta che ne ha uno; le Regioni con più di due milioni di abitanti ne hanno quattro, le Regioni con più di sei milioni di abitanti cinque, le Regioni con più di sette milioni di abitanti sei voti.
Ogni Regione può delegare tanti membri quanti sono i suoi voti. I voti di una Regione possono essere espressi soltanto in blocco e soltanto dai membri presenti o dai loro supplenti».

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. - Sono soppressi gli articoli 58 e 59 della Costituzione.
4. 12.
Cota, Stucchi.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori è di cinque per ogni Regione.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini con sistema elettorale uninominale maggioritario».
4. 17.
Turco.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.
Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglioregionale


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o Assemblea regionale e per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.
L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali.
All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono un proprio rappresentante».
4. 5.
Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto su base regionale.
In ciascuna Regione, i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori, nonché dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali.
In ciascuna Regione sono eletti a suffragio universale e diretto:
a) cinque senatori nelle Regioni con meno di un milione di abitanti;
b) sette senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti e fino a tre milioni;
c) nove senatori nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a cinque milioni;
d) undici senatori nelle Regioni con più di cinque milioni di abitanti e fino a sette milioni;
e) tredici senatori nelle Regioni con più di sette milioni di abitanti.

Gli elettori della Valle d'Aosta e del Molise eleggono un senatore per ciascuna Regione; gli elettori delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Süd Tirol eleggono due senatori per ciascuna provincia.
Le elezioni dei senatori a suffragio universale e diretto si svolgono in ogni Regione e nelle Province autonome di Trento e Bolzano contestualmente alle elezioni dei rispettivi Consigli. I senatori eletti in ciascuna Regione decadono al momento dello scioglimento del Consiglio regionale.
Nelle Regioni con più di un milione di abitanti, il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali eleggono ciascuno due senatori. Nelle Regioni con meno di un milione di abitanti, il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali eleggono ciascuno un senatore. Nella Valle d'Aosta solo il Consiglio delle autonomie locali elegge un senatore. In ciascuna delle due Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Süd Tirol il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali eleggono un senatore.
L'elezione ha luogo entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale».
4. 19.Bressa, Zaccaria, Marone, Giovanelli.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto su base Regionale ogni 5 anni.


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Il numero dei senatori eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini delle Regioni, con sistema proporzionale, senza recupero nazionale, è di duecento. Ad essi si aggiungono cinquanta senatori eletti dai consigli regionali.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque. Il Trentino Alto Adige/Süd Tirol ne ha tre per ciascuna provincia autonoma; il Molise ne ha quattro, di cui due eletti a suffragio universale e diretto e due eletti dal Consiglio Regionale; la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne ha due, di cui uno eletto a suffragio universale e diretto e uno eletto dal Consiglio Regionale.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, sia per i senatori eletti a suffragio universale sia per quelli eletti dai consigli regionali, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.
4. 16.
Licandro.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
Art. 57. Il Senato federale della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, e con metodo proporzionale.
Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne ha uno.
La ripartizione dei seggi fra le regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Il Senato federale della Repubblica è eletto per sei anni».
4. 8.
D'Alia.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
Art. 57. Il Senato federale della Repubblica è eletto a base regionale ed è composto da duecentocinquantuno delegati eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle autonomie locali.
Nessuna Regione può avere un numero dispari di senatori, che comunque non può essere inferiore a quattro. Il Trentino-Alto Adige/Südtirol ne ha due per ciascuna provincia autonoma; il Molise ne ha due; la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne ha uno, eletto con deliberazione congiunta del Consiglio regionale e del Consiglio delle autonomie locali.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
In ogni Regione la metà dei senatori è eletta dal Consiglio regionale e la restante metà dal Consiglio delle autonomie locali. I senatori sono eletti entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale, con voto limitato ad uno.
I senatori eletti in ciascuna Regione decadono al momento dello scioglimento del Consiglio regionale».
4. 4.
Adenti.

Al comma 1, capoverso, terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: Il Trentino-Alto Adige/Südtirol ne ha tre per ciascuna provincia autonoma.
4. 13.
Benedetti Valentini.

Al comma 1, capoverso, terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: tre per ciascuna provincia autonoma aggiungere le


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seguenti: . Nella provincia autonoma di Bolzano deve essere garantita l'elezione e la rappresentanza nel Senato federale al gruppo linguistico italiano.
4. 20.
Biancofiore, Boscetto, Santelli, Carfagna, Bertolini.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il quarto comma.

4. 14.
Benedetti Valentini.

Al comma 1, capoverso, quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: con sistema elettorale proporzionale.
4. 21.
Biancofiore, Boscetto, Santelli, Carfagna, Bertolini.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il sesto, settimo, ottavo e nono comma.

4. 15.
Benedetti Valentini.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il sesto comma.
*4. 10.
Ronconi.

Al comma 1, capoverso sopprimere il sesto comma.
*4. 6.
Boscetto, Brancher, La Loggia, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, capoverso, sostituire il sesto e il settimo comma con il seguente: I senatori sono eletti su base proporzionale dal Consiglio regionale tra i consiglieri regionali.
4. 22.
Costantini, Belisario.

Al comma 1, capoverso, al sesto comma, sostituire la parola: quattro con la seguente: sei.
4. 2.
Boato.

Al comma 1, capoverso, sostituire il settimo comma con il seguente: I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini della Regione.
4. 7.
Boscetto, Brancher, La Loggia, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, capoverso, al settimo comma sopprimere le parole: con sistema elettorale proporzionale, senza recupero nazionale.

4. 23.
Zaccaria, Bressa, Marone, Giovanelli.

Al comma 1, capoverso, al settimo comma, sopprimere le parole: con sistema elettorale proporzionale.
4. 3.
Boato.

Al comma 1, capoverso, ottavo comma, sopprimere le parole: da parte dei cittadini di ciascuna Regione.
4. 11.
Ronconi.

Al comma 1, capoverso, al nono comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «in ciascuna Regione», aggiungere le seguenti: «o provincia autonoma»;
b) dopo le parole: «dello scioglimento del», aggiungere la seguente: «rispettivo»;
c) sopprimere la parola: «regionale».
4. 9.
Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.


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ART. 5.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

Art. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni.

5. 1.
Boscetto, Brancher, La Loggia, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: diciottesimo con la seguente: venticinquesimo.
5. 2.
Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 1.
Benedetti Valentini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'articolo 60 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: Il Senato federale della Repubblica è eletto per cinque anni.
6. 2.
Turco.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 67. Ogni membro del Parlamento, nell'esercizio delle sue funzioni, rappresenta la Nazione e opera senza vincolo di mandato».
6. 01.
Franco Russo, Mascia Frias.

ART. 7.

Sopprimerlo.
7. 10.
Benedetti Valentini.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dai seguenti:
Art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere quando riguardi: ogni materia che la Costituzione affidi alla cura della Repubblica o comunque a leggi approvate dalle due Camere; le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali di cui all'articolo 138.
La funzione legislativa è esercitata esclusivamente dalla Camera dei deputati quando concerne le materie di competenza esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma.
Nelle materie di competenza concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, la funzione legislativa è esercitata, in prima lettura, dalla Camera dei deputati, la quale, una volta approvati i progetti di legge, li trasmette al Senato della Repubblica. Il Senato, entro trenta giorni dalla trasmissione, può proporre emendamenti al testo già approvato dalla Camera dei deputati, sui quali si pronuncia in via definitiva la Camera stessa. Sui disegni di legge di conversione di cui all'articolo 77 il termine è di venti giorni.


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La procedura di cui al terzo comma si applica anche nelle materie di cui al secondo comma qualora ne faccia richiesta il Senato della Repubblica a maggioranza dei suoi membri entro dieci giorni dall'approvazione dei progetti di legge da parte della Camera dei deputati.
I progetti di legge approvati dalla Camera dei deputati che incidono contestualmente su materie di competenza esclusiva e di competenza concorrente sono trasmessi al Senato affinché si pronunci sulle disposizioni relative alla competenza concorrente o, previa deliberazione ai sensi del quarto comma, sul complesso del provvedimento.
Le controversie in materia di individuazione del titolo di competenza delle Camere nel procedimento legislativo sono risolte congiuntamente dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica entro quindici giorni dalla loro proposizione.
Art. 70-bis. I progetti di legge sono presentati alla Camera dei deputati dal Governo, da ciascun membro del Parlamento e dagli organi ed enti ai quali l'iniziativa delle leggi sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta alla Camera dei deputati, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli».

Conseguentemente:
dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. 1. L'articolo 71 della Costituzione è abrogato.
dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. 1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:
Art. 80. La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio o oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Si applica il quarto comma dell'articolo 70.
Art. 10-ter. 1. Il primo comma dell'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente: La Camera dei deputati approva ogni anno le leggi di bilancio, finanziaria, di assestamento e di rendiconto finanziario. Al procedimento di approvazione della legge finanziaria si applica il quarto comma dell'articolo 70.
dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. 1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:
Art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato chiedere una nuova deliberazione, che è effettuata ai sensi dell'articolo 70.
Nel caso la legge sia nuovamente approvata, deve essere promulgata.
7. 1.
Franco Russo, Mascia, Frias.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

Art. 70.

La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo


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comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti.
La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi».
7. 6.
Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

Art. 70.

La Camera dei Deputati esamina i disegni di legge relativi alle materie assegnate, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117, alla competenza esclusiva dello Stato.
Dopo l'approvazione da parte della Camera dei Deputati, i disegni di legge di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro trenta


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giorni, su richiesta di due quinti dei suoi componenti, può proporre modifiche sulle quali la Camera dei Deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 87 e 89. I termini di cui al presente comma sono ridotti della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente di cui al terzo comma dell'articolo 117. Dopo l'approvazione da parte del Senato, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei Deputati che, entro sessanta giorni, su richiesta dei tre quinti dei componenti, può proporre modifiche sulle quali il Senato si pronuncia in via definitiva. Qualora la Camera dei Deputati non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 87 e 89. I termini di cui al presente comma sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei Deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:
a) disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;
b) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
c) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province;
d) esercizio delle funzioni dello Stato indicate negli articoli 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 118, commi secondo e terzo; 119, commi terzo e quinto; 120, secondo comma; 122, primo comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma.
e) informazione, comunicazione radiotelevisiva;
f) norme penali, norme processuali, ordinamenti giudiziari e ordinamento delle giurisdizioni;
g) autorizzazioni alla ratifica dei trattati internazionali.

Quando i disegni di legge devono essere approvati dalle due Camere, il testo del disegno di legge modificato dalla Camera che lo esamina per seconda è assegnato ad una speciale Commissione formata da trenta deputati e da trenta senatori nominati dai rispettivi Presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
Il testo adottato dalla Commissione speciale di cui al comma precedente è sottoposto alla approvazione di ciascuna Camera con la sola votazione finale.
Nel caso in cui il Governo, al fine di dare attuazione al proprio programma approvato dall'Assemblea nazionale, ovvero per esercitare le funzioni di cui al secondo comma dell'articolo 120, ritenga di dover apportare modifiche a un disegno di legge sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del terzo comma del presente articolo, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti di costituzionalità, può autorizzare il Primo ministro ad esporre le proprie motivazioni al Senato, che si pronuncia entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera dei Deputati che si pronuncia in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei Deputati, d'intesa tra di loro, decidono sulle questioni di competenza sollevate, secondo le norme dei rispettivi regolamenti parlamentari, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un Comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del Comitato è insindacabile. I Presidenti stessi, d'intesa tra di loro e su proposta del


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Comitato, stabiliscono, in base ai rispettivi regolamenti parlamentari, i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.
7. 2.
La Russa, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Al comma 1, capoverso, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: federale.
7. 19.
Costantini, Belisario.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, sopprimere la lettera b).
7. 11.Benedetti Valentini.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e referendaria.
7. 16.
Turco.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, lettera d), dopo la parola: 117 aggiungere le seguenti: comma terzo, limitatamente a rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; tutela e sicurezza del lavoro; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
7. 17.Turco.

Al comma 1, capoverso Art. 70, al secondo comma, lettera d), dopo le parole: 117, commi aggiungere la seguente: terzo,.
7. 3.Boato.

Al comma 1, capoverso articolo 70, secondo comma, sopprimere le lettere e), f), g).
7. 20.
Bressa, Marone, Zaccaria, Giovanelli.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, sopprimere le lettere e) e g).
7. 7.
D'Alia.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, sopprimere la lettera e).
7. 12.Benedetti Valentini.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, sopprimere la lettera f).
7. 13.
Benedetti Valentini.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, sopprimere la lettera g).
7. 14.Benedetti Valentini.

Al comma 1, capoverso articolo 70, secondo comma, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-bis)
disegni di legge concernenti la giurisdizione, le norme processuali, l'ordinamento civile e penale e la giustizia amministrativa.
7. 22.Costantini, Belisario.

Al comma 1, capoverso articolo 70, secondo comma, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-bis)
norme penali, norme processuali, ordinamenti giudiziari e ordinamento delle giurisdizioni.
7. 5.Adenti.

Al comma 1, capoverso articolo 70, secondo comma, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-bis) disegni di legge o norme concernenti determinazione dei livelli essenziali


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delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
7. 21.Costantini, Belisario.

Al comma 1, capoverso articolo 70, secondo comma, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-bis) istituzione e disciplina delle Autorità di garanzia e vigilanza.
7. 4.Adenti.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
g-bis) disegni di legge o norme in materia finanziaria, tributaria e di bilancio.
7. 18.Turco.

Al comma 1, capoverso Articolo 70, dopo il secondo comma, inserire il seguente:
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera può richiedere, a maggioranza dei componenti, entro trenta giorni dalla trasmissione, di esaminare il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera e può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva.
7. 9.
Cota, Stucchi.

Al comma 1, capoverso articolo 70, dopo il secondo comma inserire il seguente:
Nei casi di cui al precedente comma, quando, per disaccordo tra le due Camere, un disegno o una proposta di legge non ha potuto essere adottata dopo due letture da parte di ciascuna assemblea, i Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, hanno la facoltà di convocare la riunione di una Commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle norme controverse.
Il testo elaborato dalla Commissione mista è sottoposto all'approvazione delle due Camere.
Se la Commissione mista non raggiunge l'accordo di un testo comune o se questo non è approvato, la Camera dei Deputati decide definitivamente.
7. 23.
Costantini, Belisario.

Al comma 1, capoverso articolo 70, al quarto comma dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per i disegni di legge nelle materie di cui all'articolo 117 terzo comma, qualora il Senato proponga modifiche, la Camera si pronuncia a maggioranza assoluta dei propri componenti.
7. 24.Zaccaria, Bressa, Marone, Giovanelli.

Al comma 1, capoverso, sopprimere l'ultimo comma.
*7. 8.
D'Alia.

Al comma 1, capoverso, sopprimere l'ultimo comma.
*7. 15.
Benedetti Valentini.

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 72. Ogni progetto di legge presentato alla Camera dei deputati è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da


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una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei progetti di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il progetto di legge è rimesso alla Camera dei deputati se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa, oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera dei deputati è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, di conversione di decreti di cui all'articolo 77.
Ogni progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati e trasmesso al Senato della Repubblica è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dal Senato stesso, che può proporre emendamenti da sottoporre all'approvazione della Camera dei deputati».

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis. 1. Il secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito».
8. 1.
Mascia, Franco Russo, Frias.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 72. Ogni disegno di legge presentato ad una Camera, ai sensi dell'articolo 70, è esaminato e approvato articolo per articolo da una commissione permanente. Il disegno di legge è, quindi, approvato con sola votazione finale dalla Camera stessa.
Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno di ciascuna Camera, ai sensi dell'articolo 70, e sia votato entro una data determinata, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti. Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge. Il regolamento stabilisce, inoltre, procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Il regolamento può, altresì, stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni permanenti.
I lavori delle commissioni permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, sono pubblici secondo le modalità stabilite dal regolamento.
La procedura di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa e di conversione dei decreti legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione del bilancio dello Stato e del conto consuntivo».
8. 3.
D'Alia.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«Nei limiti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti parlamentari, il Governo può chiedere che un disegno di legge


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sia iscritto con priorità all'ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata».
8. 2.
D'Antona, Nicchi.

ART 9.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: al parere aggiungere la seguente: vincolante.
9. 1.
Franco Russo, Mascia, Frias.

Al comma 1, capoverso, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il Governo non può, mediante decreto legislativo, disciplinare materie riservate alle leggi che devono essere approvate dalla due Camere, salvo che la delega non sia stata concessa da entrambe le Camere a norma dell'articolo 70, secondo comma.
9. 2.
Adenti.

ART 10.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«Art. 77. Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. La Camera dei deputati può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge, disciplinare materie riservate alle leggi che devono essere approvate dalle due Camere.
Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 70.
Con legge della Repubblica sono definiti i limiti di contenuto dei decreti di cui al presente articolo».
10. 1.
Mascia, Franco Russo, Frias.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il primo comma.
10. 6.
Benedetti Valentini.

Al comma 1, capoverso articolo 77, al primo comma sopprimere le parole: e di immediata applicazione.
10. 7.
Marone, Zaccaria, Bressa, Giovanelli.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere dalle parole: , concernenti sicurezza nazionale fino alla parola: internazionali.
10. 2.
Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, sopprimere le parole: , disciplinare materie riservate alle leggi che devono essere approvate dalle due Camere.
*10. 5.
D'Alia.


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Al comma 1, capoverso, secondo comma, sopprimere le parole: , disciplinare materie riservate alle leggi che devono essere approvate dalle due Camere.
*10. 8.
Giovanelli, Bressa, Marone, Zaccaria.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, sopprimere le parole: , disciplinare materie riservate alle leggi che devono essere approvate dalle due Camere.
*10. 3.
Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, capoverso, quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
10. 4.
Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

ART. 11.

Sopprimerlo.
*11. 1.
Boato.

Sopprimerlo.
*11. 2.
D'Antona, Nicchi.

Sopprimerlo.

*11. 3.
Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sopprimerlo.
*11. 4.
D'Alia.

Sopprimerlo.
*11. 5.
Licandro.

Sopprimerlo.
*11. 6.
Zaccaria, Giovanelli, Bressa, Marone.

Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:

Art. 11-bis.

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età e che godano dei diritti civili e politici».

2. L'articolo 84, primo comma, della Costituzione, è sostituito dal seguente:
«Art. 84. - Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni di età e che goda dei diritti civili e politici».

3. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto, per un mandato di cinque anni, a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza, si procede il quattordicesimo giorno successivo al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito al primo turno il maggior numero di voti.
L'elezione del nuovo Presidente della Repubblica ha luogo tra il quarantesimo e il ventesimo giorno prima della scadenza dei poteri del Presidente in carica.
Il Presidente della Repubblica può essere rieletto una sola volta».
11. 01.
La Russa, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.


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Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se la Camera dei deputati è sciolta, o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

2. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati o, qualora questi si trovi nell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma, i vicepresidenti della Camera di intesa tra loro, indicono la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

3. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Autorizza la presentazione alla Camera dei deputati dei disegni di legge di iniziativa del Governo»;
b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
«Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati».

4. Il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

11. 0. 2.
Franco Russo, Mascia, Frias.

ART. 12.

Sopprimerlo.
12. 3.
Costantini, Belisario.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei Deputati.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei Deputati indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento».
12. 1.
La Russa, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Al comma 1, sostituire le parole: Senato federale della Repubblica con le seguenti: Camera dei Deputati.
12. 2.
D'Antona, Nicchi.


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Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell'unità nazionale.
Nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto dei risultati delle elezioni della Camera dei Deputati.
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri nomina e revoca i ministri.
Può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di presentarsi di fronte alla Camera dei Deputati per verificare la sussistenza del rapporto di fiducia.
Autorizza la presentazione dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi. Può, prima della promulgazione, chiedere una nuova deliberazione, con messaggio motivato alle Camere. Se entrambe le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti del Governo. Può chiederne il riesame; se il Governo li approva nuovamente, il decreto o il regolamento deve essere emanato.
Può inviare messaggi al Parlamento.
Indice le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato federale della Repubblica e fissa la prima riunione di entrambe le Camere.
Il Presidente della Repubblica, su proposta del Governo, o su proposta congiunta delle Camere, può sottoporre a referendum ogni disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di un trattato che abbia incidenza sul funzionamento delle istituzioni. Se il referendum è favorevole all'adozione del disegno di legge, il Presidente della Repubblica promulga la legge.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato federale della Repubblica, i presidenti delle Autorità di garanzia e il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione del Parlamento.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo per la politica estera e di difesa, istituito con legge dello Stato, dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento.
Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica».
12. 01.
La Russa, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».
12. 02.
Boato.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 88. Il Presidente della Repubblica scioglie la Camera dei deputati ai sensi degli articoli 92 e 94».


Pag. 58

Conseguentemente:
a) sostituire l'articolo 13 con il seguente:

Art. 13.

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge.
Il Presidente della Repubblica nomina, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, il Primo ministro il quale nomina e revoca i ministri.
Qualora non sia possibile formare, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, un Governo che abbia la fiducia della stessa Camera dei deputati, il Presidente della Repubblica, sentito il suo Presidente, la scioglie».
b) all'articolo 14, comma 1, capoverso articolo 94, aggiungere il seguente comma:
«Il Primo ministro può proporre lo scioglimento della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica che emana il conseguente decreto. Se la Camera dei deputati nega la fiducia al Governo, il Primo ministro, nei sette giorni successivi, rassegna le dimissioni ovvero propone lo scioglimento della Camera dei deputati».
12. 03.
Della Vedova.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge.
La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.
Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro».
13. 3.Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Consiglio dei Ministri è presieduto dal Presidente della Repubblica».
13. 1.La Russa, Benedetti Valentini, Conte Giorgio, Holzmann.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: valutati i risultati delle elezioni per la Camera dei deputati.
* 13. 2.Franco Russo, Mascia, Frias.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: valutati i risultati delle elezioni per la Camera dei deputati.
* 13. 4.Costantini, Belisario.


Pag. 59

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

All'articolo 93 della Costituzione alle parole «Presidente del Consiglio» sostituire le seguenti «Primo ministro».
13. 01.Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

1. Il quinto comma dell'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. La mozione indica un candidato Presidente del Consiglio dei ministri alternativo a quello in carica, il quale deve formare il Governo e ottenere la fiducia delle due Camere entro quindici giorni dalla data di approvazione della mozione di sfiducia. Qualora il Presidente del Consiglio dei ministri indicato nella mozione non ottenga la fiducia, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere e indice nuove elezioni».
14. 1.Franco Russo, Mascia, Frias.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

Art. 94.

«Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.
Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.
In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Carnera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.
Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni.
Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale».
14. 3.Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.


Pag. 60

Al comma 1, capoverso articolo 94, sostituire il primo comma con il seguente:
Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei Deputati. La Camera dei Deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
14. 5.Licandro.

Al comma 1, capoverso articolo 94, al secondo comma, sostituire la parola: o con la seguente: e.
14. 6.Zaccaria, Giovanelli, Bressa, Marone.

Al comma 1, capoverso, sostituire l'ultimo comma con i seguenti:
La Camera dei Deputati può revocare la fiducia presentando una mozione di sfiducia costruttiva che deve indicare il nome di un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri e il programma di Governo.
La mozione di sfiducia costruttiva deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei Deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Se la mozione di sfiducia costruttiva è approvata, il Presidente della Repubblica provvede a nominare il Presidente del Consiglio indicato nella mozione.
La Camera dei Deputati può procedere analogamente nel caso di dimissioni, morte o decadenza del Presidente del Consiglio dei ministri.
14. 4.D'Alia.

Al comma 1, capoverso articolo 94, aggiungere, in fine, il seguente comma:
In caso di approvazione della mozione di sfiducia o di dimissioni accettate del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica scioglie la Camera dei deputati. Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata alla Camera dei deputati una mozione firmata da almeno un terzo dei deputati, contenente l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera stessa entro i tre giorni successivi alla sua presentazione.
14. 2.Boato.

Al comma 1, capoverso articolo 94, dopo il quinto comma aggiungere il seguente:

In caso di approvazione della mozione di sfiducia o di dimissioni accettate del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere. Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata, rispettivamente, da almeno un terzo dei deputati, contenente l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei Deputati entro i tre giorni successivi alla sua presentazione.
14. 7.Costantini, Belisario.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Art. 95.

I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.
Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile.


Pag. 61

Garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e, individualmente, degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
14. 01.Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

ART. 15.

Sopprimerlo.
15. 3.Costantini, Belisario.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge».
15. 1.Mascia, Franco Russo, Frias.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

1. Al primo comma dell'articolo 96 della Costituzione le parole: «il Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti «il Primo Ministro» e le parole «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».
15. 2.Boscetto, Brancher, La Loggia, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1.All'articolo 114 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La legge dello Stato determina i casi e le condizioni per l'accorpamento delle elezioni amministrative e regionali in un unico turno all'interno della stessa legislatura».
15. 016. Violante.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. Il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione è abrogato.
15. 01.Franco Russo, Mascia, Frias.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; diritto di asilo e condizione giuridica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea»;


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2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) moneta; tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato, perequazione delle risorse finanziarie; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»;
3) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento delle pubbliche amministrazioni; ordinamento della comunicazione»;
4) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; protezione civile»;
5) la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; professioni; ordinamento sportivo»;
6) la lettera o) è sostituita dalla seguente:
«o) previdenza sociale; previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro»;
7) la lettera r) è sostituita dalla seguente:
«r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno alla innovazione per i settori produttivi»;
8) sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«t) norme generali sulla salute; alimentazione;
u) porti ed aeroporti; grandi reti di trasporto e di navigazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».
15. 05.D'Alia.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. La lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è sostituita dalla seguente:
«m) determinazione dei livelli delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, in attuazione dell'articolo 3, secondo comma».
15. 02.Franco Russo, Mascia, Frias.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, la lettera n) è sostituita dalla seguente:
«n) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale».
15. 08.Ossorio.


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Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti:
«t) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno per l'innovazione dei settori produttivi;
u) grandi reti di trasporto e di navigazione;
v) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
w) ordinamento della comunicazione;
x) previdenza complementare e integrativa».

2. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno per l'innovazione dei settori produttivi», «grandi reti di trasporto e di navigazione», «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», «ordinamento della comunicazione» e «previdenza complementare e integrativa».
15. 07.Ossorio, Costantini, Belisario.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:
«t) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno per l'innovazione dei settori produttivi».

2. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno per l'innovazione dei settori produttivi».
15. 09.Ossorio, Costantini, Belisario.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:
«t) grandi reti di trasporto e di navigazione».

2. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione».
15. 010.Ossorio, Costantini, Belisario.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:
«t) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

2. All'articolo 117, terzo camma, della Costituzione, sono soppresse le parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».
15. 011.Ossorio, Costantini, Belisario.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:
«t) ordinamento della comunicazione».


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2. All'articolo 117, terzo camma, della Costituzione, sono soppresse le parole: «ordinamento della comunicazione».
15. 012.Ossorio, Costantini, Belisario.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:
«t) previdenza complementare e integrativa».

2. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: «previdenza complementare e integrativa».
15. 013.Ossorio, Costantini, Belisario.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:
«t) professioni».

2. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: «professioni».
15. 014.Costantini, Belisario.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione dopo le parole: «governo del territorio» è inserita la seguente: «turismo».
15. 015.Costantini, Belisario.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. Il quarto comma dell'articolo 118 della Costituzione è abrogato.
15. 03.Mascia, Franco Russo, Frias.

Dopo l'articolo, 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. Il terzo periodo del primo comma dell'articolo 126 della Costituzione è sostituto dal seguente: «Il decreto è adottato sentito il Senato della Repubblica, che si pronuncia a maggioranza dei suoi membri».
15. 04.Mascia, Franco Russo, Frias.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale, si applicano con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
2. In sede di prima applicazione, le elezioni dei senatori da parte dei cittadini di ciascuna Regione si svolgono in ogni Regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano, contestualmente alle elezioni della Camera dei deputati. Le elezioni dei senatori di cui al sesto comma dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, si svolgono entro dieci giorni dalla data delle elezioni della Camera dei deputati.
15. 06.Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.