II Commissione - Mercoledì 25 luglio 2007


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ALLEGATO 1

Riforma dell'ordinamento giudiziario. C. 2900, approvato dal Senato.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale dei Magistrati Ufficio Terzo

Il numero di magistrati che matureranno le anzianità per essere sottoposti alla valutazione di professionalità tra il 1o agosto 2007 e il 31 dicembre 2007 è il seguente:

Quadriennio Anzianità maturate
Primo -
Secondo -
Terzo -
Quarto 752
Quinto -
Sesto -
Settimo -
Totale 752

I dati riportati si riferiscono alle sole ulteriori valutazioni conseguenti all'approvazione del disegno di legge in esame.


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ALLEGATO 2

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 5 del 2006 in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa. Atto n. 108.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione Giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 5 del 2006 in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa;
osservato che, all'articolo 6, comma 4, dello schema di decreto, modificativo dell'articolo 99 della legge fallimentare, appare opportuno precisare che l'istruttoria del giudizio di opposizione avviene davanti al giudice relatore, per evitare un appesantimento delle attività del collegio, fermo il fatto che la decisione finale è rimessa al collegio medesimo;
considerato che la disciplina di cui all'articolo 4, comma 2, dello schema di decreto, suscita perplessità in quanto prevede che le disposizioni del secondo comma dell'articolo 52 della legge fallimentare si applichino anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 51;
rilevato, inoltre, che all'articolo 6, comma 4, dello schema di decreto, modificativo dell'articolo 99 della legge fallimentare, appare opportuno sopprimere la disposizione secondo la quale il tribunale deve provvedere entro sessanta giorni dalla comparizione delle parti, poiché ciò contrasta con il fatto che il procedimento potrebbe anche avere un esito ben più lungo, come nel caso dell'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, nonché precisare il termine entro il quale il collegio è tenuto a depositare la decisione;
rilevato che, all'articolo 9, comma 5, modificativo dell'articolo 124 della legge fallimentare, e all'articolo 12, comma 1, che introduce il secondo comma dell'articolo 160 della legge fallimentare, appare opportuno prevedere la possibilità che sia offerto un pagamento in percentuale non solo al creditore privilegiato speciale, nella parte in cui il credito sia incapiente, ma anche a quello generale, sempre nella misura in cui il credito non sia capiente;
osservato che, con riferimento all'articolo 9, comma 5, lettera a), modificativo del primo comma dell'articolo 124 della legge fallimentare, appare opportuno prevedere un termine della durata di un anno dalla dichiarazione di fallimento, prima del quale il fallito non può presentare la proposta di concordato;
considerato che i presupposti per l'ammissione al concordato preventivo sono quelli indicati non solo dall'articolo 160 della legge fallimentare, ma, necessariamente, anche dall'articolo 161, appare opportuno precisare, all'articolo 12, comma 3, dello schema di decreto, che il Tribunale è tenuto a verificare anche la sussistenza degli elementi di cui al citato articolo 161 della legge fallimentare;
osservato che, all'articolo 12, comma 3, nella parte in cui si prevede che contro la sentenza è proponibile reclamo a norma dell'articolo 18, appare opportuno precisare che ci si riferisce alla sentenza che dichiara il fallimento;
rilevato che, con riferimento all'articolo 14, la novella all'articolo 175 della


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legge fallimentare andrebbe più correttamente collocata all'interno del successivo articolo 15 dello schema di decreto legislativo, concernente le modifiche al Capo IV del titolo III della legge fallimentare;
considerato che all'articolo 15, comma 1, dello schema di decreto, modificativo dell'articolo 177 della legge fallimentare, appare opportuno chiarire che, nel caso di concordato con classi, oltre alla maggioranza delle classi è comunque necessaria anche la maggioranza dei crediti ammessi al voto, allo scopo di evitare che un concordato preventivo venga approvato in seguito alla formazione di una maggioranza di classi rappresentativa di una quota minima del totale dei creditori ammessi al voto;
osservato che nel titolo III della legge fallimentare viene utilizzato il termine «condizioni» per indicare gli elementi che devono sussistere per l'ammissione al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione, anziché il termine «presupposti», tecnicamente più appropriato;
rilevato che l'articolo 19 dello schema di decreto legislativo, che pure mira a risolvere il dibattito giurisprudenziale sorto in ordine alla disciplina da applicare alle procedure introdotte con sentenza depositata dopo il 16 luglio 2006, con riferimento a ricorsi depositati in data antecedente, tuttavia potrebbe creare dei seri problemi applicativi, poiché non tiene conto che la grande maggioranza dei Tribunali ha ritenuto di applicare la precedente disciplina e, quindi, ha seguito la soluzione contraria a quella che oggi si vorrebbe imporre con norma di interpretazione autentica e dunque retroattiva;
considerato che, ove non si ritenga di sopprimere l'articolo 19 dello schema di decreto, all'articolo articolo 22 dello schema medesimo, appare opportuno prevedere l'applicabilità dell'articolo 7, comma 6, anche alle procedure pendenti, allo scopo di evitare che le vendite poste in essere secondo la previgente disciplina (e dunque secondo le regole del codice di procedura civile davanti al giudice delegato) nell'ambito di un procedimento fallimentare introdotto con sentenza depositata successivamente alla data del 16 luglio 2006, all'esito di un ricorso depositato in data antecedente, possano essere ritenute nulle per effetto della norma di interpretazione autentica di cui al citato articolo 19;
osservato che, all'articolo 22 dello schema di decreto legislativo, appare opportuno precisare che le norme dello schema medesimo escluse dall'applicazione non si applicano alle procedure di concordato preventivo già aperte alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ma solo a quelle iniziate dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, mentre continuano ad applicarsi a procedure di concordato fallimentare intraprese successivamente alla data di entrata in vigore del decreto pur se riferite a fallimenti già aperti in quella data;
osservato che appare altresì opportuno, all'articolo 22, comma 3, dello schema di decreto, includere anche la nuova disciplina del concordato per le procedure di liquidazione coatta amministrativa pendenti;
rilevato che per mero errore materiale la rubrica dell'articolo 18 fa riferimento al Titolo V, Capo VI della legge fallimentare, mentre tale legge, al Titolo V, non prevede ulteriori ripartizioni;
considerato che, in materia di pubblicità delle notizie relative al fallimento, appare opportuno coordinare la legge fallimentare, come modificata dal decreto legislativo n. 5 del 2006, con le norme del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
rilevato che appare opportuno operare un coordinamento delle disposizioni della legge fallimentare con le disposizioni di legge o regolamentari che ancora contemplano la riabilitazione civile, con particolare riferimento all'articolo 241 della legge fallimentare;
rilevata, infine, l'assenza nello schema di decreto di norme correttive che


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pongano rimedio alle difficoltà applicative riscontrate con riferimento all'istituto della transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter della legge fallimentare;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 4, comma 2;
b) all'articolo 6, comma 4, capoverso, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 99 della legge fallimentare, prevedendo che: il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso; ove vi sia delega da parte del tribunale ad uno dei suoi componenti per la trattazione del procedimento, l'udienza è fissata dal giudice delegato; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore, al fallito e all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto; tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni; le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale; la costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti; l'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste; il tribunale può delegare uno dei suoi componenti per l'udienza di comparizione delle parti; in tal caso il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori; il giudice delegato al fallimento non può far parte del collegio; il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie; il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione; qualora il tribunale pronunci in via provvisoria, provvede con decreto motivato non reclamabile entro trenta giorni dall'udienza;
c) all'articolo 9, comma 5, e all'articolo 12, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di prevedere la possibilità che sia offerto un pagamento in percentuale non solo al creditore privilegiato speciale, nella parte in cui il credito sia incapiente, ma anche a quello generale, sempre nella misura in cui il credito non sia capiente;
d) all'articolo 9, comma 5, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nel modificare l'articolo 124 della legge fallimentare, che la proposta di concordato non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo;
e) all'articolo 12, comma 3, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 162, primo comma, della legge fallimentare, nel senso di prevedere che i presupposti necessari per accedere al concordato preventivo siano, oltre a quelli di cui all'articolo 160, anche quelli dell'articolo 161 della legge fallimentare;
f) all'articolo 12, comma 3, nella parte in cui si prevede che contro la sentenza è proponibile reclamo a norma dell'articolo 18, valuti il Governo l'opportunità di precisare che ci si riferisce alla sentenza che dichiara il fallimento;
g) con riferimento all'articolo 14 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità


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di collocare la novella all'articolo 175 della legge all'interno del successivo articolo 15;
h) all'articolo 15, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 177, secondo comma, della legge fallimentare, nel senso di prevedere che, ai fini dell'approvazione del concordato preventivo, oltre alla maggioranza delle classi sia comunque necessaria anche la maggioranza dei crediti ammessi al voto;
i) al titolo III della legge fallimentare, valuti il Governo l'opportunità di identificare con il termine «presupposti», anziché con il termine «condizioni», gli elementi necessari per l'ammissione al concordato preventivo ed agli accordi di ristrutturazione;
l) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 19 dello schema di decreto legislativo ovvero, qualora non si ritenesse di sopprimere tale disposizione, di precisare, all'articolo 22, che anche l'articolo 7, comma 6, dello schema di decreto si applica alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;
m) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 22, di includere anche la nuova disciplina del concordato per le procedure di liquidazione coatta amministrativa pendenti;
n) all'articolo 22, valuti il Governo l'opportunità di precisare che le disposizioni del decreto legislativo ivi indicate si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento ed alle altre procedure concorsuali iniziate o aperte successivamente alla sua entrata in vigore;
o) alla rubrica dell'articolo 18, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il riferimento al Titolo V;
p) in tema di pubblicità delle notizie relative al fallimento, valuti il Governo l'opportunità di coordinare le disposizioni della legge fallimentare con le norme del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, eventualmente, anche attraverso l'abrogazione di quelle disposizioni che prevedono l'iscrizione di tali notizie nel casellario giudiziale;
q) in materia di riabilitazione civile, valuti il Governo l'opportunità di operare un coordinamento, eventualmente anche attraverso un intervento soppressivo, con le disposizioni di legge o regolamentari che ancora la contemplano; in particolare, per quanto riguarda l'articolo 241 della legge fallimentare, valuti il Governo l'opportunità di ancorare la causa estintiva del reato di bancarotta semplice a quelle ipotesi di chiusura del fallimento che prevedono o presuppongono la soddisfazione integrale dei creditori o la corretta esecuzione del concordato, a condizione che non vi sia stata condanna per reati di bancarotta fraudolenta o altri reati in materia economica o comunque connessa con l'attività d'impresa;
r) con riferimento all'articolo 182-ter della legge fallimentare, valuti il Governo l'opportunità di introdurre una modifica volta a meglio definire: se l'IVA può essere oggetto di transazione fiscale; se la disposizione, in caso di credito tributario di natura chirografaria, volta a vietare un trattamento differenziato rispetto agli altri creditori chirografari, possa essere resa coniugabile con il disposto dell'articolo 160 che, nel regolare le condizioni di ammissibilità della proposta di concordato, consente di suddividere i creditori in classi, facoltizzando un trattamento differenziato;
s) valuti il Governo l'opportunità di estendere il ricorso alla transazione fiscale agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis della legge fallimentare, attesa la possibilità, e non l'obbligo, per l'amministrazione tributaria, di potervi ricorrere, con conseguenti evidenti benefici;
t) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la domanda di transazione fiscale possa essere presentata, in via anticipata, all'amministrazione competente,


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atteso che la convocazione dei creditori è stabilita in non oltre 30 giorni dall'ammissione della procedura, ai sensi dell'articolo 163, secondo comma, n. 2), della legge fallimentare;
u) valuti il Governo l'opportunità di un coordinamento tra il primo comma dell'articolo 182-ter, che prevede la possibilità dell'Erario di transigere sui crediti privilegiati, l'articolo 182-ter, secondo e terzo comma, che prevedono l'adesione dell'amministrazione mediante espressione del voto e l'articolo 177, terzo comma, che sanziona con la perdita del privilegio l'espressione del voto da parte di un creditore privilegiato.