V Commissione - Mercoledì 25 luglio 2007


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ALLEGATO 1

Schemi di convenzione unica autostradale tra l'ANAS Spa e le concessionarie Pedemontana lombarda, Bre.Be.Mi. e Asti-Cuneo (Atto n. 107)

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Si rappresenta quanto segue.

ASTI-CUNEO.

Con riferimento all'osservazione concernente il costo degli interventi, nel concordare circa l'errore di considerare gli oneri finanziari capitalizzati fra le fonti di copertura, contenuto nella nota sintetica depositata dal Governo, di cui, peraltro, non si è a conoscenza, si conferma che l'importo dei lavori è al netto di IVA. Al riguardo, si espone di seguito il quadro che emerge dal piano finanziario facente parte integrante della convenzione.

Costo degli interventi (al netto dell'IVA) 988.382.000
Oneri finanziari capitalizzati51.086.000
Totale costi1.039.468.000
Fonti di finanziamento: 
Contributo in conto impianti 200.000.000
Finanziamenti da contrarre 520.000.000
Finanziamento mezzanino soci non Anas95.000.000
Apporto al capitale sociale200.000.000
Autofinanziamento (rigo 1.4 Conto Finanziario - anni di costruzione)24.468.000
Totale fonti1.039.468.000

Per quanto concerne la richiesta di chiarimenti circa l'impatto sui saldi di finanza pubblica connesso ai tempi di erogazione dei finanziamenti a carico di ANAS, si segnala lo stesso è già considerato a legislazione vigente.
Relativamente all'articolo 3, paragrafo 3, punto 7, si condivide la necessità di eliminare dal testo il riferimento alla corresponsione di un valore di subentro, tant'è che tale prescrizione è già considerata nella delibera CIPE, al punto b).
Non si dispone, infine, di elementi informativi utili in ordine agli eventuali oneri a carico del concessionario in favore degli enti territoriali, a titolo di finanziamento delle opere compensative. In proposito si rinvia al competente Ministero delle infrastrutture.

BRE.BE.MI

Con riguardo ai delineati profili di rischio connessi alla compatibilità della convenzione con la normativa nazionale e comunitaria, con particolare riferimento al rispetto del limite del 50 per cento dell'importo dell'opera iniziale oggetto della concessione, si rinvia al competente Ministero delle infrastrutture, facendo presente che il punto X delle premesse della Convenzione esclude il superamento del suddetto limite, mentre la prevista possibilità di affidare alla concessionaria la realizzazione dell'«Arco di TEM», di cui all'articolo 21-bis della convenzione, resta comunque subordinata al rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.
Con riferimento alla eventuale corresponsione, al termine della concessione, di un indennizzo a carico del concedente a favore del concessionario uscente, nel caso di mancato subentro di un nuovo concessionario,


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e sui suoi potenziali riflessi negativi in termini di debito e di deficit stante la compagine sociale della società concedente, si rappresenta che, proprio al fine di ridurre al minimo tale eventualità, è stato richiesto di inserire nella delibera CIPE, quale prescrizione, la verifica, alla fine di ogni periodo regolatorio o in sede di aggiornamento del piano finanziario, del residuo valore contabile del capitale investito, nonché la destinazione degli extraprofitti all'abbattimento del valore residuo dell'infrastruttura, in modo che lo stesso non si discosti dal suo valore di mercato. Tale clausola, ad avviso dello scrivente, oltre a ridurre l'entità di un'eventuale valore di subentro al termine della concessione, consente di minimizzare il rischio che la gara per la scelta del concessionario subentrante possa andare deserta.
In relazione alla copertura finanziaria della quota di spesa delle opere integrate posta a carico di RFI, lo scrivente ha chiesto di inserire nella delibera CIPE (vds. punto 2) la condizione che l'iter di approvazione della convenzione potrà essere perfezionata solo allorché il Ministro delle infrastrutture avrà verificato l'effettiva disponibilità delle risorse nell'ambito del nuovo contratto di programma RFI 2007-2011.
Circa i riflessi finanziari conseguenti al subentro della società CAL all'ANAS in funzione di soggetto concedente, ed in particolare al venir meno, per l'ANAS, delle entrate derivanti dai canoni di concessione, occorre tener presente che le stesse sono destinate alla copertura degli oneri connessi alla vigilanza sulle società concessionarie, che, nella fattispecie, ANAS non dovrà sostenere.

PEDEMONTANA SPA.

In ordine ai profili di rischio connessi alla previsione di un indennizzo a favore del concessionario, alla scadenza della concessionario, a carico del concedente, si rinvia a quanto rappresentato per la convenzione BREBEMI.
Per quanto concerne l'esenzione da IVA dei contributi pubblici incassati, si precisa che il concessionario, in quanto soggetto a tale imposta, è in grado di recuperarla e quindi il finanziamento pubblico deve essere limitato all'imponibile.
Circa, infine, il disallineamento dell'importo del contributo pubblico previsto dall'articolo 7 della convenzione e quello indicato nel piano finanziario, la delibera CIPE ha prescritto, su richiesta dello scrivente, che il piano finanziario, che riporta finanziamenti pubblici per euro 1.245.000.000, sia modificato in coerenza con i contributi autorizzati tenendo conto del volume di investimento attivabile attraverso l'attualizzazione dei contributi pluriennali.
Per quanto concerne la richiesta di chiarimenti circa l'impatto sui saldi di finanza pubblica del profilo temporale delle erogazioni dei suddetti contributi pubblici, si fa presente che lo stesso è già considerato a legislazione vigente.


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ALLEGATO 2

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale (Atto n. 115)

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Si rammenta, brevemente, che il regolamento in esame si limita a definire l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale nel rispetto dei limiti dei contingenti di personale già stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2007 con il quale si è provveduto a ripartire il personale del soppresso Ministero delle attività produttive tra i Ministeri dello sviluppo economico e del commercio internazionale, istituiti dal decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
Lo stesso DPCM all'articolo 5, comma 2, assicura la copertura finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione con le risorse iscritte nei capitoli di bilancio - centro di responsabilità amministrativa n. 1 - Gabinetto ed altri uffici di diretta collaborazione dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale.
Come evidenziato nelle nota tecnica, il contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive era fissato in 160 unità complessive (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 455/2000, come modificato ed integrato dai decreti del Presidente della Repubblica n. 300/2002 e n. 316/2003), risultato della sommatoria dei contingenti dell'ex Ministero dell'industria (n. 92 unità) e dell'ex Ministero del commercio estero (n. 68 unità).
Con il DPCM 12 gennaio 2007 si stabilì in 63, anziché 68, le unità da assegnare al Ministero del commercio internazionale, con la riduzione di 5 unità a favore del ministero dello sviluppo economico, come spiegato nelle relazioni di accompagnamento.
Per quanto riguarda l'eccezione sollevata sulla duplicazione di fatto dei vertici tra i Ministeri del commercio internazionale e dello sviluppo economico, si evidenzia, innanzitutto, che le figure di vertice degli uffici di diretta collaborazione del Ministero hanno trovato adeguata copertura finanziaria nell'autonomo stato di previsione della spesa autorizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in via preliminare, già nel luglio del 2006, per consentire il funzionamento degli uffici ministeriali.
In ogni caso, non appare comunque possibile ritenere che le figure di vertice, costituite per tali uffici, duplichino figure già esistenti in capo al Ministero delle attività produttive. In primo luogo, per l'ovvia considerazione che la ritrovata autonomia del Ministero richiede la costituzione degli uffici, ivi comprese le figure di vertice, e, in secondo luogo, per la non minore importante considerazione che già nello stesso Ministero delle attività produttive era riconosciuto, ai sensi della legge (l. n. 145 del 2002) e del regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 2000) la sussistenza di due strutture autonome: una presso il Ministro, l'altra presso il vice Ministro delegato per il commercio estero.


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Sul rilievo relativo al presunto esaurimento del numero di posizioni dei responsabili degli uffici da parte del Ministero del commercio internazionale rispetto a quello del Ministero dello sviluppo economico, si rammenta, pertanto, che nel regolamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive erano previsti, altresì, ulteriori 7 (sette) figure di vertici degli uffici del vice Ministro. Infatti, all'articolo 8, comma 2-ter, del D.P.R 455/200, recita: «Ciascun vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di personale a lui riservato, anche tra soggetti estranei all'Amministrazione, un Capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa, nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali.
Nell'ambito del medesimo contingente ciascun vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli Uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate ed un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate».
Tali figure, nella passata legislatura assegnate al Ministro delegato al commercio estero, erario pienamente operanti e, nella sostanza, assimilabili ai responsabili degli uffici, del Ministro del commercio internazionale, come disciplinati con il regolamento in esame.
Il relativo trattamento economico è stabilito nei limiti della copertura finanziaria assicurata nei limiti degli stanziamenti determinati dalla legge di bilancio 2007, nonché nel rispetto delle misure di contenimento della spesa pubblica, verificati in sede tecnica dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini della deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Peraltro, si fa osservare che gli incarichi in questione (Capo di Gabinetto, Capo dell'Ufficio legislativo, etc.), sono di regola attribuiti a soggetti già appartenenti alla pubblica amministrazione, ai quali è corrisposto il solo trattamento economico accessorio, con conseguente forte contenimento della spesa sostenuta degli oneri di trattamento economico.
Sull'introduzione delle figure del vice-capo di gabinetto e del vice capo dell'Ufficio legislativo, si evidenzia che tale previsione non comporta alcun maggiore o nuovo onere (e quindi pienamente rispettata l'invarianza della spesa) in quanto si tratta di personale che rientra nel limite di contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione (63 unità), quindi non sono aggiuntive, non costituiscono posti di funzione (si tratta di una mera istituzionalizzazione e non è prevista nel regolamento alcuna retribuzione economica aggiuntiva. Si tratta di una scelta di maggiore funzionalità organizzativa.
In ordine ai rilievi sulla costituzione degli uffici del Consigliere diplomatico e del Segretario particolare, si ribadisce che il personale che costituirà gli uffici rientra comunque nel contingente complessivo sopraindicato, non comportando alcun riflesso finanziario.
Con riferimento specifico, poi, al Consigliere diplomatico non può non sottolinearsi innanzitutto l'evidente importanza strategica e necessaria di avere tra i collaboratori del Ministro del commercio internazionale tale figura professionale per lo svolgimento delle particolari competenze attribuite a questo Ministero e considerato il valore delle competenze richieste.
Quanto al trattamento economico da corrispondere al Consigliere diplomatico, si rileva che esso è determinato dall'ordinamento della carriera diplomatica, a compensazione, quindi, con l'amministrazione di appartenenza, con evidenti effetti neutrali dal punto di vista della spesa riferita al comparto dei Ministeri. Peraltro, tale previsione appare virtuosa rispetto alle analoghe norme contenute in altri regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri che stabiliscono, invece, un trattamento economico equiparato al personale dirigenziale di prima o seconda fascia.
In merito all'incidenza sul fabbisogno di personale dirigenziale presso l'amministrazione


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di provenienza, si fa rilevare che la scelta di un funzionario diplomatico da destinare all'incarico di consigliere diplomatico presso questa, o altra amministrazione, è disposta previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, che provvede a valutare il distacco anche alla luce delle proprie esigenze organizzative.
Per quanto riguarda il Capo della Segreteria tecnica, si rinvia a quanto già sopra esposto in ordine al fatto che già nel regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive (decreto del Presidente della Repubblica 455/2000) era prevista tale figura per gli uffici del vice Ministro (ed era aggiuntiva al contingente complessivo di personale). Sugli effetti finanziari, ancora una volta si ribadisce che il trattamento economico relativo trova il suo limite nell'autorizzazione di spesa previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio.


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ALLEGATO 3

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale (Atto n. 115)

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA

Si fa presente quanto segue:
1. In ordine ai chiarimenti richiesti circa le modalità atte a garantire il rispetto dell'obbligo d'invarianza previsto per ciascun ministero dall'articolo 1, comma 25-quater del decreto legge 181/2006 anche in relazione al numero di posizioni di responsabili degli uffici di diretta collaborazione a seguito della soppressione del Ministero delle attività produttive ed alla contestuale istituzione dei nuovi Ministeri (Sviluppo economico e Commercio internazionale), si richiama la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2006 che ha individuato le misure finanziarie atte a garantire l'invarianza degli oneri. In attuazione dell'anzidetta direttiva questo Dipartimento, con nota n. 92943 del 10 luglio 2006, ha comunicato alle Amministrazioni gli importi accantonati sugli stanziamenti 2006. Sulla base delle suindicate disposizioni si è poi provveduto a determinare le corrispondenti postazioni finanziarie per gli uffici di diretta collaborazione di entrambi i Ministeri dello Sviluppo economico e del Commercio internazionale. Pertanto, in relazione al punto in questione, si ritiene di poter assicurare il rispetto dell'invarianza della spesa;
2. In ordine all'introduzione del Segretario particolare del Ministro (articolo 4, comma 2) individuato come organo responsabile di ufficio (articolo 6, comma 3) si fa presente che le anzidette disposizioni non comportano incrementi di spesa in quanto la previsione di uno specifico trattamento economico per la figura di cui trattasi era già contenuta nell'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455. A tale disposizione regolamentare, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive, fa rinvio il D.P.C.M. 12 gennaio 2007 di ricognizione amministrativa delle strutture da trasferire, emanato in attuazione del decreto-legge n. 181/2006;
3. In ordine alla previsione del Consigliere diplomatico (articolo 6, comma 3) quale responsabile del relativo ufficio di diretta collaborazione (articolo 4, comma 5), si rinvia alle assicurazioni fornite, nel merito, dall'Amministrazione proponente con nota 9 febbraio 2007, n. 10169, che si allega in copia;
4. In ordine alle osservazioni concernenti le figure del Vice Capo di Gabinetto e del Vice Capo Ufficio Legislativo si rinvia a quanto esplicitato in relazione tecnica laddove si evidenzia che l'invarianza della spesa è assicurata dal fatto che per l'anzidetta tipologia di figure non è previsto uno specifico trattamento economico rientrando le medesime nel limite del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione;
5. La previsione di considerare aggiuntiva rispetto al contingente di 63 unità anche la figura del responsabile della Segreteria tecnica del Ministro trova fondamento nel disposto normativo di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455.


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ALLEGATO 4

Schema di regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, sull'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia (Atto n. 114)

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Si comunica che il Ministero della Giustizia sul provvedimento ha predisposto apposita relazione tecnica, cui si rinvia, con la quale viene dimostrata la compensazione indicata nel provvedimento stesso. Tale relazione, che si allega, è contenuta nella documentazione sottoposta all'esame della seduta preparatoria del Consiglio dei Ministri, diramata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DAGL il 21 giugno 2007.
Si fa presente, altresì, che la contestualità della maggiore spesa con la compensazione indicata all'articolo 2 è assicurata dal previsto rinvio ad un successivo decreto per l'individuazione degli incarichi di funzione dirigenziale da rendere indisponibili.

RELAZIONE TECNICA

Al fine di assicurare il rispetto del principio dell'invarianza della spesa, il maggior onere derivante dalle modifiche introdotte dal presente D.P.R., relative all'attribuzione dell'emolumento accessorio in favore dei Vice Capi senza funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2005, n. 315, sarà compensato rendendo indisponibili, nell'ambito dei posti coperti del personale dirigente dell'amministrazione della giustizia, un numero di incarichi dirigenziali non generali pari a tre unità.
Il risparmio di spesa che ne consegue, di un importo pari complessivamente ad euro 293.805,00 (euro 97.935,00 x 3 unità), risulta pienamente compensativo dei nuovi oneri derivanti dalla modifica normativa, che ammontano ad euro 236.645,00 all'anno (euro 51.645,00 + euro 185.000,00). L'onere è stato determinato considerando prudenzialmente un vice capo estraneo all'amministrazione, avente diritto all'intero trattamento economico pari a quello di un dirigente generale (pari a 185.000,00 euro) o un magistrato, per il quale è previsto, in aggiunta allo stipendio in godimento, il solo trattamento accessorio di 51.645,00 euro. Il calcolo è ritenuto prudenziale in quanto normalmente i vice capi degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia sono di provenienza magistratuale.


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ALLEGATO 5

7-00243 Crisafulli: Risorse finanziarie per la viabilità nelle regioni Sicilia e Calabria
7-00244 Giudice: Risorse finanziarie per la viabilità nelle regioni Sicilia e Calabria

TESTO UNIFICATO APPROVATO

La V Commissione,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1152, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) ha previsto che in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate, una quota pari a 350 milioni di euro e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 sia assegnata, rispettivamente, alla regione siciliana e alla regione Calabria per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria;
il comma 1152 ha inoltre stabilito che alla ripartizione di tali risorse si debba provvedere con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
tuttavia, le disposizioni del comma 1152 non hanno ancora trovato attuazione, per cui le regioni interessate non hanno ricevuto le risorse necessarie per porre in essere i programmi di ammodernamento e potenziamento delle viabilità secondaria;
la mancata disponibilità delle risorse impedisce la realizzazione di interventi della massima urgenza;

impegna il Governo

a provvedere, come preannunciato, nell'ambito della riunione del CIPE che si terrà il 3 agosto 2007, ad assicurare l'effettiva disponibilità delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1152, della legge finanziaria per il 2007, con riferimento all'importo di 500 milioni previsto per l'anno in corso, e a provvedere in tempi certi all'assegnazione delle medesime risorse alla regione siciliana e alla regione Calabria, al fine di evitare ulteriori ritardi che comporterebbero gravi pregiudizi per i territori e le comunità interessati e per le prospettive di sviluppo delle due regioni.
(8-00075)
«Crisafulli, Lomaglio, Dato, Di Gioia, Dioguardi, Iannuzzi, Longhi, Margiotta, Mariani, Misiti, Piro, Raiti, Rotondo, Ventura, Giudice, Misuraca, Fallica».