Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 25 luglio 2007


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ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Annesso, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e Scambio di Note verbali fatto a Roma il 23 ottobre 2006 e il 3 novembre 2006. C. 2691 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell' istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Annesso, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e Scambio di Note verbali fatto a Roma il 23 ottobre 2006 e il 3 novembre 2006;
rilevato che l'Accordo intergovernativo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cipro si pone quale necessario strumento per iniziative e progetti di scambio culturale, scientifico e tecnologico con tale Paese, e risulta altresì volto a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni anche attraverso le cooperazioni universitarie, i convegni e le borse di studio; evidenziato inoltre l'obiettivo dell'Accordo di agevolare la cooperazione nella conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico ed archeologico, assicurando altresì la protezione dei diritti di proprietà intellettuale;
considerato che le finalità dell'Accordo consistono in particolare nell'intento di favorire, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, la cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnica, anche nell'ambito dei programmi promossi dall'Unione europea;
rilevato che, ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo, si prevede che le Parti contraenti si impegnino a favorire gli scambi e le collaborazioni tra enti territoriali e regioni interne ai rispettivi paesi in relazione alle previsioni di cui agli articoli 4, 6, 8 e 10 dell'Accordo medesimo, relativi, rispettivamente, al settore delle arti visive, figurative e dello spettacolo; alla promozione della collaborazione scientifica e tecnologica; alla cooperazione in materia di scambi giovanili ed alla cooperazione nel settore archeologico e della conservazione e del restauro;
considerato che l'oggetto del provvedimento, la ratifica ed esecuzione dell'Accordo menzionato, rientra nell'ambito di materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO). C. 2931 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2931 Governo, approvato dal Senato, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO);
considerato che la Convenzione è finalizzata ad istituire forme di tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale, quali tradizioni, feste, danza, musica, teatro, lingua, tecniche tradizionali di artigianato e arti varie; e che i Paesi membri sono tenuti ad assumere il ruolo di garanti della difesa del loro patrimonio, attraverso l'impegno ad attuare una serie di misure di tutela, di informazione e di educazione sul proprio territorio;
rilevato che la Convenzione attribuisce agli Stati parte il compito di individuare e definire gli elementi del patrimonio culturale immateriale presenti sul proprio territorio ed adottare le relative misure di salvaguardia; di redigere uno o più inventari del patrimonio culturale immateriale presente sul proprio territorio; di creare organi competenti, nello specifico, alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale; di adottare misure di tipo giuridico, tecnico, amministrativo e finanziario che siano utili a favorire la gestione del patrimonio culturale immateriale;
considerato che l'oggetto del provvedimento, la ratifica ed esecuzione della Convenzione, rientra nell'ambito di materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che la Convenzione stabilisce che gli Stati parte si adoperino per cooperare sul piano bilaterale, sub-regionale, regionale ed internazionale, per proteggere il patrimonio culturale immateriale;
evidenziata l'esigenza che in sede di attuazione delle previsioni contenute nella Convenzione si tenga conto dei profili di competenza regionale, ai sensi del Titolo V, parte seconda della Costituzione;
preso atto che, per i profili di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali, non vi sono profili di novità rispetto al parere espresso alla 3a Commissione del Senato in data 6 giugno 2007;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di continuità territoriale per l'Isola d'Elba. Nuovo testo C. 1640.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1640 Velo, in corso di esame presso la IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera, recante disposizioni in materia di continuità territoriale per l'Isola d'Elba;
rilevato che il testo in esame intende assicurare la continuità territoriale con l'isola d'Elba, attraverso l'applicazione della disciplina relativa all'imposizione degli oneri di servizio pubblico allo scalo aeroportuale dell'isola;
rilevato altresì che al fine anzidetto, l'articolo 1 del testo in esame prevede l'estensione all'Isola d'Elba delle disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, previsione secondo la quale, in conformità ai principi stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2408/92, sono state introdotte misure per garantire la continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia, dotate di scali aeroportuali;
considerato che il trasporto aereo non risulta espressamente contemplato nell'ambito delle materie che l'articolo 117 della Costituzione attribuisce in via esclusiva allo Stato, e che tuttavia il provvedimento in esame, prescrivendo l'applicazione del regime degli oneri di servizio pubblico allo scalo aeroportuale dell'Isola d'Elba, sembra potersi riferire all'ambito di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria. C. 2937 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2937 Governo, approvato dal Senato, in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale;
rilevato che il disegno di legge concerne la disciplina di specifici profili del settore sanitario, afferenti segnatamente all'attività libero-professionale intramuraria ed alla esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari;
considerato che il provvedimento reca norme riconducibili all'ambito della «tutela della salute» di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, materia oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni;
rilevato che, ai sensi dell'articolo 1 del testo in esame, le regioni e le province autonome adottano idonee iniziative per assicurare, entro il 31 luglio 2008, gli interventi di ristrutturazione edilizia necessari per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria; e che nel periodo transitorio sono tenute ad individuare ed attuare le misure volte a garantire il passaggio al «regime ordinario» dell'attività libero-professionale intramuraria;
considerato che il testo in esame prescrive che le regioni e le province autonome garantiscano che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, assicurandone il corretto esercizio; e che assicurino altresì il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del testo in esame, anche mediante l'esercizio di poteri sostitutivi e la destituzione, nell'ipotesi di grave inadempienza, dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti interessati;
evidenziato che le convenzioni per l'acquisizione degli spazi destinati all'attività libero professionale intramuraria sono autorizzate dalle regioni per il periodo necessario al completamento, da parte delle aziende, policlinici o istituti interessati, degli interventi strutturali necessari e comunque non oltre il termine del 31 gennaio 2009;
rilevato quanto statuito dagli articoli 2, 3 e 4 del testo in esame, recanti norme in materia di dirigenti del Ministero della salute rientranti nei profili professionali sanitari, di applicazione dell'istituto del tempo parziale alla dirigenza sanitaria e di differimento del termine per le prestazioni


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aggiuntive da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica;
preso atto che, per i profili di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali, non emergono aspetti di particolare rilievo rispetto al parere espresso alla 12a Commissione del Senato in data 11 luglio 2007;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 5

Disposizioni in favore degli agrumeti caratteristici dei territori insulari e delle coste nazionali a rischio di dissesto idrogeologico. Testo unificato C. 1069 e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1069 ed abb., in corso di esame presso la XIII Commissione Agricoltura della Camera, recante disposizioni in materia di sostegno agli agrumeti caratteristici;
considerato che il testo in esame intende assicurare l'attuazione di interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia di agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico, disponendo, in particolare, la corresponsione di contributi statali a favore dei proprietari o dei conduttori dei fondi;
rilevato che l'articolo 1 del testo in esame prevede che lo Stato, a fini di tutela ambientale, difesa del territorio e del suolo e conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui all'articolo 9, secondo comma, della Costituzione, all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del Trattato istitutivo della Comunità europea e alla Convenzione europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze dagli Stati membri del Consiglio d'Europa il 20 ottobre 2000, promuove e favorisce i predetti interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici;
considerato che, ai sensi dell'articolo 2 del testo in esame, i comuni nel cui territorio sono realizzati gli interventi che possono beneficiare dei predetti contributi sono individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
evidenziato che, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 7 del testo in esame, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, annualmente, alla ripartizione del fondo istituito per l'assegnazione dei menzionati contributi, e che ciascuna regione destinataria dei finanziamenti determina l'entità delle risorse da assegnare ai singoli comuni facenti parte del proprio territorio, e, nell'ambito della quota spettante a ciascun comune, definisce l'ammontare delle risorse da destinare ai contributi di cui agli articoli 3 e 4;
rilevato che, sebbene la materia «agricoltura» sia riconducibile alla esclusiva competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, gli interventi previsti dal provvedimento in esame, finalizzati ad attivare iniziative di salvaguardia degli agrumeti caratteristici del territorio insulare


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e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico, risultano strettamente connessi ai profili relativi alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di potestà esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, ed al «governo del territorio», di potestà concorrente Stato-regioni;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.