I Commissione - Giovedì 26 luglio 2007


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ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum (Doc. XXII, n. 5 Longhi, Doc. XXII, n. 13 Boato e Doc. XXII, n. 15 Mascia).

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta al fine di indagare sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice dei Paesi del G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione ha il compito di:
a) ricostruire in maniera puntuale gli avvenimenti accaduti a Genova in occasione del vertice dei Paesi del G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum ;
b) accertare se durante i giorni in cui ha avuto luogo il vertice dei Paesi del G8 si sia verificata la sospensione dei diritti fondamentali garantiti a tutti i cittadini dalla Costituzione;
c) ricostruire la gestione dell'ordine pubblico facendo luce sulla catena di comando e sulle dinamiche innescate che hanno provocato azioni violentemente repressive nei confronti dei manifestanti.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da trenta deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 2 siano coperti dal segreto.
4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né quello di ufficio, professionale e bancario.
5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad


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altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Le sedute sono pubbliche. La Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi direttamente dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 6.
(Durata).

1. La Commissione conclude i propri lavori entro dieci mesi dalla data della sua costituzione ed entro i successivi due mesi presenta alla Camera dei deputati una relazione conclusiva.


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ALLEGATO 2

Modificazioni di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Testo unificato C. 553 cost. Scotto, C. 1524 cost. Bianchi, C. 2335 cost. Boato, C. 2382 cost. Bianco, C. 2479 cost. Zaccaria, C. 2572 cost. Franco Russo, C. 2574 cost. Lenzi, C. 2576 cost. Franco Russo, C. 2578 cost. D'Alia, C. 2586 cost. Boato C. 2715 cost. Boato e C. 2865 cost. Casini).

EMENDAMENTI ULTERIORI E SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: della Camera dei deputati con le seguenti: del Senato federale della Repubblica.
1. 50. I Relatori.

ART. 3.

Subemendamento all'emendamento 3.50.

Dopo la parola: è aggiungere le seguenti: stabilito dalla legge in misura non superiore a 450 e.
0. 3. 50. 1. Boato.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è non superiore a cinquecento».
3. 50. I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 3.2.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, sostituire la parola: trecento con la seguente: quattrocentocinquanta.
0. 3. 2. 1. Franco Russo, Mascia.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse e le parole: «per seicentodiciotto» sono sostituite dalle seguenti: «per il numero dei deputati».
3. 51. I Relatori.

ART. 4.

Subemendamenti all'emendamento 4.19.

Al capoverso sostituire il quarto comma con il seguente:
Gli elettori della Valle d'Aosta, Vallée d'Aoste e del Molise eleggono un senatore per ciascuna regione; gli elettori della provincia autonoma di Trento eleggono due senatori, gli elettori della provincia autonoma di Bolzano eleggono tre senatori.
0. 4. 19. 1. Zeller.

Sostituire, ovunque ricorra, la parola: Süd Tirol con la seguente: Südtirol.
0. 4. 19. 3. Zeller.


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Al capoverso, al quarto comma, sostituire la parola: due con la seguente: tre.
0. 4. 19. 2. Zeller.

Dopo le parole: Valle d'Aosta, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: Vallée d'Aoste.
0. 4. 19. 5. Zeller.

Al capoverso, sesto comma, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente:
In ciascuna delle due province autonome della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol il Consiglio provinciale e il Consiglio delle autonomie locali eleggono un senatore.
0. 4. 19. 4. Zeller.

Subemendamento all'emendamento 4.50.

Sostituire la parola: dodici con la seguente: diciotto.
0. 4. 50. 1. Boato.

Al comma 1, capoverso, sostituire il secondo comma con il seguente:
Il numero dei senatori elettivi è di duecentosessantadue, di cui dodici eletti nella Circoscrizione Estero.
4. 50. I Relatori.


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ALLEGATO 3

Ratifica Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. (C. 2931 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2931 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)»,
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria (C. 2937 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2937 Governo, approvato dal Senato, recante «Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria»;
considerato che la base giuridica del provvedimento è riconducibile, in misura prevalente, alla materia della «tutela della salute», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione riserva alla legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;
rilevato peraltro che la nuova disciplina dell'attività libero professionale intramuraria prevista dall'articolo 1 incide, oltre che sull'organizzazione e sul funzionamento del Servizio sanitario nazionale, anche sui tempi, la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie rese agli utenti nell'ambito dell'attività istituzionale e che viene pertanto in rilievo anche la competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
ritenuto che, con riferimento a specifiche disposizioni recate dal provvedimento, assumono inoltre rilievo la materia «governo del territorio», attribuita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, e la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE