Commissioni Riunite I e VII - Giovedì 26 luglio 2007


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ALLEGATO 1

Schema di decreto del ministro dell'Interno recante determinazione dei requisiti delle modalità di selezione e formazione del personale incaricato dei servizi di controllo per la regolazione dell'accesso agli impianti sportivi. Atto n. 106.

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni I e VII,
esaminato lo schema di decreto del Ministro dell'Interno recante determinazione dei requisiti delle modalità di selezione e formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonché alle modalità di collaborazione dei predetti con le Forze dell'ordine (atto n. 106),
esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1 sia chiarito che il riferimento agli impianti sportivi con capienza superiore a 7.500 posti è relativo alle sole partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche;
2) sia abrogato il comma 3 dell'articolo 6 che attribuisce esclusività alle guardie giurate nello svolgere le funzioni di coordinatore di settore e responsabile di funzione. Si tratta di esclusività apparentemente priva di ragione, contraria alla libertà del mercato e non utile, atteso che la peculiare funzione di steward, e tanto più di quelle di responsabile di funzione e/o coordinatore di settore, che hanno carattere eminentemente organizzativo, non necessita imprescindibilmente della professionalità di guardia giurata, peraltro - nel caso - priva anche di poteri nella generalità riconosciuti;
e le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di chiarire che il comma 2 dell'articolo 2 non obbliga le società che non intendano avvalersi di istituti di sicurezza privati ad assumere direttamente personale per svolgere le funzioni di cui al Decreto Ministeriale (stewarding), potendo avvalersi anche di altre strutture esterne quali agenzie di lavoro interinale, cooperative, onlus;
b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere una norma modificativa del numero minimo di steward da impiegare all'interno degli stadi, che è attualmente fissato nella proporzione di 1 ogni 250 spettatori dall'articolo 19-quater del decreto ministeriale 18/3/1996 e successive modifiche. Tale previsione, infatti, desta perplessità in quanto il Decreto Ministeriale dovrebbe limitarsi a disciplinare «requisiti, modalità di selezione e formazione del personale e collaborazione con le forze dell'ordine». In ogni caso, il rapporto di uno steward ogni 150 spettatori effettivi appare eccessivamente alto, per cui si propone che resti inalterata la norma che prevede il rapporto di uno steward ogni 250 spettatori;
c) valuti il Governo l'opportunità di ampliare la fascia di età indicata tra i «requisiti fisici» che devono essere posseduti dagli aspiranti steward ai sensi dell'articolo 1. 1. 1., lettere a) e b), dell'Allegato A. In particolare, si propone di adeguare i limiti di età al concetto di «età


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lavorativa» previsto dalle vigenti normative in materia di lavoro, fissando eventualmente limiti più rigorosi per la sola età minima (ad esempio, 25 anni per «responsabili di funzione» e «coordinatori» e 18 anni per «capi unità» e steward);
d) valuti il Governo l'opportunità di riconsiderare la percentuale di steward per la quale è richiesta, all'articolo 1. 1. 2, lettera b), dell'Allegato A, la conoscenza della lingua inglese, tanto più se si considera che ai tifosi ospiti, in base ai regolamenti internazionali attualmente in vigore, è riservato appena il 5 per cento della capienza totale dell'impianto;
e) valuti il Governo l'opportunità di integrare i compiti degli stewards con la verifica dell'abbinamento tra il possessore del biglietto e colui che realmente occupa il posto;
f) all'articolo 5, comma 1, lettera a), il riferimento alla lettera c) del comma 1 sia modificato facendo espresso richiamo al comma 2.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto del ministro dell'Interno recante determinazione dei requisiti delle modalità di selezione e formazione del personale incaricato dei servizi di controllo per la regolazione dell'accesso agli impianti sportivi. Atto n. 106.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Le Commissioni I e VII,
esaminato lo schema di decreto del Ministro dell'interno recante determinazione dei requisiti delle modalità di selezione e formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonché alle modalità di collaborazione dei predetti con le Forze dell'ordine (atto n. 106),
esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1 sia chiarito che il riferimento agli impianti sportivi con capienza superiore a 7.500 posti è relativo alle sole partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche;
2) sia abrogato il comma 3 dell'articolo 6 che attribuisce esclusività alle guardie giurate nello svolgere le funzioni di coordinatore di settore e responsabile di funzione, considerato che si tratta di esclusività apparentemente priva di ragione, contraria alla libertà del mercato e non utile, atteso che la peculiare funzione di steward, e tanto più di quelle di responsabile di funzione o di coordinatore di settore, che hanno carattere eminentemente organizzativo, non necessita imprescindibilmente della professionalità di guardia giurata, peraltro - nel caso - priva anche di poteri nella generalità riconosciuti;
3) appare necessario inoltre che il Governo preveda in modo certo il numero di steward da impiegare all'interno degli stadi, che è attualmente fissato nella proporzione di 1 ogni 250 spettatori dall'articolo 19-quater del decreto ministeriale 18 marzo 1996 e successive modifiche, considerato che tale previsione desta perplessità in quanto il decreto ministeriale dovrebbe limitarsi a disciplinare «requisiti, modalità di selezione e formazione del personale e collaborazione con le forze dell'ordine»; in ogni caso, il rapporto di uno steward ogni 150 spettatori effettivi appare eccessivamente alto, per cui si propone che resti inalterata la norma che prevede il rapporto di uno steward ogni 250 spettatori;
4) si ritiene necessario altresì integrare i compiti degli stewards con la previsione della verifica della corrispondenza dell'identità tra il possessore del biglietto e quella di colui che realmente occupa il posto;
5) si preveda inoltre all'articolo 5, comma 1, lettera a), che il riferimento all'articolo 19-quater comma 1, lettera c), sia modificato facendo espresso richiamo all'articolo 19-quater comma 2, lettera c);
6) appare necessario, inoltre, coordinare l'allegato B, punto 4, ultimo periodo, con il testo del decreto, in riferimento alla


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determinazione del soggetto competente alla valutazione finale dei percorsi formativi svolti dagli steward;

e le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di chiarire che il comma 2 dell'articolo 2 non obbliga le società che non intendano avvalersi di istituti di sicurezza privati ad assumere direttamente personale per svolgere le funzioni di cui al Decreto Ministeriale (stewarding), potendo avvalersi anche di altre strutture esterne;
b) valuti il Governo l'opportunità di ampliare la fascia di età indicata tra i «requisiti fisici» che devono essere posseduti dagli aspiranti steward ai sensi dell'articolo 1. 1. 1., lettere a) e b), dell'Allegato A, adeguando i limiti di età al concetto di «età lavorativa» previsto dalle vigenti normative in materia di lavoro, fissando eventualmente limiti più rigorosi per la sola età minima (ad esempio, 25 anni per «responsabili di funzione» e «coordinatori» e 18 anni per «capi unità» e steward);
c) consideri altresì il Governo l'opportunità di riconsiderare la percentuale di steward per la quale è richiesta, all'articolo 1. 1. 2, lettera b), dell'Allegato A, la conoscenza della lingua inglese, tanto più se si considera che ai tifosi ospiti, in base ai regolamenti internazionali attualmente in vigore, è riservato appena il 5 per cento della capienza totale dell'impianto.