V Commissione - Venerd́ 27 luglio 2007


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ALLEGATO

Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria (C. 2937 Governo).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

In relazione ai chiarimenti richiesti in merito all'articolo 1 del provvedimento, si precisa che la norma non dispone accelerazioni di spesa rispetto al profilo temporale prefigurato dalla legislazione vigente in quanto la materia è stata già oggetto di interventi normativi i cui effetti sono stati nel tempo prorogati.
Con riguardo ai chiarimenti richiesti in relazione all'articolo 2 del provvedimento si fa presente che il previsto inserimento dei dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute, in apposita sezione del ruolo dirigenziale del Ministero, può avere ulteriore seguito nel presupposto che il conferimento della titolarità degli incarichi di funzione dirigenziale sia regolato con specifico provvedimento dell'amministrazione, tenuto conto delle corrispondenti vacanze nell'organico dei dirigenti di seconda fascia del Ministero della Salute, nel rispetto dei vincoli in materia di assunzioni di personale e dell'invarianza del trattamento economico, così come peraltro previsto dal comma 2 del medesimo articolo.
Si allega la nota del 26 luglio 2007 con la quale il Ministero della salute conferma l'interpretazione sopra rappresentata.

MINISTERO DELLA SALUTE

Con riferimento al foglio emarginato, concernente la richiesta di elementi di risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione della Camera al provvedimento in oggetto indicato, si rappresenta quanto segue.
In relazione ai chiarimenti richiesti in merito all'articolo 1, si osserva che tale articolo, con il quale si interviene sul sistema della attività libero professionale intramuraria, si limita a ribadire l'obbligo, per i direttori generali delle aziende sanitaria nonché per le regioni stesse (obbligo al quale le regioni erano già tenute in base alla normativa tuttora vigente, che risale, come è noto, al 1992 e successivamente integrata fino al decreto legge 223 del 2006), di assumere tutte le iniziative per il completamento degli interventi di ristrutturazione edilizia alto scopo di portare a regime, in maniera definitiva, il sistema della attività libero professionale intramuraria, senza ulteriori deroghe alla disciplina normativa richiamata, quale attualmente si configura l'utilizzo degli studi privati.
Al riguardo, tenuto conto di quanto sopra, non sussistono effetti di accelerazione della spesa (che possano ritenersi conseguenti anche per effetto delle integrazioni apportate all'originario testo governativo da parte del Senato), in quanto il finanziamento delle strutture destinate alla attività intramuraria risulta predeterminato per legge ed è destinato a compensare ampiamente i costi, diretti e indiretti, connessi alla adozione di tutte le misure organizzative adottando da parte delle aziende sanitarie e delle regioni per il perseguimento del predetto scopo.
Si tenga altresì presente che rientrano comunque nella programmazione gestionale delle aziende sanitarie e afferiscono alla sfera organizzativa - senza ulteriori oneri aggiuntivi e nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali


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complessivamente disponibili a legislazione vigente - tutte le iniziative volte ad assicurare il corretto esercizio e quindi l'adempimento delle norme contenute nel provvedimento all'esame.
Per quanto concerne i chiarimenti richiesti relativamente all'articolo 2 del provvedimento all'esame, si rileva che l'inquadramento in distinta sezione nel ruolo dirigenziale dei dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute, si riferisce a soggetti già inquadrati nella dirigenza di primo livello del ruolo sanitario, senza che ciò abbia comportato un ampliamento delle posizioni contemplate nel vigente assetto organizzativo dei Ministero.
Ne consegue che la disposizione in esame, che riveste sostanzialmente natura ricognitiva, non può assolutamente rappresentare pericolo per un ipotetico sfondamento in eccesso del numero fissato per l'attribuzione della titolarità di incarichi dirigenziali di direzione di uffici di livello non generale e di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca.
Da sia deriva il rispetto dei vincoli generali in materia di spesa, non esistendo il paventato aumento del numero degli incarichi dirigenziali. Il provvedimento, in sostanza, non ha risvolti economici. Inoltre, in conformità alla vigente disciplina contrattuale, il conferimento della titolarità degli incarichi di livello dirigenziale non generale dovrà comunque essere regolato con specifico provvedimento dell'Amministrazione e l'accesso disciplinato con apposita procedura selettiva, nel rispetto dell'obbligo legislativo dell'invarianza della spesa e nei limiti delle posizioni dirigenziali previste dal vigente ordinamento del Ministero della salute.