I Commissione - Luned́ 30 luglio 2007

TESTO AGGIORNATO AL 2 AGOSTO 2007


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ALLEGATO

Modificazioni di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Testo unificato C. 553 cost. Scotto, C. 1524 cost. Bianchi, C. 2335 cost. Boato, C. 2382 cost. Bianco, C. 2479 cost. Zaccaria, C. 2572 cost. Franco Russo, C. 2574 cost. Lenzi, C. 2576 cost. Franco Russo, C. 2578 cost. D'Alia, C. 2586 cost. Boato, C. 2715 cost. Boato e C. 2865 cost. Casini).

ARTICOLI AGGIUNTIVI CONCERNENTI L'ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, la lettura n) è sostituita dalla seguente:
«n) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Conseguentemente, all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sostituire le parole: istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale con le parole: istruzione e formazione professionale.
15. 025. Ossorio, Costantini, Belisario.

Dopo l'articolo 15, aggiungere i1 seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 117, secondo comma della Costituzione, la lettera s) è soppressa. 2. All'articolo 117, terzo comma della Costituzione, dopo le parole: «protezione civile,» sono inserite le seguenti: «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali».

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 15-ter.
(Regioni a statuto speciale).

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
15. 019. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 117, secondo comma della Costituzione, la lettera s) è soppressa.
2. All'articolo 117, terzo comma della. Costituzione, dopo le parole: «protezione civile;» inserire le seguenti: «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali».
15. 022. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.


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Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione).

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:
«Le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e dl formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
d) polizia locale».
15. 023. Cota, Stucchi.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

Dopo il quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione aggiungere i seguenti:
«4-bis. Qualora la mancanza o l'insufficienza della legislazione regionale possa pregiudicare la tutela di diritti garantiti dalla parte prima della Costituzione lo Stato esercita la potestà legislativa anche in materie non espressamente riservate. Le relative disposizioni statali si applicano esclusivamente nel territorio delle Regioni che non hanno esercitato le proprie competenze e fino all'emanazione della legislazione regionale.
4-ter. Nel caso in cui a tutela dell'interesse nazionale si renda necessaria l'emanazione di norme uniformi e nei limiti strettamente necessari al raggiungimento degli obiettivi lo Stato esercita la potestà legislativa nelle materie non espressamente riservate con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti».
15. 021. D'Alia.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Regioni a statuto speciale).

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia alle disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
15. 024. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione).

1. All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni, nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario».

2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le parole: «promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale»;.
3. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera e) sono premesse le parole: «politica monetaria,»; dopo le parole: «tutela del risparmio»


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sono inserite le seguenti: «e del credito»; dopo le parole: «tutela della concorrenza» sono inserite le seguenti: «e organizzazioni comuni di mercato».
4. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera h), dopo le parole: «polizia amministrativa» sono inserite le seguenti: «regionale e».
5. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera m) è inserita la seguente:
«m-bis
) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari».

6. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le parole: «sicurezza del lavoro;».
7. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le parole: «ordinamento della capitale;».
8. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti:
«s-bis
) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;
s-ter) ordinamento della comunicazione;
s-quater) ordinamento dalle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;
s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia».

9. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le parole: «e sicurezza»;
b) sono soppresse le parole: «tutela della salute;»;
c) dopo le parole: «ordinamento sportivo» è inserita la seguente: «regionale»;
d) le parole: «grandi riti di trasporto e di navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «reti di trasporto e di navigazione»;
e) le parole: «ordinamento della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche»;
f) le parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» sono sostituite dalle seguenti: «produzione, trasporto e distribuzione dell'energia»;
g) le parole: «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale» sono sostituite dalle seguenti: "istituti di credito a carattere regionale».

10. All'articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
d) polizia amministrativa regionale e locale;
e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».

11. All'articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma è sostituito dal seguente: «La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre


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Regioni per i1 miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni».
*15. 017.Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione).

1. All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni, nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario».

2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le parole: «promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale»;.
3. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera e) sono premesse le parole: «politica monetaria,»; dopo le parole: «tutela del risparmio» sono inserite le seguenti: «e del credito»; dopo le parole: «tutela della concorrenza» sono inserite le seguenti: «e organizzazioni comuni di mercato».
4. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera h), dopo le parole: «polizia amministrativa» sono inserite le seguenti: «regionale e».
5. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera m) è inserita la seguente:
«m-bis
) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari».

6. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le parole: «sicurezza del lavoro;».
7. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le parole: «ordinamento della capitale;».
8. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti:
«s-bis
) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;
s-ter) ordinamento della comunicazione;
s-quater) ordinamento dalle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;
s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia».

9. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le parole: «e sicurezza»;
b) sono soppresse le parole: «tutela della salute;»;
c) dopo le parole: «ordinamento sportivo» è inserita la seguente: «regionale»;
d) le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «reti di trasporto e di navigazione»;
e) le parole: «ordinamento della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche»;
f) le parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» sono sostituite dalle seguenti: «produzione, trasporto e distribuzione dell'energia»;


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g) le parole: «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale» sono sostituite dalle seguenti: "istituti di credito a carattere regionale».

10. All'articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
d) polizia amministrativa regionale e locale;
e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».

11. All'articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma è sostituito dal seguente: «La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per i1 miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni».
*15. 020.La Russa, Benedetti Valentini, Conte, Holzmann.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modificazioni all'articolo 117 della Costituzione).

1. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera l), dopo le parole: «civile e» sono aggiunte le seguenti: «disciplina dei rapporti di lavoro, ordinamento»;
b) alla lettera p), dopo le parole: «città metropolitane», sono aggiunte 1e seguenti: «compreso il riconoscimento del diritto di voto agli stranieri residenti nel territorio italiano, anche in esecuzione di trattati e accordi internazionali»;
c) dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti:
«s-bis tutela e sicurezza del lavoro;
s-ter) ordinamento delle professioni;
s-quater) norme generali sulle grandi reti di trasporto e di navigazione;
s-quinquies) ordinamento delle comunicazioni;
s-sexies) trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.».

2. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «tutela e sicurezza del lavoro» sono soppresse;
b) la parola: «professioni» è soppressa;
c) le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «localizzazione sul territorio regionale delle grandi reti di trasporto e di navigazione»;
d) le parole: «ordinamento delle comunicazioni;» sono soppresse;
e) le parole: «trasporto e distribuzione nazionale» sono soppresse.

3. All'articolo 117 della Costituzione dopo il quarto comma é inserito il seguente:
«Ai fini della garanzia, dei valori costituzionali spetta comunque alla legge dello Stato la tutela degli interessi della Repubblica meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà. Si applica il procedimento stabilito dall'articolo 70 per i disegni di legge in materie di cui al terzo comma del presente articolo.».
15. 018.Bressa, Incostante, Marone.