I Commissione - Marted́ 31 luglio 2007


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ALLEGATO 1

Schema di regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, sull'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia (Atto n. 114).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del Regolamento, lo schema di regolamento recante «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, in tema di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia» (Atto n. 114);
rilevato che il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è stato integralmente abrogato e che le disposizioni dell'articolo 14, comma 2, di tale decreto sono ora confluite nell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
visti i rilievi formulati dalla V Commissione Bilancio,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, il richiamo all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sia sostituito da quello all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


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ALLEGATO 2

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale (Atto n. 115).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del Regolamento, lo schema di regolamento recante «organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale « (Atto n. 115);
tenuto conto delle osservazioni formulate sullo schema in esame dal Consiglio di Stato nel parere del 4 giugno 2007;
visti i rilievi formulati dalla V Commissione Bilancio,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 7, comma 8, le parole «di cui all'articolo 2, comma 3» siano sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 2»;
e con la seguente osservazione:
all'articolo 5, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di riformulare il secondo periodo, onde meglio specificare che i requisiti professionali per la scelta dei componenti l'organo di controllo interno trovano applicazione con riferimento sia ai componenti dell'organo collegiale e ad al suo presidente sia al titolare dell'organo monocratico.


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ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2007-2008 (Atto n. 123).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno 2007-2008 (atto n. 123);
rilevato che l'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, dispone che «in materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano»;
considerato che il comma 4 del medesimo articolo 39 prevede che, sulla base delle disponibilità comunicate dalle Università, è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero;
rilevato che l'articolo unico dello schema di decreto ministeriale in esame stabilisce in 52.497 il numero delle autorizzazioni all'ingresso che potranno essere concesse, per l'anno accademico 2007-2008, dalle Ambasciate e dai Consolati all'estero per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei e le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nazionali statali e non statali abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 4

Istituzione della giornata nazionale del Braille (C 2345, approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato e C. 1633 Piscitello).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, dopo la parola: Braille, aggiungere le seguenti: e del diritto alla comunicazione.
1. 1. Poretti, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Turco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e con difficoltà di comunicazione.
1. 2. Poretti, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Turco.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: il sistema Braille riveste nella vita delle persone non vedenti con le seguenti: il sistema Braille ed altre modalità e tecnologie assistive rivestono nella vita delle persone con disabilità.
2. 1. Poretti, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Turco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e con difficoltà di comunicazione.
2. 2. Poretti, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Turco.

Nel titolo dopo la parola: Braille aggiungere le seguenti: e del diritto alla Comunicazione.
Tit. 1. Poretti, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Turco.

ORDINI DEL GIORNO

La I Commissione Affari costituzionali,
nel corso dell'esame in sede legislativa della proposta di legge C. 2345, approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato, e della abbinata proposta di legge C. 1633-B Piscitello,

impegna il Governo

a valutare, nell'ambito della giornata nazionale del Braille, l'opportunità di promuovere anche iniziative volte alla tutela del più generale diritto alla comunicazione per tutte le persone con difficoltà psicomotorie con particolare riferimento all'uso delle nuove tecnologie.
0/2345/I/1. Poretti, Turco, Piazza, Stucchi.


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ALLEGATO 5

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto. C. 445 ed abb.-B

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 2, dopo le parole: il Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , quale Autorità nazionale per la sicurezza.
1. 1. Boato.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISE) e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) con le seguenti: dall'Agenzia informazioni per la sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia informazioni per la sicurezza interna (AISI).
2. 1. Boato.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna con le seguenti: l'Agenzia informazioni per la sicurezza esterna.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'Art. 6 con la seguente: Agenzia informazioni per la sicurezza esterna.
6. 1. Boato.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: l'Agenzia informazioni e sicurezza interna con le seguenti: l'Agenzia informazioni per la sicurezza interna.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'Art. 7 con la seguente: Agenzia informazioni per la sicurezza interna.
7. 1. Boato.

ART. 11.

Al comma 4, sostituire la parola: svolto con la seguente: svolte.
11. 1. Boato.

ART. 12.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 4 della presente legge».
12. 1.Boato.

ART. 14.

Al comma 1, capoverso Art. 118-bis, al comma 1, dopo le parole: attività connesse alle aggiungere le seguenti: sue funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza e, in particolare, per le.
14. 1.Boato.


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ART. 30.

Al comma 1, sostituire le parole: quattro deputati e quattro senatori con le seguenti: otto deputati e otto senatori.
30. 2.Boato.

Al comma 1, sostituire le parole: quatto deputati e quattro senatori con le seguenti: sette deputati e sette senatori.
30. 3.Boato.

Al comma 1, sostituire le parole: da quattro deputati e quattro senatori con le seguenti: da cinque deputati e cinque senatori.

Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: confermato con la seguente: integrato.
30. 1.Il Relatore.

ART. 42.

Al comma 7, dopo le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , quale Autorità nazionale per la sicurezza,
42. 1.Boato.

ART. 45.

Al comma 1, sostituire la parola: confermato con la seguente: integrato.
45. 1.Boato.

ORDINI DEL GIORNO

La I Commissione Affari costituzionali,
nel corso dell'esame in sede legislativa della proposta di legge C. 445 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato,
preso atto del parere espresso dalla III Commissione,
impegna il Governo
a definire nella disciplina regolamentare prevista dal II comma dell'articolo 8, con particolare precisione le funzioni informative del RIS, in relazione a quelle attribuite in via esclusiva all'AISE, al fine di evitare confusioni di competenze e di responsabilità ed al fine di evitare che esistano organi di informazione del tutto sottratti al controllo parlamentare.
0/445 e abb.-B/I/1.Violante.

La I Commissione affari costituzionali,
nel corso dell'esame in sede legislativa della proposta di legge C. 445 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato,

impegna il Governo

nella redazione del regolamento di cui all'articolo 21 del provvedimento, a tenere conto delle particolari situazioni verificatesi per l'assunzione, in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, di familiari di vittime del terrorismo e della mafia.
0/445 e abb.-B/I/2.Zaccaria, Stucchi, Cota.