V Commissione - Marted́ 31 luglio 2007


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ALLEGATO

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dello sviluppo economico (Atto n. 118).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Si fa presente quanto segue:
1) in ordine ai chiarimenti richiesti circa le modalità atte a garantire il rispetto dell'obbligo di invarianza previsto per ciascun ministero dall'articolo 1, comma 25-quater del decreto-legge n. 181 del 2006, anche in relazione al numero di posizioni di responsabili degli uffici di diretta collaborazione a seguito della soppressione del Ministero delle attività produttive ed alla contestuale istituzione dei nuovi Ministeri (Sviluppo economico e Commercio internazionale), si richiama la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2006 che ha individuato le misure finanziarie atte a garantire l'invarianza degli oneri. In attuazione dell'anzidetta direttiva questo Dipartimento, con nota n. 92943 del 10 luglio 2006, ha comunicato alle Amministrazioni gli importi accantonati sugli stanziamenti 2006. Sulla base delle suindicate disposizioni si è poi provveduto a determinare le corrispondenti postazioni finanziarie per gli uffici di diretta collaborazione di entrambi i Ministeri dello Sviluppo economico e del Commercio internazionale. Pertanto, in relazione al punto in questione si ritiene di poter assicurare il rispetto dell'invarianza della spesa;
2) in merito all'introduzione tra gli uffici di diretta collaborazione del Consigliere Diplomatico [articolo 2, comma 2, lettera f)] si fa presente che sulla questione il Ministro dello Sviluppo economico evidenzia in relazione tecnica che la figura del Consigliere ed il personale dell'ufficio viene scelto nell'ambito del contingente complessivamente assegnato agli uffici di diretta collaborazione (articolo 5, comma 1). Pertanto si ritiene assicurato il rispetto del principio di invarianza della spesa;
3) in ordine alla previsione di posizioni di responsabili degli uffici di diretta collaborazione del viceministro di cui all'articolo 5, comma 3, si precisa che le stesse si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1, analogamente a quanto già disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 2000, per le figure di responsabili delle segreterie dei sottosegretari di Stato (articolo 5, comma 3);
4) circa poi l'osservazione in ordine alla misura compensativa prevista per l'istituzione di un ufficio di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 3, comma 3, si fa presente che la stessa è garantita dal Regolamento di organizzazione degli Uffici del Ministero dello sviluppo economico, il cui iter di approvazione è ancora in corso.