IX Commissione - Marted́ 31 luglio 2007


Pag. 107

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (Atto n. 116).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (atto n. 116);
rilevato che il termine per l'attuazione della direttiva 2004/49/CE era fissato al 30 aprile 2006 e che, a causa del mancato recepimento, la Commissione europea ha avviato il 21 marzo 2007 una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e vi è pertanto l'esigenza di procedere tempestivamente alla sua trasposizione nell'ordinamento nazionale;
considerato il parere espresso il 27 giugno 2007 sullo schema di decreto legislativo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) articolo 4, comma 5, si preveda espressamente che il mandato triennale del direttore, dei componenti del comitato direttivo e dei componenti del collegio dei revisori dei conti dell'istituenda Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie sia rinnovabile per non più di una volta;
b) sempre con riferimento all'articolo 4, comma 5, sia altresì previsto che, al termine del loro mandato, il direttore, i componenti del comitato direttivo e i componenti del collegio dei revisori dei conti, non possano assumere incarichi direttivi o comunque svolgere attività professionali o di consulenza presso Ferrovie dello Stato o le società dalla stessa controllate ovvero presso le aziende operanti nel comparto ferroviario e quindi soggette all'attività di controllo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
c) all'articolo 4, comma 6, si ravvisa l'opportunità di prevedere che all'emanazione dei provvedimenti volti alla definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia, all'individuazione dei criteri di trasferimento e reclutamento del personale e all'adozione del regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Agenzia, si provveda, ai sensi del comma 3, dell'articolo 17, della legge n. 400 del 1988, e non con decreto del Presidente della Repubblica, anche al fine di ridurre i tempi necessari ai fini della piena operatività dell'Agenzia;
d) sempre con riferimento all'articolo 4, comma 6, si segnala l'esigenza che il personale di ruolo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie sia inquadrato nell'ambito del contratto collettivo nazionale dei lavoratori del comparto ferroviario;
e) all'articolo 4, comma 8, sia espressamente specificato che, nella fase di prima applicazione, e comunque nelle more della nomina degli organi direttivi dell'Agenzia, il personale inizialmente ad essa trasferito sia comunque posto alla dipendenza funzionale dell'organismo che, nella fase transitoria, conserva la responsabilità delle decisioni in materia di sicurezza ferroviaria;


Pag. 108


f) sia integrata la formulazione dell'articolo 16, comma 3, al fine di prevedere che l'Agenzia, nell'ambito delle linee guida da emanare in ordine alle modalità e ai requisiti per l'ottenimento del certificato di sicurezza, includa anche il rispetto, da parte dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie con riferimento al rispettivo personale, della normativa in materia di contratti di lavoro e di previdenza, nonché delle disposizioni concernenti la sicurezza nei luoghi di lavoro;
g) all'articolo 26, comma 1, lettera c) sia ridotto almeno allo 0,85 per cento l'incremento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria, atteso che tale aumento appare sufficiente al conseguimento dei previsti 7,6 milioni di euro necessari per la parziale copertura dei costi di funzionamento dell'Agenzia, anche alla luce delle previsioni di incremento del traffico ferroviario contenute nel piano industriale di Ferrovie dello Stato per gli anni 2007-2011;
h) sempre con riferimento all'articolo 26, comma 1, lettera c), valuti il Governo la possibilità che l'incremento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria corrisposti dalle imprese ferroviarie a RFI decorra dalla data della effettiva operatività dell'Agenzia e non «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
i) considerato che la progressiva liberalizzazione dell'accesso all'infrastruttura ferroviaria fa ragionevolmente prevedere la possibilità di un incremento delle entrate proprie dell'Agenzia di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b) e conseguenti all'esercizio delle attività alla stessa riservate, in materia di sicurezza ferroviaria, valuti il Governo, ove ciò fosse effettivamente verificato, l'opportunità di introdurre un meccanismo di progressiva riduzione del canone di accesso alla rete ferroviaria;
l) infine, nel condividere una delle considerazioni critiche contenute nel parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si richiede di disporre, all'articolo 27, comma 4, che il decreto in oggetto si applichi alle reti ferroviarie regionali, incluse quelle interessate dal traffico merci, nello stesso modo e con gli stessi tempi previsti con riguardo alla rete ferroviaria nazionale.


Pag. 109

ALLEGATO 2

Relazione sulla destinazione del fondo per i trasferimenti correnti a società di servizi marittimi per l'esercizio 2007 (Atto n. 122).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminata la relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per i trasferimenti correnti a società di servizi marittimi e per trasporti in gestione diretta e in concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 266 del 2005, per l'anno 2007 (atto n. 122),
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


Pag. 110

ALLEGATO 3

Risoluzione 7-00220: Interventi a favore del trasporto pubblico e collettivo su autostrade e strade extraurbane.

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
premesso che:
le aree metropolitane sono interessate da fenomeni di inquinamento atmosferico che spesso superano i valori limite indicati dalle normative comunitarie in relazione alla qualità dell'aria;
nelle giornate lavorative sui tratti autostradali e sulle stesse tangenziali che collegano le grandi aree urbane - quale è per esempio Milano - alle città vicine, il traffico risulta fortemente congestionato anche a causa dell'insufficienza del trasporto pubblico e per i tempi eccessivamente lunghi di percorrenza delle tratte automobilistiche percorse dai mezzi appartenenti alle compagnie di trasporto pubblico e collettivo che non dispongono di corsie preferenziali tali da non rendere competitivo l'utilizzo;
il nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 1, comma 2, stabilisce tra che «le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello della qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione»;
la possibilità di favorire il trasporto pubblico e collettivo anche su tratti di strada fuori dai centri abitati e sulle stesse autostrade è già prevista dall'articolo 6, comma 4 del citato decreto legislativo, laddove si stabilisce che l'ente proprietario della strada può con ordinanza di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), «riservare corsie anche protette a determinate categorie di veicoli o a veicoli destinati a determinati usi»;
il nostro ordinamento prevede la possibilità di favorire il trasporto pubblico e collettivo attraverso l'istituzione di corsie preferenziali anche sui tratti di strade extraurbane e sulle stesse autostrade e di monitorarne l'uso attraverso strumenti in grado di accertare elettronicamente le eventuali infrazioni;
la realizzazione della quarta corsia di percorrenza sul tratto autostradale Milano-Bergamo e Bergamo-Milano dell'autostrada A4 permetterebbe un utilizzo conforme alle premesse di cui sopra,

impegna il Governo:

a farsi promotore presso gli enti proprietari delle autostrade, in particolare della autostrada A4 relativamente al tratto Milano-Bergamo e Bergamo-Milano, laddove è in corso di ultimazione la realizzazione della quarta corsia, dell'adozione di provvedimenti idonei alla realizzazione di corsie protette da riservare ai mezzi di trasporto pubblico e collettivo, nonché a veicoli con un tasso di occupazione elevato nelle giornate lavorative, così come è previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
ad adottare le misure idonee al fine di consentire un maggior ricorso all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, collettivo e condiviso.
(8-00080) «Locatelli, Olivieri, Soffritti, Attili, Sanga, Boffa, Zunino, Carra, Zipponi, Poletti, Pedrini, Beltrandi, Barbi, Misiani, Lovelli, Velo, Giorgio Merlo, Mario Ricci, Fiano».