Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti. C. 1579 Fallica.
La Commissione Giustizia,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge in oggetto;
osservato che, all'articolo 3, comma 2-quater, non appare chiaro quale aspetto della disciplina del rilascio, della convalida, della revisione e della revoca del patentino nautico debba essere disciplinata con decreto ministeriale ed in base a quali criteri;
rilevato altresì che i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 appaiono generici e non sufficientemente determinati,
esprime
con la seguente osservazione:
all'articolo 3, comma 2-quater, la Commissione di merito valuti l'opportunità di precisare se il decreto ministeriale ivi previsto debba disciplinare gli aspetti procedimentali del rilascio, della convalida, della revisione e della revoca del patentino nautico, indicandone altresì i criteri;
e con la seguente condizione:
all'articolo 4, siano indicati in modo specifico e dettagliato i principi e criteri direttivi della delega legislativa.